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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4331/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARNABA FRANCESCO e dell'avv. VALENTE ADA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 50/A 20831 SEREGNO presso il difensore avv.
BARNABA FRANCESCO
ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previo ogni opportuno ed utile accertamento e declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: Nel merito,
• in via principale, accertare e dichiarare la nullità ovvero inefficacia dell'accordo intervenuto tra il signor ed il signor e per l'effetto condannare il medesimo resistente in solido Pt_1 CP_1 con la di lui moglie al pagamento del complessivo importo di € 60.000,00 Controparte_2
(sessantamila/00) in favore del ricorrente, maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi moratori a far data dalla corresponsione come da distinte di bonifico in atti e sino all'effettiva restituzione;
• in via gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del promissario venditore signor e per l'effetto condannare il medesimo, in solido con la di lui moglie , CP_1 Controparte_2 al pagamento del complessivo importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) in favore del ricorrente, maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi moratori a far data dalla corresponsione come da distinte di bonifico in atti e sino all'effettiva restituzione;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento del signor e per l'effetto CP_1 condannare il medesimo in solido con la di lui moglie al pagamento in favore del Controparte_2 pagina 1 di 5 ricorrente del complessivo importo di € 60.000,00 (sessantamila/00), ovvero di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a far data dalla formale messa in mora
in via principale accertare e dichiarare l'ulteriore danno subito dal signor in Pt_1 conseguenza della nullità contrattuale ovvero dell'inadempimento dei promissari venditori quantificando il medesimo nel complessivo importo di € 13.000,00 (tredicimila/00) – di cui € 11.000,00 per il pagamento delle opere eseguite ed € 2.000,00 per il pagamento delle spese notarili –, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente dell'importo che sarà ritenuto di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, cassa avvocati ed iva come per legge. In via istruttoria, con più ampia riserva di legge, a sostegno di tutto quanto esposto
Si chiede l'interrogatorio formale dei resistenti sulle circostanze di fatto articolate nella narrativa del presente atto che si abbiano qui per riportate come altrettanti capitoli di prova per testi, preceduti dalla formula “vero che” ed epurati da eventuali elementi valutativi e/o comunque inammissibili dettati da esigenze espositive.
Si chiede prova per testi sulle circostanze di fatto articolate nella narrativa in fatto del presente atto che si abbiano qui per riportate come altrettanti capitoli di prova per testi, preceduti dalla formula
“vero che” ed epurati da eventuali elementi valutativi e/o comunque inammissibili dettati da esigenze espositive, nonché sui seguenti ulteriori capitoli di prova: 1)Il signor ha commissionato e pagato l'installazione delle zanzariere presso l'immobile sito in Pt_1 AG (MI) Via Verona n. 11B per il complessivo importo di € 1.000,00 e che i detti manufatti, realizzati su misura, erano inamovibili?
2)Il signor ha commissionato la realizzazione ed installazione di cucina su misura installata Pt_1 presso l'immobile sito in AG (MI) Via Verona n. 11B corrispondendo il complessivo importo in pagamento il complessivo importo di € 9.000,00?
3) Il signor ha commissionato l'imbiancatura dell'immobile l'immobile sito in AG (MI) Via Pt_1 Verona n. 11B corrispondendo l'importo di € 1.000,00 in pagamento del lavoro svolto?
4) Il signor ha corrisposto l'importo di € 2.000,00 in pagamento delle spese d'istruttoria della Pt_1 pratica per addivenire al rogito notarile, senza tuttavia poter mai perfezionare l'atto di acquisto dell'immobile sito in AG (MI) Via Verona n. 11B in ragione dei pesi giuridici che ne impedivano la vendita?
