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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9675 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. RAFFA Parte_1 C.F._1
GAETANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: contratto a termine e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 01/08/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Sig. Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso così provvedere:”1. Accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque nullità e/o inefficacia di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti dal 18.10.2023 al 31.12.2023; 2. Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato tra le parti per tutto il periodo sub 1, con diritto del ricorrente al trattamento normativo e retributivo di 2° livello ccnl industria metalmeccanica minore;
3. Qualificare l'estromissione del ricorrente dall'organico a partire CP_2 dal 01.01.2024 in riferimento e/o ragione di un inesistente termine finale del rapporto di lavoro inter partes (comunque ove anche esistente comunque nullo ed inefficace), come licenziamento per fatti concludenti nullo ed inefficace per difetto di forma scritta ad substantiam;
In subordine come recesso nullo e/o illegittimo ex art. 28 dlgs 81/2015;4. per gli effetti condannare la resistente:a) in via principale ex art. 1 d.lgs. 23/2023:- a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte- a risarcirgli il danno nella misura delle retribuzioni correnti dal recesso alla reintegrazione – e comunque non inferiori a 5 - da calcolarsi sulla base del tallone mensile di € 1.753,66 o quello diverso accertando;
b) in subordine ex art. 28 d.lgs. 81/2023- alla conversione del contratto in ordinario contratto a tempo indeterminato alla riammissione del ricorrente in servizio;
al risarcimento del danno in misura non inferiore a n. 6 mensilità da calcolarsi sulla base del tallone mensile di € 1.753,66 o quello diverso accertando;
5. dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di € 2.608,25 per i titoli in ricorso e per gli effetti condannare la resistente a pagare la somma di € 2.285,53 (e ad accantonare € 322,72 per tfr) o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta;
6. In tutti i casi di mancata reintegrazione del ricorrente condannare altresì la resistente a pagargli la somma di € 322,72 per tfr o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta;
7. Con vittoria di competenze legali oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
8. sentenza esecutiva”.
2. Con l'odierno ricorso, riferisce di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della società dal 18.10.2023, CP_2 senza aver sottoscritto alcun contratto, svolgendo la mansione di operaio installatore qualificato, con orario di lavoro a tempo pieno e principalmente presso l'appalto sito in Milano, via Lomazzo 12, relativo a lavori di rifacimento di un impianto antincendio. Rappresenta di essersi assentato per un periodo di malattia e, al termine di tale periodo, di non essere riuscito a mettersi in contatto con la società per il rientro al lavoro. Il lavoratore rappresenta di aver effettuato delle verifiche presso
2 e presso il Centro per l'Impiego e di aver appreso solo in tale CP_3 occasione di essere stato formalmente assunto con contratto a termine con scadenza, all'esito di due proroghe, al 31.12.2023. Evidenzia, infine di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione di dicembre 2023 e delle spettanze di fine rapporto.
3. Tanto premesso, chiede accertarsi Parte_1
l'inesistenza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con conseguente sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato e diritto al trattamento normativo e retributivo 2° livello CCNL Industria
Metalmeccanica minore (ovvero il più basso previsto dalla contrattazione) nonché di dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale disposto dalla datrice di lavoro in data 1.1.2024, con le conseguenze di cui all'art.2
d.lgs. 23/2015, oltre al pagamento della retribuzione di dicembre 2023 non corrisposta.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione orale e all'esito ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
1. Dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego
(doc. 7), risulta essere stato assunto in data 18 Parte_1 ottobre 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza prevista, all'esito di due proroghe, al 31 dicembre 2023.
2. Come noto, l'art. 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015 dispone che: “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. La Cassazione ha, inoltre, specificato che “ai fini del
3 riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità (Cassazione civile sez. vi, 05/02/2018,
n.2774).
3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto a termine e la resistente, rimasta contumace, non adempiuto al proprio onere probatorio relativo al rispetto del requisito della forma scritta. Va, pertanto, accertata l'inesistenza di un valido contratto a termine, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 18 ottobre 2023.
4. Quanto alle conseguenze sanzionatorie, la Corte di cassazione
(Cass. Civ., sez. lav., 02/12/2021, n.37905) ha chiarito che “non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, comma 2
(nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti) (…) la cui cessazione non è sanzionata semplicemente ed affatto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (che presuppone la conversione di un rapporto di lavoro a temine, pur illegittimo) (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2021, n.37905). La medesima sentenza ha anche affermato che “la risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi,
4 come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata, come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un (inesistente) contratto a termine (pag. 7 sentenza) bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza (ex aliis: Cass. n. 25561/18)”.
5. Tanto premesso, non può dubitarsi che il rapporto si sia risolto per volontà datoriale in corrispondenza di quella che la società riteneva essere la scadenza del termine e che tale estromissione sia intervenuta in assenza di un atto scritto. In ossequio ai principi giurisprudenziali sopra esposti, va, dunque, accertata l'inefficacia del licenziamento orale, per il quale non vi sono termini di decadenza, con conseguente ordine al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro. La società va, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1753,66
(1618,77X13/12 ovvero la paga prevista per i dipendenti assunti nel 2° livello D2, il più basso previsto in tale contrattazione applicata come richiesto dal ricorrente), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
6. Con riferimento alla domanda di differenze retributive, come noto:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una
5 volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
2. Il datore di lavoro , nel rimanere Controparte_1 contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma €1.608,67 pari alla sola mensilità di dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
deve, invece, essere esclusa la liquidazione del TFR e delle ulteriori competenze di fine rapporto, alla luce della pronuncia relativa alla ricostituzione del rapporto.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la deve essere condannata al Controparte_2 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta che tra e si è Parte_1 Controparte_2 costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 18.10.2023;
2. accerta l'inefficacia del licenziamento orale disposto in data
1.1.2024 e, per l'effetto, ordina alla società resistente di reintegrare nel posto di lavoro;
Parte_1
3. condanna la società al risarcimento del danno in favore del ricorrente con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad
€1753,66) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nel medesimo periodo;
4. condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 della somma €1608,67 a titolo di retribuzione per la mensilità di dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. rigetta per il resto il ricorso;
6 6. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi €4.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. RAFFA Parte_1 C.F._1
GAETANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: contratto a termine e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 01/08/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia al Sig. Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso così provvedere:”1. Accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque nullità e/o inefficacia di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti dal 18.10.2023 al 31.12.2023; 2. Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato tra le parti per tutto il periodo sub 1, con diritto del ricorrente al trattamento normativo e retributivo di 2° livello ccnl industria metalmeccanica minore;
3. Qualificare l'estromissione del ricorrente dall'organico a partire CP_2 dal 01.01.2024 in riferimento e/o ragione di un inesistente termine finale del rapporto di lavoro inter partes (comunque ove anche esistente comunque nullo ed inefficace), come licenziamento per fatti concludenti nullo ed inefficace per difetto di forma scritta ad substantiam;
In subordine come recesso nullo e/o illegittimo ex art. 28 dlgs 81/2015;4. per gli effetti condannare la resistente:a) in via principale ex art. 1 d.lgs. 23/2023:- a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte- a risarcirgli il danno nella misura delle retribuzioni correnti dal recesso alla reintegrazione – e comunque non inferiori a 5 - da calcolarsi sulla base del tallone mensile di € 1.753,66 o quello diverso accertando;
b) in subordine ex art. 28 d.lgs. 81/2023- alla conversione del contratto in ordinario contratto a tempo indeterminato alla riammissione del ricorrente in servizio;
al risarcimento del danno in misura non inferiore a n. 6 mensilità da calcolarsi sulla base del tallone mensile di € 1.753,66 o quello diverso accertando;
5. dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di € 2.608,25 per i titoli in ricorso e per gli effetti condannare la resistente a pagare la somma di € 2.285,53 (e ad accantonare € 322,72 per tfr) o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta;
6. In tutti i casi di mancata reintegrazione del ricorrente condannare altresì la resistente a pagargli la somma di € 322,72 per tfr o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta;
7. Con vittoria di competenze legali oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
8. sentenza esecutiva”.
2. Con l'odierno ricorso, riferisce di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della società dal 18.10.2023, CP_2 senza aver sottoscritto alcun contratto, svolgendo la mansione di operaio installatore qualificato, con orario di lavoro a tempo pieno e principalmente presso l'appalto sito in Milano, via Lomazzo 12, relativo a lavori di rifacimento di un impianto antincendio. Rappresenta di essersi assentato per un periodo di malattia e, al termine di tale periodo, di non essere riuscito a mettersi in contatto con la società per il rientro al lavoro. Il lavoratore rappresenta di aver effettuato delle verifiche presso
2 e presso il Centro per l'Impiego e di aver appreso solo in tale CP_3 occasione di essere stato formalmente assunto con contratto a termine con scadenza, all'esito di due proroghe, al 31.12.2023. Evidenzia, infine di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione di dicembre 2023 e delle spettanze di fine rapporto.
3. Tanto premesso, chiede accertarsi Parte_1
l'inesistenza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con conseguente sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato e diritto al trattamento normativo e retributivo 2° livello CCNL Industria
Metalmeccanica minore (ovvero il più basso previsto dalla contrattazione) nonché di dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale disposto dalla datrice di lavoro in data 1.1.2024, con le conseguenze di cui all'art.2
d.lgs. 23/2015, oltre al pagamento della retribuzione di dicembre 2023 non corrisposta.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione orale e all'esito ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
1. Dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego
(doc. 7), risulta essere stato assunto in data 18 Parte_1 ottobre 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza prevista, all'esito di due proroghe, al 31 dicembre 2023.
2. Come noto, l'art. 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015 dispone che: “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. La Cassazione ha, inoltre, specificato che “ai fini del
3 riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità (Cassazione civile sez. vi, 05/02/2018,
n.2774).
3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto a termine e la resistente, rimasta contumace, non adempiuto al proprio onere probatorio relativo al rispetto del requisito della forma scritta. Va, pertanto, accertata l'inesistenza di un valido contratto a termine, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 18 ottobre 2023.
4. Quanto alle conseguenze sanzionatorie, la Corte di cassazione
(Cass. Civ., sez. lav., 02/12/2021, n.37905) ha chiarito che “non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, comma 2
(nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti) (…) la cui cessazione non è sanzionata semplicemente ed affatto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (che presuppone la conversione di un rapporto di lavoro a temine, pur illegittimo) (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2021, n.37905). La medesima sentenza ha anche affermato che “la risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi,
4 come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata, come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un (inesistente) contratto a termine (pag. 7 sentenza) bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza (ex aliis: Cass. n. 25561/18)”.
5. Tanto premesso, non può dubitarsi che il rapporto si sia risolto per volontà datoriale in corrispondenza di quella che la società riteneva essere la scadenza del termine e che tale estromissione sia intervenuta in assenza di un atto scritto. In ossequio ai principi giurisprudenziali sopra esposti, va, dunque, accertata l'inefficacia del licenziamento orale, per il quale non vi sono termini di decadenza, con conseguente ordine al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro. La società va, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1753,66
(1618,77X13/12 ovvero la paga prevista per i dipendenti assunti nel 2° livello D2, il più basso previsto in tale contrattazione applicata come richiesto dal ricorrente), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
6. Con riferimento alla domanda di differenze retributive, come noto:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una
5 volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
2. Il datore di lavoro , nel rimanere Controparte_1 contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma €1.608,67 pari alla sola mensilità di dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
deve, invece, essere esclusa la liquidazione del TFR e delle ulteriori competenze di fine rapporto, alla luce della pronuncia relativa alla ricostituzione del rapporto.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la deve essere condannata al Controparte_2 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta che tra e si è Parte_1 Controparte_2 costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 18.10.2023;
2. accerta l'inefficacia del licenziamento orale disposto in data
1.1.2024 e, per l'effetto, ordina alla società resistente di reintegrare nel posto di lavoro;
Parte_1
3. condanna la società al risarcimento del danno in favore del ricorrente con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad
€1753,66) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nel medesimo periodo;
4. condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 della somma €1608,67 a titolo di retribuzione per la mensilità di dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. rigetta per il resto il ricorso;
6 6. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi €4.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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