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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. IA
TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4811/2023 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
tra
titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Luceri, giusta mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo attore opponente
e
titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Francesco Bonetti e Ottavio Martucci, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto
°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice opponente: “1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite oltre iva cpa e spese generali come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta opposta: “1) Rigettare l'opposizione perché inammissibile, improcedibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto, per le motivazioni di cui innanzi;
2)
Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
°°°°°°°
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24.09.2023, , titolare dell'omonima ditta, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1158/2023 emesso da questo Tribunale il 3.08.2023, con cui gli è stato ordinato di pagare a , titolare dell'omonima ditta, la somma di € Controparte_1
15.327,87, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo della fattura n. 1, emessa il 24.3.2023 per il complessivo importo di € 85.000,00 e pagata dalla ditta Parte_1 limitatamente alla somma di € 69.672,13, pari all'imponibile esposto nella stessa fattura, azionata dunque per il recupero dell'iva.
Parte attrice ha affidato l'opposizione a due motivi: - la non debenza della somma ingiunta, in ragione del fatto che il avesse cessato l'attività e la partita iva alla data del 15.2.2016, secondo quanto emerso P_
da un avviso di accertamento ricevuto dal medesimo opponente da parte della competente Agenzia delle
1 Entrate, per fatture emesse nell'anno 2017; - l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha insistito nella propria pretesa creditoria, precisando che la ditta
è stata sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento reso dal Tribunale di Taranto Controparte_1 nel procedimento n. 706/2017 R. GIP, nell'ambito del quale sono stati sequestrati – tra gli altri beni – anche diversi assegni post-datati per l'importo di € 85.000,00, quale corrispettivo per i lavori di sfruttamento della cava di titolarità , rispetto al quale l'amministratore giudiziario nominato, dr. P_
, ha incassato dalla ditta -a mezzo bonifici bancari - solo la somma di € Parte_2 Parte_1
69.672,13, a titolo di imponibile;
che, solo in seguito alla pronunciata assoluzione con sentenza n.
3077/2022 ed all'ordine di restituzione dei beni sequestrati, il è effettivamente entrato in P_ possesso della somma, provvedendo alla regolarizzazione mediante emissione della fattura oggi azionata e relativo versamento dell'iva calcolata sull'imponibile, giusta indicazione dell'amministratore giudiziario in sede di rendiconto finale del 15.2.2023 e pedissequo ordine di deposito del conto, reso dal
GIP in data 23.2.2023, con assegnazione del termine per osservazioni, ai sensi dell'art. 43. co. 3 d.lgs. n.
159/2011.
Alla prima udienza le parti hanno insistito nelle reciproche difese, mancando di comparire personalmente;
concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, non avendo le parti formulato istanze istruttorie.
°°°°°°
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
In via preliminare, merita integrale rigetto l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, non trovano applicazione il comma 1 ed il successivo l'art. 5 quater, ovvero l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione e la mediazione demandata dal giudice, nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e comunque, anche dopo tale evenienza, restano escluse dalla condizione di procedibilità le azioni non rientranti nell'elenco di cui al citato comma 1, tra cui non è contemplata la corresponsione di somme in esecuzione di contratti, come già rilevato nell'ordinanza del 17.5.2024, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, il riferimento alla cessata attività quale motivo di esclusione dell'obbligo di versare il saldo della fattura azionata, nell'importo corrispondente all'iva, non trova supporto nel dato normativo, e precisamente l'art. 6, terzo comma, d.p.r. 633/1972, a mente del quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo” e nei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8059/2016; V sez. n. 18081/2021).
