Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/03/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4815/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di seguito indicate, aventi ad oggetto: appello contro la sentenza n. 819/2023 emessa dal Tribunale di Benevento in data
05.04.2023, vertenti: la causa recante n. R.G. 4815/2023 tra:
, P.IV , in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Carmela Mignone
APPELLANTE
E
, C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IV_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Samantha Zerella
APPELLATO
NONCHE'
Pagina 1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Cocilovo
APPELLATA
E
C.F. Controparte_4 P.IV_4
APPELLATA CONTUMACE la causa recante n. R.G. 4885/2023, tra:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IV_3
dall'Avv. Marco Cocilovo
APPELLANTE
E
, P.IV , rappresentato e Parte_1 P.IV_1
difeso dall'Avv. Maria Carmela Mignone
APPELLATO
NONCHE'
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IV_2
dall'Avv. Samantha Zerella
APPELLATO
E
C.F. Controparte_4 P.IV_4
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con atto di citazione notificato il 28.09.2017, Parte_2
unitamente a proponevano opposizione al decreto Parte_3
ingiuntivo n. 814/2017, emesso dal Tribunale di Benevento - nel procedimento recante R.G. n. 2178/2017 - in data 20.05.2017, pubblicato in
Pagina 2 data 24.05.2017 con cui veniva ingiunta soltanto alla predetta società di pagare, in favore del , la somma di € 103.671,28, Parte_1
oltre interessi e spese della procedura.
La e eccepivano il difetto di Parte_2 Parte_3
legittimazione passiva di quest'ultima, alla quale il decreto ingiuntivo era stato notificato in proprio, nonostante il rigetto implicito. Nel merito, evidenziavano che il verbale del 3.8.2012 aveva ripartito tra i consorziati i maggiori oneri per lavori, materiali e attività straordinarie per € 45.156,25, oltre alle indennità di esproprio dovute al per le aree Controparte_1
della zona P.I.P., a seguito di sentenze della Corte d'Appello di Napoli (nn.
1316/2011, 2070/2011, 2091/2011, 2095/2011).
Sostenevano inoltre che tale verbale fosse stato modificato dalla transazione del 24.12.2012 con il in base alla quale CP_1 Parte_2
e P.F. Costruzioni ed Impianti s.r.l. si erano impegnate a versare le
[...]
loro quote direttamente al facendo così venire meno gli effetti CP_1
vincolanti del verbale. Rilevavano infine che era Parte_2
destinataria anche del d.i. n. 1094/2017, richiesto dal sulla base CP_1
della medesima transazione, con il rischio di dover effettuare un doppio pagamento. Contestavano infine il quantum della pretesa.
I.2. Il , costituendosi, eccepiva il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di poiché il decreto le era stato Parte_3
notificato solo come legale rappresentante di Parte_2
Contestava inoltre l'ammissibilità dell'eccezione relativa alla transazione, non essendo chiaro se si trattasse di una novazione, risoluzione o semplice modifica del verbale del 3.8.2012, che comunque non veniva impugnato.
I.3. Con ordinanza del 9-12/2/2018, il giudice sospendeva l'efficacia del d.i. n. 814/2017, ritenendo che la società opponente rischiasse una doppia
Pagina 3 esecuzione per la stessa obbligazione. Disponeva inoltre di verificare eventuali opposizioni anche al d.i. n. 1094/2017 per valutare una possibile riunione dei procedimenti ed evitare contrasti di giudicati.
Con il decreto ingiuntivo n. 1094/2017 del 28.7.2017, il Tribunale di
Benevento ingiungeva a Parte_2 Controparte_5
e al il pagamento di € 208.501,43 in
[...] Controparte_6
favore del per il rimborso degli oneri di esproprio, Controparte_1
secondo la transazione del 24.12.2012.
Nel procedimento 4747/2017, il eccepiva la nullità Parte_1
della clausola di manleva dell'art. 2 della convenzione del 4.9.2007, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'obbligazione gravava esclusivamente su P.F. Parte_2
Costruzioni ed Impianti S.r.l. Contestava inoltre il quantum, in particolare degli interessi.
Il costituendosi, deduceva che il aveva Controparte_1 Parte_1
partecipato alla stesura della transazione e non poteva modificarne l'interpretazione. Chiedeva quindi l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto.
Anche P.F. Costruzioni ed Impianti s.r.l., nel proc. 4748/2017, chiedeva la revoca del d.i. n. 1094/2017, eccependo la nullità degli artt. 2 e 5 della convenzione e della transazione per disparità contrattuale, oltre all'infondatezza della pretesa. Il riproponeva le difese già svolte CP_1
nel proc. 4747/2017.
Nel procedimento n. 4783/2017, chiedeva la revoca del Parte_2
d.i. n. 1094/2017, rilevando che il ricorso del per un sequestro CP_1
conservativo sullo stesso credito era stato rigettato il 30.5.2017. Ribadiva
Pagina 4 inoltre le contestazioni già sollevate nel giudizio di opposizione al d.i. n.
814/2017, chiedendo la riunione dei due procedimenti.
Il costituendosi, affermava di essere l'unico Controparte_1
legittimato passivo in base alla transazione del 24.12.2012, escludendo ogni duplicazione di pagamenti e qualsiasi rilevanza dei rapporti interni tra e consorziati. Parte_1
I.4. Con ordinanza del 30.10.2018 veniva rigettata l'istanza ex art. 648
c.p.c. spiegata dal nei giudizi di opposizione al d.i. Controparte_1
1094/2017, ritenendo necessario valutare preliminarmente l'efficacia dell'atto di transazione alla luce dei rapporti sussistenti tra il ed i Parte_1
consorziati e veniva disposta la riunione dei predetti giudizi di opposizione al proc. 4285/2017.
I.5. Con sentenza n. 819/2023, pubblicata in data 5 aprile 2023 il Tribunale di Benevento - II Sezione civile, così provvedeva:
“1) Dichiara il difetto di legittimazione processuale attiva di Parte_3
;
[...]
2) Revoca il d.i. n. 814/2017;
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al proc. 4285/2017 tra
e;
Parte_2 Parte_3 Parte_1
4) Rigetta le opposizioni spiegate avverso il d.i. 1094/2017 e – per l'effetto
– lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
5) Condanna P.F. Costruzioni Impianti srl ed il Parte_2
, in solido, al rimborso direttamente in favore Parte_1
dell'Avv Samantha Zerella (dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.) delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 15.200,00 (di cui € 4.500,00 per le tre fasi di studio, € 2.700,00 per le tre fasi introduttive, € 4.000,00
Pagina 5 per la trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisionale), oltre IV, CPA e rimborso spese forfettario come per legge”.
II.1. proponeva appello avverso detta sentenza Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
- “Ingiusto ed infondato accoglimento dell'opposizione spiegata da
[...]
avverso il d.i. n. 814/2017 – asserita novazione oggettiva della Parte_2
transazione del 24/12/2012 rispetto alla delibera/verbale del Parte_1
del 3/08/2012 – omessa pronuncia - Violazione degli artt. 1230 ss. c.c.,
1965 ss. c.c., 1362 s.s. c.c., 2727 s.s. c.c. nonché degli artt. 115, 116, 132,
112 c.p.c.”;
- “ingiusta ed errata statuizione in ordine all'interpretazione della transazione nel suo complesso e, in particolare, dell'art. 5 della stessa – violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, degli artt. 1363 e 1366
c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
- “ingiusto rigetto dell'eccezione di nullità della clausola di manleva di cui all'art. 2 della Convenzione del 4/09/2007 – Violazione degli artt. 1321,
1325,1418,1421 e 1938 c.c.”.
Chiedeva, quindi, di “A) Riformare la sentenza appellata, nelle parti indicate e per i motivi esposti nel presente atto, accogliendo tutte le domande, eccezioni, richieste, anche istruttorie, e difese proposte dal
in primo grado, da ritenersi qui trascritte e Parte_1
ribadite, e per l'effetto, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1. Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 814/2017 emesso in favore del nei confronti di in Parte_1 Parte_2
quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata, e per l'effetto
Pagina 6
2. Confermare il decreto ingiuntivo n. 814/2017 emesso dal Tribunale di
Benevento, condannando la società opponente al pagamento, in favore del
, dell'importo come quantificato nel concesso D.I. Parte_1
oppure nella diversa quantificazione ritenuta equa e giusta dall'adita
Corte, per le causali individuate nel ricorso per D.I., oltre interessi e rivalutazione.
4. Accogliere l'opposizione al D.I. n. 1094/2017 emesso dal Tribunale di
Benevento in favore del nei confronti del Controparte_1 [...]
e per l'effetto Parte_1
5. Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 1094/2017 e, dunque, la proposta domanda monitoria perché inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
5. Condannare le parti appellate, in via solidale o alternativa, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre Iva, se dovuta, e
Cpa come per legge”.
Si costituivano nel procedimento il e Controparte_1 Pt_2 Pt_4
[...]
[..
.2. Proponeva altresì separato appello sulla base dei Parte_2
seguenti motivi:
“I - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL
TRIBUNALE DI BENEVENTO NON HA CONSIDERATO IL
MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE VERIFICATASI IN UNA FASE
SUCECSSIV ALL'ACCORDO TRANSATTIVO DEL 24.12.2012
II – ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVZIONE
CIRCA IL RIGETTO DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE AVANZATA
DALLA . Parte_5
Pagina 7 Concludeva chiedendo di: “1) accertata l'infondatezza e la pretestuosità delle avverse pretese creditorie per i motivi esposti in atti e, quindi, riformare la Sentenza impugnata nelle parti oggetto di specifica impugnazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n°
1094/2017 (R.G. n° 2665/2017), emesso dal Tribunale di Benevento in data
28.07.2017, pubblicato in data 08.08.2017 e notificato in data 22.09.2017, con ogni conseguenza di legge;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di acclarata esistenza di una residua debitoria a carico della Società appellante, riformare la Sentenza impugnata nella parte oggetto di specifica impugnazione, determinando
l'esatto importo alla luce degli intercorsi rapporti tra le parti, anche mediante l'ausilio di una Consulenza Tecnica di Ufficio già richiesta in primo grado e ribadita nel presente giudizio;
3) in ogni caso, condannare controparte alla refusione dei compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituivano nel procedimento il e Controparte_1 [...]
. Parte_1
II.3. Con provvedimento del 24.05.2024 la Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riuniva alla causa recante n. R.G. 4815/2023 quella con n. R.G. 4885/2023.
II.4. Va, anzitutto, rilevato che le parti, nelle note scritte congiuntamente depositate per l'udienza del 31.10.2024, dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo e di voler rinunciare ai giudizi di appello, con conseguente richiesta di estinzione dei giudizi e spese compensate.
Successivamente, per l'udienza del 09.01.2025 che si svolgeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte, e,
Pagina 8 pertanto, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 309 e 352 c.p.c. all'udienza del 27.2.2025. Anche per l'udienza del 27.2.2025, che pure si svolgeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte, e, pertanto, l'adìta Corte tratteneva la causa in decisione.
II.5. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Pagina 9 Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 819/2023 emessa dal Tribunale di Benevento in data 05.04.2023, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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