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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3185/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. RC Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3185 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RC ZU
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATA
E
Controparte_2
[...]
APPELLATA – CONTUMACE
r.g. n. 3185/2021 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto da
e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata: Parte_2
• accertare e dichiarare, in virtù di lettura costituzionalmente orientata della normativa regionale, o, eventualmente, previa pronuncia di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. con conseguente remissione degli atti alla Corte
Costituzionale, il diritto dell'appellante a permanere in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico, in seno al Collegio dei Revisori dei conti dell'
[...]
Controparte_3
• in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a permanere in carica, in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori legittimamente nominato.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'interposto appello, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra evidenziare e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Frosinone.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 Parte_3
e , quali componenti del Collegio dei revisori
[...] Parte_4
contabili dell' la , nominati con decreto del CP_3 Controparte_2
Presidente della del 23.01.2012, ai quali era stato comunicato che CP_1
sarebbero decaduti dalle funzioni in data 25.06.2013, per effetto della previsione r.g. n. 3185/2021 2 di cui all'art. 55 comma 4 Statuto , convenivano dinanzi al CP_1
Tribunale di Frosinone la e l' per CP_1 Controparte_3
accertare il loro diritto a rimanere in carica sino alla scadenza naturale dell'incarico, o, in subordine, in regime di prorogatio, sino alla legittima nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.
Benché ritualmente citato, l' non si costituiva in Controparte_3
giudizio, a differenza della , che eccepiva il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
2. Gli attori proponevano altresì a salvaguardia della domanda ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo che, previo accertamento del loro diritto, fosse ordinato all' di astenersi da ogni Controparte_3
comportamento costituente impedimento all'espletamento del loro incarico ovvero che fosse adottato ogni diverso provvedimento più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione.
La domanda cautelare veniva dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e per essere stato richiesto di ordinare un facere infungibile a carico dell'Amministrazione.
I ricorrenti proponevano reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che veniva respinto dal Tribunale di Frosinone in composizione collegiale per carenza del periculum in mora, pur nella ribadita sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 808/2020, pubblicata il
18.11.2020 e non notificata, ha respinto le domande degli attori, compensando per intero le spese di lite tra le parti costituite sia per il giudizio di merito che per la fase cautelare.
Ad avviso del Giudice di prime cure, la normativa sul c.d. spoil system, racchiusa nell'art. 55 comma 4 Statuto , secondo cui i componenti CP_1
degli organi istituzionali delle , tra i quali il Collegio dei revisori, CP_3
decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del
Consiglio regionale salvo conferma, trova applicazione anche agli odierni attori, componenti del Collegio dei revisori dell' di e non si pone in CP_3 CP_3
contrasto con la Costituzione per le stesse ragioni per le quali la Corte
r.g. n. 3185/2021 3 Costituzionale con sentenza n. 23/2019 aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di legalità e di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) sollevata con riferimento ad analoga disciplina di spoil system relativa ai segretari comunali.
4. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_2
il quale, premettendo la permanenza del proprio interesse ad agire, nonostante la nomina dei nuovi componenti del Collegio dei revisori, intervenuta il
06.08.2014, avendo in animo di proporre separata azione per il pagamento dei compensi sino alla scadenza naturale dell'incarico o per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima decadenza dall'incarico, ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
I. Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al Collegio dei revisori dell' la Controparte_3
normativa regionale in materia di spoil system (art. 55 comma 4 Statuto CP_1
), ignorando trattarsi di un organo di controllo, i cui compiti sono
[...]
modellati sulla base di quelli previsti dal diritto societario per il collegio sindacale di una società commerciale, imponendosi una lettura della norma costituzionalmente orientata, quale quella adottata dal TAR Lazio nella sentenza n. 2135 dell'08.02.2017 (relativamente ai componenti del Collegio dei revisori dell' di Latina) e ancor prima dal TAR Calabria (sentenze nn. 761 CP_3
e 763 del 2013) e dal Tribunale di Palermo (sentenza del 13.02.2013), soprattutto alla luce dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, che con sentenza n.
390/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 133 comma 5 Legge
Regione Lazio n. 4/2006 concernente l'applicazione del c.d. spoil system ai Parte componenti dei collegi sindacali delle e con sentenza n. 104/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 55 comma 4 Statuto
laddove ne veniva prevista l'applicazione ai Direttori Generali CP_1
Parte delle Senza considerare che il richiamo alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 23/2019 è inconferente, svolgendo il segretario comunale funzioni di collaborazione e assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi comunali, avendo gli stessi un ruolo attivo e propositivo supportando Sindaco e Giunta nella fase della definizione dell'indirizzo politico r.g. n. 3185/2021 4 – amministrativo dell'Ente locale, sicché tali principi non possono estendersi a coloro che all'interno dell'amministrazione svolgono una funzione prettamente tecnico – professionale con compiti di gestione e controllo. Laddove la Corte non intenda accedere all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 55 comma 4 Statuto , l'appellante ripropone la questione di CP_1
legittimità costituzionale di tale previsione per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. già sollevata nel giudizio di primo grado e sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
II. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata con la quale si chiedeva di accertare il proprio diritto a permanere in carica in regime di prorogatio sino alla ricostituzione del Collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 8 comma 3 Legge Regione Lazio n. 30/2002, dell'art. 11 comma 3 dello Statuto e dell'art. 2400 comma CP_3
primo c.c., determinando altrimenti la decadenza ope legis dell'organo di controllo la totale paralisi dell'Ente.
5. L'atto di appello è stato ritualmente notificato all' Controparte_3
che, come nel giudizio di primo grado, non si è costituito e deve
[...]
essere dichiarata contumace, e alla , che invece si è costituita in CP_1
data 15.09.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per la mancata indicazione dei capi oggetto di impugnazione, l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito per la sua infondatezza.
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 n. 1
c.p.c. sub specie di “mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare” è infondata, atteso che tale requisito (anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 149/2022), che codifica il noto brocardo tantum appellatum quantum devolutum, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formalistico, nei termini propugnati da parte appellata.
Invero, nell'atto di appello del sono chiaramente indicate le questioni delle CP_4
quali si sollecita il riesame, affrontate sia pure in termini alquanto sfuggenti e con riferimenti non propriamente pertinenti dal tribunale, l'applicabilità delle norme regionali sullo spoil system ai componenti di un organo di controllo di un r.g. n. 3185/2021 5 ente pubblico economico strumentale e la mancata pronuncia sulla domanda subordinata di accertamento del diritto a permanere in carica in regime di prorogatio sino alla ricostituzione del Collegio dei revisori.
7. Deve essere respinta anche la seconda eccezione in rito sollevata da parte appellata, fondata sulla non esercitabilità del diritto a permanere in carica sino alla scadenza del mandato o in regime di prorogatio sino alla ricostituzione dell'organo collegiale quale conseguenza della nomina dei nuovi componenti del Collegio dei revisori intervenuta con decreto del Presidente della Regione
dell'08.08.2014, modificato il 27.08.2014. CP_1
Risulta infatti che l'odierno appellante già nel giudizio di primo grado, nella prima difesa successiva alla proposizione dell'eccezione di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire da parte della , avesse fatto riserva CP_1
della successiva proposizione di un'azione volta a conseguire il pagamento dei compensi dovuti fino alla scadenza naturale dell'incarico o il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima declaratoria della decadenza ed avesse reiterato tale riserva nell'atto di citazione in appello.
Ora, premessa la peculiarità dell'interesse ad agire nella tutela di mero accertamento, che presuppone uno stato di oggettiva incertezza sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti ed obblighi da esso scaturenti, tali da arrecare un pregiudizio concreto e attuale giuridicamente rilevante e non rimuovibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 4410/2022,
Cass. n. 16162/2015, Cass. n. 13556 del 2008), occorre rilevare che l'accertamento del diritto a permanere in carica sino alla scadenza naturale dell'incarico per l'inoperatività della causa di decadenza di cui all'art. 55 comma 4 Statuto
costituisce la necessaria premessa, logica e giuridica, per la CP_1
futura proposizione di una domanda di pagamento dei compensi dovuti o di una domanda risarcitoria dei danni patiti, prefigurata, come detto, dal sin Pt_2
dal precedente grado di giudizio, di talché l'interesse ad ottenere l'invocata pronuncia di accertamento permane anche dopo la nomina dei componenti del
Collegio dei revisori e la ricostituzione dell'organo. Basti considerare che, secondo Cass. n. 4410/2022 cit., “qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la
r.g. n. 3185/2021 6 cessazione della materia del contendere né fa estinguere l'interesse ad agire (Cass. n.
28100 del 2017; Cass. n. 23476 del 2010)”e “in tema di dequalificazione professionale, ove il lavoratore richieda l'accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronunzia permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest'ultimo evento soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza ma non sul diritto all'accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto”.
