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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 176 /2025 ,
promossa da:
con l'Avv. PISCIOTTA SILVESTRO e con l' Avv. DANIELA GIOVANNA ROMEO Parte_1
RICORRENTE contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE C/O L' Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE con l'avv. TOGO DOMENICA
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente adiva questo Tribunale rassegnando le seguenti
Conclusioni:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità sostitutiva per ferire e festività soppresse non godute per le annualità scolastiche 2018/2019; 2019/2020 e
2020/2021;
Conseguentemente,
CONDANNARE, il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di € 2.679,68 a titolo di ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021 determinata come in parte narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo in via preliminare di rito la prescrizione e nel merito chiedeva che la domanda fosse respinta in quanto infondata.
La domanda è fondata.
LA DISCPILINA DEL DIRITTO DELL'UNIONE
Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne e, tra esse, il D.L. n.95/2012, art.5, comma 8, così come integrato dalla L.
n.228/2012 art.1 comma 55, in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea art.31 ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo se necessario formalmente a farlo, e, nel contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n.95/2012 art.5 comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9860/2024, la stessa ha stabilito che in nessun caso il docente, al termine del contratto, può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Pertanto è da ritenersi fondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi compensate le ferie non fruite come da calcolo che qui di seguito si riporta
Annualità 2018/2019 dal 04.10.2018 al 30.06.2019 =270 gg:30gg= 9 x2,5= 22,50 gf+3fs= 25,50 gf – 6ggex lege c. 54
- 19,50 gf e fs x (€ 964,19: 30 = € 32,13) = €. 626,53
Annualità 2019/2020 dal 23.09.19 al 30.06.2020 =282 gg:30gg= 9,40 x2,5= 23,50 gf+3fs= 26,50 gf – 6ggex lege c. 54
- 20,50 gf e fs x (€ 1.533,07: 30 = € 51,10) = €. 1.047,55
Annualità 2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021= 276 gg:30gg= 9,2 x2,5=23 gf +3fs= 26 gf -6gg ex lege c. 54 = 20 gf x (€ 1.508,68: 30 = € 50,28 = €. 1.005,60
Per quanto riguarda l' eccezione del credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite deve essere individuato nel termine ordinario di prescrizione decennale, sia in termini generali in adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (cfr. Cass Civ.
n.3021/2020 sia per la particolarità del credito azionato, che sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, non partecipa della natura di prestazione periodica di cui all' art.2948 n.4 c.c., e non è pertanto soggetto al termine di prescrizione quinquennale;
va quindi respinta l'eccezione di prescrizione, non essendo maturato il termine di prescrizione decennale;
Con
- deve pertanto essere pronunciata la condanna del al pagamento delle somme sopra determinate;
- le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
PQM
Il Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCERTA E DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità sostitutiva per ferire e festività soppresse non godute per le annualità scolastiche 2018/2019; 2019/2020 e
2020/2021 e, conseguentemente, CONDANNA, il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma complessiva di € 2.679,68 a titolo di ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E 1.500,00 oltre accessori come per legge oltre alle spese per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratore antistatari
Pisa, 14 luglio 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone