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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2730/2018 r.g.a.c. pendente tra
TRA
(c.f: ) rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 come da procura in atti, dall'avv. Puntorieri Veronica
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 atti, dall'avv. Giannicola Flaviano
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Castrovillari Parte_1 il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data Controparte_1
23/4/2016 quando nel percorrere in via Amendola, all'altezza del Controparte_1
Carrefour, in direzione sud, cadendo a causa di una sconnessione del manto stradale, che aveva creato una buca non visibile, né prevedibile, né segnalata, aveva riportato un “trauma distorsivo caviglia sx”.
L'attrice, ritenendo che l'occorso fosse addebitabile alla responsabilità del ex CP_1 art. 2051 o 2043 c.c. ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del , RT
in persona del Sindaco p.t., nella sua qualità di proprietario e custode della strada comunale, esclusivo e unico responsabile delle lesioni subite, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dalla sig.ra il giorno 23.04.2016 alle ore 10.30 circa in Parte_1 [...]
via Amendola di cui in narrativa e conseguentemente condannare lo stesso CP_2
, in p. del S. p.t. , all'integrale risarcimento dei danni RT
patiti e patendi dall'odierna attrice, come esposto in narrativa, nella misura che si indica in Euro 2.689,19 ovvero nella maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice adito;
in via subordinata: Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del RT
, i.p. p.t., ai sensi dell'art. 2043 c.c. , che impone l'osservanza
[...] CP_3
primaria del principio del neminem laedere, anche in considerazione dei comprovati comportamenti omissivi degli obblighi di prudenza e diligenza dalla medesima tenuti e alla luce degli eventi illustrati, risultati avere un ruolo determinante nella causazione dell'infortunio occorso alla sig.ra il giorno 23.04.2016 alle ore 10:30 Parte_1
circa in e di cui in narrativa;
detta responsabilità è di fatto RT
configurabile, nel caso di specie, dall'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e conseguentemente condannare lo stesso , RT
i.p. Sindaco p. t., all'integrale risarcimento dei danni patiti e patendi dall'odierna attrice, come esposto in narrativa, che si indicano nella somma di euro 2.689,19 ovvero nella maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti di competenza del Giudice adito”.
Il , costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e ha concluso chiedendo al Giudice adito di “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domanda attrice per mancato invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, previsto come condizione di procedibilità;
- ancora in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attrice per carenza di legittimazione passiva dell' convenuto, per essere CP_4
il tratto di strada ove si è verificato l'evento di proprietà privata del Pt_2
- ancora in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa ed insufficiente indicazione degli elementi di diritto costituendi le ragioni della domanda - art. 163, comma 3°, n. 4 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità; - in via principale, nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata ed in particolare per la insussistenza della situazione di pericolo integrante gli estremi della
"insidia stradale;
- in subordine, sempre nel merito, in caso di accoglimento della domanda attrice, la riduzione della somma richiesta nei limiti di quella effettivamente spettante:
- con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Esperita l'istruttoria mediante prova documentale e per testi, il Giudice di Pace di
Castrovillari, con sentenza n. 595/2018 emessa in data 11/4/2018 e depositata il
17/4/2018, ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, Parte_3
deducendo quali motivi di appello:
- l' “errata valutazione dei fatti come narrati in domanda e della prova”, nelle parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto che la prova testimoniale avesse “fornito elementi discordanti – mera sconnessione stradale – rispetto a quanto prospettato nell'atto introduttivo – buca non visibile né segnalata produttiva dell'evento”;
l'appellante ha, infatti, dedotto che nell'atto di citazione era stato specificato che l'attrice era caduta a causa di una sconnessione del manto stradale, la cui presenza era stata confermata dai testimoni escussi;
- l' “errata valutazione della prova in ordine alla condotta del danneggiato”, nelle parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto che “la riferita sconnessione si trovasse nelle immediate vicinanze della an Francesco”, attività di famiglia della CP_5
, alla quale la stessa collabora e dunque luogo ben noto all'odierna istante”; Pt_1
l'appellante ha sostenuto che la circostanza che la predetta pasticceria fosse a breve distanza dal Carrefour non potesse essere considerata indice di esatta conoscenza da parte dell'attrice dei luoghi di causa.
L'appellante ha, inoltre, contestato la condanna alle spese di lite sostenendo che il
Giudice di prime cure, in considerazione della buona fede dell'attrice e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, avrebbe dovuto compensare le spese o contenerle nel minimo.
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto al Tribunale la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata e nel merito di “accogliere lo spiegato appello e per l'effetto: riformare l'impugnata sentenza e dichiarare, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure, la responsabilità del in p. del S.p.t. nella sua qualità di RT
proprietario e custode della strada comunale, esclusivo e unico responsabile delle lesioni subite ai sensi dell'art. 2051 c.c. dalla sig.ra il giorno Parte_3
23.04.2016 alle ore 10,30 circa in via Amendola e RT
conseguentemente condannare lo stesso , in p.S.p.t., RT all'integrale risarcimento dei danni patiti e patendi dall'odierna appellante che si indicano in Euro 2.689,19 ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della CTU medico legale della quale si reitera
l'ammissione. In subordine in riforma dell'appellata sentenza dichiarare la responsabilità del , in p.S.p.t., ex art. 2043 c.c.” con RT
vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Il , costituendosi in giudizio con comparsa depositata RT
in data 08/3/2019 ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito: rigettare ogni richiesta di rivalutazione della prova, nonché della richiesta di
CTU medico legale ai fini della valutazione dei danni riportati dall'appellante; rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 01/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: occorre premettere che la fattispecie, come descritta dalla parte attrice, odierna appellante va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481,
2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023 Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di
Cassazione (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del
22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che l'appello sia infondato.
Con il primo e il secondo motivo d'impugnazione, che in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di pace avrebbe dovuto accogliere la domanda, avendo l'attore assolto l'onere probatorio a suo carico. Il Tribunale ritiene che le predette doglianze non siano meritevoli di accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'attrice aveva dedotto in citazione di essere caduta
“sul suolo a causa di una sconnessione del manto stradale, che creava una buca non visibile, né prevedibile né adeguatamente segnalata” e che il Giudice di pace ha ritenuto che dalla prova testimoniale non fosse emersa la presenza di buche ma di una mera sconnessione, peraltro nelle vicinanze dell'attività commerciale gestita dalla famiglia dell'attrice, in un luogo conosciuto dalla stessa e ha quindi sostenuto che i danni dovessero essere ricondotti in via esclusiva alla condotta dell'attrice.
Il Tribunale reputa che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie;
deve infatti, rilevarsi in primo luogo che in base alle stesse deduzioni di parte attrice la caduta era stata determinata da una sconnessione del manto stradale “che creava una buca non visibile” (così in citazione).
Ne deriva che condivisibilmente il Giudice di prime cure abbia ritenuto necessaria la prova dell'esistenza della buca creata dalla sconnessione del manto stradale e ne abbia escluso la sussistenza, avendo tutti i testi escussi riferito dell'esistenza di una mera sconnessione e avendo in particolare i testi di parte attrice e S_
(sorella dell'attrice) espressamente escluso che sulla strada vi Testimone_2
fosse una buca.
Nello stesso senso depone l'esame delle riproduzioni fotografiche prodotte in primo grado da entrambe le parti, dalle quali pur emergendo un ammaloramento del manto stradale, non è evincibile la presenza della buca a causa della quale l'attrice in primo grado aveva sostenuto di essere caduta.
Deve, ad ogni modo escludersi anche che possa ritenersi raggiunta la prova che la caduta dell'attrice sia stata cagionata dalla predetta sconnessione, atteso che l'unica testimone che ha dichiarato di aver assistito al fatto, , si è limitata S_
a confermare il contenuto del capitolo di prova che le è stato letto (“vero che in data
23/4/2016 alle ore 10.30 circa in alla via Amendola all'altezza del Controparte_1
Carrefour, sulla strada pubblica, la sign.ra cadeva a causa di una Parte_1 sconnessione del manto stradale?”) senza riferire alcunché in ordine alla dinamica del sinistro, così che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, deve, escludersi che sia possibile inferire dalle predette dichiarazioni che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia dell'ente comunale convenuto. In particolare, il predetto teste, pur avendo affermato di aver visto l'attrice cadere, non ha descritto in alcun modo la collocazione dell'attrice, della sconnessione e non ha precisato nulla in ordine alle concrete modalità con cui sarebbe avvenuta la caduta.
