TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 476/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cristiano Angelo Fiore, del Foro di Milano
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
IL (C.F. ), in persona Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Malavenda, del Foro di Lodi, e dall'avv. Davide
Mancusi, del Foro di Bergamo
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 16.10.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** *** RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la dott.ssa ha convenuto in Parte_1 giudizio (detto , e Controparte_1 CP_5 Controparte_2 Controparte_6 al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da un articolo, scritto dal
[...] primo e pubblicato su (di cui direttore responsabile pro tempore è , Controparte_6 CP_2 mentre editrice è la società convenuta) e sul blog www.giannibarbacetto.it, da lei ritenuto diffamatorio.
1.1 Nel dettaglio, la ricorrente, dopo aver premesso di aver adito questo Tribunale ex art. 30 bis
c.p.c., poiché Magistrato in servizio con funzioni di Presidente di Sezione della Corte
d'Appello di Milano, ha esposto quanto segue: che il 21.6.2022 si era tenuto presso l'Aula
Magna del Palazzo di Giustizia di Milano l'evento 'Un dialogo con i giuristi', prendendo spunto dal libro 'Geopolitica conflitti, pandemia e cyberspazio' di il cui Controparte_7 più recente saggio era stato presentato pochi giorni prima presso l'Università Sapienza di
Roma; che la decisione di ospitare l'evento nell'Aula Magna milanese era stata adottata dal
Presidente della Corte dott. Giuseppe ON, e non dalla ricorrente, non avendone il potere, e
2 condivisa dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, tenuto anche conto degli autorevoli relatori proposti ( - già Ministro della Giustizia e preside della Facoltà di Controparte_8
Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, - Presidente di Credit Suisse, Controparte_9
- notaio, professore emerito di Diritto industriale e di Diritto Controparte_10 commerciale presso l'Università Bocconi di Milano, Fabrizio Palenzona - Presidente di CP_11
- Presidente della;
che era previsto, così come indicato anche nella CP_12 CP_13 locandina dell'evento, un saluto del Presidente dott. ON e del Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, mentre i lavori sarebbero stati coordinati dalla ricorrente, nella sua qualità di presidente della I Sezione Civile della Corte d'Appello; che l'incontro si era tenuto (assenti il dott. ON, poiché in ferie, e l'avv. Nardo, per impegni sopravvenuti) con la partecipazione di circa 250 persone e aveva ricevuto un apprezzamento positivo da parte di autorevole stampa;
che l'unica voce dissonante era stata quella di , il quale, sul numero del 22.6.2022 de CP_1
, aveva commentato l'evento con un articolo intitolato 'Milano, il palazzo di Controparte_6 giustizia diventa il Tempio di Valori', dal contenuto gravemente diffamatorio, ancora oggi presente sul sito internet del quotidiano e sul blog www.giannibarbacetto.it; che i passaggi più salienti erano i seguenti: “L'aula magna del palazzo di giustizia di Milano per un giorno dimentica
Mani Pulite per assumere la solennità rituale di un tempio massonico. Mai successo che prima d'ora quell'aula dove pronunciò il suo “Resistere, resistere, resistere” fosse Controparte_14 concessa per la presentazione di un libro, e di che autore: l'unico espulso dalla Controparte_7 loggia P2 per indegnità… Ci hanno pensato il presidente della Corte d'appello Giuseppe ON e la giudice a concedergli il Tempio per l'agape fraterna...quelli della Prima Parte_1
Repubblica che sono riusciti a passare indenni alla Seconda, alle privatizzazioni, ai nuovi trasversali equilibri, come lui e come gli amici...accorsi ieri a rendere omaggio al grembiulino, insieme ad CP_8
, Assenti giustificati altri grandi amici,
[...] Controparte_10 CP_12 Controparte_9
i dittatori di tutto il mondo, da a ”. Il libro...è l'ennesimo fritto misto a cui ci ha Per_1 Persona_2 abituato da decenni, ogni volta elogiato e recensito con l'incenso dai grandi giornali. Ultimo sfregio...in chiusura la letterina che scrisse come risposta di cortesia alle sue proverbiali zuccherose missive. CP_14
Poi il Tempio si chiude e torna finalmente aula magna della giustizia”; che tali affermazioni erano da ritenersi gravemente diffamatorie, tanto è vero che era già stato rinviato a giudizio;
CP_1 che, infatti, l'articolo in questione riportava circostanze false e non ricorrevano i presupposti per ritenere operanti le scriminanti dell'attività di giornalista;
che, a riprova del fatto che le esternazioni di non erano archiviabili quale neutro esercizio del diritto di critica, CP_1 nei confronti della ricorrente era stato aperto dal Consiglio Superiore della Magistratura un procedimento ex art. 2 Legge sulle Guarentigie, poi archiviato.
3 In conclusione, la dott.ssa ha domandato la condanna dei convenuti, in solido, al Pt_1 risarcimento dei danni patiti, ritenendo congrua la somma di € 80.000,00, e alla rimozione dell'articolo (con richiesta della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.).
1.2 Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a mezzo dei medesimi difensori, contestando an e quantum debeatur. Controparte_6
A tal fine, hanno replicato quanto segue: che il 21.6.2022, presso l'Aula Magna del Tribunale di Milano, era stata organizzata la presentazione del libro di Valori, che non riguardava l'intelligenza artificiale, come invece dedotto dalla ricorrente;
che la presentazione del libro era avvenuta “Sotto gli auspici della ”, presieduta Controparte_15 dallo stesso Valori, così come indicato nella locandina dell'evento; che il ruolo del Presidente della Corte d'Appello di Milano e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avrebbe dovuto essere marginale, essendo previsto solo un loro saluto, mentre il ruolo centrale e predominante sarebbe stato assunto dalla ricorrente;
che la critica operata da CP_1 nell'articolo in questione aveva a oggetto non tanto la scelta di presentare il libro, quanto quella di ospitarlo proprio nell'Aula Magna del Tribunale di Milano, considerato ciò che emergeva da fonti aperte (tra cui Wikipedia) in merito al suo autore (tra cui l'appartenenza alla loggia massonica P2 e la sua espulsione per indegnità); che le circostanze riportate nell'articolo erano tutte vere;
che il tono utilizzato dall'autore era ironico e il registro era quello dalla satira;
che la critica di era del tutto legittima, avendo quale unico CP_1 oggetto l'avallo a quell'incontro da parte della ricorrente, peraltro citata in una sola riga, dato con la sua presenza, al di là di chi si fosse occupato tecnicamente di autorizzarlo;
che tale scelta era stata ritenuta inopportuna anche dal Consiglio Superiore della Magistratura.
In conclusione, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte dalla dott.ssa invocando a tal fine il legittimo esercizio del diritto di critica da parte del giornalista. Pt_1
Inoltre, hanno domandato al Tribunale di valutare la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. (seguita da analoga richiesta di quest'ultima con la prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c.).
1.3 La causa, dopo la prima udienza e la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, pertanto, è stata fissata udienza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
4 2.1 Al fine di vagliare la fondatezza delle domande proposte dalla ricorrente e la sussistenza dei presupposti per l'operatività della scriminante invocata dai convenuti occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza in tale materia.
In linea generale, la fattispecie in esame pone la questione avente a oggetto il delicato bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e all'onore con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (cfr. art. 21 Cost.), anche nella sua declinazione di diritto di critica.
Nel corso del tempo la giurisprudenza ha ricostruito i requisiti affinché la condotta astrattamente illecita sia scriminata e quindi non vi sia prevalenza del bene giuridico dell'onore e della reputazione, da intendersi in senso oggettivo, quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25026 del 2024).
