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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1238/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice d'appello,
- premesso che l'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
R.G. n. 1238/2019
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario
Fuschino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesche (IS) alla Via San
Sebastiano n. 5;
- appellante E
(C.F ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Elena Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Venafro (IS) alla Via Publio Ovidio n. 49;
- appellata
NONCHÈ
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura siti in Campobasso alla Via Garibaldi n.
124;
- appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 270/2019 (R.G. n. 1024/2018) emessa dal
Giudice di Pace di Venafro, depositata in cancelleria in data 10/6/2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., per l'udienza del 20.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato all' e alla , proponeva opposizione CP_3 Controparte_4 Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 05320179000573113000, notificatale in data
22.3.2017, limitatamente a n. 5 cartelle (05320010012917545000, 05320020000933464000, 05320020002974717000, 05320030003577980001, 05320050001052487000) aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
In particolare, l'attrice chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica delle cartelle ad essa sottese, per prescrizione del credito e per illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981.
Si costitutiva in giudizio l' , contestando integralmente la Parte_1 domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, l' , dando atto dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, della norma CP_3 di cui all'art. 4, co. 1, del D.L. n. 119/2018, chiedeva al Giudice adito il rinvio dell'udienza ad una data successiva allo scadere del termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, deducendo, in caso di conversione in legge del D.L. de quo, l'annullamento automatico, a far data dal 31.12.2018, di n. 4 cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l' , contrariamente a quanto lamentato da parte Parte_1 attrice, assumeva, per un verso, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;
per altro verso, in relazione all'asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, deduceva la soggezione dell'attività dell'Agente della
Riscossione al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; per altro verso ancora, in ordine all'eccezione di illegittimità e/o inammissibilità delle maggiorazioni applicate, l' rappresentava l'espressa previsione, da parte del Legislatore, della CP_3 spettanza degli interessi di mora all'Ente creditore, ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981.
Si costituiva, altresì, in giudizio la , eccependo, in via preliminare: - la Controparte_2 nullità dell'atto introduttivo, per insufficiente determinazione dei fatti costitutivi della domanda e grave imprecisione della causa petendi; - l'inammissibilità della domanda, per carenza dell'interesse ad agire di parte attrice;
- l'incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di Venafro, in luogo di quello di;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 attesa la devoluzione dell'effettiva attività di riscossione unicamente all'ente concessionario per la riscossione.
Nel merito, la contestava la domanda attorea, perché inammissibile, infondata e non CP_2 provata. In particolare, in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice nei confronti della , la convenuta de qua, deducendo che al momento Controparte_2 dell'iscrizione a ruolo non era ancora trascorso il termine di prescrizione quinquennale normativamente previsto per la riscossione delle somme dovute in conseguenza di violazioni amministrative del codice della strada, e asserendo essere di esclusiva pertinenza dell' CP_3 l'attività di riscossione successiva all'iscrizione a ruolo, escludeva ogni sua responsabilità, rilevando l'infondatezza della domanda di controparte.
In ordine, invece, all'eccezione di illegittimità e/o inammissibilità delle maggiorazioni applicate, la deduceva la correttezza dell'importo del credito oggetto di CP_2 controversia, attesa l'effettuazione del calcolo secondo le modalità previste dalla disciplina sulle maggiorazioni di cui all'art. 27 della Legge 689/81.
Il Giudice di Pace di Venafro, con sentenza n. 270/2019 depositata il 10.6.2019, accoglieva l'opposizione e dichiarava, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto opposto, limitatamente alle cartelle di pagamento dell'importo complessivo di € 3.172,19, con condanna in solido delle opposte alle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, l'
[...]
, al fine di sentir: “riformare la sentenza n. 270/2019 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Venafro, per erronea ed illogica motivazione nella parte in cui accoglie la domanda e annulla l'atto opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario da determinarsi nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Nello specifico, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, per un verso, non aveva dichiarato la cessata materia del contendere per n. 4 cartelle (05320020000933464000, 05320020002974717000, 05320030003577980001,
05320050001052487000), le cui partite di ruolo erano da intendersi automaticamente annullate a far data dal 31.12.2018, in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell'art.4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2018 n. 136 e, per altro verso, erroneamente, non aveva ritenuto provata la notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta.
L' insisteva, infine, in ordine alla soggezione dell'attività dell' CP_3 Controparte_5 al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., nonché alla legittimità delle maggiorazioni applicate, in quanto normativamente previste.
Si costituiva in giudizio giusta comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
10.4.2020, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342, co. 1, n. 1, c.p.c., nonché per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, invece, parte appellata deduceva l'inammissibilità e/o l'inefficacia della documentazione versata in atti a dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale, sostenendo, contrariamente a quanto asserito da controparte, l'applicabilità alla fattispecie de qua della prescrizione breve, in luogo di quella ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., nonché l'illegittimità delle maggiorazioni applicate, attesa l'insussistenza, nel caso in esame, di un valido titolo esecutivo legittimante le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27; concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) Rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 270/19 del Giudice di Pace di Venafro, depositata in Cancelleria in data 03 - 10/6/2019, non notificata;
2) Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione”.
Si costituiva, altresì, in giudizio la , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte, dovendo l'opposizione alla cartella di pagamento, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione di disposizioni del codice della strada, essere proposta secondo le regole previste per l'opposizione al verbale e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione. In via gradata, inoltre, la eccepiva CP_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la devoluzione dell'effettiva attività di riscossione unicamente all'ente concessionario per la riscossione, non essendo, invece, contestata la fase antecedente alla formazione del ruolo ad essa demandata.
Nel merito, la , in parziale adesione all'appello dell' , insisteva per CP_2 CP_3
l'applicabilità alla fattispecie de qua del termine prescrizionale ordinario, nonché per la legittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81, rassegnando le seguenti conclusioni:“- accogliere le conclusioni rassegnate dall' Parte_1
con l'atto di appello notificato limitatamente all'illegittimità dell'annullamento
[...] delle cartelle esattoriali;
- riformare integralmente la sentenza di primo grado e dichiarare, comunque inammissibili l'avversa opposizione e le istanze in essa contenute, in subordine, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta;
- annullare la CP_2 sentenza stessa anche nella parte relativa alle spese, e chiedere la vittoria delle spese anche del primo grado di giudizio”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 20.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
In via preliminare, va ritenuto ammissibile l'atto di appello, dovendosi ritenere infondate le eccezioni proposte dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta sotto entrambi gli aspetti giuridici attenzionati.
Avuto riguardo al primo aspetto (art. 342 c.p.c.), va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l n.
83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
“errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez 3, ord. n. 10916 del 05/05/2017). Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
Sotto il secondo profilo (art. 348 bis c.p.c.), il Tribunale ha già disatteso l'eccezione fissando, in occasione dell'udienza dell'11.1.2024, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate”
(Cfr. Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Sempre preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata dalla in merito Controparte_2 al proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio de quo.
Infatti, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” ( cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 Aprile 2024, n. 11661).
Palese è il principio desumibile dall'interpretazione della citata massima giurisprudenziale.
Infatti, se la legittimazione passiva spetta all'ente impositore laddove si contesti la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, nel diverso caso (come quello di specie), in cui, invece, non venga contestata la pretesa sostanziale, ma solamente l'omessa notifica della cartella di pagamento, la legittimità passiva spetta esclusivamente all'ente concessionario della riscossione.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, infatti, la contribuente non ha mai mosso alcuna contestazione in merito agli accertamenti, agli adempimenti e alle sanzioni irrogate dalla , ma solo in merito all'attività di riscossione successiva alla formazione del CP_2 ruolo e, pertanto, di esclusiva pertinenza dell'esattore.
Alla luce di quanto sopra, stante la carenza di legittimazione passiva della CP_2
, non si ravvisano motivi ostativi all'estromissione della stessa dal presente giudizio.
[...]
Ancora in via preliminare, in parziale accoglimento dell'appello proposto, va dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
05320020000933464000, n. 05320020002974717000, n. 05320030003577980001 e n.
05320050001052487000, oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, successivamente convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Ed invero, nelle more del giudizio di primo grado, è entrato in vigore il citato articolo 4 D.L.
119/2918 (conv. nella L. 136/2018), relativo alla cd. pace fiscale, a mente del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018
[…]”.
Sul punto, si è chiaramente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui:
“L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2019, n.15471).
D'altronde, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, C. Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Si verifica, dunque, cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto fra le parti e di conseguenza faccia venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass., sez.
III, sent. n. 14775/2004).
È, a tal proposito, consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, n. 6881/1991, secondo cui “Il giudice del merito deve dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e non contestati dalle parti, dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale;
il che, per quanto specificamente attiene al giudizio possessorio, si verifica qualora nelle more del giudizio stesso, il ricorrente sia reintegrato spontaneamente, prima del provvedimento del giudice, nella situazione di fatto alterata dal resistente”).
Ne deriva che, nel caso di specie, le cartella esattoriali n. 05320020000933464000, n.
05320020002974717000, n. 05320030003577980001 e n. 05320050001052487000, in quanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, poiché – come risultante dalla documentazione versata in atti – relative a debiti di importo complessivo inferiore ad €
1.000,00 ed affidati all'agente di riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il
31.12.2010, devono ritenersi automaticamente annullate ex lege, con conseguente cessazione della materia del contendere. Per il resto e, precisamente, per quanto concerne la residua cartella di pagamento n.
05320010012917545000, - non rientrante, come le altre, nell'ambito applicativo dell'art. 4, co. 1, D.L. n. 119/2018, poiché il relativo carico iscritto a ruolo ammonta ad € 1.688,09, così superando il limite di € 1.000,00 normativamente previsto - si conferma la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato illegittimo l'atto opposto limitatamente alla cartella de qua, per carenza del titolo esecutivo.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto non fornita la prova della notifica della cartella di pagamento n. 05320010012917545000, quale atto prodromico dell'atto opposto.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, infatti, la produzione in giudizio da parte dell' degli estratti di ruolo delle cartelle con annessa relata o avviso di ricevimento CP_3 in semplice copia, e non in originale o in copia conforme all'originale.
Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui
è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. trib.,
04/02/2020 n. 2482; Cassazione civile, sez. trib., 22/05/2003, n. 8108).
Ebbene, nel caso di specie, la contribuente ha tempestivamente contestato, all'udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace di Venafro in data 14.1.2019, la conformità all'originale della produzione documentale di controparte, chiedendo l'esibizione della stessa in originale, anche al fine di verificare la corretta compilazione delle cartelle e la corretta sottoscrizione delle relate.
Pertanto, posto che la copia fotostatica degli avvisi di ricevimento e delle relate non fornisce la prova dell'avvenuta notifica degli atti, in caso di disconoscimento o contestazione di controparte in merito alla sottoscrizione, essendo solo l'originale dell'avviso di ricevimento o della relata l'unica prova dell'avvenuta notifica, nella fattispecie de qua, non avendo l' CP_3 adempiuto all'onere di provare l'effettiva e corretta esecuzione della notifica della cartella, allegando l'originale della relata o altre evidenze probatorie idonee a ritenere la copia fotostatica conforme all'originale, non si può ritenere fornita la prova della notifica della cartella di pagamento n. 05320010012917545000, che, pertanto, deve essere annullata.
Per l'effetto, si conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità dell'atto opposto limitatamente alla cartella n. 05320010012917545000.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, per un verso, della cessazione della materia del contendere, per effetto della novella legislativa di cui all'art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018, e della finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla norma richiamata, e, per altro verso, della parziale conferma della sentenza impugnata, oltre che della controvertibilità delle questioni, anche relative alla legittimazione passiva, vanno integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie, nei limiti indicati in parte motiva, l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata:
a) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento n. 05320020000933464000, n. 05320020002974717000, n.
05320030003577980001 e n. 05320050001052487000
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_2
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
• conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
Isernia, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1238/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice d'appello,
- premesso che l'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
R.G. n. 1238/2019
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario
Fuschino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesche (IS) alla Via San
Sebastiano n. 5;
- appellante E
(C.F ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Elena Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Venafro (IS) alla Via Publio Ovidio n. 49;
- appellata
NONCHÈ
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura siti in Campobasso alla Via Garibaldi n.
124;
- appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 270/2019 (R.G. n. 1024/2018) emessa dal
Giudice di Pace di Venafro, depositata in cancelleria in data 10/6/2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., per l'udienza del 20.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato all' e alla , proponeva opposizione CP_3 Controparte_4 Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 05320179000573113000, notificatale in data
22.3.2017, limitatamente a n. 5 cartelle (05320010012917545000, 05320020000933464000, 05320020002974717000, 05320030003577980001, 05320050001052487000) aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
In particolare, l'attrice chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica delle cartelle ad essa sottese, per prescrizione del credito e per illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981.
Si costitutiva in giudizio l' , contestando integralmente la Parte_1 domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, l' , dando atto dell'entrata in vigore, in data 24.10.2018, della norma CP_3 di cui all'art. 4, co. 1, del D.L. n. 119/2018, chiedeva al Giudice adito il rinvio dell'udienza ad una data successiva allo scadere del termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, deducendo, in caso di conversione in legge del D.L. de quo, l'annullamento automatico, a far data dal 31.12.2018, di n. 4 cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l' , contrariamente a quanto lamentato da parte Parte_1 attrice, assumeva, per un verso, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;
per altro verso, in relazione all'asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, deduceva la soggezione dell'attività dell'Agente della
Riscossione al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; per altro verso ancora, in ordine all'eccezione di illegittimità e/o inammissibilità delle maggiorazioni applicate, l' rappresentava l'espressa previsione, da parte del Legislatore, della CP_3 spettanza degli interessi di mora all'Ente creditore, ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981.
Si costituiva, altresì, in giudizio la , eccependo, in via preliminare: - la Controparte_2 nullità dell'atto introduttivo, per insufficiente determinazione dei fatti costitutivi della domanda e grave imprecisione della causa petendi; - l'inammissibilità della domanda, per carenza dell'interesse ad agire di parte attrice;
- l'incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di Venafro, in luogo di quello di;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 attesa la devoluzione dell'effettiva attività di riscossione unicamente all'ente concessionario per la riscossione.
Nel merito, la contestava la domanda attorea, perché inammissibile, infondata e non CP_2 provata. In particolare, in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice nei confronti della , la convenuta de qua, deducendo che al momento Controparte_2 dell'iscrizione a ruolo non era ancora trascorso il termine di prescrizione quinquennale normativamente previsto per la riscossione delle somme dovute in conseguenza di violazioni amministrative del codice della strada, e asserendo essere di esclusiva pertinenza dell' CP_3 l'attività di riscossione successiva all'iscrizione a ruolo, escludeva ogni sua responsabilità, rilevando l'infondatezza della domanda di controparte.
In ordine, invece, all'eccezione di illegittimità e/o inammissibilità delle maggiorazioni applicate, la deduceva la correttezza dell'importo del credito oggetto di CP_2 controversia, attesa l'effettuazione del calcolo secondo le modalità previste dalla disciplina sulle maggiorazioni di cui all'art. 27 della Legge 689/81.
Il Giudice di Pace di Venafro, con sentenza n. 270/2019 depositata il 10.6.2019, accoglieva l'opposizione e dichiarava, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto opposto, limitatamente alle cartelle di pagamento dell'importo complessivo di € 3.172,19, con condanna in solido delle opposte alle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, l'
[...]
, al fine di sentir: “riformare la sentenza n. 270/2019 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Venafro, per erronea ed illogica motivazione nella parte in cui accoglie la domanda e annulla l'atto opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario da determinarsi nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge di entrambi i gradi di giudizio e distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Nello specifico, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, per un verso, non aveva dichiarato la cessata materia del contendere per n. 4 cartelle (05320020000933464000, 05320020002974717000, 05320030003577980001,
05320050001052487000), le cui partite di ruolo erano da intendersi automaticamente annullate a far data dal 31.12.2018, in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell'art.4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2018 n. 136 e, per altro verso, erroneamente, non aveva ritenuto provata la notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta.
L' insisteva, infine, in ordine alla soggezione dell'attività dell' CP_3 Controparte_5 al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., nonché alla legittimità delle maggiorazioni applicate, in quanto normativamente previste.
Si costituiva in giudizio giusta comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
10.4.2020, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342, co. 1, n. 1, c.p.c., nonché per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, invece, parte appellata deduceva l'inammissibilità e/o l'inefficacia della documentazione versata in atti a dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale, sostenendo, contrariamente a quanto asserito da controparte, l'applicabilità alla fattispecie de qua della prescrizione breve, in luogo di quella ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., nonché l'illegittimità delle maggiorazioni applicate, attesa l'insussistenza, nel caso in esame, di un valido titolo esecutivo legittimante le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27; concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) Rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 270/19 del Giudice di Pace di Venafro, depositata in Cancelleria in data 03 - 10/6/2019, non notificata;
2) Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione”.
Si costituiva, altresì, in giudizio la , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte, dovendo l'opposizione alla cartella di pagamento, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione di disposizioni del codice della strada, essere proposta secondo le regole previste per l'opposizione al verbale e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione. In via gradata, inoltre, la eccepiva CP_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la devoluzione dell'effettiva attività di riscossione unicamente all'ente concessionario per la riscossione, non essendo, invece, contestata la fase antecedente alla formazione del ruolo ad essa demandata.
Nel merito, la , in parziale adesione all'appello dell' , insisteva per CP_2 CP_3
l'applicabilità alla fattispecie de qua del termine prescrizionale ordinario, nonché per la legittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81, rassegnando le seguenti conclusioni:“- accogliere le conclusioni rassegnate dall' Parte_1
con l'atto di appello notificato limitatamente all'illegittimità dell'annullamento
[...] delle cartelle esattoriali;
- riformare integralmente la sentenza di primo grado e dichiarare, comunque inammissibili l'avversa opposizione e le istanze in essa contenute, in subordine, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta;
- annullare la CP_2 sentenza stessa anche nella parte relativa alle spese, e chiedere la vittoria delle spese anche del primo grado di giudizio”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 20.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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In via preliminare, va ritenuto ammissibile l'atto di appello, dovendosi ritenere infondate le eccezioni proposte dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta sotto entrambi gli aspetti giuridici attenzionati.
Avuto riguardo al primo aspetto (art. 342 c.p.c.), va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l n.
83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
“errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez 3, ord. n. 10916 del 05/05/2017). Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
Sotto il secondo profilo (art. 348 bis c.p.c.), il Tribunale ha già disatteso l'eccezione fissando, in occasione dell'udienza dell'11.1.2024, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate”
(Cfr. Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Sempre preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata dalla in merito Controparte_2 al proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio de quo.
Infatti, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” ( cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 Aprile 2024, n. 11661).
Palese è il principio desumibile dall'interpretazione della citata massima giurisprudenziale.
Infatti, se la legittimazione passiva spetta all'ente impositore laddove si contesti la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, nel diverso caso (come quello di specie), in cui, invece, non venga contestata la pretesa sostanziale, ma solamente l'omessa notifica della cartella di pagamento, la legittimità passiva spetta esclusivamente all'ente concessionario della riscossione.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, infatti, la contribuente non ha mai mosso alcuna contestazione in merito agli accertamenti, agli adempimenti e alle sanzioni irrogate dalla , ma solo in merito all'attività di riscossione successiva alla formazione del CP_2 ruolo e, pertanto, di esclusiva pertinenza dell'esattore.
Alla luce di quanto sopra, stante la carenza di legittimazione passiva della CP_2
, non si ravvisano motivi ostativi all'estromissione della stessa dal presente giudizio.
[...]
Ancora in via preliminare, in parziale accoglimento dell'appello proposto, va dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
05320020000933464000, n. 05320020002974717000, n. 05320030003577980001 e n.