Peraltro, la predetta deposizione, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, nemmeno consente di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dall'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, la cui prova è necessaria, non essendo nel caso di specie il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa, la strada, di per sé statica e inerte.
Il Tribunale ritiene, infatti, che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la situazione di possibile pericolo ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata, atteso che dalla documentazione fotografica in atti emerge che la sconnessione sulla quale l'attrice ha dedotto di essere caduta era perfettamente percepibile, anche perché non ricoperta da materiale di sorta ed evitabile tenuto conto oltre che della piena visibilità della sconnessione, delle buone condizioni di luce, essendosi il fatto verificato alle ore 10.30 del mattino del mese di aprile.
La sconnessione sulla quale l'attrice ha sostenuto di essere caduta, era, quindi, pienamente visibile ed evitabile, avuto riguardo anche all' ulteriore circostanza che la stessa si trovava su una parte circoscritta della strada sicché, dopo averle agevolmente scorta, altrettanto agevolmente l'attrice avrebbe potuto evitarla.
La visibilità della sconnessione, come desumibile dal materiale probatorio in atti sopra valutato, importa la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio – alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso, consentendo all'attrice, odierna appellante, di rendersi conto per tempo della presenza dell'ostacolo e di superarlo, transitando agevolmente in altro punto della strada, la quale, negli altri tratti, risulta asfaltata ed in buone condizioni, sulla base delle fotografie in atti.
L'applicazione al caso concreto del principio di autoresponsabilità avrebbe dovuto consigliare a parte attrice, odierna appellante, di attraversare il tratto in questione con la massima cautela a fronte della disomogeneità del manto stradale, aggirando l'ostacolo, anche alla luce dello spazio esistente.
Le circostanze in fatto emerse all'esito dell'esame dell'istruttoria, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere, quindi, che l'attrice, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo ed il connesso pericolo.
La mancata adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della danneggiata, induce, quindi, a ritenere corretta la decisione del Giudice di prime cure, dovendosi escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, rappresentato dal comportamento imprudente della danneggiata.
Pertanto, deve concludersi, conformemente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, che i danni lamentati trovino la loro causa esclusiva nel contegno disattento della danneggiata, per non avere previsto ed evitato il pericolo nell'evidenza e prevenibilità dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del convenuto.
In definitiva, la caduta e i conseguenti danni asseritamente riportati, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa e, dunque, imputabili a responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque possono ritenersi cagionati dal fatto colposo del danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., dovendo essere causalmente ricondotti, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato.
Anche il terzo motivo d'appello, con cui l'appellante lamenta che il Giudice di pace non abbia compensato le spese, è infondato, non rinvenendosi né un'ipotesi di soccombenza reciproca né un caso di assoluta novità della questione trattata né di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti;
non sono, infine, ravvisabili altre "gravi ed eccezionali ragioni" che avrebbero consentito di derogare al generale principio della soccombenza ex art. 92, secondo comma, c.p.c..
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma primo, c.p.c. con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
Anche la doglianza con cui l'appellante si duole della mancata applicazione dei minimi è priva di fondamento, atteso che nel liquidare le spese il giudice di prime cure si è attenuto ai parametri fissati dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 e che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è sindacabile.
