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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1564 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BIANZANI LARA, GANCI FABIO, MICELI WALTER
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio ex art. 417 bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.08.2023 conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo: a) di essere docente di scuola primaria, classe Controparte_1
concorsuale EEEE e di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del CP_1 convenuto in data 1.09.2021, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Borgo San
Giacomo (BS) (doc.2);
b) di aver prestato, prima della immissione in ruolo, plurimi servizi di insegnamento alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato Controparte_1 dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2017/2018 e nell'a.s. 2020/2021 per periodi dettagliatamente indicati in ricorso;
c) di aver espletato, per tutta la durata dei predetti contratti a termine con il prescritto titolo di studio, le stesse mansioni ed assunto le medesime responsabilità rispetto ai colleghi in ruolo;
d) che il convenuto aveva applicato la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto CP_1
Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994 secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti stipendiali;
e) che tale previsione doveva ritenersi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita durante i contratti a termine indicati in ricorso, nonché durante l'anno di formazione e prova propedeutico alla definitiva conferma in ruolo, e quindi alla progressione economica prevista dal CCNL comparto Scuola per i docenti assunti a tempo indeterminato e per l'effetto che il convenuto venisse condannato a corrispondergli le differenze retributive CP_1 maturate per complessivi € 8.169,45, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
2. Si costituiva il eccependo la prescrizione quinquennale Controparte_1
delle pretese di parte ricorrente e contestando nel merito la fondatezza del ricorso ribadendo la correttezza, in base alla normativa vigente, del provvedimento di ricostruzione della carriera n.456 del 7.02.2023 dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo (doc.4). Sul quantum del credito rivendicato chiedeva che venissero espunti i periodi prescritti, tolte le ritenute di legge perché gli importi erano quantificati al lordo e che venisse tolta la rivalutazione per vigenza nel pubblico impiego del disposto di cui all'art. 22, comma 36, della l. n.724 del 23/12/1994 e dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 30.12.1991.
2 3. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti che concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
4. Va premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente si duole unicamente del mancato riconoscimento della progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo pre-ruolo svolto, senza avanzare alcuna censura in ordine alla ricostruzione della carriera accordatagli a seguito della sua immissione in ruolo.
Ne consegue che vanno senz'altro disattese le difese del convenuto fondate sul richiamo CP_1
alla disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola in quanto inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio finalizzato ad ottenere il riconoscimento della progressione stipendiale maturata durante il servizio pre-ruolo e la condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive maturate limitatamente a tale periodo.
Del resto, la successiva conferma in ruolo e l'assunzione a tempo indeterminato non vale a ritenere venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente posto che, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, invocata nella fattispecie dal docente, “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato” (Cass. n. 31149/2019).
4.1. Ciò posto e venendo al merito, com'è pacifico e documentato, la parte ricorrente ha stipulato con il convenuto plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 2004 al 2021 e, CP_1
successivamente, dal 1.09.2021 al 31.08.2022, ha svolto un anno di formazione e prova per n.24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE, presso la Scuola Primaria “Padre
[...]
di Borgo San Giacomo (BS). A tali rapporti sono stati applicati i CCNL del comparto Per_1
Scuola succedutisi nel tempo, i quali prevedevano che al personale non di ruolo spettasse il trattamento retributivo iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Su tale premessa, il ricorrente ha formulato la domanda di riconoscimento degli incrementi stipendiali per il periodo di servizio svolto in regime di precariato assumendo la violazione della
Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
4.2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, la Corte di giustizia UE, fra le tante, con la sentenza 22 dicembre 2010 ( ) ha Per_2
statuito i seguenti principi: a) che la clausola n. 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla
3 Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) che il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Sul tema sono poi intervenute, a livello nazionale, la sentenza della Corte Costituzionale n°
187/2016, e le sentenze della Suprema Corte di Cassazione (n° 22552/2016, n° 22553/2016, n°
22554/2016, n° 22555/2016, n° 22556/2016, n° 22557/2016, n° 22558/2016, n° 23868/2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn° 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n° 20918/2019, quest'ultima relativa al personale ATA) in cui si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_3
; 8.9.2011, causa C-177/10, Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...]
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi art. 153 n. 5 TFUE), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) non è sufficiente a tal fine che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
4 caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, causa C-677/16, Montero punto 57, e con riferimento ai rapporti non di Per_4
ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere> (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a
C305/11, Valenza, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14, Bertazzi).
Sulla base delle citate pronunce e dei principi in esse enucleati, va dunque ritenuta la fondatezza della domanda del ricorrente avente ad oggetto la valorizzazione dell'anzianità di servizio conseguente al servizio preruolo svolto, sulla base della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive.
4.3. Quanto alle modalità applicative, stima il Tribunale che si debba fare riferimento all'art. 79 del
CCNL Comparto Scuola 2006-2009, essendo questa la norma che si sarebbe applicata al rapporto di lavoro se il ricorrente fosse stato assunto ab origine con contratto a tempo indeterminato non potendo farsi applicazione dell'art. 489 del d.lgs. 279/1994, regolante la diversa fattispecie della ricostruzione delle carriere.
Ciò chiarito, l'art. 79 del CCNL Scuola 2006-2009 dispone che "Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella 2 sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti la funzione"
La citata Tabella 2 prevedeva n. 7 fasce stipendiali, di cui, per quanto qui di interesse, la prima ("0-
2 anni") copriva l'anzianità da 0 a 2 anni 11 mesi e 29 giorni e la seconda ("3-8 anni") copriva l'anzianità da 3 anni a 8 anni 11 mesi e 29 giorni.
La circostanza che il successivo CCNL Comparto Scuola abbia unificato le prime due fasce, creando un'unica fascia 0-8 anni, non acquista rilievo nella fattispecie ove si consideri che il ricorrente era già in servizio – seppure a tempo determinato – alla data dell'1.9.2010.
5 Infatti, in forza della clausola di salvaguardia prevista nel C.C.N.L. del 04.08.2011, che ha accorpato le fasce 0/2 e 3/8, è stato mantenuto come assegno ad personam il diritto acquisito dal personale che aveva già svolto almeno un anno di servizio, alla data del 04.08.2011, avendo iniziato il servizio quantomeno alla data del 01.09.2010, pur non avendo ancora maturato la fascia 0/2, con la precisazione che tale maggiorazione è assorbibile, alla maturazione della fase successiva.
Ne consegue che la predetta clausola di salvaguardia, diversamente da quanto argomentato dal
, è applicabile al ricorrente che alla data del 01.09.2010 aveva già iniziato un servizio utile CP_1
ai fini della valorizzazione.
Va inoltre rilevato che ai fini del calcolo dell'anzianità maturata durante il pre-ruolo vanno considerati tutti i servizi effettivamente prestati dal docente, compresi quelli sui c.d. spezzoni orari.
Ciò in quanto la stessa Circolare Ministeriale 23.05.1980, n. 147 prot. 2391/49/SR, citata da parte ricorrente (doc. A), ha chiarito che i servizi pre-ruolo sono valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento.
D'altro canto, nel caso in esame, tutti i servizi sono stati prestati su cattedre piene ad eccezione degli aa.ss. 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020 che sono comunque stati prestati per 14, 16 o 18 ore settimanali.
Anche tali servizi, pertanto, devono essere tenuti in considerazione ai fini della valorizzazione del pre-ruolo svolto.
Ciò posto, come allegato dal ricorrente e confermato dalle risultanze dello stato matricolare completo prodotto in atti dal (doc. 3 memoria), egli ha maturato i 3 anni di servizio CP_1 necessari per l'ingresso nel gradone stipendiale 3-8 alla data del 24.11.2009 e, tenuto conto del blocco ai sensi del DPR n.22/2013 della progressione economica del 2013, i 9 anni di servizio necessari per il passaggio al gradone stipendiale 9-14 alla data del 30.09.2018.
Spettano pertanto al ricorrente le differenze retributive richieste dal 1.08.2018 al 1.09.2022, data di definitiva conferma in ruolo, così come calcolate nel prospetto analitico riportato a pag. 21 del ricorso (non oggetto di puntuali e serie contestazioni da parte del convenuto), per CP_1 complessivi € 8.169,45, oltre interessi legali dalla mora al saldo effettivo.
4.4. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal in memoria di CP_1
costituzione.
Giova sul punto precisare che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'anzianità di servizio è una situazione di fatto non soggetta a prescrizione, ciò che si prescrive sono soltanto i diritti conseguenti a detta situazione (per tutte, Cass. sez. un. 28/07/1986, n. 4812).
6 Alla fattispecie in esame è poi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, atteso che la pretesa della parte ricorrente attiene a differenze retributive.
In tal senso si richiama la pronuncia n. 10219/20 in cui la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento>.
Nel caso che occupa, il ricorrente ha prodotto l'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla lettera di messa in mora inviata a mezzo pec e ricevuta dall'Amministrazione convenuta in data
4.08.2023 (doc. 6).
Risultano, pertanto, prescritti solo i crediti da differenze retributive maturati dal ricorrente prima del quinquennio antecedente a tale data, ossia fino al 04.08.2018 (non oggetto di alcuna richiesta da parte del ricorrente che infatti le ha limitate alle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente a tale data).
4.5. Conclusivamente, deve essere accertato il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate dal 30.09.2018 al 1.09.2022 per complessivi € 8.169,45 oltre agli interessi legali dalla mora al saldo effettivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, valori minimi in considerazione della serialità della controversia per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 - in accoglimento del ricorso, dichiara che ha diritto alla Parte_1
valorizzazione del servizio pre-ruolo svolto ed alle differenze retributive maturate anno per anno, determinate in applicazione dell'art. 79 del CCNL Comparto Scuola e della clausola di salvaguardia prevista nel C.C.N.L. del 04.08.2011, in relazione all'anzianità di servizio via via acquisita, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 4.08.2023;
7 2 - condanna il al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1 retributive liquidate in € 8.169,45, oltre agli interessi legali dalla mora al saldo effettivo;
3 - condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 21/03/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BIANZANI LARA, GANCI FABIO, MICELI WALTER
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio ex art. 417 bis c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.08.2023 conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo: a) di essere docente di scuola primaria, classe Controparte_1
concorsuale EEEE e di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del CP_1 convenuto in data 1.09.2021, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Borgo San
Giacomo (BS) (doc.2);
b) di aver prestato, prima della immissione in ruolo, plurimi servizi di insegnamento alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato Controparte_1 dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2017/2018 e nell'a.s. 2020/2021 per periodi dettagliatamente indicati in ricorso;
c) di aver espletato, per tutta la durata dei predetti contratti a termine con il prescritto titolo di studio, le stesse mansioni ed assunto le medesime responsabilità rispetto ai colleghi in ruolo;
d) che il convenuto aveva applicato la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto CP_1
Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994 secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti stipendiali;
e) che tale previsione doveva ritenersi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita durante i contratti a termine indicati in ricorso, nonché durante l'anno di formazione e prova propedeutico alla definitiva conferma in ruolo, e quindi alla progressione economica prevista dal CCNL comparto Scuola per i docenti assunti a tempo indeterminato e per l'effetto che il convenuto venisse condannato a corrispondergli le differenze retributive CP_1 maturate per complessivi € 8.169,45, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
2. Si costituiva il eccependo la prescrizione quinquennale Controparte_1
delle pretese di parte ricorrente e contestando nel merito la fondatezza del ricorso ribadendo la correttezza, in base alla normativa vigente, del provvedimento di ricostruzione della carriera n.456 del 7.02.2023 dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo (doc.4). Sul quantum del credito rivendicato chiedeva che venissero espunti i periodi prescritti, tolte le ritenute di legge perché gli importi erano quantificati al lordo e che venisse tolta la rivalutazione per vigenza nel pubblico impiego del disposto di cui all'art. 22, comma 36, della l. n.724 del 23/12/1994 e dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 30.12.1991.
2 3. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti che concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
4. Va premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente si duole unicamente del mancato riconoscimento della progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo pre-ruolo svolto, senza avanzare alcuna censura in ordine alla ricostruzione della carriera accordatagli a seguito della sua immissione in ruolo.
