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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 609/2025 R.G.AC., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, con sostituzione della discussione mediante memorie ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
P. IVA , con sede a Cosenza in Via Popilia n.73, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Miracco (c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il di lei studio, in Torano Castello (CS) in C. da Cutura snc
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Luca CP_1 C.F._3
( ), elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Cosenza alla Via C.F._4 delle Medaglie d'Oro 37
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1 - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i tutti motivi, meglio, dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.437/2025 emessa dal Tribunale di
Cosenza, seconda sezione civile, nell'ambito del giudizio N.R.G.2122/2024,notificata in data
12.03.2025, accertare e dichiarare la minor somma dovuta”.
Per l'appellata:
“Si chiede il rigetto dell'inammissibile ed infondato gravame, con la conferma integrale della impugnata sentenza e la ulteriore condanna di parte appellante al pagamento delle spese del procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
I.1
Con atto di intimazione e contestuale citazione per convalida, convenne in CP_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di ottenere la Parte_1 convalida dello sfratto da un immobile sito in Cosenza, Via Isonzo n. 17, concesso in locazione ad uso non abitativo per un canone annuo di euro 7.000 per il primo anno e di euro 8.400 per i successivi, giusta contrato stipulato in data 26 luglio 2018.
Nel fondare la domanda, notificata il 4 aprile 2025, il pose il denunciato CP_1 inadempimento dell'intimata, assumendo di aver ricevuto soltanto euro 23.700,00 a fronte dell'importo complessivamente dovuto pari ad e 47.600,00, con una conseguente morosità di euro 23.900,00, oltre ad euro 395,10 a titolo di adeguamento ISTAT per l'anno 2022/2023, euro
640,36 per il consumo idrico ed euro 96,07 quale quota parte dell'imposta di registro per l'anno
2022.
L'intimante formalizzò altresì richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per “i canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto”.
Si costituì in giudizio negando la sussistenza della Parte_1 morosità nei termini indicati dalla controparte ed assumendo di avere versato rilevanti importi in favore del e della in qualità di terzo pignorato;
eccepì inoltre l'intervenuta CP_1 Pt_3 prescrizione dei canoni relativi all'anno 2018.
Ancor più specificamente, la società intimata sostenne che la morosità effettiva era pari a soli euro 11.471,46, somma dalla quale avrebbe dovuto essere decurtata quella di euro 4.200 per
2 accordo intercorso tra le parti per abbuono dei canoni dovuti in periodo COVID: e quindi indicò in euro 7.271,46 la somma effettivamente dovuta, in ordine alla quale aveva precedentemente invocato una dilazione di pagamento.
Registrata l'assenza di opposizione della intimata, il Giudice emise ordinanza provvisoria di rilascio all'esito dell'udienza tenuta il 5 luglio 2024, provvedendo a mutare il rito.
Con la memoria integrativa ritualmente depositata, l'intimante chiese emettersi pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e di condanna al pagamento delle somme dovute, quantificate in euro 21.271,46; in seno all'udienza di discussione, l'attore “prese atto” che la morosità non contestata era pari ad euro 11.471,46, comprensiva dei canoni dovuti nel periodo COVID e giammai defalcati.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 437/2025, emessa il 7 marzo 2025, per quanto qui ancora rileva
- ritenne non contestata tra le parte la determinazione della morosità nella misura di euro
11.471,46;
- negò che sussistesse la prova della rinuncia al pagamento della somma di euro 4.200 per i canoni maturati nel periodo COVID;
- alla somma di euro 11.471,46, aggiunse la somma pari ad euro 5.600 maturati dalla data di marzo 2014 ad ottobre 2024, stante l'avvenuto rilascio dell'immobile solo in data 5 novembre 2024;
- indicò come dovuti euro 395,10 a titolo di adeguamento ISTAT per l'anno 2022/2023, euro 640,36 per il consumo idrico ed euro 96,07 quale quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2022.
Sulla scorta di tanto, dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice e condannò quest'ultima al pagamento della complessiva somma di euro
18.203, oltre interessi dalla scadenza di ogni singolo rateo al soddisfo;
anche le spese processuali vennero poste a carico della società convenuta: vennero liquidate nella misura della metà alla luce del sensibile ridimensionamento della iniziale pretesa.
II – Il giudizio di secondo grado
Con ricorso depositato l'11 aprile 2025, ha proposto gravame Parte_1
[...]
A fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione di primo grado, l'appellante ha posto un unico motivo: ha fatto notare che in seno alla motivazione della decisione impugnata il Giudice aveva dato atto dell'intervenuto versamento della somma di euro 1.400 per le
3 mensilità di aprile e maggio 2024 e che di tanto non aveva tenuto conto il Tribunale, aggiungendo alla morosità conclamata al marzo 2024 tutte le mensilità maturate sino all'ottobre
2024.
Sulla scorta di tanto, ha formalizzato istanza di rivisitazione della decisione e rideterminazione del dovuto.
Si è costituito in giudizio il negando validità all'assunto avversario sulla base CP_1 della tesi secondo la quale nessun errore era stato commesso dal Tribunale: l'inciso relativo al versamento delle somme sopra indicate, a dire dell'appellato, doveva esser ritenuto quale mera circostanza fattuale esposta – e non validata – destinata a cedere dinanzi all'accertata non contestazione della somma dovuta pari ad euro 11.471,46, cui correttamente erano stati aggiunti euro 5.600 per le mensilità maturate sino al rilascio dell'immobile.
Il Presidente della Corte ha fissato l'udienza odierna per la decisione.
Sostituita l'udienza con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
Solo la parte appellante ha depositato note di trattazione
III – Le valutazioni della Corte
III.1
L'appello si rivela infondato.
Invero, il nucleo motivazionale fondamentale della decisione - per la parte ancora in contestazione - si rinviene nella affermazione secondo la quale incontestato fra le parti dovesse essere ritenuto dovuto sino al febbraio 2024 l'importo di euro 11.471,46 all'esito del confronto delle rispettive tesi defensionali.
Si legge, infatti, a pagina della sentenza (pag. 4, punto 4): “per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2019 e il mese di febbraio 2024 residua dunque una morosità di euro 11.471,46, per come stimata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta e non contestata da parte attrice”.
Tanto vale a ritenere che il Giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione, in parte qua, sulla non contestazione di un dato emerso dal confronto tre le tesi delle parti, facendo così applicazione del dettato dell'articolo 115 c pc.
Orbene, tale capo della decisione non risulta aggredito da alcuna specifica censura, essendosi limitata la parte appellante a denunciare l'errore meramente materiale commesso dal
Tribunale per non aver conteggiato la somma di euro 1.400 versata per i canoni di aprile maggio
2024.
4 Appare evidente che l'impostazione impugnatoria della parte appellante non ha aggredito la parte della decisione nella quale è stato dato per assodato che fra le parti non sussistesse contrasto circa l'importo dovuto alla data di introduzione del giudizio.
E che esso fosse pari per l'appunto alla somma di euro 11.471,46.
Né risulta aggredita da doverosa critica la decisione oggi in esame per avere omesso di valutare positivamente la tesi secondo la quale sarebbe stato operato il versamento “di euro 1.481
a titolo di canone da gennaio a marzo 2024 oltre ad euro 1400 per le mensilità di aprile e maggio
2024”.
Non risulta peraltro provato – né è stata operata in seno all'atto d'appello la menzione dei documenti tanto attestanti – che i predetti versamenti siano stati effettivamente compiuti.
Di talché, l'assunto sul quale è stato basato l'atto d'appello risulta non dimostrato.
Si impone il rigetto del gravame.
III – Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa del valore compreso sino ad euro 5.100, parametro minimo.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11 aprile 2025, avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza, n. 437/2025, emessa il 7 marzo 2025, così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali, che liquida in euro 2.906 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Catanzaro, lì 10 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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