Art. 6.
All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.