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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 3948/2021
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice
Simon Tschager, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3948/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIUCCI Parte_1
BENIAMINO giusta delega in atti, presso il cui studio in CORSO
LIBERTA' 30 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in 39050 San Genesio Atesino (BZ), Fraz. Avigna, Via Paese n
45/A;
- parte convenuta, contumace -
in punto: risarcimento del danno;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte attrice : Parte_1
“Il procuratore di parte attrice conclude come da proprio Parte_1
atto introduttivo […].” in atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, accertare l'illiceità della condotta posta in essere da Controparte_1
e il danno a essa causalmente connesso, patito dall'attore, e, per gli effetti,
pagina 1 di 11 condannare la convenuta al risarcimento di tale danno, nella misura complessiva di € 15.446,38 – o quella diversa somma che dovesse risultare a seguito dell'istruttoria – in favore del signor Parte_1
Con vittoria di spese.
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, esclusi valutazioni e giudizi, preceduti da vero che.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 25/11/2021 il signor ha Parte_1
citato la dinanzi a questo Tribunale deducendo tra Controparte_1
l'altro:
- di essere stato all'epoca dei fatti residente a [...]/8, in un appartamento da lui occupato a titolo di locazione, in forza di contratto stipulato con il Comune di Bolzano (all.to 1 di parte attrice);
- con contratto d'appalto n. 1087003174 conferiva Controparte_2
al raggruppamento temporaneo di imprese tra Cooperativa Lagorai,
Hollander Idrotermica PO Franco S.r.l. e Parte_2
l'incarico di svolgere lavori edili e di scavo relativi
[...] all'ampliamento della rete di teleriscaldamento di Bolzano;
- nell'ambito del detto contratto d'appalto, Cooperativa Lagorai conferiva a l'esecuzione dei lavori di rimozione del pavimento Controparte_1
bituminoso, di scavo e di successivo rinterro, mediante nolo a caldo di escavatore ed autocarro;
- l'esecuzione lavori di detto scavo e rinterro si svolgeva fra il 16.4.2018
e il 7.7.2018 nel cortile interno del condominio sito in Via Resia n.
24/C/B ove risiedeva il signor a una distanza non superiore a Pt_1
8/10 metri dal suo appartamento (all.ti 2-7 di parte attrice);
- tali opere iniziavano sistematicamente dalle ore 6:30 e si protraevano ininterrottamente sino alle ore 17:00 circa, in violazione agli orari stabiliti dalla normativa comunale vigente ratione temporis (ordinanza sindacale pagina 2 di 11 n. 6/3952 dd. 11.1.2013), che prevede che tali attività particolarmente rumorose possano svolgersi solo fra le ore 8:00 e le ore 12:00 e fra le ore
13:00 e le ore 19:00 (all.to 8 di parte attrice);
- interpellato in merito, l'Ufficio Tutela Ambiente e del Territorio del
Comune di Bolzano dichiarava con PEC dd. 11.5.2021 che “non risultano essere state rilasciate autorizzazioni da parte dello scrivente
Ufficio alle Società indicate per deroghe agli orari per l'esecuzione di lavori particolarmente rumorosi, ovvero l'anticipazione alle ore 07.00 dell'inizio degli stessi” (all.to 9 di parte attrice);
- i lavori posti in essere mediante l'utilizzo di macchinari pesanti avrebbero “prodotto un inquinamento acustico estremamente elevato”, che “superava verosimilmente la soglia di 200 decibel”;
- a nulla sarebbero serviti i richiami verbali posti in essere dall'attore al personale all'opera nel cantiere per ottenere il rispetto degli orari sopra indicati: per 5 volte l'attore si sarebbe recato dal capo cantiere
“chiedendogli di iniziare i lavori dopo le ore 08,00”, solo per sentirsi rispondere “Stiamo lavorando per Voi”, senza modificare l'orario di inizio lavori;
- nel periodo in questione, l'attore avrebbe subìto “un costante disturbo del sonno mattutino e del riposo pomeridiano”, che hanno determinato un aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche;
- “il signor nel corso della sua pluridecennale carriera come Pt_1 turnista presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano, ha sviluppato un disturbo bipolare che si è protratto anche in seguito e, benchè l'odierno ricorrente non presentasse ricadute fin dal suo pensionamento, la natura della sua patologia lo rende particolarmente sensibile alle situazioni di stress, soprattutto in condizioni di deprivazione del sonno”;
- a fine maggio del 2018, al fine di scaricare lo stress accumulato in conseguenza degli episodi di cui sopra, il signor avrebbe Pt_1
organizzato una vacanza a Napoli – dal 24.05.2018 al 30.05.2018 – per pagina 3 di 11 allontanarsi dal proprio appartamento e dal frastuono dei lavori edili descritti;
il periodo di svago non avrebbe portato i desiderati effetti ristoratori;
rientrato a casa, l'attore sarebbe stato nuovamente tormentato dal rumore dei lavori e avrebbe cominciato a manifestare costanti episodi di insonnia totale e un grave peggioramento delle sue condizioni mentali, che lo avrebbero portato ad avere una ricaduta della pregressa patologia;
- la compagna del signor lo avrebbe aiutato a recarsi in Pronto Pt_1
Soccorso presso l'Ospedale di Bolzano, dove veniva ricoverato in data
13.6.2018;
- in quella occasione veniva diagnosticato un episodio maniacale grave e il signor doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario Pt_1
obbligatorio, a seguito del quale veniva ricoverato nel reparto di
Psichiatria fino al 29.6.2018 (all.to 10 di parte attrice); veniva inoltre disposta la sospensione della sua patente di guida, con ulteriore intralcio alla sua libertà di movimento (all.to 11 di parte attrice);
- i lavori sopra menzionati si protraevano fino al 7.7.2018;
- il signor veniva sottoposto a perizia da parte dello psicologo e Pt_1
neuropsicologo dott. , secondo il quale il sig. Persona_1 Pt_1
avrebbe subito un danno biologico permanente del 4-5% per
“l'aumentata vulnerabilità agli stressors, in grado di ridurre le capacità di resilienza del periziando nei confronti di altre noxae lesive che dovessero costituirsi in futuro”; valutava inoltre l'inabilità temporanea in giorni 15 al 25%, giorni 15 al 50% e giorni 17 al 100% (ricovero psichiatrico residenziale)”;
- ancora oggi il signor sarebbe seguito dal Servizio di Malattie Pt_1
Mentali di Bolzano, che gli avrebbe prescritto un Piano Terapeutico
(all.to 13-14 di parte attrice);
- la convenuta non avrebbe dato alcun riscontro alle missive del difensore di parte attrice, finalizzate a trovare una soluzione bonaria alla vicenda
(all.ti 15-16 di parte attrice);
pagina 4 di 11 - la avrebbe sistematicamente violato l'ordinanza del Controparte_1
Sindaco di Bolzano n. 6/3952 dd. 11.1.2013, che all'art. 1 prevede “il divieto di svolgimento di attività edili particolarmente rumorose con macchinari quali ad esempio gru, compressori, martelli pneumatici e perforatrici e similari, al di fuori degli orari compresi tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e tra le ore 13:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali”, svolgendo le sue attività in prossimità dell'abitazione dell'attore al di fuori degli orari e dei giorni previsti;
- le attività poste in essere dalla convenuta sarebbero state caratterizzate da una soglia di rumore particolarmente elevata, determinata dall'utilizzo di mezzi pesanti e da attività di scavo;
- per settimane il signor sarebbe stato sottoposto a un costante Pt_1
martellamento acustico, al di fuori degli orari previsti dalla normativa;
- lo svolgimento di tali attività rumorose, in orari non consentiti, costituirebbe violazione dell'art. 844 c.c.;
- l'art.
6-ter legge n. 13 del 27/02/2009 dispone che “Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”;
- data la violazione della sopra citata ordinanza del Sindaco, le immissioni poste in essere nel corso dello svolgimento di “lavori edili particolarmente rumorosi” - quali quelli realizzati dalla società convenuta
- dovrebbero essere considerati intrinsecamente intollerabili;
- la descritta condotta della convenuta sarebbe da qualificare quale illecita;
- le immissioni rumorose generate dall'attività edile posta in essere dalla convenuta, avrebbero comunque superato le soglie previste dalla legge n.
447 /95 e dal DPCM 1° marzo 1999;
- sarebbe documentato il legame fra l'esposizione prolungata a rumori pagina 5 di 11 molto elevati e conseguenze psicofisiche avverse, come documentato anche in una rassegna redatta dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dove si afferma che esse determinino in soggetti predisposti – quali il signor in conseguenza delle sue patologie Pt_1
pregresse – un significativo aggravio delle condizioni psicofisiche del soggetto (all.to 17 di parte attrice);
- la detta perizia proverebbe l'esistenza di un nesso eziologico fra le prolungate e incessanti immissioni rumorose e le conseguenze sulla salute dell'attore e, inoltre, sul suo diritto a svolgere le sue attività quotidiane con la dovuta quiete;
- la citata perizia del dott. tratteggerebbe esaurientemente le Per_1
conseguenze che una fonte di stress come quella determinata dall'inquinamento acustico descritto e la conseguente perdita del sonno hanno sulla persona;
- “dovendosi escludere altre cause, deve necessariamente concludersi come le condotte di parte convenuta sopra descritte siano da identificarsi come unica possibile causa del danno biologico lamentato dall'attore”;
- il diritto alla salute del signor – tutelato dall'art. 32 della Pt_1
Costituzione – sarebbe stato leso dalle condotte di parte convenuta;
- l'incessante rumore dei macchinari e delle lavorazioni poste in essere avrebbe leso il diritto del signor al normale svolgimento della Pt_1
sua vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane;
- la presenza di immissioni rumorose intollerabili costituirebbe una lesione dei diritti garantiti dagli artt. 2, 14, 16 e 29, che tutelerebbero la libertà di ogni persona a trovare piena soddisfazione nella vita domestica e familiare, soddisfazione che – nel signor – sarebbe stata Pt_1
annichilita dal turbamento arrecato dal prolungato protrarsi di rumori molesti e dalle conseguenze che essi avrebbero portato nell'intimità della sua sfera domestica e personale;
pagina 6 di 11 - la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti sarebbe ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- complessivamente, il danno patito dall'odierno attore è stato indicato come segue:
danno biologico permanente € 4.388,12
invalidità temporanea totale € 800,19
invalidità temporanea parziale al 50% € 353,03
invalidità temporanea parziale al 25% € 176,51
totale danno biologico temporaneo € 1.329,73
danno morale € 5.000,00
spese mediche € 361,53
altre spese € 4.367,00
TOTALE GENERALE: € 15.446,38
2. All'udienza del 03/03/2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc. Infine, il giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni dove, precisate le conclusioni, assegnava i termini ex art. 190 cpc e tratteneva la causa in decisione.
3. Le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
Lamenta l'attore di essere stato esposto dal 16/04/2018 al 23/05/2018
(per 37 giorni), dal 31/05/2018 al 12/06/2018 (per 12 giorni) e dal
30/06/2018 al 06/07/2018 (per 6 giorni) ad “inquinamento acustico” causato dalle attività edili di parte convenuta e di aver – in conseguenza di detta esposizione – subìto danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attore deduce in particolare che le opere edili “iniziavano sistematicamente già da dalle ore 6:30 e si protraevano ininterrottamente sino alle ore 17:00 circa, in violazione agli orari stabiliti dalla normativa
pagina 7 di 11 comunale vigente ratione temporis (ordinanza sindacale n. 6/3952 dd.
11.1.2013), che prevede che tali attività particolarmente rumorose possano svolgersi solo fra le ore 8:00 e le ore 12:00 e fra le ore 13:00 e le ore 19:00”.
Già da questa ricostruzione si evince che l'asserita attività illecita di parte convenuta non sussiste.
Secondo le deduzioni attoree i lavori edili avrebbero dovuto svolgersi giusta ordinanza del Sindaco “fra le ore 8:00 e le ore 12:00 e fra le ore
13:00 e le ore 19:00” e quindi per complessivamente 10 ore giornaliere.
Le attività si sarebbero, invece, svolte (così deduce l'attore) “già da dalle ore 6:30 e si protraevano ininterrottamente sino alle ore 17:00 circa” e quindi per circa 10,5 ore giornaliere.
Le dette deduzioni (contenute nell'atto di citazione) vanno peraltro lette unitamente al doc. 9 di parte attrice nel quale l'avv. Controparte_3
(all'epoca difensore del signor esponeva all'ufficio 5.3 del Pt_1
Comune di Bolzano tra l'altro che “[…] Il mio mandante lamenta come le opere di scavo, particolarmente rumorose, siano state regolarmente avvitate già dalle ore 7:00 circa, arrecando grave turbamento alla sua quiete e riposo;
[…]”
Dalle deduzioni e dai documenti di parte attrice si evince, pertanto, che secondo l'attore il numero complessivo delle ore dedicato dalla convenuta giornalmente ai lavori edili era di 10 ore circa (6.30/7:00 –
17:00 circa), numero complessivo rispettoso del numero delle ore desumibile dall'ordinanza del sindaco (10 ore complessive).
Il fatto che la convenuta abbia lavorato per 10 ore al giorno (numero complessivo deducibile dall'ordinanza comunale) nell'asso temporale tra le ore 6:30/7:00 - 17:00 circa, anziché nell'asso temporale tra le ore 8:00 -
12:00 e 13:00 - 19:00, costituisce nel caso in esame violazione meramente formale ma non sostanziale della normativa posta a tutela della cittadinanza (poiché non è stato superato il numero totale di ore desumibile dall'ordinanza del Sindaco), e tale contegno della convenuta pagina 8 di 11 non costituisce condotta atta a mutare la qualifica dell'attività esercitata da lecita (durante il periodo indicato dall'ordinanza) in illecita (nelle ore
6:30/7:00 - 08:00). La condotta della convenuta non è pertanto rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Deve essere confermato anche in questa sede che l'art. 844 c.c. tutela il diritto delle persone anche al riposo. Senonché, tale tutela non giunge a tutelare specificamente - anche durante periodi temporanei limitati nei quali devono essere svolte attività edili per esigenze di evidente utilità pubblica (nel caso di specie lavori edili appaltati alla convenuta per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento nel Comune di Bolzano che interessavano anche il cortile del presso il quale abitava CP_4
l'attore; da metà aprile 2018 a inizio luglio 2018) - il “sonno mattutino” e il “riposo pomeridiano” (cfr. citazione pag. 3 numero 9) del signor laddove sia garantito (come lo era nel caso di specie) un orario Pt_1
di riposo complessivamente adeguato (è pacifico che i lavori edili finivano ogni giorno alle ore 17.00 sicché dalle ore 17:00 alle ore
6:30/7:00 era garantita la quiete ed il riposo dell'attore).
La mancata osservanza degli orari formali indicati nell'ordinanza del
Sindaco non costituiva sic et simpliciter atto illecito ex art. 2043 c.c.
(idoneo a causare un danno ingiusto), laddove – come avvenuto nel caso di specie – non siano state superate le sostanziali 10 ore complessive giornaliere (desumibili dall'ordinanza del Sindaco) durante un lasso di tempo comunque accettabile (iniziare alle ore 6:30/7:00 lavori edili nel periodo estivo a Bolzano, dove notoriamente le temperature possono giungere nel corso del pomeriggio anche a livelli altissimi, non costituisce orario inusuale o abnorme e può rendersi necessario per varie ragioni, tra cui anche la tutela dei lavoratori;
né l'orario delle ore
6:30/7:00 può essere ritenuto eccessivamente presto, dal momento che è fatto notorio che la maggioranza della cittadinanza che risiede nei quartieri residenziali a quell'ora si sta preparando per recarsi a scuola o al lavoro).
pagina 9 di 11 La circostanza (pacifica) che per tutto il periodo indicato dall'attore gli orari lavorativi edili non siano stati modificati (i lavori iniziavano verso le ore 6:30/7:00 e finivano alle ore 17:00 circa) rendeva peraltro possibile per l'attore programmare la propria vita quotidiana, certo di poter al rientro a casa alle ore 17:00 trovare quiete e riposo.
Le domande attoree vanno quindi respinte, poiché la condotta della conventa non costituiva atto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ma anche laddove non si volesse condividere quanto fin qui esposto, le domande attoree andrebbero comunque respinte difettando nel caso di specie anche il nesso causale tra l'asserita condotta della convenuta ed il danno asseritamente subìto dall'attore.
Da una lettura degli atti si evince, infatti, che l'attore avrebbe senz'altro potuto evitare ogni danno da lui lamentato (in conseguenza dell'inquinamento acustico che gli avrebbe impedito il “sonno mattutino” e il “riposo pomeridiano”) non esponendosi ai rumori durante le fasce orarie interessate (6:30/7:00-8:00 e 13:00-14:00), uscendo da casa durante tali fasce orarie (facendo ad esempio delle passeggiate la mattina o recandosi in posti forniti di aria condizionata / recandosi fuori città nel primo pomeriggio). La condotta dell'attore (di rimanere in casa durante le attività edili anche nelle dette fasce orarie da lui indicate) va valutata come particolarmente grave se si considera che l'attore sapeva (a differenza della convenuta) della propria particolare sensibilità al rumore a causa dei suoi pregressi disturbi psichiatrici. Esporsi ad una fonte di stress (rumore) in presenza di alternative (la mattina: uscire di casa e fare una passeggiata;
nel primo pomeriggio: intrattenersi in altro luogo in città
o fuori città) è condotta dell'attore che va nel caso di specie ritenuta di una gravità tale da interrompere ogni nesso causale tra condotta della convenuta e danno subìto dall'attore, danno che avrebbe potuto essere evitato laddove l'attore avesse tenuto una condotta diligente (il concorso del danneggiato, se particolarmente determinante come nel caso in esame, determina l'esclusione della responsabilità del danneggiante ai sensi pagina 10 di 11 dell'art. 1227 comma primo c.c.).
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002 e
Cass. 2018 n. 11458), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni fin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. In considerazione dell'esito della vertenza (con rigetto delle domande attoree), nulla va disposto in punto spese di lite non essendosi costituita la parte convenuta (Cass. 2011/10445).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande attoree.
