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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 1288/2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], res. in Occhieppo Parte_1
Inferiore (BI), Via S. Clemente n.50, c.f.: , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura speciale del 15.11.2024, dall'Avv. Edoardo Gilio Rosso del Foro di Biella, c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Biella (BI), Via C.F._2
Orfanotrofio n.35; parte appellante contro
res. in DO CC (BI), Via B. Galliari n.46, c.f.: Controparte_1
, domiciliato per la procedura di reclamo ex art. 630 c.p.c. (R.G. 307/2024 C.F._3
Tribunale di Biella), presso l'Avv. Nicoletta Galante, c.f.: , con studio in Biella C.F._4
(BI), Via Volpi n. 6; parte appellata contumace
pagina 1 di 18
Oggetto: appello avverso sentenza ex art. 630, comma 3 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata:
- revocarsi l'ordinanza del G.E. dott. Migliore del Tribunale di Biella, pronunciata il
04.03.2024 nel processo esecutivo R.G.E. Imm.n.15/2019 per inesistenza, nullità, annullamento e comunque inefficacia;
- per l'effetto, mandarsi indenne l'appellante dal pagamento a favore dell'appellata di qualsiasi spesa di giudizio R.G.E. 15/2019 Tribunale di Biella, con condanna dell'appellata alla restituzione delle medesime, già corrisposte in pendenza di esecutività della sentenza appellata;
- dichiararsi tenuto e condannarsi a rifondere alla dott.ssa le Controparte_1 Pt_1 spese giudiziali della fase di reclamo nonché a pagarle una somma liquidanda ex aequo et bono ex art. 96 c.p.c.;
- rinunciate, per pudore, le “spese del procedimento d'esecuzione da cui sono scaturiti gli ulteriori giudizi”
- Con vittoria delle spese di lite e compensi legali del presente giudizio.”
Materia del contendere e motivi della decisione
1. In data 13.12.2018 notificava ad Parte_1 Controparte_2
(d'ora innanzi, per brevità: l'Officina), nonché ai soci illimitatamente responsabili
[...]
e , atto di precetto per €.7.873,55 in forza del decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo n. 760/18 emesso dal Tribunale di Biella. Nel gennaio 2019 procedeva quindi al pignoramento di un'unità immobiliare personale del socio , instaurando il Controparte_1 procedimento esecutivo n. 15/2019 RGE. Costui, tuttavia, il 5 maggio successivo proponeva opposizione all'esecuzione, lamentando, ai sensi dell'art. 2304 c.c., la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e indicando come bene pignorabile dell il capannone CP_2 industriale della società.
pagina 2 di 18 1.2 Nell'ambito di tale procedimento, con ordinanza del 16.07.2019 il G.E. sospendeva l'esecuzione, dichiarando la compensazione tra le parti delle spese di quella fase. Con tale provvedimento il G.E. fissava anche il termine per la proposizione della causa di merito, promossa dalla presente appellante con atto di citazione del 01.08.2019 e terminata con sentenza n.
134/2020 dell'08.07.2020 con cui il Tribunale di Biella, in accoglimento dell'opposizione proposta, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento immobiliare, ne ha ordinato la cancellazione e ha condannato la creditrice procedente alla rifusione delle spese processuali del procedimento di opposizione.
1.3 Con atto notificato il 02.02.2021 ha interposto appello avanti a Codesta Parte_1
Corte, la quale, con sentenza n.4 del 09.01.2023 ne ha dichiarato l'inammissibilità.
1.4 Nel frattempo, il debitore esecutato, equivocando sulla provvisoria esecutività della sentenza emessa all'esito dell'opposizione, aveva chiesto ed ottenuto la cancellazione del pignoramento immobiliare. A fronte di tale indebita cancellazione, l'odierna appellante aveva proposto ricorso al
Tribunale di Biella, il quale, in accoglimento dell'istanza della creditrice procedente, dichiarava l'illegittimità della cancellazione del pignoramento e disponeva la cancellazione della precedente annotazione di cancellazione del pignoramento.
2. Con riferimento, invece, alla (ancora sospesa) procedura esecutiva n. 15/2019, a seguito della sentenza di rigetto di Codesta Corte, nessun atto di impulso processuale era stato più compiuto né dalle parti, né dal giudice.
2.2 Con ordinanza 1.2.2024, il G.E. nuovo assegnatario del fascicolo invitava le parti a precisare entro trenta giorni lo stato del giudizio dell'opposizione.
2.3 Depositata in data 29.02.2024 apposita memoria da parte dell'odierna appellante, con ordinanza del 01.03.2024 il G.E., richiamati gli artt. 627 e 630 c.p.c., dichiarava estinto il processo esecutivo per inattività delle parti, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento e autorizzando la creditrice al ritiro di titolo e precetto.
Senonché, poco dopo la comunicazione dell'ordinanza, lo stesso giorno (1/03/2024), il debitore esecutato depositava telematicamente una propria memoria, recepita dalla cancelleria il lunedì successivo, con la quale, oltre all'estinzione del processo, chiedeva che parte creditrice venisse condannata alla rifusione delle spese del procedimento di esecuzione e alle spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
2.4 A fronte di siffatte richieste, lo stesso lunedì 4/03/2025 il G.E. pronunciava una seconda ordinanza con la quale condannava la creditrice al rimborso delle spese del procedimento di espropriazione immobiliare e di cancellazione del pignoramento.
2.5 Tale ordinanza veniva poi impugnata da quest'ultima con reclamo ex art. 630, c. 3 c.p.c., deducendo argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle poi dedotte in appello.
2.6 Il Tribunale di Biella, con sentenza n. 112/2024 del 19/04/2024, rigettava il reclamo, statuendo che: a) la seconda ordinanza del G.E. era del tutto legittima, avendo egli provveduto pagina 3 di 18 con la prima ordinanza ad estinguere il processo esecutivo e, con la seconda, a regolamentarne le relative spese, in aderenza al disposto dell'art. 632 c.p.c., il quale prevede che il G.E. provveda alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti “se richiesto”, ragion per cui non vi aveva provveduto in prima battuta, non avendo ricevuto richiesta delle parti in tal senso, poi pervenutagli solo in data 4/03/2024: tale modalità, peraltro, risultava del tutto legittima, essendo stata avallata in alcune pronunce dalla stessa Suprema Corte;
b) il G.E. nell'ordinanza di estinzione è certamente tenuto, se richiesto, a condannare le parti alla rifusione delle spese, risultando evidente, non solo dalla lettura delle disposizioni in esame ma anche in base ai principi generali, che il provvedimento conclusivo di un procedimento deve contenere anche l'indicazione della parte tenuta a sopportarle, pena, altrimenti, la violazione del principio di economia processuale, in ragione della necessità della parte vincitrice di avviare un apposito procedimento per ottenere il rimborso delle spese sostenute;
c) nessuna ricomprensione delle fasi di studio e introduttiva del processo esecutivo poteva dirsi sussistente nell'ordinanza resa dal G.E. in data
16/7/2019, riguardante la sola fase cautelare dell'opposizione e con la quale era stata disposta la compensazione delle spese, ma solo limitatamente a quella fase processuale;
d) nessuna violazione del ne bis in idem è ravvisabile nella decisione del G.E. contenuta nel provvedimento reclamato in ordine alla regolamentazione delle spese del processo esecutivo, non essendo corretta l'affermazione del reclamante secondo cui esse dovrebbero semplicemente rimanere a carico del creditore procedente che le aveva anticipate in forza del richiamo all'art. 310 ultimo comma c.p.c., previsione di cui la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare il carattere derogabile in presenza di idonee ragioni e di adeguata motivazione, come avvenuto nell'ordinanza del G.E.
3. Avverso tale sentenza propone appello , articolando otto motivi di Parte_1 appello, alcuni di essi suddivisi in ulteriori sub-motivi.
3.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'errata e/o falsa valutazione della responsabilità della
Cancelleria del Tribunale di Biella, in quanto il Collegio avrebbe errato nell'addebitare alla
Cancelleria la responsabilità della mancata tempestiva presa in carico della memoria avversaria
(depositata il venerdì sera, ad Uffici Giudiziari chiusi) e della ritardata visibilità posta al G.E., dovendo tali inefficienze essere attribuite piuttosto alla condotta sleale di controparte.
3.2 Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo – che, ai fini di una migliore chiarezza si ritiene di esporre congiuntamente – l'appellante critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto valida la seconda ordinanza del G.E. e corretta la condanna della alla rifusione delle spese del Pt_1 processo esecutivo.
3.2.1 Più in particolare, secondo le prospettazioni dell'appellante, la seconda ordinanza del G.E. andrebbe dichiarata inesistente/nulla/annullabile/inefficace e, per l'effetto, revocata, in quanto, a seguito della dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, il G.E. non avrebbe più alcun potere di pronunciarsi sulle spese di un processo ormai “dematerializzato”, giacché il suo potere si pagina 4 di 18 sarebbe consumato al momento dell'emanazione dell'ordinanza di estinzione. Il rapporto tra le due ordinanze, dunque, non andrebbe ricostruito in termini di completamento e integrazione, bensì di conflitto, con l'ulteriore conseguenza per cui nella fattispecie concreta si genererebbe un contrasto tra giudicati, poiché, se il debitore esecutato chiedesse l'esecuzione del secondo provvedimento per ottenere la rifusione delle spese, l'odierna appellante potrebbe opporre il giudicato della prima che non prevede rifusione.
3.2.2 Ad accogliere la ricostruzione prospettata, inoltre, la seconda ordinanza sarebbe errata anche nel merito, poiché, in caso di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, occorrerebbe applicare l'art. 632, c. 4 c.p.c., il quale, nel rinviare all'art. 310, ultimo comma, sancisce che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
cosa che, tuttavia, non è accaduta, avendo il G.E. fatto applicazione del generale principio di soccombenza, alla luce di una valutazione globale delle vicende processuali del caso di specie, comprensiva anche dell'opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale le spese erano già state regolate dall'ordinanza di sospensione e dalla sentenza emessa all'esito della fase di merito.
Conseguentemente, condannare la creditrice procedente al rimborso delle spese del processo esecutivo significherebbe violare il principio del ne bis in idem, essendo ella già stata “sanzionata” per la propria soccombenza in punto di impignorabilità dei beni a mezzo della condanna alla rifusione delle spese della fase di opposizione e al pagamento del doppio del contributo unificato in ragione dell'inammissibilità dell'appello (art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002).
3.2.3 Infine – sostiene l'appellante – anche a voler ritenere corretta siffatta condanna, in ragione delle peculiarità del caso concreto non residuerebbe più alcuna spesa suscettibile di essere rimborsata, posto che, da un lato, i costi inerenti alla fase di studio e introduttiva del processo esecutivo dovrebbero ritenersi assorbiti dalla condanna della creditrice alla rifusione delle spese per il procedimento di opposizione all'esecuzione, dall'altro, a seguito della sentenza di accoglimento dell'opposizione, il debitore esecutato, essendo rimasto inerte, non avrebbe svolto alcuna attività processuale suscettibile di ulteriore liquidazione e condanna rispetto a quanto già disposto con separati provvedimenti.
3.3 Con il secondo motivo, al punto 4), l'appellante si duole poi della falsa applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., osservando come la norma menzioni unicamente la “liquidazione” delle spese e non la “condanna”; pertanto, nell'ordinanza di estinzione il Giudice dovrebbe limitarsi a liquidare le spese solo “se richiesto”: ciò in deroga all'art. 91 c.p.c. che disciplina la “condanna” e che, a riprova di tale ricostruzione, contiene la chiara ed inequivocabile distinzione tra condanna e liquidazione.
3.4 A mezzo del sesto motivo, l'odierna appellante lamenta, invece, la falsa applicazione dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R., 115/2002, dacché non sarebbero ravvisabili i presupposti per l'applicabilità di tale norma. Secondo parte appellante, infatti, non potrebbe dirsi che il reclamo al Collegio sia stato respinto integralmente, posto che, perlomeno in relazione all'eccezione di inammissibilità
pagina 5 di 18 sollevata da controparte, sarebbe risultata vincitrice, avendo il Collegio ritenuto ammissibile il reclamo proposto.
3.5. Con il settimo motivo di appello viene poi impugnato il capo della sentenza in cui il Collegio nulla ha disposto sulla responsabilità aggravata di parte reclamata. Osserva l'appellante, in particolare, come la richiesta di rifusione delle spese presentata da controparte al G.E. con memoria del 1/03/2024 (“con spese del procedimento d'esecuzione da cui sono scaturiti gli ulteriori giudizi spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento” ), in assenza di punteggiatura, debba ritenersi assai oscura e confusa e, soprattutto, idonea ad indurre in errore il
Giudice; pertanto, siffatta condotta integrerebbe una fattispecie di responsabilità aggravata, meritevole della sanzione di cui all'art. 96 c.p.c.
3.6 Con l'ottavo ed ultimo motivo di impugnazione, parte appellante censura, infine, il capo della sentenza in cui il Collegio argomenta sul principio di economia processuale, precisando come l'infondatezza del ragionamento di parte reclamante circa l'esclusione nell'ordinanza di estinzione di ogni statuizione sulle spese (cfr. anche il secondo motivo, punto 4) appare chiara nel momento in cui la stessa parte individua quale dovrebbe essere, a suo parere, la soluzione corretta, ossia quella di avviare un apposito procedimento giudiziale per la rifusione delle spese, via che si porrebbe in netto contrasto con il principio dell'economia processuale. A detta dell'appellante, tuttavia, tale argomentazione non sarebbe pertinente, giacché, nel caso in cui codesta Corte dovesse confermare la condanna della medesima a sostenere le spese della cancellazione del pignoramento, ella si vedrebbe costretta ad instaurare un ulteriore procedimento per farsi rimborsare le spese sostenute per la cancellazione dell'indebita cancellazione del pignoramento e, dunque, l'economia processuale rimarrebbe invariata.
4. Nonostante la corretta notificazione dell'atto di citazione in appello, parte appellata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Successivamente sono stati assegnati i termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza 8.10.2025.
5. L'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 112/2024 va accolto per le seguenti ragioni.
6. In via preliminare non sfugge a Codesta Corte come l'appello avverso la sentenza emessa all'esito del procedimento di reclamo ex art. 630, c. 3 c.p.c. debba essere proposto con ricorso, e non con citazione, come invece effettuato dall'appellante. L'art. 130 disp. att. c.p.c. prevede, infatti, che «nel giudizio d'appello contro la sentenza […] che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 […] il collegio […] provvede in camera di consiglio con sentenza»; da ciò si desume che, dovendosi applicare il procedimento camerale, l'atto introduttivo è il ricorso, e non la citazione (cfr. art. 737 c.p.c.).
6.1 Tuttavia, nonostante l'errata scelta del rito, occorre precisare come in tali ipotesi operi il c.d. principio di conversione, in virtù del quale, come sancito da un'ormai consolidata giurisprudenza di pagina 6 di 18 legittimità (cfr. ex multis Cass., 21/02/2022, n. 5659; Cass., 15/01/2013, n. 797), «nel caso in cui
l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento […] è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione». Tale principio, peraltro, si ritiene pacificamente applicabile «[…] anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l'atto nullo possegga i requisiti di forma e di sostanza del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato» (Cass., 30/05/2013, n. 13639).
Ebbene, nella fattispecie concreta sono rinvenibili tutti i presupposti per l'operatività del tale principio, e cioè: l'introduzione del giudizio di secondo grado con un atto errato (citazione in luogo del ricorso), la sussistenza nell'atto nullo di tutti i requisiti di forma e di sostanza del differente atto che avrebbe dovuto essere compiuto e il deposito dell'atto di citazione nel termine per appellare previsto dall'art. 327: elementi questi che consentono di ritenere sanata - in virtù del suddetto principio - la nullità dell'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale.
6.2 Ciò, peraltro, con la precisazione per cui la contumacia dell'appellato non può consentire di non ritenere operante siffatto meccanismo «[…] ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato un effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito od anche soltanto ridotto la libertà di difesa. Infatti, anche a voler ritenere nullo l'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale (ricorso anzichè citazione) occorre tener conto che tale nullità rientrerebbe pur sempre fra quelle formali di cui all'art. 156 c.p.c., sanabili con il raggiungimento dello scopo» (Cass., 30/05/2013, n. 13639; conf.
Cass., 23/11/2000, n. 15125; Cass., 18/08/2006, n. 18201; Cass., Sez. Un.,15/04/2024, n.
10141); e, pertanto, «[…] dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte" (così Cass., Sez. Un.,15/04/2024, n.
10141; conf. Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12567; in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. II,
17 ottobre 2014, n. 22075, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1448 e Cass., Sez. Lav., 5 aprile
2018, n. 8422).
pagina 7 di 18 Ebbene, nel caso concreto non può ravvisarsi alcuna nullità che abbia inciso negativamente sull'esercizio del diritto di difesa dell'appellata, alla quale è stata regolarmente notificata la citazione e, dunque, seppur sotto un'errata forma, è stata posta al corrente della pendenza del processo in ragione di un atto recante gli elementi sostanziali del ricorso. Conseguentemente, la scelta dell'appellata di rimanere contumace non è stata cagionata da una nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, bensì da una scelta consapevole e volontaria della medesima.
7. Ciò premesso, può procedersi all'esame dei motivi.
7.1 All'uopo pare opportuno precisare, innanzitutto, come – lo si anticipa – l'accoglimento del presente appello non possa dirsi frutto del corretto inquadramento dogmatico della vicenda effettuato da parte appellante, il quale, al contrario, deve ritenersi del tutto errato. Piuttosto, la fondatezza delle doglianze dell'impugnante va ravvisata nella diversa qualificazione dei fatti che codesta Corte intende effettuare rispetto a quanto prospettato nell'atto di appello;
e, infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudice d'appello può riqualificare giuridicamente i fatti, ossia applicare una diversa norma giuridica allo stesso fatto storico, a condizione che il petitum e la causa petendi rimangano immutati, cioè senza che venga introdotto un nuovo titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda (Cass., 17/01/2019, n.1244; conf. Cass., 9/11/2022, n. 33057 «Il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto»).
Effettuate tali precisazioni, si può ora passare sull'esame dei motivi di appello.
8. Il primo motivo, con il quale l'appellante censura l'errata e/o falsa valutazione della responsabilità della Cancelleria del Tribunale di Biella, deve ritenersi inammissibile, in quanto non qualificabile come motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: infatti, l'impugnante, da un lato, non ha censurato uno specifico capo di sentenza, dall'altro, non ha indicato le ragioni per cui la supposta violazione di legge avrebbe avuto una qualche rilevanza ai fini della decisione impugnata. E ciò, peraltro, lo si può evincere addirittura dalle stesse affermazioni dell'appellante, ove viene precisato che “Non si tratta di un vero e proprio motivo d'appello perché non incide direttamente sul dispositivo della sentenza impugnata, ma serve a trattare uno degli errori del
Collegio e rendere quella che si ritiene una doverosa giustizia alla Cancelleria.”
9. Ciò detto, venendo all'esame del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello – che, stante la loro stretta connessione, si ritiene di trattare congiuntamente – può dirsi, innanzitutto, come pagina 8 di 18 l'impianto dogmatico in essi tratteggiato debba reputarsi del tutto errato: da qui, pertanto,
l'esigenza – precedentemente accennata – di procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti.
Il nodo cruciale della presente vicenda, invero, deve ravvisarsi in un doppio errore processuale.
9.1 Il primo consiste nella mancata liquidazione a favore del debitore nella sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione delle spese della procedura di espropriazione immobiliare: ciò che ha comportato, in seguito, la necessità per il G.E. di regolare lui stesso le spese dell'estinto processo esecutivo.
9.1.1 Invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 26/05/2003, n. 8339), in linea di principio, il giudizio di opposizione all'esecuzione rappresenta un processo di cognizione distinto da quello esecutivo. Ciononostante, si deve considerare che l'opposizione è proposta per ottenere che sia dichiarato che la parte istante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata
(art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) ovvero che l'esecuzione non può proseguire sul bene
(art. 615, secondo comma, e 619) od in confronto del soggetto contro cui è stata minacciata o intrapresa (art. 615).
Se l'opposizione è accolta, il corso del processo esecutivo ne può risultare impedito in modo definitivo, come accade, per esempio, se è accertato che è stato sottoposto ad espropriazione un bene che non poteva essere pignorato o apparteneva ad un terzo ovvero che la parte istante non aveva diritto a procedere all'esecuzione o non lo aveva nei confronti della parte contro cui aveva rivolto l'azione esecutiva.
Quando l'opponente ha anche sopportato spese per atti del processo esecutivo, prima che l'opposizione fosse proposta o dopo, se il processo non è stato sospeso, si deve ritenere che egli può e deve chiedere al giudice della cognizione il rimborso delle spese che abbia sopportato per tali atti. E questo per tre ragioni. Perché è con l'opposizione esecutiva che, all'azione che si esplica attraverso il processo di esecuzione, si contrappone la difesa della parte che tale esecuzione subisce;
perché il giudice del processo esecutivo può ritenersi non abbia se non il potere di liquidare le spese a favore della parte istante, salvo solo il caso di rinuncia (artt. 629, terzo comma, e 632 cod. proc. civ.), al quale non può essere equiparato il caso dell'accoglimento dell'opposizione, mentre nel caso di estinzione le spese restano a carico di chi le ha anticipate
(art. 632, ultimo comma, cod. proc. civ.); perché con la sentenza che accoglie l'opposizione anche il processo esecutivo si chiude.
Ma l'opposizione può essere rigettata ed anche se accolta può non essere di ostacolo al corso ulteriore del processo, come può accadere se sia annullato un atto intermedio del processo di espropriazione forzata (ad esempio l'ordinanza di autorizzazione alla vendita o quella di aggiudicazione). Pertanto, se il processo esecutivo è destinato a proseguire, da un lato non v'è ragione di non applicare la regola per cui sulle spese si decide alla fine del processo e dal giudice davanti a cui si è svolto, dall'altro, a parte il fatto che possono dover essere compiuti ulteriori atti, che pure vanno tenuti in considerazione ai fini della liquidazione delle spese, dipenderà dall'esito pagina 9 di 18 del processo se la parte istante avrà diritto o no ad essere rimborsata, perché potrebbe accadere che il processo di esecuzione si estingua o quello di espropriazione forzata si concluda senza che il ricavato possa assicurare nemmeno l'integrale rimborso delle spese. E allora in tale ultimo caso soluzione conforme a diritto si deve ritenere quella per cui la parte istante non deve chiedere, né può ottenere dal giudice dell'opposizione il rimborso delle spese per gli atti compiuti per e nel processo di esecuzione (così Cass., 26/05/2003, n. 8339).
9.1.2 Nel caso di specie il processo esecutivo era stato sospeso, e, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto chiedere – e, conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto riconoscergli – il rimborso delle spese della procedura esecutiva;
cosa che, tuttavia, non è avvenuta, avendo il giudice della cognizione condannato l'odierna appellante alla sola rifusione delle spese del procedimento di opposizione e non anche di quelle del processo esecutivo, così come può leggersi sia nel dispositivo “condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro […]”, sia nella motivazione “In fine, evidente la Controparte_1 soccombenza di parte , costei dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore della convenuta che si liquidano, giusto il d.m. 55/14, sulla scorta dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria, che non vi è stata, trattandosi di causa dal valore indeterminabile a bassa complessità, in euro 3235,00 […]”.
9.2 Il secondo errore va poi ravvisato nella (erronea) dichiarazione di estinzione del processo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 627 e 630 c.p.c., i quali, come ben evidenziato da dottrina e giurisprudenza, contemplano un'ipotesi di c.d. estinzione tipica del processo esecutivo conseguente all'inattività delle parti che non riassumono il processo esecutivo sospeso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. Dunque, presupposto per l'operatività di tale causa estintiva è che la sentenza conclusiva della fase di opposizione all'esecuzione sia una sentenza di rigetto, e non di accoglimento, e che, pertanto, sia stato accertato con efficacia di giudicato che il creditore procedente abbia effettivamente diritto di procedere all'esecuzione forzata.
9.2.1 In tale quadro il regime delle spese processuali delineato dagli artt. 632, c. 4 e 310, ultimo comma c.p.c., a mente dei quali le spese del processo estinto per inattività stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, risulta perfettamente coerente con i presupposti di operatività della causa estintiva. Se, infatti, a seguito dell'accertamento dell'esistenza del suo diritto, il creditore omette di riassumere, nel suo interesse, il processo esecutivo sospeso, pare allora corretto e giusto che a sopportare le spese del procedimento di espropriazione estinto siano le parti che le hanno anticipate, giacché, da un lato, l'estinzione della procedura è imputabile allo stesso creditore che aveva interesse alla sua prosecuzione, dall'altro, pare equo che restino a carico del debitore le spese da lui sostenute, in ragione del suo perdurante inadempimento, che ha comportato per il creditore la necessità di ricorrere all'esecuzione forzata.
pagina 10 di 18 9.2.2 Nulla di tutto ciò, però, è avvenuto nel caso di specie, posto che la fase di opposizione all'esecuzione si è conclusa non con una sentenza di rigetto, ma con una sentenza di accoglimento: in tale situazione, pertanto, il G.E. avrebbe dovuto adottare un provvedimento meramente ricognitivo dell'avvenuta chiusura (anticipata) del processo esecutivo (in ragione del sopravvenuto accoglimento dell'opposizione all'esecuzione), diverso, però, da quello di cui all'art. 630 c.p. Tutto ciò, come detto, non è avvenuto e il G.E. ha pronunciato, invece, un'ordinanza di estinzione per inattività ex artt. 627 e 630 c.p.c.; a questo punto sarebbe stato onere dell'esecutato, onde evitare l'applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., impugnare il provvedimento di estinzione a mezzo del reclamo ex art. 630, c.3 c.p.c., deducendone la nullità in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge. Tuttavia, né il debitore, né il creditore hanno impugnato tale provvedimento, cosicché esso non può più essere messo in discussione;
ad essere reclamata, invece, è stata unicamente la seconda ordinanza regolativa delle spese, oggi all'attenzione di
Codesta Corte.
9.2.3 Sul punto, deve ritenersi infondata la doglianza di parte appellante volta a sottolineare come il G.E., una volta dichiarata l'estinzione, non avrebbe più alcun potere di ritornare sulle proprie statuizioni, neppure in punto di spese. Tale affermazione non è corretta, poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass., 20/04/2016, n. 7779; Cass., 19/12/2014, n. 27031; Cass.,
13/06/1992, n. 7254), al contrario, è attestata nel senso di ritenere ammissibile la pronuncia di una seconda ordinanza integrativa in punto di spese, una volta che il G.E. abbia già dichiarato, con precedente ordinanza, l'estinzione del processo esecutivo.
9.2.4 Né sono fondate le critiche mosse alla sentenza impugnata, laddove parte appellante ha ritenuto che sul punto il Tribunale abbia citato precedenti non conformi: è, pur vero, infatti, che le massime delle citate pronunce concernono il problema dell'individuazione del corretto mezzo di impugnazione (ricorso straordinario per Cassazione o reclamo ex art. 630 c.p.c.) dell'ordinanza integrativa sulle spese, ma da esse si desume implicitamente come la Suprema Corte riconosca piena validità ed efficacia ad un siffatto provvedimento (cfr. ad es. Cass., 19/12/2014, n. 27031:
"Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio, ai sensi dell'art.
630 c.p.c., u.c., qualora questo abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per
l'estinzione, nonchè qualora, pur non essendo contestata la legittimità dell'estinzione, si intenda impugnare la condanna alle spese del processo esecutivo estinto, contenuta, quale capo accessorio, nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento destinato ad integrare tale ordinanza"). In conclusione, si può affermare, dunque, come la seconda ordinanza del G.E. debba ritenersi pienamente valida ed efficace, posto che, in virtù dei precedenti citati, non può dirsi che essa si ponga in contrasto con la precedente, bensì in un rapporto di integrazione e completamento.
pagina 11 di 18 10. Piuttosto, tale ordinanza deve ritenersi errata nel merito, in punto di statuizione sulle spese, poiché, nel porre a carico del creditore le spese della procedura espropriativa non ha fatto corretta applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., il quale, nel rinviare all'art. 310, ultimo comma, sancisce che le spese del processo esecutivo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
10.1 Né la statuizione del G.E. può essere giustificata sulla scorta di quanto affermato da Cass.
25/05/2010, n. 12701 e dalla precedente Cass., 24/01/2003, n. 1109, dalla essa richiamata. È pur vero che la prima ha statuito che «A norma dell'art. 310 c.p.c., u.c., richiamato dall'art. 632
c.p.c., u.c., le spese del processo estinto restano in linea di principio a carico delle parti che le hanno anticipate. Il giudice può disporre diversamente solo se ricorra un accordo in tal senso fra le parti (Cass. civ. Sez. 3, 4 aprile 2003 n. 5325; Cass. civ. Sez. 3, 23 aprile 2003 n. 6446), o se ricorrano altre ragioni idonee a giustificare il provvedimento (Cass. civ. Sez. 3, 24 gennaio 2003
n. 1109): ragioni che peraltro debbono essere esplicitate, non essendo sufficiente il mero e laconico richiamo alla richiesta in tal senso di una delle parti», ma tale principio è stato affermato con riguardo a fattispecie diverse da quella oggetto della presente causa.
10.1.1 In particolare, Cass., 24/01/2003, n. 1109 concerneva un caso cui il giudice di primo grado, a fronte di un provvedimento di estinzione per inattività in ragione della mancata proposizione da parte del creditore dell'istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo in presenza di una dichiarazione negativa di quest'ultimo, aveva illegittimamente condannato il debitore al rimborso delle spese della procedura in virtù di un'errata interpretazione dell'art. 632,
c 1 c.p.c., da pochi anni introdotto, senza fare applicazione del disposto dell'art. 632, c. 4 c.p.c.
10.1.2 Cass. 25/05/2010, n. 12701, invece, concerneva un caso in cui il giudice di primo grado aveva erroneamente posto a carico dei debitori le spese della CTU per il processo esecutivo, sulla scorta dell'erroneo presupposto che essi avessero accettato l'accordo proposto dal creditore di rinuncia agli atti, condizionato, però, all'accollo in capo ai medesimi debitori delle spese della CTU.
Nel riformare la sentenza impugnata, in quanto l'estinzione non avrebbe dovuto essere nemmeno pronunciata, non avendo gli esecutati prestato il loro assenso all'accordo, la sentenza afferma come “A fronte della rinuncia condizionata e non accettata, il Tribunale avrebbe potuto (e dovuto) astenersi dal pronunciare l'estinzione. Non poteva invece procedervi derogando alle norme applicabili in tema di regolamentazione delle spese, senza specifica motivazione circa le ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tal provvedimento, al di là della mera presa d'atto della contraria volontà di una sola parte”. L'idea, quindi, è quella per cui in caso di estinzione
(tipica) – fermo il fatto che nella fattispecie concreta essa non doveva essere pronunciata – il giudice non possa derogare alle norme in tema di spese, senza specifica motivazione circa le idonee ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tal provvedimento.
10.1.3 Ebbene, il riferimento a siffatte “idonee e oggettive ragioni” pare essere il frutto del recepimento di un orientamento dottrinale secondo cui nei casi di anticipata chiusura del processo esecutivo per causa imputabile al debitore esecutato (ad es. se il debitore o il terzo assoggettato pagina 12 di 18 all'espropriazione è dichiarato fallito o è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa oppure abbia distrutto od occultato il bene staggito) le spese della procedura devono gravare su costui. In tali casi, infatti, l'estinzione del processo esecutivo non consegue a una rinuncia del creditore o a un'inattività delle parti, ma a una causa imputabile al solo debitore, con la conseguenza per cui pare corretto che in siffatte ipotesi le spese del processo esecutivo gravino sull'esecutato; e, dunque, non potendo essere liquidate da un giudice diverso da quello del processo estinto debbano necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento di chiusura della procedura.
10.1.4 Le criticità di tale orientamento, tuttavia, risiedono nel definire come “estinzione” non solo i casi di estinzione c.d. tipica, ma anche quelli di estinzione atipica, così uniformandone il regime processuale anche in punto di spese, ritenendo in entrambi i casi applicabile l'art. 632, c. 4 c.p.c.;
e ciò con la conseguenza per cui nei casi di chiusura anticipata del processo esecutivo per cause imputabili al debitore, diverse da quelle di estinzione tipica, tali autori si trovano costretti – onde evitare iniquità nei confronti del creditore – ad ammettere deroghe alla regola di cui all'art. 632,
c. 4 c.p.c. nei casi (“gravi ragioni”) in cui la sua rigida applicazione risulterebbe ingiusta per il creditore, in virtù, appunto, dell'imputabilità al debitore della causa estintiva.
10.1.5 Codesta Corte ritiene, tuttavia, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, che tali affermazioni non siano accoglibili, non essendo coerenti sul piano sistematico: l'estinzione tipica, infatti, deve essere tenuta distinta dai casi di c.d. chiusura anticipata del processo esecutivo. Conseguentemente, non pare possibile applicare indiscriminatamente il regime processuale (anche in punto di spese) della prima alla seconda, stanti, come visto, i differenti presupposti di operatività dei due istituti.
10.1.6 In particolare, non sarà possibile applicare il disposto dell'art. 632, ult. co., c.p.c. a tutti i casi di chiusura anticipata del processo esecutivo, essendo invece necessario distinguere tra: a) casi in cui la chiusura anticipata del processo esecutivo è riconducibile ad una inattività del creditore (es., mancata proposizione dell'istanza di vendita nel termine previsto dall'art. 497
c.p.c.; mancato deposito della documentazione ipocatastale a norma dell'art. 567 c.p.c.; mancato deposito della sentenza da parte del creditore sequestrante nell'ipotesi contemplata dall'art. 156 disp. att. c.p.c.): in tali casi trova senz'altro applicazione la regola dettata dall'art. 632, ult. co., sicché le spese restano a carico di chi le ha anticipate;
b) casi in cui la chiusura del processo esecutivo consegue all'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. o comunque all'accertamento, anche in sede stricto sensu esecutiva, dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione: in questi casi il creditore procedente viene a trovarsi in una situazione analoga a quella del soccombente nel processo di cognizione, sicché le spese del processo andranno poste a suo carico in applicazione della regola generale dell'art. 91 c.p.c.; c) casi, infine, in cui il processo esecutivo si chiude per l'oggettiva impossibilità di una sua (utile) prosecuzione (perimento del bene pignorato, infruttuosità della vendita forzata, ecc.): in questi casi, non essendo configurabile pagina 13 di 18 a carico del creditore alcuna soccombenza, né sussistendo i presupposti per l'applicazione della regola dettata dall'art. 632, ult. co., le spese vanno poste a carico del debitore, poiché
l'infruttuosità dell'esecuzione non può scalfire il diritto del creditore (che tale rimane fino a quando non venga accertata l'inesistenza del suo diritto di agire in executivis) a vedere soddisfatto il suo credito nella maggiore possibile integrità.