Ne consegue che vanno senz'altro disattese le difese del convenuto fondate sul richiamo CP_1
alla disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola in quanto inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio finalizzato ad ottenere il riconoscimento della progressione stipendiale maturata durante il servizio pre-ruolo e la condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive maturate limitatamente a tale periodo.
Del resto, la successiva conferma in ruolo e l'assunzione a tempo indeterminato non vale a ritenere venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente posto che, come chiarito dalla Suprema Corte,
l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, invocata nella fattispecie dal docente, “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato” (Cass. n. 31149/2019).
4.1. Ciò posto e venendo al merito, com'è pacifico e documentato, la parte ricorrente ha stipulato con il convenuto plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 2004 al 2021 e, CP_1
successivamente, dal 1.09.2021 al 31.08.2022, ha svolto un anno di formazione e prova per n.24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE, presso la Scuola Primaria “Padre
[...]
di Borgo San Giacomo (BS). A tali rapporti sono stati applicati i CCNL del comparto Per_1
Scuola succedutisi nel tempo, i quali prevedevano che al personale non di ruolo spettasse il trattamento retributivo iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Su tale premessa, il ricorrente ha formulato la domanda di riconoscimento degli incrementi stipendiali per il periodo di servizio svolto in regime di precariato assumendo la violazione della
Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
4.2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, la Corte di giustizia UE, fra le tante, con la sentenza 22 dicembre 2010 ( ) ha Per_2
statuito i seguenti principi: a) che la clausola n. 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla
3 Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) che il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Sul tema sono poi intervenute, a livello nazionale, la sentenza della Corte Costituzionale n°
187/2016, e le sentenze della Suprema Corte di Cassazione (n° 22552/2016, n° 22553/2016, n°
22554/2016, n° 22555/2016, n° 22556/2016, n° 22557/2016, n° 22558/2016, n° 23868/2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn° 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n° 20918/2019, quest'ultima relativa al personale ATA) in cui si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_3
; 8.9.2011, causa C-177/10, Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
[...]
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi art. 153 n. 5 TFUE), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) non è sufficiente a tal fine che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
4 caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, causa C-677/16, Montero punto 57, e con riferimento ai rapporti non di Per_4
ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere> (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a
C305/11, Valenza, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14, Bertazzi).
Sulla base delle citate pronunce e dei principi in esse enucleati, va dunque ritenuta la fondatezza della domanda del ricorrente avente ad oggetto la valorizzazione dell'anzianità di servizio conseguente al servizio preruolo svolto, sulla base della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive.
4.3. Quanto alle modalità applicative, stima il Tribunale che si debba fare riferimento all'art. 79 del
CCNL Comparto Scuola 2006-2009, essendo questa la norma che si sarebbe applicata al rapporto di lavoro se il ricorrente fosse stato assunto ab origine con contratto a tempo indeterminato non potendo farsi applicazione dell'art. 489 del d.lgs. 279/1994, regolante la diversa fattispecie della ricostruzione delle carriere.
Ciò chiarito, l'art. 79 del CCNL Scuola 2006-2009 dispone che "Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella 2 sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti la funzione"
La citata Tabella 2 prevedeva n. 7 fasce stipendiali, di cui, per quanto qui di interesse, la prima ("0-
2 anni") copriva l'anzianità da 0 a 2 anni 11 mesi e 29 giorni e la seconda ("3-8 anni") copriva l'anzianità da 3 anni a 8 anni 11 mesi e 29 giorni.
La circostanza che il successivo CCNL Comparto Scuola abbia unificato le prime due fasce, creando un'unica fascia 0-8 anni, non acquista rilievo nella fattispecie ove si consideri che il ricorrente era già in servizio – seppure a tempo determinato – alla data dell'1.9.2010.
5 Infatti, in forza della clausola di salvaguardia prevista nel C.C.N.L. del 04.08.2011, che ha accorpato le fasce 0/2 e 3/8, è stato mantenuto come assegno ad personam il diritto acquisito dal personale che aveva già svolto almeno un anno di servizio, alla data del 04.08.2011, avendo iniziato il servizio quantomeno alla data del 01.09.2010, pur non avendo ancora maturato la fascia 0/2, con la precisazione che tale maggiorazione è assorbibile, alla maturazione della fase successiva.
Ne consegue che la predetta clausola di salvaguardia, diversamente da quanto argomentato dal
, è applicabile al ricorrente che alla data del 01.09.2010 aveva già iniziato un servizio utile CP_1
ai fini della valorizzazione.
Va inoltre rilevato che ai fini del calcolo dell'anzianità maturata durante il pre-ruolo vanno considerati tutti i servizi effettivamente prestati dal docente, compresi quelli sui c.d. spezzoni orari.
Ciò in quanto la stessa Circolare Ministeriale 23.05.1980, n. 147 prot. 2391/49/SR, citata da parte ricorrente (doc. A), ha chiarito che i servizi pre-ruolo sono valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento.
D'altro canto, nel caso in esame, tutti i servizi sono stati prestati su cattedre piene ad eccezione degli aa.ss. 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020 che sono comunque stati prestati per 14, 16 o 18 ore settimanali.
Anche tali servizi, pertanto, devono essere tenuti in considerazione ai fini della valorizzazione del pre-ruolo svolto.
Ciò posto, come allegato dal ricorrente e confermato dalle risultanze dello stato matricolare completo prodotto in atti dal (doc. 3 memoria), egli ha maturato i 3 anni di servizio CP_1 necessari per l'ingresso nel gradone stipendiale 3-8 alla data del 24.11.2009 e, tenuto conto del blocco ai sensi del DPR n.22/2013 della progressione economica del 2013, i 9 anni di servizio necessari per il passaggio al gradone stipendiale 9-14 alla data del 30.09.2018.
Spettano pertanto al ricorrente le differenze retributive richieste dal 1.08.2018 al 1.09.2022, data di definitiva conferma in ruolo, così come calcolate nel prospetto analitico riportato a pag. 21 del ricorso (non oggetto di puntuali e serie contestazioni da parte del convenuto), per CP_1 complessivi € 8.169,45, oltre interessi legali dalla mora al saldo effettivo.
4.4. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal in memoria di CP_1
costituzione.
Giova sul punto precisare che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'anzianità di servizio è una situazione di fatto non soggetta a prescrizione, ciò che si prescrive sono soltanto i diritti conseguenti a detta situazione (per tutte, Cass. sez. un. 28/07/1986, n. 4812).
6 Alla fattispecie in esame è poi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, atteso che la pretesa della parte ricorrente attiene a differenze retributive.
In tal senso si richiama la pronuncia n. 10219/20 in cui la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento>.
Nel caso che occupa, il ricorrente ha prodotto l'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla lettera di messa in mora inviata a mezzo pec e ricevuta dall'Amministrazione convenuta in data
4.08.2023 (doc. 6).
Risultano, pertanto, prescritti solo i crediti da differenze retributive maturati dal ricorrente prima del quinquennio antecedente a tale data, ossia fino al 04.08.2018 (non oggetto di alcuna richiesta da parte del ricorrente che infatti le ha limitate alle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente a tale data).
4.5. Conclusivamente, deve essere accertato il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate dal 30.09.2018 al 1.09.2022 per complessivi € 8.169,45 oltre agli interessi legali dalla mora al saldo effettivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, valori minimi in considerazione della serialità della controversia per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 - in accoglimento del ricorso, dichiara che ha diritto alla Parte_1
valorizzazione del servizio pre-ruolo svolto ed alle differenze retributive maturate anno per anno, determinate in applicazione dell'art. 79 del CCNL Comparto Scuola e della clausola di salvaguardia prevista nel C.C.N.L. del 04.08.2011, in relazione all'anzianità di servizio via via acquisita, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dal 4.08.2023;
7 2 - condanna il al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1 retributive liquidate in € 8.169,45, oltre agli interessi legali dalla mora al saldo effettivo;
3 - condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 21/03/2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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