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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Oggetto: “cessazione nella causa civile iscritta al n. 2000/2023 R.G. Cont. effetti civili del promossa con ricorso da: matrimonio”.
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3 giugno 1940 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alice NOVARESE ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del suindicato difensore sito in Torino, piazza XVIII Dicembre 1, giusta procura in atti;
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 659 del
10.5.2023 ricorrente contro
nata a [...] il [...], CF , residente in [...]CP_1 C.F._2
(TO), via Matteo Pescatore n. 15; resistente contumace pagina 1 di 5 Con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “NEL MERITO
- verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare che i coniugi non si sono
riconciliati e che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della
convivenza e, per conseguenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato
tra e in data 30 marzo 1964 in Torino, ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e a tutte le
ulteriori incombenze a norma di legge;
- modificare le condizioni sancite in sede di separazione, nella parte in cui dispongono che il Sig.
ebba versare un contributo al mantenimento della Sig.ra della somma Parte_1 CP_1
di euro 100,00, eliminando siffatto assegno di mantenimento o, quantomeno, al netto della attuale
equiparazione delle pensioni, riducendone l'importo;
- con ogni pronuncia accessoria e consequenziale;
- in ogni caso: con il favore di spese, onorari e diritti di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese
generali al 15% ai sensi del L.T.P., oltre a CPA.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.6.2023,
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Parte_1 CP_1
pagina 2 di 5 Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
premettendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in Torino in data 30.3.1964,
con atto trascritto il 2.4.1964 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune Torino al n. 501,
Parte II, serie A, anno 1964 (cfr. doc. 1: atto integrale di matrimonio);
- dal matrimonio nascevano le figlie (cl. 1965) e (cl. 1968); Per_1 Per_2
- il matrimonio non sortiva esito felice e, pertanto, i coniugi si separavano comparendo avanti il Presidente del Tribunale di Torino in data 1.6.2011 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 6456/2011del 14.10.2011;
- da tale data i coniugi non avevano più convissuto e la separazione durava ininterrotta.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 3.11.2023 a mani proprie).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) con sentenza n. 6456/2011 del 14.10.2011, depositata il 3.11.2011 è stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi che erano comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino ed erano stati autorizzati a vivere separati (doc. 2);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al pagina 3 di 5 2008 – cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 26.6.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché
alla luce della chiara manifestazione - da parte del ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte della resistente, rimasta contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che venga eliminato, o quantomeno ridotto, il contributo al mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione (pari ad € 100,00 - cfr. doc.2),
adducendo esserne venuti meno i presupposti.
La convenuta non si è costituita e non risultano quindi domande volte ad ottenere il cd.
assegno divorzile. Pertanto, nessun assegno divorzile può essere previsto in favore della moglie (risultando superato e quindi cessato, in questa sede di “divorzio” ogni obbligo per il marito di contribuzione in favore della moglie).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione della convenuta, che è rimasta contumace), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (reso in data 30.1.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Torino in data 30.3.1964, con atto trascritto il Parte_1 CP_1
2.4.1964 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune Torino al n. 501, Parte II, serie A, anno
1964, ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 novembre 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Oggetto: “cessazione nella causa civile iscritta al n. 2000/2023 R.G. Cont. effetti civili del promossa con ricorso da: matrimonio”.
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3 giugno 1940 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alice NOVARESE ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del suindicato difensore sito in Torino, piazza XVIII Dicembre 1, giusta procura in atti;
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 659 del
10.5.2023 ricorrente contro
nata a [...] il [...], CF , residente in [...]CP_1 C.F._2
(TO), via Matteo Pescatore n. 15; resistente contumace pagina 1 di 5 Con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “NEL MERITO
- verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare che i coniugi non si sono
riconciliati e che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della
convivenza e, per conseguenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato
tra e in data 30 marzo 1964 in Torino, ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e a tutte le
ulteriori incombenze a norma di legge;
- modificare le condizioni sancite in sede di separazione, nella parte in cui dispongono che il Sig.
ebba versare un contributo al mantenimento della Sig.ra della somma Parte_1 CP_1
di euro 100,00, eliminando siffatto assegno di mantenimento o, quantomeno, al netto della attuale
equiparazione delle pensioni, riducendone l'importo;
- con ogni pronuncia accessoria e consequenziale;
- in ogni caso: con il favore di spese, onorari e diritti di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese
generali al 15% ai sensi del L.T.P., oltre a CPA.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.6.2023,
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Parte_1 CP_1
pagina 2 di 5 Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
premettendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in Torino in data 30.3.1964,
con atto trascritto il 2.4.1964 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune Torino al n. 501,
Parte II, serie A, anno 1964 (cfr. doc. 1: atto integrale di matrimonio);
- dal matrimonio nascevano le figlie (cl. 1965) e (cl. 1968); Per_1 Per_2
- il matrimonio non sortiva esito felice e, pertanto, i coniugi si separavano comparendo avanti il Presidente del Tribunale di Torino in data 1.6.2011 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 6456/2011del 14.10.2011;
- da tale data i coniugi non avevano più convissuto e la separazione durava ininterrotta.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 3.11.2023 a mani proprie).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) con sentenza n. 6456/2011 del 14.10.2011, depositata il 3.11.2011 è stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi che erano comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino ed erano stati autorizzati a vivere separati (doc. 2);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al pagina 3 di 5 2008 – cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 26.6.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché
alla luce della chiara manifestazione - da parte del ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte della resistente, rimasta contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che venga eliminato, o quantomeno ridotto, il contributo al mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione (pari ad € 100,00 - cfr. doc.2),
adducendo esserne venuti meno i presupposti.
La convenuta non si è costituita e non risultano quindi domande volte ad ottenere il cd.
assegno divorzile. Pertanto, nessun assegno divorzile può essere previsto in favore della moglie (risultando superato e quindi cessato, in questa sede di “divorzio” ogni obbligo per il marito di contribuzione in favore della moglie).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione della convenuta, che è rimasta contumace), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (reso in data 30.1.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Torino in data 30.3.1964, con atto trascritto il Parte_1 CP_1
2.4.1964 presso l'Ufficio di Stato civile del Comune Torino al n. 501, Parte II, serie A, anno
1964, ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 novembre 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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