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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AN
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv ARRIA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dell'avv. Arria Giulio, elettivamente domiciliato in VIA POMA, 15 –
MANTOVA presso lo studio dei predetti difensori, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;
OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CESARE Controparte_1 P.IVA_1
BARZONI e dell'avv. BETTONI PIERLUIGI, elettivamente domiciliata in VIA
D'Azeglio, 31 - MANTOVA presso lo studio dei predetti difensori, come da mandato redatto su atto separato e allegato al ricorso per ingiunzione;
OPPOSTA
pagina 1 di 10 Oggetto: 140022 – appalto
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
-Nel merito (Reiezione avverse richieste e condanna di controparte in via riconvenzionale) -Dichiarare nullo, inesistente, inammissibile, privo di giuridico effetto e comunque infondato e revocarsi il DI Tribunale di AN n° 1436/2021 del
15.12.2021 Rg 3434/2021 emesso a favore di con sede in AN e in CP_2
odio a anche al fine delle spese da attribuire in capo all'ingiungente. Parte_1
-Dichiarare se del caso risolti i contratti d'appalto inter partes per fatto, colpa e responsabilità della con sede in AN in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore previa determinazione della somma effettivamente dovuta a con sede in AN (esclusa la quantificazione avversa in atti, in €. CP_1
124.052,47 iva compresa) ritenuta in ogni caso congruamente determinabile in €.
30.000,00 (o quella maggiore o minore somma che verrà acclarata) (non potendosi ritenere satisfattiva la perizia arch. in assenza di chiarimenti, che andrà reiterata Per_1
con altro tecnico).
Condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
versamento a favore di della somma di Euro 5.187,31 per danni da Parte_1
infiltrazioni, di Euro 6.925,83 per danni da materiali trattenuti ed Euro 20.550,88 per prestazioni non eseguite a regola d'arte, voci da meglio determinare in corso di causa nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito, così in totale allo stato Euro
32.664,02 con i relativi conguagli. Darsi atto che ha versato a Parte_1 CP_1
Euro 1.543,31 in forza di statuizione del Giudice sulla provvisoria esecuzione, con riserva comunque di ripetizione.
Darsi atto che la ut supra non ha mai restituito il materiale che ha CP_1
Parte asportato e che (come quantificato al punto 2) detto materiale va risarcito al signor con condanna di parte attrice al relativo pagamento.
pagina 2 di 10 Assolversi conseguentemente dalle richieste avverse e condannare Parte_1 CP_1
ut supra al versamento della eventuale differenza che risulterà in causa a favore
[...]
Cont dell'opponente il
5.Istanze istruttorie confermate e con richiesta di ammissione laddove non ammesse dal
Giudice Istruttore.
6.Ripetersi la CTU in atti a rimessione in istruttoria. Con ogni riserva.
Ogni spesa rifusa, ivi comprese le spese di perizia
Per l'opposta:
Nel merito: respingersi siccome infondata in fatto ed in diritto l'avversa eccezione di nullità respingersi siccome infondata in fatto ed in diritto l'avversa eccezione di improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione e, in via subordinata, qualora l'illustrissimo Giudice adito dovesse ritenere sussistere l'obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione innanzi all'Organismo di mediazione insediato presso la Camera di Commercio di AN, si chiede che vengano assegnati i termini di cui all'art. 5, comma 5, Dlgs. 28/10 per la presentazione della domanda di mediazione, fissando altra udienza per la prosecuzione del giudizio;
in ogni caso: respingersi siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione svolta e respingersi tutte le avverse eccezioni e domande perché tardive, infondate e comunque non provate;
confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del credito vantato dal nella misura pretesa o, Controparte_1
comunque, in quella maggiore o minore ritenuta in giustizia all'esito del giudizio.
Sulla avversa domanda riconvenzionale: respingersi, perché inammissibile, infondata e comunque non provata, l'avversa domanda volta all'accertamento dei presunti vizi e difetti dell'opera, all'accertamento di danni da infiltrazioni di pioggia, ed all'accertamento del preteso inadempimento dell'appaltatrice, alla conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa pagina 3 di 10 della stessa, oltre che all'accertamento e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'opponente, per colpa della chiamata;
accertarsi, di contro, la cessazione del contratto per colpa dell'inadempimento del committente all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto;
accertarsi e dichiararsi, comunque, la decadenza di controparte dal preteso diritto di garanzia per gli asseriti vizi e difetti delle opere, perché le opere tutte realizzate da
[...]
sono state accettate dall' opponente e comunque, perché i pretesi vizi sono CP_1
stati tardivamente denunciati da controparte e comunque genericamente proposti;
respingersi tutte le avverse eccezioni e domande perché tardive, infondate e comunque non provate;
In subordine: nella non creduta ipotesi che l'illustrissimo Giudice adito dovesse ritenere sussistere il preteso avverso diritto al risarcimento del danno, accertarsi la misura dello stesso, disporsi la compensazione con il credito vantato da Controparte_1
Sulle spese: in ogni caso, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese anche della causa di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 4-2-2022
l'opponente esponeva 1) che la notifica del decreto ingiuntivo (con cui gli era stato intimato di pagare l'importo di € 123.052,47 oltre interessi e accessori) sarebbe nulla perché effettuata nei confronti di soggetto (il suocero) che erroneamente si era dichiarato suo convivente sicché il decreto ingiuntivo sarebbe inefficace e insuscettibile di sanatoria;
2) che il decreto ingiuntivo n. 1436/21 emesso dal Tribunale di AN il 15-
12-2021 faceva riferimento ai contratti d'appalto datati 27-5-2020 e 23-12-2020 e riguardanti le opere appaltate alla concernenti il cantiere ubicato in Controparte_1
AN, via Pastro n. 11; 3) che i vari s.a.l. allegati non erano stati accompagnati da indicazione delle opere eseguite;
4) che le somme pretese erano del tutto fantasiose e pagina 4 di 10 non supportate da idonea prova ed erano già state contestate dalla direzione lavori;
4) che non vi era mai stato riconoscimento della debenza di alcuna somma benché fossero state intavolate trattative per la definizione transattiva della vertenza;
5) che il rapporto con la società si era interrotto a cause delle continue inadempienze da Controparte_1
parte di quest'ultima costei;
6) che molte lavorazioni erano state male eseguite che il mancato conferimento delle coperture aveva determinato, a causa delle forti piogge autunnali, gravi danni ai vari piani dell'edificio (quantificati in €
5.187,31+6.925,83+20.550,88) come da analitica elencazione contenuta nell'atto introduttivo che la società ingiungente si era rifiutata di sistemare;
7) che non sussistevano i presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo non essendo state rispettate le previsioni contrattuali e anche perché vi era una clausola conciliativa espressa (n. 15) indebitamente ignorata da controparte;
8) che il saldo doveva avvenire con trattenuta del 1% di garanzia sicché non poteva essere pretesa l'intera somma dovuta;
8) che era fatta salva la restituzione di materiali in deposito presso la società se e in quanto possa essere ormai di proprio interesse con eventuale Controparte_1
ricalcolo; 9) che alla controparte non poteva spettare la rivalutazione monetaria: alla stregua di tali deduzioni l'opponente chiedeva che venisse pronunciata la nullità del decreto ingiuntivo ed eventualmente la risoluzione per inadempimento dei contratti d'appalto.
Si costituiva la società la quale sosteneva 10) di avere eseguito, sulla Controparte_1
base dei due contratti di appalto, le opere elencate nei 7 s.a.l. prodotti che contenevano l'indicazione delle forniture e delle opere realizzate, eseguite secondo gli ordini impartiti dal direttore dei lavori, dai committenti e dall'ing. progettista e responsabile CP_4
per la parte sismica;
11) che nel corso dei lavori non erano mai state sollevate contestazioni dalla controparte, sottolineando che è architetto;
12) che essa Parte_1
aveva realizzato opere per € 337.135,02 oltre Iva ed acquistato merci per € 12.494,39;
13) che la controparte aveva versato € 232.272,84 oltre Iva concernenti le opere concernenti i s.a.l n. 1,2,3,4,5 e parte di quello n. 6 sicché l'opponente non aveva versato pagina 5 di 10 parte di quanto dovuto per il s.a.l. n. 6 e l'intera somma riguardante il s.a.l. n. 7 rimanendo debitrice di € 124.052,47; 14) che, a fronte del reiterato rifiuto di controparte di versare quanto dovuto, con comunicazione del 15-10-2021 era receduta dal contratto per inadempimento da parte di 15) che aveva chiesto il pagamento del Parte_1
dovuto secondo quanto previsto dall'art. 10 dei contratti d'appalto mentre non era stato formato un capitolato in relazione al secondo appalto e che, in mancanza di specifica previsione, aveva indicato il corrispettivo in base ai prezzi medi di mercato;
16) che i presunti vizi, genericamente enunciati, non erano mai stati denunciati e che le opere erano state accettate;
17) che controparte, benché invitata, non aveva mai verificato i conteggi proposti;
18) che non era responsabile per eventuali infiltrazioni da pioggia avendo realizzato e completato tutte le coperture dell'immobile; 19) che l'eccezione di rito sollevata era infondata essendo stato notificato il decreto ingiuntivo all'opponente presso il suo indirizzo di residenza;
20) che anche la deduzione riguardante il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione non poteva trovare accoglimento in quanto la clausola in questione (inserita nei contratti di appalto predisposti dalla controparte) non prevedeva l'improcedibilità come conseguenza della mancata attivazione della mediazione e non risultava in ogni caso specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.; 21) che il corrispettivo preteso riguardava anche opere antisismiche estranee ai due contratti di appalto: alla luce di tali considerazioni la difesa della società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione anche con riguardo alla domanda risarcitoria ex adverso proposta.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ma limitatamente all'importo di € 1.403,01 oltre IVA, assunta la prova orale nei limiti di quanto disposto con ordinanza del 27-4-2023 ed espletata c.t.u., affidata all'arch. la causa Persona_2
veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo rilevandosi al riguardo che il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere pagina 6 di 10 presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza che il destinatario ha l'onere di fornire e che, nel caso di specie, non è stato assolto non valendo a tal fine la mera allegazione del certificato di residenza (cfr. Cass. 29-11-2017 n. 28591; Cass. 11-7-2014 n. 15973).
Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere richiesto in virtù della clausola di mediazione di cui al punto 15 dei contratti avente il seguente tenore: “Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione ex d. lgs. n.
28/201° istituito presso la Camera di Commercio di AN” atteso che siffatta pattuizione non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria (cfr. Cass. 3-12-1987 n. 8983; Cass. 17-11-1979 n.
5985).
Va poi ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle ulteriori prove orali dedotte dall'opponente e per il cui ingresso la stessa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione richiamandosi in proposito le valutazioni espresse con le ordinanze emessa in data 11-4-2023 e 27-4-2023; va rigettata anche la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica essendo la stessa frutto di approfondita indagine condotta nel contraddittorio anche tecnico con le parti e congruamente motivata.
Quanto al merito, premesso che il corrispettivo era stato concordato a misura, va evidenziato che non vi fu mai espressa accettazione dei lavori da parte dell'opponente non risultando redatto alcun atto scritto ed essendo sempre stati corrisposti solo acconti pagina 7 di 10 sui singoli s.a.l. dovendosi inoltre evidenziare che, nel corso delle lavorazioni, in più occasioni il direttore dei lavori chiese documentazione al riguardo senza ottenerla come emerge dalle comunicazioni allegate: a ciò va aggiunto che anche il c.t.u. ha riscontrato la lacunosità della contabilità dei lavori che lo stesso ha dovuto, con molta difficoltà, ricostruire anche avvalendosi di dati esterni.
Alla stregua della documentazione negoziale e contabile prodotta, delle risultanze emerse dall'escussione dei testi nonché delle approfondite indagini effettuate dall'arch.
può ritenersi provato che il valore delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice Per_1
sia stato pari a € 315.883,64 (v. pag. 45 e segg. della relazione tecnica in cui sono anche analiticamente riportati i criteri seguiti per la determinazione del valore delle opere, effettuata anche comparando le risultanze della contabilità dell'impresa e di quella del direttore tecnico e tenendo conto del susseguirsi di varianti progettuali in corso d'opera), importo da cui vanno detratti gli acconti corrisposti pari complessivamente a €
232.272,84 (dato questo pacifico tra le parti) residuando quindi una differenza di €
83.610,79 cui vanno aggiunti € 10.600,05 per materiali acquistati dalla società
[...]
per conto della committente, ottenendosi così il totale di € 94.210,84 oltre CP_1
IVA.
Per quanto concerne i danni, deve convenirsi con le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultando esistenti e addebitabili (sia pure in parte) all'impresa costruttrice quelli da infiltrazioni di acqua piovana, fenomeno che si verificò in quanto le opere di copertura, al momento dell'abbandono del cantiere da parte della società appaltatrice, non erano ultimate, le guaine non erano state completamente sigillate e poiché vi erano tubature esposte in modo tale da favorire la penetrazione dell'acqua. In proposito va rimarcato che il contratto deve essere eseguito in buona fede (v. art. 1375
c.c.) e che le parti devono comportarsi secondo le regole della correttezza (v. art. 1175
c.c.) nel rispetto del dovere di solidarietà sociale (v. art. 2 Cost.) ciò che implica il dovere di non creare danni o l'insorgere di situazioni pericolose alla controparte, evidenziandosi che il difensore dell'opponente, dopo le prime infiltrazioni d'acqua,
pagina 8 di 10 aveva richiesto l'intervento della società appaltatrice (v. doc. prodotto sub. 3 e 5) che, in violazione degli obblighi sopra enunciati, omise di qualunque intervento, anche solo di accedere al cantiere: deve quindi ritenersi corretta la determinazione in € 5.018,93 della quota di danno imputabile alla per le infiltrazioni d'acqua. Controparte_1
Va poi aggiunto che il c.t.u. ha riscontrato la difettosità di alcuni lavori come riportato alle pagine 63 e segg. della relazione tecnica per il cui elenco e quantificazione si rimanda integralmente alla stessa in quanto analiticamente motivata e le cui conclusioni vengono qui recepite: il totale per danni da infiltrazioni e vizi è stato quantificato in complessivi € 19.910,07.
Da quanto precede consegue che la società risulta creditrice Controparte_1
dell'opponente per la somma di € 74.300,77 oltre IVA come per legge (315.883,64-€
232.272,84+10.600,05-19.910,07) atteso che, derivando i rispettivi debiti e crediti da un unico rapporto, occorre accertare le partite di dare e avere con elisione automatica dei crediti fino alla reciproca soccombenza (cfr. Cass. 9-10-2024 n. 26365; Cass. 19-2-2019
n. 4825), importo cui vanno aggiunti gli interessi calcolati ex art. 1284 co. IV c.c. dal
29-12-2021 (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al saldo effettivo.
Da ultimo va accolta la domanda di restituzione del materiale depositato presso la società avanzata dall'opponente ed elencati al capitolo 19 della memoria Controparte_1
istruttoria di parte opponente del 16-1-2023 non essendovi sul punto contestazione e non avendo l'opposta formulato specifiche domande al riguardo. in quanto nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ex art.
Da quanto precede consegue che il decreto ingiuntivo n. 1436/21 va revocato.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, compensa per il 40% le spese di lite liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (applicandosi valori superiori ai medi in considerazione della complessità dell'attività istruttoria) nonché quelle (già determinate) relative al procedimento monitorio (cfr. Cass. 9-8-2007 n. 17469), ponendosi quelle di consulenza tecnica (anche preventiva) parimenti definitivamente a carico di parte opponente per il pagina 9 di 10 60% e di parte opposta per il 40%.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1436/21 emesso dal Tribunale di AN il 15-12-
2021;
- condanna a pagare alla società la somma di € 74.300,77 Parte_1 CP_1 CP_1
oltre IVA come per legge e oltre agli interessi calcolati ex art. 1284 co. IV c.c. dal 29-
12-2021 sino al saldo effettivo;
- condanna a restituire all'opponente i materiali depositati presso di sé Controparte_1
ed elencati al capitolo 19 della memoria istruttoria di parte opponente del 16-1-2023;
- condanna altresì a rimborsare alla società opposta le spese di lite Parte_1
compensandole per il 40% e, per l'effetto, liquidandole in € 9.600,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendosi la compensazione nella medesima misura sia di quelle (già determinate) relative al procedimento monitorio (cfr. Cass. 9-8-2007 n. 17469) sia di quelle di consulenza tecnica anche preventiva.
AN, 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 10 di 10