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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9087 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11096 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] – U.S.A.) il Parte_1
27.10.1960, con il patrocinio dell'Avv. Benedetti Gianluca, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Mammone
[...]
Michele, giusta procura in atti
Resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: azione di simulazione, risarcimento danni CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.04.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.24, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
nel novembre del 2021 in Florida (USA) e di avervi convissuto fin
[...]
tanto che, nell'aprile del 2022, quest'ultima, interrompendo le cure per una grave malattia tumorale, faceva rientro in Italia, a Roma, presso l'abitazione dell'ex marito, - da cui aveva divorziato tramite accordi CP_2
consensuali recepiti dal Tribunale di Roma con sentenza n. 9012/2011-
riprendendo la convivenza stante la persistente affectio coniugalis, mai cessata;
che a fondamento di tale asserzione vi erano gli atti di un procedimento di nomina di amministrazione di sostegno a favore della resistente instaurato da lui medesimo davanti al Giudice Tutelare di Roma nel giugno del 2023
nell'ambito del quale la moglie, oltre a chiedere il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la possibilità di nominare il stesso quale amministratore, CP_2
aveva ammesso che gli atti negoziali esecutivi dei citati accordi di divorzio erano rivolti a creare un'interposizione gestoria a favore dell'ex marito, il quale, fino al giugno del 2021, aveva utilizzato una procura notarile al fine di disporre di beni immobili formalmente intestati all'ex moglie ma sostanzialmente riferibili a sé stesso;
che tali circostanze, unitamente al fatto che il in sede tutelare aveva espresso la propria disponibilità a CP_2
ricoprire l'ufficio di amministratore in quanto “persona più vicina alla
, con la medesima convivente e padre della di lei figlia”, CP_1 confermavano che l'affectio coniugalis tra le parti non fosse mai venuta meno.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di dichiarare l'invalidità dell'accordo di separazione o, comunque, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e accertando e dichiarando Controparte_1 CP_2
l'insussistenza del venire meno dell'affectio coniugalis nel periodo antecedente al divorzio, nonché la condanna dei due resistenti al risarcimento del danno morale ed esistenziale infertogli da quantificare nella misura di euro 200.000 o nella maggiore o minore misura di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Controparte_1 CP_2
che contestavano la fondatezza delle domande e la veridicità della
[...]
ricostruzione operata dal ricorrente, sostenendo come il vero intento del
, ben conscio del protrarsi della gravissima patologia oncologica Parte_1
della moglie, fosse quello di ostacolare il proseguo del giudizio di divorzio da lei medesima instaurato in Florida e degli ulteriori e distinti procedimenti aventi ad oggetto importanti operazioni da lui realizzate sul di lei patrimonio,
deducendo, a riprova di ciò, la richiesta del ricorrente al giudice americano di sospensione del giudizio di divorzio in attesa della definizione del presente procedimento e come, all'interno del giudizio tutelare, fosse già stata smentita la rappresentazione del ricorrente, qui pedissequamente riprodotta.
Contestavano, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in secondo luogo, l'ammissibilità stessa di una domanda di simulazione assoluta del divorzio e la totale assenza di prova del danno non patrimoniale patito con condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
Rigettata istanza di precisazione del thema decidendum formulata dai resistenti, all'esito dell'udienza del 18.02.25 il G.D., con ordinanza riservata del 26.2.25, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del ricorrente (senza che questi adducesse legittimo impedimento), ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, rinviava il procedimento all'udienza del
29.04.25.
A tale udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti, Il G.D. rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda del ricorrente volta ad accertare l'invalidità dell'accordo di separazione e, quindi, degli accordi di divorzio nel loro complesso, per simulazione assoluta, persistendo tra le parti un consortium vitae incompatibile con tale assetto, non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, come è noto, l'istituto della simulazione concreta un fenomeno di apparenza giuridica, attraverso cui le parti esternano una realtà
negoziale con l'intesa, sottaciuta, di non attribuirle alcun effetto nei reciproci rapporti (c.d. simulazione assoluta), ovvero di prevederne di differenti (c.d.
simulazione relativa). In tale ultima fattispecie rientra anche la dissimulazione di una delle parti e l'apparenza di un'altra diversa da quella reale.
In ordine agli accordi separativi o divorzili è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., 24697/22; Cass. civ.,
11525/24) cui questo Tribunale ritiene di aderire, a tenore del quale la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale,
costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Soltanto questi ultimi, stante la loro sostanziale autonomia, possono essere aggrediti dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta, mentre inammissibile è l'azione volta a far accertare l'invalidità, sub specie di intento simulatorio, del contenuto essenziale dell'accordo, relativo allo status, una volta che questo è stato omologato dal
Tribunale.
Si è al riguardo condivisibilmente ritenuto che l'accordo di separazione dei coniugi omologato non sia impugnabile per simulazione in quanto l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi,
in quanto è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (cfr. Cass. 19319/2014; Cass. 1760772003).
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), invero, la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo esterno.
A tali considerazioni se ne aggiunge una ulteriore.
In materia di matrimonio, se è vero che la disciplina codicistica è
particolarmente attenta all'effettività dell'assetto voluto dalle parti (cfr., al riguardo il regime degli effetti del matrimonio contratto tra coniugi in stato di buona fede soggettiva innanzi all'apparente Ufficiale di Stato ex art. 113 cod.
civ., del matrimonio c.d. putativo ex art. 128 cod. civ. e del matrimonio simulato ex art. 123 cod. civ., il quale produce effetti se, nonostante l'intento simulatorio, i coniugi simulanti hanno convissuto more uxorio nel periodo successivo alla celebrazione), è pur vero che tale opzione deve conciliarsi (e trova un limite) nel principio pubblicistico di certezza degli atti giuridici e, nel caso di specie, degli stati civili.
In tale ottica, ammettere che successivamente al positivo controllo giudiziale della volontà delle parti di porre fine al vincolo coniugale sia possibile che tale assetto possa essere oggetto di un'azione di simulazione, oltre che non ipotizzabile, per quanto in precedenza espresso, in ragione dello specifico contenuto dell'accordo separativo relativamente allo status, determinerebbe il riconoscimento in capo alle parti ovvero, come nel caso di specie, a terzi, di uno strumento giuridico idoneo a modificare lo stato familiare in violazione del principio di certezza e pubblicità degli stati civili.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente volta ad accertare l'invalidità
dell'accordo separativo e quindi divorzile nel suo complesso per simulazione assoluta, sull'allegato presupposto della persistenza tra i resistenti dell'affectio
coniugalis, non è meritevole di accoglimento, con rigetto in via consequenziale delle connesse domande inerenti l'invalidità derivata degli atti negoziali attuativi dal ricorrente espressamente ricondotta alla simulazione del fatto separativo prima e divorzile poi, in disparte la considerazione che può
discorrersi di invalidità derivata solo con riferimento alle domande accessorie inerenti il contenuto necessario della domanda separativa e non, per quanto esposto, quelle concernenti il contenuto eventuale.
Deve invece ritenersi rinunciata dal ricorrente, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale svolta nell'atto introduttivo (che sarebbe comunque da rigettarsi in conseguenza del rigetto della domanda principale, in difetto del primo polo del nesso condizionalistico costituito dalla condotta simulatoria come allegata).
Sotto tale profilo, sebbene la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda precedentemente formulata non possa ingenerare una presunzione di rinuncia della stessa, secondo un costante orientamento di legittimità, è possibile addivenire ad una conclusione di segno opposto se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, si desume inequivocabilmente il venir meno di interesse a coltivarla,
come è nel caso in esame.
Il ricorrente, infatti, oltre a non aver coltivato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nelle scansioni procedimentali successive a quello introduttivo, ha insistito sulla sola azione di simulazione degli accordi di divorzio e ha trascurato ogni difesa sul punto nonostante le contestazioni dei resistenti;
ad avviso del Collegio, tali circostanze restituiscono inequivocabilmente il venir meno di interesse in un pronunciamento giudiziale inerente alla suddetta domanda di risarcimento.
Deve dichiararsi, infine, l'inammissibilità della domanda di simulazione relativa proposta dal ricorrente con la memoria depositata ex art. 473-bis.17
cod. proc. civ. in data 29.01.25, con riferimento a taluni punti dell'accordo separativo, per tardività della stessa.
Tale domanda, infatti, presenta infatti elementi costituivi che non si risolvono in una mera modifica o specificazione del thema decidendum, come consentito dal richiamato disposto normativo, né risulta conseguenza delle difese dei resistenti, introducendo al contrario nel procedimento un novum iudicium, non ammesso.
Infine, ad avviso del Collegio, è da respingersi la domanda di lite temeraria presentata dai resistenti.
A fondamento della richiesta di condanna al risarcimento risiede una fattispecie di illecito, il cui elemento materiale è costituito da un'iniziativa processuale contraddistinta dai caratteri dell'abuso. Difatti, è considerata temeraria l'iniziativa processuale avviata evidentemente al di là del perimetro che circoscrive la potenziale fondatezza della domanda di parte e, per questo,
caratterizzata da mala fede.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che attesa la complessità delle questioni trattate, non sussistono gli estremi per ritenere integrati i presupposti di cui all'art.96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11096 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 così provvede:
- Rigetta la domanda;
- rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. proposta da parte resistente;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dei resistenti, da liquidarsi nella complessiva misura di euro 8.433,
oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 03/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott. ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11096 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] – U.S.A.) il Parte_1
27.10.1960, con il patrocinio dell'Avv. Benedetti Gianluca, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Mammone
[...]
Michele, giusta procura in atti
Resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: azione di simulazione, risarcimento danni CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.04.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.24, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
nel novembre del 2021 in Florida (USA) e di avervi convissuto fin
[...]
tanto che, nell'aprile del 2022, quest'ultima, interrompendo le cure per una grave malattia tumorale, faceva rientro in Italia, a Roma, presso l'abitazione dell'ex marito, - da cui aveva divorziato tramite accordi CP_2
consensuali recepiti dal Tribunale di Roma con sentenza n. 9012/2011-
riprendendo la convivenza stante la persistente affectio coniugalis, mai cessata;
che a fondamento di tale asserzione vi erano gli atti di un procedimento di nomina di amministrazione di sostegno a favore della resistente instaurato da lui medesimo davanti al Giudice Tutelare di Roma nel giugno del 2023
nell'ambito del quale la moglie, oltre a chiedere il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la possibilità di nominare il stesso quale amministratore, CP_2
aveva ammesso che gli atti negoziali esecutivi dei citati accordi di divorzio erano rivolti a creare un'interposizione gestoria a favore dell'ex marito, il quale, fino al giugno del 2021, aveva utilizzato una procura notarile al fine di disporre di beni immobili formalmente intestati all'ex moglie ma sostanzialmente riferibili a sé stesso;
che tali circostanze, unitamente al fatto che il in sede tutelare aveva espresso la propria disponibilità a CP_2
ricoprire l'ufficio di amministratore in quanto “persona più vicina alla
, con la medesima convivente e padre della di lei figlia”, CP_1 confermavano che l'affectio coniugalis tra le parti non fosse mai venuta meno.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di dichiarare l'invalidità dell'accordo di separazione o, comunque, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e accertando e dichiarando Controparte_1 CP_2
l'insussistenza del venire meno dell'affectio coniugalis nel periodo antecedente al divorzio, nonché la condanna dei due resistenti al risarcimento del danno morale ed esistenziale infertogli da quantificare nella misura di euro 200.000 o nella maggiore o minore misura di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Controparte_1 CP_2
che contestavano la fondatezza delle domande e la veridicità della
[...]
ricostruzione operata dal ricorrente, sostenendo come il vero intento del
, ben conscio del protrarsi della gravissima patologia oncologica Parte_1
della moglie, fosse quello di ostacolare il proseguo del giudizio di divorzio da lei medesima instaurato in Florida e degli ulteriori e distinti procedimenti aventi ad oggetto importanti operazioni da lui realizzate sul di lei patrimonio,
deducendo, a riprova di ciò, la richiesta del ricorrente al giudice americano di sospensione del giudizio di divorzio in attesa della definizione del presente procedimento e come, all'interno del giudizio tutelare, fosse già stata smentita la rappresentazione del ricorrente, qui pedissequamente riprodotta.
Contestavano, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in secondo luogo, l'ammissibilità stessa di una domanda di simulazione assoluta del divorzio e la totale assenza di prova del danno non patrimoniale patito con condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
Rigettata istanza di precisazione del thema decidendum formulata dai resistenti, all'esito dell'udienza del 18.02.25 il G.D., con ordinanza riservata del 26.2.25, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del ricorrente (senza che questi adducesse legittimo impedimento), ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, rinviava il procedimento all'udienza del
29.04.25.
A tale udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni scritte delle parti, Il G.D. rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda del ricorrente volta ad accertare l'invalidità dell'accordo di separazione e, quindi, degli accordi di divorzio nel loro complesso, per simulazione assoluta, persistendo tra le parti un consortium vitae incompatibile con tale assetto, non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, come è noto, l'istituto della simulazione concreta un fenomeno di apparenza giuridica, attraverso cui le parti esternano una realtà
negoziale con l'intesa, sottaciuta, di non attribuirle alcun effetto nei reciproci rapporti (c.d. simulazione assoluta), ovvero di prevederne di differenti (c.d.
simulazione relativa). In tale ultima fattispecie rientra anche la dissimulazione di una delle parti e l'apparenza di un'altra diversa da quella reale.
In ordine agli accordi separativi o divorzili è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., 24697/22; Cass. civ.,
11525/24) cui questo Tribunale ritiene di aderire, a tenore del quale la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale,
costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Soltanto questi ultimi, stante la loro sostanziale autonomia, possono essere aggrediti dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta, mentre inammissibile è l'azione volta a far accertare l'invalidità, sub specie di intento simulatorio, del contenuto essenziale dell'accordo, relativo allo status, una volta che questo è stato omologato dal
Tribunale.