In conclusione, per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55), le spese di lite sono liquidate in € 1.600,00 (fase di studio: € 300,00, fase introduttiva: € 300,00; fase istruttoria: 500,00; fase decisionale: € 500,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello iscritta al n. 2730/2018
R. Gen. Aff. Cont. avverso la sentenza n. 595/2018 del Giudice di Pace di
Castrovillari emessa in data 11/4/2018 e depositata il 17/4/2018, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 1.600,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 08/3/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2730/2018 r.g.a.c. pendente tra
TRA
(c.f: ) rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 come da procura in atti, dall'avv. Puntorieri Veronica
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 atti, dall'avv. Giannicola Flaviano
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Castrovillari Parte_1 il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in data Controparte_1
23/4/2016 quando nel percorrere in via Amendola, all'altezza del Controparte_1
Carrefour, in direzione sud, cadendo a causa di una sconnessione del manto stradale, che aveva creato una buca non visibile, né prevedibile, né segnalata, aveva riportato un “trauma distorsivo caviglia sx”.
L'attrice, ritenendo che l'occorso fosse addebitabile alla responsabilità del ex CP_1 art. 2051 o 2043 c.c. ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del , RT
in persona del Sindaco p.t., nella sua qualità di proprietario e custode della strada comunale, esclusivo e unico responsabile delle lesioni subite, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dalla sig.ra il giorno 23.04.2016 alle ore 10.30 circa in Parte_1 [...]
via Amendola di cui in narrativa e conseguentemente condannare lo stesso CP_2
, in p. del S. p.t. , all'integrale risarcimento dei danni RT
patiti e patendi dall'odierna attrice, come esposto in narrativa, nella misura che si indica in Euro 2.689,19 ovvero nella maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice adito;
in via subordinata: Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del RT
, i.p. p.t., ai sensi dell'art. 2043 c.c. , che impone l'osservanza
[...] CP_3
primaria del principio del neminem laedere, anche in considerazione dei comprovati comportamenti omissivi degli obblighi di prudenza e diligenza dalla medesima tenuti e alla luce degli eventi illustrati, risultati avere un ruolo determinante nella causazione dell'infortunio occorso alla sig.ra il giorno 23.04.2016 alle ore 10:30 Parte_1
circa in e di cui in narrativa;
detta responsabilità è di fatto RT
configurabile, nel caso di specie, dall'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e conseguentemente condannare lo stesso , RT
i.p. Sindaco p. t., all'integrale risarcimento dei danni patiti e patendi dall'odierna attrice, come esposto in narrativa, che si indicano nella somma di euro 2.689,19 ovvero nella maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti di competenza del Giudice adito”.
Il , costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e ha concluso chiedendo al Giudice adito di “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domanda attrice per mancato invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, previsto come condizione di procedibilità;
- ancora in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attrice per carenza di legittimazione passiva dell' convenuto, per essere CP_4
il tratto di strada ove si è verificato l'evento di proprietà privata del Pt_2
- ancora in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa ed insufficiente indicazione degli elementi di diritto costituendi le ragioni della domanda - art. 163, comma 3°, n. 4 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità; - in via principale, nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata ed in particolare per la insussistenza della situazione di pericolo integrante gli estremi della
"insidia stradale;
- in subordine, sempre nel merito, in caso di accoglimento della domanda attrice, la riduzione della somma richiesta nei limiti di quella effettivamente spettante:
- con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Esperita l'istruttoria mediante prova documentale e per testi, il Giudice di Pace di
Castrovillari, con sentenza n. 595/2018 emessa in data 11/4/2018 e depositata il
17/4/2018, ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, Parte_3
deducendo quali motivi di appello:
- l' “errata valutazione dei fatti come narrati in domanda e della prova”, nelle parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto che la prova testimoniale avesse “fornito elementi discordanti – mera sconnessione stradale – rispetto a quanto prospettato nell'atto introduttivo – buca non visibile né segnalata produttiva dell'evento”;
l'appellante ha, infatti, dedotto che nell'atto di citazione era stato specificato che l'attrice era caduta a causa di una sconnessione del manto stradale, la cui presenza era stata confermata dai testimoni escussi;
- l' “errata valutazione della prova in ordine alla condotta del danneggiato”, nelle parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto che “la riferita sconnessione si trovasse nelle immediate vicinanze della an Francesco”, attività di famiglia della CP_5
, alla quale la stessa collabora e dunque luogo ben noto all'odierna istante”; Pt_1
l'appellante ha sostenuto che la circostanza che la predetta pasticceria fosse a breve distanza dal Carrefour non potesse essere considerata indice di esatta conoscenza da parte dell'attrice dei luoghi di causa.
