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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2283.2022 R.C. CIV. tra
, residente in [...], Parte_1
, residente in [...], Parte_2
elettivamente domiciliati in Loano, via Aurelia n. 236, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Ravinale, che li rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI= contro
, residente in [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Savona, piazza Diaz n. 10/2, presso e nello studio dell'avv. Rosanna Rebagliati, che lo rappresenta e difende in forza di procura contenuta nella busta telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO=
contro
, residente in [...], CP_2
ivi elettivamente domiciliato in piazzale Mazzini n. 18/10, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Garassini, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO=
1 contro
, in persona del sindaco protempore con sede in Controparte_3 CP_4
Loano, elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 48/6, presso e nello studio dell'avv. Simone Massacano del foro di Genova, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA= contro
, in persona del rappresentante per l'Italia Controparte_5
con sede in Milano, Controparte_6
elettivamente domiciliata in Genova, via Lomellini n. 8/2A, presso e nello studio dell'avv. Michelangelo Piccinini del foro di Genova, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA= contro
rappresentanza generale per l'Italia, persona del procuratore CP_7 speciale , con sede in Milano, Controparte_8
elettivamente domiciliata in Milano, corso Genova n. 14, presso e nello studio dell'avv. Andrea Ivan Bullo del foro di Milano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA=
*******
CONCLUSIONI:
L'avv. Giuseppe Ravinale per parte attrice: “Piaccia all'Onorevole Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, previa la rimessione della causa in istruttoria e: l'ammissione delle prove orali dedotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 C.P.C. del 6.3.2024; la declaratoria di nullità - e di conseguente inefficacia ed inutilizzabilità - della consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'arch. in violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa delle Persona_1 parti ed il licenziamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio in rinnovazione con incarico da conferirsi ad altro consulente;
la revoca del provvedimento 2.1.2025 di
2 liquidazione del compenso al C.T.U arch. accertare e dichiarare che Persona_1 sino all'entrata in vigore della variante al Piano di Bacino di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1324/30.12.2016 l'intervento di demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso ed aumento di cubatura dell'edificio di via San Damiano in Loano di proprietà dei coniugi era conforme alla vigente normativa Pt_1
e conseguentemente assentibile;
accertare e dichiarare l'arch. ed Controparte_1 il dott. nelle rispettive qualità di responsabile del Procedimento e di CP_2
Dirigente del Servizio di Edilizia Privata del , hanno colpevolmente e Controparte_3 deliberatamente ritardato l'iter della pratica, rinviandone volutamente la conclusione a data successiva all'entrata in vigore della variante di Piano di Bacino di cui al punto che precede;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare in solido tra loro l'arch. ed il dott. al risarcimento del danno causato ai Controparte_1 CP_2 coniugi ed nella misura di € 210.000,00= ovvero in Parte_1 Parte_2 quella diversa, anche maggiore, meglio vista e ritenuta all'esito dell' esperenda istruttoria e della rinnovanda consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo;
con il favore delle spese di lite”.
L'avv. Rosanna Rebagliati per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Savona, contrariis reiectis, all'esito dell'istruttoria svolta: I) in via principale: a) respingere in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) respingere in toto la domanda riconvenzionale e di rivalsa proposta dal nei confronti del convenuto perché infondata in Controparte_3 Controparte_1 fatto ed in diritto;
II) in via subordinata: anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1227 e 2056 C.C., dichiarare inesistente il danno o, in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di un danno ingiusto, determinarne, anche alla luce delle conclusioni della C.T.U. espletata in corso di causa, l'entità in misura diversa e inferiore rispetto a quanto dai medesimi richiesto, tenuto conto sia del concorso di colpa degli attori nella causazione del danno sia delle contestazioni esposte in merito alla congruità della stima prodotta in atti da controparte;
III) sempre per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande rivolte dagli attori nei confronti del signor accertare e dichiarare che ogni e Controparte_1 qualsivoglia somma liquidata nel presente giudizio a favore di e Parte_1
deve far carico, e ciò anche in ipotesi di accertata responsabilità Parte_2 concorsuale del signor al in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante protempore, in ragione del rapporto di lavoro subordinato che lega il convenuto al Comune di Loano, ovvero alla in persona del Controparte_9
3 legale rappresentante protempore, in virtù del contratto assicurativo indicato in atti, in solido tra loro o come meglio ritenuto;
in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge”.
L'avv. Alessandro Garassini per parte convenuta : “Voglia il Tribunale: in CP_2 via pregiudiziale di merito, anche viste le risultanze dell'espletata C.T.U, accogliere le difese del convenuto circa l'insussistenza di dolo e/o colpa grave in capo CP_2 al convenuto medesimo ed all'arch. e, conseguentemente, pronunciare il CP_1 proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
nel merito in via principale, ove ritenga la propria competenza e giurisdizione a decidere, per i motivi esposti in atti, anche fatte proprie le risultanze della C.T.U, e/o per quelli meglio visti e ritenuti, pronunciare l'insussistenza di ogni forma di responsabilità, dolo, colpa grave e/o colpa lieve, in capo ai convenuti principali e, in ispecie, in capo al dott.
[...]
pronuncia da ritenersi assorbente, dichiarare altresì insussistente il danno CP_2 lamentato da parte attrice e mandare assolti da ogni domanda attorea i convenuti ed in ispecie il convenuto in via subordinata, nella denegata e non creduta CP_2 ipotesi in cui il Giudice ritenga esistente un danno in capo agli attori, determinata l'entità del danno stesso facendo riferimento alla misura del danno teorico indicata dal C.T.U, accertato e dichiarato l'apporto causale del fatto degli attori stessi e la sua entità nella causazione del danno per i numerosi errores in procedendo ascrivibili al tecnico incaricato dai medesimi, così come evidenziati dal C.T.U, e per avere gli attori palesato negligenza nonché prestato acquiescenza agli atti della procedura (riperimetrazione delle aree a rischio inondazione da parte della ), CP_10 respingere comunque tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga che sussista danno e che esso sia stato causato anche dal fatto dei convenuti principali con conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ferma la declaratoria inerente l'apporto causale degli attori e l'entità dello stesso nella causazione del danno, accertata e dichiarata l'assenza in capo al convenuto di dolo e/o colpa grave ed infine accertata e graduata CP_2 in capo ai convenuti principali e la contestata responsabilità ove CP_2 CP_1 esistente, respinta ogni contraria istanza e domanda proposta in sede riconvenzionale trasversale dal nei confronti del convenuto dichiarare Controparte_3 CP_2 tenuto e condannare detto Ente, in persona del Sindaco protempore, a manlevare e tenere indenne il convenuto dalle conseguenze derivanti da dette CP_2 domande e dall'emananda sentenza;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
4 L'avv. Simone Massacano per parte terza chiamata in causa : “Voglia Controparte_3
l'Ecc.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, ed accolte tutte le eccezioni, deduzioni e difese di cui in narrativa: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento in tutto o in parte le domande proposte di parte attrice: a) ritenere e dichiarare responsabili in via esclusiva, solidale e/o concorrente tra loro il convenuto arch. e il convenuto dott. Controparte_1 CP_2 condannando i medesimi in via esclusiva, concorrente e/o solidale o come meglio ritenuto, al pagamento degli importi richiesti da parte attrice, nella misura che sarà eventualmente provata in corso di giudizio;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice nei confronti del i) Controparte_3 graduare e ripartire le responsabilità tra il e i convenuti arch. Controparte_3 [...]
e dott. tenuto conto dei ruoli rispettivamente svolti;
CP_1 CP_2 determinare l'ammontare dovuto per il risarcimento dal a parte CP_3 CP_3 attrice in base alle risultanze istruttorie, rigettando ogni diversa o maggiore pretesa, escluso ogni vincolo di solidarietà con gli altri convenuti;
ii) dichiarare i convenuti arch. e dott. tenuti in via solidale, alternativa o come Controparte_1 CP_2 meglio, tenuti e condannarli a manlevare per quanto di ragione il dalle Controparte_3 domande di parte attrice e a rilevarla indenne di tutte le somme che risultasse condannato a pagare, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
c) dichiarare in ogni caso tenuta e Controparte_11 condannarla a garantire e a manlevare il in relazione a tutte le Controparte_3 pretese formulate da parte attrice, condannando conseguentemente la predetta
[...]
a rilevare indenne e a Controparte_11 rimborsare il tutte le somme che risultasse condannata a pagare a Controparte_3 parte attrice per i titoli dedotti in giudizio, oltre rivalutazione e interessi, e a rifondere al le spese legali ed ogni onere e costo connesso al Controparte_3 presente giudizio, in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
L'avv. Michelangelo Piccinini per parte terza chiamata in causa Controparte_12
: “In via principale: rigettare qualsiasi domanda svolta nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non Controparte_12 provata;
respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riscontro di qualsivoglia responsabilità in capo all'assicurato e riconoscimento
5 dell'operatività della copertura assicurativa, limitare l'accoglimento della domanda di manleva alla sola quota ascrivibile all'arch. come esplicitamente previsto CP_1 dal contratto, nell'ipotesi di cui sopra, limitare la condanna entro i limiti previsti e con la applicazione di tutte le clausole di cui al l contratto assicurativo, nessuna esclusa;
in ogni caso: con vittoria alle spese di giudizio, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali come per legge”.
L'avv. Andrea Ivan Bullo per parte terza chiamata in causa : Piaccia CP_7 all'Ill.mo Tribunale così giudicare: in via principale e di merito, respingere la domanda attorea in quanto infondata;
in via subordinata, nel caso in cui la domanda attorea nei confronti del e del fosse respinta per difetto dell'elemento CP_2 CP_1 soggettivo del dolo o della colpa grave, mandare esente il da Controparte_3 responsabilità; in via ulteriormente gradata e con specifico riguardo al rapporto assicurativo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea per dolo o colpa grave nei confronti dei convenuti e e di quelle da questi CP_2 CP_1 proposte nei confronti del terzo chiamato accertare e dichiarare Controparte_3
l'inoperatività della garanzia assicurativa a norma del par. A.3, lettera a) del contratto per le ragioni esposte in narrativa, indi respingere la domanda di manleva proposta dal nei confronti di;
in via eventuale, ove nel corso del giudizio risultasse il CP_3
essere stato attinto da una richiesta e/o circostanza risarcitoria nel Controparte_3 senso descritto in polizza, in epoca precedente al 30.4.2017, data di decorso della garanzia, respingere la domanda di manleva da questi proposta nei confronti di , giusta il disposto dell'art. A.3, lett. i) della polizza;
con il favore delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 23.9.2022, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Savona e indicando CP_2 Controparte_1 quanto segue: erano comproprietari di un vecchio magazzino, sito in Lonao, via San Damiano, costruito direttamente sulla sponda del rio Rolandette ed un tempo adibito a segheria;
ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. della Liguria n. 49.2009 (cd. Piano Casa), in data 16.2.2011, avevano presentato al Comune istanza di permesso di costruire prot. n. 4587 per potere demolire il fabbricato, manifestamente incongruo, ricostruirlo con cambio di destinazione d'uso ed aumento di cubatura e realizzare così, a distanza dal rio ancorché nella relativa fascia di rispetto, un fabbricato di civile abitazione composto da un'unità immobiliare su due piani fuori terra con annessa autorimessa;
ricostruivano, in dettaglio, i vari passaggi dell'iter procedurale della pratica amministrativa come segue;
già in data 17.2.2011 il
6 Comune aveva riscontrato l'istanza e comunicato, ex art. 31 L.R. n. 16.2008 il numero della pratica edilizia ed il nominativo del responsabile del procedimento, indicato nell'arch. ; in data 16.2.2012, avevano chiesto conferma al Controparte_1 [...]
sulla completezza e sufficienza della documentazione allegata a corredo CP_3 dell'istanza e nel perdurante silenzio dell'ufficio, nell'ottobre del 2012, avevano richiesto un appuntamento, ottenendo in risposta invito a riferirsi all'Assessore all'Edilizia Privata;
successivamente, in data 30.4.2013, sulla scorta delle risultanze dello studio idraulico affidato all'ing. ed al geologo dr. , avevano poi CP_13 Per_2 presentato alla competente Provincia di Savona la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 per la rilocalizzazione del fabbricato mediante demolizione e ricostruzione in sponda sinistra del corso d'acqua rio Rolandette, nonché il parere previsto dall'art. 8 comma 3 delle Norme di Piano relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato, da realizzarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua, nonchè la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 per la realizzazione dell'argine sulla sponda sinistra del corso d'acqua rio Rolandette nel tratto antistante al terreno oggetto dell'intervento; in data 27.8.2013 la Provincia di Savona, Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale, Servizio Concessioni ed Autorizzazioni Idrauliche, con provvedimento dirigenziale n. 5061.2013, aveva autorizzato l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'argine, stabilendo che gli stessi fossero ultimati entro i successivi 36 mesi e, con provvedimento dirigenziale n. 5062.2013, l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato, prescrivendo che gli stessi avrebbero dovuto prevedere gli accorgimenti tecnico-costruttivi indicati nella relazione “Analisi di pericolosità idraulica” a firma del geologo dr. ; in data 4.6.2014 il Per_2 responsabile del procedimento aveva formulato richiesta di integrazioni ex art. 31 comma 4 della L.R. della n. 16.2008; l'intervento aveva, quindi, ottenuto il CP_10 parere favorevole, in data 11.9.2014, da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, in data 2.10.2014 da parte della Commissione Edilizia, e in data 24.11.2014 da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
il 14.1.2015 il Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del dr. Controparte_3 [...]
ritenuto "(…) che le opere in progetto risultano ammissibili e tali da non CP_2 compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata, sia in relazione alle situazioni esistenti nell' immediato contorno, sia in rapporto ai valori d'insieme del quadro paesaggistico nel quale l'intervento si colloca (….)", richiamati i pareri sopra ricordati, aveva rilasciato ex art. 146 D. L.vo n. 42.2004 l'autorizzazione paesaggistica
7 n. 3/2015 "(…) per demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo (…)”, con efficacia di un quinquennio;
in data 14.4.2015 lo stesso aveva poi rilasciato altresì, sempre ex art. 146 del D.L.vo n. 42.2004, CP_2
l'autorizzazione paesaggistica n. 10.2015 "(…) per il rifacimento di tratto di muro di sostegno con funzione arginale posto in sponda sinistra del rio Rolandette (…)", sempre con efficacia di un quinquennio;
in data 12.10.2015 il geometra e CP_14
l'ingegner , nelle rispettive qualità di Direttore Lavori e di Direttore Lavori CP_13
Opere Idrauliche e avevano poi comunicato l'inizio dei Controparte_15 lavori per il rifacimento dell'argine; dal momento che il Comune non aveva ancora rilasciato il permesso di costruire, in data 9.2.2016, avevano depositato alla Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, istanza per la proroga dell'autorizzazione ai fini idraulici per la demolizione e ricostruzione del fabbricato che sarebbe scaduta nel successivo agosto;
il 22.3.2016 il Consiglio Comunale di Loano, con delibera n. 4, resa sul formale esplicito parere favorevole dell'ufficio, aveva espresso assenso alla modifica allo strumento urbanistico comunale, che costituiva presupposto per l'intervento edilizio, da attuarsi in sito già ricompreso nella zona “T1” ST ER;
in data 4.4.2016 il geometra l'ingegner ed il geologo dr. CP_14 CP_13
, nelle rispettive qualità, avevano attestato l'intervenuta fine dei lavori per il Per_2 rifacimento dell'argine alla data del 31.1.2016, allegando i relativi certificati di conforme esecuzione e di collaudo statico;
in data 29.4.2016, alla luce della inutilità dei solleciti e delle interrogazioni verbali rivolte all'ufficio anche per il tramite del tecnico, con pec del proprio legale avevano contestato al Comune i gravi ed CP_3 ingiustificati ritardi nella conduzione della pratica ed ulteriormente sollecitato il rilascio del permesso di costruire;
in data 11.8.2016 la Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, aveva comunicato il Decreto Dirigenziale n. 3445/19.7.2016, con il quale aveva accordato la proroga dell'iniziale autorizzazione idraulica n. 5062.2013, con la prescrizione che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 6.4.2017 ed ultimazione entro 36 mesi e aveva dato, al contempo, atto dell'intervenuta realizzazione del rifacimento dell'argine della sponda sinistra, dal che derivava l'annullamento delle condizioni di esondabilità diretta dell'area in oggetto;
in data 9.8.2016. con decreto n. 183 della Giunta Regionale della Liguria, era stata infine adottata la variante a vari piani di bacino, tra cui quello del torrente Nimbalto nel quale era ricompreso il rio Rolandette, con l'individuazione delle aree non già rientranti in fascia A, nella quale vigeva l'inedificabilità assoluta (aree inondate in occasione degli eventi alluvionali dell'autunno 2014, cui viene attribuita l'individuazione A*, con conseguente prescrizione di inedificabilità); detta variante peraltro interessava il rio
8 Rolandette solo nel tratto prossimo alla foce e, comunque, a valle del terreno di loro proprietà che in effetti non era ricompreso in fascia A, né era stato minimamente interessato dai richiamati eventi alluvionali;
in data 1.9.2016, dopo quasi due anni dall'esame del progetto da parte della Commissione Edilizia, con nota prot. n. 30258 il Dirigente dr. aveva provveduto alla convocazione della Conferenza dei Servizi CP_2 in sede referente per il successivo giorno 14.9.2016 presso gli uffici della CP_10
, individuando la medesima quale unico altro ente interessato, oltre al
[...] CP_10
Comune indicente e in tale data si era riunita la Conferenza dei Servizi Referente, con la dichiarata conferma da parte del della volontà di portare ad approvazione l' CP_3 intervento e la richiesta da parte della di "(…) specifico parere delle CP_10 strutture regionali competenti (…)", in merito al profilo idraulico ed era stato stabilito il termine di novanta giorni per l'assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, con la precisazione che detto termine sarebbe rimasto sospeso sino al ricevimento delle integrazioni richieste;
in data 11.10.2016 la , CP_10
Dipartimento Territorio, Settore Assetto del Territorio, con pec indirizzata al Settore Urbanistica, all'Ufficio Territoriale di Savona e Imperia per la Difesa del Suolo e delle Acque ed al aveva provveduto alle richieste Controparte_3 integrazioni e comunicato che l'area oggetto di intervento risultava tra i tratti non indagati relativamente al Rio Rolandette e non risultava compresa all'interno di quelle inondate durante l'evento alluvionale del 2014 - di cui alla D.G.R. n. 59.2015 – sulla base della quale era stata adottata, con D.D.G. n. 183.2016, la variante di recepimento che classificava le aree individuate come fasce cd. A*, così esprimendo l'assenso alla realizzazione dell'intervento e ritenendo l'insussistenza di elementi ostativi alla sua realizzazione;
in data 18.10.2016, avevano ribadito con pec al Controparte_3
l'intervenuta regolare esecuzione delle opere di arginatura del rio ed evidenziato altresì l'ormai prossima scadenza del termine stabilito nel decreto di proroga dell'autorizzazione idraulica per l'inizio dei lavori, raccomandando la tempestiva convocazione della Conferenza dei Servizi in sede deliberante;
in data 30.12.2016 con delibera della Giunta Regionale n. 1324, era stata, infine, approvata la variante al Piano di Bacino e, in accoglimento di richiesta formulata proprio dal stesso, Controparte_3 il rio Rolandette era divenuto indagato anche in corrispondenza della loro proprietà, al punto che anche il loro terreno era stato ricompreso nella fascia di inondabilità A, con conseguente inedificabilità assoluta (detta delibera prevedeva che, ai sensi dell' art. 26 comma 8 della L.R. Liguria n. 15.2015, la variante sarebbe entrata in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento sul BURL, poi avvenuta il 1.2.2017); in data 27.1.2017, quando il termine stabilito per l'assunzione della determinazione conclusiva
9 del procedimento (novanta giorni dalle integrazioni della ) era già ampiamente CP_10 scaduto, con nota prot. n. 3.101, il Dirigente dr. aveva poi convocato la CP_2
Conferenza dei Servizi in sede deliberante per il successivo giorno 8.2.2017, dando atto della nota con cui il precedente 11.10.2016 aveva comunicato come CP_10
l' area oggetto dell'intervento risultasse tra i tratti non indagati relativamente al rio Rolandette e non compresa all' interno delle aree inondate durante l'evento alluvionale del 2014 costituenti le nuove fasce A*; peraltro in data 8.2.2017 la Conferenza dei Servizi in sede deliberante, preso atto del nuovo parere espresso dalla CP_10 sulla scorta dell'intervenuta entrata in vigore della variante del piano di bacino in seguito alla pubblicazione del provvedimento sul BURL del 1.2.2017, aveva espresso parere negativo all'approvazione del progetto e in data 20.2.2017 con determina rep. n. 14 il Dirigente dr. aveva emesso il provvedimento conclusivo del CP_2 procedimento di Conferenza dei Servizi conformemente al parere negativo espresso dalla medesima;
in forza della ricostruzione cronologica dei passaggi del procedimento amministrativo richiamati, emergeva la circostanza che l'ufficio competente per lunghi periodi non aveva dato alcun impulso al regolare e normale procedere della pratica, con continua e sistematica violazione dei termini procedimentali stabiliti dalle norme e in particolare: erano trascorsi due anni dalla presentazione della pratica senza altra comunicazione se non quella di iniziale presa in carico;
erano decorsi tre anni tra la presentazione della domanda e la richiesta di integrazione della documentazione;
era trascorso un anno tra il rilascio delle autorizzazioni idrauliche e la presentazione del progetto da parte delle competenti commissioni, edilizia e per il paesaggio;
era decorso un ulteriore anno e mezzo tra i pareri favorevoli emessi da dette commissioni (settembre e ottobre 2014) e la presentazione della pratica al Consiglio Comunale (marzo 2016); successivi sei mesi ulteriori erano passati prima della convocazione della Conferenza dei Servizi in sede referente;
detta lentezza aveva comportato la convocazione della Conferenza dei Servizi in sede deliberante oltre il termine stabilito per l' emissione del provvedimento definitivo e in data successiva all'entrata in vigore della variante al Piano di Bacino, ostativa al rilascio del permesso di costruire;
inoltre erano emersi elementi dai quali si poteva ricavare che i ritardi non erano solo stati dettati da una colpevole incuria e negligenza dell'ufficio, ma voluti allo scopo di ostacolare e poi negare il rilascio del titolo edilizio;
in particolare risultavano da stigmatizzare le condotte tenute dall' arch. Funzionario T.P.O. Controparte_1 del Servizio Edilizia Privata e Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dr.
[...]
in particolare, nonostante l'ente preposto avesse rilasciato la debita CP_2 autorizzazione idraulica e l'avesse pure poi prorogata e nonostante si fosse data
10 tempestiva e regolare esecuzione ai lavori di rifacimento dell'argine specificamente prescritti in vista ed in funzione dell'intervento edilizio, nonostante i pareri favorevoli della Commissione Edilizia, della Commissione per il Paesaggio e della Sovrintendenza, nonostante l'assenso espresso dal Consiglio Comunale, l'Ufficio preposto aveva nutrito dubbi sulla fattibilità dell'intervento ed aveva condotto la pratica con inammissibile
“atteggiamento prudenziale”, ritardandone il normale corso;
a causa della impossibilità di realizzare la ristrutturazione del fabbricato con contestuale aumento della volumetria e mutamento della destinazione d'uso da magazzino a residenziale, non avevano potuto conseguire il vantaggio economico che sarebbe loro derivato dall'operazione con conseguente danno;
più in dettaglio, considerando il prevedibile utile (dato dal valore del bene finito detratte le spese per costruirlo), il valore dell'esistente (magazzino e terreno) e le spese comunque già sostenute per la progettazione, detto danno era stato stimato in complessivi € 194.340,00=; inoltre, considerato che le precarie condizioni del magazzino ne imponevano comunque il consolidamento e la ristrutturazione, avevano manifestato al Comune la disponibilità a considerare, a scomputo dell'importo quantificato a titolo di danno, l'eventuale maggior valore che l'immobile avrebbe potuto acquisire da tale ristrutturazione, al netto delle relative spese, ma ultimati i lavori, era emerso che l'intervento eseguito non aveva apportato alcun vantaggio economico: infatti, l'incremento di valore avuto dal fabbricato (€ 58.158,00=, pari alla differenza tra la stima attuale di € 126.009,00= e quella ante ristrutturazione di € 67.851,00=) era risultata inferiore alle spese sostenute per detto intervento (€ 102.080,00=); la responsabilità dell'occorso era da ricondursi all'operato dell'arch. ed del dr. nelle Controparte_1 CP_2 rispettive loro qualità di responsabile del Procedimento e di Dirigente del Servizio di Edilizia Privata del Comune di Loano,
Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna del e di Controparte_1 CP_2 nelle loro rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni subiti, per avere
[...] colpevolmente e deliberatamente ritardato l'iter della pratica amministrativa, rinviandone volutamente la conclusione a data successiva all'entrata in vigore della variante di Piano di Bacino, danni quantificati nella misura di € 210.000,00=.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie Controparte_1 argomentazioni ed indicava quanto segue;
la ricostruzione del fatto come avvenuta ad opera degli attori non era corretta;
solo due anni dopo il deposito della domanda di permesso e segnatamente in data 30.4.2013, in forza delle risultanze dello studio idraulico affidato all'Ing. ed al geologo dr. , gli attori avevano presentato CP_13 Per_2
11 alla Provincia di Savona la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n. 3.2011, ma detta domanda avrebbe dovuto accompagnare ed anzi anticipare quella di permesso edilizio al
[...]
, costituendone un necessario presupposto;
d'altra parte la realizzazione CP_3 dell'argine della sponda sinistra (presupposto indefettibile per poter procedere ulteriormente con la pratica relativa alla costruzione dell'edificio destinato a privata abitazione) risultava essere stato terminata solo il 30.1.2016 e poi formalmente comunicata all'UTC del Comune di Loano il 8.4.2016; pertanto, non era configurabile alcun ritardo dei funzionari dell' , i quali, almeno fino al Controparte_16
8.4.2016, non avrebbero certo potuto procedere oltre nella gestione della pratica edilizia;
inoltre solo il 28.7.2016 (e, quindi, in epoca successiva all'intervenuto assenso del Consiglio Comunale alla variante), il aveva presentato istanza finalizzata Pt_1 ad ottenere un nuovo esame del progetto da parte della , avente ad oggetto la conversione del volume adibito ad autorimessa in spazio a destinazione residenziale, con modifica della sagoma e della destinazione d'uso, con ciò determinando un ulteriore sensibile ritardo, non addebitabile all'inerzia dell' ; in sostanza l'iter CP_16 procedimentale era stato rallentato, per i motivi esposti, dalla condotta degli attori;
ancora, doveva essere sottolineata la sussistenza di varie problematiche che avevano interessato la zona interessata alla possibile edificazione, con conseguente necessità di doverosa approfondita attività di indagine, poi esitata con la Variante al Piano di Bacino approvata dalla con la D.G.R. n. 1324 del 30.12.2016; in tale CP_10 senso, doveva essere ricordato che nell'autunno del 2014 si erano verificati fenomeni alluvionali che avevano coinvolto una parte del territorio comunale che dal Rio Rolandette va verso il confine con il di Pietra Ligure, tali da avere poi CP_3 determinarono l'esigenza in capo all'Ente Locale di verificare la corretta mappatura delle aree inondate e la conseguente disciplina delle aree soggette ad inedificabilità e da indurre la ad intervenire, in via provvisoria e cautelativa, mediante CP_10 la delibera di Giunta n. 59 del 28.1.2015, successivamente prorogata con la D.D.G. n. 30 del 22.1.2016, provvedimenti con cui erano state disposte misure di salvaguardia, finalizzate a garantire la tutela della pubblica incolumità dei territori oggetto di inondazione (in detto contesto, in adempimento alle direttive impartite dalla , CP_10 in data 29.4.2016, il aveva incaricato il Geologo dr. e l'Ing. Controparte_3 Per_3
di analizzare i fenomeni di allagamento a seguito dei citati eventi alluvionali Per_4 dell'autunno 2014, e l'Ing. aveva ritenuto opportuno indagare anche la parte a Per_4 monte del Rio Rolandette, ove era ubicato il terreno appartenente agli attori); a seguito di tali ulteriori accertamenti, la aveva poi provveduto ad emettere la CP_10
12 delibera di Giunta n. 1324 del 30.12.2016, con la quale era stata approvata la Variante al Piano di Bacino;
non sussistevano, in diritto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 C.C. non essendo configurabile in capo agli attori alcun interesse meritevole di tutela (quale quello tendente all'ottenimento di un permesso di costruire un immobile in zona ritenuta dalla , ancorché in epoca successiva al deposito della richiesta, CP_10
a rischio inondazione), né, comunque, il presupposto soggettivo di una sua condotta contraria al diritto;
in ogni caso, gli attori in alcun modo si era doluti del provvedimento adottato della a cui avevano, pertanto, prestato acquiescenza;
CP_10 in via subordinata, era configurabile per l'accaduto un concorso di colpa degli attori ex art. 1227 C.C. per avere colpevolmente rallentato, con la loro inerzia, l'iter procedimentale della pratica amministrativa;
contestava, da ultimo, il danno come quantificato;
aggiungeva che all'epoca dei fatti era titolare di polizza assicurativa stipulata con da cui chiedeva di essere manlevato e di Controparte_9 avere operato quale dipendente del (datore di lavoro), da cui Controparte_3 parimenti chiedeva di essere manlevato, in caso di sua condanna.
Concludeva, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa del CP_3
e di per la reiezione delle domande contro di lui
[...] CP_9 Controparte_9 proposte o, in subordine, in caso di sua condanna, di essere manlevato dai terzi chiamati.
Si costituiva in giudizio anche che parimenti contestava le tesi attoree CP_2 ed evidenziava quanto segue;
era al vertice dell' , mentre il CP_16 Controparte_3 era responsabile del procedimento in materia urbanistica ed edilizia;
CP_1 ricostruiva i vari passaggi amministrativi per il rilascio di un titolo edilizio (permesso di costruire) in variante ai vigenti strumenti urbanistici, anche tenuto conto della tipologia di intervento in variante alle norme di P.R.G. da realizzarsi in zona inondabile e soggetta a vincolo paesaggistico e gli interventi necessari anche ad opera di altri Enti pubblici;
premetteva che non poteva avere contezza dell'iter procedimentale, di competenza del responsabile del procedimento arch. come disposto CP_1 dall'art. 6 L. n. 241.1990; richiamava la complessa situazione urbanistica e giuridica del sito ove si trovava il terreno degli attori, sito in zona inondabile poiché posta a confine del tratto terminale del Rio Rolandette (con conseguente necessità di studio idraulico atto a verificare la possibile ed eventuale edificabilità del fondo) ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed in variante al piano regolatore generale;
indicava che fino all'intervenuta realizzazione dell'argine della sponda sinistra, funzionale alla pretesa edificazione, non esisteva alcuna possibilità di costruire sul fondo, che
13 l'autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia di Savona per l'esecuzione dell'argine, datata 27.8.2013 (pervenuta al Comune di Loano il 19.12.2014) costituiva il presupposto per la verifica delle condizioni di realizzabilità dell'intervento e che le opere necessarie per la realizzazione dell'argine erano state terminate solo il 30.1.2016 e l'avvenuto completamento delle stesse era stato comunicato solo il 8.4.2016; sottolineava, pertanto, che fino al 30.4.2013, data di presentazione alla Provincia dello studio idraulico Cesio-Perata, il progetto non aveva neppure potuto essere esaminato e la data del 8.4.2016 costituiva il dies a quo a partire dal quale la pratica aveva potuto divenire oggetto di conferenza dei servizi, previo esame approfondito da parte dell'UTC del Comune di Loano, ai fini del rilascio del titolo edilizio;
aggiungeva che l'UTC del Comune di Loano, già prima della comunicazione formale di fine lavori (avendo avuto per le vie brevi notizia del completamento dei lavori di arginatura), aveva celermente istruito la pratica al punto che la delibera consiliare di approvazione della variante al SUA era intervenuta il 22.3.2016, con anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale di fine lavori;
la globale lungaggine della pratica amministrativa era, dunque, dipesa solo da fatti ascrivibili esclusivamente agli attori e nessuna inerzia poteva essere contestata ai funzionari del;
Controparte_3 indicava che il solo in data 28.7.2016, dopo che il Consiglio Comunale aveva Pt_1 già deliberato l'assenso alla variante urbanistica, aveva presentato istanza finalizzata ad ottenere un nuovo esame del progetto da parte della commissione edilizia a seguito della modifica dell'iniziale progetto che aveva previsto la conversione del volume adibito ad autorimessa in spazio a destinazione residenziale, con modifica della sagoma e della destinazione d'uso; risultava, quindi, evidente che la nuova soluzione proposta dai privati neppure avrebbe dovuto essere posta all'esame della conferenza dei servizi, ma avrebbe dovuto ripercorrere l'intero iter approvativo, poiché le rilevanti modifiche quantitative e qualitative introdotte avrebbero comportato l'esame ex novo sia da parte della (commissione edilizia) sia dalla CLP (commissione locale per il paesaggio), con conseguente nuova autorizzazione paesaggistica oltre che nuova autorizzazione idraulica;
in conclusione la lunghezza del procedimento (quantomeno fino al 8.4.2016), non era in alcun modo ascrivibile ad inadempimenti e/o ritardi degli uffici comunali ma esclusivamente a negligenze degli attori e, successivamente, erano intervenute progressive modificazioni del quadro normativo e regolamentare che avevano interessato l'area anche a causa di precedenti fenomeni di esondazione che avevano riguardato il Rio Rolandette con conseguente connotazione dell'area quale “zona rossa” con vincolo di inedificabilità assoluta (delibera cautelativa della Giunta Regionale n. 59 del 28.1.2015, poi prorogata con successiva delibera n. 30
14 del 22.1.2016); il , in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Controparte_3 giunta regionale ed al fine di evitare la proroga sine die delle misure di salvaguardia, con provvedimento dirigenziale Area 3 n. 30 del 29.4.2016 aveva quindi affidato al geologo dr. ed all'ingegnere lo studio necessario per dare Per_3 Per_4 adempimento agli indirizzi regionali, incarico poi aggiornato il 17.10.2016, allorquando era emersa la necessità di approfondire lo studio indagando anche la parte a monte del Rio Rolandette: all'esito dei nuovi studi commissionati ed eseguiti era poi emersa la necessità di inserire le aree di proprietà all'interno della fascia di Parte_3 inedificabilità assoluta ed il relativo provvedimento poi emesso dalla CP_10 non era neppure stato impugnato;
sosteneva in diritto la sussistenza di litisconsorzio necessario con il , quale suo datore di lavoro, tenuto a rispondere del Controparte_3 fatto del proprio dipendente in caso di eventuali sue responsabilità per essere da questo manlevato in caso di sua eventuale condanna;
nel merito non esisteva alcuna sua responsabilità e, comunque, era insussistente il danno lamentato dagli attori.
Concludeva, quindi, previa chiamata in causa del per essere in caso di Controparte_3 sua condanna da questi manlevato, per la reiezione delle attoree domande.
Il Giudicante autorizzava le richieste di chiamata in causa dei terzi.
Il si costituiva aderendo alle difese di merito già esposte dal Controparte_3
e dal richiamando la normativa di settore, l'avvenuta mancata CP_1 CP_2 tempestiva presentazione di tutti i documenti necessari per lo sviluppo dell'iter amministrativo e le modifiche progettuali medio tempore intervenute su iniziativa degli attori;
aggiungeva che la modifica della normativa del Piano di Bacino non era stato atto di competenza del ma della , e neppure Controparte_3 CP_10 impugnato dagli attori;
eccepiva, comunque, in via preliminare, la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. a vantaggio del Giudice amministrativo ex art. 133 comma 1, lett. A) n. 1, D.L.vo n 104.2010 in presenza di richiesta di risarcimento danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
negava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al propri Ufficio Tecnico e/o ai propri dipendenti convenuti e la sussistenza di alcun danno ingiusto subito dagli attori;
quanto alla sua chiamata in causa ad opera dei convenuti e quali dipendenti dell'Ente Pubblico (in forza della CP_1 CP_2 cosiddetta immedesimazione organica), richiamava gli artt. 18, 23 e 28 del D.P.R. n. 3.1957, in punto possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti del dipendente, con conseguente infondatezza della chiamata in causa;
in ogni caso contestava anche la quantificazione del danno come effettuata dal e dalla Pt_1
15 ; proponeva, a sua volta, domanda di chiamata in causa nei confronti dei Parte_2 convenuti e per essere da costoro manlevato in caso di sua CP_1 CP_2 eventuale condanna e della propria compagnia assicurativa
[...]
. Controparte_11
Concludeva, quindi, previa chiamata in causa di e e di Controparte_1 CP_2 per essere da costoro Controparte_11 manlevato in caso di eventuale condanna, per la reiezione della domanda degli attori e di quelle contro di lui proposte.
Si costituiva in giudizio anche compagnia assicurativa del CP_9 CP_9 CP_1 che aderiva nel merito alle difese del proprio assicurato sia in punto infondatezza pretesa degli attori, sia in punto richiesta di eventuale manleva del convenuto verso il;
circa la copertura assicurativa invocata, indicava che il Controparte_3 CP_1 aveva aderito alla convenzione DV160000PA1 per la copertura della responsabilità dei pubblici dipendenti e dirigenti evidenziando che la polizza in questione era del tipo c.d.
“claims made”, la cui copertura era attivata dal ricevimento di una richiesta risarcitoria da parte dell'assicurato e non dal verificarsi dell'evento dannoso;
poiché la polizza era stata operativa dal 2016 al 2019 e la prima richiesta risarcitoria era intervenuta solo nel 2022, essa non era operante;
faceva presente in ogni caso che non operava la copertura in caso di dolo dell'assicurato e richiamava le condizioni della stessa in punto franchigia e massimale ed anche in ordine al vincolo di solidarietà in caso di responsabilità concorrenti.
Concludeva, per la reiezione delle domande proposte contro il proprio assicurato e di quelle da questi rivolte nei suoi confronti.
Il Giudicante autorizzava anche la chiamata in causa effettuata dal Controparte_3 della propria compagnia assicurativa Controparte_11
che aderiva nel merito alle difese del proprio assicurato sia in punto
[...] infondatezza pretesa degli attori sia in punto richiesta di eventuale manleva del convenuto verso il;
richiamava in ogni caso le condizione della polizza Controparte_3 contratta con l'Ente pubblico scaduta il 30.4.2020, in relazione a massimale e franchigia, e condizioni della stessa e le clausole di esclusione di operatività in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo o colpa grave di amministratori e dipendenti, anche in ordine al modello “claims made” del contratto, che escludeva dall'assicurazione le richieste di risarcimento, delle quali l' abbia già avuto Parte_4 formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
16 evidenziava, in ogni caso, che al nessuna richiesta risarcitoria diretta Controparte_3 era pervenuta dai danneggiati, ma solo una domanda di garanzia proposta dai propri dipendenti;
richiamava la normativa in materia di responsabilità dei dipendenti dello Stato, che l'art. 93 del TUEL estendeva anche ai dipendenti degli Enti locali, precisando che essa poteva essere configurata solo ed esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave, elementi soggettivi nel presente caso inesistenti e comunque non provati;
aggiungeva che la asserita responsabilità dei dipendenti dell' Parte_5
ricadeva nell'ambito di applicazione del paragrafo A.3, lettera a) della Polizza, il
[...] cui scopo era proprio quello di limitare la garanzia assicurativa alla sola ipotesi di responsabilità vicaria dell'Ente per colpa lieve con successiva possibilità in capo al medesimo dell'azione di rivalsa di cui all'art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 3.1957, CP_3 azione effettivamente poi proposta in via trasversale contro i propri funzionari: la garanzia quindi non poteva essere estesa alla domanda oggetto di causa;
aderiva, inoltre all'eccezione di carenza di giurisdizione dell'A.G.O. formulata dal CP_3
[...]
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande degli attori e di quelle di manleva proposte dai convenuti nei confronti del e dal nei Controparte_3 Controparte_3 propri confronti.
Con ordinanza riservata datata 5.1.2024, il Giudicante respingeva l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal a cui avevano medio tempore Controparte_3 aderito anche il ed il ed ) e concedeva i CP_1 CP_2 Controparte_11 termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C.
Con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 24.5.2024, il Giudicante disponeva accertamento peritale volto alla ricostruzione delle problematiche amministrative ed urbanistiche esistenti ed all'iter del procedimento amministrativo con riferimento ai possibili errori od inerzie imputabili ai convenuti e CP_1 ed alla quantificazione degli eventuali danni subiti dagli attori e nominava CP_2
C.T.U. l'arch. Persona_1
Dopo alcuni rinvii, in attesa del deposito dell'elaborato peritale, all'esito della C.T.U, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.1.2025, il Giudice rinviava per assegnazione della causa a sentenza e all'udienza del 31.1.2025 la vertenza veniva assegnata a decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17 e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, nelle rispettive qualità di responsabile del Procedimento e di Dirigente CP_2 del Servizio di Edilizia Privata del Comune di Loano, per ottenere il risarcimento il danno subito (quantificato in complessivi € 210.000,00=) a causa della asserita colpevole e deliberatamente ritardata gestione dell'iter della pratica amministrativa avente ad oggetto l'intervento di demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso ed aumento di cubatura del loro immobile sito in Loano, via San Damiano, da loro attivata fin nel 2011, così da avere comportato la successiva entrata in vigore della variante di Piano di Bacino di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1324/30.12.2016, fatto che ha comportato il definitivo rigetto della loro richiesta;
i convenuti hanno poi provveduto alla chiamata in causa del loro datore di lavoro
[...]
per essere nel caso di eventuale condanna da questi manlevati. CP_3
Quanto all'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione dell'A.G.O. sollevata dal terzo chiamato in causa a cui hanno poi aderito anche i convenuti Controparte_3
e (eccezione ancora ribadita nelle note conclusionali) va CP_1 CP_2 richiamato il contenuto dell'ordinanza riservata datata 5.1.2024.
Ai sensi dell'art. 5 C.P.C. la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato, ed una volta istituito validamente il rapporto processuale, nessun cambiamento sopravvenuto può influire su esso e far venir meno la giurisdizione;
in forza della prevalente giurisprudenza, l'art. 103 della Costituzione attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie proposte nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto ad essa equiparato ed impedisce di attrarre in essa le controversie che intercorrono esclusivamente tra soggetti privati (Cass. Sez. Un. n. 13659.2016 Cass. Sez. Un. n. 13660.2006; Cass. Sez. Un. n. 11932.2010; Cass. Sez. Un. n. 5408.2011; Cass. Sez. Un. n. 19677.2016; Cass. Sez. Un. n. 23228.2016) e nello stesso senso viene interpretato, con specifico riferimento alla responsabilità da ritardo, l'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo n. 104.2010 che afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo per “(…) le controversie in materia di (…) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo (…)”, poiché la circostanza che la materia appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e che il pubblico dipendente non può essere convenuto dinanzi a tale giudice comporta, come logica conseguenza, che tale azione può essere proposta
18 esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione ed è invece preclusa nei confronti del pubblico dipendente in proprio.
In forza dei principi richiamati, pertanto, in caso di giudizio risarcitorio radicato esclusivamente nei confronti di dipendenti di una P.A, sia pure per fatti derivanti da condotte attinenti alle attività espletate nell'ambito delle loro funzioni pubblicistiche, la giurisdizione appartiene all'A.G.O ed alcuna incidenza può essere attribuita all'eventuale chiamata in causa effettuata dai convenuti dell'Ente Pubblico.
Ciò premesso, nel merito, al fine di ricostruire i vari passaggi dell'iter amministrativo della pratica, le problematiche ad essa attinenti e le ragioni della lungaggine della stessa è stata disposta C.T.U. affidata all'arch. Persona_1
Preliminarmente risulta del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata dagli attori di nullità della consulenza, per non avere il C.T.U. rispettato il contraddittorio, avendo proceduto personalmente e senza previo avviso al loro C.T.P. agli accessi avvenuti presso il per reperire l'eventuale ulteriore documentazione Controparte_3 utile ai fini di una completa risposta al quesito.
Sul punto va osservato che il quesito prevedeva la facoltà per il C.T.U. di provvedere all'eventuale “(…) acquisizione anche di ufficio della documentazione utile anche se detenuta presso Enti Pubblici (con particolare riferimento al Comune di Loano e/o alla provincia di Savona e/o alla salvo altri) (…)”: orbene come si ricava CP_10 dalla verbalizzazione descrittiva delle operazioni peritali effettuata dal perito dell'ufficio, dopo l'inizio delle operazioni peritali mediante sopralluogo, avvenuto in data 29.6.2024, ha indicato che avrebbe chiesto accesso agli atti del Controparte_3 al fine di ottenere appuntamento e per richiedere e poi acquisire copia di tutti i documenti attinenti alla pratica amministrativa eventualmente anche informatizzati che sarebbero stati poi messi a disposizione delle parti e che, peraltro dopo gli accessi e l'acquisizione della documentazione, alcunchè di ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quanto già in atti è stato rinvenuto (in ogni caso, essa era stato poi allegata alla bozza della relazione peritale comunicata ai litiganti).
