Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42.695 milioni per l'anno 1983, in lire 42.705 milioni per l'anno 1984 e in lire 42.700 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvede, per gli anni 1983 e 1984, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali" e, per gli anni 1985 e 1986, mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni e per la medesima voce, nel bilancio triennale 1984-1986.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42.695 milioni per l'anno 1983, in lire 42.705 milioni per l'anno 1984 e in lire 42.700 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvede, per gli anni 1983 e 1984, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali" e, per gli anni 1985 e 1986, mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni e per la medesima voce, nel bilancio triennale 1984-1986.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.