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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di revocazione, iscritta a rg.n.650/2023
promossa da
elettivamente domiciliata in Bologna, Via Farini n. Parte_1 35, presso lo studio dell'avv. Francesco Arnone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Attrice in revocazione –
Contro
, in persona dell'ammini- Controparte_1 stratore legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Dè Calderini n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Rimondini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Convenuto -
Contro
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
tutti elettivamente domiciliati in CP_5 Controparte_6 Bologna, Via Murri 48, presso lo studio degli avv.ti Francesco Bacchi e Francesca Righi, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Convenuti -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per revocazione, notificato in data 07.04.2023, ha convenuto in giu- Parte_1 dizio, dinanzi a questa Corte di Appello, il , nonché i singoli condomini Controparte_7
, , , , al fine Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_8 Controparte_6 di sentire revocare la sentenza n. 312/2020 di questa Corte e, per l'effetto, accogliere le conclusioni ivi indicate.
Più in dettaglio, nella premessa di fatto, l'attrice ha riepilogato i fatti relativi alla revocanda sentenza e ha quindi dedotto che aveva impugnato la delibera del 17.05.2012 del che (uni- Controparte_1 tamente a quella del 15.10.12013, anch'essa successivamente impugnata) aveva concretamente soppresso un totale cinque posti auto su 22 esistenti, al servizio di n. 72 condomini e ciò per consentire a 5 condo- mini, denominati comunisti, di sopprimerli e trasformare la relativa area in 5 passi carrai.
1 L'amministratore già in primo grado, subito dopo l'impugnazione della delibera del 17.05.2012 aveva chiesto alla assemblea l'autorizzazione a costituirsi, ma l'assemblea, convocata per la data del 28.09.2012, lo aveva negato (doc. n. 4).
Il Tribunale della causa di impugnazione della delibera 17.05.2012, pur in presenza della delibera del
28.09.2012, che aveva negato l'autorizzazione all'amministratore di stare in giudizio, aveva invece am- messo la costituzione in causa del avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1
In detta occasione, il aveva tardivamente prodotto la delibera del 15.10.2013 che modificava CP_1 in peggio quella in precedenza impugnata. L'impugnativa della delibera del 17.05.2012 era stata quindi respinta dal Tribunale di Bologna, in virtù di quella del 15.10.2013 che in primo grado era stata ritenuta confermativa della prima impugnata, e quindi tale da superare la mancanza di autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'amministratore. In grado di appello, invece, con la revocanda sentenza n.312/2022, detta delibera del 15.10.2013 era stata ritenuta un documento fondamentale ai fini di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nelle more di questo giudizio di appello, stante la citata mancata autorizzazione alla costituzione in giu- dizio, l'amministratore del aveva inserito il punto 4C nel verbale di una successiva assem- CP_1 blea dello 08.05.2019, dal quale risultava come se fosse stata deliberata, discussa e votata la ratifica alla costituzione in quella controversia (ratifica peraltro estesa anche ad altre tre controversie, ancora in corso, doc. n. 6).
Osserva che con sentenza di questa Corte n. 2463/2022 (doc. 1), è stata accertata la falsificazione del punto 4C della delibera dello 08.05.2019 e che, invece, questa stessa Corte con la revocanda sentenza n.
312/2020, proprio sulla base di tale delibera del 2019, aveva ritenuto concessa l'autorizzazione a stare in giudizio dell'amministratore del CP_1
Quindi, dopo avere descritto i fatti di causa ha ritenuto, in diritto, che sussistono i presupposti per la revocazione di detta sentenza per le seguenti ragioni.
Sostiene che l'inserimento in un verbale di assemblea di un argomento mai richiesto, mai discusso e mai votato come la sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022 ha accertato, costituisce le ipotesi qualificanti dell'esistenza di tutti i tre presupposti indicati sub 1-2-3 dell'art. 395 c.p.c. Infatti il ha agito con dolo e la Corte di Appello che ha emesso la revocanda sentenza, ha CP_1 giudicato con prove dichiarate successivamente false e dopo la sentenza (da revocarsi) è stato trovato il documento che la verità giuridica conferma quella fattuale. L'attrice prima della sentenza n. 2463/2022 doveva forzatamente ignorare la falsità di tale delibera, perché così aveva giudicato la Corte di Appello nella sentenza n. 312/2020.
Osserva ancora che, per quanto attiene la scoperta della falsità, si deve fare riferimento alla data della irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022, atteso anche che quella di primo grado aveva respinto l'accertamento di falsità. Rileva altresì che la stessa letteralità dell'affermazione contenuta nella revocanda sentenza n. 312/2020 di questa Corte, non lascia alcun dubbio sull'esclusiva importanza della ratifica legittimante l'azione pro- cessuale del e, a cascata, quella dei condomini “comunisti” adesivi dipendenti. CP_1
Riporta quindi il dispositivo della revocanda sentenza n. 312/2020 di questa Corte;
“i) Dichiara cessata la materia del contendere;
ii) Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto condominio a compensazione già operata:
2 iii) Quanto al primo grado euro 2.979,00 oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge punto e, quanto al secondo grado euro 2481 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge. iv) Condanna altresì l'appellante a rifondere le spese di lite a favore della parte intervenuta;
Quanto al primo grado euro 3.972,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 3308 oltre 15% rimborso spese forfettario IVA e CPA come per legge”. La successiva sentenza di questa Corte d'Appello n. 2463/2022 ha fatto seguito all'impugnazione pro- mossa da parte attrice avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.930/2021 la quale, in relazione all'impugnativa della delibera condominiale dello 08.05.2019 punto 4C (doc. n. 6), aveva respinto la do- manda di falsità di detta delibera.
Più in dettaglio questa Corte con sentenza n. 2463/2022 ha dichiarato: Accoglie parzialmente l'appello e dichiara la nullità della delibera assembleare del condominio dell'08.05.2019 di cui al punto 4C; compensa la metà delle spese di lite di primo e secondo grado e condanna gli appellanti alla rifusione della restante metà che liquida in euro 3.627,00 per compensi del primo grado ed euro 3.307,50 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Sostiene che la Corte di Appello nella sentenza da revocarsi, ha dato un'efficacia determinante alla deli- bera dello 08.05.2019, mentre la sentenza n. 2463/2022 della Corte di Appello ne ha sancito la nullità.
Rileva che, non essendo mai stata concessa l'autorizzazione all'amministratore a costituirsi, come risulta dalla delibera del 28.09.2012 (doc. n. 4), la circostanza della mancata autorizzazione, anche per ratifica, assume rilievo sull'intera vicenda processuale. Difatti da ciò consegue che anche l'intervento dei condomini “comunisti” che non hanno esercitato una loro autonoma domanda, né hanno prodotto quella delibera del 15.10.2013 (peraltro insufficiente ai fini della decisione, in quanto non era innovativa), è diventata inefficace ai fini della cessazione della materia del contendere.
Quindi, venendo meno l'esistenza della legittimità ad causam del cade anche quella dei CP_1 comunisti essendo adesivi dipendenti,
Riporta alcuni passaggi della revocanda sentenza n. 312/2020 sul punto ed evidenzia che si afferma ivi letteralmente nella motivazione (pag.8) che l'autorizzazione alla costituzione in giudizio è intervenuta inequivocabilmente all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi questa Corte il 28.08.2019, con il deposito del verbale di assemblea che al punto 4C . La successiva sentenza 2364/2022 ha invece dichiarato, con condivisibile chiarezza, che la delibera dello
08.05.2019, al punto 4C del verbale, è nulla per i motivi ivi indicati (pag. 4).
Sostiene quindi che detta seconda sentenza ha accertato in sostanza la falsità ideologica della delibera dello 08.05.2019 punto 4C, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 nn. 1-2-e 3 c.p.c. Ricorre l'ipotesi di cui al n.1 dell'art. 395 c.p.c. in quanto il dolo è sorto e ricavabile, a carico del Condo- minio, in conseguenza dell'inserimento di detta falsa delibera da parte dell'amministratore, convalidato dalla sottoscrizione del presidente dell'assemblea , nonché dalla segretaria. CP_2 Ricorre l'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 395 c.p.c .in quanto si tratta di una delibera falsa, perché inesistente, mai deliberata e falsamente inserita nel verbale dell'assemblea dell'08.05.2019, (che a sua volta è stata inserita nel libro delle assemblee del , trasformandosi in atto nullo, perché inesistente nella CP_1 sua materialità.
3 Ricorre l'ipotesi di cui al n. 3 in quanto l'attrice prima della sentenza n. 2463/2022 doveva forzatamente ignorare la falsità di tale delibera, perché così aveva giudicato la Corte di Appello nella sentenza n.
312/2020. Ai fini dell'art. 398 c.p.c. dichiara che la scoperta del fatto, anche in senso giuridico, è avvenuto il 01.04.2023, con il termine del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022.
