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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.8083/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro Tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1
Tommaso Germano, Silvio Germano e Stefano Remine;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Saverio Fatone;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono. In punto di fatto, è d'uopo premettere che il ricorrente ha rivendicato il pagamento di provvigioni relative a contratti asseritamente conclusi tra la società preponente-agente e clienti da lui procurati in qualità di sub-agente nonché di varie somme a titolo di indennità suppletiva di clientela, indennità di mancato preavviso e indennità di fine rapporto (c.d. F.I.R.R.), indennità meritocratica ed indennità di incasso. Ciò premesso in punto di fatto, per quanto riguarda la rivendicazione attorea afferente alle provvigioni, è opportuno dare conto dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità –che non si ha motivo di disattendere- in forza del quale «Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 cod. proc. Civ., liberamente valutabile dal giudice di merito» (Cass., sezione Lavoro, n. 8310 del 07/06/2002).
1 La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23345 del 29/08/2024 (Rv. 672148 - 01). In linea generale, è pacifico che, nei contratti a prestazione corrispettive e di durata, la prova del diritto alla controprestazione passa necessariamente dalla dimostrazione non soltanto della fonte negoziale, ma anche dell'esecuzione della propria prestazione e questa dimostrazione grava senz'altro, ex art. 2697 codice civile, sulla parte che deduce l'inadempimento del contratto;
in materia di contratti di agenzia il suddetto principio generale di diritto implica che l'agente che agisce in giudizio per ottenere dalla preponente il pagamento di provvigioni non corrispostegli, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero deve provare, oltre che la sussistenza del rapporto di agenzia, l'avvenuta conclusione dell'affare, per quanto tale prova possa avvenire mediante ogni mezzo, finanche facendo ricorso alle presunzioni e tenendo altresì conto, secondo più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. È stato precisato in giurisprudenza che, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha comunque l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. (Cass. n. 17575 del 31/05/2022). Dall'inadempimento del preponente agli obblighi informativi posti dall'art. 1749 c.c. non può trarsi né una regola di inversione dell'onere della prova né tanto meno una presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto dall'agente e quanto effettivamente dovuto, essendosi
2 infatti precisato che l'omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente, se giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo, tuttavia legittima il giudice ad avvalersi anche di una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente (Cass. n. 21219 del 20/10/2015) sulla scorta della documentazione già versata in atti, ovvero disponendo anche l'ordine di esibizione della documentazione in possesso del preponente e precedentemente non trasmessa all'agente. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto il contratto di sub-agenzia stipulato dalle parti, datato 21.06.2007 nonchè la documentazione allegata al ricorso: i cd. ordini- merce dal 1.07.2013 al 15.10.2013 unitamente al “rapporto di verifica trasmissione” degli ordini-merce nel quale sono indicati, oltre al mittente, la data di trasmissione, l'esito positivo della stessa, il numero telefonico del destinatario, corrispondente a quello della Ditta CC CO Damiano, come si evince dall'apposita sezione delle Pagine Gialle (all.ti nn. 9- 10 del fascicolo di parte ricorrente). La ditta convenuta ha contestato la conclusione di detti contratti. Ha chiesto in riconvenzionale accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso o del maggior danno subito. Orbene, a seguito della legge 15 febbraio 1999 n. 65 di attuazione della Direttiva Europea in materia di agenzia, per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento (art. 3 della legge che ha così modificato l'art. 1748, primo comma, del cod. civ.). Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico (art. 3 della legge che ha così modificato l'art. 1748, quarto comma, del codice civile). In tal modo la legge ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita. Il momento di acquisizione è il momento in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra le parti;
il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Condizione
3 di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente. Indubbiamente, quindi, le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alle provvigioni da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia in merito all'onere probatorio. Tuttavia, anche nella nuova disciplina l'agente ha l'onere di provare, se non la esecuzione del contratto da parte del terzo, la conclusione del contratto e di specificare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare. La nuova disciplina, in sostanza non solleva l'agente dall'onere di precisare i fatti e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione e la conclusione tra le parti dei contratti da lui promossi. La prova di quanto dedotto dalla parte ricorrente si può evincere dagli ordini merce firmati dal e trasmessi Pt_1 a mezzo fax alla ditta convenuta inerenti al periodo oggetto di causa. Infatti la giurisprudenza è unanime nell'indicare che “la riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.” (Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2009, n. 6911). Da tanto si evince che il ha informato a mezzo fax Pt_1 la ditta resistente degli affari conclusi, adempiendo al proprio dovere di informazione e trasmissione. Gli ordini merci trasmessi dal alla Ditta resistente, Pt_1 corrispondono alle fatture da quest'ultima emesse in favore dei clienti ed esattamente agli ordini effettuati dal ricorrente (cfr. all. n. 14 al fascicolo di parte ricorrente). Sarebbe stato, dunque, onere della ditta convenuta informare l'agente dell'accettazione/rifiuto della proposta o della mancata esecuzione degli affari. Tanto non è avvenuto, nel caso in esame. Deve, peraltro, evidenziarsi che i testi escussi in corso di causa hanno confermato che il lavorasse per conto Pt_1 del e di avere avuto contatti con lui sia per gli CP_1 ordini, sia per il pagamento della merce nel periodo in questione, confermando in maniera approssimativa il periodo