In particolare, i requisiti richiesti sono: la verità, la pertinenza e la continenza (poi declinati diversamente a seconda che si tratti di cronaca, critica, satira, ecc. Cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
3 - , Sentenza n. 27592 del 29/10/2019: “Il diritto all'onore ed alla reputazione è un diritto fondamentale della persona, così come la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà fondamentale dell'individuo. Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all'uno od all'altra a seconda che sussistano o meno: l'interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell'opinione; la verità putativa dei fatti narrati;
la continenza delle espressioni adottate.
Rispettate queste tre condizioni, il diritto all'onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero”).
Laddove vengano travalicati tali limiti non può più ritenersi prevalente il diritto alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, si riespande in maniera piena quello del singolo alla stima e al rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento.
All'interno del genus libertà di manifestazione del pensiero si colloca, come visto, il diritto di critica, invocato dai convenuti quale fattore esimente la condotta dell'autore dell'articolo.
La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, si concretizza non nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione.
Infatti, l'esercizio del diritto di critica si differenzia nettamente dall'esercizio del diritto di cronaca perché non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nella espressione di una opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 7499 del 2000). Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive
5 dell'articolista, essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n.
3477 del 2000; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 20474 del 2002).
Ciò nonostante, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, in quanto l'esimente in questione postula comunque una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (cfr. Cass. pen., Sez.
5, Sentenza n. 11571 del 2025).
In altri termini, pur essendo la critica per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, essa può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
24/04/2025, n. 10864. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Torino, Sez. IV, 30/09/2024, n.
4866: l'esercizio del diritto di critica non è mai configurabile quale scriminante se supera il limite della continenza, valutazione che va fatta tenendo conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificando se i toni utilizzati, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti ma siano invece pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi rispetto alla tutela della reputazione).
In tale contesto si colloca poi la satira, caratterizzata dall'enfatizzazione e dalla deformazione della realtà. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le maglie per la sua operatività sono più larghe, in quanto costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito;
conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato
(cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018, Rv. 647763 - 02).
In altri termini, la satira è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza
6 e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite (cfr. Cass. civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 6960 del 14/03/2024, Rv. 670343 - 01).
Mentre non può essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21235 del 17/09/2013, Rv.
627963 - 01).
2.2 Ciò premesso, occorre ora fare applicazione di tali principi al caso in esame.
2.2.1 A tal fine, si osserva innanzitutto che nello scritto di il nome della dott.ssa CP_1 compare una sola volta (“[…] Ci hanno pensato il presidente della Corte d'appello Giuseppe Pt_1
ON e la giudice a concedergli il Tempio per l'agape fraterna […]” - cfr. doc. 6 Parte_1 fasc. ric.). Tale circostanza, a parere del Tribunale, non riveste carattere secondario, dal momento che contribuisce a chiarire il reale oggetto dell'articolo, vale a dire il profilo del prof.
(estraneo al presente processo). In altri termini, scopo del giornalista era Controparte_7 quello di criticare la scelta di presentare un libro scritto da quest'ultimo nell'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Milano, in quanto – secondo quanto riportato da fonti aperte – coinvolto nella loggia massonica P2 e in altre vicende di cronaca giudiziaria. Pertanto, nell'ottica di la condotta della dott.ssa era da stigmatizzare poiché, avendo CP_1 Pt_1 concesso tale sede al prof. aveva indirettamente contribuito a violare la sacralità di CP_7 quel luogo.
Ciò chiarito, è necessario verificare se nel caso in esame ricorrano i presupposti della scriminante invocata dai convenuti, vale a dire il diritto di critica, anche nella sua declinazione di satira. Tanto più che la ricorrente ne ha contestato fermamente l'operatività, evidenziando il travalicamento dei limiti elaborati dalla giurisprudenza per la sua applicazione.
2.2.2 Ricorre il requisito della pertinenza, inteso come il pubblico interesse alla divulgazione della notizia.
A tal proposito, occorre considerare che il diritto di critica “dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale
7 libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza” (Cass. pen., Sez. 5,
Sentenza n. 34432 del 2007).
Come evidenziato dalla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n.
34016 del 2021), anche la giurisprudenza della Corte EDU, elaborata sulla base del § 2 dell'art. 10 della Convenzione EDU (che, tra i motivi specifici idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione, indica lo scopo di “garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”), è consolidata nell'affermare che il potere giudiziario non è sottratto alla critica, ma la speciale protezione dell'autorità giudiziaria attraverso possibili limitazioni alla libertà di espressione si giustifica per il fatto che concorre a tutelare la buona amministrazione della giustizia, di cui il rispetto e la fiducia del pubblico sono una condizione (cfr. Corte EDU, caso
Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55-56. Cfr. inoltre Corte EDU, Grande
Camera, caso c. Francia, 23/04/2015, la quale ha sottolineato che il diritto di critica nei Per_3 confronti dell'operato degli esponenti della magistratura corrisponde a un interesse pubblico,
e gode di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti dei normali cittadini, purché la critica non si traduca in “attacchi gravemente lesivi e infondati” - § 131).
Nel caso in esame, se è vero che oggetto dell'articolo non era l'esercizio in senso stretto della giurisdizione da parte della dott.ssa è altrettanto vero che la sua partecipazione Pt_1 all'incontro è avvenuta in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, vale a dire quale “Presidente della I sez. Civile e Sezione specializzata Imprese nella Corte d'Appello di Milano”, così come indicato nella locandina dell'evento (cfr. doc. 1 fasc. ric.; circostanza confermata dalla stessa ricorrente - cfr. pag. 6 note conclusive: “la particolare veste istituzionale del Magistrato diffamato che, in quel momento, non rappresentava solo se stessa, ma anche la intera Corte, poiché a ciò delegata dal presidente ON, non presente in quanto in ferie: infatti, specificatamente in Sua vece ha rivolto agli astanti i saluti istituzionali di prassi”).
2.2.3 Altrettanto sussistente è il requisito della continenza, dal momento che non CP_1 ha veicolato il giudizio negativo in merito all'operato dalla dott.ssa mediante epiteti Pt_1 volgari, disonorevoli o infamanti, avendo esposto in forma 'civile' i fatti e la loro valutazione critica.
Peraltro, anche il resto dell'articolo, dedicato all'incontro tenutosi presso l'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Milano e al profilo del prof. rispetta tale limite, considerato CP_7 anche che il suo autore ha scelto di commentare l'evento con il registro della satira, dei cui limiti di operatività, più ampi, si è già detto in precedenza, e con il ricorso a giochi di parole
(come quello contenuto nel titolo dell'articolo: “Milano, il palazzo di giustizia diventa il Tempio di
Valori”), senza tuttavia mai trasmodare in un'aggressione gratuita e immotivata (in
8 giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. V, 25/01/2022, n. 12186: il requisito della continenza, al fine di ravvisare la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, ha necessariamente il carattere dell'elasticità e, pertanto, al fine di ritenere o meno proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di critica in relazione a tale requisito, occorre compiere non solo in astratto, ma soprattutto in concreto un ragionamento di tipo critico- logico che tenga conto di una serie di “parametri” quali, non solo il tenore letterale delle espressioni rese (che ben potrebbero essere poste con coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale), ma anche il concetto o messaggio che si vuole esprimere o trasmettere, il contesto dialettico in cui le stesse dichiarazioni vengono rese (per esempio, in occasione di una discussione o in sede di dibattito) e le modalità con cui esse sono manifestate e/o reiterate). Tanto più nei confronti della ricorrente, che, come visto, è menzionata una sola volta nell'articolo in questione, senza alcuna espressione denigratoria nei suoi confronti.
D'altro canto, è stato chiarito che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4955 del
23/02/2024, Rv. 670125 - 01).
2.2.4 Da ultimo, occorre soffermare l'attenzione sul requisito della verità, dal momento che la dott.ssa ha incentrato le sue difese soprattutto sulla falsità dei fatti riferiti dal Pt_1 giornalista nell'articolo in esame, tali da ledere il suo onore e la sua dignità.
Nel dettaglio, la ricorrente ha contestato la veridicità delle seguenti circostanze (cfr. pagg. 3 e seguenti ric.): l'oggetto dell'incontro, che secondo quanto scritto da era la CP_1 presentazione del libro del prof. mentre per la dott.ssa quest'ultimo era “solo CP_7 Pt_1 uno spunto di riflessione” per dibattere “temi di grande attualità” (cfr. pag. 3 ric.); l'autorizzazione all'utilizzo dell'Aula Magna, che secondo quanto scritto da era stata concessa dal CP_1 dott. ON e dalla dott.ssa mentre quest'ultima ha negato di avere tale facoltà, Pt_1 essendo di competenza del Presidente della Corte d'Appello; le modalità di impiego dell'Aula
Magna, che secondo quanto scritto da non era mai stata utilizzata per la CP_1 presentazione di libri, mentre la dott.ssa ha evidenziato gli svariati fini per i quali in Pt_1 passato era stata concessa senza alcuna accusa di 'profanazione'; il contenuto dell'articolo,
9 ritenuto dalla dott.ssa “intriso di allusioni ed attacchi totalmente gratuiti volti a porre in Pt_1 cattiva luce il profilo morale, reputazionale e professionale della dott.ssa accusata di aver Pt_1
“profanato” il “tempio sacro” della Giustizia, trasformandolo in “tempio massonico” ” (cfr. pag. 4 ric.), in relazione alla pregressa vicenda dell'espulsione del prof. dalla loggia massonica CP_7
P2.
La valutazione richiesta dalla fattispecie in esame deve essere compiuta alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza, di cui si è fatto cenno in precedenza.
Nel dettaglio, quest'ultima ha chiarito che l'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati (cfr. Cass. pen.,
Sez. 5, Sentenza n. 11662 del 2007; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 19334 del 2004).
In tali casi, infatti, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 2017).
Tale interpretazione, come visto in precedenza, risente anche della giurisprudenza sovranazionale, in quanto la Corte EDU, con un approccio decisamente 'liberale', ha costantemente sottolineato il ruolo fondamentale della stampa di 'cane da guardia' (watch-dog) della democrazia (cfr. Corte EDU, caso e c. 20.5.1999; Corte Persona_4 Per_5 Per_6 Per_1 EDU, caso e c. 17.12.2004; Corte EDU, caso c. Italia, Per_7 Per_8 Per_9
17.7.2008; Corte EDU, caso c. Spagna, 1.6.2010; Corte EDU, caso c. Persona_11 Per_12
Italia, 24.9.2013), e ha riconosciuto la libertà di espressione come presupposto e chiave di volta di una società democratica, nonché garanzia contro le ingerenze dell'autorità pubblica, evidenziando la necessità di evitare il rischio di effetto dissuasivo (cd. chilling effect) nell'esercizio, soprattutto (ma non solo), dell'attività giornalistica (cfr. Cass. pen., Sez. 5,
Sentenza n. 34016 del 2021 cit.).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che le domande proposte dalla ricorrente non possano essere accolte.
10 Occorre innanzitutto osservare che le parti, nei rispettivi scritti, hanno a lungo dibattuto in merito all'esatta natura dell'incontro tenutosi presso l'Aula Magna, vale a dire se si sia trattato della presentazione del libro scritto dal prof. o se quest'ultimo abbia rappresentato solo CP_7 lo spunto per un dibattito su tematiche di attualità. Si ritiene, tuttavia, che tale circostanza non rivesta carattere dirimente nell'economia della fattispecie, dal momento che – come visto – il nucleo della critica di era la scelta di ospitare il prof. ritenuto da CP_1 CP_7 CP_1
“un massone sostanzialmente “confesso” ” (cfr. pag. 10 comp. cost.), presso l'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Milano.
Peraltro, a prescindere da quali fossero le reali intenzioni degli organizzatori dell'evento, non può trascurarsi il contenuto della sua locandina, la quale faceva esplicito riferimento a
“presentazione del LIBRO [in maiuscolo;
n.d.r.] di , mentre l'elenco dei Controparte_7 partecipanti all'incontro era preceduto da “ne discutono con l'Autore” (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Quindi, se è vero, come evidenziato dalla ricorrente, che vi era il riferimento anche a “un dialogo con i giuristi”, non può trascurarsi che questo avrebbe preso inevitabilmente le mosse dalla presentazione del libro, che, anzi, rivestiva un ruolo centrale nell'economia dell'evento.
Così come, a parere del Tribunale, non riveste natura dirimente accertare se anche in passato l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia sia stata concessa per tali tipi di eventi, questione sulla quale le parti hanno altrettanto concentrato le rispettive difese.
Infatti, in tema di operatività della scriminante del diritto di critica la verifica del fatto deve riguardare il nucleo ed il profilo essenziali dei fatti, che non devono essere strumentalmente travisati e manipolati (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 8801 del 2019).
Nel caso in esame, il nucleo essenziale dell'articolo, come detto, è costituito dalla critica alla scelta della dott.ssa di ospitare il prof. presso un luogo altamente simbolico Pt_1 CP_7 come presidio di legalità, vale a dire l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, dove il dott. pronunciò il suo “Resistere, resistere, resistere”. CP_14
E tale opinione meramente soggettiva dell'autore, condivisibile o meno che sia (non è compito del Tribunale prendere posizione sul punto), non travalica i limiti prima visti per l'operatività della scriminante.
A tal fine, occorre innanzitutto richiamare le considerazioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura nel provvedimento con il quale è stata archiviata la pratica aperta ex art. 2 regio decreto legislativo n. 511/1946 (cd. Legge sulle Guarentigie della Magistratura) nei confronti della dott.ssa “Rileva il Consiglio che il prof. era soggetto noto alle Pt_1 CP_7 cronache non solo per il fatto (invero risalente nel tempo) di essere stato espulso dalla loggia massonica
P2, ma soprattutto per essere stato (in tempi ben più recenti) indicato dall'avv. (indagato dalla CP_16
11 Procura della Repubblica di Milano e condannato con sentenza definitiva per corruzione in atti giudiziari dal Tribunale di Roma) tra gli aderenti a una loggia massonica segreta denominata
“Ungheria”. Anche a prescindere, dunque, dalla conoscenza o meno di tali notizie da parte della dott.ssa l'organizzazione dell'iniziativa in esame risulta senz'altro inopportuna, potendo essere Pt_1 percepita quale segnale di contrapposizione con il locale ufficio di Procura (che, come detto, aveva indagato il prof. ” (pagg. 10, 11 doc. 23 fasc. conv.). CP_7
Quanto all'organizzazione dell'evento, in sede di audizione dinanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura la dott.ssa ha dichiarato quanto segue: Pt_1
“[…] la genesi di questo convegno è la seguente: io sono componente del Consiglio di Presidenza della
Giustizia tributaria […], mi trovavo a Roma in occasione di una seduta plenaria e partecipai con mio figlio , che è laureato in Fisica, a un convegno dal titolo “Intelligenza artificiale fra mito e CP_9 realtà”; un convengo che era stato organizzato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università La
Sapienza, […] Quindi partecipai a questo convegno e alla fine di questo convegno mi avvicinai al tavolo dei relatori e salutai sia l'organizzatore del convegno, cioè il professor , che conobbi Controparte_8 per la prima volta in quell'occasione, per complimentarmi e mi avvicinai al professor In CP_12 quell'occasione il professor mi presentò, fra gli altri, anche il professor Controparte_8 Controparte_7
Mi rappresentò l'interesse, che riteneva poter essere condiviso anche dalla Corte di Appello di
[...]
Milano, di organizzare un convegno sui temi dell'intelligenza artificiale. […] Quindi ne parlai, dicevo, con il Presidente ON perché mi sembrava un tema di interesse. Il Presidente ON volle prima verificare l'attinenza con i temi che di solito vengono trattati a Palazzo di Giustizia, mi chiese di visionare la locandina, che nel frattempo il professor mi aveva mandato, […], e poi CP_8 confrontammo insieme sia i relatori che comparivano sulla locandina, della cui autorevolezza credo non via sia veramente spazio per nutrire alcun dubbio […]. Ebbene, con il Presidente ON, verificata la locandina, l'autorevolezza dei relatori, il tema ritenuto di interesse, ON visionò anche la quarta di copertina, in cui era riassunto il profilo del professor ritenemmo che questo potesse essere un CP_7 tema degno di essere trattato presso il Palazzo di Giustizia di Milano” (pagg. 2, 3 doc. 18 fasc. conv.
Trattasi di circostanze confermate dallo stesso dott. ON, anch'egli estraneo al presente processo, ascoltato dalla Prima Commissione in relazione alla pratica ex art. 2 regio decreto legislativo n. 511/1946 aperta nei confronti della dott.ssa - cfr. doc. 20 fasc. conv.). Pt_1
Pertanto, se questa è stata la genesi dell'incontro, per stessa ammissione della ricorrente, non può trascurarsi il fatto che, a prescindere dall'autorizzazione meramente formale all'utilizzo dell'Aula Magna proveniente dal Presidente della Corte d'Appello, un ruolo centrale l'abbia avuto proprio la dott.ssa Motivo per il quale la circostanza riportata nell'articolo di Pt_1
(“Ci hanno pensato il presidente della Corte d'appello Giuseppe ON e la giudice CP_1 [...]
a concedergli il Tempio per l'agape fraterna”) non può ritenersi falsa (cfr. anche la Parte_1
12 memoria depositata dal dott. ON dopo la sua audizione: “Il convegno in questione è stato organizzato da un presidente di sezione della Corte di appello (dott.ssa presidente della Parte_1 prima sezione civile), la quale si è rivolta al sottoscritto Presidente per avere l'autorizzazione ad utilizzare l'Aula Magna per il convegno, come fanno tutti coloro che vogliono organizzare convegni in
Aula Magna”- cfr. doc. 21 fasc. conv.)
Anche in relazione alle vicende che hanno interessato il prof. oltre alle fonti aperte CP_7 menzionate nella comparsa di costituzione dei convenuti (cfr. pag. 8, nonché doc. 4 fasc. conv.), occorre richiamare il predetto provvedimento di archiviazione del Consiglio Superiore della Magistratura. In esso, infatti, laddove si ricostruisce l'attività istruttoria espletata dalla
Prima Commissione, si fa riferimento (anche) alle dichiarazioni rese dal prof. in sede CP_8 di audizione: “l'espulsione [dalla loggia massonica P2; n.d.r.], che, ovviamente, è cosa nota, nel senso che basta guardare qualunque biografia del professor per saperlo, gli fa onore, non torto, CP_7 essendo stato espulso” (pag. 5 doc. 23 fasc. conv.).
In altri termini, la pregressa appartenenza dell'autore del libro alla loggia massonica P2 e la sua successiva espulsione devono ritenersi circostanze 'note alle cronache' (per mutuare l'espressione utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura - cfr. nuovamente pag. 10 doc. 23 cit.), a prescindere dalla loro effettiva veridicità.
Pertanto, i riferimenti a tale appartenenza contenuti nell'articolo di non possono CP_1 ritenersi falsi. Fermo restando la scelta, insindacabile, del tono sarcastico da parte dell'autore dell'articolo nonché l'opinione critica, altrettanto insindacabile, poiché soggettiva, in merito alla decisione di ospitare il prof. proprio alla luce di tali vicende, nell'Aula Magna del CP_7
Palazzo di Giustizia di Milano. Luogo che ha rivestito un significato particolare anche per quest'ultimo, come si può evincere dai successivi ringraziamenti fatti pervenire alla ricorrente
(“Ad ogni modo, a mio parere è emblematico il luogo nel quale Ella, ha mirabilmente ospitato la dissertazione della mia ultima fatica […]” - cfr. pag. 170 doc. 24 fasc. ric.).
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicché non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 17259 del 2020).
2.3 In definitiva, il nucleo dei fatti concerne:
- il coinvolgimento, rectius il ruolo preminente, della dott.ssa nella genesi Pt_1 dell'evento;
13 - la partecipazione all'evento del prof. “soggetto noto alle cronache” (per utilizzare CP_7 nuovamente le parole del Consiglio Superiore della Magistratura) per essere stato affiliato e poi espulso dalla logga massonica P2 (in disparte la veridicità della circostanza).
Trattasi, come visto, di circostanze vere, prese quale spunto dall'autore per criticare, con toni sarcastici, la scelta di ospitare il prof. nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di CP_7
Milano.
Tale nucleo essenziale non risulta scalfito da eventuali inesattezze aventi a oggetto circostanze marginali (quali l'esatta natura dell'evento, le tematiche in esso dibattute, il pregresso utilizzo dell'Aula Magna, ecc.), in quanto concernenti fatti secondari non strumentalmente travisati o manipolati dall'autore (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 2021 cit.).
Da ultimo, si osserva che, sempre in sede di audizione dinanzi alla Prima Commissione del
Consiglio Superiore della Magistratura, è stata la stessa ricorrente ad ammettere che l'articolo in esame, da lei ritenuto diffamatorio, non ha avuto seguito (“Io devo giustificarmi perché
ha scritto queste cose deliranti in un articolo non seguito da nessuno;
un articolo che è CP_1 rimasto totalmente isolato, che è finito nella pattumiera, come gran parte delle cose de “Il Fatto
Quotidiano”. Nessuno ha ripreso quell'articolo, nessuno, anzi ci sono stati articoli encomiastici che hanno definito questo convegno come un momento epocale di confronto su temi interessantissimi e di grandissima attualità” - pag. 9 doc. 22 fasc. conv.).
In conclusione, alla luce di tali considerazioni le domande proposte dalla ricorrente devono essere rigettate.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte ricorrente.
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
Valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisionale, considerata l'attività in concreto svolta.
Non può essere accolta la richiesta dei convenuti di condanna della ricorrente per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la
14 mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio. Tanto più che il rigetto della domanda ha comportato l'analisi di plurime questioni di fatto e di diritto.
Le parti convenute, invece, devono essere condannate, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis, co. 2 D.Lgs. 28/2010, non avendo partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo (cfr. doc. 22 fasc. ric.).
Tale non può essere ritenuto l'esito del presente giudizio (a differenza della sanzione prevista dal co. 3 dell'art. 12 bis cit., invocata dalla ricorrente, che invece è ancorata alla soccombenza), dal momento che, diversamente opinando, l'istituto sarebbe sostanzialmente inutile, poiché una delle due parti sarebbe sempre legittimata a non parteciparvi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente a rimborsare ai convenuti, in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 12 bis, co. 2 D.Lgs. 28/2010 dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla Cancelleria di trasmettere all'Ufficio competente per il recupero del credito.
Brescia, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 476/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cristiano Angelo Fiore, del Foro di Milano
-PARTE RICORRENTE- contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
IL (C.F. ), in persona Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Malavenda, del Foro di Lodi, e dall'avv. Davide
Mancusi, del Foro di Bergamo
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 16.10.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** *** RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la dott.ssa ha convenuto in Parte_1 giudizio (detto , e Controparte_1 CP_5 Controparte_2 Controparte_6 al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da un articolo, scritto dal
[...] primo e pubblicato su (di cui direttore responsabile pro tempore è , Controparte_6 CP_2 mentre editrice è la società convenuta) e sul blog www.giannibarbacetto.it, da lei ritenuto diffamatorio.
1.1 Nel dettaglio, la ricorrente, dopo aver premesso di aver adito questo Tribunale ex art. 30 bis
c.p.c., poiché Magistrato in servizio con funzioni di Presidente di Sezione della Corte
d'Appello di Milano, ha esposto quanto segue: che il 21.6.2022 si era tenuto presso l'Aula
Magna del Palazzo di Giustizia di Milano l'evento 'Un dialogo con i giuristi', prendendo spunto dal libro 'Geopolitica conflitti, pandemia e cyberspazio' di il cui Controparte_7 più recente saggio era stato presentato pochi giorni prima presso l'Università Sapienza di
Roma; che la decisione di ospitare l'evento nell'Aula Magna milanese era stata adottata dal
Presidente della Corte dott. Giuseppe ON, e non dalla ricorrente, non avendone il potere, e
2 condivisa dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, tenuto anche conto degli autorevoli relatori proposti ( - già Ministro della Giustizia e preside della Facoltà di Controparte_8
Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, - Presidente di Credit Suisse, Controparte_9
- notaio, professore emerito di Diritto industriale e di Diritto Controparte_10 commerciale presso l'Università Bocconi di Milano, Fabrizio Palenzona - Presidente di CP_11
- Presidente della;
che era previsto, così come indicato anche nella CP_12 CP_13 locandina dell'evento, un saluto del Presidente dott. ON e del Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, mentre i lavori sarebbero stati coordinati dalla ricorrente, nella sua qualità di presidente della I Sezione Civile della Corte d'Appello; che l'incontro si era tenuto (assenti il dott. ON, poiché in ferie, e l'avv. Nardo, per impegni sopravvenuti) con la partecipazione di circa 250 persone e aveva ricevuto un apprezzamento positivo da parte di autorevole stampa;
che l'unica voce dissonante era stata quella di , il quale, sul numero del 22.6.2022 de CP_1
, aveva commentato l'evento con un articolo intitolato 'Milano, il palazzo di Controparte_6 giustizia diventa il Tempio di Valori', dal contenuto gravemente diffamatorio, ancora oggi presente sul sito internet del quotidiano e sul blog www.giannibarbacetto.it; che i passaggi più salienti erano i seguenti: “L'aula magna del palazzo di giustizia di Milano per un giorno dimentica
Mani Pulite per assumere la solennità rituale di un tempio massonico. Mai successo che prima d'ora quell'aula dove pronunciò il suo “Resistere, resistere, resistere” fosse Controparte_14 concessa per la presentazione di un libro, e di che autore: l'unico espulso dalla Controparte_7 loggia P2 per indegnità… Ci hanno pensato il presidente della Corte d'appello Giuseppe ON e la giudice a concedergli il Tempio per l'agape fraterna...quelli della Prima Parte_1
Repubblica che sono riusciti a passare indenni alla Seconda, alle privatizzazioni, ai nuovi trasversali equilibri, come lui e come gli amici...accorsi ieri a rendere omaggio al grembiulino, insieme ad CP_8
, Assenti giustificati altri grandi amici,
[...] Controparte_10 CP_12 Controparte_9
i dittatori di tutto il mondo, da a ”. Il libro...è l'ennesimo fritto misto a cui ci ha Per_1 Persona_2 abituato da decenni, ogni volta elogiato e recensito con l'incenso dai grandi giornali. Ultimo sfregio...in chiusura la letterina che scrisse come risposta di cortesia alle sue proverbiali zuccherose missive. CP_14
Poi il Tempio si chiude e torna finalmente aula magna della giustizia”; che tali affermazioni erano da ritenersi gravemente diffamatorie, tanto è vero che era già stato rinviato a giudizio;
CP_1 che, infatti, l'articolo in questione riportava circostanze false e non ricorrevano i presupposti per ritenere operanti le scriminanti dell'attività di giornalista;
che, a riprova del fatto che le esternazioni di non erano archiviabili quale neutro esercizio del diritto di critica, CP_1 nei confronti della ricorrente era stato aperto dal Consiglio Superiore della Magistratura un procedimento ex art. 2 Legge sulle Guarentigie, poi archiviato.
3 In conclusione, la dott.ssa ha domandato la condanna dei convenuti, in solido, al Pt_1 risarcimento dei danni patiti, ritenendo congrua la somma di € 80.000,00, e alla rimozione dell'articolo (con richiesta della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.).
1.2 Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a mezzo dei medesimi difensori, contestando an e quantum debeatur. Controparte_6
A tal fine, hanno replicato quanto segue: che il 21.6.2022, presso l'Aula Magna del Tribunale di Milano, era stata organizzata la presentazione del libro di Valori, che non riguardava l'intelligenza artificiale, come invece dedotto dalla ricorrente;
che la presentazione del libro era avvenuta “Sotto gli auspici della ”, presieduta Controparte_15 dallo stesso Valori, così come indicato nella locandina dell'evento; che il ruolo del Presidente della Corte d'Appello di Milano e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avrebbe dovuto essere marginale, essendo previsto solo un loro saluto, mentre il ruolo centrale e predominante sarebbe stato assunto dalla ricorrente;
che la critica operata da CP_1 nell'articolo in questione aveva a oggetto non tanto la scelta di presentare il libro, quanto quella di ospitarlo proprio nell'Aula Magna del Tribunale di Milano, considerato ciò che emergeva da fonti aperte (tra cui Wikipedia) in merito al suo autore (tra cui l'appartenenza alla loggia massonica P2 e la sua espulsione per indegnità); che le circostanze riportate nell'articolo erano tutte vere;
che il tono utilizzato dall'autore era ironico e il registro era quello dalla satira;
che la critica di era del tutto legittima, avendo quale unico CP_1 oggetto l'avallo a quell'incontro da parte della ricorrente, peraltro citata in una sola riga, dato con la sua presenza, al di là di chi si fosse occupato tecnicamente di autorizzarlo;
che tale scelta era stata ritenuta inopportuna anche dal Consiglio Superiore della Magistratura.
In conclusione, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte dalla dott.ssa invocando a tal fine il legittimo esercizio del diritto di critica da parte del giornalista. Pt_1
Inoltre, hanno domandato al Tribunale di valutare la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. (seguita da analoga richiesta di quest'ultima con la prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c.).
1.3 La causa, dopo la prima udienza e la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, pertanto, è stata fissata udienza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
4 2.1 Al fine di vagliare la fondatezza delle domande proposte dalla ricorrente e la sussistenza dei presupposti per l'operatività della scriminante invocata dai convenuti occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza in tale materia.
In linea generale, la fattispecie in esame pone la questione avente a oggetto il delicato bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e all'onore con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (cfr. art. 21 Cost.), anche nella sua declinazione di diritto di critica.
Nel corso del tempo la giurisprudenza ha ricostruito i requisiti affinché la condotta astrattamente illecita sia scriminata e quindi non vi sia prevalenza del bene giuridico dell'onore e della reputazione, da intendersi in senso oggettivo, quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25026 del 2024).
In particolare, i requisiti richiesti sono: la verità, la pertinenza e la continenza (poi declinati diversamente a seconda che si tratti di cronaca, critica, satira, ecc. Cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
3 - , Sentenza n. 27592 del 29/10/2019: “Il diritto all'onore ed alla reputazione è un diritto fondamentale della persona, così come la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà fondamentale dell'individuo. Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all'uno od all'altra a seconda che sussistano o meno: l'interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell'opinione; la verità putativa dei fatti narrati;
la continenza delle espressioni adottate.
Rispettate queste tre condizioni, il diritto all'onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero”).
Laddove vengano travalicati tali limiti non può più ritenersi prevalente il diritto alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, si riespande in maniera piena quello del singolo alla stima e al rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento.
All'interno del genus libertà di manifestazione del pensiero si colloca, come visto, il diritto di critica, invocato dai convenuti quale fattore esimente la condotta dell'autore dell'articolo.
La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, si concretizza non nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione.
Infatti, l'esercizio del diritto di critica si differenzia nettamente dall'esercizio del diritto di cronaca perché non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nella espressione di una opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 7499 del 2000). Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive
5 dell'articolista, essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n.
3477 del 2000; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 20474 del 2002).
Ciò nonostante, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, in quanto l'esimente in questione postula comunque una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (cfr. Cass. pen., Sez.
5, Sentenza n. 11571 del 2025).
In altri termini, pur essendo la critica per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, essa può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
24/04/2025, n. 10864. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Torino, Sez. IV, 30/09/2024, n.
4866: l'esercizio del diritto di critica non è mai configurabile quale scriminante se supera il limite della continenza, valutazione che va fatta tenendo conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificando se i toni utilizzati, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti ma siano invece pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi rispetto alla tutela della reputazione).
In tale contesto si colloca poi la satira, caratterizzata dall'enfatizzazione e dalla deformazione della realtà. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le maglie per la sua operatività sono più larghe, in quanto costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito;
conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato
(cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018, Rv. 647763 - 02).
In altri termini, la satira è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza
6 e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite (cfr. Cass. civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 6960 del 14/03/2024, Rv. 670343 - 01).
Mentre non può essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21235 del 17/09/2013, Rv.
627963 - 01).
2.2 Ciò premesso, occorre ora fare applicazione di tali principi al caso in esame.
2.2.1 A tal fine, si osserva innanzitutto che nello scritto di il nome della dott.ssa CP_1 compare una sola volta (“[…] Ci hanno pensato il presidente della Corte d'appello Giuseppe Pt_1
ON e la giudice a concedergli il Tempio per l'agape fraterna […]” - cfr. doc. 6 Parte_1 fasc. ric.). Tale circostanza, a parere del Tribunale, non riveste carattere secondario, dal momento che contribuisce a chiarire il reale oggetto dell'articolo, vale a dire il profilo del prof.
(estraneo al presente processo). In altri termini, scopo del giornalista era Controparte_7 quello di criticare la scelta di presentare un libro scritto da quest'ultimo nell'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Milano, in quanto – secondo quanto riportato da fonti aperte – coinvolto nella loggia massonica P2 e in altre vicende di cronaca giudiziaria. Pertanto, nell'ottica di la condotta della dott.ssa era da stigmatizzare poiché, avendo CP_1 Pt_1 concesso tale sede al prof. aveva indirettamente contribuito a violare la sacralità di CP_7 quel luogo.
Ciò chiarito, è necessario verificare se nel caso in esame ricorrano i presupposti della scriminante invocata dai convenuti, vale a dire il diritto di critica, anche nella sua declinazione di satira. Tanto più che la ricorrente ne ha contestato fermamente l'operatività, evidenziando il travalicamento dei limiti elaborati dalla giurisprudenza per la sua applicazione.
2.2.2 Ricorre il requisito della pertinenza, inteso come il pubblico interesse alla divulgazione della notizia.
A tal proposito, occorre considerare che il diritto di critica “dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale
7 libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza” (Cass. pen., Sez. 5,
Sentenza n. 34432 del 2007).
Come evidenziato dalla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n.
34016 del 2021), anche la giurisprudenza della Corte EDU, elaborata sulla base del § 2 dell'art. 10 della Convenzione EDU (che, tra i motivi specifici idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione, indica lo scopo di “garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”), è consolidata nell'affermare che il potere giudiziario non è sottratto alla critica, ma la speciale protezione dell'autorità giudiziaria attraverso possibili limitazioni alla libertà di espressione si giustifica per il fatto che concorre a tutelare la buona amministrazione della giustizia, di cui il rispetto e la fiducia del pubblico sono una condizione (cfr. Corte EDU, caso
Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55-56. Cfr. inoltre Corte EDU, Grande
Camera, caso c. Francia, 23/04/2015, la quale ha sottolineato che il diritto di critica nei Per_3 confronti dell'operato degli esponenti della magistratura corrisponde a un interesse pubblico,
e gode di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti dei normali cittadini, purché la critica non si traduca in “attacchi gravemente lesivi e infondati” - § 131).
Nel caso in esame, se è vero che oggetto dell'articolo non era l'esercizio in senso stretto della giurisdizione da parte della dott.ssa è altrettanto vero che la sua partecipazione Pt_1 all'incontro è avvenuta in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, vale a dire quale “Presidente della I sez. Civile e Sezione specializzata Imprese nella Corte d'Appello di Milano”, così come indicato nella locandina dell'evento (cfr. doc. 1 fasc. ric.; circostanza confermata dalla stessa ricorrente - cfr. pag. 6 note conclusive: “la particolare veste istituzionale del Magistrato diffamato che, in quel momento, non rappresentava solo se stessa, ma anche la intera Corte, poiché a ciò delegata dal presidente ON, non presente in quanto in ferie: infatti, specificatamente in Sua vece ha rivolto agli astanti i saluti istituzionali di prassi”).
2.2.3 Altrettanto sussistente è il requisito della continenza, dal momento che non CP_1 ha veicolato il giudizio negativo in merito all'operato dalla dott.ssa mediante epiteti Pt_1 volgari, disonorevoli o infamanti, avendo esposto in forma 'civile' i fatti e la loro valutazione critica.
Peraltro, anche il resto dell'articolo, dedicato all'incontro tenutosi presso l'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Milano e al profilo del prof. rispetta tale limite, considerato CP_7 anche che il suo autore ha scelto di commentare l'evento con il registro della satira, dei cui limiti di operatività, più ampi, si è già detto in precedenza, e con il ricorso a giochi di parole
(come quello contenuto nel titolo dell'articolo: “Milano, il palazzo di giustizia diventa il Tempio di
Valori”), senza tuttavia mai trasmodare in un'aggressione gratuita e immotivata (in
8 giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. V, 25/01/2022, n. 12186: il requisito della continenza, al fine di ravvisare la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, ha necessariamente il carattere dell'elasticità e, pertanto, al fine di ritenere o meno proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di critica in relazione a tale requisito, occorre compiere non solo in astratto, ma soprattutto in concreto un ragionamento di tipo critico- logico che tenga conto di una serie di “parametri” quali, non solo il tenore letterale delle espressioni rese (che ben potrebbero essere poste con coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale), ma anche il concetto o messaggio che si vuole esprimere o trasmettere, il contesto dialettico in cui le stesse dichiarazioni vengono rese (per esempio, in occasione di una discussione o in sede di dibattito) e le modalità con cui esse sono manifestate e/o reiterate). Tanto più nei confronti della ricorrente, che, come visto, è menzionata una sola volta nell'articolo in questione, senza alcuna espressione denigratoria nei suoi confronti.
D'altro canto, è stato chiarito che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4955 del
23/02/2024, Rv. 670125 - 01).
2.2.4 Da ultimo, occorre soffermare l'attenzione sul requisito della verità, dal momento che la dott.ssa ha incentrato le sue difese soprattutto sulla falsità dei fatti riferiti dal Pt_1 giornalista nell'articolo in esame, tali da ledere il suo onore e la sua dignità.
Nel dettaglio, la ricorrente ha contestato la veridicità delle seguenti circostanze (cfr. pagg. 3 e seguenti ric.): l'oggetto dell'incontro, che secondo quanto scritto da era la CP_1 presentazione del libro del prof. mentre per la dott.ssa quest'ultimo era “solo CP_7 Pt_1 uno spunto di riflessione” per dibattere “temi di grande attualità” (cfr. pag. 3 ric.); l'autorizzazione all'utilizzo dell'Aula Magna, che secondo quanto scritto da era stata concessa dal CP_1 dott. ON e dalla dott.ssa mentre quest'ultima ha negato di avere tale facoltà, Pt_1 essendo di competenza del Presidente della Corte d'Appello; le modalità di impiego dell'Aula
Magna, che secondo quanto scritto da non era mai stata utilizzata per la CP_1 presentazione di libri, mentre la dott.ssa ha evidenziato gli svariati fini per i quali in Pt_1 passato era stata concessa senza alcuna accusa di 'profanazione'; il contenuto dell'articolo,
9 ritenuto dalla dott.ssa “intriso di allusioni ed attacchi totalmente gratuiti volti a porre in Pt_1 cattiva luce il profilo morale, reputazionale e professionale della dott.ssa accusata di aver Pt_1
“profanato” il “tempio sacro” della Giustizia, trasformandolo in “tempio massonico” ” (cfr. pag. 4 ric.), in relazione alla pregressa vicenda dell'espulsione del prof. dalla loggia massonica CP_7
P2.
La valutazione richiesta dalla fattispecie in esame deve essere compiuta alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza, di cui si è fatto cenno in precedenza.
Nel dettaglio, quest'ultima ha chiarito che l'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati (cfr. Cass. pen.,
Sez. 5, Sentenza n. 11662 del 2007; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 19334 del 2004).
In tali casi, infatti, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 2017).
Tale interpretazione, come visto in precedenza, risente anche della giurisprudenza sovranazionale, in quanto la Corte EDU, con un approccio decisamente 'liberale', ha costantemente sottolineato il ruolo fondamentale della stampa di 'cane da guardia' (watch-dog) della democrazia (cfr. Corte EDU, caso e c. 20.5.1999; Corte Persona_4 Per_5 Per_6 Per_1 EDU, caso e c. 17.12.2004; Corte EDU, caso c. Italia, Per_7 Per_8 Per_9
17.7.2008; Corte EDU, caso c. Spagna, 1.6.2010; Corte EDU, caso c. Persona_11 Per_12
Italia, 24.9.2013), e ha riconosciuto la libertà di espressione come presupposto e chiave di volta di una società democratica, nonché garanzia contro le ingerenze dell'autorità pubblica, evidenziando la necessità di evitare il rischio di effetto dissuasivo (cd. chilling effect) nell'esercizio, soprattutto (ma non solo), dell'attività giornalistica (cfr. Cass. pen., Sez. 5,
Sentenza n. 34016 del 2021 cit.).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che le domande proposte dalla ricorrente non possano essere accolte.
10 Occorre innanzitutto osservare che le parti, nei rispettivi scritti, hanno a lungo dibattuto in merito all'esatta natura dell'incontro tenutosi presso l'Aula Magna, vale a dire se si sia trattato della presentazione del libro scritto dal prof. o se quest'ultimo abbia rappresentato solo CP_7 lo spunto per un dibattito su tematiche di attualità. Si ritiene, tuttavia, che tale circostanza non rivesta carattere dirimente nell'economia della fattispecie, dal momento che – come visto – il nucleo della critica di era la scelta di ospitare il prof. ritenuto da CP_1 CP_7 CP_1
“un massone sostanzialmente “confesso” ” (cfr. pag. 10 comp. cost.), presso l'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Milano.
Peraltro, a prescindere da quali fossero le reali intenzioni degli organizzatori dell'evento, non può trascurarsi il contenuto della sua locandina, la quale faceva esplicito riferimento a
“presentazione del LIBRO [in maiuscolo;
n.d.r.] di , mentre l'elenco dei Controparte_7 partecipanti all'incontro era preceduto da “ne discutono con l'Autore” (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Quindi, se è vero, come evidenziato dalla ricorrente, che vi era il riferimento anche a “un dialogo con i giuristi”, non può trascurarsi che questo avrebbe preso inevitabilmente le mosse dalla presentazione del libro, che, anzi, rivestiva un ruolo centrale nell'economia dell'evento.
Così come, a parere del Tribunale, non riveste natura dirimente accertare se anche in passato l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia sia stata concessa per tali tipi di eventi, questione sulla quale le parti hanno altrettanto concentrato le rispettive difese.
Infatti, in tema di operatività della scriminante del diritto di critica la verifica del fatto deve riguardare il nucleo ed il profilo essenziali dei fatti, che non devono essere strumentalmente travisati e manipolati (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 8801 del 2019).
Nel caso in esame, il nucleo essenziale dell'articolo, come detto, è costituito dalla critica alla scelta della dott.ssa di ospitare il prof. presso un luogo altamente simbolico Pt_1 CP_7 come presidio di legalità, vale a dire l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, dove il dott. pronunciò il suo “Resistere, resistere, resistere”. CP_14
E tale opinione meramente soggettiva dell'autore, condivisibile o meno che sia (non è compito del Tribunale prendere posizione sul punto), non travalica i limiti prima visti per l'operatività della scriminante.
A tal fine, occorre innanzitutto richiamare le considerazioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura nel provvedimento con il quale è stata archiviata la pratica aperta ex art. 2 regio decreto legislativo n. 511/1946 (cd. Legge sulle Guarentigie della Magistratura) nei confronti della dott.ssa “Rileva il Consiglio che il prof. era soggetto noto alle Pt_1 CP_7 cronache non solo per il fatto (invero risalente nel tempo) di essere stato espulso dalla loggia massonica
P2, ma soprattutto per essere stato (in tempi ben più recenti) indicato dall'avv. (indagato dalla CP_16
11 Procura della Repubblica di Milano e condannato con sentenza definitiva per corruzione in atti giudiziari dal Tribunale di Roma) tra gli aderenti a una loggia massonica segreta denominata
“Ungheria”. Anche a prescindere, dunque, dalla conoscenza o meno di tali notizie da parte della dott.ssa l'organizzazione dell'iniziativa in esame risulta senz'altro inopportuna, potendo essere Pt_1 percepita quale segnale di contrapposizione con il locale ufficio di Procura (che, come detto, aveva indagato il prof. ” (pagg. 10, 11 doc. 23 fasc. conv.). CP_7
Quanto all'organizzazione dell'evento, in sede di audizione dinanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura la dott.ssa ha dichiarato quanto segue: Pt_1
“[…] la genesi di questo convegno è la seguente: io sono componente del Consiglio di Presidenza della
Giustizia tributaria […], mi trovavo a Roma in occasione di una seduta plenaria e partecipai con mio figlio , che è laureato in Fisica, a un convegno dal titolo “Intelligenza artificiale fra mito e CP_9 realtà”; un convengo che era stato organizzato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università La
Sapienza, […] Quindi partecipai a questo convegno e alla fine di questo convegno mi avvicinai al tavolo dei relatori e salutai sia l'organizzatore del convegno, cioè il professor , che conobbi Controparte_8 per la prima volta in quell'occasione, per complimentarmi e mi avvicinai al professor In CP_12 quell'occasione il professor mi presentò, fra gli altri, anche il professor Controparte_8 Controparte_7
Mi rappresentò l'interesse, che riteneva poter essere condiviso anche dalla Corte di Appello di
[...]
Milano, di organizzare un convegno sui temi dell'intelligenza artificiale. […] Quindi ne parlai, dicevo, con il Presidente ON perché mi sembrava un tema di interesse. Il Presidente ON volle prima verificare l'attinenza con i temi che di solito vengono trattati a Palazzo di Giustizia, mi chiese di visionare la locandina, che nel frattempo il professor mi aveva mandato, […], e poi CP_8 confrontammo insieme sia i relatori che comparivano sulla locandina, della cui autorevolezza credo non via sia veramente spazio per nutrire alcun dubbio […]. Ebbene, con il Presidente ON, verificata la locandina, l'autorevolezza dei relatori, il tema ritenuto di interesse, ON visionò anche la quarta di copertina, in cui era riassunto il profilo del professor ritenemmo che questo potesse essere un CP_7 tema degno di essere trattato presso il Palazzo di Giustizia di Milano” (pagg. 2, 3 doc. 18 fasc. conv.
Trattasi di circostanze confermate dallo stesso dott. ON, anch'egli estraneo al presente processo, ascoltato dalla Prima Commissione in relazione alla pratica ex art. 2 regio decreto legislativo n. 511/1946 aperta nei confronti della dott.ssa - cfr. doc. 20 fasc. conv.). Pt_1
Pertanto, se questa è stata la genesi dell'incontro, per stessa ammissione della ricorrente, non può trascurarsi il fatto che, a prescindere dall'autorizzazione meramente formale all'utilizzo dell'Aula Magna proveniente dal Presidente della Corte d'Appello, un ruolo centrale l'abbia avuto proprio la dott.ssa Motivo per il quale la circostanza riportata nell'articolo di Pt_1
(“Ci hanno pensato il presidente della Corte d'appello Giuseppe ON e la giudice CP_1 [...]
a concedergli il Tempio per l'agape fraterna”) non può ritenersi falsa (cfr. anche la Parte_1
12 memoria depositata dal dott. ON dopo la sua audizione: “Il convegno in questione è stato organizzato da un presidente di sezione della Corte di appello (dott.ssa presidente della Parte_1 prima sezione civile), la quale si è rivolta al sottoscritto Presidente per avere l'autorizzazione ad utilizzare l'Aula Magna per il convegno, come fanno tutti coloro che vogliono organizzare convegni in
Aula Magna”- cfr. doc. 21 fasc. conv.)
Anche in relazione alle vicende che hanno interessato il prof. oltre alle fonti aperte CP_7 menzionate nella comparsa di costituzione dei convenuti (cfr. pag. 8, nonché doc. 4 fasc. conv.), occorre richiamare il predetto provvedimento di archiviazione del Consiglio Superiore della Magistratura. In esso, infatti, laddove si ricostruisce l'attività istruttoria espletata dalla
Prima Commissione, si fa riferimento (anche) alle dichiarazioni rese dal prof. in sede CP_8 di audizione: “l'espulsione [dalla loggia massonica P2; n.d.r.], che, ovviamente, è cosa nota, nel senso che basta guardare qualunque biografia del professor per saperlo, gli fa onore, non torto, CP_7 essendo stato espulso” (pag. 5 doc. 23 fasc. conv.).
In altri termini, la pregressa appartenenza dell'autore del libro alla loggia massonica P2 e la sua successiva espulsione devono ritenersi circostanze 'note alle cronache' (per mutuare l'espressione utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura - cfr. nuovamente pag. 10 doc. 23 cit.), a prescindere dalla loro effettiva veridicità.
Pertanto, i riferimenti a tale appartenenza contenuti nell'articolo di non possono CP_1 ritenersi falsi. Fermo restando la scelta, insindacabile, del tono sarcastico da parte dell'autore dell'articolo nonché l'opinione critica, altrettanto insindacabile, poiché soggettiva, in merito alla decisione di ospitare il prof. proprio alla luce di tali vicende, nell'Aula Magna del CP_7
Palazzo di Giustizia di Milano. Luogo che ha rivestito un significato particolare anche per quest'ultimo, come si può evincere dai successivi ringraziamenti fatti pervenire alla ricorrente
(“Ad ogni modo, a mio parere è emblematico il luogo nel quale Ella, ha mirabilmente ospitato la dissertazione della mia ultima fatica […]” - cfr. pag. 170 doc. 24 fasc. ric.).
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicché non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 17259 del 2020).
2.3 In definitiva, il nucleo dei fatti concerne:
- il coinvolgimento, rectius il ruolo preminente, della dott.ssa nella genesi Pt_1 dell'evento;
13 - la partecipazione all'evento del prof. “soggetto noto alle cronache” (per utilizzare CP_7 nuovamente le parole del Consiglio Superiore della Magistratura) per essere stato affiliato e poi espulso dalla logga massonica P2 (in disparte la veridicità della circostanza).
Trattasi, come visto, di circostanze vere, prese quale spunto dall'autore per criticare, con toni sarcastici, la scelta di ospitare il prof. nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di CP_7
Milano.
Tale nucleo essenziale non risulta scalfito da eventuali inesattezze aventi a oggetto circostanze marginali (quali l'esatta natura dell'evento, le tematiche in esso dibattute, il pregresso utilizzo dell'Aula Magna, ecc.), in quanto concernenti fatti secondari non strumentalmente travisati o manipolati dall'autore (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 2021 cit.).
Da ultimo, si osserva che, sempre in sede di audizione dinanzi alla Prima Commissione del
Consiglio Superiore della Magistratura, è stata la stessa ricorrente ad ammettere che l'articolo in esame, da lei ritenuto diffamatorio, non ha avuto seguito (“Io devo giustificarmi perché
ha scritto queste cose deliranti in un articolo non seguito da nessuno;
un articolo che è CP_1 rimasto totalmente isolato, che è finito nella pattumiera, come gran parte delle cose de “Il Fatto
Quotidiano”. Nessuno ha ripreso quell'articolo, nessuno, anzi ci sono stati articoli encomiastici che hanno definito questo convegno come un momento epocale di confronto su temi interessantissimi e di grandissima attualità” - pag. 9 doc. 22 fasc. conv.).
In conclusione, alla luce di tali considerazioni le domande proposte dalla ricorrente devono essere rigettate.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte ricorrente.
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
Valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisionale, considerata l'attività in concreto svolta.
Non può essere accolta la richiesta dei convenuti di condanna della ricorrente per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la
14 mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio. Tanto più che il rigetto della domanda ha comportato l'analisi di plurime questioni di fatto e di diritto.
Le parti convenute, invece, devono essere condannate, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis, co. 2 D.Lgs. 28/2010, non avendo partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo (cfr. doc. 22 fasc. ric.).
Tale non può essere ritenuto l'esito del presente giudizio (a differenza della sanzione prevista dal co. 3 dell'art. 12 bis cit., invocata dalla ricorrente, che invece è ancorata alla soccombenza), dal momento che, diversamente opinando, l'istituto sarebbe sostanzialmente inutile, poiché una delle due parti sarebbe sempre legittimata a non parteciparvi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente a rimborsare ai convenuti, in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 12 bis, co. 2 D.Lgs. 28/2010 dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla Cancelleria di trasmettere all'Ufficio competente per il recupero del credito.
Brescia, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
15