Si indicano i seguenti testimoni:
residente in [...] Corso Italia 86; Testimone_1
, corrente in PA ES (MI) Via Ruffini 28, in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t.;
Dott. , presso studio Notaio in Milano Via Camperio 9; Persona_1 Persona_2
Dott. , presso il proprio studio in DR (MI) Via Sant'Isidoro 93; Persona_3
, residente in [...]); Controparte_4
, residente in [...]; Controparte_5 Si chiede al Tribunale di volere ordinare ex art. 210 c.p.c. al resistente l'esibizione e produzione in giudizio del proprio estratto conto corrente bancario identificato dall'iban [...] beneficiario dei bonifici di cui ai documenti 2 e 3;
Si chiede al Tribunale di volere ordinare ex art. 210 c.p.c. a , nella qualità di CP_6 istituto di credito ove acceso il corrente bancario identificato dall'iban [...], l'esibizione e produzione in giudizio dell'estratto conto beneficiario dei bonifici di cui ai documenti 2 e 3 per il periodo d'interesse (da dicembre 2021 a febbraio 2022),
pagina 2 di 5 ovvero di documentare e/o confermare l'avvenuto accredito sul detto conto corrente dei bonifici in questione, dichiarando in ogni caso l'intestazione del conto corrente.”
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva la condanna dei Controparte_7
resistenti e alla restituzione della somma di euro 60.000,00 versata in CP_1 Controparte_2
esecuzione del contratto inter partes, con cui il ricorrente si era obbligato ad acquistare un immobile di proprietà dei coniugi e , sito in AG via Verona n 11B, che non era CP_1 Controparte_2
stato eseguito in quanto l'immobile era pignorato ed oggetto di una procedura esecutiva (RGE
322/2015 Tribunale di Milano) culminata nel decreto di trasferimento del 9.5.2023 (doc. n 6).
La domanda restitutoria era effetto della nullità/inefficacia del contratto e dell'inadempimento grave dei resistenti, per cui il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno quantificato in euro
13.000,00 per il ristoro delle opere eseguite sull'immobile per euro 11.000,00 e per le competenze professionali per l'istruttoria del pratica per la stipula del definitivo di euro 2.000,00.
e non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. CP_1 Controparte_2
La pretesa creditoria del ricorrente si fonda sul contratto definito dalle parti “preliminare di preliminare” (doc n 1) con cui il ricorrente si obbligava ad acquistare l'immobile di proprietà dei coniugi e , sito in AG via Verona n 11B. CP_1 Controparte_2
Il contratto suindicato prevedeva obbligazioni a solo carico del ricorrente, tra cui il pagamento di somme “quanto ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) alla firma dell'accettazione della sopra indicata proposta”; “quanto ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) da versare entro e non oltre il
30/01/2022”; “quanto ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al rogito con pagamento mensile di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) a partire dal 01/02/2022 60 rate consecutive …”.
E' provato dai bonifici prodotti sub doc. 2 e 3 che il ricorrente ha pagato a euro CP_1
40.000,00 in data 22.12.2021 ed euro 20.000.00 in data 15.2.2022, con la causale acconto per l'acquisto della casa di via Verona n 11B AG.
Risulta altresì che il contratto preliminare non è mai stato stipulato dalle parti, avendo il resistente
[...]
chiesto più volte di posticiparne la data per definire la posizione debitoria con i creditori CP_1 ipotecari (corrispondenza sub doc. n 4) senza esito, stante l'andamento della procedura esecutiva.
E' infatti provato dai documenti della procedura esecutiva (RGE 322/2015 Tribunale di Milano) che l'immobile era pignorato ed era oggetto di una procedura esecutiva, che si concludeva con il decreto di trasferimento del 09/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO Repertorio n. 1570 - Trascrizione n.
63009.1/2023 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 30/06/2023 (doc. n 6 e 13).
pagina 3 di 5 Ne deriva che non è ravvisabile la nullità del contratto “per impossibilità dell'oggetto ex art. 1325 e ss
c.c.”, in quanto con il contratto ha oggetto un immobile esistente, gravato da oneri reali e dalla procedura esecutiva che avrebbe dovuto liberare per la futura vendita al ricorrente. CP_1
Il contratto è dunque valido ma il pagamento da parte del ricorrente della somma di euro 60.000,00 a
è divenuto indebito, essendo venuta meno la causa giustificatrice del pagamento, che è CP_1 costituita dal futuro acquisto dell'immobile (essendo espressamente prevista quale un acconto sul prezzo), che è invece stato trasferito a terzi nella procedura esecutiva, come suesposto.