4 di lavoro (cfr. dichiarazioni testi Tes_1 Tes_2
). Tes_3 Alla luce di tanto, spettano al ricorrente le provvigioni per il periodo luglio-ottobre 2013 nella misura quantificata dal ricorrente pari ad Euro 642,22. Le superiori considerazioni assumono decisivo rilievo anche in relazione alla domanda spiegata da parte ricorrente per ottenere il pagamento di vari emolumenti derivanti dalla cessazione del rapporto di agenzia. La regola generale per l'indennità in caso di cessazione del rapporto è dettata dall'art. 1751 c.c., che espressamente prevede che l'indennità non sia dovuta quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, inadempienza che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. L'art. 12/13 dell'AEC 2009 prevede con riguardo alla Indennità di fine rapporto quanto segue: “Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. Particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti” Come si evince dall'incipit, la disposizione riportata ha la finalità di dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. Le indennità previste dalla disposizione collettiva sono dunque da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta e, tra esse, lo è anche l'indennità
5 meritocratica, con la conseguenza che pure per quest'ultima vale il disposto dell'art. 1751 c.c. che nega il diritto all'indennità quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La corretta lettura delle disposizioni evidenzia, invece, la medesima cornice di riferimento per tutte e tre le indennità contenute nell'art. 13, costituita dall'art. 1751 c.c. e, pertanto, la vincolatività, per le tre indennità, delle condizioni necessarie per la loro erogazione, quale l'assenza di ragioni di inadempienza imputabili all'agente. Il legame tra le indennità e le condizioni che le legittimano è poi dimostrato anche dall'ulteriore previsione contenuta nell'art. 13 citato, secondo cui la corresponsione dell'indennità meritocratica è dovuta “nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 codice civile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28109 del 2024). Orbene, nel caso di specie, del tutto indimostrato è l'assunto di parte resistente in ordine alla risoluzione del rapporto per causa imputabile all'agente (rectius sub- agente). Non è stato provato nel corso dell'istruttoria che il ricorrente abbia promosso affari per ditte concorrenti con la proponente o che abbia cagionato con il suo comportamento un calo del fatturato. Laddove occorre ricordare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato [...] e l'onere di provare la sussistenza della giusta causa incombe sulla parte che allega la legittimità del suo recesso" (Cass. civ., 14.02.2011, n. 3595). La regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 19/01/2018, n.1376).
6 AI fine di meglio definire il concetto di "giusta causa di recesso", la Suprema Corte, sez. L, con sentenza n. 7567 dei 2014, ha precisato che costituisce giusta causa di recesso da parte dell'agente di commercio la circostanza che la preponente con il proprio comportamento determini la drastica riduzione degli affari dell'agente e della sua zona di competenza. Nella menzionata pronuncia è stato espresso il principio secondo cui nel caso in cui il preponente diminuisca drasticamente il portafoglio clienti dell'agente e conseguentemente il suo fatturato sia ravvisabile un profilo di colpa nella mandante e, quindi, l'esistenza della giusta causa di recesso. Ebbene, il comportamento asseritamente attribuito al ricorrente non risulta essere minimamente provato nel presente giudizio. Dovrà conseguentemente essere riconosciute all'agente l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d. F.I.R.R.). Dalla distinta versamenti prodotta da parte resistente si evince il pagamento del F.I.R.R. per i soli primo e secondo trimestre anno 2013 (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte resistente). Per il periodo luglio- ottobre 2013, la parte ricorrente ha calcolato detti emolumenti sulla scorta dell'Accordo Economico Collettivo prodotto nel presente giudizio (cfr. conteggi facenti parte integrante del ricorso). Dovrà essere riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela. Non risultano, per contro, essere stati dimostrati i requisiti per il riconoscimento dell'indennità meritocratica che prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti. Per quanto riguarda l'indennità di incasso la giurisprudenza maggioritaria ha precisato che ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente. L'attività va separatamente quantificata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto. Oppure, costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente attribuita. Sul punto il contratto in essere tra le parti così prevede:
“La provvigione sarà conteggiata sull'incassato trimestralmente al netto dell'IVA. Per praticità sarà indicata una provvigione già comprensiva della percentuale (0,50%) per l'attività di incasso, anche per i contratti a provvigione ridotta).”
7 Pertanto, nel caso specifico, la provvigione pattuita dalle parti comprendeva già la percentuale per l'attività di incasso. Alla stregua delle motivazioni sin qui espresse, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di Euro 9.450,65, di cui euro 642,22 a titolo di saldo provvigionale, euro 4.076,13 a titolo di indennità di fine rapporto, euro 4.732,30 a titolo di indennità suppletiva di clientela, per il periodo di lavoro dedotto nel ricorso, così come calcolate dalla parte ricorrente (in assenza di specifica contestazione sul quantum da parte resistente), cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo. Deve essere rigettata ogni altra richiesta di emolumenti di parte ricorrente. Deve per le ragioni su esposte essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente. Compensa le spese processuali in ragione di 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali residue in favore della controparte- liquidate secondo i parametri medi attesa la non complessità della controversia- secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la ditta convenuta alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 9.450,65, di cui euro 642,22 a titolo di saldo provvigionale, euro 4.076,13 a titolo di indennità di fine rapporto, euro 4.732,30 a titolo di indennità suppletiva di clientela, per il periodo di lavoro dedotto nel ricorso, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei crediti e dovuti fino al loro integrale soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda attorea;
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte resistente;
-compensa le spese processuali in ragione di 1/3 e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali residue in favore della controparte- che liquida in Euro 3.592,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-.
Bari, 14.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro Tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1
Tommaso Germano, Silvio Germano e Stefano Remine;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Saverio Fatone;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione nei termini che di seguito si espongono. In punto di fatto, è d'uopo premettere che il ricorrente ha rivendicato il pagamento di provvigioni relative a contratti asseritamente conclusi tra la società preponente-agente e clienti da lui procurati in qualità di sub-agente nonché di varie somme a titolo di indennità suppletiva di clientela, indennità di mancato preavviso e indennità di fine rapporto (c.d. F.I.R.R.), indennità meritocratica ed indennità di incasso. Ciò premesso in punto di fatto, per quanto riguarda la rivendicazione attorea afferente alle provvigioni, è opportuno dare conto dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità –che non si ha motivo di disattendere- in forza del quale «Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 cod. proc. Civ., liberamente valutabile dal giudice di merito» (Cass., sezione Lavoro, n. 8310 del 07/06/2002).
1 La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23345 del 29/08/2024 (Rv. 672148 - 01). In linea generale, è pacifico che, nei contratti a prestazione corrispettive e di durata, la prova del diritto alla controprestazione passa necessariamente dalla dimostrazione non soltanto della fonte negoziale, ma anche dell'esecuzione della propria prestazione e questa dimostrazione grava senz'altro, ex art. 2697 codice civile, sulla parte che deduce l'inadempimento del contratto;
in materia di contratti di agenzia il suddetto principio generale di diritto implica che l'agente che agisce in giudizio per ottenere dalla preponente il pagamento di provvigioni non corrispostegli, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero deve provare, oltre che la sussistenza del rapporto di agenzia, l'avvenuta conclusione dell'affare, per quanto tale prova possa avvenire mediante ogni mezzo, finanche facendo ricorso alle presunzioni e tenendo altresì conto, secondo più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. È stato precisato in giurisprudenza che, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha comunque l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. (Cass. n. 17575 del 31/05/2022). Dall'inadempimento del preponente agli obblighi informativi posti dall'art. 1749 c.c. non può trarsi né una regola di inversione dell'onere della prova né tanto meno una presunzione di corrispondenza tra quanto richiesto dall'agente e quanto effettivamente dovuto, essendosi
2 infatti precisato che l'omesso invio degli estratti conto provvigionali da parte del preponente, se giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo, tuttavia legittima il giudice ad avvalersi anche di una consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente (Cass. n. 21219 del 20/10/2015) sulla scorta della documentazione già versata in atti, ovvero disponendo anche l'ordine di esibizione della documentazione in possesso del preponente e precedentemente non trasmessa all'agente. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto il contratto di sub-agenzia stipulato dalle parti, datato 21.06.2007 nonchè la documentazione allegata al ricorso: i cd. ordini- merce dal 1.07.2013 al 15.10.2013 unitamente al “rapporto di verifica trasmissione” degli ordini-merce nel quale sono indicati, oltre al mittente, la data di trasmissione, l'esito positivo della stessa, il numero telefonico del destinatario, corrispondente a quello della Ditta CC CO Damiano, come si evince dall'apposita sezione delle Pagine Gialle (all.ti nn. 9- 10 del fascicolo di parte ricorrente). La ditta convenuta ha contestato la conclusione di detti contratti. Ha chiesto in riconvenzionale accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso o del maggior danno subito. Orbene, a seguito della legge 15 febbraio 1999 n. 65 di attuazione della Direttiva Europea in materia di agenzia, per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento (art. 3 della legge che ha così modificato l'art. 1748, primo comma, del cod. civ.). Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico (art. 3 della legge che ha così modificato l'art. 1748, quarto comma, del codice civile). In tal modo la legge ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita. Il momento di acquisizione è il momento in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra le parti;
il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Condizione
3 di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente. Indubbiamente, quindi, le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alle provvigioni da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia in merito all'onere probatorio. Tuttavia, anche nella nuova disciplina l'agente ha l'onere di provare, se non la esecuzione del contratto da parte del terzo, la conclusione del contratto e di specificare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare. La nuova disciplina, in sostanza non solleva l'agente dall'onere di precisare i fatti e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione e la conclusione tra le parti dei contratti da lui promossi. La prova di quanto dedotto dalla parte ricorrente si può evincere dagli ordini merce firmati dal e trasmessi Pt_1 a mezzo fax alla ditta convenuta inerenti al periodo oggetto di causa. Infatti la giurisprudenza è unanime nell'indicare che “la riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.” (Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2009, n. 6911). Da tanto si evince che il ha informato a mezzo fax Pt_1 la ditta resistente degli affari conclusi, adempiendo al proprio dovere di informazione e trasmissione. Gli ordini merci trasmessi dal alla Ditta resistente, Pt_1 corrispondono alle fatture da quest'ultima emesse in favore dei clienti ed esattamente agli ordini effettuati dal ricorrente (cfr. all. n. 14 al fascicolo di parte ricorrente). Sarebbe stato, dunque, onere della ditta convenuta informare l'agente dell'accettazione/rifiuto della proposta o della mancata esecuzione degli affari. Tanto non è avvenuto, nel caso in esame. Deve, peraltro, evidenziarsi che i testi escussi in corso di causa hanno confermato che il lavorasse per conto Pt_1 del e di avere avuto contatti con lui sia per gli CP_1 ordini, sia per il pagamento della merce nel periodo in questione, confermando in maniera approssimativa il periodo
4 di lavoro (cfr. dichiarazioni testi Tes_1 Tes_2
). Tes_3 Alla luce di tanto, spettano al ricorrente le provvigioni per il periodo luglio-ottobre 2013 nella misura quantificata dal ricorrente pari ad Euro 642,22. Le superiori considerazioni assumono decisivo rilievo anche in relazione alla domanda spiegata da parte ricorrente per ottenere il pagamento di vari emolumenti derivanti dalla cessazione del rapporto di agenzia. La regola generale per l'indennità in caso di cessazione del rapporto è dettata dall'art. 1751 c.c., che espressamente prevede che l'indennità non sia dovuta quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, inadempienza che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. L'art. 12/13 dell'AEC 2009 prevede con riguardo alla Indennità di fine rapporto quanto segue: “Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. Particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti” Come si evince dall'incipit, la disposizione riportata ha la finalità di dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. Le indennità previste dalla disposizione collettiva sono dunque da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta e, tra esse, lo è anche l'indennità
5 meritocratica, con la conseguenza che pure per quest'ultima vale il disposto dell'art. 1751 c.c. che nega il diritto all'indennità quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La corretta lettura delle disposizioni evidenzia, invece, la medesima cornice di riferimento per tutte e tre le indennità contenute nell'art. 13, costituita dall'art. 1751 c.c. e, pertanto, la vincolatività, per le tre indennità, delle condizioni necessarie per la loro erogazione, quale l'assenza di ragioni di inadempienza imputabili all'agente. Il legame tra le indennità e le condizioni che le legittimano è poi dimostrato anche dall'ulteriore previsione contenuta nell'art. 13 citato, secondo cui la corresponsione dell'indennità meritocratica è dovuta “nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 codice civile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28109 del 2024). Orbene, nel caso di specie, del tutto indimostrato è l'assunto di parte resistente in ordine alla risoluzione del rapporto per causa imputabile all'agente (rectius sub- agente). Non è stato provato nel corso dell'istruttoria che il ricorrente abbia promosso affari per ditte concorrenti con la proponente o che abbia cagionato con il suo comportamento un calo del fatturato. Laddove occorre ricordare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato [...] e l'onere di provare la sussistenza della giusta causa incombe sulla parte che allega la legittimità del suo recesso" (Cass. civ., 14.02.2011, n. 3595). La regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 19/01/2018, n.1376).
6 AI fine di meglio definire il concetto di "giusta causa di recesso", la Suprema Corte, sez. L, con sentenza n. 7567 dei 2014, ha precisato che costituisce giusta causa di recesso da parte dell'agente di commercio la circostanza che la preponente con il proprio comportamento determini la drastica riduzione degli affari dell'agente e della sua zona di competenza. Nella menzionata pronuncia è stato espresso il principio secondo cui nel caso in cui il preponente diminuisca drasticamente il portafoglio clienti dell'agente e conseguentemente il suo fatturato sia ravvisabile un profilo di colpa nella mandante e, quindi, l'esistenza della giusta causa di recesso. Ebbene, il comportamento asseritamente attribuito al ricorrente non risulta essere minimamente provato nel presente giudizio. Dovrà conseguentemente essere riconosciute all'agente l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d. F.I.R.R.). Dalla distinta versamenti prodotta da parte resistente si evince il pagamento del F.I.R.R. per i soli primo e secondo trimestre anno 2013 (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte resistente). Per il periodo luglio- ottobre 2013, la parte ricorrente ha calcolato detti emolumenti sulla scorta dell'Accordo Economico Collettivo prodotto nel presente giudizio (cfr. conteggi facenti parte integrante del ricorso). Dovrà essere riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela. Non risultano, per contro, essere stati dimostrati i requisiti per il riconoscimento dell'indennità meritocratica che prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti. Per quanto riguarda l'indennità di incasso la giurisprudenza maggioritaria ha precisato che ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente. L'attività va separatamente quantificata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto. Oppure, costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente attribuita. Sul punto il contratto in essere tra le parti così prevede:
“La provvigione sarà conteggiata sull'incassato trimestralmente al netto dell'IVA. Per praticità sarà indicata una provvigione già comprensiva della percentuale (0,50%) per l'attività di incasso, anche per i contratti a provvigione ridotta).”
7 Pertanto, nel caso specifico, la provvigione pattuita dalle parti comprendeva già la percentuale per l'attività di incasso. Alla stregua delle motivazioni sin qui espresse, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di Euro 9.450,65, di cui euro 642,22 a titolo di saldo provvigionale, euro 4.076,13 a titolo di indennità di fine rapporto, euro 4.732,30 a titolo di indennità suppletiva di clientela, per il periodo di lavoro dedotto nel ricorso, così come calcolate dalla parte ricorrente (in assenza di specifica contestazione sul quantum da parte resistente), cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo. Deve essere rigettata ogni altra richiesta di emolumenti di parte ricorrente. Deve per le ragioni su esposte essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente. Compensa le spese processuali in ragione di 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali residue in favore della controparte- liquidate secondo i parametri medi attesa la non complessità della controversia- secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la ditta convenuta alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, del complessivo importo di Euro 9.450,65, di cui euro 642,22 a titolo di saldo provvigionale, euro 4.076,13 a titolo di indennità di fine rapporto, euro 4.732,30 a titolo di indennità suppletiva di clientela, per il periodo di lavoro dedotto nel ricorso, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei crediti e dovuti fino al loro integrale soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda attorea;
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte resistente;
-compensa le spese processuali in ragione di 1/3 e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali residue in favore della controparte- che liquida in Euro 3.592,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-.
Bari, 14.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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