10.2 Ora, effettuate tali premesse e illustrato come il riferimento di Cass. 25/05/2010, n. 12701 alle “idonee ragioni” che consentirebbero di derogare al disposto dell'art. 632, ultimo comma nei casi di estinzione tipica concerna in realtà i casi di chiusura anticipata del processo esecutivo per causa imputabile al debitore (ai quali, peraltro, secondo la prospettazione accolta, dovrebbe escludersi in radice l'applicabilità della predetta norma), si perviene alla conclusione per cui alla fattispecie concreta non può ritenersi applicabile tale precedente della Suprema Corte. Invero, nel caso di specie si è in presenza di un provvedimento di estinzione tipica per inattività, che, pur essendo stato pronunciato in assenza dei presupposti di legge, non è stato tuttavia impugnato da alcuna delle parti e che vincola, dunque, il giudice nella conseguente regolamentazione delle spese, con particolare riferimento all'applicabilità dell'art. 632, c. 4, il quale, come visto, se non nei casi di accordo tra le parti o di estinzione per rinuncia, non tollera alcuna deroga. Le “idonee ragioni” menzionate da Cass., 25/05/2010, n. 12701, infatti, si riferiscono ai casi (atipici) di chiusura anticipata del processo esecutivo per causa imputabile al debitore, in relazione ai quali, in realtà, come visto, deve escludersi in radice la stessa applicabilità dell'art. 632, c. 4 c.p.c.
Pertanto, in virtù delle ragioni illustrate occorrerà fare applicazione nel caso di specie dell'art. 632,
c. 4 c.p.c., con la conseguenza per cui le spese del processo esecutivo resteranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
10.3 Né l'esecutato può dolersi di tale esito, avendo avuto a sua disposizione tutti gli strumenti processuali idonei ad evitarlo;
in particolare egli avrebbe potuto: a) chiedere le spese del processo esecutivo già nel giudizio di opposizione all'esecuzione; b) qualora fossero state richieste, ma il giudice della cognizione non si fosse pronunciato sul punto, impugnare la sentenza;
c) successivamente, a fronte di un provvedimento di estinzione per inattività emesso in assenza dei presupposti, proporre reclamo ex art. 630, c. 3 c.p.c. per chiederne la caducazione ed evitare così
l'applicabilità dell'art. 632, c. 4 c.p.c.
Su tale punto, pertanto, l'appello merita accoglimento, seppur sulla scorta di una differente qualificazione giuridica dei fatti dedotti dall'appellante.
11. È totalmente infondato, invece, il motivo con cui l'appellante si duole della falsa applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., osservando come tale norma menzioni unicamente la “liquidazione” e non la “condanna” alle spese: le deduzioni di parte appellante, infatti, non tengono conto dell'effettiva portata della disposizione, per come ricavabile dalla sua genesi storica secondo la ricostruzione operatane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 24/01/2003, n. 1109; Cass., 04/04/2003, n.
5325; Cass., 23/04/2003, n. 6446).
pagina 14 di 18 11.1 L'art. 632 c.p.c., dettato a disciplina degli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, pur dopo le modifiche che vi sono state apportate con l'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 302, all'ultimo comma dispone che, in caso di estinzione, si applica l'art. 310, ultimo comma. Secondo quest'ultima disposizione, a sua volta parte della norma che regola gli effetti dell'estinzione del processo di cognizione, le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che, nel caso di estinzione del processo di cognizione, la regola è quella per cui nessuna delle parti ha diritto verso le altre al rimborso delle spese che ha sostenuto per provvedere agli atti che ha compiuto o richiesto, né ha diritto al rimborso di quelle dovute anticipare per gli atti necessari al processo, quando l'anticipazione è stata posta a suo carico per disposizione di legge o per ordine del giudice.
Ciò significa anche che, a riguardo di tutte queste spese, come non è resa pronuncia sul diritto al rimborso, in deroga agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., così neppure ne è compiuta una liquidazione.
Dichiarando applicabile questa disposizione al processo di esecuzione e al caso della sua estinzione, l'ultimo comma dell'art. 632 ha regolato nello stesso modo il campo delle spese del processo esecutivo, con la conseguenza che, quanto ai processi di espropriazione forzata, le spese sostenute dal creditore procedente e dagli intervenuti, in deroga agli artt. 95 e 510, sono destinate a restare a carico degli stessi creditori e non ad essere liquidate e a trovare soddisfazione sul ricavato, che, se vi è stato, va invece consegnato al debitore (come dispone l'art. 632, in uno degli altri suoi commi) o al terzo che ha subito l'espropriazione e interamente (visto che, qui, a differenza che nel caso dell'art. 510, terzo comma, non si parla di residuo della somma ricavata).
11.2 Come si è accennato, l'art. 632 ha subito una modifica ad opera dell'art. 12 della L. 3 agosto
1998, n. 302, legge che ha dettato norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai. Tale normativa, oltre ad introdurre nei procedimenti di espropriazione forzata di beni immobili e mobili registrati l'istituto della delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto
(art. 534 bis e ter, 591 bis e ter), ha anche introdotto nuove norme in materia di estinzione del processo esecutivo.
In particolare, l'art. 12 della legge, modificando l'art. 632, vi ha premesso un primo comma, del seguente tenore: "Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis".
11.3 L'inserimento di questo comma, tuttavia, non ha abrogato per incompatibilità le altre disposizioni contenute nell'art. 632 c.p.c.: in particolare, il quarto comma, dove è stabilito che si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 310, già commentata. Ciò discende dal fatto che l'art. 12 della legge 302 del 1998 non ha dettato una disposizione a sé stante, né ha introdotto nel pagina 15 di 18 codice di procedura un nuovo articolo, ma ha configurato la disposizione riportata come una modifica dell'art. 632, al cui primo comma l'ha premessa.
11.4 Una volta stabilito che la nuova disposizione introdotta come primo comma dell'art. 632
c.p.c. deve essere interpretata nei modi consentiti da una relazione di compatibilità logica con quelle preesistenti, appare possibile indicarne il significato.
Si deve partire dall'osservazione che il nuovo primo comma dell'art. 632 c.p.c.ha la limitata portata di descrivere quale contenuto dispositivo deve o può avere l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di espropriazione forzata;
nulla dispone, invece, circa i presupposti di tali contenuti. Questi contenuti sono tre, ciascuno indipendente dall'altro.
11.5 Il primo è che l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento deve essere inserito nella ordinanza che dichiara l'estinzione del processo (della cancellazione della trascrizione del pignoramento si occupano già, in tema di espropriazione immobiliare, gli artt. 562 e 567 del codice). Il secondo è che il giudice, se ne è richiesto, deve liquidare le spese sostenute dalle parti.
Il terzo è che, se vi è stata delega al notaio, i compensi che gli spettano e le parti tenute a corrisponderli vanno indicati nella ordinanza.
11.6 Orbene, se ci sofferma sulla disposizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti si deve rilevare che la norma ipotizza una situazione in cui, da un lato si tratta di dichiarare l'estinzione del processo, dall'altro gli è richiesto di liquidare le spese sostenute dalle parti.
Siccome la regola generale dettata dall'ultimo comma, è che le spese sostenute dalle parti restano a carico di chi le ha anticipate e dunque ne sarebbe inutile la liquidazione, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto disporre con riguardo a situazioni in cui, nei casi di estinzione del processo esecutivo, secondo le norme che regolano il diritto al rimborso delle spese, è possibile che uno dei soggetti del processo abbia questo diritto nei confronti di altri, quanto alle spese da lui sopportate, situazioni che potranno risultare dalla applicazione di queste norme, ma che non è il primo comma dell'art. 632 c.p.c. ad individuare.
11.7 Una situazione di questo tipo è quella implicitamente regolata per il caso di rinuncia dall'art. 629, ultimo comma, il quale dispone che, in quanto possibile, si applicano le disposizioni dettate per la rinuncia agli atti del processo di cognizione dall'art. 306; e, pertanto, è legittima la condanna del creditore rinunciante a rimborsare al debitore le spese che egli abbia sostenuto.
Ponendo poi in relazione gli artt. 629 e 306 c.p.c. con il primo comma dell'art. 632 c.p.c., nel nuovo testo, si deve concludere che, quando la dichiarazione di estinzione gli è chiesta d'accordo da debitore e creditore, se l'accordo accolli le spese in tutto o in parte al debitore, i creditori possono chiedere che il giudice liquidi le spese da loro sopportate.
11.8 Non appare per contro possibile attribuire alla norma il diverso significato per cui, in caso di estinzione del processo esecutivo, il giudice, se richiesto dal creditore procedente, dovrebbe emettere in suo favore un provvedimento di liquidazione delle spese, avente la natura di un pagina 16 di 18 provvedimento di condanna. Un tale significato non è infatti compatibile con le altre disposizioni dettate dall'art. 632 c.p.c.
11.9 Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi errata la tesi di parte appellante secondo cui l'utilizzo del termine “liquidazione” precluderebbe in ogni caso al giudice dell'esecuzione la condanna alle spese con il provvedimento di estinzione della procedura;
tale tesi si dimostra altresì errata se si pone mente, in ragione di quanto detto, che nei casi di estinzione per inattività il giudice non deve compiere alcuna liquidazione delle spese, rimanendo esse a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre la liquidazione deve ravvisarsi proprio in quelle ipotesi, precedentemente illustrate, in cui il giudice deve condannare una delle parti al rimborso delle spese a favore dell'altra.
12. Il sesto motivo di appello, relativo alla falsa applicazione dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R.,
115/2002, deve invece ritenersi fondato, ma, anche in tal caso, non in ragione delle deduzioni di parte appellante (che confonde il concetto di ammissibilità con quello di infondatezza nel merito), bensì in virtù dell'accoglimento del presente appello, che, riformando la sentenza impugnata, fa venir meno la condizione che aveva determinato l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato.
13. Il settimo motivo d'appello, relativo alla presunta responsabilità aggravata di parte reclamata
è, invece da ritenersi infondato. A mente di Cass., 05/03/2015, n.4443, infatti, «la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.» Ebbene, nel caso di specie non pare ravvisabile né una totale infondatezza delle tesi di parte appellata, in ragione delle difficoltà ermeneutiche precedentemente evidenziate, né l'utilizzo di un mezzo fraudolento tale da poter ingannare il giudice, posto che la semplice assenza di punteggiatura in una sola frase, anche alla luce della concreta formulazione delle conclusioni da parte dell'esecutato, non può certamente ritenersi elemento idoneo a generare equivoci sulle richieste di parte.
14. L'ottavo ed ultimo motivo di impugnazione deve ritenersi, invece, inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che non può definirsi “capo di sentenza” il passaggio della motivazione in cui il Collegio argomenta sul principio di economia processuale, trattandosi, appunto, di una mera argomentazione e non di una statuizione con valenza decisoria.
15. L'appello viene pertanto accolto, con totale riforma della sentenza impugnata come verrà indicato in dispositivo.
16. Le spese del primo e secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. in ragione della complessità e dell'assoluta novità della pagina 17 di 18 questione trattata. A ciò consegue l'accoglimento della domanda di parte appellata avente ad oggetto la restituzione delle spese del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 112/2024, pubblicata il 19.04.2024 dal Tribunale Controparte_1 di Biella, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca l'ordinanza del G.E. del 4/03/2024;
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado e di codesto grado di giudizio;
c) Condanna a restituire a l'importo versatogli Controparte_1 Parte_1 delle spese di primo grado, pari a 626,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
Così deciso in Torino, il 17.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 1288/2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], res. in Occhieppo Parte_1
Inferiore (BI), Via S. Clemente n.50, c.f.: , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura speciale del 15.11.2024, dall'Avv. Edoardo Gilio Rosso del Foro di Biella, c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Biella (BI), Via C.F._2
Orfanotrofio n.35; parte appellante contro
res. in DO CC (BI), Via B. Galliari n.46, c.f.: Controparte_1
, domiciliato per la procedura di reclamo ex art. 630 c.p.c. (R.G. 307/2024 C.F._3
Tribunale di Biella), presso l'Avv. Nicoletta Galante, c.f.: , con studio in Biella C.F._4
(BI), Via Volpi n. 6; parte appellata contumace
pagina 1 di 18
Oggetto: appello avverso sentenza ex art. 630, comma 3 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata:
- revocarsi l'ordinanza del G.E. dott. Migliore del Tribunale di Biella, pronunciata il
04.03.2024 nel processo esecutivo R.G.E. Imm.n.15/2019 per inesistenza, nullità, annullamento e comunque inefficacia;
- per l'effetto, mandarsi indenne l'appellante dal pagamento a favore dell'appellata di qualsiasi spesa di giudizio R.G.E. 15/2019 Tribunale di Biella, con condanna dell'appellata alla restituzione delle medesime, già corrisposte in pendenza di esecutività della sentenza appellata;
- dichiararsi tenuto e condannarsi a rifondere alla dott.ssa le Controparte_1 Pt_1 spese giudiziali della fase di reclamo nonché a pagarle una somma liquidanda ex aequo et bono ex art. 96 c.p.c.;
- rinunciate, per pudore, le “spese del procedimento d'esecuzione da cui sono scaturiti gli ulteriori giudizi”
- Con vittoria delle spese di lite e compensi legali del presente giudizio.”
Materia del contendere e motivi della decisione
1. In data 13.12.2018 notificava ad Parte_1 Controparte_2
(d'ora innanzi, per brevità: l'Officina), nonché ai soci illimitatamente responsabili
[...]
e , atto di precetto per €.7.873,55 in forza del decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo n. 760/18 emesso dal Tribunale di Biella. Nel gennaio 2019 procedeva quindi al pignoramento di un'unità immobiliare personale del socio , instaurando il Controparte_1 procedimento esecutivo n. 15/2019 RGE. Costui, tuttavia, il 5 maggio successivo proponeva opposizione all'esecuzione, lamentando, ai sensi dell'art. 2304 c.c., la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e indicando come bene pignorabile dell il capannone CP_2 industriale della società.
pagina 2 di 18 1.2 Nell'ambito di tale procedimento, con ordinanza del 16.07.2019 il G.E. sospendeva l'esecuzione, dichiarando la compensazione tra le parti delle spese di quella fase. Con tale provvedimento il G.E. fissava anche il termine per la proposizione della causa di merito, promossa dalla presente appellante con atto di citazione del 01.08.2019 e terminata con sentenza n.
134/2020 dell'08.07.2020 con cui il Tribunale di Biella, in accoglimento dell'opposizione proposta, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento immobiliare, ne ha ordinato la cancellazione e ha condannato la creditrice procedente alla rifusione delle spese processuali del procedimento di opposizione.
1.3 Con atto notificato il 02.02.2021 ha interposto appello avanti a Codesta Parte_1
Corte, la quale, con sentenza n.4 del 09.01.2023 ne ha dichiarato l'inammissibilità.
1.4 Nel frattempo, il debitore esecutato, equivocando sulla provvisoria esecutività della sentenza emessa all'esito dell'opposizione, aveva chiesto ed ottenuto la cancellazione del pignoramento immobiliare. A fronte di tale indebita cancellazione, l'odierna appellante aveva proposto ricorso al
Tribunale di Biella, il quale, in accoglimento dell'istanza della creditrice procedente, dichiarava l'illegittimità della cancellazione del pignoramento e disponeva la cancellazione della precedente annotazione di cancellazione del pignoramento.
2. Con riferimento, invece, alla (ancora sospesa) procedura esecutiva n. 15/2019, a seguito della sentenza di rigetto di Codesta Corte, nessun atto di impulso processuale era stato più compiuto né dalle parti, né dal giudice.
2.2 Con ordinanza 1.2.2024, il G.E. nuovo assegnatario del fascicolo invitava le parti a precisare entro trenta giorni lo stato del giudizio dell'opposizione.
2.3 Depositata in data 29.02.2024 apposita memoria da parte dell'odierna appellante, con ordinanza del 01.03.2024 il G.E., richiamati gli artt. 627 e 630 c.p.c., dichiarava estinto il processo esecutivo per inattività delle parti, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento e autorizzando la creditrice al ritiro di titolo e precetto.
Senonché, poco dopo la comunicazione dell'ordinanza, lo stesso giorno (1/03/2024), il debitore esecutato depositava telematicamente una propria memoria, recepita dalla cancelleria il lunedì successivo, con la quale, oltre all'estinzione del processo, chiedeva che parte creditrice venisse condannata alla rifusione delle spese del procedimento di esecuzione e alle spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
2.4 A fronte di siffatte richieste, lo stesso lunedì 4/03/2025 il G.E. pronunciava una seconda ordinanza con la quale condannava la creditrice al rimborso delle spese del procedimento di espropriazione immobiliare e di cancellazione del pignoramento.
2.5 Tale ordinanza veniva poi impugnata da quest'ultima con reclamo ex art. 630, c. 3 c.p.c., deducendo argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle poi dedotte in appello.
2.6 Il Tribunale di Biella, con sentenza n. 112/2024 del 19/04/2024, rigettava il reclamo, statuendo che: a) la seconda ordinanza del G.E. era del tutto legittima, avendo egli provveduto pagina 3 di 18 con la prima ordinanza ad estinguere il processo esecutivo e, con la seconda, a regolamentarne le relative spese, in aderenza al disposto dell'art. 632 c.p.c., il quale prevede che il G.E. provveda alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti “se richiesto”, ragion per cui non vi aveva provveduto in prima battuta, non avendo ricevuto richiesta delle parti in tal senso, poi pervenutagli solo in data 4/03/2024: tale modalità, peraltro, risultava del tutto legittima, essendo stata avallata in alcune pronunce dalla stessa Suprema Corte;
b) il G.E. nell'ordinanza di estinzione è certamente tenuto, se richiesto, a condannare le parti alla rifusione delle spese, risultando evidente, non solo dalla lettura delle disposizioni in esame ma anche in base ai principi generali, che il provvedimento conclusivo di un procedimento deve contenere anche l'indicazione della parte tenuta a sopportarle, pena, altrimenti, la violazione del principio di economia processuale, in ragione della necessità della parte vincitrice di avviare un apposito procedimento per ottenere il rimborso delle spese sostenute;
c) nessuna ricomprensione delle fasi di studio e introduttiva del processo esecutivo poteva dirsi sussistente nell'ordinanza resa dal G.E. in data
16/7/2019, riguardante la sola fase cautelare dell'opposizione e con la quale era stata disposta la compensazione delle spese, ma solo limitatamente a quella fase processuale;
d) nessuna violazione del ne bis in idem è ravvisabile nella decisione del G.E. contenuta nel provvedimento reclamato in ordine alla regolamentazione delle spese del processo esecutivo, non essendo corretta l'affermazione del reclamante secondo cui esse dovrebbero semplicemente rimanere a carico del creditore procedente che le aveva anticipate in forza del richiamo all'art. 310 ultimo comma c.p.c., previsione di cui la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare il carattere derogabile in presenza di idonee ragioni e di adeguata motivazione, come avvenuto nell'ordinanza del G.E.
3. Avverso tale sentenza propone appello , articolando otto motivi di Parte_1 appello, alcuni di essi suddivisi in ulteriori sub-motivi.
3.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'errata e/o falsa valutazione della responsabilità della
Cancelleria del Tribunale di Biella, in quanto il Collegio avrebbe errato nell'addebitare alla
Cancelleria la responsabilità della mancata tempestiva presa in carico della memoria avversaria
(depositata il venerdì sera, ad Uffici Giudiziari chiusi) e della ritardata visibilità posta al G.E., dovendo tali inefficienze essere attribuite piuttosto alla condotta sleale di controparte.
3.2 Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo – che, ai fini di una migliore chiarezza si ritiene di esporre congiuntamente – l'appellante critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto valida la seconda ordinanza del G.E. e corretta la condanna della alla rifusione delle spese del Pt_1 processo esecutivo.
3.2.1 Più in particolare, secondo le prospettazioni dell'appellante, la seconda ordinanza del G.E. andrebbe dichiarata inesistente/nulla/annullabile/inefficace e, per l'effetto, revocata, in quanto, a seguito della dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, il G.E. non avrebbe più alcun potere di pronunciarsi sulle spese di un processo ormai “dematerializzato”, giacché il suo potere si pagina 4 di 18 sarebbe consumato al momento dell'emanazione dell'ordinanza di estinzione. Il rapporto tra le due ordinanze, dunque, non andrebbe ricostruito in termini di completamento e integrazione, bensì di conflitto, con l'ulteriore conseguenza per cui nella fattispecie concreta si genererebbe un contrasto tra giudicati, poiché, se il debitore esecutato chiedesse l'esecuzione del secondo provvedimento per ottenere la rifusione delle spese, l'odierna appellante potrebbe opporre il giudicato della prima che non prevede rifusione.
3.2.2 Ad accogliere la ricostruzione prospettata, inoltre, la seconda ordinanza sarebbe errata anche nel merito, poiché, in caso di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, occorrerebbe applicare l'art. 632, c. 4 c.p.c., il quale, nel rinviare all'art. 310, ultimo comma, sancisce che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
cosa che, tuttavia, non è accaduta, avendo il G.E. fatto applicazione del generale principio di soccombenza, alla luce di una valutazione globale delle vicende processuali del caso di specie, comprensiva anche dell'opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale le spese erano già state regolate dall'ordinanza di sospensione e dalla sentenza emessa all'esito della fase di merito.
Conseguentemente, condannare la creditrice procedente al rimborso delle spese del processo esecutivo significherebbe violare il principio del ne bis in idem, essendo ella già stata “sanzionata” per la propria soccombenza in punto di impignorabilità dei beni a mezzo della condanna alla rifusione delle spese della fase di opposizione e al pagamento del doppio del contributo unificato in ragione dell'inammissibilità dell'appello (art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002).
3.2.3 Infine – sostiene l'appellante – anche a voler ritenere corretta siffatta condanna, in ragione delle peculiarità del caso concreto non residuerebbe più alcuna spesa suscettibile di essere rimborsata, posto che, da un lato, i costi inerenti alla fase di studio e introduttiva del processo esecutivo dovrebbero ritenersi assorbiti dalla condanna della creditrice alla rifusione delle spese per il procedimento di opposizione all'esecuzione, dall'altro, a seguito della sentenza di accoglimento dell'opposizione, il debitore esecutato, essendo rimasto inerte, non avrebbe svolto alcuna attività processuale suscettibile di ulteriore liquidazione e condanna rispetto a quanto già disposto con separati provvedimenti.
3.3 Con il secondo motivo, al punto 4), l'appellante si duole poi della falsa applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., osservando come la norma menzioni unicamente la “liquidazione” delle spese e non la “condanna”; pertanto, nell'ordinanza di estinzione il Giudice dovrebbe limitarsi a liquidare le spese solo “se richiesto”: ciò in deroga all'art. 91 c.p.c. che disciplina la “condanna” e che, a riprova di tale ricostruzione, contiene la chiara ed inequivocabile distinzione tra condanna e liquidazione.
3.4 A mezzo del sesto motivo, l'odierna appellante lamenta, invece, la falsa applicazione dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R., 115/2002, dacché non sarebbero ravvisabili i presupposti per l'applicabilità di tale norma. Secondo parte appellante, infatti, non potrebbe dirsi che il reclamo al Collegio sia stato respinto integralmente, posto che, perlomeno in relazione all'eccezione di inammissibilità
pagina 5 di 18 sollevata da controparte, sarebbe risultata vincitrice, avendo il Collegio ritenuto ammissibile il reclamo proposto.
3.5. Con il settimo motivo di appello viene poi impugnato il capo della sentenza in cui il Collegio nulla ha disposto sulla responsabilità aggravata di parte reclamata. Osserva l'appellante, in particolare, come la richiesta di rifusione delle spese presentata da controparte al G.E. con memoria del 1/03/2024 (“con spese del procedimento d'esecuzione da cui sono scaturiti gli ulteriori giudizi spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento” ), in assenza di punteggiatura, debba ritenersi assai oscura e confusa e, soprattutto, idonea ad indurre in errore il
Giudice; pertanto, siffatta condotta integrerebbe una fattispecie di responsabilità aggravata, meritevole della sanzione di cui all'art. 96 c.p.c.
3.6 Con l'ottavo ed ultimo motivo di impugnazione, parte appellante censura, infine, il capo della sentenza in cui il Collegio argomenta sul principio di economia processuale, precisando come l'infondatezza del ragionamento di parte reclamante circa l'esclusione nell'ordinanza di estinzione di ogni statuizione sulle spese (cfr. anche il secondo motivo, punto 4) appare chiara nel momento in cui la stessa parte individua quale dovrebbe essere, a suo parere, la soluzione corretta, ossia quella di avviare un apposito procedimento giudiziale per la rifusione delle spese, via che si porrebbe in netto contrasto con il principio dell'economia processuale. A detta dell'appellante, tuttavia, tale argomentazione non sarebbe pertinente, giacché, nel caso in cui codesta Corte dovesse confermare la condanna della medesima a sostenere le spese della cancellazione del pignoramento, ella si vedrebbe costretta ad instaurare un ulteriore procedimento per farsi rimborsare le spese sostenute per la cancellazione dell'indebita cancellazione del pignoramento e, dunque, l'economia processuale rimarrebbe invariata.
4. Nonostante la corretta notificazione dell'atto di citazione in appello, parte appellata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Successivamente sono stati assegnati i termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza 8.10.2025.
5. L'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 112/2024 va accolto per le seguenti ragioni.
6. In via preliminare non sfugge a Codesta Corte come l'appello avverso la sentenza emessa all'esito del procedimento di reclamo ex art. 630, c. 3 c.p.c. debba essere proposto con ricorso, e non con citazione, come invece effettuato dall'appellante. L'art. 130 disp. att. c.p.c. prevede, infatti, che «nel giudizio d'appello contro la sentenza […] che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 […] il collegio […] provvede in camera di consiglio con sentenza»; da ciò si desume che, dovendosi applicare il procedimento camerale, l'atto introduttivo è il ricorso, e non la citazione (cfr. art. 737 c.p.c.).
6.1 Tuttavia, nonostante l'errata scelta del rito, occorre precisare come in tali ipotesi operi il c.d. principio di conversione, in virtù del quale, come sancito da un'ormai consolidata giurisprudenza di pagina 6 di 18 legittimità (cfr. ex multis Cass., 21/02/2022, n. 5659; Cass., 15/01/2013, n. 797), «nel caso in cui
l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento […] è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione». Tale principio, peraltro, si ritiene pacificamente applicabile «[…] anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l'atto nullo possegga i requisiti di forma e di sostanza del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato» (Cass., 30/05/2013, n. 13639).
Ebbene, nella fattispecie concreta sono rinvenibili tutti i presupposti per l'operatività del tale principio, e cioè: l'introduzione del giudizio di secondo grado con un atto errato (citazione in luogo del ricorso), la sussistenza nell'atto nullo di tutti i requisiti di forma e di sostanza del differente atto che avrebbe dovuto essere compiuto e il deposito dell'atto di citazione nel termine per appellare previsto dall'art. 327: elementi questi che consentono di ritenere sanata - in virtù del suddetto principio - la nullità dell'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale.
6.2 Ciò, peraltro, con la precisazione per cui la contumacia dell'appellato non può consentire di non ritenere operante siffatto meccanismo «[…] ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato un effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito od anche soltanto ridotto la libertà di difesa. Infatti, anche a voler ritenere nullo l'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale (ricorso anzichè citazione) occorre tener conto che tale nullità rientrerebbe pur sempre fra quelle formali di cui all'art. 156 c.p.c., sanabili con il raggiungimento dello scopo» (Cass., 30/05/2013, n. 13639; conf.
Cass., 23/11/2000, n. 15125; Cass., 18/08/2006, n. 18201; Cass., Sez. Un.,15/04/2024, n.
10141); e, pertanto, «[…] dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte" (così Cass., Sez. Un.,15/04/2024, n.
10141; conf. Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12567; in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. II,
17 ottobre 2014, n. 22075, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1448 e Cass., Sez. Lav., 5 aprile
2018, n. 8422).
pagina 7 di 18 Ebbene, nel caso concreto non può ravvisarsi alcuna nullità che abbia inciso negativamente sull'esercizio del diritto di difesa dell'appellata, alla quale è stata regolarmente notificata la citazione e, dunque, seppur sotto un'errata forma, è stata posta al corrente della pendenza del processo in ragione di un atto recante gli elementi sostanziali del ricorso. Conseguentemente, la scelta dell'appellata di rimanere contumace non è stata cagionata da una nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, bensì da una scelta consapevole e volontaria della medesima.
7. Ciò premesso, può procedersi all'esame dei motivi.
7.1 All'uopo pare opportuno precisare, innanzitutto, come – lo si anticipa – l'accoglimento del presente appello non possa dirsi frutto del corretto inquadramento dogmatico della vicenda effettuato da parte appellante, il quale, al contrario, deve ritenersi del tutto errato. Piuttosto, la fondatezza delle doglianze dell'impugnante va ravvisata nella diversa qualificazione dei fatti che codesta Corte intende effettuare rispetto a quanto prospettato nell'atto di appello;
e, infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudice d'appello può riqualificare giuridicamente i fatti, ossia applicare una diversa norma giuridica allo stesso fatto storico, a condizione che il petitum e la causa petendi rimangano immutati, cioè senza che venga introdotto un nuovo titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda (Cass., 17/01/2019, n.1244; conf. Cass., 9/11/2022, n. 33057 «Il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto»).
Effettuate tali precisazioni, si può ora passare sull'esame dei motivi di appello.
8. Il primo motivo, con il quale l'appellante censura l'errata e/o falsa valutazione della responsabilità della Cancelleria del Tribunale di Biella, deve ritenersi inammissibile, in quanto non qualificabile come motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: infatti, l'impugnante, da un lato, non ha censurato uno specifico capo di sentenza, dall'altro, non ha indicato le ragioni per cui la supposta violazione di legge avrebbe avuto una qualche rilevanza ai fini della decisione impugnata. E ciò, peraltro, lo si può evincere addirittura dalle stesse affermazioni dell'appellante, ove viene precisato che “Non si tratta di un vero e proprio motivo d'appello perché non incide direttamente sul dispositivo della sentenza impugnata, ma serve a trattare uno degli errori del
Collegio e rendere quella che si ritiene una doverosa giustizia alla Cancelleria.”
9. Ciò detto, venendo all'esame del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello – che, stante la loro stretta connessione, si ritiene di trattare congiuntamente – può dirsi, innanzitutto, come pagina 8 di 18 l'impianto dogmatico in essi tratteggiato debba reputarsi del tutto errato: da qui, pertanto,
l'esigenza – precedentemente accennata – di procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti.
Il nodo cruciale della presente vicenda, invero, deve ravvisarsi in un doppio errore processuale.
9.1 Il primo consiste nella mancata liquidazione a favore del debitore nella sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione delle spese della procedura di espropriazione immobiliare: ciò che ha comportato, in seguito, la necessità per il G.E. di regolare lui stesso le spese dell'estinto processo esecutivo.
9.1.1 Invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 26/05/2003, n. 8339), in linea di principio, il giudizio di opposizione all'esecuzione rappresenta un processo di cognizione distinto da quello esecutivo. Ciononostante, si deve considerare che l'opposizione è proposta per ottenere che sia dichiarato che la parte istante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata
(art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) ovvero che l'esecuzione non può proseguire sul bene
(art. 615, secondo comma, e 619) od in confronto del soggetto contro cui è stata minacciata o intrapresa (art. 615).
Se l'opposizione è accolta, il corso del processo esecutivo ne può risultare impedito in modo definitivo, come accade, per esempio, se è accertato che è stato sottoposto ad espropriazione un bene che non poteva essere pignorato o apparteneva ad un terzo ovvero che la parte istante non aveva diritto a procedere all'esecuzione o non lo aveva nei confronti della parte contro cui aveva rivolto l'azione esecutiva.
Quando l'opponente ha anche sopportato spese per atti del processo esecutivo, prima che l'opposizione fosse proposta o dopo, se il processo non è stato sospeso, si deve ritenere che egli può e deve chiedere al giudice della cognizione il rimborso delle spese che abbia sopportato per tali atti. E questo per tre ragioni. Perché è con l'opposizione esecutiva che, all'azione che si esplica attraverso il processo di esecuzione, si contrappone la difesa della parte che tale esecuzione subisce;
perché il giudice del processo esecutivo può ritenersi non abbia se non il potere di liquidare le spese a favore della parte istante, salvo solo il caso di rinuncia (artt. 629, terzo comma, e 632 cod. proc. civ.), al quale non può essere equiparato il caso dell'accoglimento dell'opposizione, mentre nel caso di estinzione le spese restano a carico di chi le ha anticipate
(art. 632, ultimo comma, cod. proc. civ.); perché con la sentenza che accoglie l'opposizione anche il processo esecutivo si chiude.
Ma l'opposizione può essere rigettata ed anche se accolta può non essere di ostacolo al corso ulteriore del processo, come può accadere se sia annullato un atto intermedio del processo di espropriazione forzata (ad esempio l'ordinanza di autorizzazione alla vendita o quella di aggiudicazione). Pertanto, se il processo esecutivo è destinato a proseguire, da un lato non v'è ragione di non applicare la regola per cui sulle spese si decide alla fine del processo e dal giudice davanti a cui si è svolto, dall'altro, a parte il fatto che possono dover essere compiuti ulteriori atti, che pure vanno tenuti in considerazione ai fini della liquidazione delle spese, dipenderà dall'esito pagina 9 di 18 del processo se la parte istante avrà diritto o no ad essere rimborsata, perché potrebbe accadere che il processo di esecuzione si estingua o quello di espropriazione forzata si concluda senza che il ricavato possa assicurare nemmeno l'integrale rimborso delle spese. E allora in tale ultimo caso soluzione conforme a diritto si deve ritenere quella per cui la parte istante non deve chiedere, né può ottenere dal giudice dell'opposizione il rimborso delle spese per gli atti compiuti per e nel processo di esecuzione (così Cass., 26/05/2003, n. 8339).
9.1.2 Nel caso di specie il processo esecutivo era stato sospeso, e, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto chiedere – e, conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto riconoscergli – il rimborso delle spese della procedura esecutiva;
cosa che, tuttavia, non è avvenuta, avendo il giudice della cognizione condannato l'odierna appellante alla sola rifusione delle spese del procedimento di opposizione e non anche di quelle del processo esecutivo, così come può leggersi sia nel dispositivo “condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro […]”, sia nella motivazione “In fine, evidente la Controparte_1 soccombenza di parte , costei dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore della convenuta che si liquidano, giusto il d.m. 55/14, sulla scorta dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria, che non vi è stata, trattandosi di causa dal valore indeterminabile a bassa complessità, in euro 3235,00 […]”.
9.2 Il secondo errore va poi ravvisato nella (erronea) dichiarazione di estinzione del processo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 627 e 630 c.p.c., i quali, come ben evidenziato da dottrina e giurisprudenza, contemplano un'ipotesi di c.d. estinzione tipica del processo esecutivo conseguente all'inattività delle parti che non riassumono il processo esecutivo sospeso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. Dunque, presupposto per l'operatività di tale causa estintiva è che la sentenza conclusiva della fase di opposizione all'esecuzione sia una sentenza di rigetto, e non di accoglimento, e che, pertanto, sia stato accertato con efficacia di giudicato che il creditore procedente abbia effettivamente diritto di procedere all'esecuzione forzata.
9.2.1 In tale quadro il regime delle spese processuali delineato dagli artt. 632, c. 4 e 310, ultimo comma c.p.c., a mente dei quali le spese del processo estinto per inattività stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, risulta perfettamente coerente con i presupposti di operatività della causa estintiva. Se, infatti, a seguito dell'accertamento dell'esistenza del suo diritto, il creditore omette di riassumere, nel suo interesse, il processo esecutivo sospeso, pare allora corretto e giusto che a sopportare le spese del procedimento di espropriazione estinto siano le parti che le hanno anticipate, giacché, da un lato, l'estinzione della procedura è imputabile allo stesso creditore che aveva interesse alla sua prosecuzione, dall'altro, pare equo che restino a carico del debitore le spese da lui sostenute, in ragione del suo perdurante inadempimento, che ha comportato per il creditore la necessità di ricorrere all'esecuzione forzata.
pagina 10 di 18 9.2.2 Nulla di tutto ciò, però, è avvenuto nel caso di specie, posto che la fase di opposizione all'esecuzione si è conclusa non con una sentenza di rigetto, ma con una sentenza di accoglimento: in tale situazione, pertanto, il G.E. avrebbe dovuto adottare un provvedimento meramente ricognitivo dell'avvenuta chiusura (anticipata) del processo esecutivo (in ragione del sopravvenuto accoglimento dell'opposizione all'esecuzione), diverso, però, da quello di cui all'art. 630 c.p. Tutto ciò, come detto, non è avvenuto e il G.E. ha pronunciato, invece, un'ordinanza di estinzione per inattività ex artt. 627 e 630 c.p.c.; a questo punto sarebbe stato onere dell'esecutato, onde evitare l'applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., impugnare il provvedimento di estinzione a mezzo del reclamo ex art. 630, c.3 c.p.c., deducendone la nullità in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge. Tuttavia, né il debitore, né il creditore hanno impugnato tale provvedimento, cosicché esso non può più essere messo in discussione;
ad essere reclamata, invece, è stata unicamente la seconda ordinanza regolativa delle spese, oggi all'attenzione di
Codesta Corte.
9.2.3 Sul punto, deve ritenersi infondata la doglianza di parte appellante volta a sottolineare come il G.E., una volta dichiarata l'estinzione, non avrebbe più alcun potere di ritornare sulle proprie statuizioni, neppure in punto di spese. Tale affermazione non è corretta, poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass., 20/04/2016, n. 7779; Cass., 19/12/2014, n. 27031; Cass.,
13/06/1992, n. 7254), al contrario, è attestata nel senso di ritenere ammissibile la pronuncia di una seconda ordinanza integrativa in punto di spese, una volta che il G.E. abbia già dichiarato, con precedente ordinanza, l'estinzione del processo esecutivo.
9.2.4 Né sono fondate le critiche mosse alla sentenza impugnata, laddove parte appellante ha ritenuto che sul punto il Tribunale abbia citato precedenti non conformi: è, pur vero, infatti, che le massime delle citate pronunce concernono il problema dell'individuazione del corretto mezzo di impugnazione (ricorso straordinario per Cassazione o reclamo ex art. 630 c.p.c.) dell'ordinanza integrativa sulle spese, ma da esse si desume implicitamente come la Suprema Corte riconosca piena validità ed efficacia ad un siffatto provvedimento (cfr. ad es. Cass., 19/12/2014, n. 27031:
"Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio, ai sensi dell'art.
630 c.p.c., u.c., qualora questo abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per
l'estinzione, nonchè qualora, pur non essendo contestata la legittimità dell'estinzione, si intenda impugnare la condanna alle spese del processo esecutivo estinto, contenuta, quale capo accessorio, nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento destinato ad integrare tale ordinanza"). In conclusione, si può affermare, dunque, come la seconda ordinanza del G.E. debba ritenersi pienamente valida ed efficace, posto che, in virtù dei precedenti citati, non può dirsi che essa si ponga in contrasto con la precedente, bensì in un rapporto di integrazione e completamento.
pagina 11 di 18 10. Piuttosto, tale ordinanza deve ritenersi errata nel merito, in punto di statuizione sulle spese, poiché, nel porre a carico del creditore le spese della procedura espropriativa non ha fatto corretta applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., il quale, nel rinviare all'art. 310, ultimo comma, sancisce che le spese del processo esecutivo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
10.1 Né la statuizione del G.E. può essere giustificata sulla scorta di quanto affermato da Cass.
25/05/2010, n. 12701 e dalla precedente Cass., 24/01/2003, n. 1109, dalla essa richiamata. È pur vero che la prima ha statuito che «A norma dell'art. 310 c.p.c., u.c., richiamato dall'art. 632
c.p.c., u.c., le spese del processo estinto restano in linea di principio a carico delle parti che le hanno anticipate. Il giudice può disporre diversamente solo se ricorra un accordo in tal senso fra le parti (Cass. civ. Sez. 3, 4 aprile 2003 n. 5325; Cass. civ. Sez. 3, 23 aprile 2003 n. 6446), o se ricorrano altre ragioni idonee a giustificare il provvedimento (Cass. civ. Sez. 3, 24 gennaio 2003
n. 1109): ragioni che peraltro debbono essere esplicitate, non essendo sufficiente il mero e laconico richiamo alla richiesta in tal senso di una delle parti», ma tale principio è stato affermato con riguardo a fattispecie diverse da quella oggetto della presente causa.
10.1.1 In particolare, Cass., 24/01/2003, n. 1109 concerneva un caso cui il giudice di primo grado, a fronte di un provvedimento di estinzione per inattività in ragione della mancata proposizione da parte del creditore dell'istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo in presenza di una dichiarazione negativa di quest'ultimo, aveva illegittimamente condannato il debitore al rimborso delle spese della procedura in virtù di un'errata interpretazione dell'art. 632,
c 1 c.p.c., da pochi anni introdotto, senza fare applicazione del disposto dell'art. 632, c. 4 c.p.c.
10.1.2 Cass. 25/05/2010, n. 12701, invece, concerneva un caso in cui il giudice di primo grado aveva erroneamente posto a carico dei debitori le spese della CTU per il processo esecutivo, sulla scorta dell'erroneo presupposto che essi avessero accettato l'accordo proposto dal creditore di rinuncia agli atti, condizionato, però, all'accollo in capo ai medesimi debitori delle spese della CTU.
Nel riformare la sentenza impugnata, in quanto l'estinzione non avrebbe dovuto essere nemmeno pronunciata, non avendo gli esecutati prestato il loro assenso all'accordo, la sentenza afferma come “A fronte della rinuncia condizionata e non accettata, il Tribunale avrebbe potuto (e dovuto) astenersi dal pronunciare l'estinzione. Non poteva invece procedervi derogando alle norme applicabili in tema di regolamentazione delle spese, senza specifica motivazione circa le ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tal provvedimento, al di là della mera presa d'atto della contraria volontà di una sola parte”. L'idea, quindi, è quella per cui in caso di estinzione
(tipica) – fermo il fatto che nella fattispecie concreta essa non doveva essere pronunciata – il giudice non possa derogare alle norme in tema di spese, senza specifica motivazione circa le idonee ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tal provvedimento.
10.1.3 Ebbene, il riferimento a siffatte “idonee e oggettive ragioni” pare essere il frutto del recepimento di un orientamento dottrinale secondo cui nei casi di anticipata chiusura del processo esecutivo per causa imputabile al debitore esecutato (ad es. se il debitore o il terzo assoggettato pagina 12 di 18 all'espropriazione è dichiarato fallito o è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa oppure abbia distrutto od occultato il bene staggito) le spese della procedura devono gravare su costui. In tali casi, infatti, l'estinzione del processo esecutivo non consegue a una rinuncia del creditore o a un'inattività delle parti, ma a una causa imputabile al solo debitore, con la conseguenza per cui pare corretto che in siffatte ipotesi le spese del processo esecutivo gravino sull'esecutato; e, dunque, non potendo essere liquidate da un giudice diverso da quello del processo estinto debbano necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento di chiusura della procedura.
10.1.4 Le criticità di tale orientamento, tuttavia, risiedono nel definire come “estinzione” non solo i casi di estinzione c.d. tipica, ma anche quelli di estinzione atipica, così uniformandone il regime processuale anche in punto di spese, ritenendo in entrambi i casi applicabile l'art. 632, c. 4 c.p.c.;
e ciò con la conseguenza per cui nei casi di chiusura anticipata del processo esecutivo per cause imputabili al debitore, diverse da quelle di estinzione tipica, tali autori si trovano costretti – onde evitare iniquità nei confronti del creditore – ad ammettere deroghe alla regola di cui all'art. 632,
c. 4 c.p.c. nei casi (“gravi ragioni”) in cui la sua rigida applicazione risulterebbe ingiusta per il creditore, in virtù, appunto, dell'imputabilità al debitore della causa estintiva.
10.1.5 Codesta Corte ritiene, tuttavia, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, che tali affermazioni non siano accoglibili, non essendo coerenti sul piano sistematico: l'estinzione tipica, infatti, deve essere tenuta distinta dai casi di c.d. chiusura anticipata del processo esecutivo. Conseguentemente, non pare possibile applicare indiscriminatamente il regime processuale (anche in punto di spese) della prima alla seconda, stanti, come visto, i differenti presupposti di operatività dei due istituti.
10.1.6 In particolare, non sarà possibile applicare il disposto dell'art. 632, ult. co., c.p.c. a tutti i casi di chiusura anticipata del processo esecutivo, essendo invece necessario distinguere tra: a) casi in cui la chiusura anticipata del processo esecutivo è riconducibile ad una inattività del creditore (es., mancata proposizione dell'istanza di vendita nel termine previsto dall'art. 497
c.p.c.; mancato deposito della documentazione ipocatastale a norma dell'art. 567 c.p.c.; mancato deposito della sentenza da parte del creditore sequestrante nell'ipotesi contemplata dall'art. 156 disp. att. c.p.c.): in tali casi trova senz'altro applicazione la regola dettata dall'art. 632, ult. co., sicché le spese restano a carico di chi le ha anticipate;
b) casi in cui la chiusura del processo esecutivo consegue all'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. o comunque all'accertamento, anche in sede stricto sensu esecutiva, dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione: in questi casi il creditore procedente viene a trovarsi in una situazione analoga a quella del soccombente nel processo di cognizione, sicché le spese del processo andranno poste a suo carico in applicazione della regola generale dell'art. 91 c.p.c.; c) casi, infine, in cui il processo esecutivo si chiude per l'oggettiva impossibilità di una sua (utile) prosecuzione (perimento del bene pignorato, infruttuosità della vendita forzata, ecc.): in questi casi, non essendo configurabile pagina 13 di 18 a carico del creditore alcuna soccombenza, né sussistendo i presupposti per l'applicazione della regola dettata dall'art. 632, ult. co., le spese vanno poste a carico del debitore, poiché
l'infruttuosità dell'esecuzione non può scalfire il diritto del creditore (che tale rimane fino a quando non venga accertata l'inesistenza del suo diritto di agire in executivis) a vedere soddisfatto il suo credito nella maggiore possibile integrità.
10.2 Ora, effettuate tali premesse e illustrato come il riferimento di Cass. 25/05/2010, n. 12701 alle “idonee ragioni” che consentirebbero di derogare al disposto dell'art. 632, ultimo comma nei casi di estinzione tipica concerna in realtà i casi di chiusura anticipata del processo esecutivo per causa imputabile al debitore (ai quali, peraltro, secondo la prospettazione accolta, dovrebbe escludersi in radice l'applicabilità della predetta norma), si perviene alla conclusione per cui alla fattispecie concreta non può ritenersi applicabile tale precedente della Suprema Corte. Invero, nel caso di specie si è in presenza di un provvedimento di estinzione tipica per inattività, che, pur essendo stato pronunciato in assenza dei presupposti di legge, non è stato tuttavia impugnato da alcuna delle parti e che vincola, dunque, il giudice nella conseguente regolamentazione delle spese, con particolare riferimento all'applicabilità dell'art. 632, c. 4, il quale, come visto, se non nei casi di accordo tra le parti o di estinzione per rinuncia, non tollera alcuna deroga. Le “idonee ragioni” menzionate da Cass., 25/05/2010, n. 12701, infatti, si riferiscono ai casi (atipici) di chiusura anticipata del processo esecutivo per causa imputabile al debitore, in relazione ai quali, in realtà, come visto, deve escludersi in radice la stessa applicabilità dell'art. 632, c. 4 c.p.c.
Pertanto, in virtù delle ragioni illustrate occorrerà fare applicazione nel caso di specie dell'art. 632,
c. 4 c.p.c., con la conseguenza per cui le spese del processo esecutivo resteranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
10.3 Né l'esecutato può dolersi di tale esito, avendo avuto a sua disposizione tutti gli strumenti processuali idonei ad evitarlo;
in particolare egli avrebbe potuto: a) chiedere le spese del processo esecutivo già nel giudizio di opposizione all'esecuzione; b) qualora fossero state richieste, ma il giudice della cognizione non si fosse pronunciato sul punto, impugnare la sentenza;
c) successivamente, a fronte di un provvedimento di estinzione per inattività emesso in assenza dei presupposti, proporre reclamo ex art. 630, c. 3 c.p.c. per chiederne la caducazione ed evitare così
l'applicabilità dell'art. 632, c. 4 c.p.c.
Su tale punto, pertanto, l'appello merita accoglimento, seppur sulla scorta di una differente qualificazione giuridica dei fatti dedotti dall'appellante.
11. È totalmente infondato, invece, il motivo con cui l'appellante si duole della falsa applicazione dell'art. 632, c. 4 c.p.c., osservando come tale norma menzioni unicamente la “liquidazione” e non la “condanna” alle spese: le deduzioni di parte appellante, infatti, non tengono conto dell'effettiva portata della disposizione, per come ricavabile dalla sua genesi storica secondo la ricostruzione operatane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 24/01/2003, n. 1109; Cass., 04/04/2003, n.
5325; Cass., 23/04/2003, n. 6446).
pagina 14 di 18 11.1 L'art. 632 c.p.c., dettato a disciplina degli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, pur dopo le modifiche che vi sono state apportate con l'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 302, all'ultimo comma dispone che, in caso di estinzione, si applica l'art. 310, ultimo comma. Secondo quest'ultima disposizione, a sua volta parte della norma che regola gli effetti dell'estinzione del processo di cognizione, le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che, nel caso di estinzione del processo di cognizione, la regola è quella per cui nessuna delle parti ha diritto verso le altre al rimborso delle spese che ha sostenuto per provvedere agli atti che ha compiuto o richiesto, né ha diritto al rimborso di quelle dovute anticipare per gli atti necessari al processo, quando l'anticipazione è stata posta a suo carico per disposizione di legge o per ordine del giudice.
Ciò significa anche che, a riguardo di tutte queste spese, come non è resa pronuncia sul diritto al rimborso, in deroga agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., così neppure ne è compiuta una liquidazione.
Dichiarando applicabile questa disposizione al processo di esecuzione e al caso della sua estinzione, l'ultimo comma dell'art. 632 ha regolato nello stesso modo il campo delle spese del processo esecutivo, con la conseguenza che, quanto ai processi di espropriazione forzata, le spese sostenute dal creditore procedente e dagli intervenuti, in deroga agli artt. 95 e 510, sono destinate a restare a carico degli stessi creditori e non ad essere liquidate e a trovare soddisfazione sul ricavato, che, se vi è stato, va invece consegnato al debitore (come dispone l'art. 632, in uno degli altri suoi commi) o al terzo che ha subito l'espropriazione e interamente (visto che, qui, a differenza che nel caso dell'art. 510, terzo comma, non si parla di residuo della somma ricavata).
11.2 Come si è accennato, l'art. 632 ha subito una modifica ad opera dell'art. 12 della L. 3 agosto
1998, n. 302, legge che ha dettato norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai. Tale normativa, oltre ad introdurre nei procedimenti di espropriazione forzata di beni immobili e mobili registrati l'istituto della delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto
(art. 534 bis e ter, 591 bis e ter), ha anche introdotto nuove norme in materia di estinzione del processo esecutivo.
In particolare, l'art. 12 della legge, modificando l'art. 632, vi ha premesso un primo comma, del seguente tenore: "Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis".
11.3 L'inserimento di questo comma, tuttavia, non ha abrogato per incompatibilità le altre disposizioni contenute nell'art. 632 c.p.c.: in particolare, il quarto comma, dove è stabilito che si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 310, già commentata. Ciò discende dal fatto che l'art. 12 della legge 302 del 1998 non ha dettato una disposizione a sé stante, né ha introdotto nel pagina 15 di 18 codice di procedura un nuovo articolo, ma ha configurato la disposizione riportata come una modifica dell'art. 632, al cui primo comma l'ha premessa.
11.4 Una volta stabilito che la nuova disposizione introdotta come primo comma dell'art. 632
c.p.c. deve essere interpretata nei modi consentiti da una relazione di compatibilità logica con quelle preesistenti, appare possibile indicarne il significato.
Si deve partire dall'osservazione che il nuovo primo comma dell'art. 632 c.p.c.ha la limitata portata di descrivere quale contenuto dispositivo deve o può avere l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di espropriazione forzata;
nulla dispone, invece, circa i presupposti di tali contenuti. Questi contenuti sono tre, ciascuno indipendente dall'altro.
11.5 Il primo è che l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento deve essere inserito nella ordinanza che dichiara l'estinzione del processo (della cancellazione della trascrizione del pignoramento si occupano già, in tema di espropriazione immobiliare, gli artt. 562 e 567 del codice). Il secondo è che il giudice, se ne è richiesto, deve liquidare le spese sostenute dalle parti.
Il terzo è che, se vi è stata delega al notaio, i compensi che gli spettano e le parti tenute a corrisponderli vanno indicati nella ordinanza.
11.6 Orbene, se ci sofferma sulla disposizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti si deve rilevare che la norma ipotizza una situazione in cui, da un lato si tratta di dichiarare l'estinzione del processo, dall'altro gli è richiesto di liquidare le spese sostenute dalle parti.
Siccome la regola generale dettata dall'ultimo comma, è che le spese sostenute dalle parti restano a carico di chi le ha anticipate e dunque ne sarebbe inutile la liquidazione, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto disporre con riguardo a situazioni in cui, nei casi di estinzione del processo esecutivo, secondo le norme che regolano il diritto al rimborso delle spese, è possibile che uno dei soggetti del processo abbia questo diritto nei confronti di altri, quanto alle spese da lui sopportate, situazioni che potranno risultare dalla applicazione di queste norme, ma che non è il primo comma dell'art. 632 c.p.c. ad individuare.
11.7 Una situazione di questo tipo è quella implicitamente regolata per il caso di rinuncia dall'art. 629, ultimo comma, il quale dispone che, in quanto possibile, si applicano le disposizioni dettate per la rinuncia agli atti del processo di cognizione dall'art. 306; e, pertanto, è legittima la condanna del creditore rinunciante a rimborsare al debitore le spese che egli abbia sostenuto.
Ponendo poi in relazione gli artt. 629 e 306 c.p.c. con il primo comma dell'art. 632 c.p.c., nel nuovo testo, si deve concludere che, quando la dichiarazione di estinzione gli è chiesta d'accordo da debitore e creditore, se l'accordo accolli le spese in tutto o in parte al debitore, i creditori possono chiedere che il giudice liquidi le spese da loro sopportate.
11.8 Non appare per contro possibile attribuire alla norma il diverso significato per cui, in caso di estinzione del processo esecutivo, il giudice, se richiesto dal creditore procedente, dovrebbe emettere in suo favore un provvedimento di liquidazione delle spese, avente la natura di un pagina 16 di 18 provvedimento di condanna. Un tale significato non è infatti compatibile con le altre disposizioni dettate dall'art. 632 c.p.c.
11.9 Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi errata la tesi di parte appellante secondo cui l'utilizzo del termine “liquidazione” precluderebbe in ogni caso al giudice dell'esecuzione la condanna alle spese con il provvedimento di estinzione della procedura;
tale tesi si dimostra altresì errata se si pone mente, in ragione di quanto detto, che nei casi di estinzione per inattività il giudice non deve compiere alcuna liquidazione delle spese, rimanendo esse a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre la liquidazione deve ravvisarsi proprio in quelle ipotesi, precedentemente illustrate, in cui il giudice deve condannare una delle parti al rimborso delle spese a favore dell'altra.
12. Il sesto motivo di appello, relativo alla falsa applicazione dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R.,
115/2002, deve invece ritenersi fondato, ma, anche in tal caso, non in ragione delle deduzioni di parte appellante (che confonde il concetto di ammissibilità con quello di infondatezza nel merito), bensì in virtù dell'accoglimento del presente appello, che, riformando la sentenza impugnata, fa venir meno la condizione che aveva determinato l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato.
13. Il settimo motivo d'appello, relativo alla presunta responsabilità aggravata di parte reclamata
è, invece da ritenersi infondato. A mente di Cass., 05/03/2015, n.4443, infatti, «la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.» Ebbene, nel caso di specie non pare ravvisabile né una totale infondatezza delle tesi di parte appellata, in ragione delle difficoltà ermeneutiche precedentemente evidenziate, né l'utilizzo di un mezzo fraudolento tale da poter ingannare il giudice, posto che la semplice assenza di punteggiatura in una sola frase, anche alla luce della concreta formulazione delle conclusioni da parte dell'esecutato, non può certamente ritenersi elemento idoneo a generare equivoci sulle richieste di parte.
14. L'ottavo ed ultimo motivo di impugnazione deve ritenersi, invece, inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che non può definirsi “capo di sentenza” il passaggio della motivazione in cui il Collegio argomenta sul principio di economia processuale, trattandosi, appunto, di una mera argomentazione e non di una statuizione con valenza decisoria.
15. L'appello viene pertanto accolto, con totale riforma della sentenza impugnata come verrà indicato in dispositivo.
16. Le spese del primo e secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. in ragione della complessità e dell'assoluta novità della pagina 17 di 18 questione trattata. A ciò consegue l'accoglimento della domanda di parte appellata avente ad oggetto la restituzione delle spese del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 112/2024, pubblicata il 19.04.2024 dal Tribunale Controparte_1 di Biella, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca l'ordinanza del G.E. del 4/03/2024;
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado e di codesto grado di giudizio;
c) Condanna a restituire a l'importo versatogli Controparte_1 Parte_1 delle spese di primo grado, pari a 626,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
Così deciso in Torino, il 17.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio pagina 18 di 18