La domanda restitutoria deve pertanto essere accolta nei confronti di , che ha ricevuto il CP_1
pagamento indebito di euro 60.000,00, come risulta dai bonifici, mentre deve essere respinta nei confronti della moglie che non è stata la destinataria del pagamento. Controparte_2
deve quindi essere condannato alla restituzione della somma di € 60.000,00, oltre CP_1
interessi ex art. 1284 IV comma c.c. decorrenti dal giorno della domanda giudiziale (notifica del
30.10.2024) al saldo, secondo le norme sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Deve infatti presumersi la buona fede dell'accipiens (secondo il principio generale di cui all'art. 1147 ult. comma c.c.) ed il ricorrente non ha provato che il resistente abbia incassato le somme predette con la consapevolezza di non liberare l'immobile per la futura stipula del preliminare e vendita al ricorrente
(dalla corrispondenza prodotta emerge invece che, almeno il pagamento del secondo acconto, è avvenuto dopo che il ricorrente era stato informato delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile e sulla trattativa che il resistente aveva in corso con i creditori ipotecari = doc. n 4).
La domanda risarcitoria per euro 13.000,00 deve essere respinta, considerato che le spese sostenute dal ricorrente per l'acquisto della cucina e per le opere eseguite sull'immobile per euro 11.000,00 non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione del resistente, che era limitata alla prosecuzione della trattativa per la stipula del preliminare previa liberazione dell'immobile dai gravami, ma appaiono dipendenti dall'immissione anticipata del ricorrente nel possesso dell'immobile avvenuta in esecuzione del contratto.
Anche la spesa di euro 2.000 per le competenze professionali per l'istruttoria della pratica per la stipula del definitivo sono inerenti l'obbligazione di trasferimento della proprietà, che il resistente non aveva ancora assunto, non avendo stipulato il contratto preliminare.
Le prove orali e gli ordini di esibizione sono ininfluenti per la decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da CP_1
dispositivo, secondo il d.m. n 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro
52.000,01 e 260.000,00, con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e con pagina 4 di 5 l'applicazione dei valori minimi per tutte le altre fasi per la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 60.000,00, CP_1
oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 30.10.2024 al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorrente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_1
4217,00 per compenso, € 759,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 27 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4331/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARNABA FRANCESCO e dell'avv. VALENTE ADA ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 50/A 20831 SEREGNO presso il difensore avv.
BARNABA FRANCESCO
ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previo ogni opportuno ed utile accertamento e declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: Nel merito,
• in via principale, accertare e dichiarare la nullità ovvero inefficacia dell'accordo intervenuto tra il signor ed il signor e per l'effetto condannare il medesimo resistente in solido Pt_1 CP_1 con la di lui moglie al pagamento del complessivo importo di € 60.000,00 Controparte_2
(sessantamila/00) in favore del ricorrente, maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi moratori a far data dalla corresponsione come da distinte di bonifico in atti e sino all'effettiva restituzione;
• in via gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del promissario venditore signor e per l'effetto condannare il medesimo, in solido con la di lui moglie , CP_1 Controparte_2 al pagamento del complessivo importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) in favore del ricorrente, maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi moratori a far data dalla corresponsione come da distinte di bonifico in atti e sino all'effettiva restituzione;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento del signor e per l'effetto CP_1 condannare il medesimo in solido con la di lui moglie al pagamento in favore del Controparte_2 pagina 1 di 5 ricorrente del complessivo importo di € 60.000,00 (sessantamila/00), ovvero di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a far data dalla formale messa in mora
in via principale accertare e dichiarare l'ulteriore danno subito dal signor in Pt_1 conseguenza della nullità contrattuale ovvero dell'inadempimento dei promissari venditori quantificando il medesimo nel complessivo importo di € 13.000,00 (tredicimila/00) – di cui € 11.000,00 per il pagamento delle opere eseguite ed € 2.000,00 per il pagamento delle spese notarili –, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente dell'importo che sarà ritenuto di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, cassa avvocati ed iva come per legge. In via istruttoria, con più ampia riserva di legge, a sostegno di tutto quanto esposto
Si chiede l'interrogatorio formale dei resistenti sulle circostanze di fatto articolate nella narrativa del presente atto che si abbiano qui per riportate come altrettanti capitoli di prova per testi, preceduti dalla formula “vero che” ed epurati da eventuali elementi valutativi e/o comunque inammissibili dettati da esigenze espositive.
Si chiede prova per testi sulle circostanze di fatto articolate nella narrativa in fatto del presente atto che si abbiano qui per riportate come altrettanti capitoli di prova per testi, preceduti dalla formula
“vero che” ed epurati da eventuali elementi valutativi e/o comunque inammissibili dettati da esigenze espositive, nonché sui seguenti ulteriori capitoli di prova: 1)Il signor ha commissionato e pagato l'installazione delle zanzariere presso l'immobile sito in Pt_1 AG (MI) Via Verona n. 11B per il complessivo importo di € 1.000,00 e che i detti manufatti, realizzati su misura, erano inamovibili?
2)Il signor ha commissionato la realizzazione ed installazione di cucina su misura installata Pt_1 presso l'immobile sito in AG (MI) Via Verona n. 11B corrispondendo il complessivo importo in pagamento il complessivo importo di € 9.000,00?
3) Il signor ha commissionato l'imbiancatura dell'immobile l'immobile sito in AG (MI) Via Pt_1 Verona n. 11B corrispondendo l'importo di € 1.000,00 in pagamento del lavoro svolto?
4) Il signor ha corrisposto l'importo di € 2.000,00 in pagamento delle spese d'istruttoria della Pt_1 pratica per addivenire al rogito notarile, senza tuttavia poter mai perfezionare l'atto di acquisto dell'immobile sito in AG (MI) Via Verona n. 11B in ragione dei pesi giuridici che ne impedivano la vendita?
Si indicano i seguenti testimoni:
residente in [...] Corso Italia 86; Testimone_1
, corrente in PA ES (MI) Via Ruffini 28, in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t.;
Dott. , presso studio Notaio in Milano Via Camperio 9; Persona_1 Persona_2
Dott. , presso il proprio studio in DR (MI) Via Sant'Isidoro 93; Persona_3
, residente in [...]); Controparte_4
, residente in [...]; Controparte_5 Si chiede al Tribunale di volere ordinare ex art. 210 c.p.c. al resistente l'esibizione e produzione in giudizio del proprio estratto conto corrente bancario identificato dall'iban [...] beneficiario dei bonifici di cui ai documenti 2 e 3;
Si chiede al Tribunale di volere ordinare ex art. 210 c.p.c. a , nella qualità di CP_6 istituto di credito ove acceso il corrente bancario identificato dall'iban [...], l'esibizione e produzione in giudizio dell'estratto conto beneficiario dei bonifici di cui ai documenti 2 e 3 per il periodo d'interesse (da dicembre 2021 a febbraio 2022),
pagina 2 di 5 ovvero di documentare e/o confermare l'avvenuto accredito sul detto conto corrente dei bonifici in questione, dichiarando in ogni caso l'intestazione del conto corrente.”
Motivazione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva la condanna dei Controparte_7
resistenti e alla restituzione della somma di euro 60.000,00 versata in CP_1 Controparte_2
esecuzione del contratto inter partes, con cui il ricorrente si era obbligato ad acquistare un immobile di proprietà dei coniugi e , sito in AG via Verona n 11B, che non era CP_1 Controparte_2
stato eseguito in quanto l'immobile era pignorato ed oggetto di una procedura esecutiva (RGE
322/2015 Tribunale di Milano) culminata nel decreto di trasferimento del 9.5.2023 (doc. n 6).
La domanda restitutoria era effetto della nullità/inefficacia del contratto e dell'inadempimento grave dei resistenti, per cui il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno quantificato in euro
13.000,00 per il ristoro delle opere eseguite sull'immobile per euro 11.000,00 e per le competenze professionali per l'istruttoria del pratica per la stipula del definitivo di euro 2.000,00.
e non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. CP_1 Controparte_2
La pretesa creditoria del ricorrente si fonda sul contratto definito dalle parti “preliminare di preliminare” (doc n 1) con cui il ricorrente si obbligava ad acquistare l'immobile di proprietà dei coniugi e , sito in AG via Verona n 11B. CP_1 Controparte_2
Il contratto suindicato prevedeva obbligazioni a solo carico del ricorrente, tra cui il pagamento di somme “quanto ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) alla firma dell'accettazione della sopra indicata proposta”; “quanto ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) da versare entro e non oltre il
30/01/2022”; “quanto ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al rogito con pagamento mensile di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) a partire dal 01/02/2022 60 rate consecutive …”.