L'obiezione mossa dalla , secondo la quale l'azione (negoziale) CP_1
di condanna al pagamento del compenso e quella risarcitoria sarebbero comunque prescritte, non ha pregio sia perché “la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile” (così, Cass. n. 8659/2025, conf.
Cass. n. 17619/2022, Cass. n. 16293/2016) sia perché non è senz'altro Parte_6
legittimata ad eccepire il credito di fonte contrattuale o di natura risarcitoria.
8. Venendo ora al merito del giudizio, il primo motivo di appello è fondato.
L'art. 55 comma 4 , in forza del quale “i componenti degli Pt_7 CP_1
organi istituzionali (n.d.r. delle e degli altri enti pubblici economici CP_3
strumentali della decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo CP_1
alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina (n.d.r. quelle indicate nel comma 3 dello stesso art. 55)" e che legittimerebbe, secondo l'allora direttore generale dell' Controparte_3
e secondo l'appellata , la dichiarazione di decadenza
[...] CP_1
del e degli altri componenti del Collegio dei revisori dell'Ente (cfr. nota del CP_4
24.06.2013, doc. 2 di parte attrice), non può trovare applicazione ai componenti degli organi di controllo amministrativo e contabile di detti Enti, pena la violazione dell'art. 97 Cost. e la conseguente illegittimità costituzionale della richiamata norma statutaria, che, come è noto, nella gerarchia delle fonti è subordinata solo alla Costituzione.
r.g. n. 3185/2021 7 5.1 Ed invero, come correttamente rilevato da parte appellante, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai da un paio di decenni assestata nel ritenere che le norme di legge sullo spoil system presuppongano in capo ai destinatari cui esse si riferiscano l'adesione o la corrispondenza agli orientamenti politici dell'Ente che procede alla loro nomina mentre non possono operare nei confronti dei componenti degli organi di controllo amministrativo e contabile proprio in ragione delle funzioni da questi esercitate che ne reclamano l'indipendenza e la neutralità rispetto agli organi di vertice politico che li nominano.
Con sentenza n. 233 del 16.06.2006 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3 Legge n. 13/2005 nella Parte_8
parte in cui prevedeva la decadenza automatica (senza alcuna valutazione tecnica circa la professionalità degli interessati) delle nomine effettuate dai Parte direttori generali delle nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonché dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, statuendo che tale norma “comporta
l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione e violando l'art. 97 Cost.”.
La sentenza n. 103 del 23.03.2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 7 Legge n. 145/2002 nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali generali dello Stato non apicali il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, statuendo che
“la suddetta disposizione (…) – determinando una interruzione, appunto, automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito – viola, in carenza di garanzie procedimentali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa”, avendo le recenti leggi di riforma della P.A. disegnato un nuovo modello di dirigente pubblico orientato, nel rispetto dei canoni di efficacia e di efficienza ed anche degli indirizzi posti dagli organi di vertice politico, al perseguimento di determinati risultati, con la conseguenza che la revoca delle funzioni conferite ai dirigenti deve essere la conseguenza di una responsabilità accertata in presenza di determinati r.g. n. 3185/2021 8 presupposti ed all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato.
Nella coeva sentenza n. 104/2007, la Corte Costituzionale ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra le altre, dell'art. 71 commi 1, 3 e 4
Legge n. 9/2005, letto in combinato disposto proprio con l'art. 55 CP_1
comma 4 Statuto (norma di cui la invoca CP_1 CP_1
l'applicazione nel caso di specie), nella parte in cui prevedeva che i direttori Parte generali della decadessero automaticamente dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma da formalizzare con le stesse formalità previste per la nomina, statuendo che i principi di imparzialità e buon andamento esigono che il direttore generale sia circondato da garanzie di stabilità dell'incarico e non tollerano un'interruzione del rapporto che non sia procedimentalizzata e che sia deliberata per cause estranee alle vicende del rapporto stesso e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati raggiunti.
Di ancora maggiore rilievo ai fini del presente accertamento è la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 19.11.2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell'art. 133 comma 5 Legge Regione n. 4/2006, nella parte in cui prevedeva la CP_1
decadenza automatica del collegio sindacale delle Parte_9
dunque dei componenti degli organi di controllo amministrativo e contabile di dette aziende, proprio in ragione del fatto che in relazione ad essi sussistono rilevanti esigenze di tutela della neutralità e imparzialità nell'esercizio della loro funzione di controllo amministrativo e contabile. Il Giudice delle leggi ha nell'occasione evidenziato come i componenti dell'organo di controllo delle Parte
“non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico regionale, ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità”, sicché in relazione ad essi “in nessun caso (…) sono ravvisabili quelle particolari esigenze di «coesione» con l'organo politico, le quali possono giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuitus personae”.
r.g. n. 3185/2021 9 I successivi pronunciamenti della Consulta si collocano sulla stessa scia. La sentenza n. 34 del 05.02.2010 ha dichiarato illegittime per contrasto con l'art. 97
Cost. alcune norme di una legge della , che prevedevano Parte_8
Parte l'automatica decadenza da spoil system dei Direttori Generali delle e del
Direttore Generale dell' Parte_10
Nella sentenza n. 152 del 21.06.2013 la Corte Costituzionale ha
[...]
dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 97 Cost. l'art. 18-bis comma 5
Legge n. 32/1994 nella parte in cui prevedeva la decadenza Controparte_5
Parte automatica dell'incarico di Direttore Generale delle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare adottato con delibera della Giunta regionale, da sottoporre all'approvazione della maggioranza qualificata del
Consiglio. Con la sentenza n. 27 del 25.02.2014 è stata invece dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 Legge n. 4/2003 nella Parte_11
parte in cui prevedeva che “al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale” e conseguentemente trovava applicazione anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, per contrasto con l'art. 97 Cost. In termini si pongono infine le sentenze n. 20 dell'11.02.2016 e n. 269 del 15.12.2016, in tema di automatica decadenza del direttore di ente pubblico economico strumentale della Regione
Abruzzo e del Presidente del CdA di una società in house della Pt_8
.
[...]
5.2 Appare dunque evidente da tale breve rassegna che l'interpretazione letterale dell'art. 55 comma 4 Statuto propugnata da parte CP_1
appellata e fondata sulla qualificazione del Collegio dei revisori delle
[...]
quale organo istituzionale di tali Aziende si ponga in evidente Parte_12
contrasto quanto meno con i principi di buon andamento e di imparzialità che dovrebbero uniformare l'agire della P.A., imponendosi conseguentemente una lettura costituzionalmente orientata, già autorevolmente sostenuta dal TAR
Lazio nella sentenza n. 2135 dell'08.02.2017, che aveva riguardo proprio al
Collegio dei revisori dell' . Evidenziando come Parte_13
nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità ricorrano esigenze di neutralità e r.g. n. 3185/2021 10 imparzialità ancora più marcate di quelle che, come detto, hanno indotto in più occasioni la Corte Costituzionale a sanzionare meccanismi di decadenza automatica riferiti a incarichi di funzioni dirigenziali, che vanificano il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, il Giudice speciale capitolino ha rilevato come tali meccanismi di decadenza automatica siano compatibili con gli artt. 97 e 98 Cost. solo se si riferiscano a soggetti titolari di organi di vertice dell'amministrazione o che debbano essere nominati intuitu personae, sulla base cioè di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale.
Negli stessi termini si era del resto già pronunciato il TAR Calabria (sentenze nn. 761 e 763 del 2013) con riferimento a norme di leggi regionali che avevano designato il medesimo meccanismo automatico di decadenza per i componenti del Collegio dei revisori delle ATER delle Province di Cosenza e di Vibo
Valentia.
Assolutamente non pertinente è il richiamo, operato dal Giudice di prime cure, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 comma 1 D.
L.vo n. 267/2000 (TUEL) relativo alla nomina del Segretario comunale, tenuto conto della stretta connessione tra l'attività di detto organo con l'indirizzo politico – amministrativo dell'Ente locale. Nell'occasione per l'appunto, in nulla discostandosi dai precedenti arresti dei quali si è dato conto, la Corte ha rimarcato le “cruciali funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi comunali (…) e le competenze che presuppongono anche un ruolo attivo e propositivo del segretario comunale (…) (e) gli consentono di coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e non possono quindi non influenzarla”.
6. L'accoglimento del primo motivo di appello, e dunque della domanda avanzata in via principale dal ha naturalmente carattere assorbente rispetto Pt_2
all'esame del secondo motivo.
La regolamentazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, segue la soccombenza.
r.g. n. 3185/2021 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) Accerta il diritto di di permanere in carica fino alla Parte_1
scadenza naturale del mandato quale componente del Collegio dei
Revisori dei conti dell per la Provincia di CP_3 CP_3
2) Condanna le appellate in solido a rifondere all'appellante le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio e in Euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. RC Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3185/2021 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. RC Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3185 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RC ZU
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco
APPELLATA
E
Controparte_2
[...]
APPELLATA – CONTUMACE
r.g. n. 3185/2021 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto da
e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata: Parte_2
• accertare e dichiarare, in virtù di lettura costituzionalmente orientata della normativa regionale, o, eventualmente, previa pronuncia di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. con conseguente remissione degli atti alla Corte
Costituzionale, il diritto dell'appellante a permanere in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico, in seno al Collegio dei Revisori dei conti dell'
[...]
Controparte_3
• in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a permanere in carica, in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori legittimamente nominato.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'interposto appello, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra evidenziare e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Frosinone.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 Parte_3
e , quali componenti del Collegio dei revisori
[...] Parte_4
contabili dell' la , nominati con decreto del CP_3 Controparte_2
Presidente della del 23.01.2012, ai quali era stato comunicato che CP_1
sarebbero decaduti dalle funzioni in data 25.06.2013, per effetto della previsione r.g. n. 3185/2021 2 di cui all'art. 55 comma 4 Statuto , convenivano dinanzi al CP_1
Tribunale di Frosinone la e l' per CP_1 Controparte_3
accertare il loro diritto a rimanere in carica sino alla scadenza naturale dell'incarico, o, in subordine, in regime di prorogatio, sino alla legittima nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.
Benché ritualmente citato, l' non si costituiva in Controparte_3
giudizio, a differenza della , che eccepiva il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
2. Gli attori proponevano altresì a salvaguardia della domanda ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo che, previo accertamento del loro diritto, fosse ordinato all' di astenersi da ogni Controparte_3
comportamento costituente impedimento all'espletamento del loro incarico ovvero che fosse adottato ogni diverso provvedimento più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione.
La domanda cautelare veniva dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e per essere stato richiesto di ordinare un facere infungibile a carico dell'Amministrazione.
I ricorrenti proponevano reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che veniva respinto dal Tribunale di Frosinone in composizione collegiale per carenza del periculum in mora, pur nella ribadita sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 808/2020, pubblicata il
18.11.2020 e non notificata, ha respinto le domande degli attori, compensando per intero le spese di lite tra le parti costituite sia per il giudizio di merito che per la fase cautelare.
Ad avviso del Giudice di prime cure, la normativa sul c.d. spoil system, racchiusa nell'art. 55 comma 4 Statuto , secondo cui i componenti CP_1
degli organi istituzionali delle , tra i quali il Collegio dei revisori, CP_3
decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del
Consiglio regionale salvo conferma, trova applicazione anche agli odierni attori, componenti del Collegio dei revisori dell' di e non si pone in CP_3 CP_3
contrasto con la Costituzione per le stesse ragioni per le quali la Corte
r.g. n. 3185/2021 3 Costituzionale con sentenza n. 23/2019 aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di legalità e di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) sollevata con riferimento ad analoga disciplina di spoil system relativa ai segretari comunali.
4. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_2
il quale, premettendo la permanenza del proprio interesse ad agire, nonostante la nomina dei nuovi componenti del Collegio dei revisori, intervenuta il
06.08.2014, avendo in animo di proporre separata azione per il pagamento dei compensi sino alla scadenza naturale dell'incarico o per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima decadenza dall'incarico, ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
I. Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al Collegio dei revisori dell' la Controparte_3
normativa regionale in materia di spoil system (art. 55 comma 4 Statuto CP_1
), ignorando trattarsi di un organo di controllo, i cui compiti sono
[...]
modellati sulla base di quelli previsti dal diritto societario per il collegio sindacale di una società commerciale, imponendosi una lettura della norma costituzionalmente orientata, quale quella adottata dal TAR Lazio nella sentenza n. 2135 dell'08.02.2017 (relativamente ai componenti del Collegio dei revisori dell' di Latina) e ancor prima dal TAR Calabria (sentenze nn. 761 CP_3
e 763 del 2013) e dal Tribunale di Palermo (sentenza del 13.02.2013), soprattutto alla luce dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, che con sentenza n.