Non appare pertanto comprensibile quale sarebbe stato il vulnus subito dagli attori nell'ambito della effettuazione delle operazioni peritali e in quale modo il principio del pieno contraddittorio tra le parti sarebbe stato violato dal C.T.U. (ed in tale senso il e la nelle loro doglianze, del tutto generiche, non fanno alcun Pt_1 Parte_2 riferimento a specifici documenti od atti che il C.T.U. non avrebbe acquisito e/o non avrebbe posto nella loro disponibilità, così da avere leso o comunque pregiudicato il
19 loro diritto alla difesa): è evidente, invero, che se è vero che il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto dalla difesa, rappresenta istituto fondamentale del processo e che il C.T.U, nelle operazioni di consulenza da lui espletate, deve garantire una partecipazione effettiva dei difensori e dei tecnici di parte, altrettanto è vero che non tutte le attività svolte dal C.T.U. per lo svolgimento del suo compito richiedono la partecipazione delle parti, ma solo quelle che possono incidere sulle concrete modalità di redazione dell'elaborato peritale e che la valutazione dell'eventuale lesione del contraddittorio va valutata in relazione al caso specifico (nel caso di cui si discute, come detto, l'attività compiuta da solo dal C.T.U oggetto di doglianza degli attori era di mera verifica della tipologia di documentazione amministrativa presso un Ente Pubblico ed acquisizione agli atti della stessa e non ha, poi, in concreto, avuto ad oggetto documenti aggiuntivi rispetto a quelli già allegati ai fascicoli delle parti).
Il C.T.U (che ha compiutamente risposto anche alle osservazioni delle parti), le cui valutazioni e conclusioni vanno condivise e fatte proprie dal Giudicante e sono qui da intendersi integralmente richiamate, ha indicato quanto segue (per completezza si richiamano in dettaglio e si riportano alcuni passaggi dell'elaborato peritale circa l'iter seguito dalla pratica amministrativa posta in essere dagli attori ed in ordine alla condotta tenute dai convenuti e il tutto anche con riferimento CP_1 CP_2 alle problematiche aggiuntive intervenute, successivamente alla avvenuta presentazione nel 2011, sia pure con le carenze di cui si dirà infra, della richiesta di permesso di costruire, a causa degli eventi alluvionali dell'autunno del 2014 che hanno poi inciso negativamente sulla possibilità di concludere in modo positivo l'iter amministrativo della pratica).
L'iter della pratica ha avuto inizio in data 16.2.2011 con l'avvenuto deposito da parte del e della presso il Comune di Loano della “Richiesta di permesso Pt_1 Parte_2 di costruire per demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 49.2009” dell'immobile sito in Via San Damiano, senza numero civico: l'intervento consisteva nella demolizione del fabbricato (vecchio magazzino) e successiva ricostruzione dello stesso con cambio di destinazione d'uso ed aumento di cubatura e realizzazione un fabbricato di civile abitazione composto da un'unità immobiliare su due piani fuori terra con annessa autorimessa.
Nella richiesta di Permesso di Costruire gli attori hanno dichiarato “(…) che l'intervento oggetto della richiesta (…) non ricade: b.1 in area tutelata ai sensi del
20 D.L.vo n. 490.1999 (…)” e nelle “dichiarazioni del progettista allegate alla domanda di permesso di costruire” è stato precisato che “(…) con riferimento al vincolo di tutela dei Beni Paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142 del D.L.vo n. 42.2004 l'immobile non è assoggettato a tutela (…)” e quindi, implicitamente la non esistenza di vincolo idraulico: peraltro sia la dichiarazione sopra riportata degli attori che quella del progettista non erano veritiere, poichè in realtà l'immobile ricadeva in zona soggetta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.L.vo n. 42.2004 e necessitava sia della richiesta della Autorizzazione Paesaggistica con relativa necessaria documentazione (non presentata) sia anche della autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 e del parere previsto dall'art. 8 comma 3 delle Norme di Piano per l'intervento da realizzarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua e della documentazione per una necessaria variante allo strumento urbanistico generale, sulla quale doveva esprimersi preventivamente il Consiglio Comunale e detta documentazione avrebbe dovuto essere presentata con richiesta di indizione di conferenza dei servizi di cui all'art. 59 della L.R. n. 36.1997 (la procedura per l'approvazione di detto intervento era quella della conferenza dei servizi, in cui ciascun ente chiamato ad intervenire esprime il proprio parere, in una situazione di interlocuzione con gli altri enti ed in modo conforme a quanto da questi già deliberato, poichè eventuali successive modificazioni comporterebbero la necessaria ripetizione dei procedenti passaggi procedimentali).
In sostanza, già nella fase iniziale, la pratica era nata in [...] non corretto per la presenza di dichiarazioni dei richiedenti e dei loro tecnici conformi al vero sulla esistenza di vincoli sulla zona interessata all'esecuzione dell'opera e per la totale mancanza della documentazione di base necessaria nonchè per l'assenza della richiesta della procedura di conferenza di servizi (e, quindi, per fattori riconducibili a loro responsabilità): tali irregolarità determinavano la manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza della istanza ex L. n. 241.1990 e di fatto, per la situazione in essere, di fatto, neppure poteva ritenersi instaurato un “vero” procedimento amministrativo, il cui effettivo iter ha avuto inizio, quindi, solo nel momento successivo in cui sono state poi presentate le dichiarazioni conformi al vero (anche se in un primo tempo erano state ritenuta valide quelle non veritiere) e sono stati depositati i necessari documenti per il corretto effettivo sviluppo della prativa amministrativa (in quella fase anche un eventuale avanzamento del procedimento avrebbe dovuto essere poi bloccato ed avrebbe esito negativo per le riferite problematiche e la mancanza di conformità agli strumenti urbanistici).
21 In ogni caso, anche qualora se fosse stata presentata tutta la documentazione necessaria per far aprire un procedimento, lo stesso sarebbe comunque stato molto strutturato e complesso.
Dopo l'avvenuto deposito di richiesta di Permesso di Costruire (come detto viziato e carente ab origine) nel gennaio 2012 (a distanza di tempo di quasi un anno) il Pt_1 ha inoltrato email del tutto informale al Servizio Edilizia Privata richiedendo riscontro per l'istanza di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso del fabbricato, asserendo di non avere avuto comunicazioni in merito circa la correttezza e completezza della documentazione presentata, al fine di predisporre, se necessario, documentazione integrativa dell'istanza a cui ha fatto poi seguito, in riscontro ad altra email informale del del 9.10.2012 (con richiesta di appuntamento), risposta Pt_1 del 15.10.2012 del responsabile del procedimento arch. con indicazione CP_1 del fatto che l'intervento richiesto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso del fabbricato in variante allo strumento urbanistico generale richiedeva l'espressione del parere da parte della Amministrazione Comunale (fatto, peraltro, che avrebbe dovuto essere noto al progettista che avrebbe dovuto consegnare fin da subito la documentazione conseguente) e segnalazione dell'opportunità per il di richiedere un appuntamento all'Assessore all'Edilizia Pt_1
Privata dr. per potere affrontare le questioni attinenti alla pratica. CP_2
Tale risposta era corretta poiché la pratica azionata dagli attori contemplava una variante urbanistica, per la quale effettivamente l'intervento dell'Assessore competente, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, era condizione indispensabile al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio (peraltro in atti non risulta alcuna formale richiesta deli attori di appuntamento con il come a CP_2 loro suggerito del . CP_1
Successivamente, in data 30.4.2013 (e quindi dopo oltre due anni dal deposito della istanza di permesso a costruire), a seguito delle risultanze dello studio idraulico affidato all'Ing. ed al Geologo dr. , gli attori hanno Persona_5 Persona_6 depositato presso la competente Provincia di Savona, la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 per la rilocalizzazione del fabbricato mediante demolizione e ricostruzione in sponda sinistra del corso d'acqua Rio Rolandette ed il parere previsto dall'art. 8 delle Norme di Piano relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato da realizzarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua, nonché la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento
22 Regionale n. 3.2011, per la realizzazione dell'argine sulla sponda sinistra del corso d'acqua Rio Rolandette nel tratto antistante al terreno oggetto dell'intervento (come già evidenziato in precedenza, tali domande avrebbero dovuto essere depositate contestualmente o addirittura prima della richiesta di permesso di costruire, poiché ad esso propedeutiche).
Inoltre in data 17.5.2013 (2 anni e 3 mesi dopo l'originaria istanza di fatto improcedibile o irricevibile) è stata trasmessa dal progettista degli attori, al Comune di Loano documentazione “integrativa” con richieste ed elaborati a suo tempo non presentati ed in parte “sostitutiva” di quella precedentemente depositata, con richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al fabbricato (peraltro, come si dirà infra, ancora con documentazione tecnica incompleta e che solo a fine estate 2014 verrà integrata) e comunicazione dell'avvenuto deposito presso la Provincia di Savona della richiesta di Autorizzazione Idraulica per i lavori relativi all'intervento del fabbricato, oltre al progetto della nuova arginatura (in quel contesto non è ancora stata presentata tutta la documentazione necessaria per l'avvio della conferenza di servizi che, anzi, neppure è stata richiesta).
Peraltro detto progetto relativo al fabbricato presentato nel maggio 2013 è risultato sostanzialmente diverso rispetto al progetto del febbraio 2011 al punto che, a rigore, esso non poteva neppure essere ritenuto quale “integrazione” o “variante” di quello precedente, ma doveva essere qualificato quale istanza nuova ed autonoma e, peraltro, va ribadito, che anche in questo caso la documentazione prodotta non era sostanzialmente idonea alla indizione della conferenza di servizi per l'instaurazione del necessario iter procedimentale con la conseguenza che anche tale nuovo progetto era, di fatto, dal punto di vista amministrativo, improcedibile e/o manifestamente irricevibile ex L. 241.1990 ed il , avrebbe formalmente potuto e/o Controparte_3 dovuto fin da subito respingere l'istanza.
Successivamente in data 27.8.2013 la
[...]
, con Controparte_18 provvedimento dirigenziale n. 5061/2013 – 80/2013 ha poi autorizzato l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'argine, stabilendo che gli stessi dovevano essere ultimati entro i successivi 36 mesi e con provvedimento dirigenziale n. 5062/2013 - 83/2013 l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato, prescrivendo che gli stessi avrebbero dovuto prevedere gli accorgimenti tecnico costruttivi indicati nella relazione "Analisi di pericolosità idraulica" a firma del geologo dr. in Persona_6 particolare in ordine alla quota di livellamento del terreno ed alla quota del piano di
23 calpestio del fabbricato (il rifacimento dell'argine era intervento essenziale per poter assentire la realizzazione del fabbricato); in data 30.8.2013 è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano ulteriore documentazione “integrativa” trasmessa dal progettista degli attori consistente nella “copia autorizzazione e parere idraulico Provincia di Savona” n. 83/2013”, sopra menzionato relativa al fabbricato;
in data 23.1.2014 è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano, nuovamente trasmessa dal progettista degli attori, nuova documentazione
“integrativa” di natura geologica, geotecnica, di pericolosità idraulica e di pericolosità sismica a firma del geologo e dell'Ing. ancora, in data Persona_6 Persona_7
14.4.2014, il relativamente all'intervento del fabbricato, ha provveduto ad Pt_1 inoltrare email informale al responsabile del procedimento arch. CP_1 menzionando incontri avuti con l'Assessore all'Edilizia ed Urbanistica, con richiesta di
“(…) stabilire una data massima per il passaggio della pratica al parere della commissione edilizia (…)”.
Peraltro, a causa delle già evidenziate carenze, in data 4.6.2014 il ha CP_1 provveduto a richiedere al ed al progettista i documenti necessari, non Pt_1 ancora presentati, relativi all'intervento del fabbricato, con la precisazione che i termini del procedimento sarebbero iniziati a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni e, in attesa delle stesse, il procedimento rimaneva sospeso (tale documenti erano essenziali per la procedura e, come già più volte evidenziato avrebbero dovuto essere presenti già alla data di presentazione dell'istanza del febbraio 2011).
In data 11.7.2014 è stata, quindi, emessa dal dirigente dr. nota informativa, CP_2 relativa all'intervento del fabbricato, avente ad oggetto “(…) comunicazione ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo n. 42.2004 e s.m. (….)”, in cui tra l'altro è stata indicata anche la necessità per l'istante di presentare una serie di documenti integrativi (quelli di cui si è detto in precedenza ed in particolare relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica) poi presentati dagli interessati in parte in data 18.7.2014 ed in parte in data 29.8.2014 (documentazione integrativa e sostitutiva della incompleta istanza di Autorizzazione Paesaggistica del 17.5.2013).
Di fatto, pertanto, solo a fine agosto 2014 (a distanza di tre anni e mezzo circa dal deposito dell'originaria richiesta di permesso a costruire), gli attori hanno messo a disposizione degli organi preposti alla procedura tutta la documentazione necessaria (che era prevista ex lege e che avrebbe, quindi, dovuto necessariamente essere depositata dai richiedenti fin da subito con l'ausilio e le indicazioni dei tecnici che li
24 assistevano) per poterla esaminare ed evadere e, pertanto, solo da questo momento si può effettivamente affermare che sussistessero i presupposti formali per lo sviluppo processuale del procedimento.
A tale proposito in data 11.9.2014 la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole all'intervento sul fabbricato, suggerendo peraltro, “(…) di completare le falde del tetto con i pannelli solari anche ciechi (…); occorre completare la pratica con la planimetria della zona di intervento dove dovranno essere indicate con precisione le zone adibite al passaggio dei mezzi meccanici e la zona destinata a verde come previsto dalle N. d. A. del P.R.G. inoltre, occorre adeguare le finiture delle facciate secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale (…)” e già in data 12.9.2014 il responsabile del procedimento paesaggistico geom. ha comunicato CP_19 detto parere al ed al suo progettista con le indicazioni della necessità di Pt_1 integrare il progetto presentato per il fabbricato secondo quanto stabilito dalla Commissione Locale per il Paesaggio (il tutto demandando all'Ufficio Comunale il controllo delle suddette indicazioni e prescrizioni, che, invece, a rigore, solo successivamente, in una ulteriore seduta la Commissione avrebbe dovuto verificare con esame degli elaborati che il progettista avrebbe dovuto aggiornare e ripresentare al (in questo passaggio si è quindi verificata una riduzione di tempi rispetto CP_3 alla procedura formale normalmente seguita); detta documentazione come si vedrà infra è poi pervenuta al in data 7.11.2014. Controparte_3
Ancora, in data 25.9.2014 il responsabile del procedimento ha CP_1 provveduto alla firma di relazione istruttoria interna, relativamente all'intervento del fabbricato, indicando, tra l'altro, in relazione all'inquadramento normativo dell'intervento, “(…) la necessità della procedura di (…) Conferenza dei servizi per modifica allo strumento urbanistico comunale, quale modifica di esclusivo interesse locale (…), quanto alla qualificazione tecnico-giuridica e sostanziale dell'intervento e al parere di conformità che “(…) il progetto richiesto ai sensi del c.d. “Piano casa 1” (L.R. n. 49.2009 ante L.R. n. 4.201) può essere approvato (…) mediante la procedura di conferenza dei servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale (…) nel contesto del quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi (…)” e, quanto al parere finale e le eventuali prescrizioni per il rilascio, che “(…) la Commissione Edilizia, per quanto di competenza e fatte salve le risultanze della Conferenza di Servizi, esprime parere favorevole all'unanimità per l'intervento in progetto (…)”.
25 In quel contesto procedimentale, nei mesi di ottobre e novembre del 2014 si sono poi verificata gli eventi alluvionali che hanno colpito pesantemente proprio la zona del Rio Rolandette, presso le aree della zona Vignasse (aree in cui ricade il fabbricato oggetto d'intervento), con inondazione in seguito all'esondazione del suddetto rio e, a causa di detti eventi, gli organi competenti presso la hanno ravvisato CP_10
l'opportunità di approfondire e rivalutare tutti quegli interventi in corso di autorizzazione che, una volta realizzati, avrebbero potuto determinare l'aumento del rischio per l'incolumità dei nuovi soggetti che si sarebbero collocati stabilmente nelle aree spondali dei corsi d'acqua esondati con aumento del carico insediativo (come nel caso oggetto della presente vertenza, con cambio di destinazione di uso di un fabbricato da magazzino a residenza): in conseguenza dei richiamati eventi alluvionali, la ha, quindi, intrapreso le iniziative necessarie ed opportune per CP_10 eventuali modifiche ai Piani di Bacino ed anche il , per la tutela della Controparte_3 pubblica incolumità, si è dovuto attivare commissionando uno studio particolareggiato idraulico per identificare le aree sottoposte a maggior rischio idraulico in forza di quanto avvenuto.
In ogni caso poiché all'epoca la modifica ai Piani di Bacino non era stata ancora approvata, la pratica edilizia ha proseguito il suo corso e in data 27.10.2014 il responsabile del procedimento relativamente all'intervento del CP_1 fabbricato, ha comunicato agli attori il parere della Commissione Edilizia, intervenuto nella seduta del 2.10.2014 con cui essa per quanto di competenza e fatte salve le risultanze della Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole all'unanimità per l'intervento in progetto, anticipando addirittura i tempi abituali di quasi 3 mesi, dal momento che il procedimento edilizio e poi quello di variante urbanistica, devono essere preceduti dal procedimento paesaggistico (pertanto il procedimento generale per l'eventuale approvazione dell'intervento avrebbe dovuto essere interrotto per poi riprendere solo a procedimento paesaggistico espletato).
Solo in data 7.11.2014, relativamente all'intervento del fabbricato, è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano, trasmessa dal progettista, parte della documentazione “integrativa” della Istanza di Autorizzazione Paesaggistica del 17.5.2013 a suo tempo incompleta, così come richiesto dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 12.9.2014 (vedi supra).
In data 13.11.2014, relativamente all'intervento sul fabbricato, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio con la relativa documentazione progettuale sotto il profilo paesaggistico (compresa la documentazione integrativa pervenuta il
26 7.11.2014) è stato trasmesso dal responsabile del procedimento paesaggistico Geom.
a seguito della verifica ai lui demandata dalla Commissione Locale per il CP_19
Paesaggio, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, nonché al ed al progettista. Pt_1
In data 19.12.2014 è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per “Intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, nell'ambito del progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo sito in Via San Damiano (F. n. 14 mappali nn. 447, 1599 e 1600)” presentata dal (peraltro nuovamente incompleta); detto preventivo Pt_1 rifacimento del muro d'argine rappresentava condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento relativo al fabbricato e su iniziativa degli attori sono stati, quindi, poi aperti (secondo il C.T.U. senza una apparente ragione) due procedimenti autonomi e distinti laddove sarebbe stato logico presentare la richiesta di realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'argine nell'ambito del procedimento principale: più in dettaglio il 19.12.2014, il progettista ha presentato la SCIA per il rifacimento del muro d'argine come autorizzato a livello idraulico dalla Provincia di Savona il 27.8.2013 (ma anche in questo caso è stata presentata una pratica incompleta e le necessarie integrazioni interverranno solo il 6.8.2015) e, contestualmente alla SCIA, è stata presentata l'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica per il rifacimento del muro d'argine: lo stesso giorno il responsabile del procedimento ha effettuato l'istruttoria della SCIA e ha firmato la nota CP_1 poi comunicata al ed al progettista di avvio del procedimento con richiesta Pt_1 delle necessarie integrazioni (stante le riscontrate carenze documentali), per i lavori di rifacimento del muro d'argine; in data 31.12.2014 è intervenuto il parere favorevole di competenza della allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, per i lavori di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 49.2009.
In data 14.1.2015 il ha firmato l'autorizzazione paesaggistica n. 37.2015 in CP_2 conformità alle indicazioni emerse durante il procedimento paesaggistico per i lavori di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, e in data 19.1.2015 il responsabile del procedimento paesaggistico Geom. ha trasmesso detta autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza per i Beni CP_19
Architettonici e Paesaggistici della Liguria, al ed al progettista. Pt_1
27 Ancora, in data 28.1.2015, la Giunta Regionale con deliberazione n. 59 ha approvato la mappatura delle aree interessate dalle inondazioni avvenute nei mesi di ottobre e novembre 2014, inglobando nella fascia A (zona rossa) zona di massimo rischio di inondazione e di inedificabilità assoluta, gran parte delle aree della zona Vignasse: peraltro detta deliberazione aveva carattere generale e di salvaguardia e non era fondata su uno studio idraulico fatto dalla , ma solamente sulla indicazione CP_10 delle zone inondate: detto studio idraulico era stato demandato ad un momento successivo ed affidato ai Comuni interessati, tra cui quello di Loano che ha poi provveduto, al fine di indagare adeguatamente il Rio Rolandette e tutte le aree interessate dall'evento alluvionale verificatosi nel 2014 per prevenire e conoscere i rischi per la popolazione.
Tornando all'iter della pratica amministrativa, in data 29.1.2015 la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole “(…) in quanto trattasi di consolidamento statico della muratura d'argine esistente utilizzando la pietra locale a faccia a vista (…)” per l'intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette e, in data 12.2.2015, esso è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, al ed al progettista;
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pt_1
Paesaggistici della Liguria, in data 7.4.2015, ha poi trasmesso al di Loano il CP_3 proprio parere favorevole per l'intervento di rifacimento del muro di sostegno, al punto che il 14.4.2015 il ha firmato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 10.2015. CP_2
In data 6.8.2015 al Comune di Loano è stata trasmessa dal progettista, la documentazione integrativa della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per “Intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, nell'ambito del progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo sito in Via San Damiano (fg. 14 mapp. 447, 1599 e 1600)” presentata in data 19.12.2014 in modo incompleto (come già indicato in precedenza), documentazione che avrebbe dovuto essere già presente nella istanza iniziale del 16.2.2011 e, in data 1.10.2015, è stata depositata sempre dagli attori al ulteriore documentazione Controparte_3 integrativa relativa all'intervento del fabbricato, (trasmessa dal progettista in data 25.9.2015) avente ad oggetto l'adeguamento alle prescrizioni della Commissione Paesaggio come da questa richieste il 11.9.2014.
In data 12.10.2015 il progettista e l'ingegner , nelle rispettive qualità di Persona_5
Direttore Lavori e di Direttore Lavori Opere Idrauliche e Controparte_15
28 Armati, hanno poi comunicano al , l'inizio dei lavori per il rifacimento Controparte_3 del muro d'argine e ancora il 13.1.2016 l' ha richiesto agli Controparte_20 istanti la presentazione della documentazione relativa alla pratica su supporto informatico per consentire la pubblicazione propedeutica alla indizione della conferenza dei servizi (tale documentazione aggiornata e completa avrebbe dovuto essere presentata contestualmente alle ultime integrazioni del 25.9.2015).
In data 9.2.2016 gli attori hanno depositato presso il Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia della , relativamente all'intervento del fabbricato, CP_10 istanza di proroga di n. 3 anni della Autorizzazione ai fini Idraulici rilasciata dal Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale della Provincia di Savona indicando il Comune di Loano non aveva ancora rilasciato il Permesso di Costruire: tale permesso, tuttavia, in allora, non avrebbe potuto essere rilasciato, in assenza della declaratoria della fine lavori di rifacimento dell'argine (poi comunicata in data 8.4.2016) e della approvazione della variante urbanistica al P.R.G.
In data 12.2.2016, relativamente all'intervento del fabbricato, è stata poi predisposta dal Responsabile del Procedimento, (pur non avendo ancora ottenuto dal CP_1 progettista la documentazione aggiornata e completa, necessaria per la preventiva pubblicazione) la proposta di deliberazione per la successiva seduta del Consiglio Comunale del 22.3.2016 per l'assenso alla modifica allo strumento urbanistico comunale sotteso all'intervento ed attivazione della procedura di Conferenza dei Servizi, con il parere favorevole del dirigente ancora in data 16.3.2016 il CP_2 ha depositato presso il Comune di Loano il certificato di Collaudo statico Pt_1 delle opere in c.a. a seguito della SCIA per “(…) Intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, nell'ambito del progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo sito in Via San Damiano (…)” e il 22.3.2016 è stata adottata dal Consiglio Comunale di Loano la deliberazione n. 4 avente ad oggetto “(…) l'assenso alla modifica allo strumento urbanistico comunale sotteso all'intervento ed attivazione ella procedura di conferenza dei servizi (…)”, con assenso, altresì, alla modifica alla strumento urbanistico comunale, presupposto per l'intervento edilizio del fabbricato, da attuarsi nel sito ricompreso nella zona "T1" ST ER (a condizione della successiva approvazione della variante urbanistica al P.R.G. che avrebbe dovuto comunque essere posta al vaglio e sottoposta all'approvazione dalla
., senza la quale il procedimento per il rilascio del Permesso di CP_10
Costruire non poteva partire).
29 In data 8.4.2016 è stata tramessa dal progettista al di Loano, la CP_3 comunicazione della fine lavori relativi all'intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, presentata in data 19.12.2014 di cui si detto in precedenza e solo a seguito di tale comunicazione (poiché il preventivo intervento sull'argine risultava condizione indispensabile e propedeutica in presenza di un'area spondale di un rio non indagato, che aveva una fascia di rispetto di 20 metri di inedificabilità per cui senza il suddetto rifacimento del muro d'argine il Settore Difesa del Suolo della Provincia non avrebbe concesso la deroga) si sarebbe potuto procedere alla valutazione in punto fattibilità dell'intervento sul fabbricato.
In data 29.4.2016 il ha firmato la determinazione n. 30 avente ad oggetto CP_2
“(…) Incarico professionale per redazione dello Studio Idraulico del Rio Rolandette e degli approfondimenti tecnici tesi ad analizzare i fenomeni avvenuti nell'autunno 2014 e formulare proposta di aggiornamento delle aree inondate (…)” ai professionisti geologo ed Ing. (incarico conferito in seguito alle Controparte_21 Persona_8 direttive pervenute il 28.1.2015 dalla Giunta Regionale che aveva approvato la mappatura delle aree interessate dalle inondazioni avvenute nei mesi di ottobre e novembre del 2014).
Ancora, in data 13.5.2016 (nel frattempo gli attori a mezzo del loro legale avevano diffidato con pec del 29.4.2016 il al rilascio del permesso di Controparte_3 costruire entro la data del 31.5.2016) l'Ufficio ha inoltrato una PEC Controparte_22 al progettista richiedendo ancora una volta su base informatica le integrazioni (non ancora presentate, che avrebbero già dovuto essere allegate alle ultime integrazioni del 25.9.2015; altra richiesta analoga era avvenuta senza esito in data 18.2.2016).
In data 27.7.2016 l'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica ha poi trasmetto alla Regione gli studi e gli approfondimenti tecnici (mappe di rischio regionale quadro CTR n. 245080 Loano del dicembre 2014) eseguiti da tecnici esterni su incarico della Amministrazione Comunale, chiedendo “(…) la modifica della cartografia relativa alle aree interessate da inondazione poste nel tratto compreso tra rio Rolandette e il confine di levante con Pietra Ligure durante gli eventi alluvionali dell'autunno 2014 di cui D.G.R. n. 59.2015 e s.m.i (…)”.
In data 28.7.2016 è stata poi trasmessa dal progettista al Loano, CP_3 relativamente all'intervento del fabbricato, documentazione “integrativa”, che peraltro comportava nuova e diversa soluzione progettuale e che, dunque, in forza
30 delle intervenute modifiche alla L.R. n. 49.2009, apportate con la L.R. n. 22.2015 (c.d. Piano Casa 3), avrebbe comportato il dovere ricominciare dall'inizio l'iter procedurale fino a quel momento svolto, con perdita di efficacia della autorizzazioni già intervenute (detta modifica, fra l'altro, comportava la destinazione d'uso del volume adibito ad autorimessa a destinazione residenziale, con modifica della sagoma): essa ha determinato, provvisoriamente, un nuovo blocco della pratica (solo successivamente, in un secondo tempo essa non verrà considerata e sarà portata avanti quella precedente).
In data 9.8.2016 con Decreto n. 183 del Direttore Generale Dipartimento Territorio della Regione è stata adottata la “Variante ai Piani di Bacino vari in Provincia di CP_10
Savona per recepimento aree inondate eventi alluvionali 2014 ai fini dell'indizione della fase di pubblicità partecipativa”, con invito alle Amministrazioni Comunali interessate a detti eventi alluvionali ad attivarsi per produrre studi particolareggiati finalizzati a garantire la tutela della pubblica incolumità dei territori che avrebbero potuto essere oggetto di inondazione.
In data 11.8.2016 la ha trasmesso al il Decreto n. CP_10 Controparte_3
3445 del 19.7.2016, rilasciato dal Settore Difesa del Suolo di Savona ed Imperia, della autorizzazione alla proroga di n. 36 mesi della autorizzazione idraulica relativa all'intervento sul fabbricato, in cui si è dato atto della intervenuta fine lavori del rifacimento del muro d'argine e con prescrizione di comunicazione dell'inizio dei lavori entro il 6.4.2017.
Nei mesi di agosto e settembre 2016 sono seguite comunicazioni tra l'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Loano e gli uffici competente della Regione Liguria – Assetto del Territorio, in relazione alla luce del sopravvenuto atto regionale D.D.G. n. 183.2016, per procedere alla eventuale modifica alla cartografia relativa alle aree interessate da inondazione negli eventi alluvionali dell'autunno 2014 nella zona ricompresa tra cui il Rio Rolandette e il confine con il Comune di Pietra Ligure, per la nuova riperimetrazione delle aree classificate in “fascia A”.
In data 1.9.2016 il dirigente. ha provveduto alla convocazione per il giorno CP_2
14.9.2016, della Conferenza dei Servizi in seduta referente, ai sensi degli artt. 59 e 60 della L. R. n. 36.1997 e dell'art. 14 e ss. della L. n. 241.1990 presso la CP_10
, per l'approvazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione con cambio di
[...] destinazione d'uso di fabbricato, proposto dagli attori, con delega al funzionario responsabile dell'Edilizia Privata ed Urbanistica Benerecetti a partecipare in sua vece
31 alla seduta referente della Conferenza di Servizi del 14.9.2014; il giorno successivo (2.9.2016) è stata trasmessa dal progettista al Comune di Loano, ulteriore documentazione “integrativa” relativa all'intervento del fabbricato.
In data 14.9.2016 si è riunita in seduta referente la Conferenza dei Servizi, presieduta dal responsabile del procedimento in quel contesto il CP_1 [...]
ha confermato la volontà di portare ad approvazione l'intervento e la CP_3 CP_10
ha richiesto "(…) specifico parere delle strutture regionali competenti (…)" in
[...] merito al profilo idraulico con indicazione del termine di n. 90 giorni per l' assunzione poi della determinazione conclusiva del procedimento, (termine peraltro sospeso sino al ricevimento delle integrazioni richieste).
In data 20.9.2016 si è svolta la seduta del CTB, per le osservazioni alla Variante ai Piani di Bacino vari in Provincia di Savona per recepimento aree inondate in occasione degli eventi alluvionali 2014 adottata con Decreto n. 183.2016 del Direttore Generale Dipartimento Territorio della , la quale ha esaminato lo studio idraulico CP_10 di maggior dettaglio presentato dal , “(…) finalizzato a indagare il Rio Controparte_3
Rolandette per definire le aree interessate dalle esondazioni del rio stesso ai diversi tempi di ritorno (…)”, con indicazione che nella cartografia redatta sulla base degli esiti dello studio di cui sopra, la zona oggetto di intervento risulta essere in fascia
“A”, quella di massimo rischio di inondabilità e per la pubblica incolumità.
In data 27.9.2016 il Settore Assetto del Territorio della a seguito CP_10 della presentazione della osservazione del Comune alla variante al Piano di CP_3
Bacino del Torrente e contenente lo studio idraulico relativo al rio Rolandette finalizzato alla modifica della cartografia delle aree inondate negli eventi alluvionali 2014 come perimetrate del DGR n. 59.2015, ha richiesto al alcuni Controparte_3 approfondimenti integrativi;
in data 4.10.2016 è pervenuta da parte del Settore Urbanistica della richiesta di parere del Settore Assetto del CP_10
Territorio e del Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia che in data 11.10.2016 ha precisato che rispetto al Piano di Bacino vigente l'area di intervento del fabbricato risultava “(…) tra i tratti non indagati del Rio Rolandette e (…) non compresa all'interno delle aree inondate durante l'evento alluvionale del 2014 - di cui alla DGR n. 59.2015 - sulla base della quale è stata adottata, con DDG n. 183.2016, la variante di recepimento che classifica le aree individuate come fasce cd A*, variante che risulta attualmente in corso al PdB del torrente Nibalto (…)” ed ha evidenziato, peraltro, che
“(…) il ha presentato, nell'ambito delle osservazioni alla variante di cui Controparte_3 sopra, uno studio idraulico di maggior dettaglio finalizzato a indagare il Rio Rolandette
32 per definire le aree interessate dalle esondazioni del rio stesso ai diversi tempi di ritorno e (…) che nella cartografia redatta sulla base degli esiti dello studio di cui sopra, la zona oggetto di intervento risulta essere in fascia A (…)”,
In data 17.10.2016 il dirigente ha firmato la determinazione n. 112 avente ad CP_2 oggetto un ulteriore “Incarico professionale per redazione dello Studio Idraulico del Rio Rolandette aggiornamento della determinazione dirigenziale 30/area 3 del 29.4.2016”, ai professionisti geologo e Ing. (il tutto Controparte_21 Persona_8 sulla base della specifica richiesta di acquisizione di ulteriori approfondimenti della situazione pervenuta dalla Regione e delle valutazioni già effettuate dai tecnici che avevano segnalato l'opportunità di indagare anche il territorio a monte del Rio Rolandette, anche tenuto conto della medio tempore avvenuta realizzazione di un nuovo argine in sponda sinistra, quello cioè eseguito dal e dalla ). Pt_1 Parte_2
In data 14.11.2016 l'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica ha quindi trasmesso alla “Integrazione documentazione tecnica per proposta di variante al Piano di CP_10 bacino di cui DDG n. 183.2016 relativa al recepimento aree inondate ex DGR n. 59.2016”, finalizzata alla riperimetrazione dell'area ed, infine, in data 30.12.2016 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1324.2016, ha approvato la variante al Piano di Bacino, che ha confermato le analisi del Comitato Tecnico di Bacino e ha inserito la proprietà degli attori nella fascia di inondabilità “A” di massimo rischio, con conseguente valutazione di inedificabilità assoluta della stessa (la variante è poi entrata in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento sul BURL, poi avvenuta il 1.2.2017).
Non risulta che detto atto Regionale sia stato oggetto di ricorso amministrativo da parte degli odierni attori.
La Conferenza dei Servizi in seduta deliberante per la decisione definitiva in relazione all'istanza di rilascio del permesso a costruire, è stata poi convocata in data 27.1.2017 dal dirigente per il giorno 8.2.2017 e in quel contesto si è dato atto che la CP_2
con PEC n. 4888 del 6.2.2017 aveva comunicato che “(…) In CP_10 riferimento al procedimento in oggetto indicato, tenuto conto della DGR n. 1324 del 30.12.2016, esecutiva dal 1.2.2017, che ha approvato le modifiche ai vigenti Piani di Bacino nei territori della Provincia di Savona, inserendo le aree interessate dal progetto in argomento in fascia A, si comunica l'improcedibilità della pratica stessa atteso che l'intervento edificatorio non è neppure riconducibile a quelli ammessi ai sensi dell'art. 23 bis delle norme di attuazione del richiamato Piano di Bacino, posto
33 che lo stesso, da un lato non è conforme al P.R.G. e dall'altro il titolo edilizio non è stato rilasciato nei termini ivi indicati (…)” (entro il 1.2.2017, data di pubblicazione sul B.U.R.L. della esecutività della DGR n. 1324 del 30.12.2016); successivamente il ha firmato la determinazione n. 14 del 20.2.2017 di motivata conclusione CP_2 negativa della Conferenza dei Servizi che produceva “(…) l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato (…)” (anche detto atto non risulta essere stato oggetto di ricorso da parte degli odierni attori).
Quelli sopra riportati sono, dunque, i passaggi procedimentali della pratica amministrativa attivata dal e dalla per ottenere il rilascio del più Pt_1 Parte_2 volte indicato permesso a costruire per demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 49.2009” dell'immobile sito in Via San Damiano, senza numero civico e quelli, ulteriori e distinti, intervenuti dal 2014 in poi che hanno determinato, a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno del 2014, le modifiche ai precedenti e vigenti Piani di Bacino nei territori della Provincia di Savona, inserendo, fra l'altro, le aree interessate dal progetto degli attori in fascia A, determinando così la definitiva reiezione della richiesta edificatoria.
In forza della richiamata ricostruzione dei vari passaggi della pratica amministrativa di cui si discute, attivata dagli attori nel 2011 si ricava, dunque, da un lato, una iniziale presentazione da parte degli interessati e dei loro tecnici di dichiarazioni poi verificatesi non veritiere e la carenza (perdurante nel tempo) della allegazione della documentazione necessaria ed indispensabile ex lege per lo sviluppo dell'iter della stessa, tal da averne comportato l'improcedibilità e/o la sostanziale irricevibilità (fra l'altro anche le successive sono risultate spesso inadeguate e incomplete, ed a volta presentate con gravi ritardi da parte degli istanti/progettista così da avere inevitabilmente comportato una dilatazione dei tempi) e, a tale aspetto, va aggiunta anche la scarsa cognizione in capo ai richiedenti (ed in particolare ai tecnici che li assistevano che certamente avrebbe dovuto, quali professionisti del settore, avere chiare contezza delle scelte da effettuare) delle procedure necessarie: come osservato dal C.T.U sarebbe stata necessaria una conferenza di servizi preliminare per capire tutte le problematiche in modo interdisciplinare.
In sostanza l'intervento, almeno ab initio, non era assentibile, per i vincoli vigenti per i quali si sarebbe dovuto ottenere una deroga e per la non conformità rispetto alla strumentazione urbanistica vigente che si sarebbe dovuto variare con un atto di impulso politico (deliberazione di Consiglio Comunale), per il quale erano comunque
34 necessari i vari passaggi amministrativi che avrebbero dovuto essere accompagnati dalle allegazioni della documentazione propedeutica.
Il C.T.U. ha altresì evidenziato come la scelta anomala, che ha ulteriormente complicato il procedimento, è stata quella di procedere al frazionamento dell'intervento in plurime istanze nel senso che l'istanza depositata in data 16.2.2011 di permesso di costruire contemplava una procedura di variante urbanistica, che deve essere approvata previo parere di mediante attivazione di Conferenza CP_10 dei Servizi ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 36.1996 e s.m e poiché era necessaria detta attivazione non appare comprensibile per quale motivo gli istanti ed il tecnico incaricato abbiano deciso di presentare autonome e separate istanze e, segnatamente: istanza presso il Comune di Loano per ottenere il Permesso di costruire per l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'edificio; istanza presso la Provincia di Savona in merito agli aspetti di tutela delle acque e di Piani di Bacino per la demolizione e ricostruzione del fabbricato;
istanza presso la Provincia di Savona in merito agli aspetti di tutela delle acque e di Piani di Bacino per la ricostruzione del muro d'argine; istanza presso il Comune di Loano per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio; istanza presso il Comune di Loano per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di ricostruzione dell'argine e messa in sicurezza dell'area e SCIA per l'attuazione dell'intervento di ricostruzione dell'argine e messa in sicurezza dell'area; tali richieste avrebbero potuto essere ricomprese in un'unica per poi ottenere nell'ambito della Conferenza dei Servizi, comunque indispensabile per la pronuncia di in merito alla variante urbanistica, tutti i pareri e le CP_10 autorizzazioni.
Tale frammentazione di procedure (al di là del fatto lo si ribadisca che la pratica per un buon lasso di tempo ed almeno fino all'aprile 2016) non avrebbe potuto essere mandata avanti a causa della carenza di allegazione documentale che avrebbero dovuto depositare gli istanti) ha comportato inevitabilmente, come già osservato, una dilatazione dei tempi processuali e la situazione si è poi ulteriormente complicata a causa dell'evento alluvionale dell'autunno 2014 che ha interessato anche la zona ove era ubicata la proprietà del e della (o, comunque, quella limitrofa), Pt_1 Parte_2
a seguito del quale è emersa la potenziale grave pericolosità per la pubblica incolumità del sito e, pertanto, di conseguenza, anche dell'intervento edilizio proposto: la realizzazione di un edificio residenziale, con addirittura delle parti residenziali al piano terra, in un'area riconosciuta come gravemente pericolosa sarebbe stato un
35 rischio per la pubblica incolumità e anche se fosse già intervenuto il rilascio del titolo abilitativo la situazione sopravvenuta ben avrebbe potuto portato l'Amministrazione a procedere con un eventuale annullamento del titolo in autotutela, per tutelare l'incolumità pubblica (a seguito del cambiamento climatico in corso risulta invero ormai operante il principio di impedire nuove costruzioni nelle zone ad elevato rischio ed incentivare lo spostamento degli insediamenti dalle aree ad elevato rischio a zone non di rischio).
In conclusione, in base a quanto in precedenza esposto, non solo non esiste alcun concreto elemento per potere affermate che, come sostenuto dagli attori, l'arch. ed il dott. nelle rispettive qualità di responsabile del Controparte_1 CP_2
Procedimento e di Dirigente del Servizio di Edilizia Privata del Controparte_3 abbiano colpevolmente e deliberatamente ritardato l'iter della pratica, rinviandone volutamente la conclusione a data successiva all'entrata in vigore della variante di Piano di Bacino, ma, addirittura, va ritenuto che le attività da loro poste in essere nell'ambito della pratica amministrativa oggetto di causa, siano state svolte in assoluta conformità e nei limiti dei rispettivi poteri e con tempistiche compatibili con la tipologia del singolare procedimento amministrativo scelto degli istanti/professionista e senza avere posto in essere passaggi amministrativi inutili tali da ritardare la conclusione del procedimento, con conseguente insussistenza di ogni profilo di responsabilità a titolo di dolo, ma neppure a titolo di colpo, a loro carico per l'occorso.
Da tale impostazione consegue la reiezione della domanda risarcitoria proposta da e nei confronti dei convenuti e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e nessuna ulteriore valutazione va, quindi, effettuata in ordine al danno CP_2 lamentato dagli attori.
E' pacifico poi che, in ogni caso, i convenuti operassero alle dipendenze del CP_3
ragione per la quale (a prescindere dalla infondatezza dell'impostazione attorea
[...] di pretesa risarcitoria fondata sul colpa grave o addirittura sulla condotta dolosa dei convenuti), appare del tutto giustificata l'intervenuta chiamata in causa da loro effettuata, a garanzia e/o manleva, dell'Ente Pubblico locale che sarebbe stato comunque tenuto a rispondere del loro operato in caso di dimostrata colpa (lieve) degli stessi, in forza del disposto dell'art. 28 della Costituzione e dei principi generali di cui agli artt. 2043 e 2049 C.C. (la ritenuta infondatezza della domanda attorea nei confronti dei convenuti rende inutile ogni valutazione su quella ulteriore riconvenzionale (inversa) formulata dal verso i convenuti fondata sul Controparte_3 disposto degli artt. 18, 23 e 28 del D.P.R. n. 3.1957).
36 Parimenti sono risultate astrattamente giustificate (indipendentemente dalle eccezioni sollevate anche in punto operatività delle polizze) le chiamate in causa effettuate dal e dal delle rispettive compagnie CP_1 Controparte_3 assicurative e , con le CP_9 CP_9 Controparte_11 inevitabili conseguenze in punto accollo delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa in capo agli attori.
