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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/08/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 1852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati BISACCA SIMONE e SPANO' MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Torino, Via Groppello n. 28 come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avvocati MORESCO CP_2
VITTORIO, GIADA MARIA CAGNES e FRANCESCO CUOCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, Via Pietro Micca n. 20 come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 10.12.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 24.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente – ex dipendente di (di seguito Controparte_1 per brevità , con mansioni di operaio, inquadrato nel IV livello CCNL CP_1
1 R.g. Lav. n. 1852/2024
Logistica e addetto presso l'unità produttiva di RA IE (TO) – ha adito il Tribunale di Ivrea, contestando il licenziamento per giusta causa a lui intimato in data 27.09.2024, in quanto a suo dire discriminatorio e antisindacale o comunque illegittimo.
Ha resistito in giudizio la mediante il deposito di una memoria CP_1 difensiva con cui ha eccepito la decadenza ex art. 6 della legge n. 604 del 1966 per omessa impugnativa del licenziamento nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione e nel merito ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento espulsivo adottato.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici o comunque documentali. Il sig. è stato assunto alle dipendenze di in data 1.01.2020, con Pt_1 CP_1 mansioni di operaio, inquadramento da ultimo nel IV livello CCNL Logistica e assegnato presso l'unità produttiva di RA IE (cfr. doc. n. 1 ricorrente); il sig. si è assentato dal lavoro per distacco sindacale dal Pt_1
01.06.2021 al 17.06.2022 come funzionario di FIT-CISL IE e dal
01.07.2022 al 30.06.2024 come funzionario di Uiltrasporti Segreteria Nazionale
(cfr docc. n. 18 e 19 ricorrente); in data 1.07.2024 è rientrato al lavoro ed assegnato al reparto Outbound con mansioni di confezionamento;
in data
1.06.2024 il sig. unitamente ad altri soci fondatori, ha costituito Pt_1
l' , avente come Controparte_3 principale obiettivo quello di migliorare “le condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e lavoratori del comparto , ed il sig. ne è stato nominato CP_1 Pt_1
Presidente e segretario (cfr. doc. n. 2 ricorrente); il 14.07.2024 il signor ha Pt_1 chiesto alla Società di poter fruire di 4 giorni di ferie dal 24 al 29 luglio 2024, con comunicazione mail del seguente tenore: “Con l'occasione vorrei segnalare la mia necessità, causata da precedenti impegni assunti, di poter fruire di alcuni giorni di ferie e precisamente dal giorno 24 luglio 2024 al 29 luglio 2024 compreso” (cfr. doc. n. 2 ricorrente); la richiesta è stata però rifiutata dalla società per ragioni organizzative;
successivamente, con lettera del 20.07.2024 il signor ha chiesto per le medesime date dal 24 al 29 luglio di fruire di Pt_1 aspettativa ex art. 31 Statuto Lavoratori in qualità di segretario di LA (cfr. docc. n. 3 e 4 ricorrente); con lettera del 23.07.2024 la ha rigettato la CP_1
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richiesta del lavoratore, per la ritenuta insussistenza dei presupposti ex art. 31
St. Lav. poiché l'associazione LA non era firmataria del CCNL applicato in azienda (cfr. doc. n. 5 ricorrente); ciononostante, il signor si è comunque Pt_1 assentato nei giorni dal 24 al 29 luglio 2024; con lettera del 1.08.2024, ha contestato al ricorrente l'assenza CP_1 ingiustificata nei giorni 24, 26 e 27 luglio 2024 (cfr., doc. n. 7 ricorrente); il signor ha fornito le sue giustificazioni sia per iscritto sia oralmente (cfr. Pt_1 docc. n. 8 e 9 ricorrente); la società però - non condividendo le argomentazioni del lavoratore - con lettera del 30.08.2024 ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione (cfr. doc. n. 10 ricorrente) il signor ha impugnato la suddetta sanzione con procedimento arbitrale ex Pt_1 art. 7 della legge n. 300 del 1970 all'esito del quale con provvedimento del
30.09.2024 la sanzione è stata annullata (cfr. doc. n. 12 ricorrente); nel frattempo, a decorrere dal 22.07.2024, il signor ha formulato alla Pt_1 società, tramite inserimento nel sistema aziendale, varie richieste di fruizione ferie per il periodo 25 agosto – 1.09.2024 e precisamente per ventuno volte in circa 30 giorni (cfr. docc. nn. 3 e 4 convenuta); tutte le suddette istanze sono state rigettate dalla società; successivamente, ricevuto il rifiuto della società, con comunicazione del
21.08.2024 il signor ha informato che nei medesimi giorni oggetto di Pt_1 richiesta di ferie, ovverosia dal 25 agosto al 1° settembre si sarebbe assentato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 per aspettativa sindacale in qualità di segretario di LA (cfr. doc. n. 13 ricorrente). il signor nelle date dal 25 agosto al 1° settembre 2024 non si è presentato Pt_1
a lavoro;
con lettera del 2.09.2024, ha contestato al ricorrente l'assenza CP_1 ingiustificata per il suddetto periodo dal 25.08. al 1.09 e la recidiva con i fatti di luglio (cfr. doc. n. 14 ricorrente); il sig. si è giustificato oralmente il 26.09.2024 e successivamente con Pt_1 lettera del 27.09.2024 è stato licenziato per giusta causa (cfr. doc. n. 16 ricorrente).
