Articolo 1883 del Codice civile
Articolo 1882Articolo 1884
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19 aprile 1942
Art. 1883.

(Esercizio delle assicurazioni).

L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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