Per tutte le ragioni esposte va respinta le domanda risarcitoria proposta da Pt_1
e nei confronti dei convenuti e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno accollate a e Parte_1
in relazione sia ai rapporti processuali con i convenuti Parte_2 CP_1
e , sia in relazione a quelli con i terzi chiamati in causa
[...] CP_2 CP_3
e (chiamata in
[...] CP_9 Controparte_11 causa, come detto, risultate determinate dalla pretesa azionata dagli attori e, pertanto, giustificate): dette spese vanno liquidate mediante applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da € 52.000,00= a € 260.000,00=, valori medi di tabella in relazione alla posizione di , e e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 leggermente inferiore ai medi di tabella (stante la posizione processuale defilata di tale soggetti) per e CP_9 Controparte_11
Vanno infine poste a carico di e le spese di C.T.U. Parte_1 Parte_2 come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti dei convenuti e;
Controparte_1 CP_2
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali che liquida in € 759,00= per esborsi e Controparte_1
37 € 14.103,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali che liquida in € 759,00= per esborsi e € CP_2
14.103,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 delle spese processuali che liquida in € 759,00= per esborsi e € Controparte_3
14.103,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 CP_9
delle spese processuali che liquida in € 12.000,00= per onorari, oltre CP_9 spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali che liquida in € Controparte_11
12.000,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2
C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 13.6.2025 Il GIUDICE
dr. LUIGI ACQUARONE
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2283.2022 R.C. CIV. tra
, residente in [...], Parte_1
, residente in [...], Parte_2
elettivamente domiciliati in Loano, via Aurelia n. 236, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Ravinale, che li rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI= contro
, residente in [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Savona, piazza Diaz n. 10/2, presso e nello studio dell'avv. Rosanna Rebagliati, che lo rappresenta e difende in forza di procura contenuta nella busta telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO=
contro
, residente in [...], CP_2
ivi elettivamente domiciliato in piazzale Mazzini n. 18/10, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Garassini, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO=
1 contro
, in persona del sindaco protempore con sede in Controparte_3 CP_4
Loano, elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 48/6, presso e nello studio dell'avv. Simone Massacano del foro di Genova, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA= contro
, in persona del rappresentante per l'Italia Controparte_5
con sede in Milano, Controparte_6
elettivamente domiciliata in Genova, via Lomellini n. 8/2A, presso e nello studio dell'avv. Michelangelo Piccinini del foro di Genova, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA= contro
rappresentanza generale per l'Italia, persona del procuratore CP_7 speciale , con sede in Milano, Controparte_8
elettivamente domiciliata in Milano, corso Genova n. 14, presso e nello studio dell'avv. Andrea Ivan Bullo del foro di Milano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA=
*******
CONCLUSIONI:
L'avv. Giuseppe Ravinale per parte attrice: “Piaccia all'Onorevole Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, previa la rimessione della causa in istruttoria e: l'ammissione delle prove orali dedotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 C.P.C. del 6.3.2024; la declaratoria di nullità - e di conseguente inefficacia ed inutilizzabilità - della consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'arch. in violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa delle Persona_1 parti ed il licenziamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio in rinnovazione con incarico da conferirsi ad altro consulente;
la revoca del provvedimento 2.1.2025 di
2 liquidazione del compenso al C.T.U arch. accertare e dichiarare che Persona_1 sino all'entrata in vigore della variante al Piano di Bacino di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1324/30.12.2016 l'intervento di demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso ed aumento di cubatura dell'edificio di via San Damiano in Loano di proprietà dei coniugi era conforme alla vigente normativa Pt_1
e conseguentemente assentibile;
accertare e dichiarare l'arch. ed Controparte_1 il dott. nelle rispettive qualità di responsabile del Procedimento e di CP_2
Dirigente del Servizio di Edilizia Privata del , hanno colpevolmente e Controparte_3 deliberatamente ritardato l'iter della pratica, rinviandone volutamente la conclusione a data successiva all'entrata in vigore della variante di Piano di Bacino di cui al punto che precede;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare in solido tra loro l'arch. ed il dott. al risarcimento del danno causato ai Controparte_1 CP_2 coniugi ed nella misura di € 210.000,00= ovvero in Parte_1 Parte_2 quella diversa, anche maggiore, meglio vista e ritenuta all'esito dell' esperenda istruttoria e della rinnovanda consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo;
con il favore delle spese di lite”.
L'avv. Rosanna Rebagliati per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Savona, contrariis reiectis, all'esito dell'istruttoria svolta: I) in via principale: a) respingere in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) respingere in toto la domanda riconvenzionale e di rivalsa proposta dal nei confronti del convenuto perché infondata in Controparte_3 Controparte_1 fatto ed in diritto;
II) in via subordinata: anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1227 e 2056 C.C., dichiarare inesistente il danno o, in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di un danno ingiusto, determinarne, anche alla luce delle conclusioni della C.T.U. espletata in corso di causa, l'entità in misura diversa e inferiore rispetto a quanto dai medesimi richiesto, tenuto conto sia del concorso di colpa degli attori nella causazione del danno sia delle contestazioni esposte in merito alla congruità della stima prodotta in atti da controparte;
III) sempre per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande rivolte dagli attori nei confronti del signor accertare e dichiarare che ogni e Controparte_1 qualsivoglia somma liquidata nel presente giudizio a favore di e Parte_1
deve far carico, e ciò anche in ipotesi di accertata responsabilità Parte_2 concorsuale del signor al in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante protempore, in ragione del rapporto di lavoro subordinato che lega il convenuto al Comune di Loano, ovvero alla in persona del Controparte_9
3 legale rappresentante protempore, in virtù del contratto assicurativo indicato in atti, in solido tra loro o come meglio ritenuto;
in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge”.
L'avv. Alessandro Garassini per parte convenuta : “Voglia il Tribunale: in CP_2 via pregiudiziale di merito, anche viste le risultanze dell'espletata C.T.U, accogliere le difese del convenuto circa l'insussistenza di dolo e/o colpa grave in capo CP_2 al convenuto medesimo ed all'arch. e, conseguentemente, pronunciare il CP_1 proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
nel merito in via principale, ove ritenga la propria competenza e giurisdizione a decidere, per i motivi esposti in atti, anche fatte proprie le risultanze della C.T.U, e/o per quelli meglio visti e ritenuti, pronunciare l'insussistenza di ogni forma di responsabilità, dolo, colpa grave e/o colpa lieve, in capo ai convenuti principali e, in ispecie, in capo al dott.
[...]
pronuncia da ritenersi assorbente, dichiarare altresì insussistente il danno CP_2 lamentato da parte attrice e mandare assolti da ogni domanda attorea i convenuti ed in ispecie il convenuto in via subordinata, nella denegata e non creduta CP_2 ipotesi in cui il Giudice ritenga esistente un danno in capo agli attori, determinata l'entità del danno stesso facendo riferimento alla misura del danno teorico indicata dal C.T.U, accertato e dichiarato l'apporto causale del fatto degli attori stessi e la sua entità nella causazione del danno per i numerosi errores in procedendo ascrivibili al tecnico incaricato dai medesimi, così come evidenziati dal C.T.U, e per avere gli attori palesato negligenza nonché prestato acquiescenza agli atti della procedura (riperimetrazione delle aree a rischio inondazione da parte della ), CP_10 respingere comunque tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga che sussista danno e che esso sia stato causato anche dal fatto dei convenuti principali con conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ferma la declaratoria inerente l'apporto causale degli attori e l'entità dello stesso nella causazione del danno, accertata e dichiarata l'assenza in capo al convenuto di dolo e/o colpa grave ed infine accertata e graduata CP_2 in capo ai convenuti principali e la contestata responsabilità ove CP_2 CP_1 esistente, respinta ogni contraria istanza e domanda proposta in sede riconvenzionale trasversale dal nei confronti del convenuto dichiarare Controparte_3 CP_2 tenuto e condannare detto Ente, in persona del Sindaco protempore, a manlevare e tenere indenne il convenuto dalle conseguenze derivanti da dette CP_2 domande e dall'emananda sentenza;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
4 L'avv. Simone Massacano per parte terza chiamata in causa : “Voglia Controparte_3
l'Ecc.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, ed accolte tutte le eccezioni, deduzioni e difese di cui in narrativa: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento in tutto o in parte le domande proposte di parte attrice: a) ritenere e dichiarare responsabili in via esclusiva, solidale e/o concorrente tra loro il convenuto arch. e il convenuto dott. Controparte_1 CP_2 condannando i medesimi in via esclusiva, concorrente e/o solidale o come meglio ritenuto, al pagamento degli importi richiesti da parte attrice, nella misura che sarà eventualmente provata in corso di giudizio;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice nei confronti del i) Controparte_3 graduare e ripartire le responsabilità tra il e i convenuti arch. Controparte_3 [...]
e dott. tenuto conto dei ruoli rispettivamente svolti;
CP_1 CP_2 determinare l'ammontare dovuto per il risarcimento dal a parte CP_3 CP_3 attrice in base alle risultanze istruttorie, rigettando ogni diversa o maggiore pretesa, escluso ogni vincolo di solidarietà con gli altri convenuti;
ii) dichiarare i convenuti arch. e dott. tenuti in via solidale, alternativa o come Controparte_1 CP_2 meglio, tenuti e condannarli a manlevare per quanto di ragione il dalle Controparte_3 domande di parte attrice e a rilevarla indenne di tutte le somme che risultasse condannato a pagare, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
c) dichiarare in ogni caso tenuta e Controparte_11 condannarla a garantire e a manlevare il in relazione a tutte le Controparte_3 pretese formulate da parte attrice, condannando conseguentemente la predetta
[...]
a rilevare indenne e a Controparte_11 rimborsare il tutte le somme che risultasse condannata a pagare a Controparte_3 parte attrice per i titoli dedotti in giudizio, oltre rivalutazione e interessi, e a rifondere al le spese legali ed ogni onere e costo connesso al Controparte_3 presente giudizio, in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
L'avv. Michelangelo Piccinini per parte terza chiamata in causa Controparte_12
: “In via principale: rigettare qualsiasi domanda svolta nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non Controparte_12 provata;
respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riscontro di qualsivoglia responsabilità in capo all'assicurato e riconoscimento
5 dell'operatività della copertura assicurativa, limitare l'accoglimento della domanda di manleva alla sola quota ascrivibile all'arch. come esplicitamente previsto CP_1 dal contratto, nell'ipotesi di cui sopra, limitare la condanna entro i limiti previsti e con la applicazione di tutte le clausole di cui al l contratto assicurativo, nessuna esclusa;
in ogni caso: con vittoria alle spese di giudizio, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali come per legge”.
L'avv. Andrea Ivan Bullo per parte terza chiamata in causa : Piaccia CP_7 all'Ill.mo Tribunale così giudicare: in via principale e di merito, respingere la domanda attorea in quanto infondata;
in via subordinata, nel caso in cui la domanda attorea nei confronti del e del fosse respinta per difetto dell'elemento CP_2 CP_1 soggettivo del dolo o della colpa grave, mandare esente il da Controparte_3 responsabilità; in via ulteriormente gradata e con specifico riguardo al rapporto assicurativo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea per dolo o colpa grave nei confronti dei convenuti e e di quelle da questi CP_2 CP_1 proposte nei confronti del terzo chiamato accertare e dichiarare Controparte_3
l'inoperatività della garanzia assicurativa a norma del par. A.3, lettera a) del contratto per le ragioni esposte in narrativa, indi respingere la domanda di manleva proposta dal nei confronti di;
in via eventuale, ove nel corso del giudizio risultasse il CP_3
essere stato attinto da una richiesta e/o circostanza risarcitoria nel Controparte_3 senso descritto in polizza, in epoca precedente al 30.4.2017, data di decorso della garanzia, respingere la domanda di manleva da questi proposta nei confronti di , giusta il disposto dell'art. A.3, lett. i) della polizza;
con il favore delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 23.9.2022, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Savona e indicando CP_2 Controparte_1 quanto segue: erano comproprietari di un vecchio magazzino, sito in Lonao, via San Damiano, costruito direttamente sulla sponda del rio Rolandette ed un tempo adibito a segheria;
ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. della Liguria n. 49.2009 (cd. Piano Casa), in data 16.2.2011, avevano presentato al Comune istanza di permesso di costruire prot. n. 4587 per potere demolire il fabbricato, manifestamente incongruo, ricostruirlo con cambio di destinazione d'uso ed aumento di cubatura e realizzare così, a distanza dal rio ancorché nella relativa fascia di rispetto, un fabbricato di civile abitazione composto da un'unità immobiliare su due piani fuori terra con annessa autorimessa;
ricostruivano, in dettaglio, i vari passaggi dell'iter procedurale della pratica amministrativa come segue;
già in data 17.2.2011 il
6 Comune aveva riscontrato l'istanza e comunicato, ex art. 31 L.R. n. 16.2008 il numero della pratica edilizia ed il nominativo del responsabile del procedimento, indicato nell'arch. ; in data 16.2.2012, avevano chiesto conferma al Controparte_1 [...]
sulla completezza e sufficienza della documentazione allegata a corredo CP_3 dell'istanza e nel perdurante silenzio dell'ufficio, nell'ottobre del 2012, avevano richiesto un appuntamento, ottenendo in risposta invito a riferirsi all'Assessore all'Edilizia Privata;
successivamente, in data 30.4.2013, sulla scorta delle risultanze dello studio idraulico affidato all'ing. ed al geologo dr. , avevano poi CP_13 Per_2 presentato alla competente Provincia di Savona la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 per la rilocalizzazione del fabbricato mediante demolizione e ricostruzione in sponda sinistra del corso d'acqua rio Rolandette, nonché il parere previsto dall'art. 8 comma 3 delle Norme di Piano relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato, da realizzarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua, nonchè la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 per la realizzazione dell'argine sulla sponda sinistra del corso d'acqua rio Rolandette nel tratto antistante al terreno oggetto dell'intervento; in data 27.8.2013 la Provincia di Savona, Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale, Servizio Concessioni ed Autorizzazioni Idrauliche, con provvedimento dirigenziale n. 5061.2013, aveva autorizzato l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'argine, stabilendo che gli stessi fossero ultimati entro i successivi 36 mesi e, con provvedimento dirigenziale n. 5062.2013, l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato, prescrivendo che gli stessi avrebbero dovuto prevedere gli accorgimenti tecnico-costruttivi indicati nella relazione “Analisi di pericolosità idraulica” a firma del geologo dr. ; in data 4.6.2014 il Per_2 responsabile del procedimento aveva formulato richiesta di integrazioni ex art. 31 comma 4 della L.R. della n. 16.2008; l'intervento aveva, quindi, ottenuto il CP_10 parere favorevole, in data 11.9.2014, da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, in data 2.10.2014 da parte della Commissione Edilizia, e in data 24.11.2014 da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
il 14.1.2015 il Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del dr. Controparte_3 [...]
ritenuto "(…) che le opere in progetto risultano ammissibili e tali da non CP_2 compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata, sia in relazione alle situazioni esistenti nell' immediato contorno, sia in rapporto ai valori d'insieme del quadro paesaggistico nel quale l'intervento si colloca (….)", richiamati i pareri sopra ricordati, aveva rilasciato ex art. 146 D. L.vo n. 42.2004 l'autorizzazione paesaggistica
7 n. 3/2015 "(…) per demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo (…)”, con efficacia di un quinquennio;
in data 14.4.2015 lo stesso aveva poi rilasciato altresì, sempre ex art. 146 del D.L.vo n. 42.2004, CP_2
l'autorizzazione paesaggistica n. 10.2015 "(…) per il rifacimento di tratto di muro di sostegno con funzione arginale posto in sponda sinistra del rio Rolandette (…)", sempre con efficacia di un quinquennio;
in data 12.10.2015 il geometra e CP_14
l'ingegner , nelle rispettive qualità di Direttore Lavori e di Direttore Lavori CP_13
Opere Idrauliche e avevano poi comunicato l'inizio dei Controparte_15 lavori per il rifacimento dell'argine; dal momento che il Comune non aveva ancora rilasciato il permesso di costruire, in data 9.2.2016, avevano depositato alla Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, istanza per la proroga dell'autorizzazione ai fini idraulici per la demolizione e ricostruzione del fabbricato che sarebbe scaduta nel successivo agosto;
il 22.3.2016 il Consiglio Comunale di Loano, con delibera n. 4, resa sul formale esplicito parere favorevole dell'ufficio, aveva espresso assenso alla modifica allo strumento urbanistico comunale, che costituiva presupposto per l'intervento edilizio, da attuarsi in sito già ricompreso nella zona “T1” ST ER;
in data 4.4.2016 il geometra l'ingegner ed il geologo dr. CP_14 CP_13
, nelle rispettive qualità, avevano attestato l'intervenuta fine dei lavori per il Per_2 rifacimento dell'argine alla data del 31.1.2016, allegando i relativi certificati di conforme esecuzione e di collaudo statico;
in data 29.4.2016, alla luce della inutilità dei solleciti e delle interrogazioni verbali rivolte all'ufficio anche per il tramite del tecnico, con pec del proprio legale avevano contestato al Comune i gravi ed CP_3 ingiustificati ritardi nella conduzione della pratica ed ulteriormente sollecitato il rilascio del permesso di costruire;
in data 11.8.2016 la Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo, aveva comunicato il Decreto Dirigenziale n. 3445/19.7.2016, con il quale aveva accordato la proroga dell'iniziale autorizzazione idraulica n. 5062.2013, con la prescrizione che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 6.4.2017 ed ultimazione entro 36 mesi e aveva dato, al contempo, atto dell'intervenuta realizzazione del rifacimento dell'argine della sponda sinistra, dal che derivava l'annullamento delle condizioni di esondabilità diretta dell'area in oggetto;
in data 9.8.2016. con decreto n. 183 della Giunta Regionale della Liguria, era stata infine adottata la variante a vari piani di bacino, tra cui quello del torrente Nimbalto nel quale era ricompreso il rio Rolandette, con l'individuazione delle aree non già rientranti in fascia A, nella quale vigeva l'inedificabilità assoluta (aree inondate in occasione degli eventi alluvionali dell'autunno 2014, cui viene attribuita l'individuazione A*, con conseguente prescrizione di inedificabilità); detta variante peraltro interessava il rio
8 Rolandette solo nel tratto prossimo alla foce e, comunque, a valle del terreno di loro proprietà che in effetti non era ricompreso in fascia A, né era stato minimamente interessato dai richiamati eventi alluvionali;
in data 1.9.2016, dopo quasi due anni dall'esame del progetto da parte della Commissione Edilizia, con nota prot. n. 30258 il Dirigente dr. aveva provveduto alla convocazione della Conferenza dei Servizi CP_2 in sede referente per il successivo giorno 14.9.2016 presso gli uffici della CP_10
, individuando la medesima quale unico altro ente interessato, oltre al
[...] CP_10
Comune indicente e in tale data si era riunita la Conferenza dei Servizi Referente, con la dichiarata conferma da parte del della volontà di portare ad approvazione l' CP_3 intervento e la richiesta da parte della di "(…) specifico parere delle CP_10 strutture regionali competenti (…)", in merito al profilo idraulico ed era stato stabilito il termine di novanta giorni per l'assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, con la precisazione che detto termine sarebbe rimasto sospeso sino al ricevimento delle integrazioni richieste;
in data 11.10.2016 la , CP_10
Dipartimento Territorio, Settore Assetto del Territorio, con pec indirizzata al Settore Urbanistica, all'Ufficio Territoriale di Savona e Imperia per la Difesa del Suolo e delle Acque ed al aveva provveduto alle richieste Controparte_3 integrazioni e comunicato che l'area oggetto di intervento risultava tra i tratti non indagati relativamente al Rio Rolandette e non risultava compresa all'interno di quelle inondate durante l'evento alluvionale del 2014 - di cui alla D.G.R. n. 59.2015 – sulla base della quale era stata adottata, con D.D.G. n. 183.2016, la variante di recepimento che classificava le aree individuate come fasce cd. A*, così esprimendo l'assenso alla realizzazione dell'intervento e ritenendo l'insussistenza di elementi ostativi alla sua realizzazione;
in data 18.10.2016, avevano ribadito con pec al Controparte_3
l'intervenuta regolare esecuzione delle opere di arginatura del rio ed evidenziato altresì l'ormai prossima scadenza del termine stabilito nel decreto di proroga dell'autorizzazione idraulica per l'inizio dei lavori, raccomandando la tempestiva convocazione della Conferenza dei Servizi in sede deliberante;
in data 30.12.2016 con delibera della Giunta Regionale n. 1324, era stata, infine, approvata la variante al Piano di Bacino e, in accoglimento di richiesta formulata proprio dal stesso, Controparte_3 il rio Rolandette era divenuto indagato anche in corrispondenza della loro proprietà, al punto che anche il loro terreno era stato ricompreso nella fascia di inondabilità A, con conseguente inedificabilità assoluta (detta delibera prevedeva che, ai sensi dell' art. 26 comma 8 della L.R. Liguria n. 15.2015, la variante sarebbe entrata in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento sul BURL, poi avvenuta il 1.2.2017); in data 27.1.2017, quando il termine stabilito per l'assunzione della determinazione conclusiva
9 del procedimento (novanta giorni dalle integrazioni della ) era già ampiamente CP_10 scaduto, con nota prot. n. 3.101, il Dirigente dr. aveva poi convocato la CP_2
Conferenza dei Servizi in sede deliberante per il successivo giorno 8.2.2017, dando atto della nota con cui il precedente 11.10.2016 aveva comunicato come CP_10
l' area oggetto dell'intervento risultasse tra i tratti non indagati relativamente al rio Rolandette e non compresa all' interno delle aree inondate durante l'evento alluvionale del 2014 costituenti le nuove fasce A*; peraltro in data 8.2.2017 la Conferenza dei Servizi in sede deliberante, preso atto del nuovo parere espresso dalla CP_10 sulla scorta dell'intervenuta entrata in vigore della variante del piano di bacino in seguito alla pubblicazione del provvedimento sul BURL del 1.2.2017, aveva espresso parere negativo all'approvazione del progetto e in data 20.2.2017 con determina rep. n. 14 il Dirigente dr. aveva emesso il provvedimento conclusivo del CP_2 procedimento di Conferenza dei Servizi conformemente al parere negativo espresso dalla medesima;
in forza della ricostruzione cronologica dei passaggi del procedimento amministrativo richiamati, emergeva la circostanza che l'ufficio competente per lunghi periodi non aveva dato alcun impulso al regolare e normale procedere della pratica, con continua e sistematica violazione dei termini procedimentali stabiliti dalle norme e in particolare: erano trascorsi due anni dalla presentazione della pratica senza altra comunicazione se non quella di iniziale presa in carico;
erano decorsi tre anni tra la presentazione della domanda e la richiesta di integrazione della documentazione;
era trascorso un anno tra il rilascio delle autorizzazioni idrauliche e la presentazione del progetto da parte delle competenti commissioni, edilizia e per il paesaggio;
era decorso un ulteriore anno e mezzo tra i pareri favorevoli emessi da dette commissioni (settembre e ottobre 2014) e la presentazione della pratica al Consiglio Comunale (marzo 2016); successivi sei mesi ulteriori erano passati prima della convocazione della Conferenza dei Servizi in sede referente;
detta lentezza aveva comportato la convocazione della Conferenza dei Servizi in sede deliberante oltre il termine stabilito per l' emissione del provvedimento definitivo e in data successiva all'entrata in vigore della variante al Piano di Bacino, ostativa al rilascio del permesso di costruire;
inoltre erano emersi elementi dai quali si poteva ricavare che i ritardi non erano solo stati dettati da una colpevole incuria e negligenza dell'ufficio, ma voluti allo scopo di ostacolare e poi negare il rilascio del titolo edilizio;
in particolare risultavano da stigmatizzare le condotte tenute dall' arch. Funzionario T.P.O. Controparte_1 del Servizio Edilizia Privata e Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dr.
