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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Nicolò Crascì Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritto al n. 487/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via di Villa Bianca n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, con pari e disgiunti poteri dagli
Avv.ti Michele Pellegrini (C.F.: ) del foro di Siena e Francesco Pappalardo C.F._2
(C.F.: ) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo, in Roma, Via Antonio Gramsci 22;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE) nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. , P. IVA. n. Controparte_1 Persona_1
, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Mauro Di Pace (C.F. P.IVA_1
), Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. ) e Davide C.F._4 C.F._5
Salvatore Cuomo (C.F. ), presso il cui studio in Catania, via Umberto I n. 255, C.F._6
è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (APPELLATO)
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione del termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 10.01.2014, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania il , per ivi sentirlo condannare al pagamento di tutte le somme Controparte_1 oggetto dell'atto di cessione del credito del 7.12.1992, effettuato da in favore di OP
, e dell'atto di sub cessione del medesimo credito effettuato da quest'ultimo, in data CP_3
28.02.1995, in suo favore.
Deduceva, a tal fine che:
- con atto in data 7.12.1992, la sig.ra , rappresentata dal proprio marito, OP CP_4
, cedeva, pro solvendo, parte dei propri crediti vantati nei confronti del ,
[...] Controparte_1
in favore dei sottoindicati soggetti e secondo i seguenti importi:
A. in favore di fino a concorrenza della somma di Lire 743.000.000, oltre interessi dal Parte_2
30.4.1993 al saldo;
B. in favore di , fino a concorrenza della somma di Lire 845.000.000, oltre interessi dal Parte_3
30.4.1993 al saldo;
C. in favore di , fino a concorrenza della somma di Lire 412.000.000 oltre interessi dal CP_3
30.04.1993 al saldo:
- che tali cessioni venivano regolarmente notificate al : Controparte_1
- che i crediti ceduti dalla OR erano quelli relativi ai giudizi civili al tempo pendenti CP_2
dinanzi al Tribunale di Catania con il ed in particolare quelli portanti i numeri Controparte_1
4447/1988 R.G., 4448/1988 R.G., 4449/1988 R.G. e 4450/1988 R.G.
- che con atto in data 28.02.1995 il signor a sua volta cedeva, pro solvendo, il credito CP_3
di cui al precedente punto sub "C" alla OR per il suo totale ammontare pari a lire Parte_1
412.000.000 oltre interessi sempre dal 30.04.1993 al saldo;
- che tale cessione di credito è stata regolarmente notificata al debitore ceduto . Controparte_1
Parte attrice aggiungeva, altresì, che il aveva già provveduto a pagare i crediti di Controparte_1
altri cessionari e sub cessionari di , ignorando le ripetute istanze da lei inviate tramite OP
il proprio legale di fiducia, pregiudicando così il suo diritto di credito.
Il , con comparsa di costituzione e risposta dell'8.04.2014, si costituiva in giudizio, Controparte_1
eccependo di avere ricevuto nel 2007 una lettera di revoca della sub cessione del credito da parte del cedente . CP_3
Chiedeva di essere autorizzato, ex art. 249 c.p.c., ad effettuare la chiamata in causa di: , CP_3
, , , , Parte_3 OP Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
“per essere da tutti questi, in tutto o in parte, in via solidale o Controparte_8
2 disgiunta per quota garantito e manlevato in ordine alla richiesta di condanna al pagamento come formulata nei confronti di questo Comune di dalla sig.ra ”. _1 Parte_1
Il Giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa dei predetti soggetti, alcuni dei quali
( , , , e OP Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
si costituivano in giudizio con un'unica comparsa, contestando la domanda di garanzia
[...]
dispiegata dal nei loro confronti e chiedendone il rigetto in quanto terzi del tutto Controparte_1
estranei rispetto ai rapporti tra il e la sig.ra Controparte_1 Pt_1
Rimanevano contumaci e . CP_3 Parte_3
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.06.2017 per la precisazione delle conclusioni poi, effettivamente, precisate all'udienza del 22.01.2019 dopo vari rinvii d'ufficio.
In particolare, parte attrice precisava le conclusioni nel modo che segue: “Accertato che il _1
, a seguito della definizione dei procedimenti civili n. 4447/1988 R.G., 4448/1988 R.G.,
[...]
4449/1988 R.G. e 4450/1988 R.G., già pendenti presso il Tribunale di Catania e/o in conseguenza degli stessi è stato ritenuto debitore della OR della somma risultante in atti di € OP
1.350.000,00 (doc. 13, pag. 4, rigo 25, allegato all'istanza di rimessione in termini depositata da parte attrice in data 30.4.2016 nel giudizio di primo grado) provvedendo, altresì al pagamento del debito in favore di alcuni cessionari e/o sub cessionari del credito, pretermettendo la sub cessionaria OR
, condannare il al pagamento, in favore della OR Parte_1 Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 278.100,00, pari al 20,6% (doc. 13, pag. 5, rigo 2, allegato all'istanza di
[...]
rimessione in termini depositata da parte attrice in data 30.4.2016 nel giudizio di primo grado) dell'intero credito di € 1.350.000,00 riconosciuto come dovuto alla originaria creditrice OR
. OP
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la seconda memoria ex art. 183
C.p.c., depositata in data 14.1.2015 nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal
Tribunale di Catania”.
Il convenuto precisava le conclusioni così come in atti, specificando poi le stesse nella propria _1 comparsa conclusionale nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda e difesa, in via preliminare accertare e dichiarare la efficacia in tutto e/o in parte, della sub cessione del credito in quota in favore della sig.ra . In ogni CP_3 Parte_1
caso la mancanza di responsabilità di questo Comune per inesigibilità del credito fino a quando non verrà esibita la sentenza che ha estinto il giudizio R.G. 4450/1988 con la formula esecutiva. In ogni caso il diritto del a rivalersi solidalmente, nei confronti dei soggetti (e suoi _1 OP
3 aventi causa) e/o (e suoi aventi causa) come qui chiamati in giudizio e per tutto CP_3
quanto di eventuale condanna a carico dell'Ente in misura e/o a titolo diverso dal precedente punto e ciò sia in conseguenza della mancata e/o ritardata esibizione del titolo giudiziale di che trattasi, sia in conseguenza della revoca della originaria cessione (doc. 1 fasc. parte attrice) da parte della
nei confronti di , e/o della revoca, in tutto e/o in parte, della sub OP CP_3
cessione da parte del nei confronti dell'attrice . Spese e compensi del CP_3 Parte_1 presente grado di giudizio come per legge”.
Con sentenza n. 2337/2019 del 29.04.2019, pubblicata il 3.6.2019, la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 340/2014 R.G., rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese generali. Controparte_1
Per quello che interessa ai fini del presente giudizio di riassunzione, il Tribunale rigettava la domanda di con la seguente motivazione: “il ha anche eccepito da parte sua che il Parte_1 _1
ha revocato la sub cessione all'odierna attrice. Trattandosi di eccezione che è CP_3 conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, la avrebbe dovuto proporre l'eccezione Pt_1 dell'invalidità della seconda sub revoca all'udienza di trattazione (art. 183, 6° co. IV co. c.p.c.).
Così non è stato e, quindi, l'eccezione deve considerarsi tardiva.
Di conseguenza, non essendovi né domanda né eccezione tempestiva diretta alla dichiarazione di illegittimità della seconda revoca, questa deve essere considerata legittima e quindi non può dirsi che il sia obbligato a pagare all'attrice. _1
La domanda di condanna di pagamento del credito oggetto di sub cessione proposta dall'attrice nei confronti del deve essere rigettata”. _1
Con sentenza n. 1636/2022 depositata il 27.07.2022, la Corte di Appello di Catania, nel giudizio iscritto al n. 2340/2019 R.G., rigettava l'appello proposto da e la condannava alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore del nella misura di complessivi euro 6.780,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimb. spese gen., IVA e CPA.
La Corte territoriale, preliminarmente, dava atto in sentenza che il non aveva Controparte_1
riproposto la domanda di garanzia nei confronti dei terzi chiamati in giudizio in primo grado e, di conseguenza, non era necessario integrare il contraddittorio nei loro confronti.
In sentenza, aderendo sostanzialmente alle ragioni sottese alla pronuncia impugnata, la Corte di
Appello deduceva, altresì, che: “la questione della legittimità della revoca della cessione del credito effettuata da non è stata posta a fondamento della domanda della né il CP_3 Pt_1
contenuto della suddetta raccomandata è stato dalla stessa valorizzato nella parte de qua. Con la
4 conseguenza che il Tribunale non poteva esaminare una questione non sollevata dalle parti” (pag. 3) e
“che nessun rilievo può darsi alla generica contestazione effettuata dalla all'udienza di Pt_1
trattazione non avendo la stessa sollevato alcuna eccezione o proposto domande (conseguenziali alle difese del idonee a introdurre un nuovo thema decidendum e, precisamente, la questione _1 della legittimità, opponibilità ed efficacia della revoca de qua” (pag. 4).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione (giudizio iscritto al n. Parte_1
3057/2023 R.G.N.), formulando i seguenti due motivi di impugnazione:
“1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, 3° e 5° co
c.p.c. – erronea interpretazione ed individuazione della domanda, delle domande ed eccezioni di parte convenuta e di parte attrice conseguenti a quelle del convenuto. Omessa pronuncia e motivazione su un fatto decisivo della controversia.
2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 1704 c.c. – sulla prova della eccepita illegittimità, inesistenza, invalidità, inefficacia della asserita revoca della (sub) cessione del credito ed il principio dell'onere della prova ex art. 360, 3° e 5° co. c.p.c. omessa pronuncia e motivazione su un fatto decisivo della controversia”.
Il intimato non proponeva difese. Controparte_1
Con ordinanza n. 1755/2024, emessa il 26.10.2023 e pubblicata il 16.01.2024, la Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, accoglieva i due motivi di ricorso, ritenendo, in sintesi, che: “il tema della validità e dell'efficacia (della revoca della sub cessione del credito) era stato già acquisito all'oggetto del giudizio per effetto dell'eccezione svolta dal e pertanto non necessitava, per dover essere _1 esaminato, di un'ulteriore eccezione da parte dell'attrice, la quale era tenuta a prendere posizione sulla questione, in termini di mera difesa che ben poteva essere svolta in sede di memorie ex art. 183.
Co. 6 c.p.c.”; cassava, pertanto, la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte
d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 4.4.2024, ha riassunto il detto Parte_1
giudizio nei confronti del , per i motivi di cui si dirà appresso. Controparte_1
Il si è costituito eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 dell'atto di riassunzione, chiedendo il rigetto di ogni istanza istruttoria e la condanna dell'attrice/appellante al pagamento delle spese di lite anche del presente giudizio.
All'udienza del 11.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 È opportuno precisare che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento prima della pronuncia della sentenza cassata. Da ciò consegue che ogni riferimento alle difese, domande ed eccezioni pregresse ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente le domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. Non è però consentito alle parti di formulare conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della Cassazione, a conferma che il giudizio di rinvio è la prosecuzione di un giudizio che rimane unico. Non è, pertanto, possibile alterare e/o modificare il
“thema decidendum” del giudizio di rinvio, proponendo nuove domande e/o eccezioni ed il giudice di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa (cfr. Cass. Sez. I,
11/05/2017, n.11535). Le parti non possono peraltro proporre motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. nn. 29320/2008; 4096/2007; 13719/2006; 13006/2003).
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 1636/2022, precisando che: “Va escluso che all'individuazione del thema decidendum delineato dall'atto di citazione possano concorrere le allegazioni documentali, in quanto l'oggetto del giudizio e
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda devono risultare
(e possono evincersi) solo dall'atto di citazione, senza possibilità di integrazione per mezzo dei documenti prodotti, che assolvono alla diversa funzione di prova dei fatti dedotti.”, aggiungendo, con riferimento al caso concreto, che “Per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l'atto di citazione faceva valere una pretesa creditoria basata sulla sub cessione del credito effettuata dal in favore della senza introdurre la questione della revoca di detta sub cessione, che CP_3 Pt_1 non costituiva pertanto oggetto dell'originario thema decidendum.
La questione della sopravvenuta revoca è stata invece introdotta in causa dal a mezzo della _1 tempestiva eccezione contenuta nella comparsa di costituzione”.
Alla luce del chiaro e puntuale ragionamento logico - giuridico svolto dalla Corte di Cassazione e dal preciso riferimento al caso concreto e alla soluzione da adottare, questo collegio, al fine di decidere sulla domanda attorea di condanna formulata nei confronti del , è chiamato, Controparte_1 pertanto, a valutare la legittimità e l'efficacia della revoca unilaterale della sub cessione del credito di cui alla scrittura privata autenticata del 28.02.1995 effettuata dal cedente con atto CP_3
6 notarile del 15.09.2008, formalmente comunicata al creditore cessionario in data Parte_1
19.09.2008 e al debitore ceduto in data 24.09.2008. Controparte_1
La sub cessione del credito oggetto della scrittura privata autenticata del 28.02.1995 intercorsa tra e deve ritenersi pienamente valida ed efficace, in ragione della CP_3 Parte_1
circostanza che la revoca unilaterale da parte del da intendersi quale vero e proprio recesso, CP_3
comunicata al creditore cessionario e al debitore ceduto non ha sortito alcun effetto, atteso che il consensuale trasferimento del credito poteva essere sciolto o per mutuo consenso o per altre cause espressamente e specificamente previste dalla legge (art. 1372 c.c.). Una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può più validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, né disporne altrimenti (cfr. Cass. Sez. III, 15.03.2007 n. 5998; Cass.
10.05.2005 n. 9761).
D'altra parte, né la originaria cessione del 7.12.1992 né la successiva sub cessione del 28.02.1995 prevedevano alcuna facoltà di recesso unilaterale in capo al cedente (art. 1373 c.c.), né c'è stato alcun ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (c.d. retrocessione del credito).
Sulla inefficacia della revoca della cessione del 7.12.1992 operata da si è OP
pronunciato in via definitiva il Tribunale di Catania con la sentenza, più volte richiamata dalle parti, n.
520/2005 del 13.12.2004 (nel giudizi riuniti e iscritti ai nn. 3092/1997 e 2876/1998 R.G.), laddove ha espressamente accertato e dichiarato l'efficacia delle cessioni di credito operate da e OP
l'obbligo del di pagare gli importi rispondenti ai crediti accertati nelle sentenze Controparte_1
conclusive dei quattro giudizi indicati nella originaria cessione del 7.12.1992 e nella sub cessione del
28.02.1995 (iscritti ai nn. 4447/88, 4448/88, 4449/88 e 4450/88) in favore dei cessionari dei rispettivi crediti (pag. 10).
Secondo condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 11.04.2024, n. 9810),
“il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., 13/07/2011, n. 15364;
Cass., 16/06/2006, n. 13954; Cass., 26/04/.2004, n. 7919; Cass., 21/12/2005, n. 28300)”.
7 Il era pienamente a conoscenza della sub cessione del credito, ne ha dato atto Controparte_1
ripetutamente nei suoi scritti difensivi e nella corrispondenza intercorsa con i legali di Parte_1
(v. racc.te A/R dell'Unità Operativa Affari Legali e Contenzioso del 14.11.2006, del 25.03.2008 e del
15.10.2010, in atti) i quali avevano tempestivamente informato l'ente comunale della invalidità e inefficacia della contestata revoca e lo avevano diffidato dal procedere a pagamenti in favore di e/o di altri soggetti non legittimati (v. racc.ta A/R del 23.09.2008). CP_3
Tutto ciò premesso deve ritenersi che sussista il diritto di alla riscossione del credito a Parte_1
lei ceduto, nei limiti di cui si dirà appresso, divenuto ormai liquido ed esigibile a seguito della definizione dei quattro giudizi sopra indicati aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree di proprietà di dovuta dal . OP Controparte_1
Nell'ampia e articolata relazione redatta in data 9.9.2015 dal Capo del XI Settore – Legale e
Contenzioso del indirizzata al Segretario generale dell'ente (prot. n. 653 in atti), Controparte_1
dopo una dettagliata ricostruzione della vicenda in oggetto e delle cessioni e sub cessioni dei crediti maturati da dei parziali pagamenti effettuati dal ad alcuni OP Controparte_1
cessionari e sub cessionari, e della particolare posizione creditoria di , viene evidenziato Parte_1
che il credito complessivamente e definitivamente accertato in sede giudiziale in favore della originaria cedente è pari a euro 1.350.000,00 e che il deve ancora pagare ingenti somme (euro _1
235.000,00 più euro 55.000,00), comunque sufficienti a coprire la quota (indicata nel 20,6%) spettante alla odierna attrice/appellante.
Ogni generica doglianza sollevata dal circa la necessità di un impegno di spesa Controparte_1
(art. 183 del T.U. degli Enti Locali), delle difficoltà sorte a seguito delle numerose iniziative processuali poste in essere da altri soggetti interessati alla riscossione dei crediti maturati e ceduti da della necessità di esibire e/o notificare un titolo esecutivo da parte di OP Parte_1
, non è pertinente né, tanto meno, fondata e non osta alla riscossione di quanto preteso dalla parte
[...]
attrice.
In ordine al quantum dovuto dal , deve ritenersi che l'oggetto della originaria Controparte_1
cessione in favore di e della connessa sub cessione in favore di è un CP_3 Parte_1 credito “fino all'ammontare della somma capitale di lire quattrocentododicimilioni (£. 412.000.000) oltre interessi maturandi dal 30.04.1993 e fino al dì del saldo”.
Pertanto, ha diritto alla complessiva somma di euro 212.780,00 (pari a lire Parte_1
412.000.000) alla quale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dal
30.04.1993 all'effettivo soddisfo.
8 Non possono riconoscersi interessi al maggior tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come richiesto dall'attrice, atteso che detta disposizione (art. 17 del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in L.
10.11.2014 n. 162) è entrata in vigore successivamente alla instaurazione del giudizio di primo grado
(citazione notificata il 10.01.2014) e si applica ai giudizi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L. 162/2014.
Nulla è dovuto, altresì, a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che trattasi di domanda nuova e diversa rispetto a quella formulata in primo grado;
d'altra parte non è stato dedotto né, tanto meno, provato alcun maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. subito per il ritardo nel pagamento del credito oggetto di cessione.
Le richieste istruttorie genericamente richiamate con l'atto di appello e nel presente giudizio di rinvio
(memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 15.01.2015) non sono ammissibili, atteso che non sono state tempestivamente e specificatamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (udienza del 22.01.2019).
La parte che si sia vista rigettare espressamente o implicitamente dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. VI,
4/4/2022 n. 10767; Cassazione civile sez. II, 31/05/2019, n.15029; Cassazione civile sez. II,
27/02/2019, n.5741; Corte appello Roma sez. II 16 settembre 2010 n. 3614 in Redazione Giuffrè
2010).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, ciò non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale (Cass. civ. sez. VI 27 giugno 2012 n. 10748), atteso che l'interpretazione degli art. 189,
345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli art. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, né con gli art. 2 e
6 dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), né con gli art. 24 e 111 cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo.
D'altra parte, l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione documentale è stata formulata in modo estremamente generico, mentre l'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del _1
, sugli articolati indicati nella detta memoria, attengono a circostanze, in parte non rilevanti ai
[...]
fini della decisione e, per il resto, non contestate.
9 Alla luce di quanto sopra accertato, l'appello proposto da avverso la sentenza della Parte_1
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 2337/2019 pubblicata il 3.06.2019 (nel giudizio iscritto al n. 340/2014 R.G.) va accolto nei termini e nei limiti di cui sopra, con condanna del
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro 212.780,00 oltre interessi al _1 Parte_1
tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 30.04.1993 al soddisfo.
In ragione dell'esito complessivo e della natura del giudizio, delle ragioni della decisione e del quasi totale accoglimento della domanda formulata da le spese di lite del giudizio di primo Parte_1
grado, di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la totale soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico del . Controparte_1
Le spese di lite dei diversi gradi di giudizio si liquidano come in dispositivo (scaglione da euro
260.000,01 a euro 520.000,00), tenuto conto del valore effettivo della controversia, in relazione al quantum oggetto di condanna, della non particolare complessità della vicenda giuridica e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
Giustizia 147/2022 (cfr. Cass. Sez. III, 13.07.2021 n. 19989; Cass. Sez. III, 7.10.2019 n. 26297; Cass.
Sez. VI, 10.12.2018 n. 31884).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio della Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
2337/2019 emessa dal Giudice monocratico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, pubblicata il 3.6.2019 nel giudizio iscritto al n. 340/2014 R.G., condanna il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
212.780,00 oltre interessi legali dal 30.04.1993 al soddisfo.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
primo grado iscritto al n. 340/2014 R.G. che liquida in complessivi euro 11.229,00 di cui euro
1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase di trattazione ed euro 3.082,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello iscritto al n. 2340/2019 R.G. che liquida in complessivi euro 11.908,00 di cui euro 1.848,00 per spese vive, euro 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
Cassazione iscritto al n. 3057/2023 N.R.G. che liquida in complessivi euro 5.387,00 di cui euro
10 2.481,00 per la fase di studio, euro 1.630,00 per la fase introduttiva ed euro 1.276,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro 10.605,00 di cui euro 545,00 per esborsi, euro
2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in data 8.5.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Nicolò Crascì Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritto al n. 487/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via di Villa Bianca n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, con pari e disgiunti poteri dagli
Avv.ti Michele Pellegrini (C.F.: ) del foro di Siena e Francesco Pappalardo C.F._2
(C.F.: ) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo, in Roma, Via Antonio Gramsci 22;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE) nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. , P. IVA. n. Controparte_1 Persona_1
, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Mauro Di Pace (C.F. P.IVA_1
), Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. ) e Davide C.F._4 C.F._5
Salvatore Cuomo (C.F. ), presso il cui studio in Catania, via Umberto I n. 255, C.F._6
è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (APPELLATO)
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione del termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 10.01.2014, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania il , per ivi sentirlo condannare al pagamento di tutte le somme Controparte_1 oggetto dell'atto di cessione del credito del 7.12.1992, effettuato da in favore di OP
, e dell'atto di sub cessione del medesimo credito effettuato da quest'ultimo, in data CP_3
28.02.1995, in suo favore.
Deduceva, a tal fine che:
- con atto in data 7.12.1992, la sig.ra , rappresentata dal proprio marito, OP CP_4
, cedeva, pro solvendo, parte dei propri crediti vantati nei confronti del ,
[...] Controparte_1
in favore dei sottoindicati soggetti e secondo i seguenti importi:
A. in favore di fino a concorrenza della somma di Lire 743.000.000, oltre interessi dal Parte_2
30.4.1993 al saldo;
B. in favore di , fino a concorrenza della somma di Lire 845.000.000, oltre interessi dal Parte_3
30.4.1993 al saldo;
C. in favore di , fino a concorrenza della somma di Lire 412.000.000 oltre interessi dal CP_3
30.04.1993 al saldo:
- che tali cessioni venivano regolarmente notificate al : Controparte_1
- che i crediti ceduti dalla OR erano quelli relativi ai giudizi civili al tempo pendenti CP_2
dinanzi al Tribunale di Catania con il ed in particolare quelli portanti i numeri Controparte_1
4447/1988 R.G., 4448/1988 R.G., 4449/1988 R.G. e 4450/1988 R.G.
- che con atto in data 28.02.1995 il signor a sua volta cedeva, pro solvendo, il credito CP_3
di cui al precedente punto sub "C" alla OR per il suo totale ammontare pari a lire Parte_1
412.000.000 oltre interessi sempre dal 30.04.1993 al saldo;
- che tale cessione di credito è stata regolarmente notificata al debitore ceduto . Controparte_1
Parte attrice aggiungeva, altresì, che il aveva già provveduto a pagare i crediti di Controparte_1
altri cessionari e sub cessionari di , ignorando le ripetute istanze da lei inviate tramite OP
il proprio legale di fiducia, pregiudicando così il suo diritto di credito.
Il , con comparsa di costituzione e risposta dell'8.04.2014, si costituiva in giudizio, Controparte_1
eccependo di avere ricevuto nel 2007 una lettera di revoca della sub cessione del credito da parte del cedente . CP_3
Chiedeva di essere autorizzato, ex art. 249 c.p.c., ad effettuare la chiamata in causa di: , CP_3
, , , , Parte_3 OP Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
“per essere da tutti questi, in tutto o in parte, in via solidale o Controparte_8
2 disgiunta per quota garantito e manlevato in ordine alla richiesta di condanna al pagamento come formulata nei confronti di questo Comune di dalla sig.ra ”. _1 Parte_1
Il Giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa dei predetti soggetti, alcuni dei quali
( , , , e OP Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
si costituivano in giudizio con un'unica comparsa, contestando la domanda di garanzia
[...]
dispiegata dal nei loro confronti e chiedendone il rigetto in quanto terzi del tutto Controparte_1
estranei rispetto ai rapporti tra il e la sig.ra Controparte_1 Pt_1
Rimanevano contumaci e . CP_3 Parte_3
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.06.2017 per la precisazione delle conclusioni poi, effettivamente, precisate all'udienza del 22.01.2019 dopo vari rinvii d'ufficio.
In particolare, parte attrice precisava le conclusioni nel modo che segue: “Accertato che il _1
, a seguito della definizione dei procedimenti civili n. 4447/1988 R.G., 4448/1988 R.G.,
[...]
4449/1988 R.G. e 4450/1988 R.G., già pendenti presso il Tribunale di Catania e/o in conseguenza degli stessi è stato ritenuto debitore della OR della somma risultante in atti di € OP
1.350.000,00 (doc. 13, pag. 4, rigo 25, allegato all'istanza di rimessione in termini depositata da parte attrice in data 30.4.2016 nel giudizio di primo grado) provvedendo, altresì al pagamento del debito in favore di alcuni cessionari e/o sub cessionari del credito, pretermettendo la sub cessionaria OR
, condannare il al pagamento, in favore della OR Parte_1 Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 278.100,00, pari al 20,6% (doc. 13, pag. 5, rigo 2, allegato all'istanza di
[...]
rimessione in termini depositata da parte attrice in data 30.4.2016 nel giudizio di primo grado) dell'intero credito di € 1.350.000,00 riconosciuto come dovuto alla originaria creditrice OR
. OP
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la seconda memoria ex art. 183
C.p.c., depositata in data 14.1.2015 nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal
Tribunale di Catania”.
Il convenuto precisava le conclusioni così come in atti, specificando poi le stesse nella propria _1 comparsa conclusionale nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda e difesa, in via preliminare accertare e dichiarare la efficacia in tutto e/o in parte, della sub cessione del credito in quota in favore della sig.ra . In ogni CP_3 Parte_1
caso la mancanza di responsabilità di questo Comune per inesigibilità del credito fino a quando non verrà esibita la sentenza che ha estinto il giudizio R.G. 4450/1988 con la formula esecutiva. In ogni caso il diritto del a rivalersi solidalmente, nei confronti dei soggetti (e suoi _1 OP
3 aventi causa) e/o (e suoi aventi causa) come qui chiamati in giudizio e per tutto CP_3
quanto di eventuale condanna a carico dell'Ente in misura e/o a titolo diverso dal precedente punto e ciò sia in conseguenza della mancata e/o ritardata esibizione del titolo giudiziale di che trattasi, sia in conseguenza della revoca della originaria cessione (doc. 1 fasc. parte attrice) da parte della
nei confronti di , e/o della revoca, in tutto e/o in parte, della sub OP CP_3
cessione da parte del nei confronti dell'attrice . Spese e compensi del CP_3 Parte_1 presente grado di giudizio come per legge”.
Con sentenza n. 2337/2019 del 29.04.2019, pubblicata il 3.6.2019, la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 340/2014 R.G., rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese generali. Controparte_1
Per quello che interessa ai fini del presente giudizio di riassunzione, il Tribunale rigettava la domanda di con la seguente motivazione: “il ha anche eccepito da parte sua che il Parte_1 _1
ha revocato la sub cessione all'odierna attrice. Trattandosi di eccezione che è CP_3 conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, la avrebbe dovuto proporre l'eccezione Pt_1 dell'invalidità della seconda sub revoca all'udienza di trattazione (art. 183, 6° co. IV co. c.p.c.).
Così non è stato e, quindi, l'eccezione deve considerarsi tardiva.
Di conseguenza, non essendovi né domanda né eccezione tempestiva diretta alla dichiarazione di illegittimità della seconda revoca, questa deve essere considerata legittima e quindi non può dirsi che il sia obbligato a pagare all'attrice. _1
La domanda di condanna di pagamento del credito oggetto di sub cessione proposta dall'attrice nei confronti del deve essere rigettata”. _1
Con sentenza n. 1636/2022 depositata il 27.07.2022, la Corte di Appello di Catania, nel giudizio iscritto al n. 2340/2019 R.G., rigettava l'appello proposto da e la condannava alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore del nella misura di complessivi euro 6.780,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimb. spese gen., IVA e CPA.
La Corte territoriale, preliminarmente, dava atto in sentenza che il non aveva Controparte_1
riproposto la domanda di garanzia nei confronti dei terzi chiamati in giudizio in primo grado e, di conseguenza, non era necessario integrare il contraddittorio nei loro confronti.
In sentenza, aderendo sostanzialmente alle ragioni sottese alla pronuncia impugnata, la Corte di
Appello deduceva, altresì, che: “la questione della legittimità della revoca della cessione del credito effettuata da non è stata posta a fondamento della domanda della né il CP_3 Pt_1
contenuto della suddetta raccomandata è stato dalla stessa valorizzato nella parte de qua. Con la
4 conseguenza che il Tribunale non poteva esaminare una questione non sollevata dalle parti” (pag. 3) e
“che nessun rilievo può darsi alla generica contestazione effettuata dalla all'udienza di Pt_1
trattazione non avendo la stessa sollevato alcuna eccezione o proposto domande (conseguenziali alle difese del idonee a introdurre un nuovo thema decidendum e, precisamente, la questione _1 della legittimità, opponibilità ed efficacia della revoca de qua” (pag. 4).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione (giudizio iscritto al n. Parte_1
3057/2023 R.G.N.), formulando i seguenti due motivi di impugnazione:
“1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, 3° e 5° co
c.p.c. – erronea interpretazione ed individuazione della domanda, delle domande ed eccezioni di parte convenuta e di parte attrice conseguenti a quelle del convenuto. Omessa pronuncia e motivazione su un fatto decisivo della controversia.
2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 1704 c.c. – sulla prova della eccepita illegittimità, inesistenza, invalidità, inefficacia della asserita revoca della (sub) cessione del credito ed il principio dell'onere della prova ex art. 360, 3° e 5° co. c.p.c. omessa pronuncia e motivazione su un fatto decisivo della controversia”.
Il intimato non proponeva difese. Controparte_1
Con ordinanza n. 1755/2024, emessa il 26.10.2023 e pubblicata il 16.01.2024, la Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, accoglieva i due motivi di ricorso, ritenendo, in sintesi, che: “il tema della validità e dell'efficacia (della revoca della sub cessione del credito) era stato già acquisito all'oggetto del giudizio per effetto dell'eccezione svolta dal e pertanto non necessitava, per dover essere _1 esaminato, di un'ulteriore eccezione da parte dell'attrice, la quale era tenuta a prendere posizione sulla questione, in termini di mera difesa che ben poteva essere svolta in sede di memorie ex art. 183.
Co. 6 c.p.c.”; cassava, pertanto, la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte
d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 4.4.2024, ha riassunto il detto Parte_1
giudizio nei confronti del , per i motivi di cui si dirà appresso. Controparte_1
Il si è costituito eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 dell'atto di riassunzione, chiedendo il rigetto di ogni istanza istruttoria e la condanna dell'attrice/appellante al pagamento delle spese di lite anche del presente giudizio.
All'udienza del 11.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 È opportuno precisare che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento prima della pronuncia della sentenza cassata. Da ciò consegue che ogni riferimento alle difese, domande ed eccezioni pregresse ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente le domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. Non è però consentito alle parti di formulare conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della Cassazione, a conferma che il giudizio di rinvio è la prosecuzione di un giudizio che rimane unico. Non è, pertanto, possibile alterare e/o modificare il
“thema decidendum” del giudizio di rinvio, proponendo nuove domande e/o eccezioni ed il giudice di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa (cfr. Cass. Sez. I,
11/05/2017, n.11535). Le parti non possono peraltro proporre motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. nn. 29320/2008; 4096/2007; 13719/2006; 13006/2003).
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 1636/2022, precisando che: “Va escluso che all'individuazione del thema decidendum delineato dall'atto di citazione possano concorrere le allegazioni documentali, in quanto l'oggetto del giudizio e
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda devono risultare
(e possono evincersi) solo dall'atto di citazione, senza possibilità di integrazione per mezzo dei documenti prodotti, che assolvono alla diversa funzione di prova dei fatti dedotti.”, aggiungendo, con riferimento al caso concreto, che “Per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l'atto di citazione faceva valere una pretesa creditoria basata sulla sub cessione del credito effettuata dal in favore della senza introdurre la questione della revoca di detta sub cessione, che CP_3 Pt_1 non costituiva pertanto oggetto dell'originario thema decidendum.
La questione della sopravvenuta revoca è stata invece introdotta in causa dal a mezzo della _1 tempestiva eccezione contenuta nella comparsa di costituzione”.
Alla luce del chiaro e puntuale ragionamento logico - giuridico svolto dalla Corte di Cassazione e dal preciso riferimento al caso concreto e alla soluzione da adottare, questo collegio, al fine di decidere sulla domanda attorea di condanna formulata nei confronti del , è chiamato, Controparte_1 pertanto, a valutare la legittimità e l'efficacia della revoca unilaterale della sub cessione del credito di cui alla scrittura privata autenticata del 28.02.1995 effettuata dal cedente con atto CP_3
6 notarile del 15.09.2008, formalmente comunicata al creditore cessionario in data Parte_1
19.09.2008 e al debitore ceduto in data 24.09.2008. Controparte_1
La sub cessione del credito oggetto della scrittura privata autenticata del 28.02.1995 intercorsa tra e deve ritenersi pienamente valida ed efficace, in ragione della CP_3 Parte_1
circostanza che la revoca unilaterale da parte del da intendersi quale vero e proprio recesso, CP_3
comunicata al creditore cessionario e al debitore ceduto non ha sortito alcun effetto, atteso che il consensuale trasferimento del credito poteva essere sciolto o per mutuo consenso o per altre cause espressamente e specificamente previste dalla legge (art. 1372 c.c.). Una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può più validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, né disporne altrimenti (cfr. Cass. Sez. III, 15.03.2007 n. 5998; Cass.
10.05.2005 n. 9761).
D'altra parte, né la originaria cessione del 7.12.1992 né la successiva sub cessione del 28.02.1995 prevedevano alcuna facoltà di recesso unilaterale in capo al cedente (art. 1373 c.c.), né c'è stato alcun ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (c.d. retrocessione del credito).
Sulla inefficacia della revoca della cessione del 7.12.1992 operata da si è OP
pronunciato in via definitiva il Tribunale di Catania con la sentenza, più volte richiamata dalle parti, n.
520/2005 del 13.12.2004 (nel giudizi riuniti e iscritti ai nn. 3092/1997 e 2876/1998 R.G.), laddove ha espressamente accertato e dichiarato l'efficacia delle cessioni di credito operate da e OP
l'obbligo del di pagare gli importi rispondenti ai crediti accertati nelle sentenze Controparte_1
conclusive dei quattro giudizi indicati nella originaria cessione del 7.12.1992 e nella sub cessione del
28.02.1995 (iscritti ai nn. 4447/88, 4448/88, 4449/88 e 4450/88) in favore dei cessionari dei rispettivi crediti (pag. 10).
Secondo condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 11.04.2024, n. 9810),
“il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., 13/07/2011, n. 15364;
Cass., 16/06/2006, n. 13954; Cass., 26/04/.2004, n. 7919; Cass., 21/12/2005, n. 28300)”.
7 Il era pienamente a conoscenza della sub cessione del credito, ne ha dato atto Controparte_1
ripetutamente nei suoi scritti difensivi e nella corrispondenza intercorsa con i legali di Parte_1
(v. racc.te A/R dell'Unità Operativa Affari Legali e Contenzioso del 14.11.2006, del 25.03.2008 e del
15.10.2010, in atti) i quali avevano tempestivamente informato l'ente comunale della invalidità e inefficacia della contestata revoca e lo avevano diffidato dal procedere a pagamenti in favore di e/o di altri soggetti non legittimati (v. racc.ta A/R del 23.09.2008). CP_3
Tutto ciò premesso deve ritenersi che sussista il diritto di alla riscossione del credito a Parte_1
lei ceduto, nei limiti di cui si dirà appresso, divenuto ormai liquido ed esigibile a seguito della definizione dei quattro giudizi sopra indicati aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree di proprietà di dovuta dal . OP Controparte_1
Nell'ampia e articolata relazione redatta in data 9.9.2015 dal Capo del XI Settore – Legale e
Contenzioso del indirizzata al Segretario generale dell'ente (prot. n. 653 in atti), Controparte_1
dopo una dettagliata ricostruzione della vicenda in oggetto e delle cessioni e sub cessioni dei crediti maturati da dei parziali pagamenti effettuati dal ad alcuni OP Controparte_1
cessionari e sub cessionari, e della particolare posizione creditoria di , viene evidenziato Parte_1
che il credito complessivamente e definitivamente accertato in sede giudiziale in favore della originaria cedente è pari a euro 1.350.000,00 e che il deve ancora pagare ingenti somme (euro _1
235.000,00 più euro 55.000,00), comunque sufficienti a coprire la quota (indicata nel 20,6%) spettante alla odierna attrice/appellante.
Ogni generica doglianza sollevata dal circa la necessità di un impegno di spesa Controparte_1
(art. 183 del T.U. degli Enti Locali), delle difficoltà sorte a seguito delle numerose iniziative processuali poste in essere da altri soggetti interessati alla riscossione dei crediti maturati e ceduti da della necessità di esibire e/o notificare un titolo esecutivo da parte di OP Parte_1
, non è pertinente né, tanto meno, fondata e non osta alla riscossione di quanto preteso dalla parte
[...]
attrice.
In ordine al quantum dovuto dal , deve ritenersi che l'oggetto della originaria Controparte_1
cessione in favore di e della connessa sub cessione in favore di è un CP_3 Parte_1 credito “fino all'ammontare della somma capitale di lire quattrocentododicimilioni (£. 412.000.000) oltre interessi maturandi dal 30.04.1993 e fino al dì del saldo”.
Pertanto, ha diritto alla complessiva somma di euro 212.780,00 (pari a lire Parte_1
412.000.000) alla quale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dal
30.04.1993 all'effettivo soddisfo.
8 Non possono riconoscersi interessi al maggior tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come richiesto dall'attrice, atteso che detta disposizione (art. 17 del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in L.
10.11.2014 n. 162) è entrata in vigore successivamente alla instaurazione del giudizio di primo grado
(citazione notificata il 10.01.2014) e si applica ai giudizi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L. 162/2014.
Nulla è dovuto, altresì, a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che trattasi di domanda nuova e diversa rispetto a quella formulata in primo grado;
d'altra parte non è stato dedotto né, tanto meno, provato alcun maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. subito per il ritardo nel pagamento del credito oggetto di cessione.
Le richieste istruttorie genericamente richiamate con l'atto di appello e nel presente giudizio di rinvio
(memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 15.01.2015) non sono ammissibili, atteso che non sono state tempestivamente e specificatamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (udienza del 22.01.2019).
La parte che si sia vista rigettare espressamente o implicitamente dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. VI,
4/4/2022 n. 10767; Cassazione civile sez. II, 31/05/2019, n.15029; Cassazione civile sez. II,
27/02/2019, n.5741; Corte appello Roma sez. II 16 settembre 2010 n. 3614 in Redazione Giuffrè
2010).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, ciò non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale (Cass. civ. sez. VI 27 giugno 2012 n. 10748), atteso che l'interpretazione degli art. 189,
345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli art. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, né con gli art. 2 e
6 dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), né con gli art. 24 e 111 cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo.
D'altra parte, l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione documentale è stata formulata in modo estremamente generico, mentre l'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del _1
, sugli articolati indicati nella detta memoria, attengono a circostanze, in parte non rilevanti ai
[...]
fini della decisione e, per il resto, non contestate.
9 Alla luce di quanto sopra accertato, l'appello proposto da avverso la sentenza della Parte_1
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 2337/2019 pubblicata il 3.06.2019 (nel giudizio iscritto al n. 340/2014 R.G.) va accolto nei termini e nei limiti di cui sopra, con condanna del
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al pagamento in favore di della somma di euro 212.780,00 oltre interessi al _1 Parte_1
tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 30.04.1993 al soddisfo.
In ragione dell'esito complessivo e della natura del giudizio, delle ragioni della decisione e del quasi totale accoglimento della domanda formulata da le spese di lite del giudizio di primo Parte_1
grado, di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la totale soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico del . Controparte_1
Le spese di lite dei diversi gradi di giudizio si liquidano come in dispositivo (scaglione da euro
260.000,01 a euro 520.000,00), tenuto conto del valore effettivo della controversia, in relazione al quantum oggetto di condanna, della non particolare complessità della vicenda giuridica e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
Giustizia 147/2022 (cfr. Cass. Sez. III, 13.07.2021 n. 19989; Cass. Sez. III, 7.10.2019 n. 26297; Cass.
Sez. VI, 10.12.2018 n. 31884).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio della Cassazione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
2337/2019 emessa dal Giudice monocratico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, pubblicata il 3.6.2019 nel giudizio iscritto al n. 340/2014 R.G., condanna il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
212.780,00 oltre interessi legali dal 30.04.1993 al soddisfo.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
primo grado iscritto al n. 340/2014 R.G. che liquida in complessivi euro 11.229,00 di cui euro
1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase di trattazione ed euro 3.082,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello iscritto al n. 2340/2019 R.G. che liquida in complessivi euro 11.908,00 di cui euro 1.848,00 per spese vive, euro 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
Cassazione iscritto al n. 3057/2023 N.R.G. che liquida in complessivi euro 5.387,00 di cui euro
10 2.481,00 per la fase di studio, euro 1.630,00 per la fase introduttiva ed euro 1.276,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna il alla rifusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro 10.605,00 di cui euro 545,00 per esborsi, euro
2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in data 8.5.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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