3. Ciò posto, va innanzi tutto affermata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, atteso che il sig. ha regolarmente e Pt_1
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tempestivamente impugnato il licenziamento irrogato da con lettera CP_1 del 11.10.2024, allorquando non era ancora decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (cfr. doc. n. 17 ricorrente).
Diversamente da quanto affermato dalla convenuta, la lettera inviata alla società in data 11.10.2024 costituisce senz'altro valida impugnativa, atteso che come noto per l'impugnazione del licenziamento non sono necessarie formule sacramentali o forme particolari, purché sia esplicitata in forma scritta la volontà del lavoratore di contestare il recesso datoriale, il che è avvenuto nel caso di specie, atteso che con la citata lettera del 11.10.2024 – sottoscritta dal sig. – il lavoratore ha espressamente contestato il licenziamento e richiesto Pt_1 la reintegrazione nel suo posto di lavoro.
4. Nel merito, il provvedimento espulsivo adottato dalla società convenuta appare legittimamente emesso. In particolare, il sig. è stato licenziato per Pt_1 essersi assentato senza giustificazione per quattro giorni consecutivi nel periodo dal 25.08.2024 al 1°.09.2024. E' pacifico che in quelle date il ricorrente non si è recato al lavoro, pertanto sarebbe stato suo onere dimostrare la sussistenza di una legittima causa che lo esonerasse dal rendere la propria prestazione lavorativa. Il sig. ha affermato di essersi assentato per fruire di aspettativa Pt_1 sindacale ex art. 31 Statuto Lavoratori, in qualità di segretario generale Cont dell'associazione , come comunicato alla società convenuta con lettera del
21.08.2024. La società, dal canto suo, ha affermato l'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 31 cit.
Orbene, l'art. 31 Statuto Lavoratori prevede che: “I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per
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forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. (…)”
Ebbene, la norma in disamina al comma 1 prevede il diritto dei lavoratori subordinati che siano chiamati a funzioni pubbliche elettive di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo del loro mandato. Il comma 2 estende tale prerogativa anche a coloro che ricoprano cariche sindacali provinciali e nazionali. Dalla lettera della disposizione in disamina è evidente che la ratio della norma è quella di (cfr. Cass. n. 23013/2014) “rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l'espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato. Essa costituisce una coerente applicazione del principio di cui all'art. 51 Cost., comma 3, secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.” Dunque, la normativa in disamina è volta a consentire a quei lavoratori che siano chiamati ad assolvere a specifiche funzioni pubbliche di adempiere ai relativi doveri con la garanzia della conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del mandato. Ciò evidentemente sul presupposto della incompatibilità dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa discendente dal contratto di lavoro con la necessità di assolvere ai doveri derivanti dall'incarico pubblico ricoperto. La norma poi estende le stesse garanzie ai lavoratori subordinati che ricoprano cariche sindacali provinciali o nazionali, al medesimo fine di consentire il pieno adempimento dei compiti derivanti dall'incarico sindacale.