Si è al riguardo condivisibilmente ritenuto che l'accordo di separazione dei coniugi omologato non sia impugnabile per simulazione in quanto l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi,
in quanto è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (cfr. Cass. 19319/2014; Cass. 1760772003).
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), invero, la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo esterno.
A tali considerazioni se ne aggiunge una ulteriore.
In materia di matrimonio, se è vero che la disciplina codicistica è
particolarmente attenta all'effettività dell'assetto voluto dalle parti (cfr., al riguardo il regime degli effetti del matrimonio contratto tra coniugi in stato di buona fede soggettiva innanzi all'apparente Ufficiale di Stato ex art. 113 cod.
civ., del matrimonio c.d. putativo ex art. 128 cod. civ. e del matrimonio simulato ex art. 123 cod. civ., il quale produce effetti se, nonostante l'intento simulatorio, i coniugi simulanti hanno convissuto more uxorio nel periodo successivo alla celebrazione), è pur vero che tale opzione deve conciliarsi (e trova un limite) nel principio pubblicistico di certezza degli atti giuridici e, nel caso di specie, degli stati civili.
In tale ottica, ammettere che successivamente al positivo controllo giudiziale della volontà delle parti di porre fine al vincolo coniugale sia possibile che tale assetto possa essere oggetto di un'azione di simulazione, oltre che non ipotizzabile, per quanto in precedenza espresso, in ragione dello specifico contenuto dell'accordo separativo relativamente allo status, determinerebbe il riconoscimento in capo alle parti ovvero, come nel caso di specie, a terzi, di uno strumento giuridico idoneo a modificare lo stato familiare in violazione del principio di certezza e pubblicità degli stati civili.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente volta ad accertare l'invalidità
dell'accordo separativo e quindi divorzile nel suo complesso per simulazione assoluta, sull'allegato presupposto della persistenza tra i resistenti dell'affectio
coniugalis, non è meritevole di accoglimento, con rigetto in via consequenziale delle connesse domande inerenti l'invalidità derivata degli atti negoziali attuativi dal ricorrente espressamente ricondotta alla simulazione del fatto separativo prima e divorzile poi, in disparte la considerazione che può
discorrersi di invalidità derivata solo con riferimento alle domande accessorie inerenti il contenuto necessario della domanda separativa e non, per quanto esposto, quelle concernenti il contenuto eventuale.
Deve invece ritenersi rinunciata dal ricorrente, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale svolta nell'atto introduttivo (che sarebbe comunque da rigettarsi in conseguenza del rigetto della domanda principale, in difetto del primo polo del nesso condizionalistico costituito dalla condotta simulatoria come allegata).
Sotto tale profilo, sebbene la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda precedentemente formulata non possa ingenerare una presunzione di rinuncia della stessa, secondo un costante orientamento di legittimità, è possibile addivenire ad una conclusione di segno opposto se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, si desume inequivocabilmente il venir meno di interesse a coltivarla,
come è nel caso in esame.
Il ricorrente, infatti, oltre a non aver coltivato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nelle scansioni procedimentali successive a quello introduttivo, ha insistito sulla sola azione di simulazione degli accordi di divorzio e ha trascurato ogni difesa sul punto nonostante le contestazioni dei resistenti;
ad avviso del Collegio, tali circostanze restituiscono inequivocabilmente il venir meno di interesse in un pronunciamento giudiziale inerente alla suddetta domanda di risarcimento.
Deve dichiararsi, infine, l'inammissibilità della domanda di simulazione relativa proposta dal ricorrente con la memoria depositata ex art. 473-bis.17
cod. proc. civ. in data 29.01.25, con riferimento a taluni punti dell'accordo separativo, per tardività della stessa.
Tale domanda, infatti, presenta infatti elementi costituivi che non si risolvono in una mera modifica o specificazione del thema decidendum, come consentito dal richiamato disposto normativo, né risulta conseguenza delle difese dei resistenti, introducendo al contrario nel procedimento un novum iudicium, non ammesso.
Infine, ad avviso del Collegio, è da respingersi la domanda di lite temeraria presentata dai resistenti.
A fondamento della richiesta di condanna al risarcimento risiede una fattispecie di illecito, il cui elemento materiale è costituito da un'iniziativa processuale contraddistinta dai caratteri dell'abuso. Difatti, è considerata temeraria l'iniziativa processuale avviata evidentemente al di là del perimetro che circoscrive la potenziale fondatezza della domanda di parte e, per questo,
caratterizzata da mala fede.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che attesa la complessità delle questioni trattate, non sussistono gli estremi per ritenere integrati i presupposti di cui all'art.96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11096 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 così provvede:
- Rigetta la domanda;
- rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. proposta da parte resistente;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dei resistenti, da liquidarsi nella complessiva misura di euro 8.433,
oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 03/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott. ssa Marta Ienzi