Articolo 1 della Legge 2 aprile 1951, n. 315
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1 giugno 1951
Art. 1. Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1950 previsto dall' art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171 , e' prorogato al 31 dicembre 1951.

Entrata in vigore il 1 giugno 1951