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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 495/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elena Parietti
RICORRENTE contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza del 9/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente nel preverbale depositato in atti essendo la resistente rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con la signora Controparte_1
e la nascita, rispettivamente, in data 6/8/2014, del figlio e, in data Persona_1
27/6/2016, del figlio , riscontrata la regolamentazione nella gestione Per_2 dei minori già disposta con decreto del Tribunale di Livorno (cron. 5078/2020 emesso in data 24/11/2020 nel proc. RG n. 3267/2016) e ritenuta la necessità di regolare i nuovamente i rapporti in ragione del mutamento delle condizioni
1 poste a fondamento della disciplina illo tempore stabilita, nonché della ormai totale assenza della madre nella vita di bambini, con ricorso depositato in data
22.2.2024 il signor evocava in causala signora . Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente concludeva per sentir “[…] Revocare l'affidamento alla madre ed al servizio Sociale in ambito scolastico/sanitario e disporre l'Affidamento esclusivo di entrambi i minori al Padre con collocazione permanente presso la di lui residenza;
mantenere attivo un progetto di monitoraggio del SS territorialmente competente anche in ragione dell'eventuale regolamentazione degli incontri da effettuarsi con la frequenza e la modalità ritenuta più opportuna tenuto conto dell'interesse della prole e della disponibilità della madre;
disporre in favore dei figli minori un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili - otre ISTAT su base annua-, che la madre dovrà versare entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato al padre dei minori, nonché prevedere che le spese straordinarie siano supportate nella misura del 50% tra ciascuno dei genitori;
Con vittoria di compensi ed eventuali spese da versarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. ”. Pt_1
Non si costituiva la resistente signora , pur ritualmente Controparte_1 evocata in causa, e di cui va in questa dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione del 20.6.2024, sentita la parte ricorrente, il
Giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 28/11/2024, previo deposito di una relazione demandata ai Servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 28.11.2024, tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi sociali, il procuratore della parte ricorrente chiedeva rinvio per la rimessione della causa in decisione. Il Giudice rinviava dunque ex art. 473 bis 28 c.p.c., previa richiesta di una nuova e aggiornata relazione da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 9.10.2025, letti gli atti di causa ed il preverbale depositato nell'interesse della parte ricorrente con le relative conclusioni, nonché la relazione in atti depositata da ultimo dal Servizio Sociale incaricato, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'affidamento di e , alla luce dell'istruttoria Persona_1 Per_2 svolta anche con il mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni da ultimo rassegnate dal ricorrente, signor , in Parte_1 ordine all'affidamento esclusivo dei figli minori al padre.
2 Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi dei minori.
Le allegazioni portate in causa dalla parte ricorrente in merito all'interruzione radicale di ogni contatto tra la signora e i figli, da anni ormai Controparte_1 completamente assente e disinteressata alla loro vita, tanto da costringere il padre a dover nuovamente adire le vie giudiziali per poterli tutelare, sono state ribadite dal signor in sede di udienza di comparizione (“[…] con Pt_1 la non ho contatti, non la sento da tre anni e non viene più agli incontri con i CP_1 servizi sociali, i bimbi non l'hanno più vista da tre anni, l'ultimo contatto, solo telefonico risale a novembre 2024; i bambini non la cercano;
nella telefonata di novembre ci hanno parlato circa 5 minuti”; così a verbale di causa del 20.6.2024) e hanno trovato idonea conferma nell'istruttoria svolta nel presente procedimento, avvenuta per il tramite dei servizi sociali incaricati di relazionare sulla famiglia, già seguita da anni dai Servizi di Piombino.
Va sul punto anche osservato che la signora ha deciso di non CP_1 costituirsi in causa pur avendo personalmente ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, condotta che conferma il totale disinteresse della madre nei confronti dei bambini.
Per quanto riscontrato dai Servizi, è emerso che il nucleo familiare era già stato seguito dai Servizi Sociali sin dal 2016, avendo il signor agito nei Pt_1 confronti della signora per la regolamentazione Controparte_1 dell'affidamento e della gestione dei figli minori in esito all'allontanamento della madre dal nucleo familiare. All'epoca, disposta l'indagine socio familiare,
e pur riconoscendo un accudimento sufficientemente adeguato nei confronti dei bambini da parte del padre, anche grazie all'impegno e alla presenza della nonna, il Tribunale disponeva l'affidamento dei minori ai Servizi sociali di
Piombino, con demandando in particolare al Servizio le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione e residenza dei bambini, collocati presso il padre. Ciò in quanto permaneva un clima di estrema tensione tra la madre e il padre e la di lui famiglia oltre che in ragione delle persistenti criticità del padre rispetto al proprio ruolo genitoriale, non risultando il signor del tutto consapevole delle esigenze dei bambini. Pt_1
Veniva previsto un percorso di riavvicinamento madre-figli nella forma degli incontri assistiti, per favorire i quali i servizi sociali avevano messo a
3 disposizione della madre una struttura protetta dove poter trascorrere ogni mese una settimana con i bambini.