2 Si legge nella citata pronuncia a Sezioni Unite: “Posto che il pagamento del corrispettivo non è essenziale al riscontro del carattere oneroso che l'operazione deve assumere per costituire presupposto dell'imposta
(dipendendo detto carattere dagli accordi delle parti e non dall'esecuzione del rapporto), occorre, invero,
considerare che - dal momento che il testo dell'art. 6, comma 3, d.p.r. 633/1972 non offre alcun elemento contrario ad una lettura nel senso della sua rilevanza ai soli fini dell'esigibilità e che il d.p.r. 633/1972
non contempla alcuna specifica indicazione circa il momento d'insorgenza dell'obbligazione tributaria
ed il dato di temporale rilevanza del presupposto del tributo - tutt'altro che implausibile si rivela ritenere
che l'art. 6, coma 3, d.p.r. 633/1972, nella contemplata assimilazione al pagamento, si riferisca alla sola
esigibilità dell'imposta, dando per scontata la sua concettuale distinzione ed autonomia dal relativo fatto generatore”.
All'esito di un articolato excursus interpretativo della norma di riferimento, la Suprema Corte osserva che
“il fatto generatore del tributo iva e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati
- non solo sul piano dei rapporti privatistici, ma anche sul piano eminentemente tributario con la
materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina europea, la
previsione di cui all'art. 6, comma 3, d.p.r. 633/1972 va intesa nel senso che, con il conseguimento del
compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento
dell'obbligo di fatturazione. Ciò comporta, quale indefettibile corollario, che i compensi di prestazioni
da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell'attività medesima, devono
ritenersi assoggettati ad iva, risultandone lo "statuto" impositivo definito dalla contestuale ricorrenza,
all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo
presupposto soggettivo. La soluzione di ritenere assoggettato ad iva il compenso di prestazione professionale percepito dopo la cessazione dell'esercizio dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata
eseguita, è, per altro verso, imposta (ancor prima che dall'opportunità di prevenire rischi di
strumentalizzazioni elusive, peraltro in danno di risorsa dell'Unione) dalla necessità di assicurare il
compiuto rispetto del principio della neutralità fiscale dell'iva, in forza del quale il tributo è
esclusivamente destinato a gravare sul consumatore finale e non può risolversi né in svantaggio né in
vantaggio per gli operatori economici che intervengano nei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo”, per concludere che “reputare assoggettato ad iva il corrispettivo di attività professionale (o imprenditoriale) conseguito dopo la cessazione dell'attività medesima, ancorché
debitamente formalizzata, trova pieno riscontro nel principio generale di effettività, in forza del quale
l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo non può essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori
puramente formali;
cosicché, in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni
fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione,
il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della
3 dismissione della partita iva, atteso il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima
evenienza e puramente strumentale della seconda. Alla stregua delle considerazioni che precedono - … -
va affermato il seguente principio di diritto: "il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini
lva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione".
Sulla scorta di tali principi, vanno valorizzati gli elementi probatori emersi dal corredo documentale offerto dalle parti.
Invero, l'unico motivo di opposizione si fonda su un avviso di accertamento, di fatto afferente a fatture emesse dal nel 2017 e, pertanto, irrilevante ai fini del presente decidere. P_
La fattura azionata è stata emessa nel 2023, allorquando le somme - già incassate dall'amministratore giudiziario in costanza di sequestro preventivo dei beni mobili e immobili del – sono state P_ restituite al proprietario a seguito della sentenza di assoluzione, di talché in applicazione dei ricordati principi, la condizione di esigibilità dell'imposta deve farsi coincidere, indipendentemente dall'esecuzione delle prestazioni e dalla temporanea cessazione dell'attività, con il pagamento che - sebbene avvenuto in precedenza - è imputabile al titolare solo all'esito del disposto giurisdizionale e della conseguente materiale riscossione per effetto della restituzione del corrispettivo.
Alla stregua di tanto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività svolta (fase di studio e fase introduttiva) con correttivo in diminuzione del 30% in ragione della bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
IA TO, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1158/2023, proposta da , titolare dell'omonima ditta, nei confronti di , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1158/2023 emesso dal
Tribunale di Taranto il 3.08.2023;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio, liquidate in complessivi €
1.187,20 per compensi, oltre 15% r.f.s.g ed oneri di legge.
