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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/11/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 21892/ 2023, avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Via Carlo Alberto Persona_1 Persona_2
55, Torino, presso lo studio dell'Avv. CUCINOTTA ROBERTA, in forza di procura in atti,
PARTI RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da ricorso del 13/12/2023.
Per il P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 i ricorrenti e Persona_1 Per_2
figli germani e presunti successori legittimi di , esponevano che dal
[...] Persona_3
13/06/2013 quest'ultimo scompariva dal suo luogo di residenza e, nonostante le ricerche effettuate, non si erano più avute sue notizie e che sono decorsi oltre dieci anni dal giorno della scomparsa.
Il Giudice Relatore, visto l'art. 473 bis 62 c.p.c., con decreto, ordinava l'inserzione della domanda per estratto, entro il termine di giorni centoventi e per due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei due giornali “La Stampa” ed. Torino e “Torino Cronaca”, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta.
All'udienza del 19/11/2025, previa audizione dei ricorrenti, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'art. 58 c.c. prevede che, quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente (anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell'art. 50 c.c.
Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni”; la legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie, il ricorso è stato legittimamente promosso dai figli dello scomparso.
I successori legittimi del Sig. , risultano i figli e , odierni Persona_3 Persona_2 Persona_1 ricorrenti.
La moglie del Sig. , Sig.ra risulta deceduta in data 30/11/2011. Persona_3 Persona_4
Inoltre, non risultano procuratori o rappresentanti legali dello scomparso.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore dell'atto introduttivo risulta che del sig. Persona_3 non si hanno più notizie dal 13/06/2013, quando è stata presentata la denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Torino Borgo Dora.
Successivamente a tale epoca non si sono più registrati segni dell'esistenza in vita del Sig.
[...]
. Per_3
Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte di , è Persona_3 risultato vano e non appare possibile lo svolgimento di ulteriori ricerche.
Atteso dunque il considerevole lasso di tempo intercorso dalla sua scomparsa, può ritenersi probabile che sia medio tempore intervenuto il suo decesso.
Per quanto esposto e rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia di , ricorrono le condizioni di cui all'art. 58 c.c. perché possa esserne dichiarata Persona_3 la morte presunta, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data dell'ultima notizia. Ritiene il Collegio di stabilire convenzionalmente ed in assenza di altri elementi, la data della morte il 13/06/2013 atteso quanto dichiarato dalle parti ricorrenti nel ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c. e 473 bis 62 ss. cpc,
DICHIARA la morte presunta di nato a [...] il [...] alla data del Persona_3
13/06/2013;
DISPONE che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
DISPONE altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 21892/ 2023, avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Via Carlo Alberto Persona_1 Persona_2
55, Torino, presso lo studio dell'Avv. CUCINOTTA ROBERTA, in forza di procura in atti,
PARTI RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da ricorso del 13/12/2023.
Per il P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 i ricorrenti e Persona_1 Per_2
figli germani e presunti successori legittimi di , esponevano che dal
[...] Persona_3
13/06/2013 quest'ultimo scompariva dal suo luogo di residenza e, nonostante le ricerche effettuate, non si erano più avute sue notizie e che sono decorsi oltre dieci anni dal giorno della scomparsa.
Il Giudice Relatore, visto l'art. 473 bis 62 c.p.c., con decreto, ordinava l'inserzione della domanda per estratto, entro il termine di giorni centoventi e per due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei due giornali “La Stampa” ed. Torino e “Torino Cronaca”, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta.
All'udienza del 19/11/2025, previa audizione dei ricorrenti, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'art. 58 c.c. prevede che, quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente (anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell'art. 50 c.c.
Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni”; la legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie, il ricorso è stato legittimamente promosso dai figli dello scomparso.
I successori legittimi del Sig. , risultano i figli e , odierni Persona_3 Persona_2 Persona_1 ricorrenti.
La moglie del Sig. , Sig.ra risulta deceduta in data 30/11/2011. Persona_3 Persona_4
Inoltre, non risultano procuratori o rappresentanti legali dello scomparso.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore dell'atto introduttivo risulta che del sig. Persona_3 non si hanno più notizie dal 13/06/2013, quando è stata presentata la denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Torino Borgo Dora.
Successivamente a tale epoca non si sono più registrati segni dell'esistenza in vita del Sig.
[...]
. Per_3
Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte di , è Persona_3 risultato vano e non appare possibile lo svolgimento di ulteriori ricerche.
Atteso dunque il considerevole lasso di tempo intercorso dalla sua scomparsa, può ritenersi probabile che sia medio tempore intervenuto il suo decesso.
Per quanto esposto e rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia di , ricorrono le condizioni di cui all'art. 58 c.c. perché possa esserne dichiarata Persona_3 la morte presunta, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data dell'ultima notizia. Ritiene il Collegio di stabilire convenzionalmente ed in assenza di altri elementi, la data della morte il 13/06/2013 atteso quanto dichiarato dalle parti ricorrenti nel ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c. e 473 bis 62 ss. cpc,
DICHIARA la morte presunta di nato a [...] il [...] alla data del Persona_3
13/06/2013;
DISPONE che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
DISPONE altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.