Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 5132/2023 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Sara Di Molfetta presso il cui studio in Parte_1
Roma è elettivamente domiciliato
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Andrea Sartucci presso il cui studio Controparte_1
in Roma è elettivamente domiciliata
-appellata e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 4681/2023, pubblicata il 22/3/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma ha, con sentenza non definitiva n 9274/2020, dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con la sentenza gravata, ha Parte_2
. addebitato la responsabilità al marito,
mensili, oltre Istat, a decorrere dal 17.4.2018,
. condannato il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il primo Giudice ha
. ha addebitato la responsabilità al marito, in ragione delle violenze fisiche di cui la
è stata vittima il 22/1/2018 e il 28/8/2018 all'interno dell'abitazione CP_1
familiare, violenze comprovate, stante l'assenza di testimoni, dai referti medici e avvalorate dalla generica contestazione del che non ha fornito diversa versione Pt_1
dei fatti, limitandosi ad addurre di non aver mai messo le mani addosso alla CP_1
. ricostruito la patrimonialità delle parti, segnalando che a) il è percettore di Pt_1
pensione di circa 2.830 euro mensili e di euro 350 circa mensili, importo erogatogli da
Generali Italia Spa, ed è gravato di assegno divorzile in favore della prima moglie per euro 405 mensili, del rateo mensile di euro 159 per l'assicurazione sanitaria, dall'importo di 215 euro circa mensili dovuto a seguito della dedotta rinegoziazione del mutuo pregresso con rata mensile di 900 euro scadente nel 2021 e dell'importo di circa 256 euro complessivi mensili, corrispondente alle rata del preesistente prestito
Findomestic e del preesistente finanziamento con Intesa San Paolo, ancora dovute all'atto della stipula del nuovo finanziamento per la maggior somma di 996 euro mensili, b) la continua ragionevolmente a svolgere i lavori occasionali che CP_1
ha ammesso di aver svolto in costanza di matrimonio, non risulta in condizioni di salute suscettibili di incidere sulla sua capacità lavorativa, è proprietaria di due immobili in
Bogotà, entrambi acquistati dal , uno dei quali diviso in tre appartamenti che Pt_1
potrebbero essere tutti messi a reddito per il canone -euro 150- che già ella ricava dalla locazione di uno dei cespiti, come ricordato dal teste Testimone_1
[...]
Ha proposto appello il (classe 1951), rappresentando che Pt_1 . l'assunto di controparte, secondo cui il deducente sarebbe stato un uomo violento, non trova nei fatti alcun riscontro, visto che i) la pur asserendo di aver subito CP_1
violenza, non si è astenuta dal continuare a contattarlo per chiedergli di accompagnarla a visite mediche, di portarle a casa casse d'acqua, financo a proporgli di fare la spesa od andare a cena insieme e nemmeno ha avuto problemi, nonostante il terrore asseritamente sperimentato, a tornare più volte da sola nella casa coniugale con la consapevolezza di poter incontrare il deducente, ii) nei medesimi giorni, la CP_1
non si è astenuta dal postare sui social media foto che la raffiguravano truccata e vestita con cura, da sola o in compagnia, sorridente e serena, iii) di contro, nonostante la figura minuta della è stato l'esponente a subire aggressioni da parte della moglie, CP_1
la quale, approfittando del suo atteggiamento impassibile di fronte ad urla ed insulti, non si è risparmiata, accanendosi su di lui con graffi, schiaffi e lanci di oggetti, iv) il
Tribunale non ha tenuto conto della documentazione medica prodotta da esso esponente e relativa ad episodi analoghi intervenuti nel medesimo arco temporale, limitandosi a giudicarla (certificati medici del 08/03/2018 e del 25/01/2018) “prova inidonea”,
. intende impugnare il capo relativo all'addebito, contestando l'affermazione del primo
Giudice che gli imputa di non aver formulato istanze istruttorie sulle violenze fisiche dedotte e di non aver prodotto idonea documentazione medica, al riguardo facendo constare che controparte si è guardata dal comunicare l'esito del procedimento penale
(fascicolo penale n. 25906/18) scaturito dalla denuncia del 21/8/2018, procedimento conclusosi con l'archiviazione sul presupposto che “le denunce scaturiscono da una elevata conflittualità tra i due coniugi;
infatti richiamano sporadici episodi sintomatici di un legame sentimentale venuto meno, con conseguente forte conflittualità, nonché di lesioni reciproche sintomatiche di un rapporto burrascoso, ma le cui modalità di causazione non è possibile stabilire con certezza, considerata la netta contrapposizione tra le parti”; di tanto l'esponente è venuto a conoscenza dopo il deposito della sentenza impugnata, . quanto alle statuizioni economiche, v) la sua pensione ammonta a circa 2.826 euro mensili, cui va ad aggiungersi l'importo di 346 euro versatogli mensilmente dalle
Generali, “quale sorta di rendita vitalizia riconosciuta ad alcuni (ex) dipendenti del gruppo Intesa San Paolo”, ha a suo carico n. 2 prestiti -contratti per accorpare i precedenti prestiti in essere e affrontare spese resesi indispensabili nel tempo, come ad esempio il pagamento della spese legali legate al giudizio di modifica delle condizioni di divorzio legate al primo matrimonio, ovvero l'acquisto di una piccola utilitaria- per complessivi euro 1.211,90, oltre all'assegno divorzile per la prima moglie per euro 415 mensili, vi) la ha ammesso di avere svolto attività lavorativa seppur part- CP_1
time, dichiarandosi sulle sue pubbliche pagine social di essere “libera professionista da marzo 2021”, ciò che è stato valutato dal Giudice di prime cure come “attività saltuaria della convenuta, presumibilmente di non elevato ammontare”; a tanto si aggiungano gli immobili di sua proprietà, vii) mentre ha eseguito un attento calcolo sulla situazione economica del deducente, il Tribunale non ha avuto altrettanta cura nell'esaminare la condizione della il cui comportamento omissivo non è stato in alcun modo CP_1
valutato.
Ha chiesto accogliersi le conclusioni svolte in primo grado -i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, verrà assegnata al Sig. , la moglie se ne allontanerà entro 30 giorni dall'udienza Pt_1
presidenziale, asportando i propri effetti personali, il Sig. verserà alla Parte_1
Sig.ra l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata. In via istruttoria, ha chiesto “l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Si fa istanza, inoltre, ove necessario, di acquisizione del fascicolo penale n RGNR 25906/2018 relativo alla archiviazione del reato di cui all'art. 570 c.p.
a carico del Sig. ”. Parte_1
Nel costituirsi, la ha rappresentato CP_1 . quanto alla condotta del in corso di matrimonio, che 1) l'odierno appellante, Pt_1
incostante nei rapporti con l'altro sesso, è mosso da una spinta quasi ossessiva nel cambiare la propria partner, tant'è che, quando corteggiava la deducente, egli era ancora sposato con la prima moglie e che, nel corso della vita matrimoniale con la deducente, egli l'ha tradita, diventando violento quando essa deducente ha cominciato a chiedergli contezza del comportamento e dei soldi che lo stesso versava a favore di donne conosciute in internet, 2) premesso che è improbabile che un uomo di circa 190 cm. possa essere aggredito fisicamente da una donna che supera appena i 150 cm. di altezza, le conseguenze della condotta del sono state debitamente documentate, Pt_1
cosa che invece non ha fatto la controparte, 4) premesso che la mancata opposizione all'archiviazione è inconferente rispetto alla risoluzione del giudicante, la deducente non ha mai avuto contezza del provvedimento, avendo “eletto domicilio, con una richiesta successiva al deposito della querela, presso lo scrivente procuratore, il quale non ha ricevuto alcuna comunicazione a riguardo, ignorando la determinazione del
PM”, 5) il documento, peraltro, poteva ben essere depositato in primo grado e, pertanto, la produzione odierna è tardiva, 6) l'analisi delle condizioni patrimoniali è corretta, tant'è che è stata confermata con provvedimento presidenziale (22/03/2022) nell'ambito del giudizio (n. 54053/21 di R.G.) avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda del , 7) il dà alla prima moglie Pt_1 Pt_1
un assegno di € 400 al mese, in aggiunta all'assegnazione della casa familiare, mentre, nel caso di specie, essa deducente non fruisce dell'appartamento di via Abigaille
Zanetta, acquistato in costanza di relazione e con il contributo della deducente, 8) la situazione economica della deducente, oggetto di una accurata valutazione da parte del giudice di primo grado, ad oggi non è assolutamente cambiata.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna di controparte alle spese di lite da distrarsi.
Gli atti sono stati passati al PG per il parere. Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 10/4/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 9/4/2025, il si è riportato all'appello, facendo Pt_1
presente di aver nelle more contratto matrimonio con , pensionata. Persona_1
Con note di trattazione scritta dell'8/4/2025, la ha insistito nelle deduzioni CP_1
svolte e conclusioni prese.
Muovendo dalla richiesta di “ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado” (cfr ordinanza 16/6/2020), va segnalato che, nelle note di trattazione scritta 15/11/2021, il non ha spiegato conclusioni in via istruttoria, Pt_1
ciò che ne preclude la reiterazione in questa sede (cfr Cass 03.08.2017, n. 19352: “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
Quanto all'addebito,
. deve farsi leva sulle violenze di cui alle denunce sporte il 2/2/18 e il 30/8/18, violenze
A) che la assume subite il 22/1/18, allorquando, nel corso di un diverbio, l'ex CP_1
marito le ha sferrato un pugno, e il 28/8/2018, allorquando, rientrata nella casa coniugale della quale aveva ancora le chiavi, intendendo prelevare documentazione medica, è stata aggredita dal con pugno tra la bocca e il naso, B) che sono Pt_1
documentate dai referti di ps riportanti, quello del 23/1/2018, “trauma cranico minore e contusione del dorso del naso” per effetto di aggressione da persona nota e quello del 29/8/18 “trauma contusivo del capo e della faccia con ferita lacero-contusa del labbro sup e mobilità del 1 premolare sup dx”, per effetto di aggressione da persona nota, C) che essendo avvenute in casa e in assenza di testimoni, non possono trovare riscontri testimoniali, D) rispetto alle quali l'appellante si è limitato a dire di non aver “mai messo le mani addosso alla , senza tentare di fornire versioni alternative, E) CP_1
rispetto alle quali nessuna prova può provenire dalla mancata pubblicazione sui social che può essere giustificata dal legittimo desiderio di non dare visibilità di condotte aggressive del proprio compagno,
. deve farsi applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo la quale le violenze fisiche e morali, pur se concretantisi in un singolo episodio, compromettono gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio, giustificando l'addebito della separazione, e il loro accertamento esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(cfr fra le altre Cass ord 22294/2024),
. non vale opporre i certificati medici offerti dal , certificati F) che danno conto Pt_1
di riferiti “attacchi fisici senza esiti obiettivabili” e di un “discreto arrossamento della guancia dx”, asseritamente causato da un ceffone, quest'ultimo coerente con la dinamica riferita nella narrativa dell'atto di appello, ove si legge di “graffi, schiaffi e lanci di oggetti” e non comparabile con le aggressioni i cui esiti sono attestati dai certificati di ps, G) nemmeno prodotti all'interno del fascicolo penale menzionato dal
, che non li ha evidentemente ritenuti, così come il Giudice di primo grado, Pt_1
“prova idonea”,
. non vale richiamare gli accertamenti compiuti nel procedimento penale il cui fascicolo il chiede acquisirsi agli atti, non riuscendo l'appellante nell'intento di sminuire Pt_1
la portata della sua condotta: e, invero, nel procedimento egli è indagato per l'art 570 cp mentre il reato di maltrattamenti -art 572 cp- è contestato alla ed al figlio, CP_1
e il PM ha chiesto l'archiviazione con riferimento a tutte le posizioni, ritenendo non vi fossero elementi per sostenere l'accusa in giudizio, ciò che, come chiarito, nega rilievo ai predetti certificati medici, ove prodotti in quella sede.
Passando alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, il , che chiede la determinazione dell'assegno nella minor Pt_1
somma di euro 300, contesta la ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi effettuata dal primo Giudice, . non negando la percezione di un reddito che si attesta sui 3170 euro mensili circa, ma riportando oneri per una somma maggiore -circa 1600 euro mensili- di quella riconosciuta dalla sentenza -euro 1035 circa mensili-, senza tuttavia confrontarsi con le motivazioni -congrue- che hanno indotto il Tribunale a ridimensionare l'importo da detrarre alla disponibilità mensile,
. lamentando che il primo Giudice ha sottovalutato il fatto che la si CP_1
definisce sui social “libera professionista da marzo 2021”, giungendo a ritenere che ella svolga “attività saltuaria […] presumibilmente di non elevato ammontare”, ciò che tuttavia non si associa all'indicazione di una qualche professionalità in capo alla ex moglie che possa dare conto della contestata erroneità della valutazione del giudice,
. lamentando che il primo Giudice non ha valutato il comportamento omissivo della controparte, che ha dichiarato di essere priva di reddito, senza contare che, di contro, il Tribunale, nell'apprezzare la sua patrimonialità, ha fatto leva anche sulla presumibile remuneratività delle proprietà che la stessa ha in Colombia.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto sussistere fra i coniugi un divario economico, aggravato dal fatto che la a differenza del , deve farsi CP_1 Pt_1
carico di spese per l'alloggio, ciò che giustifica il riconoscimento dell'assegno nella misura di euro 600 mensili.
L'appello va, conclusivamente, respinto, ciò cui consegue la condanna del Pt_1
al pagamento delle spese del grado.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. rigetta l'appello,
. condanna il a rifondere alla le spese di lite che liquida in euro 6300 Pt_1 CP_1
per compensi, oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore della Avv Andrea Sartucci, dichiaratosi antistatario, CP_1 . dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di una somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 10/4/2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno