Art. 1. Articolo unico.
Il termine del 31 dicembre 1950 previsto dall' art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171 , e' prorogato al 31 dicembre 1951.
Il termine del 31 dicembre 1950 previsto dall' art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171 , e' prorogato al 31 dicembre 1951.