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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sez. Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2083/2020 R.G. affari contenziosi
TRA
(cod. fisc. ), nata a San Giovanni in [...] Parte_1 C.F._1
l'8.4.1941, elettivamente domiciliata in Petilia Policastro, alla via Arringa, n. 60,
presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia (cod. fisc.
[...]
– pec: ), che la rappresen- C.F._2 Email_1
ta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;
-attrice-
1 E
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
), , nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._3 Parte_3
, , nato a [...] il C.F._4 Parte_4
29.11.1970 (cod. fisc. , nata a [...] C.F._5 Parte_5
il 22.3.1976 (cod. fisc. ), , nato a [...] il C.F._6 Parte_6
1.4.1937 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliati in Cotro- C.F._7
nei, al Corso Garibaldi, n. 249, presso lo studio dell'avv. Mario Scavelli (cod.
fisc. – pec: , C.F._8 Email_2
che li rappresenta e difende per mandato in calce (per i primi quattro) alla comparsa di costituzione e risposta e per procura speciale notarile per Pt_6
[...]
-convenuti-
All'udienza del 30.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, che si sono riportate a tutti gli atti ed ai verbali di causa, con i termini per il deposito di comparse conclusionali e me-
morie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2
1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1
giudizio , , Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, e , esponendo: che in data 16.8.2018 era
[...] Parte_5 Parte_6
deceduto in Cotronei nato a [...] il [...], coniugato Parte_4
in regime di comunione legale con l'attrice dal 16.12.1967; che i coniugi non avevano avuto figli;
che aveva lasciato testamento pubblico, Parte_4
ricevuto dal notaio di Lamezia Terme il 5.10.2012, n. 68 di rep., Per_1
pubblicato il 26.9.2018 (rep. 21472, racc. 13838, reg. in Lamezia Terme il
3.10.2018, al n. 3144, serie 1T), comunicato all'attrice il 9.10.2018, con il quale aveva istituito eredi universali , , Parte_3 Parte_4
e , suoi PO, ed aveva istituito Parte_5 Parte_2
un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie, odierna attrice, al quale ella aveva rinunciato puramente e semplicemente, con atto pubblico per notaio di San Marco Argentano del 7.1.2019 (rep. 96913, racc. 42667); Per_2
che in successione erano caduti unicamente “i seguenti immobili di cui gli stes-
si sono a conoscenza: nel Comune di Cotronei, censito nel catasto fabbricati, al foglio di mappa 13, particella 1549 sub 12 e 1549 sub 13, per la quota di un do-
dicesimo (1/12) dell'intero”, come dichiarato dagli eredi al momento dell'accettazione dell'eredità; che ella aveva pertanto appreso che l'intero in-
gente patrimonio del marito era transitato prima della sua morte nel patrimo-
nio dei PO;
che, infatti, con atto di donazione immobiliare dell'8.7.2010, per
3 notaio Rep. n. 109006 – 26122, aveva tra- Persona_3 Parte_4
sferito la quota di ½ delle seguenti unità immobiliari facente parte di un unico fabbricato: in favore del PO , Immobile in corso Parte_2
di costruzione, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio
13, particella 721 sub 2, P. 1^, ed ubicato in Via Laghi Silani snc;
in favore del
PO , Immobile in corso di costruzione, catastalmente censi- Parte_3
to al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 721 sub 4, P. 3^, ed ubicato in Via Laghi Silani snc;
in favore del PO Controparte_2
, Immobile di 8 vani, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei
[...]
al foglio 13, particella 721 sub 3, cat. A/3, Cl. 2, vani 8, r.e. 516, 460 ed ubicato alla Via Laghi Silani snc, P. 2^; in favore della PO Im- Parte_5
mobile di 94 mq. circa, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 721 sub 1, cat. C/2, Cl. 1, mq 94, r.e. 160,21, ed ubicato alla
Via Laghi Silani snc, P. T.; con un atto di compravendita immobiliare del
5.1.2011, per notaio , Rep. n. 80404 – 27229, Persona_4 Persona_5
pe aveva trasferito la quota di ½ delle seguenti unità immobiliari, facenti parti di un unico fabbricato: in favore del EL , per il simulato Parte_6
prezzo di € 10.000,00, Immobile della superfice di 40 metri quadri circa, cata-
stalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 761 sub
11, cat. C/2 Cl. 1, r.e. 68,17 ed ubicato alla Via Laghi Silani snc, P.T., ed Immo-
bile uso autorimessa della superfice di 32 metri quadri circa, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 1, cat.