Ciò detto, richiamati ad una nuova indagine socio familiare nell'ambito del presente giudizio, i servizi sociali, hanno confermato le dichiarazioni rese dal signor circa il definitivo allontanamento della madre dalla vita dei Pt_1 minori e . I Servizi hanno attestato che la signora Persona_1 Per_2
ad oggi “[…] non ha alcun rapporto con i figli. L'ultima visita in presenza CP_1 si è svolta nel mese di novembre 2021”, e riscontrato, per un verso, Persona_3 che il calendario di incontri in forma protetta, da svolgersi presso la struttura
“Casa delle donne“ di Piombino non è stato più rispettato dalla madre e che, per altro verso, “[…] da quel momento non vi sono più stati contatti regolari fino ad una competa interruzione avvenuta nel 2022”. Nuovamente contattata nell'ambito del presente giudizio, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali la signora ha da ultimo affermato “di non voler più avere contatti con i figli, dal CP_1 momento che sono cresciuti ed hanno intrapreso le loro rispettive vite” (relazione del
25.11.2024, in atti).
Considerata la risalenza nel tempo dell'ultimo dei limitati e sporadici momenti di incontro rileva il Collegio che la significativa assenza della Parte_2 madre rispetto alle vite dei figli, intesa sia come assenza fisica, e dunque relazionale, sia dal punto di vista materiale (in ragione del mantenimento diretto illo tempore disposto da questo Tribunale) e, oggi, dello stabile allontanamento della resistente, unitamente alla dichiarata volontà da ultimo manifestata ai Servizi di non voler più vedere i figli, determinano la necessità che i bambini siano affidati in via esclusiva al padre, signor . Parte_1
Ciò tenuto conto anche del fatto che, per quanto appurato dai Servizi Sociali nella nuova indagine loro demandata sul nucleo familiare attuale, allo stato, la figura paterna ben può essere riqualificata quale figura genitoriale adeguata e di riferimento per i minori, anche in ragione del fatto che nella gestione di e egli è supportato da un contesto familiare amplio e Persona_1 Per_2 disponibile per la presenza sia della nonna paterna, da sempre considerata punto di riferimento e di sostegno per l'intero nucleo familiare, sia della nuova compagna con la quale i bambini hanno un buon rapporto e dalla quale il signor ha avuto altri figli che crescono e vivono serenamente con tutti Pt_1 loro.
In relazione al nucleo familiare attuale, infatti, i servizi sociali “non rilevano criticità alcune”, sottolineando che, in sede di intervento educativo – disposto nel tempo in favore di entrambi i minori (in ragione delle problematiche comportamentali segnalate dalla scuola a carico di tutti e due i bambini) – , si è osservato “[…] un miglioramento dei rapporti intrafamiliari tra le figure adulte di
4 riferimento e, di conseguenza, un miglioramento nei comportamenti stessi dei bambini che recepiscono il clima sereno attuale” e altresì rilevando una consolidata positiva relazione tra il padre dei minori e la nonna paterna – relazione nel tempo caratterizzata da momenti di contrasto anche per il ruolo di gestione dei bambini assunto dalla signora – e oggi riferimento anche Parte_3 per i figli nati dalla successiva relazione del (vedi relazione del Pt_1
7.10.2025, in atti).
Per tutte le ragioni dette, valutata la stabilità del nucleo familiare costituito dal signor e tenuto conto altresì della collaborazione e disponibilità nel Pt_1 tempo mantenuta dal signor con i Servizi affidatari, va dunque Pt_1 previsto l'affido esclusivo al padre dei bambini, con possibilità per il signor di decisione autonoma quanto alle questioni d straordinaria Pt_1 amministrazione, anche relative alla salute, istruzione e residenza dei minori.
2. Con riferimento al collocamento dei minori, ritiene il Tribunale che vada accolta anche sul punto la domanda proposta in ricorso dal signor , Pt_1 prevedendosi il collocamento dei bambini e la loro residenza anagrafica presso il padre, nell'abitazione da lui indicata e sita in Piombino – Piazza Dante n. 7.
L'abitazione del padre è infatti ormai da tempo punto di riferimento della quotidianità dei bambini e la stessa, avuto riguardo a quanto verificato dai
Servizi sociali durante la loro visita domiciliare, è risultata adeguata ai bisogni dei minori che hanno a disposizione ampi spazi e arredi propri.
3. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, tenuto conto della collocazione allo stato esclusiva dei minori presso il padre, osserva il
Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico della madre, gravando sul padre tutte le spese di gestione dei figli e . Persona_1 Per_2
Appare equo a tal proposito, valutate le esigenze dei bambini anche in relazione all'età, il contributo al mantenimento richiesto dal ricorrente e quantificato in euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che la signora corrisponderà al Controparte_1 signor , entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Parte_1 marzo 2024.
I genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per e , da individuarsi sulla base del Persona_1 Per_2 protocollo CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata
5 comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
Quanto all'assegno unico per i minori, il signor continuerà a percepirlo Pt_1 integralmente, come già previsto.
Appare opportuno disporre la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da Persona_1 Per_2 depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida in essere.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022. Le spese vanno pagate allo Stato in ragione dell'ammissione a PSS del signor Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dispone come segue:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) i figli minori e sono Persona_4 Persona_5 affidati in via esclusiva al padre , presso il quale i minori stessi Parte_1 saranno collocati;
il ricorrente assumerà in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e;
Persona_1 Per_2
3) la signora contribuirà al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
e versando al padre, , l'importo mensile Persona_1 Per_2 Parte_1 di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, a decorrere dal mese di marzo 2024.; i genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi sulla base del protocollo
CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione
6 telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso;
4) l'assegno unico sarà percepito dal signor nella misura del Parte_1
100%;
5) dispone la prosecuzione del monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da depositarsi nel Persona_1 Per_2 termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio- familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida in essere;
6) condanna la signora alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dal ricorrente che liquida in € 900,00 per fase di studio, euro 800,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge. Spese da pagarsi in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di a PSS. Parte_1
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 495/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elena Parietti
RICORRENTE contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza del 9/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente nel preverbale depositato in atti essendo la resistente rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con la signora Controparte_1
e la nascita, rispettivamente, in data 6/8/2014, del figlio e, in data Persona_1
27/6/2016, del figlio , riscontrata la regolamentazione nella gestione Per_2 dei minori già disposta con decreto del Tribunale di Livorno (cron. 5078/2020 emesso in data 24/11/2020 nel proc. RG n. 3267/2016) e ritenuta la necessità di regolare i nuovamente i rapporti in ragione del mutamento delle condizioni
1 poste a fondamento della disciplina illo tempore stabilita, nonché della ormai totale assenza della madre nella vita di bambini, con ricorso depositato in data
22.2.2024 il signor evocava in causala signora . Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente concludeva per sentir “[…] Revocare l'affidamento alla madre ed al servizio Sociale in ambito scolastico/sanitario e disporre l'Affidamento esclusivo di entrambi i minori al Padre con collocazione permanente presso la di lui residenza;
mantenere attivo un progetto di monitoraggio del SS territorialmente competente anche in ragione dell'eventuale regolamentazione degli incontri da effettuarsi con la frequenza e la modalità ritenuta più opportuna tenuto conto dell'interesse della prole e della disponibilità della madre;
disporre in favore dei figli minori un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili - otre ISTAT su base annua-, che la madre dovrà versare entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato al padre dei minori, nonché prevedere che le spese straordinarie siano supportate nella misura del 50% tra ciascuno dei genitori;
Con vittoria di compensi ed eventuali spese da versarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. ”. Pt_1
Non si costituiva la resistente signora , pur ritualmente Controparte_1 evocata in causa, e di cui va in questa dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione del 20.6.2024, sentita la parte ricorrente, il
Giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 28/11/2024, previo deposito di una relazione demandata ai Servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 28.11.2024, tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi sociali, il procuratore della parte ricorrente chiedeva rinvio per la rimessione della causa in decisione. Il Giudice rinviava dunque ex art. 473 bis 28 c.p.c., previa richiesta di una nuova e aggiornata relazione da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 9.10.2025, letti gli atti di causa ed il preverbale depositato nell'interesse della parte ricorrente con le relative conclusioni, nonché la relazione in atti depositata da ultimo dal Servizio Sociale incaricato, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'affidamento di e , alla luce dell'istruttoria Persona_1 Per_2 svolta anche con il mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni da ultimo rassegnate dal ricorrente, signor , in Parte_1 ordine all'affidamento esclusivo dei figli minori al padre.
