Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1837/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 05/11/2021 al numero 1837/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 52/2021 emessa dal
Tribunale di LIVORNO – sezione distaccata di Portoferraio - il 9.9.2021 pendente fra
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI BARBARA ( ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
ROMANO ALESSANDRO ( ) e dall'Avv. FALAGIANI MICHELA C.F._3
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._4 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - e per quanto di sua competenza l'Ill.mo Signor Presidente - premesse tutte le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione,
1
– sez. distaccata di Porto Ferraio, pubblicata in pari data e notificata in data
30/09/2021 e per l'effetto RIFORMARE l'impugnata sentenza e dando tutti gli opportuni provvedimenti e per l'effetto DATO ATTO del grave inadempimento posto in essere da er quanto riguarda il contratto di appalto inter partes Controparte_2
DISPORRE la riduzione, in misura non inferiore al 60% del prezzo dell'appalto o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre interessi e adeguamento monetario, rimettendoci, comunque, alla valutazione equitativa dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita. CONDANNARE alla restituzione alla Sig.ra delle Controparte_2 Pt_1 somme già incassate in seguito alla disposta riduzione del contratto di appalto inter partes. CONDANNARE l' al risarcimento del danno contrattuale CP_2 CP_2 subito dall'attrice pari ad Euro 121.818,88, oltre IVA, o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre interessi e adeguamento monetario, rimettendoci, comunque, alla valutazione equitativa della Corte d'Appello. In via istruttoria, DISPORRE la rinnovazione della CTU per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze onorari di entrambi i gradi di giudizio. Si rifiuta sin d'ora il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte.“
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: - respingere l'atto di appello proposto da in quanto inammissibile, e Parte_1 comunque infondato in fatto e in diritto, confermando in ogni suo punto la sentenza di primo grado, n. 52/2021, resa dal Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di
Portoferraio, il 13/09/2021; - in via subordinata, laddove, a dispetto di quanto invece emergente dalla CTU, le opere oggetto di causa fossero da ritenersi non completamente ultimate per la parte attinente alle rifiniture esterne al fabbricato, come ipotizzato in atti del giudizio di primo grado, accogliersi la domanda, proposta in via subordinata e rimasta assorbita nel giudizio di primo grado, volta ad accertare che tale mancata ultimazione è addebitabile ad esclusiva condotta della committente, la quale, rimasta silente in relazione alla richiesta della CP_2 di completare i lavori esterni e, in ogni caso, non avendo più consentito
[...]
2 alla stessa di accedere al cantiere, ha posto in essere un comportamento implicante recesso unilaterale dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., e, conseguentemente, condannare la medesima committente a tenere indenne la società appaltatrice delle spese sostenute e dei lavori eseguiti fino al recesso, per
l'importo di € 208.891,67, oltre iva, o per i diversi importi come indicati nelle due ipotesi delineate alle pag. da 44 a 46 della CTU, detratte tutte le somme già ricevute dalla società odierna appellata e dedotte in causa. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio ed onorari anche del presente grado di appello”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 23.7.2018, la Parte_2
con sede in Capoliveri (LI), (di seguito, solo impresa
[...] CP_2 citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno, Parte_1 sezione distaccata di Portoferraio, per sentirla condannare al pagamento in favore della suddetta società della somma di € 95.890,84, Iva compresa, quale saldo delle opere di ristrutturazione e di risanamento dell'immobile di proprietà della Pt_1 sito in Capoliveri (LI), località Lacona.
La si costituiva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni, previa Pt_1 autorizzazione alla chiamata in causa del proprio direttore dei lavori Geom.
[...]