390/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 133 comma 5 Legge
Regione Lazio n. 4/2006 concernente l'applicazione del c.d. spoil system ai Parte componenti dei collegi sindacali delle e con sentenza n. 104/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 55 comma 4 Statuto
laddove ne veniva prevista l'applicazione ai Direttori Generali CP_1
Parte delle Senza considerare che il richiamo alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 23/2019 è inconferente, svolgendo il segretario comunale funzioni di collaborazione e assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi comunali, avendo gli stessi un ruolo attivo e propositivo supportando Sindaco e Giunta nella fase della definizione dell'indirizzo politico r.g. n. 3185/2021 4 – amministrativo dell'Ente locale, sicché tali principi non possono estendersi a coloro che all'interno dell'amministrazione svolgono una funzione prettamente tecnico – professionale con compiti di gestione e controllo. Laddove la Corte non intenda accedere all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 55 comma 4 Statuto , l'appellante ripropone la questione di CP_1
legittimità costituzionale di tale previsione per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. già sollevata nel giudizio di primo grado e sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
II. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata con la quale si chiedeva di accertare il proprio diritto a permanere in carica in regime di prorogatio sino alla ricostituzione del Collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 8 comma 3 Legge Regione Lazio n. 30/2002, dell'art. 11 comma 3 dello Statuto e dell'art. 2400 comma CP_3
primo c.c., determinando altrimenti la decadenza ope legis dell'organo di controllo la totale paralisi dell'Ente.
5. L'atto di appello è stato ritualmente notificato all' Controparte_3
che, come nel giudizio di primo grado, non si è costituito e deve
[...]
essere dichiarata contumace, e alla , che invece si è costituita in CP_1
data 15.09.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per la mancata indicazione dei capi oggetto di impugnazione, l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito per la sua infondatezza.
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 n. 1
c.p.c. sub specie di “mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare” è infondata, atteso che tale requisito (anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 149/2022), che codifica il noto brocardo tantum appellatum quantum devolutum, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formalistico, nei termini propugnati da parte appellata.
Invero, nell'atto di appello del sono chiaramente indicate le questioni delle CP_4
quali si sollecita il riesame, affrontate sia pure in termini alquanto sfuggenti e con riferimenti non propriamente pertinenti dal tribunale, l'applicabilità delle norme regionali sullo spoil system ai componenti di un organo di controllo di un r.g. n. 3185/2021 5 ente pubblico economico strumentale e la mancata pronuncia sulla domanda subordinata di accertamento del diritto a permanere in carica in regime di prorogatio sino alla ricostituzione del Collegio dei revisori.
7. Deve essere respinta anche la seconda eccezione in rito sollevata da parte appellata, fondata sulla non esercitabilità del diritto a permanere in carica sino alla scadenza del mandato o in regime di prorogatio sino alla ricostituzione dell'organo collegiale quale conseguenza della nomina dei nuovi componenti del Collegio dei revisori intervenuta con decreto del Presidente della Regione
dell'08.08.2014, modificato il 27.08.2014. CP_1
Risulta infatti che l'odierno appellante già nel giudizio di primo grado, nella prima difesa successiva alla proposizione dell'eccezione di sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire da parte della , avesse fatto riserva CP_1
della successiva proposizione di un'azione volta a conseguire il pagamento dei compensi dovuti fino alla scadenza naturale dell'incarico o il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima declaratoria della decadenza ed avesse reiterato tale riserva nell'atto di citazione in appello.
Ora, premessa la peculiarità dell'interesse ad agire nella tutela di mero accertamento, che presuppone uno stato di oggettiva incertezza sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti ed obblighi da esso scaturenti, tali da arrecare un pregiudizio concreto e attuale giuridicamente rilevante e non rimuovibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 4410/2022,
Cass. n. 16162/2015, Cass. n. 13556 del 2008), occorre rilevare che l'accertamento del diritto a permanere in carica sino alla scadenza naturale dell'incarico per l'inoperatività della causa di decadenza di cui all'art. 55 comma 4 Statuto
costituisce la necessaria premessa, logica e giuridica, per la CP_1
futura proposizione di una domanda di pagamento dei compensi dovuti o di una domanda risarcitoria dei danni patiti, prefigurata, come detto, dal sin Pt_2
dal precedente grado di giudizio, di talché l'interesse ad ottenere l'invocata pronuncia di accertamento permane anche dopo la nomina dei componenti del
Collegio dei revisori e la ricostituzione dell'organo. Basti considerare che, secondo Cass. n. 4410/2022 cit., “qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la
r.g. n. 3185/2021 6 cessazione della materia del contendere né fa estinguere l'interesse ad agire (Cass. n.
28100 del 2017; Cass. n. 23476 del 2010)”e “in tema di dequalificazione professionale, ove il lavoratore richieda l'accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronunzia permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest'ultimo evento soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza ma non sul diritto all'accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto”.
L'obiezione mossa dalla , secondo la quale l'azione (negoziale) CP_1
di condanna al pagamento del compenso e quella risarcitoria sarebbero comunque prescritte, non ha pregio sia perché “la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile” (così, Cass. n. 8659/2025, conf.
Cass. n. 17619/2022, Cass. n. 16293/2016) sia perché non è senz'altro Parte_6
legittimata ad eccepire il credito di fonte contrattuale o di natura risarcitoria.
8. Venendo ora al merito del giudizio, il primo motivo di appello è fondato.
L'art. 55 comma 4 , in forza del quale “i componenti degli Pt_7 CP_1
organi istituzionali (n.d.r. delle e degli altri enti pubblici economici CP_3
strumentali della decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo CP_1
alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina (n.d.r. quelle indicate nel comma 3 dello stesso art. 55)" e che legittimerebbe, secondo l'allora direttore generale dell' Controparte_3
e secondo l'appellata , la dichiarazione di decadenza
[...] CP_1
del e degli altri componenti del Collegio dei revisori dell'Ente (cfr. nota del CP_4
24.06.2013, doc. 2 di parte attrice), non può trovare applicazione ai componenti degli organi di controllo amministrativo e contabile di detti Enti, pena la violazione dell'art. 97 Cost. e la conseguente illegittimità costituzionale della richiamata norma statutaria, che, come è noto, nella gerarchia delle fonti è subordinata solo alla Costituzione.
r.g. n. 3185/2021 7 5.1 Ed invero, come correttamente rilevato da parte appellante, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai da un paio di decenni assestata nel ritenere che le norme di legge sullo spoil system presuppongano in capo ai destinatari cui esse si riferiscano l'adesione o la corrispondenza agli orientamenti politici dell'Ente che procede alla loro nomina mentre non possono operare nei confronti dei componenti degli organi di controllo amministrativo e contabile proprio in ragione delle funzioni da questi esercitate che ne reclamano l'indipendenza e la neutralità rispetto agli organi di vertice politico che li nominano.
Con sentenza n. 233 del 16.06.2006 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3 Legge n. 13/2005 nella Parte_8
parte in cui prevedeva la decadenza automatica (senza alcuna valutazione tecnica circa la professionalità degli interessati) delle nomine effettuate dai Parte direttori generali delle nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonché dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, statuendo che tale norma “comporta
l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione e violando l'art. 97 Cost.”.
La sentenza n. 103 del 23.03.2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 7 Legge n. 145/2002 nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali generali dello Stato non apicali il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, statuendo che
“la suddetta disposizione (…) – determinando una interruzione, appunto, automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito – viola, in carenza di garanzie procedimentali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa”, avendo le recenti leggi di riforma della P.A. disegnato un nuovo modello di dirigente pubblico orientato, nel rispetto dei canoni di efficacia e di efficienza ed anche degli indirizzi posti dagli organi di vertice politico, al perseguimento di determinati risultati, con la conseguenza che la revoca delle funzioni conferite ai dirigenti deve essere la conseguenza di una responsabilità accertata in presenza di determinati r.g. n. 3185/2021 8 presupposti ed all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato.
Nella coeva sentenza n. 104/2007, la Corte Costituzionale ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra le altre, dell'art. 71 commi 1, 3 e 4
Legge n. 9/2005, letto in combinato disposto proprio con l'art. 55 CP_1
comma 4 Statuto (norma di cui la invoca CP_1 CP_1
l'applicazione nel caso di specie), nella parte in cui prevedeva che i direttori Parte generali della decadessero automaticamente dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma da formalizzare con le stesse formalità previste per la nomina, statuendo che i principi di imparzialità e buon andamento esigono che il direttore generale sia circondato da garanzie di stabilità dell'incarico e non tollerano un'interruzione del rapporto che non sia procedimentalizzata e che sia deliberata per cause estranee alle vicende del rapporto stesso e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati raggiunti.
Di ancora maggiore rilievo ai fini del presente accertamento è la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 19.11.2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell'art. 133 comma 5 Legge Regione n. 4/2006, nella parte in cui prevedeva la CP_1
decadenza automatica del collegio sindacale delle Parte_9
dunque dei componenti degli organi di controllo amministrativo e contabile di dette aziende, proprio in ragione del fatto che in relazione ad essi sussistono rilevanti esigenze di tutela della neutralità e imparzialità nell'esercizio della loro funzione di controllo amministrativo e contabile. Il Giudice delle leggi ha nell'occasione evidenziato come i componenti dell'organo di controllo delle Parte
“non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico regionale, ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità”, sicché in relazione ad essi “in nessun caso (…) sono ravvisabili quelle particolari esigenze di «coesione» con l'organo politico, le quali possono giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuitus personae”.
r.g. n. 3185/2021 9 I successivi pronunciamenti della Consulta si collocano sulla stessa scia. La sentenza n. 34 del 05.02.2010 ha dichiarato illegittime per contrasto con l'art. 97
Cost. alcune norme di una legge della , che prevedevano Parte_8
Parte l'automatica decadenza da spoil system dei Direttori Generali delle e del
Direttore Generale dell' Parte_10
Nella sentenza n. 152 del 21.06.2013 la Corte Costituzionale ha
[...]
dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 97 Cost. l'art. 18-bis comma 5
Legge n. 32/1994 nella parte in cui prevedeva la decadenza Controparte_5
Parte automatica dell'incarico di Direttore Generale delle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare adottato con delibera della Giunta regionale, da sottoporre all'approvazione della maggioranza qualificata del
Consiglio. Con la sentenza n. 27 del 25.02.2014 è stata invece dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 Legge n. 4/2003 nella Parte_11
parte in cui prevedeva che “al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale” e conseguentemente trovava applicazione anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, per contrasto con l'art. 97 Cost. In termini si pongono infine le sentenze n. 20 dell'11.02.2016 e n. 269 del 15.12.2016, in tema di automatica decadenza del direttore di ente pubblico economico strumentale della Regione
Abruzzo e del Presidente del CdA di una società in house della Pt_8
.
[...]
5.2 Appare dunque evidente da tale breve rassegna che l'interpretazione letterale dell'art. 55 comma 4 Statuto propugnata da parte CP_1
appellata e fondata sulla qualificazione del Collegio dei revisori delle
[...]
quale organo istituzionale di tali Aziende si ponga in evidente Parte_12
contrasto quanto meno con i principi di buon andamento e di imparzialità che dovrebbero uniformare l'agire della P.A., imponendosi conseguentemente una lettura costituzionalmente orientata, già autorevolmente sostenuta dal TAR
Lazio nella sentenza n. 2135 dell'08.02.2017, che aveva riguardo proprio al
Collegio dei revisori dell' . Evidenziando come Parte_13
nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità ricorrano esigenze di neutralità e r.g. n. 3185/2021 10 imparzialità ancora più marcate di quelle che, come detto, hanno indotto in più occasioni la Corte Costituzionale a sanzionare meccanismi di decadenza automatica riferiti a incarichi di funzioni dirigenziali, che vanificano il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, il Giudice speciale capitolino ha rilevato come tali meccanismi di decadenza automatica siano compatibili con gli artt. 97 e 98 Cost. solo se si riferiscano a soggetti titolari di organi di vertice dell'amministrazione o che debbano essere nominati intuitu personae, sulla base cioè di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale.
Negli stessi termini si era del resto già pronunciato il TAR Calabria (sentenze nn. 761 e 763 del 2013) con riferimento a norme di leggi regionali che avevano designato il medesimo meccanismo automatico di decadenza per i componenti del Collegio dei revisori delle ATER delle Province di Cosenza e di Vibo
Valentia.
Assolutamente non pertinente è il richiamo, operato dal Giudice di prime cure, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 comma 1 D.
L.vo n. 267/2000 (TUEL) relativo alla nomina del Segretario comunale, tenuto conto della stretta connessione tra l'attività di detto organo con l'indirizzo politico – amministrativo dell'Ente locale. Nell'occasione per l'appunto, in nulla discostandosi dai precedenti arresti dei quali si è dato conto, la Corte ha rimarcato le “cruciali funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi comunali (…) e le competenze che presuppongono anche un ruolo attivo e propositivo del segretario comunale (…) (e) gli consentono di coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e non possono quindi non influenzarla”.
6. L'accoglimento del primo motivo di appello, e dunque della domanda avanzata in via principale dal ha naturalmente carattere assorbente rispetto Pt_2
all'esame del secondo motivo.
La regolamentazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, segue la soccombenza.
r.g. n. 3185/2021 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) Accerta il diritto di di permanere in carica fino alla Parte_1
scadenza naturale del mandato quale componente del Collegio dei
Revisori dei conti dell per la Provincia di CP_3 CP_3
2) Condanna le appellate in solido a rifondere all'appellante le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio e in Euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. RC Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3185/2021 12