05320050001052487000, oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, successivamente convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Ed invero, nelle more del giudizio di primo grado, è entrato in vigore il citato articolo 4 D.L.
119/2918 (conv. nella L. 136/2018), relativo alla cd. pace fiscale, a mente del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018
[…]”.
Sul punto, si è chiaramente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui:
“L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2019, n.15471).
D'altronde, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, C. Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Si verifica, dunque, cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto fra le parti e di conseguenza faccia venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass., sez.
III, sent. n. 14775/2004).
È, a tal proposito, consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, n. 6881/1991, secondo cui “Il giudice del merito deve dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e non contestati dalle parti, dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale;
il che, per quanto specificamente attiene al giudizio possessorio, si verifica qualora nelle more del giudizio stesso, il ricorrente sia reintegrato spontaneamente, prima del provvedimento del giudice, nella situazione di fatto alterata dal resistente”).
Ne deriva che, nel caso di specie, le cartella esattoriali n. 05320020000933464000, n.
05320020002974717000, n. 05320030003577980001 e n. 05320050001052487000, in quanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, poiché – come risultante dalla documentazione versata in atti – relative a debiti di importo complessivo inferiore ad €
1.000,00 ed affidati all'agente di riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il
31.12.2010, devono ritenersi automaticamente annullate ex lege, con conseguente cessazione della materia del contendere. Per il resto e, precisamente, per quanto concerne la residua cartella di pagamento n.
05320010012917545000, - non rientrante, come le altre, nell'ambito applicativo dell'art. 4, co. 1, D.L. n. 119/2018, poiché il relativo carico iscritto a ruolo ammonta ad € 1.688,09, così superando il limite di € 1.000,00 normativamente previsto - si conferma la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato illegittimo l'atto opposto limitatamente alla cartella de qua, per carenza del titolo esecutivo.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto non fornita la prova della notifica della cartella di pagamento n. 05320010012917545000, quale atto prodromico dell'atto opposto.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, infatti, la produzione in giudizio da parte dell' degli estratti di ruolo delle cartelle con annessa relata o avviso di ricevimento CP_3 in semplice copia, e non in originale o in copia conforme all'originale.
Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui
è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. trib.,
04/02/2020 n. 2482; Cassazione civile, sez. trib., 22/05/2003, n. 8108).
Ebbene, nel caso di specie, la contribuente ha tempestivamente contestato, all'udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace di Venafro in data 14.1.2019, la conformità all'originale della produzione documentale di controparte, chiedendo l'esibizione della stessa in originale, anche al fine di verificare la corretta compilazione delle cartelle e la corretta sottoscrizione delle relate.
Pertanto, posto che la copia fotostatica degli avvisi di ricevimento e delle relate non fornisce la prova dell'avvenuta notifica degli atti, in caso di disconoscimento o contestazione di controparte in merito alla sottoscrizione, essendo solo l'originale dell'avviso di ricevimento o della relata l'unica prova dell'avvenuta notifica, nella fattispecie de qua, non avendo l' CP_3 adempiuto all'onere di provare l'effettiva e corretta esecuzione della notifica della cartella, allegando l'originale della relata o altre evidenze probatorie idonee a ritenere la copia fotostatica conforme all'originale, non si può ritenere fornita la prova della notifica della cartella di pagamento n. 05320010012917545000, che, pertanto, deve essere annullata.
Per l'effetto, si conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità dell'atto opposto limitatamente alla cartella n. 05320010012917545000.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, per un verso, della cessazione della materia del contendere, per effetto della novella legislativa di cui all'art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018, e della finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla norma richiamata, e, per altro verso, della parziale conferma della sentenza impugnata, oltre che della controvertibilità delle questioni, anche relative alla legittimazione passiva, vanno integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie, nei limiti indicati in parte motiva, l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata:
a) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento n. 05320020000933464000, n. 05320020002974717000, n.
05320030003577980001 e n. 05320050001052487000
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_2
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
• conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
Isernia, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione