Articolo 2 della Legge 11 giugno 1960, n. 885
Articolo 1
Versione
13 settembre 1960
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 43 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 13 settembre 1960