Sentenza breve 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 13/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2025, proposto da
Riabilia di UI AR e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Monterosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di relativa competenza, a fronte della richiesta, da ultimo avanzata in data 12.02.2025, in esito alla pronuncia n. 367/2024 dell’11.03.2024, resa da codesto On.le TAR Calabria- Catanzaro, finalizzata al rilascio del parere di compatibilità alla realizzazione di una struttura abilitata all’effettuazione di n. 53 prestazioni di riabilitazione estensiva ed extraospedaliera;
altresì, di ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al diniego della domanda avanzata dalla società odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il dott. IV LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a., la società in epigrafe lamentava il silenzio serbato dalle Amministrazioni evocate in giudizio, a fronte della richiesta, da ultimo avanzata in data 12 febbraio 2025 e in esito alla pronuncia n.367/2024 dell’11 marzo 2024 di questo TAR, finalizzata al rilascio del parere di compatibilità alla realizzazione di una struttura abilitata all’effettuazione di n. 53 prestazioni di riabilitazione estensiva ed extraospedaliera;
- in sintesi, la ricorrente ricordava che, con la sentenza suddetta, questo Tribunale aveva annullato il parere negativo sull’originaria richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 ter, comma 3, del D.lgs n. 502/1992, adottato dalla Regione sul presupposto che il fabbisogno risultava essere già soddisfatto;
- nonostante tale pronuncia, che rimetteva alle Amministrazioni competenti il riavvio del procedimento al fine del rilascio del richiesto parere, le Amministrazioni erano rimaste silenti anche dopo l’ultima istanza a provvedere del 12 febbraio 2025, anche se, nelle more, gli atti adottati dall’ASP di Reggio Calabria rilevavano la carenza di offerta proprio per le prestazioni richieste;
- per la ricorrente, dunque, sussistevano tutti i presupposti per provvedere, secondo il particolare procedimento che era illustrato;
- si costituiva in giudizio la sola Regione Calabria, con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., in materia di “silenzio” il giudice pronuncia con sentenza in forma semplificata;
- non vi è dubbio che in seguito alla sentenza di questo TAR sopra richiamata, che annullava una nota regionale priva di effettiva motivazione sulla ritenuta saturazione del fabbisogno all’origine del diniego dell’autorizzazione richiesta, doveva conseguire una riedizione del potere discrezionale della Regione, confermato anche dalla espressione finale di cui alla citata sentenza: “ salva la riedizione del potere esercitato .”;
- la società ricorrente in data 12 febbraio 2025 ha richiesto alla Regione di pronunciarsi su questo ma non ha ottenuto alcun riscontro;
- ne consegue che la condotta silente dell’Amministrazione è immotivata e illegittima, con conseguente accoglimento del ricorso e obbligo della Regione Calabria di attivarsi entro trenta giorni dalla comunicazione – o notificazione a cura di parte ricorrente – della presente sentenza al fine di avviare il procedimento per il rilascio della richiesta autorizzazione alla realizzazione di una struttura abilitata all’effettuazione di n. 53 prestazioni di riabilitazione estensiva ed extraospedaliera e di concluderlo con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, negativo o positivo che sia;
- le spese di lite seguono la soccombenza della Regione e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117, comma 2, c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto rileva l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulla istanza del 25 febbraio 2025 della ricorrente e ordina alla Regione Calabria di attivarsi entro trenta giorni dalla comunicazione – o notificazione a cura di parte ricorrente – della presente sentenza al fine di avviare il procedimento avente a oggetto il rilascio della richiesta autorizzazione alla realizzazione di una struttura abilitata all’effettuazione di n. 53 prestazioni di riabilitazione estensiva ed extraospedaliera e di concluderlo con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, negativo o positivo che sia.
Condanna la Regione Calabria a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV LE |
IL SEGRETARIO