Art. 12. Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile 1. All' articolo 632 del codice di procedura civile , al comma primo e' premesso il seguente:
"Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis".
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell' art. 632 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 632 (Effetti dell'estinzione del processo): - Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis.
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode, rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.
Si applica la disposizione dell'art. 310 ultimo comma".
"Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis".
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell' art. 632 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 632 (Effetti dell'estinzione del processo): - Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis.
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode, rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.
Si applica la disposizione dell'art. 310 ultimo comma".