Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza fissata il 10.4.2025, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta R.G. 7948/2024 avente ad oggetto “rapporto assicurativo” e pendente
TRA
, rappresento e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Marina Ursini e dall'avv. Giuseppe Marzaioli, presso il cui studio, sito in
Maddaloni (CE), alla Via R. Viviani, III traversa n. 59, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo de Martino, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via San Giacomo n. 32, è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver Parte_1
stipulato in data 13.7.2021 un contratto assicurativo con la , polizza a CP_1
copertura del rischio di furto ed incendio in relazione all'autoveicolo Audi Q3, tg.
1
GB563FB, di sua proprietà; che in data 9.10.2021 o 10.10.2021 in Giugliano in Campania
(NA), alla via Casacelle, 52/17, il suddetto autoveicolo era stato oggetto di furto parziale allorquando lo stesso si trovava ivi in sosta;
di aver quindi presentato il 10.10.2021 denuncia orale presso la Stazione dei Carabinieri di Giugliano in Campania;
che,
l , pur avendo ispezionato il veicolo, non aveva provveduto al ristoro dei CP_1
danni, ammontanti alla somma di € 17.523,26; che, in data 12.3.2024, era stata da lui promossa una procedura di mediazione, che si era conclusa con esito negativo.
Tanto premesso ed esposto, convenendo in giudizio la compagnia
[...]
concludeva affinché la stessa venisse condannata al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo a lui spettante in ragione del contratto assicurativo intercorrente fra le parti,
Si costituiva tempestivamente in giudizio la , che, Controparte_1
opponendosi alla domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti essenziali di cui alla citazione previsti dall'art. 163 c.p.c., sia con riferimento alla data del presunto furto, sia all'omessa specifica indicazione dei danni riportati dall'autoveicolo; che era da considerarsi prescritto il diritto azionato dall'attore essendo decorso, in assenza di validi atti interruttivi, il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952 c.c. dal momento del furto all'avvio del presente giudizio;
che, inoltre, dalla perizia redatta dalla CE.LI.DA. s.r.l., fiduciaria della era emerso CP_1
che i vari pezzi erano stati asportati senza generare danni al cablaggio elettrico, circostanza sconfessata dalla versione dei fatti fornita in sede di denuncia alla Polizia
Giudiziaria (ove espressamente si era fatto riferimento a “danni ai filtri elettrici ed alle parti elettriche”); che la richiesta risarcitoria era sproporzionata, oltre che non quantificata dettagliatamente ed analiticamente.
Ciò posto, concludeva, in via preliminare, per una dichiarazione di improcedibilità, inammissibilità nonché improponibilità della domanda o comunque affinché la stessa fosse rigettata nel merito.
Con ordinanza del 6.3.20205 venivano rigettate le istanze di prova orale articolate dall'attore e la causa era rinviata al 10.4.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art.281 sexies, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note a trattazione scritta.
La pretesa azionata è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
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In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Passando al merito, è fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla
Controparte_1
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nella gestione di un contratto assicurativo il termine di prescrizione assume un'importanza fondamentale in materia di diritto al risarcimento danno/indennizzo, in caso di sinistro.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e può essere interrotto dalla comunicazione scritta dell'assicurato alla compagnia, dalla quale si evinca la manifestazione della volontà di ottenere un risarcimento/indennizzo.
Atto idoneo ad interrompere la prescrizione è certamente la domanda volta all'instaurazione di un procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la compagnia assicurativa abbia aperto la pratica relativa al sinistro de quo come emerge dalla comunicazione dell'11.10.2021 inviata all'attore. Nessuna formale richiesta di pagamento dell'indennizzo risulta in atti documentata, di talché deve ritenersi che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione sia rappresentato dalla domanda di instaurazione del procedimento di mediazione, che risale al 12.3.2024.
Nessuna valenza interruttiva della prescrizione può essere accordata all'istanza avanzata dall'Avv. Marzaioli in data 3.5.2022, con cui si richiedeva alla compagnia l'accesso alla perizia tecnica elaborata dal tecnico fiduciario.
Si legge nell'istanza che la stessa era “inviata anche al fine di richiedere il risarcimento danni subiti dal veicolo di proprietà del signo ”. Parte_1
Orbene, in punto di diritto va osservato che “per produrre l'effetto interruttivo della
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prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti
- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (cfr.
Cass. Sez. 6, 14/06/2018, n. 15714).
Nel caso di specie, l'istanza di accesso fa solo in via incidentale riferimento alla richiesta risarcitoria, non contenendo una chiara ed esplicita intimazione all'adempimento, tale da realizzare l'effetto sostanziale della costituzione in mora.
Invero, la diffida alla compagnia assicurativa attiene in via esclusiva alla pretesa di accesso alla relazione peritale redatta dal fiduciario (“Vi avviso e diffido che nel caso in cui non sarò posta in condizione di esercitare il mio diritto di accesso entro e non oltre gg. 60 dalla ricezione della presente, inoltrerò apposito reclamo all'IVASS”).
Pertanto, tale istanza non può essere considerata valido atto interruttivo di prescrizione.
In conclusione, dalla data del furto (9.10.2021 o 10.10.2021), il primo atto interruttivo – la domanda di mediazione del 12.3.2024 – è successivo di oltre due anni.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta è quindi fondata.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da - €
5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_2
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Con
, delle spese processuali che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e
CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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