E' provato dai bonifici prodotti sub doc. 2 e 3 che il ricorrente ha pagato a euro CP_1
40.000,00 in data 22.12.2021 ed euro 20.000.00 in data 15.2.2022, con la causale acconto per l'acquisto della casa di via Verona n 11B AG.
Risulta altresì che il contratto preliminare non è mai stato stipulato dalle parti, avendo il resistente
[...]
chiesto più volte di posticiparne la data per definire la posizione debitoria con i creditori CP_1 ipotecari (corrispondenza sub doc. n 4) senza esito, stante l'andamento della procedura esecutiva.
E' infatti provato dai documenti della procedura esecutiva (RGE 322/2015 Tribunale di Milano) che l'immobile era pignorato ed era oggetto di una procedura esecutiva, che si concludeva con il decreto di trasferimento del 09/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO Repertorio n. 1570 - Trascrizione n.
63009.1/2023 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 30/06/2023 (doc. n 6 e 13).
pagina 3 di 5 Ne deriva che non è ravvisabile la nullità del contratto “per impossibilità dell'oggetto ex art. 1325 e ss
c.c.”, in quanto con il contratto ha oggetto un immobile esistente, gravato da oneri reali e dalla procedura esecutiva che avrebbe dovuto liberare per la futura vendita al ricorrente. CP_1
Il contratto è dunque valido ma il pagamento da parte del ricorrente della somma di euro 60.000,00 a
è divenuto indebito, essendo venuta meno la causa giustificatrice del pagamento, che è CP_1 costituita dal futuro acquisto dell'immobile (essendo espressamente prevista quale un acconto sul prezzo), che è invece stato trasferito a terzi nella procedura esecutiva, come suesposto.
La domanda restitutoria deve pertanto essere accolta nei confronti di , che ha ricevuto il CP_1
pagamento indebito di euro 60.000,00, come risulta dai bonifici, mentre deve essere respinta nei confronti della moglie che non è stata la destinataria del pagamento. Controparte_2
deve quindi essere condannato alla restituzione della somma di € 60.000,00, oltre CP_1
interessi ex art. 1284 IV comma c.c. decorrenti dal giorno della domanda giudiziale (notifica del
30.10.2024) al saldo, secondo le norme sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Deve infatti presumersi la buona fede dell'accipiens (secondo il principio generale di cui all'art. 1147 ult. comma c.c.) ed il ricorrente non ha provato che il resistente abbia incassato le somme predette con la consapevolezza di non liberare l'immobile per la futura stipula del preliminare e vendita al ricorrente
(dalla corrispondenza prodotta emerge invece che, almeno il pagamento del secondo acconto, è avvenuto dopo che il ricorrente era stato informato delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile e sulla trattativa che il resistente aveva in corso con i creditori ipotecari = doc. n 4).
La domanda risarcitoria per euro 13.000,00 deve essere respinta, considerato che le spese sostenute dal ricorrente per l'acquisto della cucina e per le opere eseguite sull'immobile per euro 11.000,00 non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione del resistente, che era limitata alla prosecuzione della trattativa per la stipula del preliminare previa liberazione dell'immobile dai gravami, ma appaiono dipendenti dall'immissione anticipata del ricorrente nel possesso dell'immobile avvenuta in esecuzione del contratto.
Anche la spesa di euro 2.000 per le competenze professionali per l'istruttoria della pratica per la stipula del definitivo sono inerenti l'obbligazione di trasferimento della proprietà, che il resistente non aveva ancora assunto, non avendo stipulato il contratto preliminare.
Le prove orali e gli ordini di esibizione sono ininfluenti per la decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da CP_1
dispositivo, secondo il d.m. n 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro
52.000,01 e 260.000,00, con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e con pagina 4 di 5 l'applicazione dei valori minimi per tutte le altre fasi per la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 60.000,00, CP_1
oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 30.10.2024 al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorrente;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_1
4217,00 per compenso, € 759,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 27 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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