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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7390/2024 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza camerale del 21 novembre 2024 e promossa congiuntamente dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il [...] residente a [...]
c.f. C.F._1
e
Parte_2
nato a [...] il [...] residente a [...]
c.f. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Filippo Tagariello ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Bologna, Via Guelfa n.
5. con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
pagina 1 di 3 IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e ss. depositato in data 11 giugno 2024; dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 21 novembre 2024 è stata sostituita da note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, la comunicazione di rinuncia espressa alla partecipazione all'udienza, nonché le ulteriori dichiarazioni indicate nell'art. 23 comma 6 del D.L. n. 137/2020; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi del 22 settembre 2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nato a C.F._1 Parte_2
Cerignola (FG) il 30 aprile 1969, c.f. , celebrato con C.F._2
rito religioso il giorno 26 dicembre 2002 a RA (FG) trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2002 al n. 158 parte II seria A Ufficio 1;
2. recependo l'accordo raggiunto tra le parti ed esplicitato a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio, per l'effetto, dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA (FG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
a) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 7390/2024 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza camerale del 21 novembre 2024 e promossa congiuntamente dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il [...] residente a [...]
c.f. C.F._1
e
Parte_2
nato a [...] il [...] residente a [...]
c.f. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Filippo Tagariello ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Bologna, Via Guelfa n.
5. con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna
* * *
Oggetto del processo: <>.
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pagina 1 di 3 IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e ss. depositato in data 11 giugno 2024; dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 21 novembre 2024 è stata sostituita da note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, la comunicazione di rinuncia espressa alla partecipazione all'udienza, nonché le ulteriori dichiarazioni indicate nell'art. 23 comma 6 del D.L. n. 137/2020; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi del 22 settembre 2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nato a C.F._1 Parte_2
Cerignola (FG) il 30 aprile 1969, c.f. , celebrato con C.F._2
rito religioso il giorno 26 dicembre 2002 a RA (FG) trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2002 al n. 158 parte II seria A Ufficio 1;
2. recependo l'accordo raggiunto tra le parti ed esplicitato a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio, per l'effetto, dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA (FG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
a) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3