[...]
in particolare, nonostante l'ente preposto avesse rilasciato la debita CP_2 autorizzazione idraulica e l'avesse pure poi prorogata e nonostante si fosse data
10 tempestiva e regolare esecuzione ai lavori di rifacimento dell'argine specificamente prescritti in vista ed in funzione dell'intervento edilizio, nonostante i pareri favorevoli della Commissione Edilizia, della Commissione per il Paesaggio e della Sovrintendenza, nonostante l'assenso espresso dal Consiglio Comunale, l'Ufficio preposto aveva nutrito dubbi sulla fattibilità dell'intervento ed aveva condotto la pratica con inammissibile
“atteggiamento prudenziale”, ritardandone il normale corso;
a causa della impossibilità di realizzare la ristrutturazione del fabbricato con contestuale aumento della volumetria e mutamento della destinazione d'uso da magazzino a residenziale, non avevano potuto conseguire il vantaggio economico che sarebbe loro derivato dall'operazione con conseguente danno;
più in dettaglio, considerando il prevedibile utile (dato dal valore del bene finito detratte le spese per costruirlo), il valore dell'esistente (magazzino e terreno) e le spese comunque già sostenute per la progettazione, detto danno era stato stimato in complessivi € 194.340,00=; inoltre, considerato che le precarie condizioni del magazzino ne imponevano comunque il consolidamento e la ristrutturazione, avevano manifestato al Comune la disponibilità a considerare, a scomputo dell'importo quantificato a titolo di danno, l'eventuale maggior valore che l'immobile avrebbe potuto acquisire da tale ristrutturazione, al netto delle relative spese, ma ultimati i lavori, era emerso che l'intervento eseguito non aveva apportato alcun vantaggio economico: infatti, l'incremento di valore avuto dal fabbricato (€ 58.158,00=, pari alla differenza tra la stima attuale di € 126.009,00= e quella ante ristrutturazione di € 67.851,00=) era risultata inferiore alle spese sostenute per detto intervento (€ 102.080,00=); la responsabilità dell'occorso era da ricondursi all'operato dell'arch. ed del dr. nelle Controparte_1 CP_2 rispettive loro qualità di responsabile del Procedimento e di Dirigente del Servizio di Edilizia Privata del Comune di Loano,
Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna del e di Controparte_1 CP_2 nelle loro rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni subiti, per avere
[...] colpevolmente e deliberatamente ritardato l'iter della pratica amministrativa, rinviandone volutamente la conclusione a data successiva all'entrata in vigore della variante di Piano di Bacino, danni quantificati nella misura di € 210.000,00=.
Si costituiva in giudizio che contestava le avversarie Controparte_1 argomentazioni ed indicava quanto segue;
la ricostruzione del fatto come avvenuta ad opera degli attori non era corretta;
solo due anni dopo il deposito della domanda di permesso e segnatamente in data 30.4.2013, in forza delle risultanze dello studio idraulico affidato all'Ing. ed al geologo dr. , gli attori avevano presentato CP_13 Per_2
11 alla Provincia di Savona la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n. 3.2011, ma detta domanda avrebbe dovuto accompagnare ed anzi anticipare quella di permesso edilizio al
[...]
, costituendone un necessario presupposto;
d'altra parte la realizzazione CP_3 dell'argine della sponda sinistra (presupposto indefettibile per poter procedere ulteriormente con la pratica relativa alla costruzione dell'edificio destinato a privata abitazione) risultava essere stato terminata solo il 30.1.2016 e poi formalmente comunicata all'UTC del Comune di Loano il 8.4.2016; pertanto, non era configurabile alcun ritardo dei funzionari dell' , i quali, almeno fino al Controparte_16
8.4.2016, non avrebbero certo potuto procedere oltre nella gestione della pratica edilizia;
inoltre solo il 28.7.2016 (e, quindi, in epoca successiva all'intervenuto assenso del Consiglio Comunale alla variante), il aveva presentato istanza finalizzata Pt_1 ad ottenere un nuovo esame del progetto da parte della , avente ad oggetto la conversione del volume adibito ad autorimessa in spazio a destinazione residenziale, con modifica della sagoma e della destinazione d'uso, con ciò determinando un ulteriore sensibile ritardo, non addebitabile all'inerzia dell' ; in sostanza l'iter CP_16 procedimentale era stato rallentato, per i motivi esposti, dalla condotta degli attori;
ancora, doveva essere sottolineata la sussistenza di varie problematiche che avevano interessato la zona interessata alla possibile edificazione, con conseguente necessità di doverosa approfondita attività di indagine, poi esitata con la Variante al Piano di Bacino approvata dalla con la D.G.R. n. 1324 del 30.12.2016; in tale CP_10 senso, doveva essere ricordato che nell'autunno del 2014 si erano verificati fenomeni alluvionali che avevano coinvolto una parte del territorio comunale che dal Rio Rolandette va verso il confine con il di Pietra Ligure, tali da avere poi CP_3 determinarono l'esigenza in capo all'Ente Locale di verificare la corretta mappatura delle aree inondate e la conseguente disciplina delle aree soggette ad inedificabilità e da indurre la ad intervenire, in via provvisoria e cautelativa, mediante CP_10 la delibera di Giunta n. 59 del 28.1.2015, successivamente prorogata con la D.D.G. n. 30 del 22.1.2016, provvedimenti con cui erano state disposte misure di salvaguardia, finalizzate a garantire la tutela della pubblica incolumità dei territori oggetto di inondazione (in detto contesto, in adempimento alle direttive impartite dalla , CP_10 in data 29.4.2016, il aveva incaricato il Geologo dr. e l'Ing. Controparte_3 Per_3
di analizzare i fenomeni di allagamento a seguito dei citati eventi alluvionali Per_4 dell'autunno 2014, e l'Ing. aveva ritenuto opportuno indagare anche la parte a Per_4 monte del Rio Rolandette, ove era ubicato il terreno appartenente agli attori); a seguito di tali ulteriori accertamenti, la aveva poi provveduto ad emettere la CP_10
12 delibera di Giunta n. 1324 del 30.12.2016, con la quale era stata approvata la Variante al Piano di Bacino;
non sussistevano, in diritto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 C.C. non essendo configurabile in capo agli attori alcun interesse meritevole di tutela (quale quello tendente all'ottenimento di un permesso di costruire un immobile in zona ritenuta dalla , ancorché in epoca successiva al deposito della richiesta, CP_10
a rischio inondazione), né, comunque, il presupposto soggettivo di una sua condotta contraria al diritto;
in ogni caso, gli attori in alcun modo si era doluti del provvedimento adottato della a cui avevano, pertanto, prestato acquiescenza;
CP_10 in via subordinata, era configurabile per l'accaduto un concorso di colpa degli attori ex art. 1227 C.C. per avere colpevolmente rallentato, con la loro inerzia, l'iter procedimentale della pratica amministrativa;
contestava, da ultimo, il danno come quantificato;
aggiungeva che all'epoca dei fatti era titolare di polizza assicurativa stipulata con da cui chiedeva di essere manlevato e di Controparte_9 avere operato quale dipendente del (datore di lavoro), da cui Controparte_3 parimenti chiedeva di essere manlevato, in caso di sua condanna.
Concludeva, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa del CP_3
e di per la reiezione delle domande contro di lui
[...] CP_9 Controparte_9 proposte o, in subordine, in caso di sua condanna, di essere manlevato dai terzi chiamati.
Si costituiva in giudizio anche che parimenti contestava le tesi attoree CP_2 ed evidenziava quanto segue;
era al vertice dell' , mentre il CP_16 Controparte_3 era responsabile del procedimento in materia urbanistica ed edilizia;
CP_1 ricostruiva i vari passaggi amministrativi per il rilascio di un titolo edilizio (permesso di costruire) in variante ai vigenti strumenti urbanistici, anche tenuto conto della tipologia di intervento in variante alle norme di P.R.G. da realizzarsi in zona inondabile e soggetta a vincolo paesaggistico e gli interventi necessari anche ad opera di altri Enti pubblici;
premetteva che non poteva avere contezza dell'iter procedimentale, di competenza del responsabile del procedimento arch. come disposto CP_1 dall'art. 6 L. n. 241.1990; richiamava la complessa situazione urbanistica e giuridica del sito ove si trovava il terreno degli attori, sito in zona inondabile poiché posta a confine del tratto terminale del Rio Rolandette (con conseguente necessità di studio idraulico atto a verificare la possibile ed eventuale edificabilità del fondo) ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed in variante al piano regolatore generale;
indicava che fino all'intervenuta realizzazione dell'argine della sponda sinistra, funzionale alla pretesa edificazione, non esisteva alcuna possibilità di costruire sul fondo, che
13 l'autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia di Savona per l'esecuzione dell'argine, datata 27.8.2013 (pervenuta al Comune di Loano il 19.12.2014) costituiva il presupposto per la verifica delle condizioni di realizzabilità dell'intervento e che le opere necessarie per la realizzazione dell'argine erano state terminate solo il 30.1.2016 e l'avvenuto completamento delle stesse era stato comunicato solo il 8.4.2016; sottolineava, pertanto, che fino al 30.4.2013, data di presentazione alla Provincia dello studio idraulico Cesio-Perata, il progetto non aveva neppure potuto essere esaminato e la data del 8.4.2016 costituiva il dies a quo a partire dal quale la pratica aveva potuto divenire oggetto di conferenza dei servizi, previo esame approfondito da parte dell'UTC del Comune di Loano, ai fini del rilascio del titolo edilizio;
aggiungeva che l'UTC del Comune di Loano, già prima della comunicazione formale di fine lavori (avendo avuto per le vie brevi notizia del completamento dei lavori di arginatura), aveva celermente istruito la pratica al punto che la delibera consiliare di approvazione della variante al SUA era intervenuta il 22.3.2016, con anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale di fine lavori;
la globale lungaggine della pratica amministrativa era, dunque, dipesa solo da fatti ascrivibili esclusivamente agli attori e nessuna inerzia poteva essere contestata ai funzionari del;
Controparte_3 indicava che il solo in data 28.7.2016, dopo che il Consiglio Comunale aveva Pt_1 già deliberato l'assenso alla variante urbanistica, aveva presentato istanza finalizzata ad ottenere un nuovo esame del progetto da parte della commissione edilizia a seguito della modifica dell'iniziale progetto che aveva previsto la conversione del volume adibito ad autorimessa in spazio a destinazione residenziale, con modifica della sagoma e della destinazione d'uso; risultava, quindi, evidente che la nuova soluzione proposta dai privati neppure avrebbe dovuto essere posta all'esame della conferenza dei servizi, ma avrebbe dovuto ripercorrere l'intero iter approvativo, poiché le rilevanti modifiche quantitative e qualitative introdotte avrebbero comportato l'esame ex novo sia da parte della (commissione edilizia) sia dalla CLP (commissione locale per il paesaggio), con conseguente nuova autorizzazione paesaggistica oltre che nuova autorizzazione idraulica;
in conclusione la lunghezza del procedimento (quantomeno fino al 8.4.2016), non era in alcun modo ascrivibile ad inadempimenti e/o ritardi degli uffici comunali ma esclusivamente a negligenze degli attori e, successivamente, erano intervenute progressive modificazioni del quadro normativo e regolamentare che avevano interessato l'area anche a causa di precedenti fenomeni di esondazione che avevano riguardato il Rio Rolandette con conseguente connotazione dell'area quale “zona rossa” con vincolo di inedificabilità assoluta (delibera cautelativa della Giunta Regionale n. 59 del 28.1.2015, poi prorogata con successiva delibera n. 30
14 del 22.1.2016); il , in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Controparte_3 giunta regionale ed al fine di evitare la proroga sine die delle misure di salvaguardia, con provvedimento dirigenziale Area 3 n. 30 del 29.4.2016 aveva quindi affidato al geologo dr. ed all'ingegnere lo studio necessario per dare Per_3 Per_4 adempimento agli indirizzi regionali, incarico poi aggiornato il 17.10.2016, allorquando era emersa la necessità di approfondire lo studio indagando anche la parte a monte del Rio Rolandette: all'esito dei nuovi studi commissionati ed eseguiti era poi emersa la necessità di inserire le aree di proprietà all'interno della fascia di Parte_3 inedificabilità assoluta ed il relativo provvedimento poi emesso dalla CP_10 non era neppure stato impugnato;
sosteneva in diritto la sussistenza di litisconsorzio necessario con il , quale suo datore di lavoro, tenuto a rispondere del Controparte_3 fatto del proprio dipendente in caso di eventuali sue responsabilità per essere da questo manlevato in caso di sua eventuale condanna;
nel merito non esisteva alcuna sua responsabilità e, comunque, era insussistente il danno lamentato dagli attori.
Concludeva, quindi, previa chiamata in causa del per essere in caso di Controparte_3 sua condanna da questi manlevato, per la reiezione delle attoree domande.
Il Giudicante autorizzava le richieste di chiamata in causa dei terzi.
Il si costituiva aderendo alle difese di merito già esposte dal Controparte_3
e dal richiamando la normativa di settore, l'avvenuta mancata CP_1 CP_2 tempestiva presentazione di tutti i documenti necessari per lo sviluppo dell'iter amministrativo e le modifiche progettuali medio tempore intervenute su iniziativa degli attori;
aggiungeva che la modifica della normativa del Piano di Bacino non era stato atto di competenza del ma della , e neppure Controparte_3 CP_10 impugnato dagli attori;
eccepiva, comunque, in via preliminare, la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. a vantaggio del Giudice amministrativo ex art. 133 comma 1, lett. A) n. 1, D.L.vo n 104.2010 in presenza di richiesta di risarcimento danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
negava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al propri Ufficio Tecnico e/o ai propri dipendenti convenuti e la sussistenza di alcun danno ingiusto subito dagli attori;
quanto alla sua chiamata in causa ad opera dei convenuti e quali dipendenti dell'Ente Pubblico (in forza della CP_1 CP_2 cosiddetta immedesimazione organica), richiamava gli artt. 18, 23 e 28 del D.P.R. n. 3.1957, in punto possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti del dipendente, con conseguente infondatezza della chiamata in causa;
in ogni caso contestava anche la quantificazione del danno come effettuata dal e dalla Pt_1
15 ; proponeva, a sua volta, domanda di chiamata in causa nei confronti dei Parte_2 convenuti e per essere da costoro manlevato in caso di sua CP_1 CP_2 eventuale condanna e della propria compagnia assicurativa
[...]
. Controparte_11
Concludeva, quindi, previa chiamata in causa di e e di Controparte_1 CP_2 per essere da costoro Controparte_11 manlevato in caso di eventuale condanna, per la reiezione della domanda degli attori e di quelle contro di lui proposte.
Si costituiva in giudizio anche compagnia assicurativa del CP_9 CP_9 CP_1 che aderiva nel merito alle difese del proprio assicurato sia in punto infondatezza pretesa degli attori, sia in punto richiesta di eventuale manleva del convenuto verso il;
circa la copertura assicurativa invocata, indicava che il Controparte_3 CP_1 aveva aderito alla convenzione DV160000PA1 per la copertura della responsabilità dei pubblici dipendenti e dirigenti evidenziando che la polizza in questione era del tipo c.d.
“claims made”, la cui copertura era attivata dal ricevimento di una richiesta risarcitoria da parte dell'assicurato e non dal verificarsi dell'evento dannoso;
poiché la polizza era stata operativa dal 2016 al 2019 e la prima richiesta risarcitoria era intervenuta solo nel 2022, essa non era operante;
faceva presente in ogni caso che non operava la copertura in caso di dolo dell'assicurato e richiamava le condizioni della stessa in punto franchigia e massimale ed anche in ordine al vincolo di solidarietà in caso di responsabilità concorrenti.
Concludeva, per la reiezione delle domande proposte contro il proprio assicurato e di quelle da questi rivolte nei suoi confronti.
Il Giudicante autorizzava anche la chiamata in causa effettuata dal Controparte_3 della propria compagnia assicurativa Controparte_11
che aderiva nel merito alle difese del proprio assicurato sia in punto
[...] infondatezza pretesa degli attori sia in punto richiesta di eventuale manleva del convenuto verso il;
richiamava in ogni caso le condizione della polizza Controparte_3 contratta con l'Ente pubblico scaduta il 30.4.2020, in relazione a massimale e franchigia, e condizioni della stessa e le clausole di esclusione di operatività in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo o colpa grave di amministratori e dipendenti, anche in ordine al modello “claims made” del contratto, che escludeva dall'assicurazione le richieste di risarcimento, delle quali l' abbia già avuto Parte_4 formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
16 evidenziava, in ogni caso, che al nessuna richiesta risarcitoria diretta Controparte_3 era pervenuta dai danneggiati, ma solo una domanda di garanzia proposta dai propri dipendenti;
richiamava la normativa in materia di responsabilità dei dipendenti dello Stato, che l'art. 93 del TUEL estendeva anche ai dipendenti degli Enti locali, precisando che essa poteva essere configurata solo ed esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave, elementi soggettivi nel presente caso inesistenti e comunque non provati;
aggiungeva che la asserita responsabilità dei dipendenti dell' Parte_5
ricadeva nell'ambito di applicazione del paragrafo A.3, lettera a) della Polizza, il
[...] cui scopo era proprio quello di limitare la garanzia assicurativa alla sola ipotesi di responsabilità vicaria dell'Ente per colpa lieve con successiva possibilità in capo al medesimo dell'azione di rivalsa di cui all'art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 3.1957, CP_3 azione effettivamente poi proposta in via trasversale contro i propri funzionari: la garanzia quindi non poteva essere estesa alla domanda oggetto di causa;
aderiva, inoltre all'eccezione di carenza di giurisdizione dell'A.G.O. formulata dal CP_3
[...]
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande degli attori e di quelle di manleva proposte dai convenuti nei confronti del e dal nei Controparte_3 Controparte_3 propri confronti.
Con ordinanza riservata datata 5.1.2024, il Giudicante respingeva l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal a cui avevano medio tempore Controparte_3 aderito anche il ed il ed ) e concedeva i CP_1 CP_2 Controparte_11 termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C.
Con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 24.5.2024, il Giudicante disponeva accertamento peritale volto alla ricostruzione delle problematiche amministrative ed urbanistiche esistenti ed all'iter del procedimento amministrativo con riferimento ai possibili errori od inerzie imputabili ai convenuti e CP_1 ed alla quantificazione degli eventuali danni subiti dagli attori e nominava CP_2
C.T.U. l'arch. Persona_1
Dopo alcuni rinvii, in attesa del deposito dell'elaborato peritale, all'esito della C.T.U, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.1.2025, il Giudice rinviava per assegnazione della causa a sentenza e all'udienza del 31.1.2025 la vertenza veniva assegnata a decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17 e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, nelle rispettive qualità di responsabile del Procedimento e di Dirigente CP_2 del Servizio di Edilizia Privata del Comune di Loano, per ottenere il risarcimento il danno subito (quantificato in complessivi € 210.000,00=) a causa della asserita colpevole e deliberatamente ritardata gestione dell'iter della pratica amministrativa avente ad oggetto l'intervento di demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso ed aumento di cubatura del loro immobile sito in Loano, via San Damiano, da loro attivata fin nel 2011, così da avere comportato la successiva entrata in vigore della variante di Piano di Bacino di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1324/30.12.2016, fatto che ha comportato il definitivo rigetto della loro richiesta;
i convenuti hanno poi provveduto alla chiamata in causa del loro datore di lavoro
[...]
per essere nel caso di eventuale condanna da questi manlevati. CP_3
Quanto all'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione dell'A.G.O. sollevata dal terzo chiamato in causa a cui hanno poi aderito anche i convenuti Controparte_3
e (eccezione ancora ribadita nelle note conclusionali) va CP_1 CP_2 richiamato il contenuto dell'ordinanza riservata datata 5.1.2024.
Ai sensi dell'art. 5 C.P.C. la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato, ed una volta istituito validamente il rapporto processuale, nessun cambiamento sopravvenuto può influire su esso e far venir meno la giurisdizione;
in forza della prevalente giurisprudenza, l'art. 103 della Costituzione attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie proposte nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto ad essa equiparato ed impedisce di attrarre in essa le controversie che intercorrono esclusivamente tra soggetti privati (Cass. Sez. Un. n. 13659.2016 Cass. Sez. Un. n. 13660.2006; Cass. Sez. Un. n. 11932.2010; Cass. Sez. Un. n. 5408.2011; Cass. Sez. Un. n. 19677.2016; Cass. Sez. Un. n. 23228.2016) e nello stesso senso viene interpretato, con specifico riferimento alla responsabilità da ritardo, l'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo n. 104.2010 che afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo per “(…) le controversie in materia di (…) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo (…)”, poiché la circostanza che la materia appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e che il pubblico dipendente non può essere convenuto dinanzi a tale giudice comporta, come logica conseguenza, che tale azione può essere proposta
18 esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione ed è invece preclusa nei confronti del pubblico dipendente in proprio.
In forza dei principi richiamati, pertanto, in caso di giudizio risarcitorio radicato esclusivamente nei confronti di dipendenti di una P.A, sia pure per fatti derivanti da condotte attinenti alle attività espletate nell'ambito delle loro funzioni pubblicistiche, la giurisdizione appartiene all'A.G.O ed alcuna incidenza può essere attribuita all'eventuale chiamata in causa effettuata dai convenuti dell'Ente Pubblico.
Ciò premesso, nel merito, al fine di ricostruire i vari passaggi dell'iter amministrativo della pratica, le problematiche ad essa attinenti e le ragioni della lungaggine della stessa è stata disposta C.T.U. affidata all'arch. Persona_1
Preliminarmente risulta del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata dagli attori di nullità della consulenza, per non avere il C.T.U. rispettato il contraddittorio, avendo proceduto personalmente e senza previo avviso al loro C.T.P. agli accessi avvenuti presso il per reperire l'eventuale ulteriore documentazione Controparte_3 utile ai fini di una completa risposta al quesito.
Sul punto va osservato che il quesito prevedeva la facoltà per il C.T.U. di provvedere all'eventuale “(…) acquisizione anche di ufficio della documentazione utile anche se detenuta presso Enti Pubblici (con particolare riferimento al Comune di Loano e/o alla provincia di Savona e/o alla salvo altri) (…)”: orbene come si ricava CP_10 dalla verbalizzazione descrittiva delle operazioni peritali effettuata dal perito dell'ufficio, dopo l'inizio delle operazioni peritali mediante sopralluogo, avvenuto in data 29.6.2024, ha indicato che avrebbe chiesto accesso agli atti del Controparte_3 al fine di ottenere appuntamento e per richiedere e poi acquisire copia di tutti i documenti attinenti alla pratica amministrativa eventualmente anche informatizzati che sarebbero stati poi messi a disposizione delle parti e che, peraltro dopo gli accessi e l'acquisizione della documentazione, alcunchè di ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quanto già in atti è stato rinvenuto (in ogni caso, essa era stato poi allegata alla bozza della relazione peritale comunicata ai litiganti).
Non appare pertanto comprensibile quale sarebbe stato il vulnus subito dagli attori nell'ambito della effettuazione delle operazioni peritali e in quale modo il principio del pieno contraddittorio tra le parti sarebbe stato violato dal C.T.U. (ed in tale senso il e la nelle loro doglianze, del tutto generiche, non fanno alcun Pt_1 Parte_2 riferimento a specifici documenti od atti che il C.T.U. non avrebbe acquisito e/o non avrebbe posto nella loro disponibilità, così da avere leso o comunque pregiudicato il
19 loro diritto alla difesa): è evidente, invero, che se è vero che il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto dalla difesa, rappresenta istituto fondamentale del processo e che il C.T.U, nelle operazioni di consulenza da lui espletate, deve garantire una partecipazione effettiva dei difensori e dei tecnici di parte, altrettanto è vero che non tutte le attività svolte dal C.T.U. per lo svolgimento del suo compito richiedono la partecipazione delle parti, ma solo quelle che possono incidere sulle concrete modalità di redazione dell'elaborato peritale e che la valutazione dell'eventuale lesione del contraddittorio va valutata in relazione al caso specifico (nel caso di cui si discute, come detto, l'attività compiuta da solo dal C.T.U oggetto di doglianza degli attori era di mera verifica della tipologia di documentazione amministrativa presso un Ente Pubblico ed acquisizione agli atti della stessa e non ha, poi, in concreto, avuto ad oggetto documenti aggiuntivi rispetto a quelli già allegati ai fascicoli delle parti).
Il C.T.U (che ha compiutamente risposto anche alle osservazioni delle parti), le cui valutazioni e conclusioni vanno condivise e fatte proprie dal Giudicante e sono qui da intendersi integralmente richiamate, ha indicato quanto segue (per completezza si richiamano in dettaglio e si riportano alcuni passaggi dell'elaborato peritale circa l'iter seguito dalla pratica amministrativa posta in essere dagli attori ed in ordine alla condotta tenute dai convenuti e il tutto anche con riferimento CP_1 CP_2 alle problematiche aggiuntive intervenute, successivamente alla avvenuta presentazione nel 2011, sia pure con le carenze di cui si dirà infra, della richiesta di permesso di costruire, a causa degli eventi alluvionali dell'autunno del 2014 che hanno poi inciso negativamente sulla possibilità di concludere in modo positivo l'iter amministrativo della pratica).
L'iter della pratica ha avuto inizio in data 16.2.2011 con l'avvenuto deposito da parte del e della presso il Comune di Loano della “Richiesta di permesso Pt_1 Parte_2 di costruire per demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 49.2009” dell'immobile sito in Via San Damiano, senza numero civico: l'intervento consisteva nella demolizione del fabbricato (vecchio magazzino) e successiva ricostruzione dello stesso con cambio di destinazione d'uso ed aumento di cubatura e realizzazione un fabbricato di civile abitazione composto da un'unità immobiliare su due piani fuori terra con annessa autorimessa.
Nella richiesta di Permesso di Costruire gli attori hanno dichiarato “(…) che l'intervento oggetto della richiesta (…) non ricade: b.1 in area tutelata ai sensi del
20 D.L.vo n. 490.1999 (…)” e nelle “dichiarazioni del progettista allegate alla domanda di permesso di costruire” è stato precisato che “(…) con riferimento al vincolo di tutela dei Beni Paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142 del D.L.vo n. 42.2004 l'immobile non è assoggettato a tutela (…)” e quindi, implicitamente la non esistenza di vincolo idraulico: peraltro sia la dichiarazione sopra riportata degli attori che quella del progettista non erano veritiere, poichè in realtà l'immobile ricadeva in zona soggetta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.L.vo n. 42.2004 e necessitava sia della richiesta della Autorizzazione Paesaggistica con relativa necessaria documentazione (non presentata) sia anche della autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 e del parere previsto dall'art. 8 comma 3 delle Norme di Piano per l'intervento da realizzarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua e della documentazione per una necessaria variante allo strumento urbanistico generale, sulla quale doveva esprimersi preventivamente il Consiglio Comunale e detta documentazione avrebbe dovuto essere presentata con richiesta di indizione di conferenza dei servizi di cui all'art. 59 della L.R. n. 36.1997 (la procedura per l'approvazione di detto intervento era quella della conferenza dei servizi, in cui ciascun ente chiamato ad intervenire esprime il proprio parere, in una situazione di interlocuzione con gli altri enti ed in modo conforme a quanto da questi già deliberato, poichè eventuali successive modificazioni comporterebbero la necessaria ripetizione dei procedenti passaggi procedimentali).
In sostanza, già nella fase iniziale, la pratica era nata in [...] non corretto per la presenza di dichiarazioni dei richiedenti e dei loro tecnici conformi al vero sulla esistenza di vincoli sulla zona interessata all'esecuzione dell'opera e per la totale mancanza della documentazione di base necessaria nonchè per l'assenza della richiesta della procedura di conferenza di servizi (e, quindi, per fattori riconducibili a loro responsabilità): tali irregolarità determinavano la manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza della istanza ex L. n. 241.1990 e di fatto, per la situazione in essere, di fatto, neppure poteva ritenersi instaurato un “vero” procedimento amministrativo, il cui effettivo iter ha avuto inizio, quindi, solo nel momento successivo in cui sono state poi presentate le dichiarazioni conformi al vero (anche se in un primo tempo erano state ritenuta valide quelle non veritiere) e sono stati depositati i necessari documenti per il corretto effettivo sviluppo della prativa amministrativa (in quella fase anche un eventuale avanzamento del procedimento avrebbe dovuto essere poi bloccato ed avrebbe esito negativo per le riferite problematiche e la mancanza di conformità agli strumenti urbanistici).
21 In ogni caso, anche qualora se fosse stata presentata tutta la documentazione necessaria per far aprire un procedimento, lo stesso sarebbe comunque stato molto strutturato e complesso.
Dopo l'avvenuto deposito di richiesta di Permesso di Costruire (come detto viziato e carente ab origine) nel gennaio 2012 (a distanza di tempo di quasi un anno) il Pt_1 ha inoltrato email del tutto informale al Servizio Edilizia Privata richiedendo riscontro per l'istanza di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso del fabbricato, asserendo di non avere avuto comunicazioni in merito circa la correttezza e completezza della documentazione presentata, al fine di predisporre, se necessario, documentazione integrativa dell'istanza a cui ha fatto poi seguito, in riscontro ad altra email informale del del 9.10.2012 (con richiesta di appuntamento), risposta Pt_1 del 15.10.2012 del responsabile del procedimento arch. con indicazione CP_1 del fatto che l'intervento richiesto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso del fabbricato in variante allo strumento urbanistico generale richiedeva l'espressione del parere da parte della Amministrazione Comunale (fatto, peraltro, che avrebbe dovuto essere noto al progettista che avrebbe dovuto consegnare fin da subito la documentazione conseguente) e segnalazione dell'opportunità per il di richiedere un appuntamento all'Assessore all'Edilizia Pt_1
Privata dr. per potere affrontare le questioni attinenti alla pratica. CP_2
Tale risposta era corretta poiché la pratica azionata dagli attori contemplava una variante urbanistica, per la quale effettivamente l'intervento dell'Assessore competente, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, era condizione indispensabile al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio (peraltro in atti non risulta alcuna formale richiesta deli attori di appuntamento con il come a CP_2 loro suggerito del . CP_1
Successivamente, in data 30.4.2013 (e quindi dopo oltre due anni dal deposito della istanza di permesso a costruire), a seguito delle risultanze dello studio idraulico affidato all'Ing. ed al Geologo dr. , gli attori hanno Persona_5 Persona_6 depositato presso la competente Provincia di Savona, la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento Regionale n.
3.2011 per la rilocalizzazione del fabbricato mediante demolizione e ricostruzione in sponda sinistra del corso d'acqua Rio Rolandette ed il parere previsto dall'art. 8 delle Norme di Piano relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato da realizzarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua, nonché la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523.1904 e del Regolamento
22 Regionale n. 3.2011, per la realizzazione dell'argine sulla sponda sinistra del corso d'acqua Rio Rolandette nel tratto antistante al terreno oggetto dell'intervento (come già evidenziato in precedenza, tali domande avrebbero dovuto essere depositate contestualmente o addirittura prima della richiesta di permesso di costruire, poiché ad esso propedeutiche).
Inoltre in data 17.5.2013 (2 anni e 3 mesi dopo l'originaria istanza di fatto improcedibile o irricevibile) è stata trasmessa dal progettista degli attori, al Comune di Loano documentazione “integrativa” con richieste ed elaborati a suo tempo non presentati ed in parte “sostitutiva” di quella precedentemente depositata, con richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al fabbricato (peraltro, come si dirà infra, ancora con documentazione tecnica incompleta e che solo a fine estate 2014 verrà integrata) e comunicazione dell'avvenuto deposito presso la Provincia di Savona della richiesta di Autorizzazione Idraulica per i lavori relativi all'intervento del fabbricato, oltre al progetto della nuova arginatura (in quel contesto non è ancora stata presentata tutta la documentazione necessaria per l'avvio della conferenza di servizi che, anzi, neppure è stata richiesta).
Peraltro detto progetto relativo al fabbricato presentato nel maggio 2013 è risultato sostanzialmente diverso rispetto al progetto del febbraio 2011 al punto che, a rigore, esso non poteva neppure essere ritenuto quale “integrazione” o “variante” di quello precedente, ma doveva essere qualificato quale istanza nuova ed autonoma e, peraltro, va ribadito, che anche in questo caso la documentazione prodotta non era sostanzialmente idonea alla indizione della conferenza di servizi per l'instaurazione del necessario iter procedimentale con la conseguenza che anche tale nuovo progetto era, di fatto, dal punto di vista amministrativo, improcedibile e/o manifestamente irricevibile ex L. 241.1990 ed il , avrebbe formalmente potuto e/o Controparte_3 dovuto fin da subito respingere l'istanza.
Successivamente in data 27.8.2013 la
[...]
, con Controparte_18 provvedimento dirigenziale n. 5061/2013 – 80/2013 ha poi autorizzato l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'argine, stabilendo che gli stessi dovevano essere ultimati entro i successivi 36 mesi e con provvedimento dirigenziale n. 5062/2013 - 83/2013 l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato, prescrivendo che gli stessi avrebbero dovuto prevedere gli accorgimenti tecnico costruttivi indicati nella relazione "Analisi di pericolosità idraulica" a firma del geologo dr. in Persona_6 particolare in ordine alla quota di livellamento del terreno ed alla quota del piano di
23 calpestio del fabbricato (il rifacimento dell'argine era intervento essenziale per poter assentire la realizzazione del fabbricato); in data 30.8.2013 è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano ulteriore documentazione “integrativa” trasmessa dal progettista degli attori consistente nella “copia autorizzazione e parere idraulico Provincia di Savona” n. 83/2013”, sopra menzionato relativa al fabbricato;
in data 23.1.2014 è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano, nuovamente trasmessa dal progettista degli attori, nuova documentazione
“integrativa” di natura geologica, geotecnica, di pericolosità idraulica e di pericolosità sismica a firma del geologo e dell'Ing. ancora, in data Persona_6 Persona_7
14.4.2014, il relativamente all'intervento del fabbricato, ha provveduto ad Pt_1 inoltrare email informale al responsabile del procedimento arch. CP_1 menzionando incontri avuti con l'Assessore all'Edilizia ed Urbanistica, con richiesta di
“(…) stabilire una data massima per il passaggio della pratica al parere della commissione edilizia (…)”.
Peraltro, a causa delle già evidenziate carenze, in data 4.6.2014 il ha CP_1 provveduto a richiedere al ed al progettista i documenti necessari, non Pt_1 ancora presentati, relativi all'intervento del fabbricato, con la precisazione che i termini del procedimento sarebbero iniziati a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni e, in attesa delle stesse, il procedimento rimaneva sospeso (tale documenti erano essenziali per la procedura e, come già più volte evidenziato avrebbero dovuto essere presenti già alla data di presentazione dell'istanza del febbraio 2011).
In data 11.7.2014 è stata, quindi, emessa dal dirigente dr. nota informativa, CP_2 relativa all'intervento del fabbricato, avente ad oggetto “(…) comunicazione ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo n. 42.2004 e s.m. (….)”, in cui tra l'altro è stata indicata anche la necessità per l'istante di presentare una serie di documenti integrativi (quelli di cui si è detto in precedenza ed in particolare relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica) poi presentati dagli interessati in parte in data 18.7.2014 ed in parte in data 29.8.2014 (documentazione integrativa e sostitutiva della incompleta istanza di Autorizzazione Paesaggistica del 17.5.2013).
Di fatto, pertanto, solo a fine agosto 2014 (a distanza di tre anni e mezzo circa dal deposito dell'originaria richiesta di permesso a costruire), gli attori hanno messo a disposizione degli organi preposti alla procedura tutta la documentazione necessaria (che era prevista ex lege e che avrebbe, quindi, dovuto necessariamente essere depositata dai richiedenti fin da subito con l'ausilio e le indicazioni dei tecnici che li
24 assistevano) per poterla esaminare ed evadere e, pertanto, solo da questo momento si può effettivamente affermare che sussistessero i presupposti formali per lo sviluppo processuale del procedimento.
A tale proposito in data 11.9.2014 la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole all'intervento sul fabbricato, suggerendo peraltro, “(…) di completare le falde del tetto con i pannelli solari anche ciechi (…); occorre completare la pratica con la planimetria della zona di intervento dove dovranno essere indicate con precisione le zone adibite al passaggio dei mezzi meccanici e la zona destinata a verde come previsto dalle N. d. A. del P.R.G. inoltre, occorre adeguare le finiture delle facciate secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale (…)” e già in data 12.9.2014 il responsabile del procedimento paesaggistico geom. ha comunicato CP_19 detto parere al ed al suo progettista con le indicazioni della necessità di Pt_1 integrare il progetto presentato per il fabbricato secondo quanto stabilito dalla Commissione Locale per il Paesaggio (il tutto demandando all'Ufficio Comunale il controllo delle suddette indicazioni e prescrizioni, che, invece, a rigore, solo successivamente, in una ulteriore seduta la Commissione avrebbe dovuto verificare con esame degli elaborati che il progettista avrebbe dovuto aggiornare e ripresentare al (in questo passaggio si è quindi verificata una riduzione di tempi rispetto CP_3 alla procedura formale normalmente seguita); detta documentazione come si vedrà infra è poi pervenuta al in data 7.11.2014. Controparte_3
Ancora, in data 25.9.2014 il responsabile del procedimento ha CP_1 provveduto alla firma di relazione istruttoria interna, relativamente all'intervento del fabbricato, indicando, tra l'altro, in relazione all'inquadramento normativo dell'intervento, “(…) la necessità della procedura di (…) Conferenza dei servizi per modifica allo strumento urbanistico comunale, quale modifica di esclusivo interesse locale (…), quanto alla qualificazione tecnico-giuridica e sostanziale dell'intervento e al parere di conformità che “(…) il progetto richiesto ai sensi del c.d. “Piano casa 1” (L.R. n. 49.2009 ante L.R. n. 4.201) può essere approvato (…) mediante la procedura di conferenza dei servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale (…) nel contesto del quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi (…)” e, quanto al parere finale e le eventuali prescrizioni per il rilascio, che “(…) la Commissione Edilizia, per quanto di competenza e fatte salve le risultanze della Conferenza di Servizi, esprime parere favorevole all'unanimità per l'intervento in progetto (…)”.
25 In quel contesto procedimentale, nei mesi di ottobre e novembre del 2014 si sono poi verificata gli eventi alluvionali che hanno colpito pesantemente proprio la zona del Rio Rolandette, presso le aree della zona Vignasse (aree in cui ricade il fabbricato oggetto d'intervento), con inondazione in seguito all'esondazione del suddetto rio e, a causa di detti eventi, gli organi competenti presso la hanno ravvisato CP_10
l'opportunità di approfondire e rivalutare tutti quegli interventi in corso di autorizzazione che, una volta realizzati, avrebbero potuto determinare l'aumento del rischio per l'incolumità dei nuovi soggetti che si sarebbero collocati stabilmente nelle aree spondali dei corsi d'acqua esondati con aumento del carico insediativo (come nel caso oggetto della presente vertenza, con cambio di destinazione di uso di un fabbricato da magazzino a residenza): in conseguenza dei richiamati eventi alluvionali, la ha, quindi, intrapreso le iniziative necessarie ed opportune per CP_10 eventuali modifiche ai Piani di Bacino ed anche il , per la tutela della Controparte_3 pubblica incolumità, si è dovuto attivare commissionando uno studio particolareggiato idraulico per identificare le aree sottoposte a maggior rischio idraulico in forza di quanto avvenuto.
In ogni caso poiché all'epoca la modifica ai Piani di Bacino non era stata ancora approvata, la pratica edilizia ha proseguito il suo corso e in data 27.10.2014 il responsabile del procedimento relativamente all'intervento del CP_1 fabbricato, ha comunicato agli attori il parere della Commissione Edilizia, intervenuto nella seduta del 2.10.2014 con cui essa per quanto di competenza e fatte salve le risultanze della Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole all'unanimità per l'intervento in progetto, anticipando addirittura i tempi abituali di quasi 3 mesi, dal momento che il procedimento edilizio e poi quello di variante urbanistica, devono essere preceduti dal procedimento paesaggistico (pertanto il procedimento generale per l'eventuale approvazione dell'intervento avrebbe dovuto essere interrotto per poi riprendere solo a procedimento paesaggistico espletato).
Solo in data 7.11.2014, relativamente all'intervento del fabbricato, è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano, trasmessa dal progettista, parte della documentazione “integrativa” della Istanza di Autorizzazione Paesaggistica del 17.5.2013 a suo tempo incompleta, così come richiesto dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 12.9.2014 (vedi supra).
In data 13.11.2014, relativamente all'intervento sul fabbricato, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio con la relativa documentazione progettuale sotto il profilo paesaggistico (compresa la documentazione integrativa pervenuta il
26 7.11.2014) è stato trasmesso dal responsabile del procedimento paesaggistico Geom.
a seguito della verifica ai lui demandata dalla Commissione Locale per il CP_19
Paesaggio, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, nonché al ed al progettista. Pt_1
In data 19.12.2014 è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune di Loano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per “Intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, nell'ambito del progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo sito in Via San Damiano (F. n. 14 mappali nn. 447, 1599 e 1600)” presentata dal (peraltro nuovamente incompleta); detto preventivo Pt_1 rifacimento del muro d'argine rappresentava condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento relativo al fabbricato e su iniziativa degli attori sono stati, quindi, poi aperti (secondo il C.T.U. senza una apparente ragione) due procedimenti autonomi e distinti laddove sarebbe stato logico presentare la richiesta di realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'argine nell'ambito del procedimento principale: più in dettaglio il 19.12.2014, il progettista ha presentato la SCIA per il rifacimento del muro d'argine come autorizzato a livello idraulico dalla Provincia di Savona il 27.8.2013 (ma anche in questo caso è stata presentata una pratica incompleta e le necessarie integrazioni interverranno solo il 6.8.2015) e, contestualmente alla SCIA, è stata presentata l'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica per il rifacimento del muro d'argine: lo stesso giorno il responsabile del procedimento ha effettuato l'istruttoria della SCIA e ha firmato la nota CP_1 poi comunicata al ed al progettista di avvio del procedimento con richiesta Pt_1 delle necessarie integrazioni (stante le riscontrate carenze documentali), per i lavori di rifacimento del muro d'argine; in data 31.12.2014 è intervenuto il parere favorevole di competenza della allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, per i lavori di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 49.2009.
In data 14.1.2015 il ha firmato l'autorizzazione paesaggistica n. 37.2015 in CP_2 conformità alle indicazioni emerse durante il procedimento paesaggistico per i lavori di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, e in data 19.1.2015 il responsabile del procedimento paesaggistico Geom. ha trasmesso detta autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza per i Beni CP_19
Architettonici e Paesaggistici della Liguria, al ed al progettista. Pt_1
27 Ancora, in data 28.1.2015, la Giunta Regionale con deliberazione n. 59 ha approvato la mappatura delle aree interessate dalle inondazioni avvenute nei mesi di ottobre e novembre 2014, inglobando nella fascia A (zona rossa) zona di massimo rischio di inondazione e di inedificabilità assoluta, gran parte delle aree della zona Vignasse: peraltro detta deliberazione aveva carattere generale e di salvaguardia e non era fondata su uno studio idraulico fatto dalla , ma solamente sulla indicazione CP_10 delle zone inondate: detto studio idraulico era stato demandato ad un momento successivo ed affidato ai Comuni interessati, tra cui quello di Loano che ha poi provveduto, al fine di indagare adeguatamente il Rio Rolandette e tutte le aree interessate dall'evento alluvionale verificatosi nel 2014 per prevenire e conoscere i rischi per la popolazione.
Tornando all'iter della pratica amministrativa, in data 29.1.2015 la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole “(…) in quanto trattasi di consolidamento statico della muratura d'argine esistente utilizzando la pietra locale a faccia a vista (…)” per l'intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette e, in data 12.2.2015, esso è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, al ed al progettista;
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pt_1
Paesaggistici della Liguria, in data 7.4.2015, ha poi trasmesso al di Loano il CP_3 proprio parere favorevole per l'intervento di rifacimento del muro di sostegno, al punto che il 14.4.2015 il ha firmato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 10.2015. CP_2
In data 6.8.2015 al Comune di Loano è stata trasmessa dal progettista, la documentazione integrativa della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per “Intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, nell'ambito del progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo sito in Via San Damiano (fg. 14 mapp. 447, 1599 e 1600)” presentata in data 19.12.2014 in modo incompleto (come già indicato in precedenza), documentazione che avrebbe dovuto essere già presente nella istanza iniziale del 16.2.2011 e, in data 1.10.2015, è stata depositata sempre dagli attori al ulteriore documentazione Controparte_3 integrativa relativa all'intervento del fabbricato, (trasmessa dal progettista in data 25.9.2015) avente ad oggetto l'adeguamento alle prescrizioni della Commissione Paesaggio come da questa richieste il 11.9.2014.
In data 12.10.2015 il progettista e l'ingegner , nelle rispettive qualità di Persona_5
Direttore Lavori e di Direttore Lavori Opere Idrauliche e Controparte_15
28 Armati, hanno poi comunicano al , l'inizio dei lavori per il rifacimento Controparte_3 del muro d'argine e ancora il 13.1.2016 l' ha richiesto agli Controparte_20 istanti la presentazione della documentazione relativa alla pratica su supporto informatico per consentire la pubblicazione propedeutica alla indizione della conferenza dei servizi (tale documentazione aggiornata e completa avrebbe dovuto essere presentata contestualmente alle ultime integrazioni del 25.9.2015).
In data 9.2.2016 gli attori hanno depositato presso il Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia della , relativamente all'intervento del fabbricato, CP_10 istanza di proroga di n. 3 anni della Autorizzazione ai fini Idraulici rilasciata dal Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale della Provincia di Savona indicando il Comune di Loano non aveva ancora rilasciato il Permesso di Costruire: tale permesso, tuttavia, in allora, non avrebbe potuto essere rilasciato, in assenza della declaratoria della fine lavori di rifacimento dell'argine (poi comunicata in data 8.4.2016) e della approvazione della variante urbanistica al P.R.G.
In data 12.2.2016, relativamente all'intervento del fabbricato, è stata poi predisposta dal Responsabile del Procedimento, (pur non avendo ancora ottenuto dal CP_1 progettista la documentazione aggiornata e completa, necessaria per la preventiva pubblicazione) la proposta di deliberazione per la successiva seduta del Consiglio Comunale del 22.3.2016 per l'assenso alla modifica allo strumento urbanistico comunale sotteso all'intervento ed attivazione della procedura di Conferenza dei Servizi, con il parere favorevole del dirigente ancora in data 16.3.2016 il CP_2 ha depositato presso il Comune di Loano il certificato di Collaudo statico Pt_1 delle opere in c.a. a seguito della SCIA per “(…) Intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, nell'ambito del progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo sito in Via San Damiano (…)” e il 22.3.2016 è stata adottata dal Consiglio Comunale di Loano la deliberazione n. 4 avente ad oggetto “(…) l'assenso alla modifica allo strumento urbanistico comunale sotteso all'intervento ed attivazione ella procedura di conferenza dei servizi (…)”, con assenso, altresì, alla modifica alla strumento urbanistico comunale, presupposto per l'intervento edilizio del fabbricato, da attuarsi nel sito ricompreso nella zona "T1" ST ER (a condizione della successiva approvazione della variante urbanistica al P.R.G. che avrebbe dovuto comunque essere posta al vaglio e sottoposta all'approvazione dalla
., senza la quale il procedimento per il rilascio del Permesso di CP_10
Costruire non poteva partire).
29 In data 8.4.2016 è stata tramessa dal progettista al di Loano, la CP_3 comunicazione della fine lavori relativi all'intervento di rifacimento di muro di sostegno avente funzione arginale posto in sponda sinistra del Rio Rolandette, presentata in data 19.12.2014 di cui si detto in precedenza e solo a seguito di tale comunicazione (poiché il preventivo intervento sull'argine risultava condizione indispensabile e propedeutica in presenza di un'area spondale di un rio non indagato, che aveva una fascia di rispetto di 20 metri di inedificabilità per cui senza il suddetto rifacimento del muro d'argine il Settore Difesa del Suolo della Provincia non avrebbe concesso la deroga) si sarebbe potuto procedere alla valutazione in punto fattibilità dell'intervento sul fabbricato.
In data 29.4.2016 il ha firmato la determinazione n. 30 avente ad oggetto CP_2
“(…) Incarico professionale per redazione dello Studio Idraulico del Rio Rolandette e degli approfondimenti tecnici tesi ad analizzare i fenomeni avvenuti nell'autunno 2014 e formulare proposta di aggiornamento delle aree inondate (…)” ai professionisti geologo ed Ing. (incarico conferito in seguito alle Controparte_21 Persona_8 direttive pervenute il 28.1.2015 dalla Giunta Regionale che aveva approvato la mappatura delle aree interessate dalle inondazioni avvenute nei mesi di ottobre e novembre del 2014).
Ancora, in data 13.5.2016 (nel frattempo gli attori a mezzo del loro legale avevano diffidato con pec del 29.4.2016 il al rilascio del permesso di Controparte_3 costruire entro la data del 31.5.2016) l'Ufficio ha inoltrato una PEC Controparte_22 al progettista richiedendo ancora una volta su base informatica le integrazioni (non ancora presentate, che avrebbero già dovuto essere allegate alle ultime integrazioni del 25.9.2015; altra richiesta analoga era avvenuta senza esito in data 18.2.2016).
In data 27.7.2016 l'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica ha poi trasmetto alla Regione gli studi e gli approfondimenti tecnici (mappe di rischio regionale quadro CTR n. 245080 Loano del dicembre 2014) eseguiti da tecnici esterni su incarico della Amministrazione Comunale, chiedendo “(…) la modifica della cartografia relativa alle aree interessate da inondazione poste nel tratto compreso tra rio Rolandette e il confine di levante con Pietra Ligure durante gli eventi alluvionali dell'autunno 2014 di cui D.G.R. n. 59.2015 e s.m.i (…)”.
In data 28.7.2016 è stata poi trasmessa dal progettista al Loano, CP_3 relativamente all'intervento del fabbricato, documentazione “integrativa”, che peraltro comportava nuova e diversa soluzione progettuale e che, dunque, in forza
30 delle intervenute modifiche alla L.R. n. 49.2009, apportate con la L.R. n. 22.2015 (c.d. Piano Casa 3), avrebbe comportato il dovere ricominciare dall'inizio l'iter procedurale fino a quel momento svolto, con perdita di efficacia della autorizzazioni già intervenute (detta modifica, fra l'altro, comportava la destinazione d'uso del volume adibito ad autorimessa a destinazione residenziale, con modifica della sagoma): essa ha determinato, provvisoriamente, un nuovo blocco della pratica (solo successivamente, in un secondo tempo essa non verrà considerata e sarà portata avanti quella precedente).
In data 9.8.2016 con Decreto n. 183 del Direttore Generale Dipartimento Territorio della Regione è stata adottata la “Variante ai Piani di Bacino vari in Provincia di CP_10
Savona per recepimento aree inondate eventi alluvionali 2014 ai fini dell'indizione della fase di pubblicità partecipativa”, con invito alle Amministrazioni Comunali interessate a detti eventi alluvionali ad attivarsi per produrre studi particolareggiati finalizzati a garantire la tutela della pubblica incolumità dei territori che avrebbero potuto essere oggetto di inondazione.
In data 11.8.2016 la ha trasmesso al il Decreto n. CP_10 Controparte_3
3445 del 19.7.2016, rilasciato dal Settore Difesa del Suolo di Savona ed Imperia, della autorizzazione alla proroga di n. 36 mesi della autorizzazione idraulica relativa all'intervento sul fabbricato, in cui si è dato atto della intervenuta fine lavori del rifacimento del muro d'argine e con prescrizione di comunicazione dell'inizio dei lavori entro il 6.4.2017.
Nei mesi di agosto e settembre 2016 sono seguite comunicazioni tra l'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Loano e gli uffici competente della Regione Liguria – Assetto del Territorio, in relazione alla luce del sopravvenuto atto regionale D.D.G. n. 183.2016, per procedere alla eventuale modifica alla cartografia relativa alle aree interessate da inondazione negli eventi alluvionali dell'autunno 2014 nella zona ricompresa tra cui il Rio Rolandette e il confine con il Comune di Pietra Ligure, per la nuova riperimetrazione delle aree classificate in “fascia A”.
In data 1.9.2016 il dirigente. ha provveduto alla convocazione per il giorno CP_2
14.9.2016, della Conferenza dei Servizi in seduta referente, ai sensi degli artt. 59 e 60 della L. R. n. 36.1997 e dell'art. 14 e ss. della L. n. 241.1990 presso la CP_10
, per l'approvazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione con cambio di
[...] destinazione d'uso di fabbricato, proposto dagli attori, con delega al funzionario responsabile dell'Edilizia Privata ed Urbanistica Benerecetti a partecipare in sua vece
31 alla seduta referente della Conferenza di Servizi del 14.9.2014; il giorno successivo (2.9.2016) è stata trasmessa dal progettista al Comune di Loano, ulteriore documentazione “integrativa” relativa all'intervento del fabbricato.
In data 14.9.2016 si è riunita in seduta referente la Conferenza dei Servizi, presieduta dal responsabile del procedimento in quel contesto il CP_1 [...]
ha confermato la volontà di portare ad approvazione l'intervento e la CP_3 CP_10
ha richiesto "(…) specifico parere delle strutture regionali competenti (…)" in
[...] merito al profilo idraulico con indicazione del termine di n. 90 giorni per l' assunzione poi della determinazione conclusiva del procedimento, (termine peraltro sospeso sino al ricevimento delle integrazioni richieste).
In data 20.9.2016 si è svolta la seduta del CTB, per le osservazioni alla Variante ai Piani di Bacino vari in Provincia di Savona per recepimento aree inondate in occasione degli eventi alluvionali 2014 adottata con Decreto n. 183.2016 del Direttore Generale Dipartimento Territorio della , la quale ha esaminato lo studio idraulico CP_10 di maggior dettaglio presentato dal , “(…) finalizzato a indagare il Rio Controparte_3
Rolandette per definire le aree interessate dalle esondazioni del rio stesso ai diversi tempi di ritorno (…)”, con indicazione che nella cartografia redatta sulla base degli esiti dello studio di cui sopra, la zona oggetto di intervento risulta essere in fascia
“A”, quella di massimo rischio di inondabilità e per la pubblica incolumità.
In data 27.9.2016 il Settore Assetto del Territorio della a seguito CP_10 della presentazione della osservazione del Comune alla variante al Piano di CP_3
Bacino del Torrente e contenente lo studio idraulico relativo al rio Rolandette finalizzato alla modifica della cartografia delle aree inondate negli eventi alluvionali 2014 come perimetrate del DGR n. 59.2015, ha richiesto al alcuni Controparte_3 approfondimenti integrativi;
in data 4.10.2016 è pervenuta da parte del Settore Urbanistica della richiesta di parere del Settore Assetto del CP_10
Territorio e del Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia che in data 11.10.2016 ha precisato che rispetto al Piano di Bacino vigente l'area di intervento del fabbricato risultava “(…) tra i tratti non indagati del Rio Rolandette e (…) non compresa all'interno delle aree inondate durante l'evento alluvionale del 2014 - di cui alla DGR n. 59.2015 - sulla base della quale è stata adottata, con DDG n. 183.2016, la variante di recepimento che classifica le aree individuate come fasce cd A*, variante che risulta attualmente in corso al PdB del torrente Nibalto (…)” ed ha evidenziato, peraltro, che
“(…) il ha presentato, nell'ambito delle osservazioni alla variante di cui Controparte_3 sopra, uno studio idraulico di maggior dettaglio finalizzato a indagare il Rio Rolandette
32 per definire le aree interessate dalle esondazioni del rio stesso ai diversi tempi di ritorno e (…) che nella cartografia redatta sulla base degli esiti dello studio di cui sopra, la zona oggetto di intervento risulta essere in fascia A (…)”,
In data 17.10.2016 il dirigente ha firmato la determinazione n. 112 avente ad CP_2 oggetto un ulteriore “Incarico professionale per redazione dello Studio Idraulico del Rio Rolandette aggiornamento della determinazione dirigenziale 30/area 3 del 29.4.2016”, ai professionisti geologo e Ing. (il tutto Controparte_21 Persona_8 sulla base della specifica richiesta di acquisizione di ulteriori approfondimenti della situazione pervenuta dalla Regione e delle valutazioni già effettuate dai tecnici che avevano segnalato l'opportunità di indagare anche il territorio a monte del Rio Rolandette, anche tenuto conto della medio tempore avvenuta realizzazione di un nuovo argine in sponda sinistra, quello cioè eseguito dal e dalla ). Pt_1 Parte_2
In data 14.11.2016 l'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica ha quindi trasmesso alla “Integrazione documentazione tecnica per proposta di variante al Piano di CP_10 bacino di cui DDG n. 183.2016 relativa al recepimento aree inondate ex DGR n. 59.2016”, finalizzata alla riperimetrazione dell'area ed, infine, in data 30.12.2016 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1324.2016, ha approvato la variante al Piano di Bacino, che ha confermato le analisi del Comitato Tecnico di Bacino e ha inserito la proprietà degli attori nella fascia di inondabilità “A” di massimo rischio, con conseguente valutazione di inedificabilità assoluta della stessa (la variante è poi entrata in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento sul BURL, poi avvenuta il 1.2.2017).
Non risulta che detto atto Regionale sia stato oggetto di ricorso amministrativo da parte degli odierni attori.
La Conferenza dei Servizi in seduta deliberante per la decisione definitiva in relazione all'istanza di rilascio del permesso a costruire, è stata poi convocata in data 27.1.2017 dal dirigente per il giorno 8.2.2017 e in quel contesto si è dato atto che la CP_2
con PEC n. 4888 del 6.2.2017 aveva comunicato che “(…) In CP_10 riferimento al procedimento in oggetto indicato, tenuto conto della DGR n. 1324 del 30.12.2016, esecutiva dal 1.2.2017, che ha approvato le modifiche ai vigenti Piani di Bacino nei territori della Provincia di Savona, inserendo le aree interessate dal progetto in argomento in fascia A, si comunica l'improcedibilità della pratica stessa atteso che l'intervento edificatorio non è neppure riconducibile a quelli ammessi ai sensi dell'art. 23 bis delle norme di attuazione del richiamato Piano di Bacino, posto
33 che lo stesso, da un lato non è conforme al P.R.G. e dall'altro il titolo edilizio non è stato rilasciato nei termini ivi indicati (…)” (entro il 1.2.2017, data di pubblicazione sul B.U.R.L. della esecutività della DGR n. 1324 del 30.12.2016); successivamente il ha firmato la determinazione n. 14 del 20.2.2017 di motivata conclusione CP_2 negativa della Conferenza dei Servizi che produceva “(…) l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato (…)” (anche detto atto non risulta essere stato oggetto di ricorso da parte degli odierni attori).
Quelli sopra riportati sono, dunque, i passaggi procedimentali della pratica amministrativa attivata dal e dalla per ottenere il rilascio del più Pt_1 Parte_2 volte indicato permesso a costruire per demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di fabbricato incongruo, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 49.2009” dell'immobile sito in Via San Damiano, senza numero civico e quelli, ulteriori e distinti, intervenuti dal 2014 in poi che hanno determinato, a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno del 2014, le modifiche ai precedenti e vigenti Piani di Bacino nei territori della Provincia di Savona, inserendo, fra l'altro, le aree interessate dal progetto degli attori in fascia A, determinando così la definitiva reiezione della richiesta edificatoria.
In forza della richiamata ricostruzione dei vari passaggi della pratica amministrativa di cui si discute, attivata dagli attori nel 2011 si ricava, dunque, da un lato, una iniziale presentazione da parte degli interessati e dei loro tecnici di dichiarazioni poi verificatesi non veritiere e la carenza (perdurante nel tempo) della allegazione della documentazione necessaria ed indispensabile ex lege per lo sviluppo dell'iter della stessa, tal da averne comportato l'improcedibilità e/o la sostanziale irricevibilità (fra l'altro anche le successive sono risultate spesso inadeguate e incomplete, ed a volta presentate con gravi ritardi da parte degli istanti/progettista così da avere inevitabilmente comportato una dilatazione dei tempi) e, a tale aspetto, va aggiunta anche la scarsa cognizione in capo ai richiedenti (ed in particolare ai tecnici che li assistevano che certamente avrebbe dovuto, quali professionisti del settore, avere chiare contezza delle scelte da effettuare) delle procedure necessarie: come osservato dal C.T.U sarebbe stata necessaria una conferenza di servizi preliminare per capire tutte le problematiche in modo interdisciplinare.
In sostanza l'intervento, almeno ab initio, non era assentibile, per i vincoli vigenti per i quali si sarebbe dovuto ottenere una deroga e per la non conformità rispetto alla strumentazione urbanistica vigente che si sarebbe dovuto variare con un atto di impulso politico (deliberazione di Consiglio Comunale), per il quale erano comunque
34 necessari i vari passaggi amministrativi che avrebbero dovuto essere accompagnati dalle allegazioni della documentazione propedeutica.
Il C.T.U. ha altresì evidenziato come la scelta anomala, che ha ulteriormente complicato il procedimento, è stata quella di procedere al frazionamento dell'intervento in plurime istanze nel senso che l'istanza depositata in data 16.2.2011 di permesso di costruire contemplava una procedura di variante urbanistica, che deve essere approvata previo parere di mediante attivazione di Conferenza CP_10 dei Servizi ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 36.1996 e s.m e poiché era necessaria detta attivazione non appare comprensibile per quale motivo gli istanti ed il tecnico incaricato abbiano deciso di presentare autonome e separate istanze e, segnatamente: istanza presso il Comune di Loano per ottenere il Permesso di costruire per l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'edificio; istanza presso la Provincia di Savona in merito agli aspetti di tutela delle acque e di Piani di Bacino per la demolizione e ricostruzione del fabbricato;
istanza presso la Provincia di Savona in merito agli aspetti di tutela delle acque e di Piani di Bacino per la ricostruzione del muro d'argine; istanza presso il Comune di Loano per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio; istanza presso il Comune di Loano per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di ricostruzione dell'argine e messa in sicurezza dell'area e SCIA per l'attuazione dell'intervento di ricostruzione dell'argine e messa in sicurezza dell'area; tali richieste avrebbero potuto essere ricomprese in un'unica per poi ottenere nell'ambito della Conferenza dei Servizi, comunque indispensabile per la pronuncia di in merito alla variante urbanistica, tutti i pareri e le CP_10 autorizzazioni.
Tale frammentazione di procedure (al di là del fatto lo si ribadisca che la pratica per un buon lasso di tempo ed almeno fino all'aprile 2016) non avrebbe potuto essere mandata avanti a causa della carenza di allegazione documentale che avrebbero dovuto depositare gli istanti) ha comportato inevitabilmente, come già osservato, una dilatazione dei tempi processuali e la situazione si è poi ulteriormente complicata a causa dell'evento alluvionale dell'autunno 2014 che ha interessato anche la zona ove era ubicata la proprietà del e della (o, comunque, quella limitrofa), Pt_1 Parte_2
a seguito del quale è emersa la potenziale grave pericolosità per la pubblica incolumità del sito e, pertanto, di conseguenza, anche dell'intervento edilizio proposto: la realizzazione di un edificio residenziale, con addirittura delle parti residenziali al piano terra, in un'area riconosciuta come gravemente pericolosa sarebbe stato un
35 rischio per la pubblica incolumità e anche se fosse già intervenuto il rilascio del titolo abilitativo la situazione sopravvenuta ben avrebbe potuto portato l'Amministrazione a procedere con un eventuale annullamento del titolo in autotutela, per tutelare l'incolumità pubblica (a seguito del cambiamento climatico in corso risulta invero ormai operante il principio di impedire nuove costruzioni nelle zone ad elevato rischio ed incentivare lo spostamento degli insediamenti dalle aree ad elevato rischio a zone non di rischio).
In conclusione, in base a quanto in precedenza esposto, non solo non esiste alcun concreto elemento per potere affermate che, come sostenuto dagli attori, l'arch. ed il dott. nelle rispettive qualità di responsabile del Controparte_1 CP_2
Procedimento e di Dirigente del Servizio di Edilizia Privata del Controparte_3 abbiano colpevolmente e deliberatamente ritardato l'iter della pratica, rinviandone volutamente la conclusione a data successiva all'entrata in vigore della variante di Piano di Bacino, ma, addirittura, va ritenuto che le attività da loro poste in essere nell'ambito della pratica amministrativa oggetto di causa, siano state svolte in assoluta conformità e nei limiti dei rispettivi poteri e con tempistiche compatibili con la tipologia del singolare procedimento amministrativo scelto degli istanti/professionista e senza avere posto in essere passaggi amministrativi inutili tali da ritardare la conclusione del procedimento, con conseguente insussistenza di ogni profilo di responsabilità a titolo di dolo, ma neppure a titolo di colpo, a loro carico per l'occorso.
Da tale impostazione consegue la reiezione della domanda risarcitoria proposta da e nei confronti dei convenuti e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e nessuna ulteriore valutazione va, quindi, effettuata in ordine al danno CP_2 lamentato dagli attori.
E' pacifico poi che, in ogni caso, i convenuti operassero alle dipendenze del CP_3
ragione per la quale (a prescindere dalla infondatezza dell'impostazione attorea
[...] di pretesa risarcitoria fondata sul colpa grave o addirittura sulla condotta dolosa dei convenuti), appare del tutto giustificata l'intervenuta chiamata in causa da loro effettuata, a garanzia e/o manleva, dell'Ente Pubblico locale che sarebbe stato comunque tenuto a rispondere del loro operato in caso di dimostrata colpa (lieve) degli stessi, in forza del disposto dell'art. 28 della Costituzione e dei principi generali di cui agli artt. 2043 e 2049 C.C. (la ritenuta infondatezza della domanda attorea nei confronti dei convenuti rende inutile ogni valutazione su quella ulteriore riconvenzionale (inversa) formulata dal verso i convenuti fondata sul Controparte_3 disposto degli artt. 18, 23 e 28 del D.P.R. n. 3.1957).
36 Parimenti sono risultate astrattamente giustificate (indipendentemente dalle eccezioni sollevate anche in punto operatività delle polizze) le chiamate in causa effettuate dal e dal delle rispettive compagnie CP_1 Controparte_3 assicurative e , con le CP_9 CP_9 Controparte_11 inevitabili conseguenze in punto accollo delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa in capo agli attori.
Per tutte le ragioni esposte va respinta le domanda risarcitoria proposta da Pt_1
e nei confronti dei convenuti e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno accollate a e Parte_1
in relazione sia ai rapporti processuali con i convenuti Parte_2 CP_1
e , sia in relazione a quelli con i terzi chiamati in causa
[...] CP_2 CP_3
e (chiamata in
[...] CP_9 Controparte_11 causa, come detto, risultate determinate dalla pretesa azionata dagli attori e, pertanto, giustificate): dette spese vanno liquidate mediante applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da € 52.000,00= a € 260.000,00=, valori medi di tabella in relazione alla posizione di , e e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 leggermente inferiore ai medi di tabella (stante la posizione processuale defilata di tale soggetti) per e CP_9 Controparte_11
Vanno infine poste a carico di e le spese di C.T.U. Parte_1 Parte_2 come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti dei convenuti e;
Controparte_1 CP_2
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali che liquida in € 759,00= per esborsi e Controparte_1
37 € 14.103,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali che liquida in € 759,00= per esborsi e € CP_2
14.103,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 delle spese processuali che liquida in € 759,00= per esborsi e € Controparte_3
14.103,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 CP_9
delle spese processuali che liquida in € 12.000,00= per onorari, oltre CP_9 spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali che liquida in € Controparte_11
12.000,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A;
NA
e , in via solidale, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2
C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 13.6.2025 Il GIUDICE
dr. LUIGI ACQUARONE
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