e istanza di ATP: “nel merito, in via principale, anche in via Per_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare: 1) che, su incarico della signora Pt_1 nell'anno 2014 l'impresa a séguito di sopralluoghi presso l'immobile di CP_2 proprietà della prima, sito in Capoliveri (LI), località Lacona, via Capo di Stella
s.n.c., ha redatto un computo metrico (o preventivo) avente ad oggetto la tipologia delle lavorazioni da eseguire al fine di porre in essere un intervento di ristrutturazione e di risanamento conservativo, determinando altresì le quantità e
i costi delle stesse;
2) che, a séguito dell'approvazione del suddetto preventivo da parte della signora le parti hanno stipulato un contratto d'appalto avente Pt_1 ad oggetto le opere di cui sopra;
3) che, nel corso dell'esecuzione dell'opera,
l'impresa ha apportato modifiche di prezzo e/o di quantità e/o varianti CP_2 rispetto al preventivo senza mai informare la signora della necessità e/o Pt_1 dell'opportunità delle stesse e, conseguentemente, senza ricevere da costei alcuna autorizzazione in merito;
4) che la maggior parte delle modifiche di prezzo e/o di
3 quantità e delle varianti di cui al precedente punto 3) poteva e doveva essere prevista dall'impresa sin dal primo sopralluogo dalla stessa effettuato;
5) CP_2 che l'impresa nel consuntivo del dicembre 2017, ha esposto l'integrale CP_2 prezzo di opere realizzate solo parzialmente o non realizzate affatto;
6) che le opere effettivamente realizzate dall'impresa sono state eseguite per la CP_2 maggior parte - come più in dettaglio esposto nella relazione tecnica di parte allegata al presente atto - in modo non conforme alla regola dell'arte; 7) che la signora ha semplicemente preso in consegna l'opera, senza mai accettarla;
Pt_1
8) che i vizi e i difetti dell'opera riscontrati dalla signora meglio precisati
Pt_1 nel corpo del presente atto, sono vizi gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c. e che la denuncia degli stessi da parte della signora è stata tempestiva;
9) che la
Pt_1 signora a causa dell'inadempimento contrattuale dell'impresa ha
Pt_1 CP_2 subìto danni così valutabili: a) € 69.676,23, a titolo di esborso che la signora dovrà sostenere per gli indispensabili lavori di ripristino sulle opere non
Pt_1 eseguite a regola d'arte dall'impresa b) € 29.067,19, corrispondente al CP_2 deprezzamento, nella misura forfettaria del 30%, del valore delle opere non eseguite a regola d'arte, ma su cui non è materialmente possibile intervenire o in relazione alle quali l'intervento risulterebbe troppo gravoso;
10) che la signora
a causa dell'inadempimento precontrattuale - dettagliatamente descritto Pt_1 nel presente atto - dell'impresa ha subìto un ulteriore danno, di cui si CP_2 chiede a codèsto giudice la liquidazione in via equitativa;
11) che il geom. Per_1 era il direttore dei lavori;
e conseguentemente: 1) respingere le domande avanzate dall'attrice, dichiarando che nulla più è dovuto all'impresa da parte della CP_2 signora avendo quest'ultima già corrisposto all'impresa stessa una somma Pt_1 di € 121.818,18, oltre IVA al 10% (per un totale di € 134.000,00); 2) accertato e dichiarato che in persona del suo Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Capoliveri (LI), località Lacona, via
Capo ai Pini n. 275, P. IVA , è tenuta a risarcire alla signora P.IVA_1 Parte_1 tutti i danni alla stessa causati con il proprio inadempimento contrattuale,
[...] condannare l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di € 21.663,85, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
3) accertato e dichiarato che in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Capoliveri (LI), località Lacona, via Capo ai Pini n. 275, P. IVA è tenuta a risarcire alla signora P.IVA_1 Parte_1
4 tutti i danni alla stessa causati nella fase precontrattuale del rapporto tra le odierne parti, condannare l'appaltatrice a corrispondere alla signora una somma di Pt_1 cui si chiede la liquidazione in via equitativa da parte del Giudice;
4) nell'eventualità in cui dovesse essere accertata una responsabilità del geom.
- c.f. , con Studio in Capoliveri (LI), via Persona_1 C.F._5
Mellini 12 - nella sua qualità di direttore dei lavori, condannare quest'ultimo: a) al risarcimento dei danni di cui sopra, pro quota o in solido con l'appaltatrice; b) alla restituzione alla signora nella misura che sarà determinata in corso di Pt_1 causa, del compenso ricevuto per l'attività di direzione lavori;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che una qualsivoglia somma sia ancora dovuta dalla signora all'impresa Pt_1 CP_2 condannare il geom. a tenere indenne la signora Persona_1 Pt_1 totalmente o nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi professionali e anticipazioni.”
Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, rigettava la istanza di chiamata in causa del terzo, perché riteneva tardiva la costituzione in giudizio della quindi, istruita la causa mediante la CTU disposta in sede di ATP, prove Pt_1 testimoniali e documenti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, condannava la medesima al pagamento in favore dell'impresa dell'importo di € Pt_1 CP_2
89.371,14, Iva compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e alla refusione delle spese di lite.
Argomentava il primo giudice che la CTU aveva consentito di verificare che tutte le opere indicate nel consuntivo del 4.12.2017 erano state eseguite e che i vizi lamentati dalla erano stati accertati come di minima rilevanza, con Pt_1 conseguente inapplicabilità della garanzia ex art. 1669 c.c., essendo invece applicabile l'art. 1667 c.c. Ciò premesso, sulla base della CTU, quantificava l'importo totale dei lavori in € 208.891,67, dal quale sottrarre l'importo di €
2.425,00 pari alle opere non riscontrate e quello di € 2.402,00 ritenuto congruo per l'eliminazione dei vizi accertati, per un totale di € 203.064,67 da decurtare degli acconti già versati per complessivi € 134.000,00. Riteneva, invero, infondato l'assunto della di non aver autorizzato le c.d. opere aggiuntive rispetto Pt_1 all'originario preventivo, poiché, come emergeva dalla copiosa documentazione in atti, la medesima era stata costantemente informata dell'avanzamento dei lavori durante tutto il corso degli stessi senza mai eccepire alcunché al riguardo, come accertato anche dal CTU.
5 2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e, previa richiesta di Parte_1 inibitoria, ha rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Erroneità della sentenza nelle parti ove il giudice di prime cure, ritenuta l'espletata CTU esente da vizi logici e giuridici, ha affermato che l'impresa ha eseguito completamente i lavori per come individuati nel CP_2 consuntivo del 4.12.2017
Ha evidenziato la parte appellante che tale consuntivo è un atto di parte, redatto unilateralmente dalla società e mai accettato dalla Invero, per i CP_2 Pt_1 lavori oggetto di causa esisteva un unico e dettagliato preventivo del 9.2.2014 ove gli stessi erano compiutamente descritti e prezzati e corrispondevano a un importo di € 137.080,50, che era poi lievitato a fronte di pretese variazioni apportate unilateralmente dall'impresa appaltatrice. Premesso che le parti non avevano sottoscritto alcun contratto né redatta alcuna documentazione tecnico contabile
(computo metrico estimativo, capitolato d'appalto, progetto architettonico ecc…), il CTU non avrebbe dovuto limitarsi a quantificare i lavori di cui al consuntivo dell'impresa bensì avrebbe dovuto verificare se e quali accordi fossero CP_2 intercorsi tra le parti in ordine ai lavori elencati nel consuntivo ma non nel preventivo, ovvero avrebbe dovuto verificare se e quali di detti lavori aggiuntivi fossero stati commissionati e/o autorizzati dalle parti, cercando riscontro nelle risultanze probatorie agli atti, in primis tra quelle documentali, mentre invece aveva apoditticamente affermato che la “pressoché totalità delle opere aggiuntive” sarebbero state di volta in volta convenute “sulla parola” tra committenza ed appaltatrice”, affermazione del tutto priva di riscontro documentale, posto che la aveva dedotto ed eccepito, fin dalla sua comparsa di costituzione in primo Pt_1 grado, di non aver mai autorizzato alcuna delle variazioni apportate dall'impresa appaltatrice, sulla quale, ai sensi dell'art. 1659 c.c., gravava l'onere di comprovare l'autorizzazione scritta della committente: la controparte, invece, si era limitata a sostenere del tutto genericamente che la era a conoscenza di quanto Pt_1 avveniva in cantiere, per cui non poteva pretendere alcun corrispettivo per le opere aggiuntive realizzate in via unilaterale. La perizia depositata dal CTU Ing. Per_2 sarebbe, altresì, erronea e non adeguatamente motivata anche con riferimento alla quantificazione dei costi necessari per il ripristino delle opere eseguite non a regola d'arte quantificate dal consulente di parte della in € 121.818,88. Pt_1
6 Inoltre, l'immobile nel 2017 era tutt'altro che terminato, mancando al suo completamento moltissime lavorazioni che, contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, l'impresa aveva l'onere di portare a temine. CP_2
II) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, ritenuta l'espletata CTU esente da vizi logici e giuridici, ha affermato che i vizi lamentati da parte convenuta sono di minima rilevanza, con conseguente rigetto delle eccezioni svolte dalla che aveva invocato la garanzia Pt_1
1669 c.c. nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Sostiene la parte appellante che la avrebbe dimostrato di aver Pt_1 tempestivamente denunciato nell'ottobre del 2017 una serie di gravissimi vizi e difetti, puntualmente descritti dal Geom. nella propria relazione del CP_3
5.11.2018, vizi e difetti che, con il trascorrere del tempo, si sarebbero ulteriormente aggravati, oltre a emergerne di nuovi e ancora più gravi, come verificato nel corso dell'estate e dell'autunno del 2021 dal tecnico di fiducia Geom.
Willy Goggia, secondo cui: il cappotto esterno sarebbe stato posato solo parzialmente, senza raggiungere la quota della soletta del piano superiore, con conseguenti problemi di umidità evidenti nelle parti inferiori delle pareti interne, dove si sarebbero presentate importante di muffe, tanto da rendere insalubri gli ambienti e minare l'abitabilità degli stessi, oltre ad azzerare il risparmio energetico per cui esso era stato installato;
si sarebbero evidenziate fessurazioni anomale sulla parte strutturale del fabbricato e sul lastricato che necessitano di analisi approfondite al fine di verificare il corretto appoggio della struttura e il corretto utilizzo dei materiali compatti e/o da costruzione;
la copertura presenterebbe svariate perdite, verosimilmente a causa della mancanza o inadeguata posa della barriera a vapore sotto il manto di copertura. Sarebbe dunque evidente l'erroneità della espletata CTU, effettuata in maniera superficiale ed incompleta e, in quanto tale, da rinnovare.
III) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 1669 c.c. ritenendo applicabile l'art. 1667.
Secondo la parte appellante, risulterebbe per tabulas che i vizi e difetti dell'immobile sono tali da incidere sulla statica dell'edificio e compromettono e menomano fortemente l'uso a cui l'opera è destinata, essendo pertanto senz'altro qualificabili alla stregua di gravi vizi e difetti soggetti alla disciplina dell'art. 1669
c.c., che la aveva tempestivamente denunciato non appena avuta la Pt_1
7 consapevolezza della gravità degli stessi nel 2017, ovvero entro l'anno dalla consegna dell'immobile avvenuta nello stesso anno.
IV) L'accoglimento dei sopra menzionati motivi d'appello imporrebbe la riforma anche del capo della sentenza di primo grado relativa alle spese di lite, che, seguendo la soccombenza, dovrebbero essere poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio. Parte 2.2 Si è costituita la . Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'istanza di inibitoria e dell'impugnazione, perché inammissibile e infondata per le ragioni già dedotte dinanzi al Tribunale, altresì rilevando la diversità delle conclusioni della controparte in appello rispetto a quelle del primo grado. Ha peraltro riproposto, ex art. 346 c.p.c, la domanda formulata nel giudizio di primo grado in via subordinata, nell'ipotesi in cui le opere fossero ritenute non completamente ultimate per la parte attinente alle rifiniture esterne al fabbricato, volta ad accertare che tale mancata ultimazione sarebbe addebitabile all'esclusiva condotta della committente, la quale, rimasta silente in relazione alla richiesta della impresa di completare i lavori esterni e, in ogni caso, non CP_2 avendo più consentito alla stessa di accedere al cantiere, avrebbe posto in essere un comportamento implicante recesso unilaterale dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., con conseguente obbligo della committente a tenere indenne la società appaltatrice delle spese sostenute e dei lavori eseguiti fino al recesso, per l'importo di € 208.891,67, oltre Iva, o per i diversi importi indicati dal CTU, detratte le somme già ricevute.
2.3 La Corte, respinta l'istanza di rinnovo della CTU, all'udienza del 21.1.2025 ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, avanzata dalla resta assorbita dalla presente decisione. Pt_1
L'appello risulta infondato, oltre che inammissibile nella misura in cui non si confronta, confutandole e contrastandole, con le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione (cfr. Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
3.1 Il primo motivo è infondato.
8 La parte appellante lamenta, anzitutto, che il primo giudice avrebbe determinato il compenso spettante dell'appalto sulla base di un consuntivo elaborato unilateralmente dalla impresa Risulta, invece, come il CTU abbia verificato CP_2
l'effettiva esecuzione delle opere realizzate dall'appaltatore ed abbia elaborato un proprio computo metrico estimativo sia per le opere riconducibili al preventivo del
2.9.2014 sia per quelle aggiuntive rispetto a suddetto preventivo (queste ultime contabilizzate “in revisione della contabilità di cui al consuntivo del 4.12.2017” – cfr. pag. 27 della relazione a firma dell'Ing. , conteggi, quelli del CTU, Persona_3 redatti “sulla base delle quantità direttamente riscontrate in situ” (come precisato anche a pag. 39 della citata relazione) e sulla cui correttezza, del resto, la parte appellante non ha mosso alcun specifico rilievo.
Ciò di cui la soprattutto si duole è, invero, di non aver commissionato le Pt_1 opere aggiuntive rispetto al preventivo del 2.9.2014, per cui si tratterebbe di variazioni apportate dall'appaltatore, come tali da provare per iscritto ex art. 1659, secondo comma, c.c., mentre sarebbe del tutto infondato l'affermazione del CTU, richiamata dal primo giudice, secondo cui esse sarebbero state concordate verbalmente tra le parti. In proposito, deve anzitutto evidenziarsi come il Tribunale abbia fondato la propria decisione non soltanto su quanto affermato dall'Ing. Per_2 nella sua relazione, ma anche, come si legge nella motivazione, “sulla copiosa documentazione in atti” attestante che la committente “era stata costantemente informata dell'avanzamento dei lavori durante tutto il corso degli stessi senza mai eccepire alcunché al riguardo”: argomento con il quale la parte appellante non si confronta in alcun modo. In particolare, nessun cenno viene fatto ai documenti n.
14 e 15 di controparte, da cui risulta che nel progetto allegato alla richiesta di permesso a costruire era prevista la realizzazione di un cappotto isolante non indicato nel preventivo del 2.9.2014 e che fu predisposta in data 16.12.2016 una variante in corso d'opera per la demolizione e ricostruzione di un vano dell'abitazione; né vengono menzionati i verbali di ispezione mensili (doc. 13 della parte appellata) redatti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dal direttore dei lavori nominato dalla committente, Geom. il quale peraltro, Persona_1 sentito come teste sul capitolo: “Vero che la signora era presente Parte_1 in loco nelle varie fasi di svolgimento dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione in Capoliveri, loc. Lacona, via Capo di Stella”, ha riposto: “Sì, confermo, non giornalmente ma almeno settimanalmente sì e c'era una costante corrispondenza anche fotografica tra di noi”. Il motivo di appello in esame risulta
9 dunque, sotto tale profilo, inammissibile. Esso è in ogni caso infondato, poiché gli elementi emersi dall'istruttoria consentono di ritenere comprovato come le opere aggiuntive di cui trattasi siano state eseguite dall'impresa su richiesta della committenza (nel senso che “l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24246 del 09/08/2023).
3.2 Il secondo motivo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono entrambi al mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dei presupposti della garanzia ex art. 1669 c.c.
Anche in questo caso, i motivi sono inammissibili, oltre che infondati, dal momento che la parte appellante si è limitata a contrapporre alle valutazioni del
CTU recepite dal Tribunale, quelle del proprio consulente di parte Geom. CP_3
(neppure riportate nell'atto di appello, ma semplicemente richiamate mediante rinvio agli atti del primo grado), senza in alcun modo confrontarsi con i puntuali accertamenti effettuati dall'Ing. il quale ha analiticamente vagliato ciascuno Per_2 dei numerosi vizi e difetti lamentati dalla riscontrandone l'insussistenza o Pt_1 la loro limitatissima consistenza (cfr. pagg. da 15 a 25 della relazione peritale) - né tanto meno criticare le controdeduzioni del CTU alle osservazioni del predetto
CTP (pagg. 33 e 34 della relazione peritale). Neppure può pretendere la parte appellante, tramite una nuova consulenza di esclusiva provenienza di parte, di poter introdurre nel presente giudizio nuovi vizi e difetti dell'opera, diversi da quelli lamentati in primo grado e la cui sussistenza è stata negata (o fortemente ridimensionata) dal CTU.
Ne consegue come del tutto correttamente il primo giudice abbia escluso la ricorrenza dei presupposti della garanzia ex art. 1669 c.c. che, come è noto, richiede la presenza di difetti gravi, consistenti in alterazioni che vadano ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera (così, per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018), laddove invece nella fattispecie sono stati accertati soltanto difetti di minimo rilievo e nessuna incidenza sul godimento dell'immobile.
3.4 Il quarto motivo relativo alle spese risulta, conseguentemente al rigetto dei primi tre motivi, infondato.
Ogni altra questione resta assorbita.
10 4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
52/2021 resa dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater
DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 09/06/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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