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 01/02/2025. Il giudice
Simon Tschager
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 3948/2021
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice
Simon Tschager, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3948/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIUCCI Parte_1
BENIAMINO giusta delega in atti, presso il cui studio in CORSO
LIBERTA' 30 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in 39050 San Genesio Atesino (BZ), Fraz. Avigna, Via Paese n
45/A;
- parte convenuta, contumace -
in punto: risarcimento del danno;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte attrice : Parte_1
“Il procuratore di parte attrice conclude come da proprio Parte_1
atto introduttivo […].” in atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, accertare l'illiceità della condotta posta in essere da Controparte_1
e il danno a essa causalmente connesso, patito dall'attore, e, per gli effetti,
pagina 1 di 11 condannare la convenuta al risarcimento di tale danno, nella misura complessiva di € 15.446,38 – o quella diversa somma che dovesse risultare a seguito dell'istruttoria – in favore del signor Parte_1
Con vittoria di spese.
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, esclusi valutazioni e giudizi, preceduti da vero che.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 25/11/2021 il signor ha Parte_1
citato la dinanzi a questo Tribunale deducendo tra Controparte_1
l'altro:
- di essere stato all'epoca dei fatti residente a [...]/8, in un appartamento da lui occupato a titolo di locazione, in forza di contratto stipulato con il Comune di Bolzano (all.to 1 di parte attrice);
- con contratto d'appalto n. 1087003174 conferiva Controparte_2
al raggruppamento temporaneo di imprese tra Cooperativa Lagorai,
Hollander Idrotermica PO Franco S.r.l. e Parte_2
l'incarico di svolgere lavori edili e di scavo relativi
[...] all'ampliamento della rete di teleriscaldamento di Bolzano;
- nell'ambito del detto contratto d'appalto, Cooperativa Lagorai conferiva a l'esecuzione dei lavori di rimozione del pavimento Controparte_1
bituminoso, di scavo e di successivo rinterro, mediante nolo a caldo di escavatore ed autocarro;
- l'esecuzione lavori di detto scavo e rinterro si svolgeva fra il 16.4.2018
e il 7.7.2018 nel cortile interno del condominio sito in Via Resia n.
24/C/B ove risiedeva il signor a una distanza non superiore a Pt_1
8/10 metri dal suo appartamento (all.ti 2-7 di parte attrice);
- tali opere iniziavano sistematicamente dalle ore 6:30 e si protraevano ininterrottamente sino alle ore 17:00 circa, in violazione agli orari stabiliti dalla normativa comunale vigente ratione temporis (ordinanza sindacale pagina 2 di 11 n. 6/3952 dd. 11.1.2013), che prevede che tali attività particolarmente rumorose possano svolgersi solo fra le ore 8:00 e le ore 12:00 e fra le ore
13:00 e le ore 19:00 (all.to 8 di parte attrice);
- interpellato in merito, l'Ufficio Tutela Ambiente e del Territorio del
Comune di Bolzano dichiarava con PEC dd. 11.5.2021 che “non risultano essere state rilasciate autorizzazioni da parte dello scrivente
Ufficio alle Società indicate per deroghe agli orari per l'esecuzione di lavori particolarmente rumorosi, ovvero l'anticipazione alle ore 07.00 dell'inizio degli stessi” (all.to 9 di parte attrice);
- i lavori posti in essere mediante l'utilizzo di macchinari pesanti avrebbero “prodotto un inquinamento acustico estremamente elevato”, che “superava verosimilmente la soglia di 200 decibel”;
- a nulla sarebbero serviti i richiami verbali posti in essere dall'attore al personale all'opera nel cantiere per ottenere il rispetto degli orari sopra indicati: per 5 volte l'attore si sarebbe recato dal capo cantiere
“chiedendogli di iniziare i lavori dopo le ore 08,00”, solo per sentirsi rispondere “Stiamo lavorando per Voi”, senza modificare l'orario di inizio lavori;
- nel periodo in questione, l'attore avrebbe subìto “un costante disturbo del sonno mattutino e del riposo pomeridiano”, che hanno determinato un aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche;
- “il signor nel corso della sua pluridecennale carriera come Pt_1 turnista presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano, ha sviluppato un disturbo bipolare che si è protratto anche in seguito e, benchè l'odierno ricorrente non presentasse ricadute fin dal suo pensionamento, la natura della sua patologia lo rende particolarmente sensibile alle situazioni di stress, soprattutto in condizioni di deprivazione del sonno”;
- a fine maggio del 2018, al fine di scaricare lo stress accumulato in conseguenza degli episodi di cui sopra, il signor avrebbe Pt_1
organizzato una vacanza a Napoli – dal 24.05.2018 al 30.05.2018 – per pagina 3 di 11 allontanarsi dal proprio appartamento e dal frastuono dei lavori edili descritti;
il periodo di svago non avrebbe portato i desiderati effetti ristoratori;
rientrato a casa, l'attore sarebbe stato nuovamente tormentato dal rumore dei lavori e avrebbe cominciato a manifestare costanti episodi di insonnia totale e un grave peggioramento delle sue condizioni mentali, che lo avrebbero portato ad avere una ricaduta della pregressa patologia;
- la compagna del signor lo avrebbe aiutato a recarsi in Pronto Pt_1
Soccorso presso l'Ospedale di Bolzano, dove veniva ricoverato in data
13.6.2018;
- in quella occasione veniva diagnosticato un episodio maniacale grave e il signor doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario Pt_1
obbligatorio, a seguito del quale veniva ricoverato nel reparto di
Psichiatria fino al 29.6.2018 (all.to 10 di parte attrice); veniva inoltre disposta la sospensione della sua patente di guida, con ulteriore intralcio alla sua libertà di movimento (all.to 11 di parte attrice);
- i lavori sopra menzionati si protraevano fino al 7.7.2018;
- il signor veniva sottoposto a perizia da parte dello psicologo e Pt_1
neuropsicologo dott. , secondo il quale il sig. Persona_1 Pt_1
avrebbe subito un danno biologico permanente del 4-5% per
“l'aumentata vulnerabilità agli stressors, in grado di ridurre le capacità di resilienza del periziando nei confronti di altre noxae lesive che dovessero costituirsi in futuro”; valutava inoltre l'inabilità temporanea in giorni 15 al 25%, giorni 15 al 50% e giorni 17 al 100% (ricovero psichiatrico residenziale)”;
- ancora oggi il signor sarebbe seguito dal Servizio di Malattie Pt_1
Mentali di Bolzano, che gli avrebbe prescritto un Piano Terapeutico
(all.to 13-14 di parte attrice);
- la convenuta non avrebbe dato alcun riscontro alle missive del difensore di parte attrice, finalizzate a trovare una soluzione bonaria alla vicenda
(all.ti 15-16 di parte attrice);
pagina 4 di 11 - la avrebbe sistematicamente violato l'ordinanza del Controparte_1
Sindaco di Bolzano n. 6/3952 dd. 11.1.2013, che all'art. 1 prevede “il divieto di svolgimento di attività edili particolarmente rumorose con macchinari quali ad esempio gru, compressori, martelli pneumatici e perforatrici e similari, al di fuori degli orari compresi tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e tra le ore 13:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali”, svolgendo le sue attività in prossimità dell'abitazione dell'attore al di fuori degli orari e dei giorni previsti;
- le attività poste in essere dalla convenuta sarebbero state caratterizzate da una soglia di rumore particolarmente elevata, determinata dall'utilizzo di mezzi pesanti e da attività di scavo;
- per settimane il signor sarebbe stato sottoposto a un costante Pt_1
martellamento acustico, al di fuori degli orari previsti dalla normativa;
- lo svolgimento di tali attività rumorose, in orari non consentiti, costituirebbe violazione dell'art. 844 c.c.;
- l'art.
6-ter legge n. 13 del 27/02/2009 dispone che “Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”;
- data la violazione della sopra citata ordinanza del Sindaco, le immissioni poste in essere nel corso dello svolgimento di “lavori edili particolarmente rumorosi” - quali quelli realizzati dalla società convenuta
- dovrebbero essere considerati intrinsecamente intollerabili;
- la descritta condotta della convenuta sarebbe da qualificare quale illecita;
- le immissioni rumorose generate dall'attività edile posta in essere dalla convenuta, avrebbero comunque superato le soglie previste dalla legge n.
447 /95 e dal DPCM 1° marzo 1999;
- sarebbe documentato il legame fra l'esposizione prolungata a rumori pagina 5 di 11 molto elevati e conseguenze psicofisiche avverse, come documentato anche in una rassegna redatta dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dove si afferma che esse determinino in soggetti predisposti – quali il signor in conseguenza delle sue patologie Pt_1
pregresse – un significativo aggravio delle condizioni psicofisiche del soggetto (all.to 17 di parte attrice);
- la detta perizia proverebbe l'esistenza di un nesso eziologico fra le prolungate e incessanti immissioni rumorose e le conseguenze sulla salute dell'attore e, inoltre, sul suo diritto a svolgere le sue attività quotidiane con la dovuta quiete;
- la citata perizia del dott. tratteggerebbe esaurientemente le Per_1
conseguenze che una fonte di stress come quella determinata dall'inquinamento acustico descritto e la conseguente perdita del sonno hanno sulla persona;
- “dovendosi escludere altre cause, deve necessariamente concludersi come le condotte di parte convenuta sopra descritte siano da identificarsi come unica possibile causa del danno biologico lamentato dall'attore”;
- il diritto alla salute del signor – tutelato dall'art. 32 della Pt_1
Costituzione – sarebbe stato leso dalle condotte di parte convenuta;
- l'incessante rumore dei macchinari e delle lavorazioni poste in essere avrebbe leso il diritto del signor al normale svolgimento della Pt_1
sua vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane;
- la presenza di immissioni rumorose intollerabili costituirebbe una lesione dei diritti garantiti dagli artt. 2, 14, 16 e 29, che tutelerebbero la libertà di ogni persona a trovare piena soddisfazione nella vita domestica e familiare, soddisfazione che – nel signor – sarebbe stata Pt_1
annichilita dal turbamento arrecato dal prolungato protrarsi di rumori molesti e dalle conseguenze che essi avrebbero portato nell'intimità della sua sfera domestica e personale;
pagina 6 di 11 - la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti sarebbe ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- complessivamente, il danno patito dall'odierno attore è stato indicato come segue:
danno biologico permanente € 4.388,12
invalidità temporanea totale € 800,19
invalidità temporanea parziale al 50% € 353,03
invalidità temporanea parziale al 25% € 176,51
totale danno biologico temporaneo € 1.329,73
danno morale € 5.000,00
spese mediche € 361,53
altre spese € 4.367,00
TOTALE GENERALE: € 15.446,38
2. All'udienza del 03/03/2021 è stata dichiarata la contumacia della convenuta e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc. Infine, il giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni dove, precisate le conclusioni, assegnava i termini ex art. 190 cpc e tratteneva la causa in decisione.
3. Le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
Lamenta l'attore di essere stato esposto dal 16/04/2018 al 23/05/2018
(per 37 giorni), dal 31/05/2018 al 12/06/2018 (per 12 giorni) e dal
30/06/2018 al 06/07/2018 (per 6 giorni) ad “inquinamento acustico” causato dalle attività edili di parte convenuta e di aver – in conseguenza di detta esposizione – subìto danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attore deduce in particolare che le opere edili “iniziavano sistematicamente già da dalle ore 6:30 e si protraevano ininterrottamente sino alle ore 17:00 circa, in violazione agli orari stabiliti dalla normativa
pagina 7 di 11 comunale vigente ratione temporis (ordinanza sindacale n. 6/3952 dd.
11.1.2013), che prevede che tali attività particolarmente rumorose possano svolgersi solo fra le ore 8:00 e le ore 12:00 e fra le ore 13:00 e le ore 19:00”.
Già da questa ricostruzione si evince che l'asserita attività illecita di parte convenuta non sussiste.
Secondo le deduzioni attoree i lavori edili avrebbero dovuto svolgersi giusta ordinanza del Sindaco “fra le ore 8:00 e le ore 12:00 e fra le ore
13:00 e le ore 19:00” e quindi per complessivamente 10 ore giornaliere.
Le attività si sarebbero, invece, svolte (così deduce l'attore) “già da dalle ore 6:30 e si protraevano ininterrottamente sino alle ore 17:00 circa” e quindi per circa 10,5 ore giornaliere.
Le dette deduzioni (contenute nell'atto di citazione) vanno peraltro lette unitamente al doc. 9 di parte attrice nel quale l'avv. Controparte_3
(all'epoca difensore del signor esponeva all'ufficio 5.3 del Pt_1
Comune di Bolzano tra l'altro che “[…] Il mio mandante lamenta come le opere di scavo, particolarmente rumorose, siano state regolarmente avvitate già dalle ore 7:00 circa, arrecando grave turbamento alla sua quiete e riposo;
[…]”
Dalle deduzioni e dai documenti di parte attrice si evince, pertanto, che secondo l'attore il numero complessivo delle ore dedicato dalla convenuta giornalmente ai lavori edili era di 10 ore circa (6.30/7:00 –
17:00 circa), numero complessivo rispettoso del numero delle ore desumibile dall'ordinanza del sindaco (10 ore complessive).