2 Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi dei minori.
Le allegazioni portate in causa dalla parte ricorrente in merito all'interruzione radicale di ogni contatto tra la signora e i figli, da anni ormai Controparte_1 completamente assente e disinteressata alla loro vita, tanto da costringere il padre a dover nuovamente adire le vie giudiziali per poterli tutelare, sono state ribadite dal signor in sede di udienza di comparizione (“[…] con Pt_1 la non ho contatti, non la sento da tre anni e non viene più agli incontri con i CP_1 servizi sociali, i bimbi non l'hanno più vista da tre anni, l'ultimo contatto, solo telefonico risale a novembre 2024; i bambini non la cercano;
nella telefonata di novembre ci hanno parlato circa 5 minuti”; così a verbale di causa del 20.6.2024) e hanno trovato idonea conferma nell'istruttoria svolta nel presente procedimento, avvenuta per il tramite dei servizi sociali incaricati di relazionare sulla famiglia, già seguita da anni dai Servizi di Piombino.
Va sul punto anche osservato che la signora ha deciso di non CP_1 costituirsi in causa pur avendo personalmente ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, condotta che conferma il totale disinteresse della madre nei confronti dei bambini.
Per quanto riscontrato dai Servizi, è emerso che il nucleo familiare era già stato seguito dai Servizi Sociali sin dal 2016, avendo il signor agito nei Pt_1 confronti della signora per la regolamentazione Controparte_1 dell'affidamento e della gestione dei figli minori in esito all'allontanamento della madre dal nucleo familiare. All'epoca, disposta l'indagine socio familiare,
e pur riconoscendo un accudimento sufficientemente adeguato nei confronti dei bambini da parte del padre, anche grazie all'impegno e alla presenza della nonna, il Tribunale disponeva l'affidamento dei minori ai Servizi sociali di
Piombino, con demandando in particolare al Servizio le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione e residenza dei bambini, collocati presso il padre. Ciò in quanto permaneva un clima di estrema tensione tra la madre e il padre e la di lui famiglia oltre che in ragione delle persistenti criticità del padre rispetto al proprio ruolo genitoriale, non risultando il signor del tutto consapevole delle esigenze dei bambini. Pt_1
Veniva previsto un percorso di riavvicinamento madre-figli nella forma degli incontri assistiti, per favorire i quali i servizi sociali avevano messo a
3 disposizione della madre una struttura protetta dove poter trascorrere ogni mese una settimana con i bambini.
Ciò detto, richiamati ad una nuova indagine socio familiare nell'ambito del presente giudizio, i servizi sociali, hanno confermato le dichiarazioni rese dal signor circa il definitivo allontanamento della madre dalla vita dei Pt_1 minori e . I Servizi hanno attestato che la signora Persona_1 Per_2
ad oggi “[…] non ha alcun rapporto con i figli. L'ultima visita in presenza CP_1 si è svolta nel mese di novembre 2021”, e riscontrato, per un verso, Persona_3 che il calendario di incontri in forma protetta, da svolgersi presso la struttura
“Casa delle donne“ di Piombino non è stato più rispettato dalla madre e che, per altro verso, “[…] da quel momento non vi sono più stati contatti regolari fino ad una competa interruzione avvenuta nel 2022”. Nuovamente contattata nell'ambito del presente giudizio, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali la signora ha da ultimo affermato “di non voler più avere contatti con i figli, dal CP_1 momento che sono cresciuti ed hanno intrapreso le loro rispettive vite” (relazione del
25.11.2024, in atti).