Così deciso in Taranto il 14.4.2025
Il Giudice On. – IA TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. IA
TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4811/2023 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
tra
titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Luceri, giusta mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo attore opponente
e
titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Francesco Bonetti e Ottavio Martucci, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto
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Conclusioni di parte attrice opponente: “1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite oltre iva cpa e spese generali come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta opposta: “1) Rigettare l'opposizione perché inammissibile, improcedibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto, per le motivazioni di cui innanzi;
2)
Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24.09.2023, , titolare dell'omonima ditta, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1158/2023 emesso da questo Tribunale il 3.08.2023, con cui gli è stato ordinato di pagare a , titolare dell'omonima ditta, la somma di € Controparte_1
15.327,87, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo della fattura n. 1, emessa il 24.3.2023 per il complessivo importo di € 85.000,00 e pagata dalla ditta Parte_1 limitatamente alla somma di € 69.672,13, pari all'imponibile esposto nella stessa fattura, azionata dunque per il recupero dell'iva.
Parte attrice ha affidato l'opposizione a due motivi: - la non debenza della somma ingiunta, in ragione del fatto che il avesse cessato l'attività e la partita iva alla data del 15.2.2016, secondo quanto emerso P_
da un avviso di accertamento ricevuto dal medesimo opponente da parte della competente Agenzia delle
1 Entrate, per fatture emesse nell'anno 2017; - l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha insistito nella propria pretesa creditoria, precisando che la ditta
è stata sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento reso dal Tribunale di Taranto Controparte_1 nel procedimento n. 706/2017 R. GIP, nell'ambito del quale sono stati sequestrati – tra gli altri beni – anche diversi assegni post-datati per l'importo di € 85.000,00, quale corrispettivo per i lavori di sfruttamento della cava di titolarità , rispetto al quale l'amministratore giudiziario nominato, dr. P_
, ha incassato dalla ditta -a mezzo bonifici bancari - solo la somma di € Parte_2 Parte_1
69.672,13, a titolo di imponibile;
che, solo in seguito alla pronunciata assoluzione con sentenza n.
3077/2022 ed all'ordine di restituzione dei beni sequestrati, il è effettivamente entrato in P_ possesso della somma, provvedendo alla regolarizzazione mediante emissione della fattura oggi azionata e relativo versamento dell'iva calcolata sull'imponibile, giusta indicazione dell'amministratore giudiziario in sede di rendiconto finale del 15.2.2023 e pedissequo ordine di deposito del conto, reso dal
GIP in data 23.2.2023, con assegnazione del termine per osservazioni, ai sensi dell'art. 43. co. 3 d.lgs. n.
159/2011.
Alla prima udienza le parti hanno insistito nelle reciproche difese, mancando di comparire personalmente;
concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, non avendo le parti formulato istanze istruttorie.
°°°°°°
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
In via preliminare, merita integrale rigetto l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, non trovano applicazione il comma 1 ed il successivo l'art. 5 quater, ovvero l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione e la mediazione demandata dal giudice, nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e comunque, anche dopo tale evenienza, restano escluse dalla condizione di procedibilità le azioni non rientranti nell'elenco di cui al citato comma 1, tra cui non è contemplata la corresponsione di somme in esecuzione di contratti, come già rilevato nell'ordinanza del 17.5.2024, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, il riferimento alla cessata attività quale motivo di esclusione dell'obbligo di versare il saldo della fattura azionata, nell'importo corrispondente all'iva, non trova supporto nel dato normativo, e precisamente l'art. 6, terzo comma, d.p.r. 633/1972, a mente del quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo” e nei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8059/2016; V sez. n. 18081/2021).
2 Si legge nella citata pronuncia a Sezioni Unite: “Posto che il pagamento del corrispettivo non è essenziale al riscontro del carattere oneroso che l'operazione deve assumere per costituire presupposto dell'imposta
(dipendendo detto carattere dagli accordi delle parti e non dall'esecuzione del rapporto), occorre, invero,
considerare che - dal momento che il testo dell'art. 6, comma 3, d.p.r. 633/1972 non offre alcun elemento contrario ad una lettura nel senso della sua rilevanza ai soli fini dell'esigibilità e che il d.p.r. 633/1972
non contempla alcuna specifica indicazione circa il momento d'insorgenza dell'obbligazione tributaria
ed il dato di temporale rilevanza del presupposto del tributo - tutt'altro che implausibile si rivela ritenere
che l'art. 6, coma 3, d.p.r. 633/1972, nella contemplata assimilazione al pagamento, si riferisca alla sola
esigibilità dell'imposta, dando per scontata la sua concettuale distinzione ed autonomia dal relativo fatto generatore”.
All'esito di un articolato excursus interpretativo della norma di riferimento, la Suprema Corte osserva che
“il fatto generatore del tributo iva e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati
- non solo sul piano dei rapporti privatistici, ma anche sul piano eminentemente tributario con la
materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina europea, la
previsione di cui all'art. 6, comma 3, d.p.r. 633/1972 va intesa nel senso che, con il conseguimento del
compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento
dell'obbligo di fatturazione. Ciò comporta, quale indefettibile corollario, che i compensi di prestazioni
da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell'attività medesima, devono
ritenersi assoggettati ad iva, risultandone lo "statuto" impositivo definito dalla contestuale ricorrenza,
all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo
presupposto soggettivo. La soluzione di ritenere assoggettato ad iva il compenso di prestazione professionale percepito dopo la cessazione dell'esercizio dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata
eseguita, è, per altro verso, imposta (ancor prima che dall'opportunità di prevenire rischi di
strumentalizzazioni elusive, peraltro in danno di risorsa dell'Unione) dalla necessità di assicurare il
compiuto rispetto del principio della neutralità fiscale dell'iva, in forza del quale il tributo è
esclusivamente destinato a gravare sul consumatore finale e non può risolversi né in svantaggio né in
vantaggio per gli operatori economici che intervengano nei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo”, per concludere che “reputare assoggettato ad iva il corrispettivo di attività professionale (o imprenditoriale) conseguito dopo la cessazione dell'attività medesima, ancorché
debitamente formalizzata, trova pieno riscontro nel principio generale di effettività, in forza del quale
l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo non può essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori
puramente formali;
cosicché, in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni
fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione,
il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della
3 dismissione della partita iva, atteso il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima
evenienza e puramente strumentale della seconda. Alla stregua delle considerazioni che precedono - … -
va affermato il seguente principio di diritto: "il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini
lva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione".
Sulla scorta di tali principi, vanno valorizzati gli elementi probatori emersi dal corredo documentale offerto dalle parti.
Invero, l'unico motivo di opposizione si fonda su un avviso di accertamento, di fatto afferente a fatture emesse dal nel 2017 e, pertanto, irrilevante ai fini del presente decidere. P_
La fattura azionata è stata emessa nel 2023, allorquando le somme - già incassate dall'amministratore giudiziario in costanza di sequestro preventivo dei beni mobili e immobili del – sono state P_ restituite al proprietario a seguito della sentenza di assoluzione, di talché in applicazione dei ricordati principi, la condizione di esigibilità dell'imposta deve farsi coincidere, indipendentemente dall'esecuzione delle prestazioni e dalla temporanea cessazione dell'attività, con il pagamento che - sebbene avvenuto in precedenza - è imputabile al titolare solo all'esito del disposto giurisdizionale e della conseguente materiale riscossione per effetto della restituzione del corrispettivo.
Alla stregua di tanto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività svolta (fase di studio e fase introduttiva) con correttivo in diminuzione del 30% in ragione della bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
IA TO, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1158/2023, proposta da , titolare dell'omonima ditta, nei confronti di , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1158/2023 emesso dal
Tribunale di Taranto il 3.08.2023;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio, liquidate in complessivi €
1.187,20 per compensi, oltre 15% r.f.s.g ed oneri di legge.
Così deciso in Taranto il 14.4.2025
Il Giudice On. – IA TO
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