Conclude chiedendo la revocazione della sentenza n. 312/2020 di questa Corte con l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e condanna alle spese anche ex art.96 c.p.c.
Si è regolarmente costituito in giudizio il sito in Bologna con comparsa di CP_1 Controparte_1 costituzione con la quale ha chiesto il rigetto della proposta domanda di revocazione per le seguenti ra- gioni.
In via preliminare, eccepisce la tardività e conseguente inammissibilità della revocazione, stante l'avve- nuta notifica dell'atto di citazione in revocazione in data 07.04.2023, ben oltre il termine di trenta giorni da quando “è stato scoperto il dolo o la falsità … o è stato recuperato il documento …”, termine (appunto di trenta giorni) il cui dies a quo è da identificare nella pubblicazione della sentenza (n. 2463/2022 dello
06.12.2022 ) ovvero, dall'avvenuta notifica di detta sentenza avvenuta in data 09.01.2023 (doc. 3 b fasc.
: il termine per impugnare in revocazione è quindi scaduto, a tutto concedere, in data CP_1
08.02.2023, mentre la citazione è stata notificata due mesi dopo, in data 07.04.2023 (doc. B2, fasc. Con- dominio) .
Sostiene che è infondato il concetto per cui il dies a quo dovrebbe identificarsi, secondo la tesi dell'attrice (pag. 27 della citazione), nel passaggio in giudicato della sentenza n. 2463/2022 che costituirebbe “base” per la richiesta revocazione, posto che tale sentenza, a mero titolo esemplificativo, non contiene nemmeno un riferimento al termine dolo, quindi in punto di dolo mai si è formato, né potrà formarsi giudicato;
inoltre, la sentenza è per tabulas documento non preesistente, ma anzi successivo al provvedimento di cui si chiede la revocazione, quindi anche su questo aspetto il relativo passaggio in giudicato è non solo non necessario, ma addirittura inconferente ai fini dell'azione ex art. 395 c.p.c. n.3 .
Sul merito. Evidenzia che la pronuncia di primo grado (Trib. Bologna sent. n. 1288/15, doc. 4) che ha dato vita alla sentenza di cui si chiede la revocazione (CdA Bologna sent.n.312/2020, doc 2) ha avuto ad oggetto l'im- pugnazione di una delibera dell'assemblea di assunta il 17.05.2012 (doc. 3 attrice). CP_1
In detto giudizio di primo grado erano intervenuti volontariamente cinque condomini i quali, avendo rea- lizzato cinque autorimesse private, secondo la tesi di parte attrice, sarebbero stati “agevolati” dalla nuova regolamentazione dell'utilizzo del cortile comune disposta con la citata delibera del 17.05.2012. Il nel corso del giudizio di primo grado - nel quale era stato inizialmente contumace – aveva CP_1 acquisito una successiva delibera in data 15.10.2013 (doc. 5) con la quale (V. pag. 2 sentenza Trib. Bolo- gna n. 1288/2015) “approvava una nuova regolamentazione della modalità d'uso del cortile condomi- niale, sostitutiva di quella adottata con la delibera oggetto del presente giudizio (nds. del 17/5/12)”; detto si era costituito ex art. 293 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni e, prodotta la nuova CP_1 delibera 15.10.2013, aveva contestato quanto dedotto dall'attrice chiedendo, tra le altre cose, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la delibera 15.10.2013 sostituito quella del 17.05.2012.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1288/2015, ha respinto tutte le domande dell'attrice, condan- nandola alla refusione delle spese di lite sia del sia degli intervenuti e, per quanto rileva in CP_1 questa sede, ha dichiarato che la delibera del 17.05.2012 era divenuta, appunto, ex se inefficace non es- sendo stata sottoscritta da parte dei condomini ex tabaccai (pag. 4) e comunque “è stata oggi integralmente sostituita dalla delibera 15-10-2013” (V. pag. 5 sentenza Trib. Bologna n. 1288/2015).
4 Ha aggiunto ancora che il giudizio aveva ad oggetto la difesa di una delibera dell'assembla di Pt_2
[...
, per di più riguardante parti comuni e, in particolare, il cortile e la disciplina del relativo uso e quindi, rientrando nelle competenze ordinarie dell'Amministratore, non necessitava “di autorizzazioni di sorta per dar mandato al difensore per la costituzione in giudizio del ”. CP_1 Rileva che avverso la sentenza di primo grado l'attrice ha proposto appello (rg.n.2084/15). Durante il giudizio di gravame, il (all'udienza del 28.05.2019) ha depositato la delibera dello CP_1
08.05.2019 (doc. 6 avversario), che, al punto 4 C, conteneva la ratifica della costituzione dell'amministra- tore (in nome e per conto del anche per il gravame in oggetto (rg.n.2084/15) . CP_1 La sentenza della Corte d'Appello conclusiva del giudizio, n. 312/2020 (doc. 2), ha così disposto “I. di- chiara cessata la materia del contendere;
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto a compensazione già operata: i) quanto al primo grado euro 2.979,00 oltre CP_1
15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
ii) quanto al secondo grado euro 2.481,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
III condanna altresì l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte intervenuta: i) quanto al primo grado euro 3.972,00 oltre
15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
ii) quanto al secondo grado euro 3.308,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge. Osserva che la Corte di Appello, pur facendo effettivamente riferimento anche alla delibera “di ratifica” punto 4 C dello 08.05.2019, ha riformato la sentenza di prime cure, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della successiva delibera del 15.10.2013, dichiarando peraltro espressamente assorbita ogni altra questione. Ed infatti nella parte dispositiva della sentenza si legge, “dichiara cessata la materia del contendere”, mentre nella parte motiva, si afferma più diffusamente “Posto che quest'ultima deliberazione è stata anch'essa impugnata, a ogni buon conto ai fini di questo giudizio implica la cessazione della materia del contendere, come rilevato dal sin dal primo atto difensivo in primo grado che, in riforma CP_1 della sentenza, dovrà essere qui dichiarata …”. Aggiungeva inoltre la Corte che ogni altra questione doveva ritenersi ”assorbita” dalla pronuncia di av- venuta cessazione della materia del contendere.
Sostiene quindi che è del tutto infondata l'affermazione (pag. 5 della citazione in revocazione) per cui “…
è solo mediante questa falsificazione costituita dall'inserimento nel verbale della delibera dell'08.05.2019 che la Corte d'Appello emise la revocanda sentenza …”, avendo invece la Corte reso la sentenza che ci occupa (312/2020) in base alla delibera del 15.10.2013, del tutto diversa da quella dello 08.05.2019.
Aggiunge altresì che la Corte ha confermato che la delibera impugnata aveva ad oggetto la disciplina dell'uso delle parti comuni e che la stessa rientra quindi nel novero dell'art. 1130 n. 2 c.c. Osserva quindi che avendo il giudizio ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare, per di più con- cernente la disciplina dell'uso di parti comuni, è un principio di diritto ormai indiscusso che l'ammini- stratore possa costituirsi in giudizio, senza necessità di autorizzazione e/o ratifica, quando si tratti di ese- guire le deliberazioni dell'assemblea o difendere le stesse dalle impugnative giudiziali del singolo con- domino rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministratore (e ciò anche a seguito della sentenza S.U.
n.18831/2010 e delle successive interpretazioni giurisprudenziali del dictum ivi contenuto,
Cass.n.12806/2019; Cass.n.1451/2014 ). Sull'insussistenza dei motivi di revocazione ex art. 395 cpc. Sull'art. 395 c.p.c. n. 1
5 Sostiene che ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c. spetta su chi ne invoca l'esistenza, quindi, sull'attrice che non ha in alcun modo provato l'esistenza di dolo revocatorio. Rileva, al riguardo, che l'unico elemento che l'attrice invoca a sostegno della domanda proposta è la sentenza Corte d'Appello n. 2463/2022 che non contiene alcun riferimento al termine dolo e/o raggiro e/o artifizio.
Il dolo revocatorio non può quindi essere provato da detta sentenza e nulla è stato dedotto con riferimento ad altre prove dell'asserito dolo. Sull'art. 395 n. 2 Rileva che ai fini dell'operatività della revocazione è necessario che la sentenza impugnata abbia giudicato sulla base della prova ritenuta falsa, cosa che non è avvenuta nell'ipotesi in esame nella quale la sentenza 312/2020 ha giudicato facendo applicazione, come già detto, dell'istituto della cessazione della materia del contendere, stante l'adozione della delibera 15/10/13 del tutto diversa da quella dello 08.05.2019. Sull'art. 395 c.p.c. n. 3 Sostiene che nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la revocazione occorre:
- che il documento “recuperato” sia preesistente la revocanda sentenza n. 312/2020 del 22/1/2020, mentre la sentenza n. 2463/2022 (depositata in data 06.12.2022) è successiva;
- che il documento in questione sia decisivo e tale non è la sentenza 2463/2022, posto che la sentenza n.
312/2020, oggetto di domanda di revocazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere alla luce della delibera del 15.10.2013 diversa da quella dello 08.05.2019, di sei anni successiva.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda di revocazione con il favore delle spese di lite.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio i sig.ri , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto il
[...] Controparte_8 Controparte_6 rigetto della proposta domanda di revocazione per le seguenti ragioni. Sostengono che, sia in primo che in secondo grado di giudizio, la sig.ra ha eccepito, tra l'altro, la Pt_1 mancanza di legittimazione ad agire dei singoli condomini, ma che sia il Tribunale di Bologna sia la Corte d'appello di Bologna, hanno confermato la legittimità di detta costituzione. Nello specifico la Corte d'Appello nella sentenza n. 312/2020 ha affermato “Quanto alla costituzione dei singoli Condomini il Collegio condivide la motivazione del primo giudice laddove (cfr. pag. 3 sentenza)
è ritenuta legittima – e non certo in conflitto di interessi –poiché il , quale ente di gestione CP_1 degli interessi dei condomini e non soggetto con autonoma personalità giuridica, non preclude ai diretti interessati di intervenire a tutela di un interesse proprio. I condomini sono, infatti, proprietari dei rispet- tivi appartamenti oltre che delle parti in comunione, ciò legittima ampiamente la costituzione in giudizio e il loro interesse.” In data 08.05.2019 il ha deliberato al punto 4c) di ratificare la costitu- Controparte_1 zione in giudizio del in una serie di cause, tra cui quella sopra citata, iscritta a rg.n.2084/2015, CP_1
e tale delibera è stata depositata dal legale del nel predetto procedimento Controparte_1 d'Appello. Detta delibera è stata impugnata dalla sig.ra dapprima avanti il Tribunale civile di Bologna che Pt_1 ha emesso la sentenza n. 930/2021 e successivamente in appello avanti la Corte d'Appello di Bologna, che ha emesso la sentenza n.2436/2022.
In detti procedimenti non si sono costituiti i singoli cinque condomini, non avendo alcun interesse a con- testare all'attrice la validità o meno della suddetta delibera.
Quindi, in relazione a detta impugnazione, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla sig.ra e ha annullato la delibera dello 08.05.2019 al punto 4 C, facendo quindi venire meno Pt_1
6 la ratifica della costituzione del solo , ma non anche dei singoli condomini, odierni convenuti, CP_1 anche in tutte le precedenti cause sopra citate e oggetto dell'attuale revocatoria. Da quanto premesso, consegue che l'azione di revocazione proposta dall'attrice, ai sensi dell'art. 395 1- 2-3-c.p.c., non può avere alcun effetto nei confronti dei singoli condomini in quanto il fondamento dell'azione revocatoria avanzata, non può che essere la citata sentenza della Corte d'Appello n. 2463/22 con la quale è stato annullato il punto 4 C della delibera condominiale dello 08.05.2019, al quale giudizio gli odierni convenuti non hanno preso parte.
Concludono chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 20.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di revocazione è inammissibile e comunque infondata per le seguenti ragioni.
È inammissibile in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 326 c.p.c. e 398 c.p.c., la domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni decorrente “dal giorno della scoperta o dall'accer- tamento del dolo o della falsità o dal recupero dei documenti”. Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto dedotto dall'attrice, a fondamento della richiesta revocazione vi è la sentenza di questa Corte n.2463/2022 - con la quale è stato annullato il punto 4 C della delibera condominiale dello 08.05.2019 - pubblicata in data 06.12.2022 e notificata in data 09.01.2023. L'art. 398 c.p.c. fa espresso riferimento al giorno della scoperta e pertanto, contrariamente a quanto so- stenuto dall'appellante, tale dies a quo coincide con la data di pubblicazione della citata sentenza n. 2463/2022 (06.12.2022) o vieppiù con la data di avvenuta notifica di detta sentenza (09.01.2023) , ese- guita dallo stesso avv. a mezzo pec (doc. 3 b fasc. , mentre è del tutto privo di rilievo Pt_1 CP_1 il momento in cui si è formato il giudicato su tale sentenza, che è certamente ultroneo rispetto al “giorno della scoperta o dall'accertamento del dolo o della falsità o dal recupero dei documenti”. Pertanto il termine per la domanda di revocazione è scaduto, anche a volere far coincidere il dies a quo con la data di notifica, con conseguente tardività e inammissibilità dell'azione avanzata in questa sede con atto di citazione notificato solo due mesi dopo (in data 07.04.2023, v. doc. B2 fasc. . CP_1
In ogni caso la domanda è inammissibile e infondata, anche nel merito, per l'insussistenza dei presupposti dell'invocata revocazione, come richiesti dall'art. 395 c.p.c., per le seguenti ragioni. La proposta domanda di revocazione della sentenza n. 315/2020 di questa Corte, come già sopra dedotto, si fonda su un punto della motivazione contenuto nella successiva sentenza la n. 2643/2022, sempre di questa Corte, che ha dichiarato la nullità del punto 4C della delibera dello 08.05.2019 e che, a detta dell'at- trice, dovrebbe integrare tutte e tre le ipotesi revocatorie azionate.
Ebbene, più in dettaglio la sentenza n. 315/2020 di questa Corte di Appello, per quanto rileva in questa sede ha affermato (pag. 8) : “ Il Collegio osserva che l'autorizzazione è inequivocabilmente intervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi a questa Corte il 28.05.2019 con il deposito del verbale di assemblea di data 08.05.2019 che (cfr. 4c) prevedeva la relazione dell'amministratore sulle vertenze in corso, con ratifica espressa sull'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministratore. È pur vero che anche quest'ultima delibera è sub iudice atteso che, dopo che la presente causa è stata trattenuta in decisione, ritenendo la falsità ideologica della delibera, (proprio in merito al punto 4c dell'o.d.g.) parte appellante l'ha impugnata ma, allo stato, dovrà essere considerata valida ed efficace, in assenza di giudicato e la costituzione del dovrà essere ritenuta legittima. CP_1 L'azione, infatti, non sospende ex art 1137 Cod, Civ. l'esecuzione della deliberazione, salvo che la so- spensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria, circostanza che non sussiste nel nostro caso”.
7 Ed ancora (pag. 10) ha affermato “Si richiama, poi, integralmente, la motivazione del Tribunale secondo il quale” la delibera anche ammettendo che fosse efficace, è stata ad oggi integralmente sostituita dalla 15-10.2013” (c.f.r. pag. 5 sentenza) delibera allegata al verbale di udienza del 9.10.2014 in primo grado che al punto dell'ODG prevede “nuova regolamentazione d'uso degli spazi condominiali. In particolare nuova regolamentazione degli spazi condominiali regolati per parcheggio (richiesta ai sensi dell'art.66 delle disposizioni di attuazione del C.C.)” e approvata con il voto favorevole di 34 condomini per mille- simi 470,78 80; nessuno contrario, astenuti n. 3 condomini per millesimi 30,46.
Posto che quest'ultima deliberazione è stata anch'essa impugnata, a ogni buon conto ai fini di questo giudizio implica la cessazione della materia del contendere, come rilevato dal sin dal primo CP_1 atto difensivo in primo grado che, in riforma della sentenza, dovrà essere qui dichiarata. Il Collegio rileva, infatti, che il principio stabilito dall'art. 2377 u.c. c.c. in materia di delibera societaria viene ritenuto applicabile anche alle delibere prese dalla assemblea dei condomini;
sicché la sostituzione della delibera impugnata con altra, sostitutiva adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere
(cfr. Cass. sent. 11961/2004). Ogni ulteriore motivo rimane assorbito. La Cassazione afferma, nel suo ormai consolidato orientamento, che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.” (cfr. Cass. ordinanza n. 26299 del 18.10.2018)”…
PQM
:… dichiara cessata la materia del contendere….” La sentenza n. 2643/2022 di questa Corte di Appello (pag.4) per quanto rileva in questa sede, ha affermato quanto segue: “L'appellante ribadisce l'invalidità della delibera impugnata sulla base dei medesimi mo- tivi già svolti in primo grado deduzione che sul punto, non vi sarebbe stata discussione effettiva sulle cause in corso, né ratifica della costituzione già avvenuta in giudizio dell'amministratore in due distinti procedimenti di appello. Come si evince dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado all'u- dienza del 12.02.2021, testi che hanno anche confermato che l'avv. uscì anticipatamente dall' Pt_1 [...]
senza che ciò venisse verbalizzato. Secondo il primo giudice, anche ammessa la non genuinità Pt_3 dei verbali in oggetto in ordine alla costituzione dell'amministratore, non sussiste interesse giuridica- mente apprezzabile all'affermazione della falsità, perché da tale affermazione l'attore non conseguirebbe alcun vantaggio né processuale né sostanziale, sulla base della considerazione che l'avvocato Pt_1 comunque non avrebbe potuto votare sul punto, anche qualora fosse rimasto, perché in evidente conflitto di interessi rispetto a due cause in cui egli stesso era parte;
nonché sulla base della considerazione della necessità della ratifica da parte dei condomini della costituzione in giudizio, lì dove l'amministratore non ha bisogno di autorizzazione o ratifica per le cause che rientrano nei suoi poteri ai sensi dell' Art. 1131 Cod. Civ.
Il giudice inoltre ha rilevato che, comunque, le causae petendi erano state compiutamente indicate nell'o.d.g. al quale era allegata alla relazione del difensore del del 08.05.2019. CP_1
A parere della Corte il fatto che non vi sia stata alcuna discussione o deliberazione sulle cause in corso né la ratifica della costituzione dell'amministratore nei due procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello e che l'avvocato sia uscito dalla seduta prima dell'inizio di ogni discussione sul punto 4C o comun- Pt_1 que prima della fine della riunione è inequivocabilmente dimostrato sulla base delle 4 testimonianze
8 assunte in primo grado su richiesta dell'attore, rispetto alle quali il non ha articolato alcuna CP_1 prova contraria. Né può desumersi una discussione intervenuta per sommi capi sulla base dell'o.d.g., sia perché non ri- sulta prodotta la convocazione dell'assemblea, sia perché non vi è prova certa della allegazione alla stessa della relazione dell'avvocato del 05.03.2019 doc. 6 di parte convenuta, in cui si chiedeva espres- samente la ratifica della costituzione in giudizio nei due procedimenti di appello …..sia perché nell'ordine del giorno riportato all'inizio del verbale si dà atto soltanto di una relazione dell'amministratore sulle cause in corso, senza alcuna menzione della ratifica della costituzione nei due specifici procedimenti di appello.
Né può condividersi la mancanza di interesse ad una pronuncia sul punto, sia alla luce della richiesta espressa da parte del difensore del prima dell'assemblea, di procedere ad una ratifica della CP_1 costituzione, nei due specifici procedimenti in appello, per evitare ogni discussione in ordine all'ecce- zione di carenza di legittimazione sollevata dalla controparte, sia alla luce della sentenza n. 3 del
312/2020 emessa dalla Corte d'Appello in uno dei due giudizi pendenti (allegato 3 parte attrice in primo grado) in cui si dà atto espressamente che parte attrice ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore e la Corte ha rilevato che, sul punto, è intervenuta la ratifica della costituzione pro- prio con la delibera assembleare impugnata in questa sede, considerata in quella sede “valida ed effi- cace” pur in pendenza di giudizio di impugnazione, rinviando comunque ogni valutazione concreta dell'effettiva rilevanza giuridica della ratifica nell'ambito dei relativi giudizi, di cui non risultano prodotti in questa sede gli atti introduttivi, con conseguente impossibilità di accertare compiutamente l'oggetto della causa e la sua eventuale esorbitanza rispetto ai poteri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131 Cod. Civ..”
Ciò premesso, dalla lettura delle parti delle sentenze sopra citate, rilevanti in questa sede, non emergono gli invocati presupposti richiesti dall'art. 395 c.p.c, per le seguenti ragioni. Non sussistono i presupposti di cui al n. 1) dell'art. 395 c.p.c., che prevede che possono essere revocate le sentenze “che sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dall'altra parte”. Difatti la sentenza n. 2463/2022 non contiene alcun riferimento al termine dolo, né, menziona i concetti di artifizio e/o raggiro;
pertanto il dolo revocatorio non può essere provato da tale sentenza.
Sul punto non è stata offerta alcuna altra prova da parte attrice, la quale si è limitata ad affermazioni di mero principio, laddove afferma che (pag. 19): “È evidente che il dolo è sorto e ricavabile a carico del Condominio in conseguenza dell'inserimento da parte dell'amministratore e convalidato dalla sottoscri- zione del presidente dell'assemblea , nonché dalla segretaria della quale pure si parlerà in CP_2 separato giudizio”. Si osserva poi che il dolo rilevante ai fini della revocazione, sussiste solo se la sentenza impugnata sia stata “l'effetto necessario di esso”, essendo richiesto, ai fini della revocazione, che “l'artificio abbia de- terminato il convincimento del Giudice e la relativa decisione” (Cass.Civ.n.4508/1997; Cass.Civ.n.5068/1995).
Ebbene, nel caso in esame, anche qualora fosse stata provata l'esistenza del dolo (e così non è stato), i presupposti sopraindicati, necessari per l'accoglimento della revocazione per dolo, non sarebbero comun- que configurabili, avendo la Corte d'Appello deciso la sentenza, impugnata per revocazione, non sulla base dell'atto asseritamente doloso, ovvero la delibera dello 08.05.2019 punto 4C, ma applicando l'istituto della cessazione della materia del contendere, con riferimento ad altra e diversa delibera del 15.10.2013. Non sussistono i presupposti di cui al n. 2) dell'art. 395 c.p.c. che prevede che possono essere revocate le sentenze “se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza…”.
9 Come già sopra dedotto non vi è in realtà alcun nesso tra la decisione di cui si chiede la revocazione e la sentenza 2463/2022.
Difatti se è vero che la sentenza n. 312/2020 contiene il riferimento alla delibera 08.05.2019 e alla ratifica in essa contenuta, pur tuttavia la relativa controversia è stata decisa sulla base di altri presupposti (cessa- zione materia del contendere), attraverso l'espresso richiamo alla delibera dell'assemblea di condominio del 15.10.2013. Non sussistono i presupposti di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. che prevede che possono essere revocate le sentenze” se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio…” La norma fa riferimento a documenti preesistenti la sentenza di cui si chiede la revocazione (n. 312/2020 del 22/10/2020) che, se conosciuti dal Giudice, avrebbero portato ad una diversa decisione, favorevole all'impugnante e non a documenti successivi, quale è la sentenza n. 2463/2022 dello 06.12.2022. La sentenza in questione non è quindi un “documento” idoneo a configurare l'ipotesi di revocazione ex n. 3) dell'art. 395 c.p.c. In ogni caso il “documento” non è nemmeno decisivo, avendo la sentenza n. 312/2020, deciso sulla base della delibera del 15.10.2013 diversa da quella dell'8/5/2019. Infine con riferimento alla posizione dei cinque condomini, parimenti convenuti nel presente giudizio, si osserva che l'azione di revocazione proposta non avrebbe potuto avere alcun effetto nei loro confronti, in quanto la sentenza della Corte d'Appello n. 2463/2022 – unico “elemento” asseritamente integrante tutti e tre i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c.nn.1,2,3, – è stata certamente resa in un giudizio svoltosi tra la sola attrice ed il Condominio ed è pertanto inopponibile a soggetti che non vi hanno par- tecipato.
Peraltro è pacifico che il punto 4C della delibera dello 08.05.2019, dichiarato nullo dalla sentenza
2463/2022, ha riguardato solo la ratifica della costituzione in giudizio del e, quindi, c non CP_1 può certamente avere alcun effetto nei confronti dei singoli condomini.
Infine, con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4191 del 15.02.2024, pubblicata nelle more del presente giudizio, depositata e richiamata da parte attrice in sede di precisazione di conclusioni e di memorie ex art. 352 cpc, si osserva che tale sentenza ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 2389/2020, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 15.10.2013 , ma solo con riferimento alla ritenuta tempestività di detta impugnazione, erroneamente considerata tardiva da questa Corte, senza ovviamente entrare nel merito del contenuto dell'impugnativa di detta delibera. Da ciò consegue che non può essere accolta la domanda di parte attrice, formulata in sede di precisazione di conclusioni (punto 9), ove chiede dichiararsi “inesistente l'efficacia della cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, affermare che l'impugnata sentenza n. 312/2020 è stata erronea- mente decisa, perché fondata sull'esistenza della delibera del 15-10-2013 che è divenuta inefficace per effetto della sentenza n. 2389/2020 di questa Corte di Appello, divenuta irrevocabile” per le seguenti ragioni:
a) la delibera del 15.10.2013 non è divenuta inefficace, a seguito della citata ordinanza di Cassazione;
b) la disamina della validità di tale delibera è ancora pendente (dinanzi a questa Corte di Appello, rg.n.767/2024), stante l'avvenuta riassunzione da parte attrice a seguito del disposto rinvio.
Pertanto le questioni di pretesa inefficacia della delibera 15.10.2013 e/o della relativa asserita nullità (punto 11 delle conclusioni di parte attrice) sono riservate al citato giudizio ancora pendente dinanzi a questa Corte.
Per tutti tali motivi deve essere dichiarata inammissibile la domanda di revocazione.