Considerata la risalenza nel tempo dell'ultimo dei limitati e sporadici momenti di incontro rileva il Collegio che la significativa assenza della Parte_2 madre rispetto alle vite dei figli, intesa sia come assenza fisica, e dunque relazionale, sia dal punto di vista materiale (in ragione del mantenimento diretto illo tempore disposto da questo Tribunale) e, oggi, dello stabile allontanamento della resistente, unitamente alla dichiarata volontà da ultimo manifestata ai Servizi di non voler più vedere i figli, determinano la necessità che i bambini siano affidati in via esclusiva al padre, signor . Parte_1
Ciò tenuto conto anche del fatto che, per quanto appurato dai Servizi Sociali nella nuova indagine loro demandata sul nucleo familiare attuale, allo stato, la figura paterna ben può essere riqualificata quale figura genitoriale adeguata e di riferimento per i minori, anche in ragione del fatto che nella gestione di e egli è supportato da un contesto familiare amplio e Persona_1 Per_2 disponibile per la presenza sia della nonna paterna, da sempre considerata punto di riferimento e di sostegno per l'intero nucleo familiare, sia della nuova compagna con la quale i bambini hanno un buon rapporto e dalla quale il signor ha avuto altri figli che crescono e vivono serenamente con tutti Pt_1 loro.
In relazione al nucleo familiare attuale, infatti, i servizi sociali “non rilevano criticità alcune”, sottolineando che, in sede di intervento educativo – disposto nel tempo in favore di entrambi i minori (in ragione delle problematiche comportamentali segnalate dalla scuola a carico di tutti e due i bambini) – , si è osservato “[…] un miglioramento dei rapporti intrafamiliari tra le figure adulte di
4 riferimento e, di conseguenza, un miglioramento nei comportamenti stessi dei bambini che recepiscono il clima sereno attuale” e altresì rilevando una consolidata positiva relazione tra il padre dei minori e la nonna paterna – relazione nel tempo caratterizzata da momenti di contrasto anche per il ruolo di gestione dei bambini assunto dalla signora – e oggi riferimento anche Parte_3 per i figli nati dalla successiva relazione del (vedi relazione del Pt_1
7.10.2025, in atti).
Per tutte le ragioni dette, valutata la stabilità del nucleo familiare costituito dal signor e tenuto conto altresì della collaborazione e disponibilità nel Pt_1 tempo mantenuta dal signor con i Servizi affidatari, va dunque Pt_1 previsto l'affido esclusivo al padre dei bambini, con possibilità per il signor di decisione autonoma quanto alle questioni d straordinaria Pt_1 amministrazione, anche relative alla salute, istruzione e residenza dei minori.
2. Con riferimento al collocamento dei minori, ritiene il Tribunale che vada accolta anche sul punto la domanda proposta in ricorso dal signor , Pt_1 prevedendosi il collocamento dei bambini e la loro residenza anagrafica presso il padre, nell'abitazione da lui indicata e sita in Piombino – Piazza Dante n. 7.
L'abitazione del padre è infatti ormai da tempo punto di riferimento della quotidianità dei bambini e la stessa, avuto riguardo a quanto verificato dai
Servizi sociali durante la loro visita domiciliare, è risultata adeguata ai bisogni dei minori che hanno a disposizione ampi spazi e arredi propri.
3. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, tenuto conto della collocazione allo stato esclusiva dei minori presso il padre, osserva il
Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico della madre, gravando sul padre tutte le spese di gestione dei figli e . Persona_1 Per_2
Appare equo a tal proposito, valutate le esigenze dei bambini anche in relazione all'età, il contributo al mantenimento richiesto dal ricorrente e quantificato in euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che la signora corrisponderà al Controparte_1 signor , entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Parte_1 marzo 2024.
I genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per e , da individuarsi sulla base del Persona_1 Per_2 protocollo CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata
5 comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
Quanto all'assegno unico per i minori, il signor continuerà a percepirlo Pt_1 integralmente, come già previsto.
Appare opportuno disporre la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da Persona_1 Per_2 depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida in essere.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022. Le spese vanno pagate allo Stato in ragione dell'ammissione a PSS del signor Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dispone come segue:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) i figli minori e sono Persona_4 Persona_5 affidati in via esclusiva al padre , presso il quale i minori stessi Parte_1 saranno collocati;
il ricorrente assumerà in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e;
Persona_1 Per_2
3) la signora contribuirà al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
e versando al padre, , l'importo mensile Persona_1 Per_2 Parte_1 di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, a decorrere dal mese di marzo 2024.; i genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi sulla base del protocollo
CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione
6 telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso;
4) l'assegno unico sarà percepito dal signor nella misura del Parte_1
100%;
5) dispone la prosecuzione del monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da depositarsi nel Persona_1 Per_2 termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio- familiare ed ambientale dei minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nella linee guida in essere;
6) condanna la signora alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dal ricorrente che liquida in € 900,00 per fase di studio, euro 800,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge. Spese da pagarsi in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di a PSS. Parte_1
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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