Il fatto che la convenuta abbia lavorato per 10 ore al giorno (numero complessivo deducibile dall'ordinanza comunale) nell'asso temporale tra le ore 6:30/7:00 - 17:00 circa, anziché nell'asso temporale tra le ore 8:00 -
12:00 e 13:00 - 19:00, costituisce nel caso in esame violazione meramente formale ma non sostanziale della normativa posta a tutela della cittadinanza (poiché non è stato superato il numero totale di ore desumibile dall'ordinanza del Sindaco), e tale contegno della convenuta pagina 8 di 11 non costituisce condotta atta a mutare la qualifica dell'attività esercitata da lecita (durante il periodo indicato dall'ordinanza) in illecita (nelle ore
6:30/7:00 - 08:00). La condotta della convenuta non è pertanto rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Deve essere confermato anche in questa sede che l'art. 844 c.c. tutela il diritto delle persone anche al riposo. Senonché, tale tutela non giunge a tutelare specificamente - anche durante periodi temporanei limitati nei quali devono essere svolte attività edili per esigenze di evidente utilità pubblica (nel caso di specie lavori edili appaltati alla convenuta per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento nel Comune di Bolzano che interessavano anche il cortile del presso il quale abitava CP_4
l'attore; da metà aprile 2018 a inizio luglio 2018) - il “sonno mattutino” e il “riposo pomeridiano” (cfr. citazione pag. 3 numero 9) del signor laddove sia garantito (come lo era nel caso di specie) un orario Pt_1
di riposo complessivamente adeguato (è pacifico che i lavori edili finivano ogni giorno alle ore 17.00 sicché dalle ore 17:00 alle ore
6:30/7:00 era garantita la quiete ed il riposo dell'attore).
La mancata osservanza degli orari formali indicati nell'ordinanza del
Sindaco non costituiva sic et simpliciter atto illecito ex art. 2043 c.c.
(idoneo a causare un danno ingiusto), laddove – come avvenuto nel caso di specie – non siano state superate le sostanziali 10 ore complessive giornaliere (desumibili dall'ordinanza del Sindaco) durante un lasso di tempo comunque accettabile (iniziare alle ore 6:30/7:00 lavori edili nel periodo estivo a Bolzano, dove notoriamente le temperature possono giungere nel corso del pomeriggio anche a livelli altissimi, non costituisce orario inusuale o abnorme e può rendersi necessario per varie ragioni, tra cui anche la tutela dei lavoratori;
né l'orario delle ore
6:30/7:00 può essere ritenuto eccessivamente presto, dal momento che è fatto notorio che la maggioranza della cittadinanza che risiede nei quartieri residenziali a quell'ora si sta preparando per recarsi a scuola o al lavoro).
pagina 9 di 11 La circostanza (pacifica) che per tutto il periodo indicato dall'attore gli orari lavorativi edili non siano stati modificati (i lavori iniziavano verso le ore 6:30/7:00 e finivano alle ore 17:00 circa) rendeva peraltro possibile per l'attore programmare la propria vita quotidiana, certo di poter al rientro a casa alle ore 17:00 trovare quiete e riposo.
Le domande attoree vanno quindi respinte, poiché la condotta della conventa non costituiva atto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ma anche laddove non si volesse condividere quanto fin qui esposto, le domande attoree andrebbero comunque respinte difettando nel caso di specie anche il nesso causale tra l'asserita condotta della convenuta ed il danno asseritamente subìto dall'attore.
Da una lettura degli atti si evince, infatti, che l'attore avrebbe senz'altro potuto evitare ogni danno da lui lamentato (in conseguenza dell'inquinamento acustico che gli avrebbe impedito il “sonno mattutino” e il “riposo pomeridiano”) non esponendosi ai rumori durante le fasce orarie interessate (6:30/7:00-8:00 e 13:00-14:00), uscendo da casa durante tali fasce orarie (facendo ad esempio delle passeggiate la mattina o recandosi in posti forniti di aria condizionata / recandosi fuori città nel primo pomeriggio). La condotta dell'attore (di rimanere in casa durante le attività edili anche nelle dette fasce orarie da lui indicate) va valutata come particolarmente grave se si considera che l'attore sapeva (a differenza della convenuta) della propria particolare sensibilità al rumore a causa dei suoi pregressi disturbi psichiatrici. Esporsi ad una fonte di stress (rumore) in presenza di alternative (la mattina: uscire di casa e fare una passeggiata;
nel primo pomeriggio: intrattenersi in altro luogo in città
o fuori città) è condotta dell'attore che va nel caso di specie ritenuta di una gravità tale da interrompere ogni nesso causale tra condotta della convenuta e danno subìto dall'attore, danno che avrebbe potuto essere evitato laddove l'attore avesse tenuto una condotta diligente (il concorso del danneggiato, se particolarmente determinante come nel caso in esame, determina l'esclusione della responsabilità del danneggiante ai sensi pagina 10 di 11 dell'art. 1227 comma primo c.c.).
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002 e
Cass. 2018 n. 11458), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni fin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. In considerazione dell'esito della vertenza (con rigetto delle domande attoree), nulla va disposto in punto spese di lite non essendosi costituita la parte convenuta (Cass. 2011/10445).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande attoree.
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 01/02/2025. Il giudice
Simon Tschager
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