10 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore (indeterminabile di complessità bassa), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esa- minate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
- condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_9 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 5.000 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- condanna a rifondere a , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , in solido tra loro, le spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_8 Controparte_6 si liquidano in complessivi in € 5.000 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di revocazione, iscritta a rg.n.650/2023
promossa da
elettivamente domiciliata in Bologna, Via Farini n. Parte_1 35, presso lo studio dell'avv. Francesco Arnone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Attrice in revocazione –
Contro
, in persona dell'ammini- Controparte_1 stratore legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Dè Calderini n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Rimondini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Convenuto -
Contro
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
tutti elettivamente domiciliati in CP_5 Controparte_6 Bologna, Via Murri 48, presso lo studio degli avv.ti Francesco Bacchi e Francesca Righi, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Convenuti -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per revocazione, notificato in data 07.04.2023, ha convenuto in giu- Parte_1 dizio, dinanzi a questa Corte di Appello, il , nonché i singoli condomini Controparte_7
, , , , al fine Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_8 Controparte_6 di sentire revocare la sentenza n. 312/2020 di questa Corte e, per l'effetto, accogliere le conclusioni ivi indicate.
Più in dettaglio, nella premessa di fatto, l'attrice ha riepilogato i fatti relativi alla revocanda sentenza e ha quindi dedotto che aveva impugnato la delibera del 17.05.2012 del che (uni- Controparte_1 tamente a quella del 15.10.12013, anch'essa successivamente impugnata) aveva concretamente soppresso un totale cinque posti auto su 22 esistenti, al servizio di n. 72 condomini e ciò per consentire a 5 condo- mini, denominati comunisti, di sopprimerli e trasformare la relativa area in 5 passi carrai.
1 L'amministratore già in primo grado, subito dopo l'impugnazione della delibera del 17.05.2012 aveva chiesto alla assemblea l'autorizzazione a costituirsi, ma l'assemblea, convocata per la data del 28.09.2012, lo aveva negato (doc. n. 4).
Il Tribunale della causa di impugnazione della delibera 17.05.2012, pur in presenza della delibera del
28.09.2012, che aveva negato l'autorizzazione all'amministratore di stare in giudizio, aveva invece am- messo la costituzione in causa del avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1
In detta occasione, il aveva tardivamente prodotto la delibera del 15.10.2013 che modificava CP_1 in peggio quella in precedenza impugnata. L'impugnativa della delibera del 17.05.2012 era stata quindi respinta dal Tribunale di Bologna, in virtù di quella del 15.10.2013 che in primo grado era stata ritenuta confermativa della prima impugnata, e quindi tale da superare la mancanza di autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'amministratore. In grado di appello, invece, con la revocanda sentenza n.312/2022, detta delibera del 15.10.2013 era stata ritenuta un documento fondamentale ai fini di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nelle more di questo giudizio di appello, stante la citata mancata autorizzazione alla costituzione in giu- dizio, l'amministratore del aveva inserito il punto 4C nel verbale di una successiva assem- CP_1 blea dello 08.05.2019, dal quale risultava come se fosse stata deliberata, discussa e votata la ratifica alla costituzione in quella controversia (ratifica peraltro estesa anche ad altre tre controversie, ancora in corso, doc. n. 6).
Osserva che con sentenza di questa Corte n. 2463/2022 (doc. 1), è stata accertata la falsificazione del punto 4C della delibera dello 08.05.2019 e che, invece, questa stessa Corte con la revocanda sentenza n.
312/2020, proprio sulla base di tale delibera del 2019, aveva ritenuto concessa l'autorizzazione a stare in giudizio dell'amministratore del CP_1
Quindi, dopo avere descritto i fatti di causa ha ritenuto, in diritto, che sussistono i presupposti per la revocazione di detta sentenza per le seguenti ragioni.
Sostiene che l'inserimento in un verbale di assemblea di un argomento mai richiesto, mai discusso e mai votato come la sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022 ha accertato, costituisce le ipotesi qualificanti dell'esistenza di tutti i tre presupposti indicati sub 1-2-3 dell'art. 395 c.p.c. Infatti il ha agito con dolo e la Corte di Appello che ha emesso la revocanda sentenza, ha CP_1 giudicato con prove dichiarate successivamente false e dopo la sentenza (da revocarsi) è stato trovato il documento che la verità giuridica conferma quella fattuale. L'attrice prima della sentenza n. 2463/2022 doveva forzatamente ignorare la falsità di tale delibera, perché così aveva giudicato la Corte di Appello nella sentenza n. 312/2020.
Osserva ancora che, per quanto attiene la scoperta della falsità, si deve fare riferimento alla data della irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022, atteso anche che quella di primo grado aveva respinto l'accertamento di falsità. Rileva altresì che la stessa letteralità dell'affermazione contenuta nella revocanda sentenza n. 312/2020 di questa Corte, non lascia alcun dubbio sull'esclusiva importanza della ratifica legittimante l'azione pro- cessuale del e, a cascata, quella dei condomini “comunisti” adesivi dipendenti. CP_1
Riporta quindi il dispositivo della revocanda sentenza n. 312/2020 di questa Corte;
“i) Dichiara cessata la materia del contendere;
ii) Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto condominio a compensazione già operata:
2 iii) Quanto al primo grado euro 2.979,00 oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge punto e, quanto al secondo grado euro 2481 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge. iv) Condanna altresì l'appellante a rifondere le spese di lite a favore della parte intervenuta;
Quanto al primo grado euro 3.972,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado euro 3308 oltre 15% rimborso spese forfettario IVA e CPA come per legge”. La successiva sentenza di questa Corte d'Appello n. 2463/2022 ha fatto seguito all'impugnazione pro- mossa da parte attrice avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.930/2021 la quale, in relazione all'impugnativa della delibera condominiale dello 08.05.2019 punto 4C (doc. n. 6), aveva respinto la do- manda di falsità di detta delibera.
Più in dettaglio questa Corte con sentenza n. 2463/2022 ha dichiarato: Accoglie parzialmente l'appello e dichiara la nullità della delibera assembleare del condominio dell'08.05.2019 di cui al punto 4C; compensa la metà delle spese di lite di primo e secondo grado e condanna gli appellanti alla rifusione della restante metà che liquida in euro 3.627,00 per compensi del primo grado ed euro 3.307,50 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Sostiene che la Corte di Appello nella sentenza da revocarsi, ha dato un'efficacia determinante alla deli- bera dello 08.05.2019, mentre la sentenza n. 2463/2022 della Corte di Appello ne ha sancito la nullità.
Rileva che, non essendo mai stata concessa l'autorizzazione all'amministratore a costituirsi, come risulta dalla delibera del 28.09.2012 (doc. n. 4), la circostanza della mancata autorizzazione, anche per ratifica, assume rilievo sull'intera vicenda processuale. Difatti da ciò consegue che anche l'intervento dei condomini “comunisti” che non hanno esercitato una loro autonoma domanda, né hanno prodotto quella delibera del 15.10.2013 (peraltro insufficiente ai fini della decisione, in quanto non era innovativa), è diventata inefficace ai fini della cessazione della materia del contendere.
Quindi, venendo meno l'esistenza della legittimità ad causam del cade anche quella dei CP_1 comunisti essendo adesivi dipendenti,
Riporta alcuni passaggi della revocanda sentenza n. 312/2020 sul punto ed evidenzia che si afferma ivi letteralmente nella motivazione (pag.8) che l'autorizzazione alla costituzione in giudizio è intervenuta inequivocabilmente all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi questa Corte il 28.08.2019, con il deposito del verbale di assemblea che al punto 4C . La successiva sentenza 2364/2022 ha invece dichiarato, con condivisibile chiarezza, che la delibera dello
08.05.2019, al punto 4C del verbale, è nulla per i motivi ivi indicati (pag. 4).
Sostiene quindi che detta seconda sentenza ha accertato in sostanza la falsità ideologica della delibera dello 08.05.2019 punto 4C, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 nn. 1-2-e 3 c.p.c. Ricorre l'ipotesi di cui al n.1 dell'art. 395 c.p.c. in quanto il dolo è sorto e ricavabile, a carico del Condo- minio, in conseguenza dell'inserimento di detta falsa delibera da parte dell'amministratore, convalidato dalla sottoscrizione del presidente dell'assemblea , nonché dalla segretaria. CP_2 Ricorre l'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 395 c.p.c .in quanto si tratta di una delibera falsa, perché inesistente, mai deliberata e falsamente inserita nel verbale dell'assemblea dell'08.05.2019, (che a sua volta è stata inserita nel libro delle assemblee del , trasformandosi in atto nullo, perché inesistente nella CP_1 sua materialità.
3 Ricorre l'ipotesi di cui al n. 3 in quanto l'attrice prima della sentenza n. 2463/2022 doveva forzatamente ignorare la falsità di tale delibera, perché così aveva giudicato la Corte di Appello nella sentenza n.
312/2020. Ai fini dell'art. 398 c.p.c. dichiara che la scoperta del fatto, anche in senso giuridico, è avvenuto il 01.04.2023, con il termine del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022.
Conclude chiedendo la revocazione della sentenza n. 312/2020 di questa Corte con l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e condanna alle spese anche ex art.96 c.p.c.
Si è regolarmente costituito in giudizio il sito in Bologna con comparsa di CP_1 Controparte_1 costituzione con la quale ha chiesto il rigetto della proposta domanda di revocazione per le seguenti ra- gioni.
In via preliminare, eccepisce la tardività e conseguente inammissibilità della revocazione, stante l'avve- nuta notifica dell'atto di citazione in revocazione in data 07.04.2023, ben oltre il termine di trenta giorni da quando “è stato scoperto il dolo o la falsità … o è stato recuperato il documento …”, termine (appunto di trenta giorni) il cui dies a quo è da identificare nella pubblicazione della sentenza (n. 2463/2022 dello
06.12.2022 ) ovvero, dall'avvenuta notifica di detta sentenza avvenuta in data 09.01.2023 (doc. 3 b fasc.
: il termine per impugnare in revocazione è quindi scaduto, a tutto concedere, in data CP_1
08.02.2023, mentre la citazione è stata notificata due mesi dopo, in data 07.04.2023 (doc. B2, fasc. Con- dominio) .
Sostiene che è infondato il concetto per cui il dies a quo dovrebbe identificarsi, secondo la tesi dell'attrice (pag. 27 della citazione), nel passaggio in giudicato della sentenza n. 2463/2022 che costituirebbe “base” per la richiesta revocazione, posto che tale sentenza, a mero titolo esemplificativo, non contiene nemmeno un riferimento al termine dolo, quindi in punto di dolo mai si è formato, né potrà formarsi giudicato;
inoltre, la sentenza è per tabulas documento non preesistente, ma anzi successivo al provvedimento di cui si chiede la revocazione, quindi anche su questo aspetto il relativo passaggio in giudicato è non solo non necessario, ma addirittura inconferente ai fini dell'azione ex art. 395 c.p.c. n.3 .
Sul merito. Evidenzia che la pronuncia di primo grado (Trib. Bologna sent. n. 1288/15, doc. 4) che ha dato vita alla sentenza di cui si chiede la revocazione (CdA Bologna sent.n.312/2020, doc 2) ha avuto ad oggetto l'im- pugnazione di una delibera dell'assemblea di assunta il 17.05.2012 (doc. 3 attrice). CP_1
In detto giudizio di primo grado erano intervenuti volontariamente cinque condomini i quali, avendo rea- lizzato cinque autorimesse private, secondo la tesi di parte attrice, sarebbero stati “agevolati” dalla nuova regolamentazione dell'utilizzo del cortile comune disposta con la citata delibera del 17.05.2012. Il nel corso del giudizio di primo grado - nel quale era stato inizialmente contumace – aveva CP_1 acquisito una successiva delibera in data 15.10.2013 (doc. 5) con la quale (V. pag. 2 sentenza Trib. Bolo- gna n. 1288/2015) “approvava una nuova regolamentazione della modalità d'uso del cortile condomi- niale, sostitutiva di quella adottata con la delibera oggetto del presente giudizio (nds. del 17/5/12)”; detto si era costituito ex art. 293 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni e, prodotta la nuova CP_1 delibera 15.10.2013, aveva contestato quanto dedotto dall'attrice chiedendo, tra le altre cose, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la delibera 15.10.2013 sostituito quella del 17.05.2012.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1288/2015, ha respinto tutte le domande dell'attrice, condan- nandola alla refusione delle spese di lite sia del sia degli intervenuti e, per quanto rileva in CP_1 questa sede, ha dichiarato che la delibera del 17.05.2012 era divenuta, appunto, ex se inefficace non es- sendo stata sottoscritta da parte dei condomini ex tabaccai (pag. 4) e comunque “è stata oggi integralmente sostituita dalla delibera 15-10-2013” (V. pag. 5 sentenza Trib. Bologna n. 1288/2015).
4 Ha aggiunto ancora che il giudizio aveva ad oggetto la difesa di una delibera dell'assembla di Pt_2
[...
, per di più riguardante parti comuni e, in particolare, il cortile e la disciplina del relativo uso e quindi, rientrando nelle competenze ordinarie dell'Amministratore, non necessitava “di autorizzazioni di sorta per dar mandato al difensore per la costituzione in giudizio del ”. CP_1 Rileva che avverso la sentenza di primo grado l'attrice ha proposto appello (rg.n.2084/15). Durante il giudizio di gravame, il (all'udienza del 28.05.2019) ha depositato la delibera dello CP_1
08.05.2019 (doc. 6 avversario), che, al punto 4 C, conteneva la ratifica della costituzione dell'amministra- tore (in nome e per conto del anche per il gravame in oggetto (rg.n.2084/15) . CP_1 La sentenza della Corte d'Appello conclusiva del giudizio, n. 312/2020 (doc. 2), ha così disposto “I. di- chiara cessata la materia del contendere;
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto a compensazione già operata: i) quanto al primo grado euro 2.979,00 oltre CP_1
15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
ii) quanto al secondo grado euro 2.481,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
III condanna altresì l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte intervenuta: i) quanto al primo grado euro 3.972,00 oltre
15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
ii) quanto al secondo grado euro 3.308,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge. Osserva che la Corte di Appello, pur facendo effettivamente riferimento anche alla delibera “di ratifica” punto 4 C dello 08.05.2019, ha riformato la sentenza di prime cure, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della successiva delibera del 15.10.2013, dichiarando peraltro espressamente assorbita ogni altra questione. Ed infatti nella parte dispositiva della sentenza si legge, “dichiara cessata la materia del contendere”, mentre nella parte motiva, si afferma più diffusamente “Posto che quest'ultima deliberazione è stata anch'essa impugnata, a ogni buon conto ai fini di questo giudizio implica la cessazione della materia del contendere, come rilevato dal sin dal primo atto difensivo in primo grado che, in riforma CP_1 della sentenza, dovrà essere qui dichiarata …”. Aggiungeva inoltre la Corte che ogni altra questione doveva ritenersi ”assorbita” dalla pronuncia di av- venuta cessazione della materia del contendere.
Sostiene quindi che è del tutto infondata l'affermazione (pag. 5 della citazione in revocazione) per cui “…
è solo mediante questa falsificazione costituita dall'inserimento nel verbale della delibera dell'08.05.2019 che la Corte d'Appello emise la revocanda sentenza …”, avendo invece la Corte reso la sentenza che ci occupa (312/2020) in base alla delibera del 15.10.2013, del tutto diversa da quella dello 08.05.2019.
Aggiunge altresì che la Corte ha confermato che la delibera impugnata aveva ad oggetto la disciplina dell'uso delle parti comuni e che la stessa rientra quindi nel novero dell'art. 1130 n. 2 c.c. Osserva quindi che avendo il giudizio ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare, per di più con- cernente la disciplina dell'uso di parti comuni, è un principio di diritto ormai indiscusso che l'ammini- stratore possa costituirsi in giudizio, senza necessità di autorizzazione e/o ratifica, quando si tratti di ese- guire le deliberazioni dell'assemblea o difendere le stesse dalle impugnative giudiziali del singolo con- domino rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministratore (e ciò anche a seguito della sentenza S.U.
n.18831/2010 e delle successive interpretazioni giurisprudenziali del dictum ivi contenuto,
Cass.n.12806/2019; Cass.n.1451/2014 ). Sull'insussistenza dei motivi di revocazione ex art. 395 cpc. Sull'art. 395 c.p.c. n. 1
5 Sostiene che ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c. spetta su chi ne invoca l'esistenza, quindi, sull'attrice che non ha in alcun modo provato l'esistenza di dolo revocatorio. Rileva, al riguardo, che l'unico elemento che l'attrice invoca a sostegno della domanda proposta è la sentenza Corte d'Appello n. 2463/2022 che non contiene alcun riferimento al termine dolo e/o raggiro e/o artifizio.
Il dolo revocatorio non può quindi essere provato da detta sentenza e nulla è stato dedotto con riferimento ad altre prove dell'asserito dolo. Sull'art. 395 n. 2 Rileva che ai fini dell'operatività della revocazione è necessario che la sentenza impugnata abbia giudicato sulla base della prova ritenuta falsa, cosa che non è avvenuta nell'ipotesi in esame nella quale la sentenza 312/2020 ha giudicato facendo applicazione, come già detto, dell'istituto della cessazione della materia del contendere, stante l'adozione della delibera 15/10/13 del tutto diversa da quella dello 08.05.2019. Sull'art. 395 c.p.c. n. 3 Sostiene che nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la revocazione occorre:
- che il documento “recuperato” sia preesistente la revocanda sentenza n. 312/2020 del 22/1/2020, mentre la sentenza n. 2463/2022 (depositata in data 06.12.2022) è successiva;
- che il documento in questione sia decisivo e tale non è la sentenza 2463/2022, posto che la sentenza n.
