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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 145/2024 promossa da:
( in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
appellante contro
( rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ELISABETTA Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. Parte_2
204/23, pronunciata il 26.6.2023, pubblicata il 27.6.2023 e non notificata con la quale il giudice di prime cure rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 776/2021 proposta dall'odierna appellante.
In particolare, con il citato decreto ingiuntivo chiedeva alla il pagamento Controparte_1 Parte_2 della complessiva somma di euro € 3.000,00, in forza di due fatture per “Riparazioni effettuate a vostro conto nel mese di novembre” - Fattura n. 8 del 27.11.2020 per € 1.500,00 – e per “Riparazioni effettuate a vostro conto nel mese di dicembre” - Fattura n. 9 del 30.12.2020 per € 1.500,00.
Con il primo motivo di appello denunciava la “Violazione di legge e dei principi Parte_2
informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Errata interpretazione dei principi di fatto e di diritto. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia.
Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 645 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c.”. Affermava, in pagina 1 di 6 particolare, l'errore in cui era incorso il giudice di pace nel ritenere provata la pretesa creditoria della parte ingiungente, nonostante l'opponente in primo grado avesse contestato ab origine l'esistenza di qualunque rapporto con lo nonostante l'onere della prova dell'esistenza del contratto CP_1 gravasse sul creditore e nonostante l'esistenza del citato rapporto non fosse emersa all'esito dell'istruttoria espletata.
Con il secondo motivo di appello impugnava la sentenza di primo grado per “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione dei principi di fatto
e di diritto. Travisamento dei fatti. Omessa pronuncia, comunque carenza di motivazione, su un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 635 cpc. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione ed errata applicazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c..”.
Contestava, infatti, la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice confermava il decreto ingiuntivo “omettendo tuttavia ogni accertamento o verifica in merito alla esatta determinazione della pretesa creditoria”.
Con il terzo motivo di appello contestava la “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” in relazione alla condanna alle spese di lite.
Concludeva, dunque, chiedendo, “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza Sent. n. 204/23, pronunciata dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno il 26.6.2023, pubblicata il 27.6.2023, non notificata – R.G. n. 686/22 – Repert. N.
270/23 – Cron. n. 1591/23, disattesa ogni contraria istanza, in via principale nel merito: o revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno, il decreto ingiuntivo in primo grado opposto perché infondato, ingiusto e illegittimo;
o respingere e rigettare la domanda di pagamento proposta dalla in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto come in Pt_3 Controparte_1
diritto; o condannare, sempre ed in ogni caso, la alla restituzione integrale di Parte_4 tutto quanto percepito in forza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado pari ad €
6.968,98 ovvero nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori ex lege previsti come per legge dalla data del pagamento fino alla data della restituzione;
in ogni caso: o condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e competenze di entrambi di gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello affermando l'assoluta correttezza del Controparte_1
percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure e, dunque, l'infondatezza di tutti i pagina 2 di 6 motivi di appello. Concludeva chiedendo “Nel merito e in via principale: Rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e C.P.A., come per legge”.
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie ulteriori, era chiamato all'udienza del 31.1.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, pertanto, decisa con la presente pronuncia depositata mediante la “consolle del magistrato”.
L'appello è infondato e, in quanto tale, andrà rigettato.
In relazione al primo motivo di appello si ritiene del tutto corretto il percorso logico motivazionale esplicitato dal giudice di prime cure che, facendo buon governo dei principi che presiedono l'onere della prova nel giudizio civile, ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti sulla base delle univoche risultanze istruttorie emerse.
È principio ormai granitico quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (SSUU 13533 del 2001).
Ed infatti, nel corso del giudizio di primo grado – diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante e come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure – forniva adeguata Controparte_1 prova dell'esistenza del rapporto in essere tra le parti.
Innanzitutto, va detto, che dalla stessa documentazione depositata in primo grado dall'odierna appellante è possibile desumere lo svolgimento di prestazioni, da parte dello in favore di CP_1
Se così non fosse non si comprenderebbe il significato della missiva, datata 14 agosto Parte_2
2021 ed inviata da tra gli altri, a nel corpo della quale l'odierna Parte_2 Controparte_1 appellante qualifica lo stesso quale “agente di zona” accusandolo di aver “sviato” la clientela CP_1
e posto in essere illecite pratiche anticoncorrenziali (cfr. allegato 2 fascicolo di primo grado Pt_2
.
[...]
In secondo luogo, l'esistenza di un rapporto di collaborazione continuativo tra e lo Parte_2
è attestato dalle fatture prodotte dallo stesso e relative a “riparazioni effettuate” per conto di CP_1
e relative ai mesi di giugno 2019, luglio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, Parte_2
novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, giugno 2020, luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020, ottobre 2020 (cfr. doc. da 4 a 17 fascicolo primo grado . Documenti che non CP_1
pagina 3 di 6 sono stati in alcun modo contestati dalla odierna appellante in primo grado e che attestano l'esistenza di un rapporto continuativo tra le parti a fronte del quale la società corrispondeva Parte_2 mensilmente al proprio “agente di zona” (come dalla stessa qualificato nella citata missiva dell'agosto del 2021 citata), l'importo di euro 1500,00.
Agi univoci elementi di cui sopra andrà poi aggiunto che l'odierno appellato produceva ulteriore documentazione, costituita da messaggi scambiati tramite what'up, anch'essi non disconosciuti dalla parte appellante (cfr. doc. 18,19,20 fascicolo di primo grado . CP_1
L'esistenza di un rapporto di collaborazione con e lo svolgimento, da parte dello Parte_2 CP_1
di prestazioni nei mesi di novembre e dicembre, su incarico dell'appellante era infine confermato – come pure rilevato dal giudice di prime cure – dai testi escussi in primo grado.
In particolare, sentita dal Giudice di Pace all'udienza del 19.10.2022, confermava che Tes_1
“nel mese di novembre 2020 il Sig. su incarico della si recava Controparte_1 Parte_5 presso l'attività “Bar Edicola Giorgi Luana” sita in Acquasanta Terme (AP) per procedere allo smontaggio della macchina da caffè” aggiungendo che “ero presente allo smontaggio della macchina da caffè e del macinino”, confermava altresì che lo “eseguiva riparazioni/regolazioni delle CP_1 macchine da caffè, per conto della presso i clienti di quest'ultima” precisando che tali Parte_5
interventi, presso la sua attività erano svolti “sino al 22-23.11.2020, giorno in cui, nel pomeriggio, vi è stata la demolizione del fabbricato ove era il mio bar”. Allo stesso modo, il teste Testimone_2 sentito all'udienza del 21.09.2022, confermava le medesime circostanze, aggiungendo che “ciò posso dire in quanto sono socio della Ditta Caffè del Corso di S.B.T. e confermo che nel mese di novembre e dicembre il Sig. si è recato presso la nostra attività per eseguire regolazioni sulla Controparte_1 macchina del caffè”. Nello stesso senso la testimonianza di sentito all'udienza del Testimone_3
07.12.2022, che aggiungeva “sono titolare del Bar Caffè del Corso (in San Benedetto del T.) e CP_1 passava a fare la manutenzione da me”, e nello stesso senso anche la testimonianza di
[...] [...]
, che precisava di essere a conoscenza che lo “si occupava di regolazioni di Tes_4 CP_1
macchine da caffè per conto della e posso dire che presso Caffè del Corso di San Parte_2
Benedetto del T. ci si recava almeno una volta a settimana”. I medesimi testi, poi, confermavano le riparazioni eseguite dal Sig. nei mesi di novembre e dicembre 2020, presso l'officina Controparte_1 della Parte_1
Alla luce degli elementi di cui sopra, univocamente indirizzati a confermare l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti e lo svolgimento delle prestazioni nei mesi di novembre e dicembre 2020, la prova gravante sul creditore può dirsi certamente raggiunta.
pagina 4 di 6 Diversamente, alcun elemento l'odierna appellante ha portato all'attenzione del giudice di primo grado volto a scardinare la solida prova dello se non la negazione di qualunque rapporto in essere CP_1
tra le parti, circostanza, come visto, smentita documentalmente dalle stesse produzioni della debitrice.
D'altro canto, le laconiche deposizioni dei testi di parte appellante, non hanno in alcun modo scalfito il citato quadro probatorio.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo all'assenza di prova del quantum richiesto, basti in questa sede considerare come parte opponente in primo grado non abbia in alcun modo contestato la misura del compenso richiesto con la conseguenza che, correttamente, il giudice di prime cure poneva a fondamento della decisione tale fatto, non contestato.
D'altro canto, che il compenso mensile dello fosse di 1500,00 euro fissi, è stato altresì provato CP_1
in giudizio mediante le fatture emesse a decorrere dal 2019 e per tutto il 2020 (salvo che per i mesi di chiusura per Covid, notoriamente marzo, aprile e maggio 2020) tutte riportanti il medesimo importo.
Il secondo motivo di appello, dunque, andrà rigettato.
Conseguentemente, non potrà essere accolto il terzo motivo di appello, relativo alle spese di lite, in considerazione della corretta applicazione, da parte del giudice di primo grado, del principio della soccombenza.
In conclusione, l'appello andrà rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte appellata.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 145 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
pagina 5 di 6 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ascoli Piceno, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 145/2024 promossa da:
( in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
appellante contro
( rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ELISABETTA Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. Parte_2
204/23, pronunciata il 26.6.2023, pubblicata il 27.6.2023 e non notificata con la quale il giudice di prime cure rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 776/2021 proposta dall'odierna appellante.
In particolare, con il citato decreto ingiuntivo chiedeva alla il pagamento Controparte_1 Parte_2 della complessiva somma di euro € 3.000,00, in forza di due fatture per “Riparazioni effettuate a vostro conto nel mese di novembre” - Fattura n. 8 del 27.11.2020 per € 1.500,00 – e per “Riparazioni effettuate a vostro conto nel mese di dicembre” - Fattura n. 9 del 30.12.2020 per € 1.500,00.
Con il primo motivo di appello denunciava la “Violazione di legge e dei principi Parte_2
informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Errata interpretazione dei principi di fatto e di diritto. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia.
Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 645 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c.”. Affermava, in pagina 1 di 6 particolare, l'errore in cui era incorso il giudice di pace nel ritenere provata la pretesa creditoria della parte ingiungente, nonostante l'opponente in primo grado avesse contestato ab origine l'esistenza di qualunque rapporto con lo nonostante l'onere della prova dell'esistenza del contratto CP_1 gravasse sul creditore e nonostante l'esistenza del citato rapporto non fosse emersa all'esito dell'istruttoria espletata.
Con il secondo motivo di appello impugnava la sentenza di primo grado per “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione dei principi di fatto
e di diritto. Travisamento dei fatti. Omessa pronuncia, comunque carenza di motivazione, su un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 635 cpc. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione ed errata applicazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c..”.
Contestava, infatti, la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice confermava il decreto ingiuntivo “omettendo tuttavia ogni accertamento o verifica in merito alla esatta determinazione della pretesa creditoria”.
Con il terzo motivo di appello contestava la “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” in relazione alla condanna alle spese di lite.
Concludeva, dunque, chiedendo, “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza Sent. n. 204/23, pronunciata dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno il 26.6.2023, pubblicata il 27.6.2023, non notificata – R.G. n. 686/22 – Repert. N.
270/23 – Cron. n. 1591/23, disattesa ogni contraria istanza, in via principale nel merito: o revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno, il decreto ingiuntivo in primo grado opposto perché infondato, ingiusto e illegittimo;
o respingere e rigettare la domanda di pagamento proposta dalla in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto come in Pt_3 Controparte_1
diritto; o condannare, sempre ed in ogni caso, la alla restituzione integrale di Parte_4 tutto quanto percepito in forza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado pari ad €
6.968,98 ovvero nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori ex lege previsti come per legge dalla data del pagamento fino alla data della restituzione;
in ogni caso: o condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e competenze di entrambi di gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello affermando l'assoluta correttezza del Controparte_1
percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure e, dunque, l'infondatezza di tutti i pagina 2 di 6 motivi di appello. Concludeva chiedendo “Nel merito e in via principale: Rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e C.P.A., come per legge”.
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie ulteriori, era chiamato all'udienza del 31.1.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, pertanto, decisa con la presente pronuncia depositata mediante la “consolle del magistrato”.
L'appello è infondato e, in quanto tale, andrà rigettato.
In relazione al primo motivo di appello si ritiene del tutto corretto il percorso logico motivazionale esplicitato dal giudice di prime cure che, facendo buon governo dei principi che presiedono l'onere della prova nel giudizio civile, ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti sulla base delle univoche risultanze istruttorie emerse.
È principio ormai granitico quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (SSUU 13533 del 2001).
Ed infatti, nel corso del giudizio di primo grado – diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante e come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure – forniva adeguata Controparte_1 prova dell'esistenza del rapporto in essere tra le parti.
Innanzitutto, va detto, che dalla stessa documentazione depositata in primo grado dall'odierna appellante è possibile desumere lo svolgimento di prestazioni, da parte dello in favore di CP_1
Se così non fosse non si comprenderebbe il significato della missiva, datata 14 agosto Parte_2
2021 ed inviata da tra gli altri, a nel corpo della quale l'odierna Parte_2 Controparte_1 appellante qualifica lo stesso quale “agente di zona” accusandolo di aver “sviato” la clientela CP_1
e posto in essere illecite pratiche anticoncorrenziali (cfr. allegato 2 fascicolo di primo grado Pt_2
.
[...]
In secondo luogo, l'esistenza di un rapporto di collaborazione continuativo tra e lo Parte_2
è attestato dalle fatture prodotte dallo stesso e relative a “riparazioni effettuate” per conto di CP_1
e relative ai mesi di giugno 2019, luglio 2019, agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, Parte_2
novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, giugno 2020, luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020, ottobre 2020 (cfr. doc. da 4 a 17 fascicolo primo grado . Documenti che non CP_1
pagina 3 di 6 sono stati in alcun modo contestati dalla odierna appellante in primo grado e che attestano l'esistenza di un rapporto continuativo tra le parti a fronte del quale la società corrispondeva Parte_2 mensilmente al proprio “agente di zona” (come dalla stessa qualificato nella citata missiva dell'agosto del 2021 citata), l'importo di euro 1500,00.
Agi univoci elementi di cui sopra andrà poi aggiunto che l'odierno appellato produceva ulteriore documentazione, costituita da messaggi scambiati tramite what'up, anch'essi non disconosciuti dalla parte appellante (cfr. doc. 18,19,20 fascicolo di primo grado . CP_1
L'esistenza di un rapporto di collaborazione con e lo svolgimento, da parte dello Parte_2 CP_1
di prestazioni nei mesi di novembre e dicembre, su incarico dell'appellante era infine confermato – come pure rilevato dal giudice di prime cure – dai testi escussi in primo grado.
In particolare, sentita dal Giudice di Pace all'udienza del 19.10.2022, confermava che Tes_1
“nel mese di novembre 2020 il Sig. su incarico della si recava Controparte_1 Parte_5 presso l'attività “Bar Edicola Giorgi Luana” sita in Acquasanta Terme (AP) per procedere allo smontaggio della macchina da caffè” aggiungendo che “ero presente allo smontaggio della macchina da caffè e del macinino”, confermava altresì che lo “eseguiva riparazioni/regolazioni delle CP_1 macchine da caffè, per conto della presso i clienti di quest'ultima” precisando che tali Parte_5
interventi, presso la sua attività erano svolti “sino al 22-23.11.2020, giorno in cui, nel pomeriggio, vi è stata la demolizione del fabbricato ove era il mio bar”. Allo stesso modo, il teste Testimone_2 sentito all'udienza del 21.09.2022, confermava le medesime circostanze, aggiungendo che “ciò posso dire in quanto sono socio della Ditta Caffè del Corso di S.B.T. e confermo che nel mese di novembre e dicembre il Sig. si è recato presso la nostra attività per eseguire regolazioni sulla Controparte_1 macchina del caffè”. Nello stesso senso la testimonianza di sentito all'udienza del Testimone_3
07.12.2022, che aggiungeva “sono titolare del Bar Caffè del Corso (in San Benedetto del T.) e CP_1 passava a fare la manutenzione da me”, e nello stesso senso anche la testimonianza di
[...] [...]
, che precisava di essere a conoscenza che lo “si occupava di regolazioni di Tes_4 CP_1
macchine da caffè per conto della e posso dire che presso Caffè del Corso di San Parte_2
Benedetto del T. ci si recava almeno una volta a settimana”. I medesimi testi, poi, confermavano le riparazioni eseguite dal Sig. nei mesi di novembre e dicembre 2020, presso l'officina Controparte_1 della Parte_1
Alla luce degli elementi di cui sopra, univocamente indirizzati a confermare l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti e lo svolgimento delle prestazioni nei mesi di novembre e dicembre 2020, la prova gravante sul creditore può dirsi certamente raggiunta.
pagina 4 di 6 Diversamente, alcun elemento l'odierna appellante ha portato all'attenzione del giudice di primo grado volto a scardinare la solida prova dello se non la negazione di qualunque rapporto in essere CP_1
tra le parti, circostanza, come visto, smentita documentalmente dalle stesse produzioni della debitrice.
D'altro canto, le laconiche deposizioni dei testi di parte appellante, non hanno in alcun modo scalfito il citato quadro probatorio.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo all'assenza di prova del quantum richiesto, basti in questa sede considerare come parte opponente in primo grado non abbia in alcun modo contestato la misura del compenso richiesto con la conseguenza che, correttamente, il giudice di prime cure poneva a fondamento della decisione tale fatto, non contestato.
D'altro canto, che il compenso mensile dello fosse di 1500,00 euro fissi, è stato altresì provato CP_1
in giudizio mediante le fatture emesse a decorrere dal 2019 e per tutto il 2020 (salvo che per i mesi di chiusura per Covid, notoriamente marzo, aprile e maggio 2020) tutte riportanti il medesimo importo.
Il secondo motivo di appello, dunque, andrà rigettato.
Conseguentemente, non potrà essere accolto il terzo motivo di appello, relativo alle spese di lite, in considerazione della corretta applicazione, da parte del giudice di primo grado, del principio della soccombenza.
In conclusione, l'appello andrà rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte appellata.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 145 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
pagina 5 di 6 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ascoli Piceno, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6