4 C/6 Cl. 1, r.e. 41,32, ed ubicato alla Via Laghi Silani snc, al piano S1; in favore del PO , per il simulato prezzo di € 50.000,00, Parte_2
Immobile di 7 vani, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 8, cat. A/3, Cl. 2, vani 7, r.e. 451,90, ed ubicato alla
Via Laghi Silani snc, P. 3^, in esso compreso quale accessorio un vano di 50
Mq. circa, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13,
particella 761 sub 13, cat. C/2, Cl. 1, mq 51, r.e. 86,92, ed ubicato alla Via Laghi
Silani snc, P.T.; in favore della PO per il simulato prezzo Parte_5
di € 50.000,00, Immobile di 7 vani, catastalmente censito al NCF del comune di
Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 6, cat. A/3, Cl. 2, vani 7, r.e. 451,90 ed ubicato alla Via Laghi Silani snc, P. 2^, in esso compreso quale accessorio un vano di 50 mq circa, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 14, cat. C/2, Cl. 1, mq 51, r.e. 86,92, ed ubicato alla
Via Laghi Silani snc, P.T.; in favore del PO , per il simulato Parte_3
prezzo di € 50.000,00, Immobile di 6 vani, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 7, cat. A/3, Cl. 2, vani 6, r.e.
387,34, ed ubicato alla Via Laghi Silani snc, P. 3^, in esso compreso quale ac-
cessorio un vano di 50 mq circa, catastalmente censito al NCF del comune di
Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 15, cat. C/2, Cl. 1, mq 51, r.e. 86,92, ed ubicato alla Via Laghi Silani snc, P.T.; in favore del PO Parte_4
, per il simulato prezzo di € 40.000,00, Immobile di 4,5 vani, catastal-
[...]
mente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 3,
5 cat. A/3, Cl. 2, vani 4,5, r.e. 290,51, ed ubicato alla Via Laghi Silani snc, P. 1^, in esso compreso quale accessorio un vano di 50 mq. circa, catastalmente censito al NCF del comune di Cotronei al foglio 13, particella 761 sub 12, cat. C/2, Cl.
1, mq 52, r.e. 88,62 ed ubicato alla Via Laghi Silani snc P.T.; che in realtà il prezzo delle compravendite era simulato in quanto il de cuius non aveva mai incassato le somme indicate negli atti di compravendita;
che con una serie di operazioni bancarie (descritte in citazione) il de cuius aveva prelevato e/o di-
stratto l'ingente somma di € 2.136.000,00, depositata sul conto corrente banca-
rio n. 6640/51262, intestato al de cuius ed all'attrice, oltre che al convenuto
[...]
; che l'attrice, legittimaria, era risultata completamen- Controparte_3
te PR dall'eredità del marito;
che alla stessa spettava la somma di €
1.152.269,00, pari alla metà dell'asse ereditario.
Chiedeva, pertanto: l'accertamento che l'atto di compravendita immobi-
liare del 5.1.2011 costituisce un atto simulato di compravendita, dissimulante una donazione in favore di , , , Parte_6 Pt_3 Parte_2 CP_2
ed e, per l'effetto, la dichiarazione della nullità di tale atto, anche
[...] Pt_5
in quanto lesivo della quota di legittima spettante a Parte_1
l'accertamento che l'atto di donazione dell'8.7.2010 aveva leso la quota di legit-
tima della legittimaria PR;
l'accertamento che la som- Parte_1
ma di € 2.136.000,00 confluita sul conto corrente bancario n. 6640/51262 era stata prelevata e/o donata in favore dei PO convenuti, dichiarando che trat-
tasi di disposizione lesiva della quota di legittima spettante alla legittimaria
6 PR;
l'accertamento dell'asse ereditario del de cuius, co- Parte_1
me da elenco delle conclusioni dell'atto di citazione;
l'accertamento che CP_4
, legittimaria PR, è erede necessaria e/o legittimaria del defun-
[...]
to marito ed ha diritto alla metà del patrimonio relitto, come Parte_4
ricostruito a seguito delle imputazioni delle donazioni rese in vita e per l'effetto la ricostruzione fittizia della massa ereditaria computando il donatum e il relictum; la riduzione delle donazioni sino a determinazione della quota di legittima spettante alla;
l'ordine di reintegrazione della quota di legit- Pt_1
tima e la condanna dei convenuti alla corresponsione di quanto ricevuto in ec-
cedenza rispetto alla disponibile.
2. Si costituivano, con propria comparsa, , Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
deducendo: che effettivamente con testamento pubblico del 5.10.2012
[...]
aveva istituito eredi universali i PO , Parte_4 Parte_3
, e , disponendo un legato in Parte_4 Pt_5 Parte_2
sostituzione di legittima in favore della moglie;
che il testamento Parte_1
era stato pubblicato e i convenuti avevano accettato l'eredità; che mai Pt_4
era stato titolare della somma di € 2.136.000,00 come dichiarato
[...]
dall'attrice, che non aveva provato i suoi assunti;
che le vendite non erano state fittizie e il de cuius aveva regolarmente incassato i prezzi delle vendite
(l'assegno n 5027599491 Banca Carime spa emesso da Parte_6
dell'importo di €10.000,00 era stato incassato dal de cuius in data 12.1.2011;
7 l'assegno n 5021720590 Banca Carime spa dell'importo di € 50.000,00 emesso da era stato incassato dal de cuius in data 12.1.2011; l'assegno Parte_3
n 26706314 Banca Popolare del Mezzogiorno dell'importo di € 50.000,00 emes-
so da era stato incassato dal de cuius in data 14.1.2011; Parte_5
l'assegno n. 5026139562 Banca Carime spa dell'importo di € 50.000,00 emesso da era stato incassato dal de cuius in data 11.1.2011; Parte_2
l'assegno n 5026144924 Banca Carime spa dell'importo di € 40.000,00 emesso da era stato incassato dal de cuius in data Parte_4
11.1.2011); che si era trattato di vendite della nuda proprietà, essendosi il de
cuius riservato l'usufrutto vitalizio;
che le somme confluite nel corso degli anni sul conto corrente bancario appartenevano per intero alla famiglia dei conve-
nuti, i quali – unitamente alla propria madre – avevano ivi Persona_6
fatto confluire i propri guadagni e proventi della loro attività lavorativa non-
ché delle partecipazioni societarie nel settore socio-sanitario con unico conto a firma disgiunta tra e il de cuius, per ottenere inve- Parte_4
stimenti, come indicati in comparsa di risposta;
che il de cuius aveva donato al-
la moglie la somma di € 130.000,00, utilizzata per acquistare un Parte_1
titolo, che non era stato inserito nell'avversa ricostruzione.
Chiedevano, pertanto, la dichiarazione di improcedibilità e/o inammis-
sibilità e nel merito il rigetto della domanda attorea.
3. Instaurato il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183 c.p.c.,
era nominato un c.t.u. grafologo al fine di verificare se la sottoscrizione appo-
8 sta sull'assegno bancario n. 5.027.599.491-05 e sull'assegno bancario n.
5.026.139.562-02 appartenevano a in seguito al disconosci- Parte_4
mento compiuto dall'attrice.
4. Il c.t.u. nominato non procedeva, tuttavia, a rendere la consulenza ri-
chiesta in quanto la verifica risultava impossibile.
5. Rigettate le istanze di prova orale in quanto generiche o valutative, ol-
tre che non sufficientemente circostanziate nel tempo e nello spazio, la causa era trattenuta in decisione sulla domanda di simulazione.
6. Con sentenza non definitiva depositata il 16.6.2023, n. 435/2023, la domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 5.1.2011 era rigettata.
7. Era quindi nominato c.t.u. al fine di ricostruire la massa ereditaria.
8. Depositata la c.t.u. all'udienza del 30.9.2024 la causa era trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vecchio rito).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve premettersi, al fine di perimetrare l'ambito della presente azio-
ne, che il legittimario che propone l'azione di riduzione deve indicare e prova-
re tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, come del resto sostenuto dai convenuti sin
9 dalla comparsa di risposta, motivo per il quale gli stessi chiedono la declarato-
ria di inammissibilità della presente azione.
Con l'azione di riduzione, infatti, chi sostiene di essere stato leso nella propria quota di legittima deve indicare in maniera specifica non solo il valore del patrimonio del de cuius, che va quindi integralmente ricostruito, ma anche la quota di riserva e di disponibile (art. 556 c.c.), l'entità della lesione in rela-
zione alla propria quota di legittima e individuare, quindi, quali sono le dispo-
sizioni che hanno leso la legittima e in quale misura;
deve altresì imputare, ai sensi dell'art. 564 co. 2 c.c., alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Inoltre deve indicare la quota di riserva che si assume lesa e l'atto o gli atti che si ritengono lesivi della stessa (cfr. Cass., 10.4.2017, n. 9192).
Tale principio non può essere applicato, tuttavia, qualora il de cuius ab-
bia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni, circostanza che rientra nella prospettazione attorea.
In questo caso, infatti, il legittimario, per reintegrare la quota riservata,
può soltanto agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insuffi-
cienza del relictum (Cass., 31.7.2020, n. 16535).
La determinazione della quota di legittima, pertanto, ove se ne deduca la lesione, non può essere calcolata facendo riferimento soltanto a una parte del
10 patrimonio del de cuius o alle liberalità da questi poste in essere in vita, posto che la riunione fittizia, all'esito della quale è possibile pervenire all'individua-
zione della quota di riserva, deve investire tutti i beni che appartenevano al de-
funto, indipendentemente dalla loro natura, provvedendosi poi alla detrazione dei debiti, e aggiungendo infine il valore delle donazioni effettuate in vita.
Inoltre, il legittimario totalmente pretermesso, il quale proponga do-
manda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con be-
neficio di inventario, di cui all'art. 564 comma 1 c.c., in quanto egli acquisisce la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione (Cass., 24.3.2014, n 6888; Cass., 3.7.2013, n.
16335).
II. Ciò posto, deve rilevarsi che con sentenza non definitiva n. 435/2023,
depositata il 16.6.2023, questo Tribunale ha rigettato la domanda di simulazio-
ne dell'atto di compravendita del 5.1.2011, con il quale il de cuius Persona_7
aveva venduto ai PO ed al EL la quota di ½ di un'unità immobi-
[...]
liare ciascuno (quindi per un totale di 5 unità immobiliari), come indicati in premessa, in quanto è stata ritenuta idonea a provare l'avvenuta contropresta-
zione di pagamento la quietanza rilasciata da oltre che il Parte_4
corredo contabile prodotto dai convenuti (l'estratto conto dei movimenti ban-
cari realizzati sui loro conti correnti nel periodo in cui è stata stipulata la com-
11 pravendita dal quale si evince che gli assegni da loro emessi per il pagamento,
così come peraltro richiamati nella quietanza rilasciata da in Parte_4
sede di rogito, sono stati regolarmente incassati, dal momento che è stata regi-
strata in uscita la corrispondente spesa).
III. Dev'essere ora analizzata la domanda dell'attrice volta alla riduzio-
ne degli atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius Parte_4
Ebbene, a tal fine le donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei
PO convenuti devono essere attratte nella massa ereditaria, in quanto valu-
tabili come anticipazioni della successione ereditaria.
Al c.t.u. nominato era stato rivolto il seguente quesito: “Il CTU, sulla base della documentazione in atti e di quella che potrà eventualmente reperire pres-
so Pubblici Uffici: 1) proceda alla formazione della massa dei beni relitti (cd. re-
lictum) e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione di (il 15.04.1932); 2) detragga Parte_4
dall'individuato relictum gli eventuali debiti ereditari documentati in atti, da valutare con riferimento alla medesima data;
3) proceda alla riunione fittizia
(con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum costituito dai beni oggetto di donazione ricomprendendo, a tale titolo, sia quelle immobiliari effettuate dal de cuius con atto pubblico dell'08.07.2010 per notaio Persona_8
casale, sia quelle in denaro per € 2.136.000,00, da stimare, per quanto riguarda alle prime, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione,
mentre con riferimento alle seconde, secondo il valore nominale;
4) sulla massa
12 risultante dalla somma del valore del relictum netto e del valore del donatum,
calcoli il valore della quota disponibile e della quota di legittima spettante a ai sensi dell'art. 540 cod. civ., imputando, infine, le liberali- Parte_1
tà, se documentate in atti, fatte alla legittimaria, con conseguente diminuzione in concreto della quota ad essa spettante;
5) ove accerti la lesione, proceda, in-
fine, dapprima alla riduzione delle disposizioni testamentarie, da effettuarsi ex artt. 554 e 558 cod. civ., e successivamente, laddove non risultasse sufficiente a realizzare la chiesta reintegra, alla riduzione delle donazioni effettuate dal de
cuius, a partire dall'ultima donazione e risalendo a quelle anteriori, fino all'integrazione della quota lesa, secondo le disposizioni di cui agli artt. 555,
559 e 560 cod. civ.; 6) a questo punto, dopo aver tentato di addivenire ad una divisione concordata dei beni, descriva i beni costituenti la massa ereditaria
(previo accertamento dell'intestazione dei beni immobili e la presenza di even-
tuali iscrizioni e trascrizioni negli ultimi venti anni, nonché la conformità alle leggi urbanistiche vigenti); 7) effettui la stima all'attualità del compendio eredi-
tario dividendo, accertando se sia comodamente divisibile in un numero di lot-
ti corrispondenti al numero dei condividenti (tenuto conto della quota sopra calcolata di spettanza dell'erede legittimaria e che gli eredi Parte_1
testamentari restano in comunione); 8) in caso positivo, predisponga uno o più
progetti divisionali, eventualmente con la determinazione di conguagli spet-
tanti all'uno o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote ereditarie
(così come sopra indicato). Nel caso in cui si rendano necessarie alcune opere
13 per la materiale divisione del compendio, le descriva e ne indichi la spesa di realizzazione. Proceda alla medesima ricostruzione di cui sopra, ipotizzando due ulteriori ipotesi alternative rispetto alle donazioni in denaro: - effettui i calcoli di cui sopra prevedendo la donazione in denaro per la minore somma di € 712.000,00; - effetti i calcoli di cui sopra escludendo la donazione in denaro per € 2.136.000,00.”.
Il c.t.u., nell'espletamento dell'incarico, ha ricostruito la situazione seguente delle donazioni e movimentazioni bancarie.
Il relictum è costituito da due immobili nel Comune di Cotronei, in Catasto
Fabbricati al Foglio 13, part. 1549, partt. 12 e 13, quota 1/12 ciascuno.
Il c.t.u. ha descritto e qualificato anche i beni facenti parte del donatum, co-
stituito dall'intero edificio ubicato in Via Laghi Silani nel Comune di Cotronei,
con accesso ai livelli superiori da Via Sante Covelli, a quattro piani fuori terra con ogni livello individuato da un Sub catastale (Sub 1 – piano terra;
Sub 2 –
piano primo;
Sub 3 – piano secondo;
Sub 4 – piano terzo), come da atto di do-
nazione immobiliare dell'8.7.2010 per notaio (Rep. N. 109006 Persona_3
– 26122) con il quale il de cuius ha trasferito ai quattro PO convenuti la quota di ½ della proprietà di ciascun livello ovvero di ciascun sub catastale.
In caso di pretermissione, che ricorre nella fattispecie all'esame del Tribu-
nale, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione;
ne consegue che,
14 prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.
Il legittimario pretermesso, infatti, è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede.
Ne consegue che si deve procedere al vaglio della esperita azione di ridu-
zione.
Sul punto va ricordato che la legge riserva al legittimario l'intangibile dirit-
to su di una determinata quota dell'eredità e, precisamente, su una quota di valore della massa, costituita dalla riunione fittizia del valore stimato del relic-
tum, al netto dei debiti, e del valore stimato del donatum.
Pertanto, per accertare l'entità della lesione dell'attrice (dato che è evidente che una lesione vi sia stata, essendo stata la stessa PR) occorre proce-
dere, secondo il disposto dell'art. 556 c.c., alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della suc-
cessione; successivamente, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e,
15 con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751
c.c.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto e il valore del
donatum ed imputarsi, infine, ex art. 564 cod. civ., le liberalità fatte al legittima-
rio, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante
(Cass., 24.7.2012, n. 12919; Cass., n. 11873/93).
Con l'azione di riduzione si tende infatti ad attuare in concreto il diritto alla quota necessaria, mediante l'accertamento dell'ammontare della quota dispo-
nibile, della complementare quota di riserva e della sussistenza o meno della lesione, e, se del caso, mediante la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria a integrare la legittima.
Dati i superiori principi e quanto più sopra statuito, appare quindi corretta la relazione del c.t.u. nominato che individua la massa nel seguente modo, in coerenza con quanto sopra esposto.
In punto di quantificazione, il valore del relictum è stato quantificato in €
5.825,43, secondo la quota di proprietà del de cuius (1/12) e dalla quota come indicata il c.t.u. non ha riscontrato di dover compiere alcuna detrazione, in quanto non vi sono debiti riferibili al de cuius, documentati, in atti.
Il c.t.u. ha quindi proceduto a compiere la riunione fittizia del relictum, co-
me su indicato, con il donatum, costituito dal valore dei beni di cui sopra, pari
16 ad € 70.973,70 (per la quota del de cuius).
Sul punto, nessun dubbio che la valutazione dei conteggi delle somme spet-
tanti alla dovrà compiersi tenendo conto del valore del relictum e del Pt_1
donatum con riferimento al valore degli immobili.
Deve invece compiersi un approfondimento specifico quanto alle somme rivenienti dalle donazioni in denaro, quantificate dall'attrice in € 2.136.000,00 e così dettagliate:
€ 70.000,00, mediante bonifico del 02.09.2011, in favore di Parte_4
;
[...]
€ 526.000,00, mediante bonifico del 09.09.2011, in favore di Controparte_5
[...
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 1.430.000,00, mediante bonifico del 17.09.2012, in favore di
[...]
; Persona_9
€ 110.000,00, mediante bonifico del 20.10.2016, in favore di Persona_10
;
[...]
€ 50.000,00, mediante bonifico del 22.11.201, in favore di Parte_4
.
[...]
Il conto corrente (n. 151262) dal quale sono stati effettuati i versamenti era,
per quanto risulta dalla documentazione in atti e per espressa ammissione di tutte le parti, cointestato a e Parte_4 Parte_1 Controparte_6
sia dalla sua apertura, nel
[...]
17 2001.
Parte attrice non ha, tuttavia, dimostrato che il conto corrente indicato fosse stato implementato dalle sole risorse del de cuius e che tutte le somme versate fossero di sua sola spettanza, non essendo chiare inoltre alcune causali dei bo-
nifici oltre che la persona dell'ordinante (essendo, come detto, un conto cointe-
stato a n. 3 persone).
Parte attrice sostiene, infatti, che già dal 1997 il de cuius godeva di ingenti risorse economiche e che aveva acquistato titoli ed azioni come investimento,
per oltre tre miliardi di lire, dimostrando tali acquisti, unitamente al EL
Dimostra inoltre che nel 2004 fu accreditata sul conto corrente in esame Pt_6
la somma di € 1.332.088,98 quale rimborso quote fondo Magna Graecia Mone-
tario, di proprietà Sul conto corrente sono poi stati accredi- Parte_4
tati i dividenti del deposito titoli n. 6602/7900434 che l'attrice sostiene essere di integrale pertinenza del de cuius, in quanto il deposito titoli è indicato come
“VALORI INTESTATI A LUCENTE GIUSEPPE”.
In sostanza, secondo la prospettazione attorea, corroborata da supporto do-
cumentale, nonostante l'intestazione del conto corrente a tre intestatari, in real-
tà tutte le somme ivi accreditate negli anni erano di esclusiva spettanza del de
cuius, ed in tale conto corrente era anche accreditata la sua pensione (non inve-
ce quella della moglie, attrice, che confluiva in altro conto corrente).
Dal canto loro, i convenuti hanno correttamente eccepito che il conto cor-
18 rente in esame potrebbe essere stato implementato con denaro altrimenti pro-
veniente, e che alcune somme probabilmente erano di spettanza del convenuto
– o di altri membri della famiglia – come per es. il Parte_4
bonifico di € 1.430.000,00 con causale “trasferimento fondi” fatto in favore di
(potendosi ipotizzare che il trasferimento fosse Parte_4
stato compiuto con fondi di spettanza proprio di , Parte_4
che poteva liberamente operare sul conto corrente anche a lui intestato).
Risulta comunque non provato chi sia stato il disponente/ordinante per al-
cune disposizioni di bonifico.
In definitiva, non essendo dimostrato pienamente che il conto corrente og-
getto di approfondimento sia stato implementato solo con risorse del de cuius,
deve ritenersi sussistente la presunzione della spettanza delle somme sul conto corrente in capo a tutti i cointestatari, con la conseguenza che le somme da considerare ai fini della divisione e da imputare alla successione del de cuius
ammontano ad € 712.000,00, ossia ad un terzo delle somme Parte_4
come ricostruite e quantificate dall'attrice.
Quanto alla somma di € 130.000,00 che secondo la prospettazione di parte convenuta il de cuius avrebbe donato alla moglie, in realtà tale circostanza non risulta provata. Risulta provato soltanto, come peraltro ricostruito dal c.t.u.,
che preesistevano alcuni titoli BTP di proprietà di , Parte_1 CP_7
e , ma non risulta che tali somme derivino da una dona-
[...] CP_8
19 zione di Parte_4
Dovendo procedere alla valutazione dell'azione di riduzione ed alla forma-
zione delle quote, pertanto, e tenuto conto che alla data del decesso (16.8.2018)
l'erede del de cuius era la sola moglie , la stessa è l'unica qualifi- Parte_1
cabile come erede legittimaria ex art. 536 c.c. ed alla stessa spetta ½ del patri-
monio del marito ex art. 540 c.c.
La , inoltre, ai sensi dell'art. 551 c.c., avendo ricevuto un legato in Pt_1
sostituzione di legittima per disposizione testamentaria, ha correttamente ri-
nunciato al legato e chiesto la legittima.
Secondo il prospetto del c.t.u., quello con la somma di € 712.000,00 da im-
putare alla massa, come su motivato, si ottiene quanto segue: € 5.825,43 (valore
relictum) + € 712.000,00 (valore donazioni in denaro) + € 70.973,70 (valore do-
nazione beni immobili atto dell'8.7.2010) = € 788.799,13.
Tenendo conto di tali somme, il c.t.u. ha calcolato quanto segue per la quota di legittima: € 5.825,43 + € 712.000,00 + € 70.973,70 = € 788.799,13 / 2 = €
394.399,57.
In ogni caso, la violazione della quota di legittima dell'attrice Parte_7
[..
, in qualità di erede di consiste nella somma di € Parte_4
394.399,57 e, per l'effetto, può essere disposta la reintegra della predetta nella quota spettante all'attrice, e i convenuti possono essere condannata al paga-
mento in favore dell'attrice della somma indicata.
20 Trattandosi di credito di valore, su tale somma devono essere conteggiati rivalutazione monetaria a far tempo dall'epoca della successione ad oggi, non-
ché degli interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda sulla somma rivalutata (cfr. Cass. n. 10564 del 19.5.2005: “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere ri-
guardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integra-
zione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza,
nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudi-
ziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione,
sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trat-
tandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei frutti dal legittimario mede-
simo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ),
da disporsi a far data dalla domanda”).
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della domanda, e dell'accoglimento delle domande dell'attrice, l'applicazione del principio della soccombenza comporta che le spese debbano essere poste a carico dei conve-
nuti in solido.
21 I compensi sono calcolati ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in riferimento al valore del decisum) e con opportuna riduzione dei compensi medi, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Analogamente, per quanto concerne il compenso liquidato in corso di causa in favore dei cc.tt.uu., che viene posto definitivamente a carico delle par-
ti convenute, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta da (cod. fisc. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1
Fiore l'8.4.1941, contro , nato a [...] il [...] Parte_2
(cod. fisc. ), , nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_3
(cod. fisc. , , nato a [...]- C.F._4 Parte_4
ne il 29.11.1970 (cod. fisc. , nata a C.F._5 Parte_5
Crotone il 22.3.1976 (cod. fisc. ), , nato a C.F._6 Parte_6
Cotronei il 1.4.1937 (cod. fisc. ) (R.G. n. 2083/2020) con- C.F._7
trariis rejectis, così provvede:
a) Dà atto che la domanda di simulazione relativa, in quanto dissimu-
22 lante una donazione indiretta ai convenuti, dell'atto di compravendi-
ta immobiliare del 5.1.2011 per notar Rep. N. 80404 – Persona_11
27229, avente ad oggetto il trasferimento della quota di ½ di n° 5 uni-
tà immobiliari, è stata rigettata con sentenza parziale n. 435/2023
depositata il 16.6.2023;
b) Dichiara che l'atto di donazione immobiliare dell'8.7.2010 per notaio
Rep. N. 109006 – 26122, con il quale Persona_12 Controparte_6
[... trasferiva a titolo gratuito la quota di ½ di proprie unità immobi-
liari in favore dei PO , , Parte_3 Parte_2 [...]
, risulta a causa donativa lesiva della quo- Persona_9 Pt_5
ta di legittima della legittimaria PR;
Parte_1
c) Dichiara che la somma di € 712.000,00 imputabile a Controparte_6
[... e depositata sul conto corrente bancario cointestato con
[...]
e e donata ai PO odierni con- Parte_4 Parte_1
venuti risulta a causa donativa lesiva della quota di legittima spet-
tante alla legittimaria PR;
Parte_1
d) Dichiara che , legittimaria PR, è erede legit- Parte_1
timaria del defunto marito Parte_4
e) Dichiara che la violazione della quota di legittima di , Parte_1
in qualità di erede di consiste nel 50% rispetto al Parte_4
valore della massa e, per l'effetto, reintegra la predetta nella quota necessaria spettante all'attrice; per l'effetto condanna
[...]
, , , Lu- Parte_8 Parte_3 Pt_4 Parte_4
cente e , in solido, al pagamento in favore Pt_5 Parte_6
23 della somma di € 394.399,57 oltre interessi legali e ri- Parte_1
valutazione monetaria dalla data di apertura della successione a quella di effettivo pagamento;
f) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.686,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi profes-
sionali, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Giovan-
battista Scordamaglia, dichiaratosi anticipatario;
g) Pone definitivamente il compenso liquidato ai c.t.u. in corso di causa a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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