312/2020, oggetto di domanda di revocazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere alla luce della delibera del 15.10.2013 diversa da quella dello 08.05.2019, di sei anni successiva.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda di revocazione con il favore delle spese di lite.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio i sig.ri , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , con comparsa di costituzione con la quale hanno chiesto il
[...] Controparte_8 Controparte_6 rigetto della proposta domanda di revocazione per le seguenti ragioni. Sostengono che, sia in primo che in secondo grado di giudizio, la sig.ra ha eccepito, tra l'altro, la Pt_1 mancanza di legittimazione ad agire dei singoli condomini, ma che sia il Tribunale di Bologna sia la Corte d'appello di Bologna, hanno confermato la legittimità di detta costituzione. Nello specifico la Corte d'Appello nella sentenza n. 312/2020 ha affermato “Quanto alla costituzione dei singoli Condomini il Collegio condivide la motivazione del primo giudice laddove (cfr. pag. 3 sentenza)
è ritenuta legittima – e non certo in conflitto di interessi –poiché il , quale ente di gestione CP_1 degli interessi dei condomini e non soggetto con autonoma personalità giuridica, non preclude ai diretti interessati di intervenire a tutela di un interesse proprio. I condomini sono, infatti, proprietari dei rispet- tivi appartamenti oltre che delle parti in comunione, ciò legittima ampiamente la costituzione in giudizio e il loro interesse.” In data 08.05.2019 il ha deliberato al punto 4c) di ratificare la costitu- Controparte_1 zione in giudizio del in una serie di cause, tra cui quella sopra citata, iscritta a rg.n.2084/2015, CP_1
e tale delibera è stata depositata dal legale del nel predetto procedimento Controparte_1 d'Appello. Detta delibera è stata impugnata dalla sig.ra dapprima avanti il Tribunale civile di Bologna che Pt_1 ha emesso la sentenza n. 930/2021 e successivamente in appello avanti la Corte d'Appello di Bologna, che ha emesso la sentenza n.2436/2022.
In detti procedimenti non si sono costituiti i singoli cinque condomini, non avendo alcun interesse a con- testare all'attrice la validità o meno della suddetta delibera.
Quindi, in relazione a detta impugnazione, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla sig.ra e ha annullato la delibera dello 08.05.2019 al punto 4 C, facendo quindi venire meno Pt_1
6 la ratifica della costituzione del solo , ma non anche dei singoli condomini, odierni convenuti, CP_1 anche in tutte le precedenti cause sopra citate e oggetto dell'attuale revocatoria. Da quanto premesso, consegue che l'azione di revocazione proposta dall'attrice, ai sensi dell'art. 395 1- 2-3-c.p.c., non può avere alcun effetto nei confronti dei singoli condomini in quanto il fondamento dell'azione revocatoria avanzata, non può che essere la citata sentenza della Corte d'Appello n. 2463/22 con la quale è stato annullato il punto 4 C della delibera condominiale dello 08.05.2019, al quale giudizio gli odierni convenuti non hanno preso parte.
Concludono chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 20.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di revocazione è inammissibile e comunque infondata per le seguenti ragioni.
È inammissibile in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 326 c.p.c. e 398 c.p.c., la domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni decorrente “dal giorno della scoperta o dall'accer- tamento del dolo o della falsità o dal recupero dei documenti”. Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto dedotto dall'attrice, a fondamento della richiesta revocazione vi è la sentenza di questa Corte n.2463/2022 - con la quale è stato annullato il punto 4 C della delibera condominiale dello 08.05.2019 - pubblicata in data 06.12.2022 e notificata in data 09.01.2023. L'art. 398 c.p.c. fa espresso riferimento al giorno della scoperta e pertanto, contrariamente a quanto so- stenuto dall'appellante, tale dies a quo coincide con la data di pubblicazione della citata sentenza n. 2463/2022 (06.12.2022) o vieppiù con la data di avvenuta notifica di detta sentenza (09.01.2023) , ese- guita dallo stesso avv. a mezzo pec (doc. 3 b fasc. , mentre è del tutto privo di rilievo Pt_1 CP_1 il momento in cui si è formato il giudicato su tale sentenza, che è certamente ultroneo rispetto al “giorno della scoperta o dall'accertamento del dolo o della falsità o dal recupero dei documenti”. Pertanto il termine per la domanda di revocazione è scaduto, anche a volere far coincidere il dies a quo con la data di notifica, con conseguente tardività e inammissibilità dell'azione avanzata in questa sede con atto di citazione notificato solo due mesi dopo (in data 07.04.2023, v. doc. B2 fasc. . CP_1
In ogni caso la domanda è inammissibile e infondata, anche nel merito, per l'insussistenza dei presupposti dell'invocata revocazione, come richiesti dall'art. 395 c.p.c., per le seguenti ragioni. La proposta domanda di revocazione della sentenza n. 315/2020 di questa Corte, come già sopra dedotto, si fonda su un punto della motivazione contenuto nella successiva sentenza la n. 2643/2022, sempre di questa Corte, che ha dichiarato la nullità del punto 4C della delibera dello 08.05.2019 e che, a detta dell'at- trice, dovrebbe integrare tutte e tre le ipotesi revocatorie azionate.
Ebbene, più in dettaglio la sentenza n. 315/2020 di questa Corte di Appello, per quanto rileva in questa sede ha affermato (pag. 8) : “ Il Collegio osserva che l'autorizzazione è inequivocabilmente intervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi a questa Corte il 28.05.2019 con il deposito del verbale di assemblea di data 08.05.2019 che (cfr. 4c) prevedeva la relazione dell'amministratore sulle vertenze in corso, con ratifica espressa sull'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministratore. È pur vero che anche quest'ultima delibera è sub iudice atteso che, dopo che la presente causa è stata trattenuta in decisione, ritenendo la falsità ideologica della delibera, (proprio in merito al punto 4c dell'o.d.g.) parte appellante l'ha impugnata ma, allo stato, dovrà essere considerata valida ed efficace, in assenza di giudicato e la costituzione del dovrà essere ritenuta legittima. CP_1 L'azione, infatti, non sospende ex art 1137 Cod, Civ. l'esecuzione della deliberazione, salvo che la so- spensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria, circostanza che non sussiste nel nostro caso”.
7 Ed ancora (pag. 10) ha affermato “Si richiama, poi, integralmente, la motivazione del Tribunale secondo il quale” la delibera anche ammettendo che fosse efficace, è stata ad oggi integralmente sostituita dalla 15-10.2013” (c.f.r. pag. 5 sentenza) delibera allegata al verbale di udienza del 9.10.2014 in primo grado che al punto dell'ODG prevede “nuova regolamentazione d'uso degli spazi condominiali. In particolare nuova regolamentazione degli spazi condominiali regolati per parcheggio (richiesta ai sensi dell'art.66 delle disposizioni di attuazione del C.C.)” e approvata con il voto favorevole di 34 condomini per mille- simi 470,78 80; nessuno contrario, astenuti n. 3 condomini per millesimi 30,46.
Posto che quest'ultima deliberazione è stata anch'essa impugnata, a ogni buon conto ai fini di questo giudizio implica la cessazione della materia del contendere, come rilevato dal sin dal primo CP_1 atto difensivo in primo grado che, in riforma della sentenza, dovrà essere qui dichiarata. Il Collegio rileva, infatti, che il principio stabilito dall'art. 2377 u.c. c.c. in materia di delibera societaria viene ritenuto applicabile anche alle delibere prese dalla assemblea dei condomini;
sicché la sostituzione della delibera impugnata con altra, sostitutiva adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere
(cfr. Cass. sent. 11961/2004). Ogni ulteriore motivo rimane assorbito. La Cassazione afferma, nel suo ormai consolidato orientamento, che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.” (cfr. Cass. ordinanza n. 26299 del 18.10.2018)”…
PQM
:… dichiara cessata la materia del contendere….” La sentenza n. 2643/2022 di questa Corte di Appello (pag.4) per quanto rileva in questa sede, ha affermato quanto segue: “L'appellante ribadisce l'invalidità della delibera impugnata sulla base dei medesimi mo- tivi già svolti in primo grado deduzione che sul punto, non vi sarebbe stata discussione effettiva sulle cause in corso, né ratifica della costituzione già avvenuta in giudizio dell'amministratore in due distinti procedimenti di appello. Come si evince dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado all'u- dienza del 12.02.2021, testi che hanno anche confermato che l'avv. uscì anticipatamente dall' Pt_1 [...]
senza che ciò venisse verbalizzato. Secondo il primo giudice, anche ammessa la non genuinità Pt_3 dei verbali in oggetto in ordine alla costituzione dell'amministratore, non sussiste interesse giuridica- mente apprezzabile all'affermazione della falsità, perché da tale affermazione l'attore non conseguirebbe alcun vantaggio né processuale né sostanziale, sulla base della considerazione che l'avvocato Pt_1 comunque non avrebbe potuto votare sul punto, anche qualora fosse rimasto, perché in evidente conflitto di interessi rispetto a due cause in cui egli stesso era parte;
nonché sulla base della considerazione della necessità della ratifica da parte dei condomini della costituzione in giudizio, lì dove l'amministratore non ha bisogno di autorizzazione o ratifica per le cause che rientrano nei suoi poteri ai sensi dell' Art. 1131 Cod. Civ.
Il giudice inoltre ha rilevato che, comunque, le causae petendi erano state compiutamente indicate nell'o.d.g. al quale era allegata alla relazione del difensore del del 08.05.2019. CP_1
A parere della Corte il fatto che non vi sia stata alcuna discussione o deliberazione sulle cause in corso né la ratifica della costituzione dell'amministratore nei due procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello e che l'avvocato sia uscito dalla seduta prima dell'inizio di ogni discussione sul punto 4C o comun- Pt_1 que prima della fine della riunione è inequivocabilmente dimostrato sulla base delle 4 testimonianze
8 assunte in primo grado su richiesta dell'attore, rispetto alle quali il non ha articolato alcuna CP_1 prova contraria. Né può desumersi una discussione intervenuta per sommi capi sulla base dell'o.d.g., sia perché non ri- sulta prodotta la convocazione dell'assemblea, sia perché non vi è prova certa della allegazione alla stessa della relazione dell'avvocato del 05.03.2019 doc. 6 di parte convenuta, in cui si chiedeva espres- samente la ratifica della costituzione in giudizio nei due procedimenti di appello …..sia perché nell'ordine del giorno riportato all'inizio del verbale si dà atto soltanto di una relazione dell'amministratore sulle cause in corso, senza alcuna menzione della ratifica della costituzione nei due specifici procedimenti di appello.
Né può condividersi la mancanza di interesse ad una pronuncia sul punto, sia alla luce della richiesta espressa da parte del difensore del prima dell'assemblea, di procedere ad una ratifica della CP_1 costituzione, nei due specifici procedimenti in appello, per evitare ogni discussione in ordine all'ecce- zione di carenza di legittimazione sollevata dalla controparte, sia alla luce della sentenza n. 3 del
312/2020 emessa dalla Corte d'Appello in uno dei due giudizi pendenti (allegato 3 parte attrice in primo grado) in cui si dà atto espressamente che parte attrice ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore e la Corte ha rilevato che, sul punto, è intervenuta la ratifica della costituzione pro- prio con la delibera assembleare impugnata in questa sede, considerata in quella sede “valida ed effi- cace” pur in pendenza di giudizio di impugnazione, rinviando comunque ogni valutazione concreta dell'effettiva rilevanza giuridica della ratifica nell'ambito dei relativi giudizi, di cui non risultano prodotti in questa sede gli atti introduttivi, con conseguente impossibilità di accertare compiutamente l'oggetto della causa e la sua eventuale esorbitanza rispetto ai poteri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131 Cod. Civ..”
Ciò premesso, dalla lettura delle parti delle sentenze sopra citate, rilevanti in questa sede, non emergono gli invocati presupposti richiesti dall'art. 395 c.p.c, per le seguenti ragioni. Non sussistono i presupposti di cui al n. 1) dell'art. 395 c.p.c., che prevede che possono essere revocate le sentenze “che sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dall'altra parte”. Difatti la sentenza n. 2463/2022 non contiene alcun riferimento al termine dolo, né, menziona i concetti di artifizio e/o raggiro;
pertanto il dolo revocatorio non può essere provato da tale sentenza.
Sul punto non è stata offerta alcuna altra prova da parte attrice, la quale si è limitata ad affermazioni di mero principio, laddove afferma che (pag. 19): “È evidente che il dolo è sorto e ricavabile a carico del Condominio in conseguenza dell'inserimento da parte dell'amministratore e convalidato dalla sottoscri- zione del presidente dell'assemblea , nonché dalla segretaria della quale pure si parlerà in CP_2 separato giudizio”. Si osserva poi che il dolo rilevante ai fini della revocazione, sussiste solo se la sentenza impugnata sia stata “l'effetto necessario di esso”, essendo richiesto, ai fini della revocazione, che “l'artificio abbia de- terminato il convincimento del Giudice e la relativa decisione” (Cass.Civ.n.4508/1997; Cass.Civ.n.5068/1995).
Ebbene, nel caso in esame, anche qualora fosse stata provata l'esistenza del dolo (e così non è stato), i presupposti sopraindicati, necessari per l'accoglimento della revocazione per dolo, non sarebbero comun- que configurabili, avendo la Corte d'Appello deciso la sentenza, impugnata per revocazione, non sulla base dell'atto asseritamente doloso, ovvero la delibera dello 08.05.2019 punto 4C, ma applicando l'istituto della cessazione della materia del contendere, con riferimento ad altra e diversa delibera del 15.10.2013. Non sussistono i presupposti di cui al n. 2) dell'art. 395 c.p.c. che prevede che possono essere revocate le sentenze “se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza…”.
9 Come già sopra dedotto non vi è in realtà alcun nesso tra la decisione di cui si chiede la revocazione e la sentenza 2463/2022.
Difatti se è vero che la sentenza n. 312/2020 contiene il riferimento alla delibera 08.05.2019 e alla ratifica in essa contenuta, pur tuttavia la relativa controversia è stata decisa sulla base di altri presupposti (cessa- zione materia del contendere), attraverso l'espresso richiamo alla delibera dell'assemblea di condominio del 15.10.2013. Non sussistono i presupposti di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. che prevede che possono essere revocate le sentenze” se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio…” La norma fa riferimento a documenti preesistenti la sentenza di cui si chiede la revocazione (n. 312/2020 del 22/10/2020) che, se conosciuti dal Giudice, avrebbero portato ad una diversa decisione, favorevole all'impugnante e non a documenti successivi, quale è la sentenza n. 2463/2022 dello 06.12.2022. La sentenza in questione non è quindi un “documento” idoneo a configurare l'ipotesi di revocazione ex n. 3) dell'art. 395 c.p.c. In ogni caso il “documento” non è nemmeno decisivo, avendo la sentenza n. 312/2020, deciso sulla base della delibera del 15.10.2013 diversa da quella dell'8/5/2019. Infine con riferimento alla posizione dei cinque condomini, parimenti convenuti nel presente giudizio, si osserva che l'azione di revocazione proposta non avrebbe potuto avere alcun effetto nei loro confronti, in quanto la sentenza della Corte d'Appello n. 2463/2022 – unico “elemento” asseritamente integrante tutti e tre i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c.nn.1,2,3, – è stata certamente resa in un giudizio svoltosi tra la sola attrice ed il Condominio ed è pertanto inopponibile a soggetti che non vi hanno par- tecipato.
Peraltro è pacifico che il punto 4C della delibera dello 08.05.2019, dichiarato nullo dalla sentenza
2463/2022, ha riguardato solo la ratifica della costituzione in giudizio del e, quindi, c non CP_1 può certamente avere alcun effetto nei confronti dei singoli condomini.
Infine, con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4191 del 15.02.2024, pubblicata nelle more del presente giudizio, depositata e richiamata da parte attrice in sede di precisazione di conclusioni e di memorie ex art. 352 cpc, si osserva che tale sentenza ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 2389/2020, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 15.10.2013 , ma solo con riferimento alla ritenuta tempestività di detta impugnazione, erroneamente considerata tardiva da questa Corte, senza ovviamente entrare nel merito del contenuto dell'impugnativa di detta delibera. Da ciò consegue che non può essere accolta la domanda di parte attrice, formulata in sede di precisazione di conclusioni (punto 9), ove chiede dichiararsi “inesistente l'efficacia della cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, affermare che l'impugnata sentenza n. 312/2020 è stata erronea- mente decisa, perché fondata sull'esistenza della delibera del 15-10-2013 che è divenuta inefficace per effetto della sentenza n. 2389/2020 di questa Corte di Appello, divenuta irrevocabile” per le seguenti ragioni:
a) la delibera del 15.10.2013 non è divenuta inefficace, a seguito della citata ordinanza di Cassazione;
b) la disamina della validità di tale delibera è ancora pendente (dinanzi a questa Corte di Appello, rg.n.767/2024), stante l'avvenuta riassunzione da parte attrice a seguito del disposto rinvio.
Pertanto le questioni di pretesa inefficacia della delibera 15.10.2013 e/o della relativa asserita nullità (punto 11 delle conclusioni di parte attrice) sono riservate al citato giudizio ancora pendente dinanzi a questa Corte.
Per tutti tali motivi deve essere dichiarata inammissibile la domanda di revocazione.
10 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore (indeterminabile di complessità bassa), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esa- minate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
- condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_9 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 5.000 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- condanna a rifondere a , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , in solido tra loro, le spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_8 Controparte_6 si liquidano in complessivi in € 5.000 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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