Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1975, n. 727
Articolo 5
Versione
22 gennaio 1976
Art. 6.
All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1976