Così ricostruito l'Istituto dell'aspettativa ex art. 31 Statuto Lavoratori, occorre verificare se il caso di specie sia ad esso riconducibile. Orbene, innanzi tutto va precisato che il mero fatto che il sig. ricopra il ruolo di segretario generale Pt_1 Cont dell'associazione sindacale non è di per sé elemento sufficiente a configurare come aspettativa sindacale l'assenza in questione. E' vero che si tratta di un diritto di natura potestativa, il cui esercizio prescinde da ogni autorizzazione o manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro, ma è altrettanto vero che è necessario che sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla normativa in disamina.
Ebbene, dalla ricostruzione fattuale sopra riportata si ritiene che detti presupposti non sussistano, atteso che dalla dinamica dei fatti è evidente che l'assenza contestata al sig. non ha alcun collegamento con l'incarico Pt_1 sindacale da questi ricevuto o comunque non ne è stata fornita la prova.
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Si consideri innanzi tutto che il sig. ha chiesto di assentarsi per soli Pt_1 quattro giorni mentre l'aspettativa ex art. 31 St Lav - per espressa previsione normativa- è di regola prevista per tutta la durata dell'incarico elettivo ricoperto, proprio in ragione della sua ratio ovverosia di porre il lavoratore nella condizione migliore per svolgere l'incarico conferitogli per tutta la durata dell'incarico stesso. Se è vero che deve ammettersi la possibilità di fruizione frazionata, è altrettanto vero però che tale particolare modalità di fruizione deve essere comunque ricollegabile all'assolvimento del mandato con onere della prova in capo al lavoratore, atteso che - si ribadisce - scopo della norma è quella di consentire ai lavoratori subordinati di assolvere ai compiti derivanti dagli incarichi elettivi ricoperti e non anche nell'attribuire al lavoratore, chiamato ad un incarico sindacale, una situazione di privilegio rispetto agli altri lavoratori, con possibilità di assentarsi ogniqualvolta lo desiderino.
Nel caso di specie, il sig. ha chiesto l'aspettativa solo dopo aver richiesto di Pt_1 fruire di ferie in quelle stesse date e aver ricevuto il diniego del datore di lavoro.
In particolare, egli nell'arco di circa 30 giorni ha formulato per ben 21 volte domanda di ferie, avendo evidentemente la chiara intenzione di dedicare quelle giornate al riposo e al recupero delle energie psico-fisiche, cui sono per l'appunto preordinate le ferie. Del resto, il sig. sia nel corso del Pt_1 procedimento disciplinare, sia in questa sede non ha ritenuto di spiegare in alcun modo come l'assenza in questione fosse necessaria in ragione dell'incarico sindacale ricoperto. Con ciò non si vuole addossare al lavoratore un onere che non ha, ovverosia di dimostrare di avere effettivamente svolto attività sindacale nei giorni di aspettativa e non altro, ma si vuole affermare che la particolare dinamica dei fatti avvenuta nel caso di specie (aspettativa richiesta per soli pochi giorni e dopo aver ricevuto un diniego di fruire di ferie in quelle stesse date) imponeva al lavoratore un più gravoso onere di deduzione e prova della sussistenza dei presupposti di operatività dell' invocato, anche CP_4 eventualmente deducendo i compiti e le attività che era chiamato ad espletare e che lo avevano portato a richiedere l'aspettativa. Il che però non è stato.
Dunque, nel caso in disamina, le modalità del fatto inducono a ritenere che l'assenza contestata al sig. non possa essere ricondotta all'istituto Pt_1 dell'aspettativa sindacale, in quanto l'assenza dal lavoro era evidentemente finalizzata al perseguimento da parte del di interessi personali. Pt_1
Diversamente, non si spiega davvero perché il ricorrente avrebbe richiesto per
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ben 21 volte di fruire di ferie e solo dopo il rifiuto da parte del datore di lavoro dell'ultima richiesta si è determinato a comunicare l'aspettativa (peraltro secondo modalità identiche a quelle attuate solo un mese prima, contestate dal datore di lavoro e sanzionate con dieci giorni di sospensione. Del resto, lo stesso ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione di una siffatta condotta, né - si ribadisce - ha in alcun modo argomentato circa l'effettiva necessità di assolvere ad adempimenti derivanti dall'incarico ricoperto.
Dunque, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 31 Statuto Lavoratori, il diritto all'aspettativa non spetta e, quindi, la relativa assenza dal lavoro è oggettivamente ingiustificata.
Conseguentemente, la condotta contestata al sig. senz'altro sussiste e Pt_1 costituisce inadempimento contrattuale.
La sanzione irrogata del licenziamento per giusta causa appare inoltre misura proporzionata rispetto ai fatti contestati, pur prescindendo dalla recidiva con i fatti di luglio (peraltro non più contestabile - a seguito dell'annullamento della sanzione irrogata con lodo arbitrale del 30.09.2025). Si consideri infatti che ai sensi del CCNL applicato al rapporto di lavoro, il licenziamento disciplinare può essere adottato nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, si ritiene che la condotta tenuta dal costituisca un grave inadempimento agli Pt_1 obblighi discendenti dal contratto di lavoro e idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto. Ed invero, il ricorrente ha dimostrato totale noncuranza rispetto alle esigenze organizzative aziendali in base alle quali gli era stata negata la fruizione di ferie nei giorni da lui richiesti e dopo aver insistito in maniera quasi “ossessiva” con plurime domande di ferie, tutte rigettate, non ha comunque desistito, assentandosi nei giorni da lui desiderati mediante la comunicazione di aspettativa sindacale.
Si aggiunga, inoltre, che il fatto che la sanzione per l'assenza di luglio 2024 sia stata annullata con lodo arbitrale non può in alcun modo incidere sul disvalore della condotta qui in disamina, atteso che nel momento in cui il si è Pt_1 assentato il provvedimento di annullamento non era ancora stato emesso.
Va ancora evidenziato che diversamente da quanto affermato dal ricorrente non risulta in alcun modo che il “fin dal suo rientro al lavoro” sarebbe stato Pt_1
“oggetto di asfissianti e pretestuosi controlli da parte dei preposti aziendali”. In realtà, in quattro anni di rapporto di lavoro, il sig. si è assentato per Pt_1
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distacco sindacale per un periodo di tre anni senza incontrare alcun ostacolo da parte della società esercitando liberamente la propria attività sindacale ed è stato destinatario – a parte i fatti di causa - di un solo procedimento disciplinare, poi archiviato.
In conclusione, dunque, per tutto quanto sopra esposto il licenziamento irrogato al ricorrente deve ritenersi legittimo e il ricorso va rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile, omessa la fase istruttoria poiché non svolta.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 17/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati BISACCA SIMONE e SPANO' MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Torino, Via Groppello n. 28 come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avvocati MORESCO CP_2
VITTORIO, GIADA MARIA CAGNES e FRANCESCO CUOCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, Via Pietro Micca n. 20 come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 10.12.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 24.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente – ex dipendente di (di seguito Controparte_1 per brevità , con mansioni di operaio, inquadrato nel IV livello CCNL CP_1
1 R.g. Lav. n. 1852/2024
Logistica e addetto presso l'unità produttiva di RA IE (TO) – ha adito il Tribunale di Ivrea, contestando il licenziamento per giusta causa a lui intimato in data 27.09.2024, in quanto a suo dire discriminatorio e antisindacale o comunque illegittimo.
Ha resistito in giudizio la mediante il deposito di una memoria CP_1 difensiva con cui ha eccepito la decadenza ex art. 6 della legge n. 604 del 1966 per omessa impugnativa del licenziamento nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione e nel merito ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento espulsivo adottato.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici o comunque documentali. Il sig. è stato assunto alle dipendenze di in data 1.01.2020, con Pt_1 CP_1 mansioni di operaio, inquadramento da ultimo nel IV livello CCNL Logistica e assegnato presso l'unità produttiva di RA IE (cfr. doc. n. 1 ricorrente); il sig. si è assentato dal lavoro per distacco sindacale dal Pt_1
01.06.2021 al 17.06.2022 come funzionario di FIT-CISL IE e dal
01.07.2022 al 30.06.2024 come funzionario di Uiltrasporti Segreteria Nazionale
(cfr docc. n. 18 e 19 ricorrente); in data 1.07.2024 è rientrato al lavoro ed assegnato al reparto Outbound con mansioni di confezionamento;
in data
1.06.2024 il sig. unitamente ad altri soci fondatori, ha costituito Pt_1
l' , avente come Controparte_3 principale obiettivo quello di migliorare “le condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e lavoratori del comparto , ed il sig. ne è stato nominato CP_1 Pt_1
Presidente e segretario (cfr. doc. n. 2 ricorrente); il 14.07.2024 il signor ha Pt_1 chiesto alla Società di poter fruire di 4 giorni di ferie dal 24 al 29 luglio 2024, con comunicazione mail del seguente tenore: “Con l'occasione vorrei segnalare la mia necessità, causata da precedenti impegni assunti, di poter fruire di alcuni giorni di ferie e precisamente dal giorno 24 luglio 2024 al 29 luglio 2024 compreso” (cfr. doc. n. 2 ricorrente); la richiesta è stata però rifiutata dalla società per ragioni organizzative;
successivamente, con lettera del 20.07.2024 il signor ha chiesto per le medesime date dal 24 al 29 luglio di fruire di Pt_1 aspettativa ex art. 31 Statuto Lavoratori in qualità di segretario di LA (cfr. docc. n. 3 e 4 ricorrente); con lettera del 23.07.2024 la ha rigettato la CP_1
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richiesta del lavoratore, per la ritenuta insussistenza dei presupposti ex art. 31
St. Lav. poiché l'associazione LA non era firmataria del CCNL applicato in azienda (cfr. doc. n. 5 ricorrente); ciononostante, il signor si è comunque Pt_1 assentato nei giorni dal 24 al 29 luglio 2024; con lettera del 1.08.2024, ha contestato al ricorrente l'assenza CP_1 ingiustificata nei giorni 24, 26 e 27 luglio 2024 (cfr., doc. n. 7 ricorrente); il signor ha fornito le sue giustificazioni sia per iscritto sia oralmente (cfr. Pt_1 docc. n. 8 e 9 ricorrente); la società però - non condividendo le argomentazioni del lavoratore - con lettera del 30.08.2024 ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione (cfr. doc. n. 10 ricorrente) il signor ha impugnato la suddetta sanzione con procedimento arbitrale ex Pt_1 art. 7 della legge n. 300 del 1970 all'esito del quale con provvedimento del
30.09.2024 la sanzione è stata annullata (cfr. doc. n. 12 ricorrente); nel frattempo, a decorrere dal 22.07.2024, il signor ha formulato alla Pt_1 società, tramite inserimento nel sistema aziendale, varie richieste di fruizione ferie per il periodo 25 agosto – 1.09.2024 e precisamente per ventuno volte in circa 30 giorni (cfr. docc. nn. 3 e 4 convenuta); tutte le suddette istanze sono state rigettate dalla società; successivamente, ricevuto il rifiuto della società, con comunicazione del
21.08.2024 il signor ha informato che nei medesimi giorni oggetto di Pt_1 richiesta di ferie, ovverosia dal 25 agosto al 1° settembre si sarebbe assentato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 per aspettativa sindacale in qualità di segretario di LA (cfr. doc. n. 13 ricorrente). il signor nelle date dal 25 agosto al 1° settembre 2024 non si è presentato Pt_1
a lavoro;
con lettera del 2.09.2024, ha contestato al ricorrente l'assenza CP_1 ingiustificata per il suddetto periodo dal 25.08. al 1.09 e la recidiva con i fatti di luglio (cfr. doc. n. 14 ricorrente); il sig. si è giustificato oralmente il 26.09.2024 e successivamente con Pt_1 lettera del 27.09.2024 è stato licenziato per giusta causa (cfr. doc. n. 16 ricorrente).
3. Ciò posto, va innanzi tutto affermata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, atteso che il sig. ha regolarmente e Pt_1
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tempestivamente impugnato il licenziamento irrogato da con lettera CP_1 del 11.10.2024, allorquando non era ancora decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (cfr. doc. n. 17 ricorrente).
Diversamente da quanto affermato dalla convenuta, la lettera inviata alla società in data 11.10.2024 costituisce senz'altro valida impugnativa, atteso che come noto per l'impugnazione del licenziamento non sono necessarie formule sacramentali o forme particolari, purché sia esplicitata in forma scritta la volontà del lavoratore di contestare il recesso datoriale, il che è avvenuto nel caso di specie, atteso che con la citata lettera del 11.10.2024 – sottoscritta dal sig. – il lavoratore ha espressamente contestato il licenziamento e richiesto Pt_1 la reintegrazione nel suo posto di lavoro.
4. Nel merito, il provvedimento espulsivo adottato dalla società convenuta appare legittimamente emesso. In particolare, il sig. è stato licenziato per Pt_1 essersi assentato senza giustificazione per quattro giorni consecutivi nel periodo dal 25.08.2024 al 1°.09.2024. E' pacifico che in quelle date il ricorrente non si è recato al lavoro, pertanto sarebbe stato suo onere dimostrare la sussistenza di una legittima causa che lo esonerasse dal rendere la propria prestazione lavorativa. Il sig. ha affermato di essersi assentato per fruire di aspettativa Pt_1 sindacale ex art. 31 Statuto Lavoratori, in qualità di segretario generale Cont dell'associazione , come comunicato alla società convenuta con lettera del
21.08.2024. La società, dal canto suo, ha affermato l'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 31 cit.
Orbene, l'art. 31 Statuto Lavoratori prevede che: “I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per
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forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. (…)”
Ebbene, la norma in disamina al comma 1 prevede il diritto dei lavoratori subordinati che siano chiamati a funzioni pubbliche elettive di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo del loro mandato. Il comma 2 estende tale prerogativa anche a coloro che ricoprano cariche sindacali provinciali e nazionali. Dalla lettera della disposizione in disamina è evidente che la ratio della norma è quella di (cfr. Cass. n. 23013/2014) “rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l'espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato. Essa costituisce una coerente applicazione del principio di cui all'art. 51 Cost., comma 3, secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.” Dunque, la normativa in disamina è volta a consentire a quei lavoratori che siano chiamati ad assolvere a specifiche funzioni pubbliche di adempiere ai relativi doveri con la garanzia della conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del mandato. Ciò evidentemente sul presupposto della incompatibilità dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa discendente dal contratto di lavoro con la necessità di assolvere ai doveri derivanti dall'incarico pubblico ricoperto. La norma poi estende le stesse garanzie ai lavoratori subordinati che ricoprano cariche sindacali provinciali o nazionali, al medesimo fine di consentire il pieno adempimento dei compiti derivanti dall'incarico sindacale.
Così ricostruito l'Istituto dell'aspettativa ex art. 31 Statuto Lavoratori, occorre verificare se il caso di specie sia ad esso riconducibile. Orbene, innanzi tutto va precisato che il mero fatto che il sig. ricopra il ruolo di segretario generale Pt_1 Cont dell'associazione sindacale non è di per sé elemento sufficiente a configurare come aspettativa sindacale l'assenza in questione. E' vero che si tratta di un diritto di natura potestativa, il cui esercizio prescinde da ogni autorizzazione o manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro, ma è altrettanto vero che è necessario che sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla normativa in disamina.
Ebbene, dalla ricostruzione fattuale sopra riportata si ritiene che detti presupposti non sussistano, atteso che dalla dinamica dei fatti è evidente che l'assenza contestata al sig. non ha alcun collegamento con l'incarico Pt_1 sindacale da questi ricevuto o comunque non ne è stata fornita la prova.
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Si consideri innanzi tutto che il sig. ha chiesto di assentarsi per soli Pt_1 quattro giorni mentre l'aspettativa ex art. 31 St Lav - per espressa previsione normativa- è di regola prevista per tutta la durata dell'incarico elettivo ricoperto, proprio in ragione della sua ratio ovverosia di porre il lavoratore nella condizione migliore per svolgere l'incarico conferitogli per tutta la durata dell'incarico stesso. Se è vero che deve ammettersi la possibilità di fruizione frazionata, è altrettanto vero però che tale particolare modalità di fruizione deve essere comunque ricollegabile all'assolvimento del mandato con onere della prova in capo al lavoratore, atteso che - si ribadisce - scopo della norma è quella di consentire ai lavoratori subordinati di assolvere ai compiti derivanti dagli incarichi elettivi ricoperti e non anche nell'attribuire al lavoratore, chiamato ad un incarico sindacale, una situazione di privilegio rispetto agli altri lavoratori, con possibilità di assentarsi ogniqualvolta lo desiderino.
Nel caso di specie, il sig. ha chiesto l'aspettativa solo dopo aver richiesto di Pt_1 fruire di ferie in quelle stesse date e aver ricevuto il diniego del datore di lavoro.
In particolare, egli nell'arco di circa 30 giorni ha formulato per ben 21 volte domanda di ferie, avendo evidentemente la chiara intenzione di dedicare quelle giornate al riposo e al recupero delle energie psico-fisiche, cui sono per l'appunto preordinate le ferie. Del resto, il sig. sia nel corso del Pt_1 procedimento disciplinare, sia in questa sede non ha ritenuto di spiegare in alcun modo come l'assenza in questione fosse necessaria in ragione dell'incarico sindacale ricoperto. Con ciò non si vuole addossare al lavoratore un onere che non ha, ovverosia di dimostrare di avere effettivamente svolto attività sindacale nei giorni di aspettativa e non altro, ma si vuole affermare che la particolare dinamica dei fatti avvenuta nel caso di specie (aspettativa richiesta per soli pochi giorni e dopo aver ricevuto un diniego di fruire di ferie in quelle stesse date) imponeva al lavoratore un più gravoso onere di deduzione e prova della sussistenza dei presupposti di operatività dell' invocato, anche CP_4 eventualmente deducendo i compiti e le attività che era chiamato ad espletare e che lo avevano portato a richiedere l'aspettativa. Il che però non è stato.
Dunque, nel caso in disamina, le modalità del fatto inducono a ritenere che l'assenza contestata al sig. non possa essere ricondotta all'istituto Pt_1 dell'aspettativa sindacale, in quanto l'assenza dal lavoro era evidentemente finalizzata al perseguimento da parte del di interessi personali. Pt_1
Diversamente, non si spiega davvero perché il ricorrente avrebbe richiesto per
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ben 21 volte di fruire di ferie e solo dopo il rifiuto da parte del datore di lavoro dell'ultima richiesta si è determinato a comunicare l'aspettativa (peraltro secondo modalità identiche a quelle attuate solo un mese prima, contestate dal datore di lavoro e sanzionate con dieci giorni di sospensione. Del resto, lo stesso ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione di una siffatta condotta, né - si ribadisce - ha in alcun modo argomentato circa l'effettiva necessità di assolvere ad adempimenti derivanti dall'incarico ricoperto.
Dunque, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 31 Statuto Lavoratori, il diritto all'aspettativa non spetta e, quindi, la relativa assenza dal lavoro è oggettivamente ingiustificata.
Conseguentemente, la condotta contestata al sig. senz'altro sussiste e Pt_1 costituisce inadempimento contrattuale.
La sanzione irrogata del licenziamento per giusta causa appare inoltre misura proporzionata rispetto ai fatti contestati, pur prescindendo dalla recidiva con i fatti di luglio (peraltro non più contestabile - a seguito dell'annullamento della sanzione irrogata con lodo arbitrale del 30.09.2025). Si consideri infatti che ai sensi del CCNL applicato al rapporto di lavoro, il licenziamento disciplinare può essere adottato nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, si ritiene che la condotta tenuta dal costituisca un grave inadempimento agli Pt_1 obblighi discendenti dal contratto di lavoro e idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto. Ed invero, il ricorrente ha dimostrato totale noncuranza rispetto alle esigenze organizzative aziendali in base alle quali gli era stata negata la fruizione di ferie nei giorni da lui richiesti e dopo aver insistito in maniera quasi “ossessiva” con plurime domande di ferie, tutte rigettate, non ha comunque desistito, assentandosi nei giorni da lui desiderati mediante la comunicazione di aspettativa sindacale.
Si aggiunga, inoltre, che il fatto che la sanzione per l'assenza di luglio 2024 sia stata annullata con lodo arbitrale non può in alcun modo incidere sul disvalore della condotta qui in disamina, atteso che nel momento in cui il si è Pt_1 assentato il provvedimento di annullamento non era ancora stato emesso.
Va ancora evidenziato che diversamente da quanto affermato dal ricorrente non risulta in alcun modo che il “fin dal suo rientro al lavoro” sarebbe stato Pt_1
“oggetto di asfissianti e pretestuosi controlli da parte dei preposti aziendali”. In realtà, in quattro anni di rapporto di lavoro, il sig. si è assentato per Pt_1
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distacco sindacale per un periodo di tre anni senza incontrare alcun ostacolo da parte della società esercitando liberamente la propria attività sindacale ed è stato destinatario – a parte i fatti di causa - di un solo procedimento disciplinare, poi archiviato.
In conclusione, dunque, per tutto quanto sopra esposto il licenziamento irrogato al ricorrente deve ritenersi legittimo e il ricorso va rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile, omessa la fase istruttoria poiché non svolta.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 17/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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