Ordinanza collegiale 11 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 30 aprile 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23886 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02189/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2189 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comitato Montalto Futura, Comitato Maremma Viva, Comitato Verde Tuscia, Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Corchiano e della Tuscia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Anton Giulio Lana e Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Rosi in Roma, via Gian Giacomo Porro, 18;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e La Radioprotezione Isin, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
So.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Giuseppe De Vergottini, Serena Scarabotti e Elisa Lenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;
nei confronti
Regione Lazio e Provincia di Viterbo, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Biodistretto della via Amerina e delle Forre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anton Giulio Lana e Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo MISE AOO_ENE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0031465 del 30 dicembre 2020; - della Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee (detta anche CNAPI) adottata dalla Società SOGIN spa Associazione professionale VIA BERTOLONI, 44 – 00197 ROMA TEL. 06 80687132 - FAX 06 80687041 pubblicata il 5 gennaio 2021; - del documento redatto da SOGIN spa proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI; - del documento della società So.G.I.N. del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI”; - del DM del 7 agosto 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale è stata modificata la classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 45; - del documento della società So.G.I.N. “Procedura operativa SO per la realizzazione della CNAPI”; - del DPCM del 30 ottobre 2019 “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” e del relativo allegato; - delle Conclusioni del Seminario Nazionale disposte da SOGIN con documento del 15 dicembre 2021; - della Guida Tecnica n. 30 dell’ottobre 2020 adottata dall’ISIN recante previsioni sui “criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato”, nonché per quanto di ragione della Guida Tecnica n. 32 adottata dall’ISIN dell’ottobre 2021 “Criteri di sicurezza e di radioprotezione per impianti ingegneristici di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMITATO MONTALTO FUTURA il 5\6\2022:
- del diniego all’accesso agli atti formulata dai Comitati ricorrenti con atto del 28 marzo 2022 ed inviato a mezzo pec in data 31 marzo 2022, da parte del Ministero della Transizione ecologica, espresso con nota del 2 maggio 1 2022 e della società SOGIN s.p.a. espresso con nota del 27 aprile 2022, nonché del diniego tacito espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei Comitati ricorrenti all’accesso agli atti richiesti con la richiamata istanza;
per la condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di propria competenza, all’ostensione della suindicata documentazione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMITATO MONTALTO FUTURA il 20\2\2024:
- del diniego all’accesso agli atti disposto dal MASE con nota del 17 gennaio 2024 prot. n. 8942 e dalla società SOGIN con nota del 17 1 gennaio 2024 prot n. 3402 rispetto all’istanza di accesso agli atti formulata dai Comitati ricorrenti con atto del 19 dicembre 2023, nonché avverso al diniego tacito espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’ISIN;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei Comitati ricorrenti all’accesso agli atti richiesti con la richiamata istanza;
per la condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di propria competenza, all’ostensione della suindicata documentazione;
nonché per l’annullamento della Carta Nazionale delle Aree idonee (CNAI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13 dicembre 2023, del parere dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione non conosciuto nei suoi estremi e contenuti, dalle valutazioni istruttorie svolte dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non conosciuto nei suoi estremi e contenuti, di tutti i documenti istruttori disposti dalla società SOGIN per l’identificazione della carta CNAI non conosciuti nei loro estremi e contenuti; per quanto di ragione delle sopra indicate note del Ministero della Transizione Ecologica e di SOGIN per vizi propri dell’atto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMITATO MONTALTO FUTURA il 7\2\2025:
del rapporto preliminare redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, riguardo alla “Sottoposizione della proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, che ha dato avvio alla procedura di VAS e pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica, nella parte in cui ha inteso convalidare la proposta di CNAI pubblicata dal medesimo Ministero in data 13 dicembre 2023, oggetto di contestazione nel ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti che ha avviato il presente giudizio e nel quale si formulano i seguenti motivi aggiunti; nonché nella parte in cui del Rapporto Preliminare al punto 3.1.4, pag. 28, si afferma:
“Per quanto attiene agli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare, coincidendo di fatto con criteri della GT n. 29, in questa fase del processo di localizzazione il loro raggiungimento può considerarsi attuato con la definizione della proposta di CNAI.
Infatti, l’esclusione delle aree del territorio nazionale a seguito dell’applicazione dei criteri della GT n. 29, che per loro conformazione ambientale e antropica non garantirebbero l’idoneo confinamento e isolamento dei radionuclidi dalla biosfera al verificarsi di un rilascio accidentale durante l’esercizio del DNPT, ha permesso di individuare, in linea con l’obiettivo generale di sicurezza nucleare, le aree meritevoli di indagini di dettaglio finalizzate a qualificare il sito. Per tale ragione gli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare non saranno rivalutati nella presente procedura ambientale”;
nonché di ogni altro provvedimento e documento istruttorio al momento non conosciuto e comunque non portato a conoscenza in particolare quelli riferiti ai punti 2.2.4 e 2.2.5 del medesimo rapporto preliminare di cui se ne sconoscono i contenuti ed i relativi riferimenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMITATO MONTALTO FUTURA il 10\2\2025:
del rapporto preliminare redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, riguardo alla “Sottoposizione della proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, che ha dato avvio alla procedura di VAS e pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica, nella parte in cui ha inteso convalidare la proposta di CNAI pubblicata dal medesimo Ministero in data 13 dicembre 2023, oggetto di contestazione nel ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti che ha avviato il presente giudizio e nel quale si formulano i seguenti motivi aggiunti; nonché nella parte in cui del Rapporto Preliminare al punto 3.1.4, pag. 28, si afferma:
“Per quanto attiene agli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare, coincidendo di fatto con criteri della GT n. 29, in questa fase del processo di localizzazione il loro raggiungimento può considerarsi attuato con la definizione della proposta di CNAI.
Infatti, l’esclusione delle aree del territorio nazionale a seguito dell’applicazione dei criteri della GT n. 29, che per loro conformazione ambientale e antropica non garantirebbero l’idoneo confinamento e isolamento dei radionuclidi dalla biosfera al verificarsi di un rilascio accidentale durante l’esercizio del DNPT, ha permesso di individuare, in linea con l’obiettivo generale di sicurezza nucleare, le aree meritevoli di indagini di dettaglio finalizzate a qualificare il sito. Per tale ragione gli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare non saranno rivalutati nella presente procedura ambientale”;
nonché di ogni altro provvedimento e documento istruttorio al momento non conosciuto e comunque non portato a conoscenza in particolare quelli riferiti ai punti 2.2.4 e 2.2.5 del medesimo rapporto preliminare di cui se ne sconoscono i contenuti ed i relativi riferimenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura, dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e La Radioprotezione Isin e della So.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. EL Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale ritualmente notificato in data 14 febbraio 2022 e depositato in data 5.03.2022, i Comitati ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo MISE AOO_ENE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0031465 del 30 dicembre 2020; della Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee (detta anche CNAPI) adottata dalla Società SOGIN spa pubblicata il 5 gennaio 2021; del documento redatto da SOGIN s.p.a. proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI; del documento della società So.G.I.N. del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI”; del DM del 7 agosto 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale è stata modificata la classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 45; del documento della società So.G.I.N. “Procedura operativa SO per la realizzazione della CNAPI”; del DPCM del 30 ottobre 2019 “ Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ed il relativo allegato; Conclusioni del Seminario Nazionale disposte da SOGIN con documento del 15 dicembre 2021; della Guida Tecnica n. 30 dell’ottobre 2020 adottata dall’ISIN recante previsioni sui “criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato”; nonché per quanto di ragione della Guida Tecnica n.32 adottata dall’ISIN dell’ottobre 2021“Criteri di sicurezza e di radioprotezione per impianti ingegneristici di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi.
2. A fondamento del ricorso, hanno eccepito l’erroneità e l’illegittimità degli atti impugnati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto.
I - Violazione dell’art. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 31/20210; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014; Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività e di precauzione; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di potere per motivazione apparente, comunque perplessa e non adeguata alla delicatezza ed importanza sociale ed ambientale dei provvedimenti in contestazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento.
Con il primo motivo di ricorso, hanno eccepito la perplessità e l’incoerenza dell’azione amministrativa principalmente collegata al fatto che i criteri utilizzati per individuare il sito dove realizzare il Deposito Nazionale sarebbero superati e non idonei dal momento che la struttura nasce, a dire dei ricorrenti, per accogliere solamente i rifiuti radioattivi a basse e media attività, mentre l’ipotesi attuale è che vi verranno collocati anche rifiuti ad alta attività.
Inoltre, i comitati ricorrenti hanno lamentato che non sarebbero state tenute in adeguata considerazione le prescrizioni inserite nel D.M. 340/2018.
II - Violazione degli artt. 25, 26 e 27 d.lgs. n. 31 del 2010 e ss. modificazioni ed integrazioni; Violazione del D. Lgs. 45 del 2014; Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività, di precauzione e di sussidiarietà; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., eccesso di 23 potere per motivazione apparente e comunque perplessa, eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento; violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. apparente partecipazione al procedimento; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria, altro profilo.
Con il secondo motivo di ricorso, hanno lamentato la lesione dei principi applicabili in tema di partecipazione al procedimento, sostenendo che quella effettivamente consentita sia stata meramente apparente ed abbia determinato anche delle carenze in merito alla motivazione dei provvedimenti impugnati.
III- Violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 cost. del principio del buon andamento, di trasparenza, di ragionevolezza, di legalità, di effettività, di precauzione; Violazione dei principi di trasparenza, e concorrenzialità; violazione degli artt 101 e ss. TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea); violazione delle direttive n. 2004/18/CE relativa “al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi” e n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 “relativa ai servizi del mercato interno” – così come modificate dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 30 cosiddetta Bolkestein; eccezione di costituzionalità degli artt. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 31 del 2010 e ss.ii.mm, rispetto agli artt. agli artt. 3, 11, 41, 76, 97 e 117 Cost.
Con l’ultimo motivo di ricorso, hanno contestato la legittimità del ruolo rivestito da SO nella vicenda in questione, sostenendo che non vi sarebbero sufficienti garanzie a livello di autonomia finanziaria e capacità di assumere il rischio delle attività collegate alla gestione del Deposito Nazionale.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno chiesto l’accoglimento della domanda.
4. Con primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26 maggio 2022, hanno impugnato il diniego opposto dalle Amministrazioni alla richiesta di accesso agli atti relativa alla integrale documentazione sulla CNAI, Carta Nazionale delle Aree Idonee, all’epoca ancora non pubblicata.
5. Con secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12 febbraio 2024, hanno impugnato il diniego opposto dalle Amministrazioni alla richiesta di accesso agli atti relativa alla integrale documentazione sulla CNAI, proponendo altresì domanda di annullamento della stessa CNAI, pubblicata sul sito del MASE in data 13 dicembre 2023.
6. Con terzo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 gennaio 2025, i Comitati ricorrenti hanno invocato l’annullamento del Rapporto preliminare redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica avviata sulla proposta di CNAI, avuto particolare riguardo al punto 3.1.4, pag. 28.
7. A fondamento dei ricorsi per motivi aggiunti, sono state avanzate una pluralità di censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
8. Giusta ordinanze collegiali n. 12893/2022 dell’11/10/2022 e n. 8554/2024, del 30/04/2024, sono state respinte le istanze di accesso formulate dai ricorrenti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..
9. Si sono costituiti in resistenza il ricorso Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura, dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e La Radioprotezione Isin e la So.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto il gravame si appunterebbe su un atto endoprocedimentale privo di attitudine lesiva.
9.1. Nel merito, la difesa erariale ha poi contestato sia l'esposizione di fatto, che i profili di diritto dedotti ed ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto privo di merito di fondatezza.
10. Ha spiegato intervento ad adiuvandum Biodistretto della via Amerina e delle Forre.
11. In data 9.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio dell’udienza di merito fissata per il 10 ottobre 2025, ad altra data successiva all’adozione del provvedimento finale della procedura di VAS,
non essendo ancora stato redatto il Rapporto ambientale ex art. 13, del D.lgs. n. 152/2006.
12. All’udienza straordinaria di smaltimento arretrato del 10 ottobre 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
13. Anzitutto va disattesa l’istanza di rinvio della trattazione dell’udienza, avanzata dalla parte ricorrente.
Si osserva che “Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali', che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.1.2024, n.59; TA.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 5788 del 2023).
Nella fattispecie, la dedotta “delicatezza del procedimento di definizione della CNAI ancora in essere, che coinvolge 21 aree nella provincia di Viterbo” non costituisce circostanza eccezionale tale da giustificare un rinvio della trattazione della stessa, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria.
È, peraltro, da soggiungere che, in sede di scritti difensivi, i Comitati ricorrenti non hanno prospettato tempistica alcuna, neanche meramente orientativa, attinente il perfezionamento formale della stessa, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta di rinvio comporterebbe, in sostanza, uno slittamento sine die della trattazione della controversia, in evidente distonia con le esigenze di ragionevole durata del processo, peraltro già significativamente risalente nel tempo.
14. Tanto premesso, in via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalle parti intimate, che deducono come l’impugnativa si appunti su atti privi di valenza provvedimentale non immediatamente lesivi.
15. L’eccezione è meritevole di positivo apprezzamento.
16. A norma dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., per poter agire nel processo amministrativo ,occorre essere non solo titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere, nel senso che non basta l’idoneità astratta a conseguire un risultato utile, ma occorre il conseguimento di un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso la pronunzia del giudice amministrativo.
Risulta, pertanto, insufficiente a radicare l’interesse al ricorso il riferimento ad una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione (cfr. Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
Per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, “nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Ed infatti è soltanto l'atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari (Cfr. ex multis T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/03/2020, n. 439).
17. Richiamate le predette coordinate ermeneutiche di carattere generale, appare opportuno, ai fini dell’esame della questione oggetto dell’odierno giudizio, illustrare il complesso procedimento relativo all’approvazione della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del PA tecnologico, delineato dall’art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, i cui passaggi possono essere sinteticamente riepilogati nei termini seguenti:
- “la So.G.I.N. s.p.a. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del PA LO proponendone contestualmente un ordine di idoneità … nonché un progetto preliminare per la realizzazione del PA stesso” (comma 1);
- “la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine della idoneità …, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito internet della SoGIN SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale … Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza … La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” (comma 3);
- “la SoGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l’Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l’UPI, l’ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al PA LO …” (comma 4);
- “la SoGIN SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico” (comma 5);
- “il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del PA tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della SoGIN SpA, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia” (comma 6).
18. Come già rilevato da questo Tribunale (ordinanza T.A.R. Lazio n. 12893/2022, i cui principi sono stati ribaditi nella ordinanza T.A.R. Lazio n. 8554/2024), sia la proposta di CNAPI, sia la proposta di CNAI devono essere considerate, giustappunto, come semplici proposte, aventi carattere meramente preparatorio, prive di rilevanza esterna e relative ad un segmento procedimentale in corso di completamento, non essendo ancora intervenuta da parte dei Ministeri competenti l’adozione della CNAI mediante apposito decreto.
19. Ne consegue, pertanto, che le impugnazioni di cui si discute sono inammissibili per carenza di attuale interesse, non essendovi alcuna effettiva utilità che potrebbe derivare ai Comuni ricorrenti dall’annullamento degli atti impugnati.
20. L’accoglimento della predetta assorbente eccezione assorbe il vaglio di ogni altra censura di merito e ne rende superflua la disamina.
21. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dai ricorsi per motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE IN, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EL Di RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di RT | TE IN |
IL SEGRETARIO