L'appellante ha, inoltre, contestato la condanna alle spese di lite sostenendo che il
Giudice di prime cure, in considerazione della buona fede dell'attrice e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, avrebbe dovuto compensare le spese o contenerle nel minimo.
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto al Tribunale la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata e nel merito di “accogliere lo spiegato appello e per l'effetto: riformare l'impugnata sentenza e dichiarare, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure, la responsabilità del in p. del S.p.t. nella sua qualità di RT
proprietario e custode della strada comunale, esclusivo e unico responsabile delle lesioni subite ai sensi dell'art. 2051 c.c. dalla sig.ra il giorno Parte_3
23.04.2016 alle ore 10,30 circa in via Amendola e RT
conseguentemente condannare lo stesso , in p.S.p.t., RT all'integrale risarcimento dei danni patiti e patendi dall'odierna appellante che si indicano in Euro 2.689,19 ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della CTU medico legale della quale si reitera
l'ammissione. In subordine in riforma dell'appellata sentenza dichiarare la responsabilità del , in p.S.p.t., ex art. 2043 c.c.” con RT
vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Il , costituendosi in giudizio con comparsa depositata RT
in data 08/3/2019 ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito: rigettare ogni richiesta di rivalutazione della prova, nonché della richiesta di
CTU medico legale ai fini della valutazione dei danni riportati dall'appellante; rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza del 01/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: occorre premettere che la fattispecie, come descritta dalla parte attrice, odierna appellante va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481,
2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023 Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022). Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di
Cassazione (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del
22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che l'appello sia infondato.
Con il primo e il secondo motivo d'impugnazione, che in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di pace avrebbe dovuto accogliere la domanda, avendo l'attore assolto l'onere probatorio a suo carico. Il Tribunale ritiene che le predette doglianze non siano meritevoli di accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'attrice aveva dedotto in citazione di essere caduta
“sul suolo a causa di una sconnessione del manto stradale, che creava una buca non visibile, né prevedibile né adeguatamente segnalata” e che il Giudice di pace ha ritenuto che dalla prova testimoniale non fosse emersa la presenza di buche ma di una mera sconnessione, peraltro nelle vicinanze dell'attività commerciale gestita dalla famiglia dell'attrice, in un luogo conosciuto dalla stessa e ha quindi sostenuto che i danni dovessero essere ricondotti in via esclusiva alla condotta dell'attrice.
Il Tribunale reputa che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie;
deve infatti, rilevarsi in primo luogo che in base alle stesse deduzioni di parte attrice la caduta era stata determinata da una sconnessione del manto stradale “che creava una buca non visibile” (così in citazione).
Ne deriva che condivisibilmente il Giudice di prime cure abbia ritenuto necessaria la prova dell'esistenza della buca creata dalla sconnessione del manto stradale e ne abbia escluso la sussistenza, avendo tutti i testi escussi riferito dell'esistenza di una mera sconnessione e avendo in particolare i testi di parte attrice e S_
(sorella dell'attrice) espressamente escluso che sulla strada vi Testimone_2
fosse una buca.
Nello stesso senso depone l'esame delle riproduzioni fotografiche prodotte in primo grado da entrambe le parti, dalle quali pur emergendo un ammaloramento del manto stradale, non è evincibile la presenza della buca a causa della quale l'attrice in primo grado aveva sostenuto di essere caduta.
Deve, ad ogni modo escludersi anche che possa ritenersi raggiunta la prova che la caduta dell'attrice sia stata cagionata dalla predetta sconnessione, atteso che l'unica testimone che ha dichiarato di aver assistito al fatto, , si è limitata S_
a confermare il contenuto del capitolo di prova che le è stato letto (“vero che in data
23/4/2016 alle ore 10.30 circa in alla via Amendola all'altezza del Controparte_1
Carrefour, sulla strada pubblica, la sign.ra cadeva a causa di una Parte_1 sconnessione del manto stradale?”) senza riferire alcunché in ordine alla dinamica del sinistro, così che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, deve, escludersi che sia possibile inferire dalle predette dichiarazioni che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia dell'ente comunale convenuto. In particolare, il predetto teste, pur avendo affermato di aver visto l'attrice cadere, non ha descritto in alcun modo la collocazione dell'attrice, della sconnessione e non ha precisato nulla in ordine alle concrete modalità con cui sarebbe avvenuta la caduta.
Peraltro, la predetta deposizione, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, nemmeno consente di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dall'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, la cui prova è necessaria, non essendo nel caso di specie il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa, la strada, di per sé statica e inerte.
Il Tribunale ritiene, infatti, che, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la situazione di possibile pericolo ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata, atteso che dalla documentazione fotografica in atti emerge che la sconnessione sulla quale l'attrice ha dedotto di essere caduta era perfettamente percepibile, anche perché non ricoperta da materiale di sorta ed evitabile tenuto conto oltre che della piena visibilità della sconnessione, delle buone condizioni di luce, essendosi il fatto verificato alle ore 10.30 del mattino del mese di aprile.
La sconnessione sulla quale l'attrice ha sostenuto di essere caduta, era, quindi, pienamente visibile ed evitabile, avuto riguardo anche all' ulteriore circostanza che la stessa si trovava su una parte circoscritta della strada sicché, dopo averle agevolmente scorta, altrettanto agevolmente l'attrice avrebbe potuto evitarla.
La visibilità della sconnessione, come desumibile dal materiale probatorio in atti sopra valutato, importa la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio – alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso, consentendo all'attrice, odierna appellante, di rendersi conto per tempo della presenza dell'ostacolo e di superarlo, transitando agevolmente in altro punto della strada, la quale, negli altri tratti, risulta asfaltata ed in buone condizioni, sulla base delle fotografie in atti.
L'applicazione al caso concreto del principio di autoresponsabilità avrebbe dovuto consigliare a parte attrice, odierna appellante, di attraversare il tratto in questione con la massima cautela a fronte della disomogeneità del manto stradale, aggirando l'ostacolo, anche alla luce dello spazio esistente.
Le circostanze in fatto emerse all'esito dell'esame dell'istruttoria, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere, quindi, che l'attrice, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo ed il connesso pericolo.
La mancata adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della danneggiata, induce, quindi, a ritenere corretta la decisione del Giudice di prime cure, dovendosi escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, rappresentato dal comportamento imprudente della danneggiata.
Pertanto, deve concludersi, conformemente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, che i danni lamentati trovino la loro causa esclusiva nel contegno disattento della danneggiata, per non avere previsto ed evitato il pericolo nell'evidenza e prevenibilità dello stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del convenuto.
In definitiva, la caduta e i conseguenti danni asseritamente riportati, pertanto, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa e, dunque, imputabili a responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque possono ritenersi cagionati dal fatto colposo del danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., dovendo essere causalmente ricondotti, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato.
Anche il terzo motivo d'appello, con cui l'appellante lamenta che il Giudice di pace non abbia compensato le spese, è infondato, non rinvenendosi né un'ipotesi di soccombenza reciproca né un caso di assoluta novità della questione trattata né di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti;
non sono, infine, ravvisabili altre "gravi ed eccezionali ragioni" che avrebbero consentito di derogare al generale principio della soccombenza ex art. 92, secondo comma, c.p.c..
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma primo, c.p.c. con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
Anche la doglianza con cui l'appellante si duole della mancata applicazione dei minimi è priva di fondamento, atteso che nel liquidare le spese il giudice di prime cure si è attenuto ai parametri fissati dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 e che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è sindacabile.
In conclusione, per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55), le spese di lite sono liquidate in € 1.600,00 (fase di studio: € 300,00, fase introduttiva: € 300,00; fase istruttoria: 500,00; fase decisionale: € 500,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello iscritta al n. 2730/2018
R. Gen. Aff. Cont. avverso la sentenza n. 595/2018 del Giudice di Pace di
Castrovillari emessa in data 11/4/2018 e depositata il 17/4/2018, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 1.600,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 08/3/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso