Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Ordinanza collegiale 21 aprile 2022
Sentenza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 21/04/2022, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 00626/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2021, proposto da
NO NA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lorenzo Durano e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 0118492/2020 del 24 dicembre 2020, con cui il Dirigente del Settore U.A.T. del Comune di Brindisi ha respinto l'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale pugliese n. 14/2009 (Piano Casa) e cambio di destinazione d'uso da deposito a civile abitazione di parte del fabbricato preesistente in C.da Marrazza;
- del parere dirigenziale n. 4 del 16 dicembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi richiamato ed in particolare:
- della nota con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda datata 1° ottobre 2020, del parere dirigenziale n. 2 del 25 settembre 2020 e della relazione del responsabile della fase istruttoria del procedimento conclusasi con la proposta di provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1. - FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente espone, in particolare:
- che è proprietaria nel Comune di Brindisi di un complesso immobiliare ubicato alla Contrada Marrazza, costituito da terreni e fabbricati utilizzati, in parte, per la conduzione dell’azienda agricola di cui è titolare il marito;
- che ha presentato << un progetto riguardante “il lotto” in catasto al fg. n. 107, p.lla n. 577 subalterni 1 e 2, volto all’accertamento di conformità ex art 36 del DPR n. 380/01 mediante l’applicazione della L.R. n. 14/2009 (piano Casa) di alcuni volumi e per il cambio di destinazione d’uso da deposito a civile abitazione di una porzione di un immobile >>;
- che “ sul subalterno n. 1 ricadono i seguenti volumi legittimamente esistenti:
- fabbricato contrassegnato con la lettera A (capannone), escluso dal progetto di sanatoria poiché distante rispetto alle unità oggetto di intervento;
- unità immobiliari B con destinazione d’uso deposito e per una parte a civile abitazione, C e D con destinazione d’uso deposito;
mentre il subalterno n. 2 è occupato da quella porzione di immobile B, composto da piano terra e piano primo, destinato a residenza ”;
- che << il progetto prevede la possibilità di “sanare”, avvalendosi della disciplina di favore contenuta nel c.d. piano Casa, l’ampliamento realizzato in contiguità fisica con le unità C e D, contrassegnato nella tavola n. 1 con il colore arancione (che ha congiunto, formando un unico organismo edilizio da destinare totalmente a civile abitazione, le unità immobiliari preesistenti sui subalterni n. 1 e 2), sfruttando l’incremento volumetrico del 20% consentito dalla LR n. 14/09 per gli edifici residenziali e non residenziali, destinando poi la totalità delle unità immobiliari considerate nel calcolo ad uso residenziale >>;
- che il Comune di Brindisi ha rigettato la predetta istanza di sanatoria, con provvedimento prot. n. 0118492/2020 del 24 dicembre 2020.
Avverso il diniego prot. n. 0118492/2020 del 24 dicembre 2020 insorge la ricorrente, impugnando, altresì, gli ulteriori atti indicati in epigrafe.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi.
La ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, la causa è stata introitata per la decisione. Il Collegio ha riservato la decisione, sciogliendola alla camera di consiglio del 14 dicembre 2021.
2. - Questa Sezione rileva che la causa non appare matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori a carico del Comune di Brindisi, non costituito.
Il Collegio ritiene di dover acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi, corredata da eventuali elaborati tecnici di riferimento, da cui, in particolare, si evinca (anche a seguito di apposito sopralluogo) l’esatta consistenza dell’intervento edilizio in questione e si precisi se la cubatura ulteriore realizzata da parte ricorrente in virtù del c.d. “Piano Casa” e oggetto dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 corrisponda o meno all’incremento premiale previsto dal “Piano Casa” medesimo sulle unità immobiliari oggetto di collegamento, ovvero se la volumetria realizzata abbia utilizzato anche la cubatura di ulteriore unità immobiliare.
A tale adempimento istruttorio il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi dovrà provvedere entro il termine di giorni novanta dalla trasmissione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza pubblica, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni novanta dalla trasmissione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 9 novembre 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 20 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO