Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA Sezione Seconda Civile
La Corte di Appello di Catania, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 221/2025 V.G., promossa
DA
n. Paternò il 24.12.1961, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Arienti, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
avv. CP_1
rappresentata e difesa da sé stessa;
PARTE RECLAMATA
All'esito dell'udienza del 13.5.2025, la Corte riservava di provvedere;
letti gli atti del procedimento e sentite le parti;
osserva:
con decreto del 25.5.2024 (reso nel proc. n. 2477/22 V.G.), il Presidente della Terza
Sezione Civile del Tribunale di Catania - su ricorso dell'avv. nominata CP_1
esecutore testamentario della de cuius , giusta testamento pubblico registrato Persona_1
a Catania il 4.05.2022 – dava atto che l'esecutore testamentario non è ancora entrato nel
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avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo ex art. 739 c.p.c.
[...]
, n.q. di erede universale di e ha chiesto dichiararsi nullo il Parte_1 Persona_1
decreto impugnato o, in subordine, riformare il decreto reclamato nei seguenti termini: darsi atto “che l'esecutore testamentario non è ancora entrato nel possesso dei soli beni immobili sottoposti a sequestro giudiziario e dei mobili sottoposti a sequestro conservativo
e che il termine di cui all'art. 703 c.c. deve intendersi sospeso esclusivamente rispetto a tali beni così come è sospesa l'attività dell'esecutore. Al contrario, i termini di cui all'art. 703
c.c. decorrono dal giorno dalla dichiarazione di accettazione dell'esecutore testamentario relativamente a tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario non oggetto di sequestro,
adottando ogni altro provvedimento ritenuto opportuno. “;
instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'avv. e ha chiesto il rigetto CP_1
del reclamo, con vittoria di spese e il risarcimento ex art. 96 c.p.c..
***
Con il primo e il secondo motivo di reclamo, la parte eccepisce la nullità del decreto per violazione del rito ex art. 749 c.p.c. e per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c..
Deduce in particolare che il giudice ha deciso sulla istanza di proroga del termine ex art. 703 c.p.c. senza fissare previamente una udienza per la comparizione delle parti per sentire gli eredi, come prescritto dalla norma, con conseguente insanabile nullità del decreto emesso.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, il Tribunale, con il decreto impugnato, in realtà non ha provveduto in ordine alla proroga del termine ex art. 703 c.p.c., chiesta solo in via subordinata dall'esecutore testamentario, ma ha accolto la richiesta principale dando atto che l'esecutore non era ancora entrato nel possesso dei beni ereditari per l'impedimento dovuto ai provvedimenti di sequestro e che, dunque, il termine non era ancora iniziato a decorrere.
Pagina 2 Inoltre, ed in ogni caso, il giudice, ritenuto che ai fini dell'eventuale proroga del possesso fosse necessario acquisire il parere degli eredi, con provvedimento interlocutorio del
29.4.2024, aveva onerato l'istante di acquisire detto parere, e l'avv. aveva CP_1
ottemperato inviando a ciascuno degli eredi una lettera racc. a/r, ricevendo in risposta una lettera di un legale per conto degli eredi che aveva prodotto in giudizio.
Deve ritenersi che tale iter ha assolto alla prescrizione codicistica dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio, tenuto conto della natura non contenziosa e deformalizzata del procedimento in oggetto, in disparte dalla considerazione che ogni eventuale vizio sarebbe sanato dalla proposizione del presente reclamo con cui può pienamente esercitarsi il diritto di difesa del controinteressato.
Quanto al merito, col terzo motivo, il reclamante deduce che il termine di cui all'art. 703 cpc deve ritenersi sospeso solo rispetto ai beni sottoposti a sequestro, per cui è sospesa l'attività dell'esecutore, e non per gli altri.
Il motivo è infondato, apparendo condivisibile l'apprezzamento del primo giudice che ha correttamente ritenuto che il termine dell'art. 703 c.p.c. non è ancora iniziato a decorrere, essendo parte dei beni ereditari sottoposti a provvedimenti di sequestro (gli immobili a sequestro giudiziario e le somme di denaro e i crediti a sequestro conservativo), sicchè
l'esecutrice non è entrata nel possesso di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Ha chiarito la S.C., con pronunce richiamate anche primo giudice, che «l'esecutore testamentario non acquista il possesso dei beni ereditari "ipso jure" con l'accettazione dell'incarico, dovendo richiederlo all'erede. Ove, pertanto, egli non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari - … - non può porsi a carico dell'esecutore l'impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno dalla dichiarazione di accettazione, previsto dall'art. 703 c.c., non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell'impedimento
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 995 del 27/01/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1619 del
04/06/1974)» (Cass. n.12241/2016).
E' del resto inconcepibile un decorso differenziato del termine, man mano che l'esecutore acquista il possesso dei beni, per come prospettato dal reclamante, giacchè il limite
Pagina 3 temporale dell'art. 703 c.p.c. presuppone la pienezza del possesso dei beni facenti parte della massa ereditaria, secondo la ratio della norma che è quella di consentire all'esecutore di svolgere con pienezza di poteri la sua attività di amministrazione della massa, per dare piena attuazione alle volontà del defunto.
In definitiva, il reclamo va rigettato, con conferma del decreto in oggetto.
Non deve procedersi al regolamento delle spese, stante il carattere non contenzioso del procedimento che non definisce situazioni giuridiche contrapposte, con l'effetto che con riguardo ad esso non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., che postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il reclamo.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Catania il 5.6.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Dipietro)
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