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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2986/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Rel.
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2986/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PAe_1 P.IVA_1
telematico dell'Avv. Andrea Davide Email_1
Arnaldi che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
1 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Galleria Controparte_1 P.IVA_2
Santa Maria n. 6, Piacenza, presso lo studio dell'Avv. Renzo Rossi che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il PAe_1
pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 PAe_1
I Euro 3.231,56 per residua sorte capitale, di cui alla fattura riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 3;
II interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati e maturandi sull'importo nominale originario della fattura azionata a titolo di capitale
(i.e. Euro 27.476,40) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
III gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
2 IV Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione alla fattura oggetto di causa;
V Euro 11.406,53 a titolo di interessi di mora portati da Note Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi CP_1
da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub
I);
VI gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
Euro 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare
e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del PAe_1 [...]
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore CP_1 Controparte_1
di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a PAe_1 PAe_1
per:
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza della fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
3 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito
Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito Interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali CP_1
posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad PAe_1
ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare Controparte_1
il al pagamento in favore di degli importi di Controparte_1 PAe_1
cui in atti o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al PAe_1
saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
4 Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, emessa ogni più opportuna declaratoria, in via principale, nel merito, rigettare
l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande dell'attrice appellante nei confronti del convenuto e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal alla Controparte_1 PAe_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già ) PAe_1 PAe_3
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Varese, al fine di sentir accertare Controparte_1
il proprio diritto ad ottenere il pagamento da parte del predetto, dei seguenti importi:
a) € 3.231,56 in linea capitale derivante da una fattura – asseritamente rimasta parzialmente insoluta
– emessa da IS Energia S.p.a. a titolo di corrispettivo della fornitura di energia erogata a favore del Comune di CP_1
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera “a” con decorrenza dalla data di scadenza della fattura al saldo;
c) gli interessi anatocistici;
d) € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02;
e) € 11.406,53 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento da parte del della sorte capitale di crediti derivanti da talune fatture;
Controparte_1
f) gli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera “e”;
g) € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto generava gli interessi di cui alla precedente lettera “e”.
Assumeva, a tal fine, di essersi resa cessionaria dei crediti vantati da IS Energia SP nei confronti del Comune di tramite atto di cessione a rogito notaio dr. stipulato in CP_1 Persona_1
data 26 giugno 2015, notificato alla debitrice il successivo 17 luglio, e che, per effetto di tale cessione, PA era divenuta titolare dei predetti crediti;
crediti, quest'ultimi, certi liquidi ed esigibili, considerato
5 che l'ente convenuto, anche dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento non aveva “sollevato contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né, a monte, in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti hanno tratto origine”(pag. 8 dell'atto di citazione in I grado).
All'udienza del 4.05.2021 il Tribunale, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia del Controparte_1
La causa veniva dunque istruita documentalmente ed avviata per la decisione.
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 276/2023, pubblicata in data 23 marzo 2023, ha respinto integralmente le domande di parte attrice, nulla statuendo sulle spese di lite in ragione della contumacia del Controparte_1
Anzitutto, quanto alla pretesa di condanna del al pagamento di € 3.231,56 in linea capitale CP_1 derivante da fattura asseritamente non onorata, il Tribunale ha mosso i seguenti rilievi: l'attrice ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 26 giugno 2015 nonché il contratto stipulato fra IS ed il convenuto inerente alla fornitura di energia elettrica;
la cessione CP_1 dei crediti è stata notificata via PEC al di l'attrice ha prodotto altresì la fattura CP_1 CP_1
elettronica indentificata con il numero 2900042176, emessa il 26 novembre 2015, ed asseritamente rimasta insoluta per il residuo di € 3.231,56.
Ciò posto, ha osservato il Tribunale, l'allegato 1 al contratto di cessione del giugno 2015 non riporta i dati di tale fattura;
in tale allegato sono, difatti, riportati i dati di fatture emesse nei confronti del di nel periodo compreso tra il 10 marzo 2015 ed il 12 giugno 2015, ma nessuna CP_1 CP_1 delle fatture in questione risulta essere stata emessa per l'importo corrispondente alla fattura azionata.
Ha pertanto escluso che l'attrice fosse divenuta titolare del credito derivante da tale fattura motivando come segue: “Non vi sono quindi elementi per ritenere con certezza che l'attrice sia divenuta titolare dei crediti per capitale residuo ed interessi relativi a tale fattura in forza del contratto del giugno
2015 riportato nella citazione”.
Del pari, ha disatteso la domanda di condanna al pagamento della somma di € 11.406,53 a titolo di interessi di mora maturati ed asseritamente rimasti insoluti, rilevando che i dati riportati nei
PA documenti prodotti non consentono di ricondurre le “note debito” prodotte da – e dunque le somme azionate a titolo di interessi alle quali tali note fanno riferimento – ai debiti connessi alle fatture indicate nell'allegato 1 dell'atto di cessione.
6 Avverso tale decisione ha interposto appello chiedendo l'accoglimento delle domande PAe_1
avanzate in primo grado – anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - ed affidando l'impugnazione a due motivi così rubricati dalla medesima appellante:
1) “NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER MANCATA SEGNALAZIONE E
DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE RILEVATA EX OFFICIO.”;
2) “SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE RELATIVA ALLA
PRESUNTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE IN CAPO A PAe_1
Si è costituito, nel presente grado di giudizio, il demandando il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 26 marzo 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante il primo motivo d'appello, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per PA aver rilevato la questione relativa alla legittimazione attiva di ex officio, omettendo di segnalarla alla parte costituita, così da poter stimolare il contraddittorio.
Assume, nel dettaglio, che il giudice è tenuto a sottoporre al contraddittorio delle parti la questione posta a fondamento della sua decisione e che “nulla di tutto ciò è avvenuto nel giudizio definito dal
Tribunale di Varese, avendo il Giudice deciso la causa sulla base di una questione rilevata ex officio mai segnalata alle parti e mai oggetto di alcuna discussione, con conseguente impossibilità per
l'esponente di dedurre, produrre e argomentare in merito all'assoluta infondatezza della stessa” (vd. pag. 6 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo d'appello è infondato.
Va premesso, anzitutto, che, a ben vedere, il Tribunale di Varese si è pronunciato sulla questione attinente alla titolarità del credito in capo alla banca attrice (in particolare, v. pagg. 3 e 4 della PA sentenza), e non già sulla legittimazione attiva di
Difatti, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sul presupposto per cui, dall'analisi della documentazione versata in atti, non vi fosse la prova dell'inclusione, nel perimetro della cessione, del
7 credito asseritamente vantato da a titolo di residuo debito sulla citata fattura, e dunque, Pt_1
non vi fosse la prova della titolarità del credito in capo all'attrice.
Ebbene, va premesso che la giurisprudenza interpreta l'art. 101, secondo comma c.p.c., come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062/2010; Cass. n.
11453/2014)1.
Ciò detto, premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio si sostanzia in un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e che dunque, spetta all'attore allegarla e provarla, nondimeno, è la medesima parte attrice che, sin dal Pt_1
proprio atto di citazione in primo grado, ha allegato la propria titolarità del diritto di credito azionato in virtù dell'intervenuta cessione2, ed avrebbe, pertanto, dovuto fornirne rigorosa dimostrazione, ex art. 2697 c.c.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado si è pronunciato su tale aspetto, essendo la questione della titolarità del credito una questione emergente dalla documentazione versata in atti, introdotta dalla medesima parte attrice e non configurando, pertanto, in alcun modo, uno sviluppo inatteso della lite.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante contesta la decisione di primo grado per avere, nel merito, escluso la legittimazione attiva di Pt_1
In particolare, con riguardo alla pretesa di pagamento della somma di € 3.231,56 in linea capitale derivante dalla fattura emessa da IS Energia S.p.a., asserisce che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la titolarità del relativo credito è stata trasmessa a posto che l'atto Pt_1
2 Vd. pagg. 7 ed 8 dell'atto di citazione in appello ove, all'esito delle proprie deduzioni in punto di titolarità del credito, parte attrice assume di essere “divenuta titolare dei predetti crediti ed in tale qualità è pertanto, legittimata a chiedere la condanna della parte convenuta al relativo pagamento in proprio favore”. 8 di cessione del 26.06.2015 – stipulato fra ed IS Energia S.p.a. – ha ad oggetto anche Pt_1 dei crediti futuri, ricomprendendo, dunque, il credito che “sarà vantato dalla Cedente nei confronti del Debitore Rilevante rappresentato da fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula”.
PA Espone dunque l'appellante che non può che essere titolare del diritto di credito derivante dalla fattura azionata, posto che la stessa è stata emessa da IS in data 26.11.2015 e, quindi, entro i 24 mesi successivi alla stipula dell'atto di cessione.
PA Inoltre, rappresenta l'esistenza del credito deve ritenersi pacifica poiché parte appellante ha prodotto in giudizio la copia del contratto di fornitura intercorso fra IS ed il convenuto, CP_1
la fattura azionata a titolo di capitale, l'atto di cessione e la lettera di sollecito di pagamento inviata al Comune.
Inoltre, continua l'appellante, il non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito al diritto CP_1
di credito derivante dalla fattura.
Insiste, poi, nella debenza degli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 (decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza della fattura sino al saldo); negli interessi anatocistici e nell'importo di € 40,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02.
Con riguardo all'ulteriore importo di euro 11.406,53, a titolo di interessi di mora portati dalle “Note PA Debito Interessi”, l'appellante adduce che ha dato prova della veridicità dei conteggi posti alla base della domanda poiché ha prodotto in giudizio le “Note debito Interessi” corredate dalle fatture cui si riferiscono;
tali fatture sono, del resto, incluse nel perimetro della cessione, posto che risultano essere state emesse da IS entro i 24 mesi successivi alla stipula dell'atto di cessione del
26.06.2015; le prestazioni portate dalla fattura di cui si discute, peraltro, sarebbero state eseguite regolarmente, e mai il cui pure la cessione era stata notificata (doc. n. 6 fascicolo di primo CP_1
grado), aveva mai sollevato eccezioni.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, la Corte rileva l'ammissibilità della difesa del relativa alla mancanza Controparte_1
PA di titolarità del credito in capo a non essendosi, in tesi, perfezionata la cessione a suo favore dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del convenuto. CP_1
Trattasi, infatti, di mera difesa e non di una eccezione in senso stretto.
La Corte di Cassazione, in tema, ha confermato più precisamente che “l'eccezione in senso stretto consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accordano ad una parte il potere di neutralizzare il diritto della controparte.
9 Tale effetto, tuttavia, non è automatico, ma è subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà della detta parte, come avviene tipicamente nelle azioni costitutive, come l'azione di annullamento o rescissione del contratto oppure la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. Al contrario,
l'eccezione in senso lato consiste nella contrapposizione, alla domanda attorea, di fatti cui la legge attribuisce un'autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui si fonda la detta domanda. Sul piano processuale, la differenza sostanziale fra le due tipologie di eccezioni, oltre a riguardare la loro eccepibilità su esclusiva istanza di parte o anche su iniziativa del giudice, attiene anche alla loro deducibilità, con espresso riferimento alle eccezioni in senso stretto, entro e non oltre i termini, di cui all'art. 167 c.p.c., cioè la comparsa di costituzione, oppure, per le eccezioni in senso lato, la loro rilevabilità anche oltre tale termine decadenziale, con il solo limite della loro necessaria riferibilità a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dagli altri elementi probatori, ritualmente acquisiti al processo” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12980/20).
Con particolare riferimento alla difesa inerente all'insussistenza di titolarità del credito in capo a chi agisce, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “la difesa con la quale il convenuto si limiti
a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio
e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” (Cass. S.U.
n. 2951/2016).
Ebbene, la Corte rileva che – come evidenziato dal appellato – dalla lettura dell'atto di CP_1
cessione prodotto in giudizio appare evidente che le parti hanno inteso sottoporre la cessione de quo alla disciplina sostanziale di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, regolante l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
In particolar modo, si evince dal contratto di cessione intercorso fra IS Energia SP e
[...]
in data 26 giugno 2015 (vd. doc. 6, fasc. I grado, Bff) che l'atto di cessione PAe_3 risulta, proprio dal medesimo titolo del contratto, stipulato “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69
e 70 del regio decreto n. 2440/1923”; inoltre, con specifico riferimento al procedimento notificatorio
– le cui modalità operative sono indubbiamente rimesse all'autonomia negoziale delle parti – le parti hanno previsto che “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, il presente atto sarà notificato al Debitore Rilevante a mezzo PEC ovvero, in caso di indisponibilità di quest'ultima, a mezzo di avvocato notificatore. La notifica a mezzo PEC ovvero per il tramite dell'avvocato notificatore sarà effettuata a cura della Cessionaria”.
10 Ebbene, tali specifici riferimenti portano a ritenere che le parti avessero inteso, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, subordinare il perfezionamento e l'efficacia della cessione all'accettazione del debitore ceduto, ai sensi e per gli effetti delle norme citate (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29420 del 24/10/2023 a mente della quale: “Il divieto di cessione dei crediti verso la
P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam”), richiamando altresì espressamente le modalità di notificazione di cui all'art. 70 della legge citata.
In difetto di prova di uno degli elementi costitutivi del perfezionamento della fattispecie traslativa, ossia l'accettazione da parte del (debitore ceduto) della cessione dei crediti, , la Corte ritiene CP_1
che parte attrice non sia legittimata a chiederne l'adempimento.
Ad abundantiam, ed anche prescindendo dalle predette assorbenti considerazioni, rileva la Corte che PA
– ferma, comunque, l'assenza di titolarità dei crediti in capo a – non risulta essere stata fornita adeguata prova della debenza degli importi richiesti.
Difatti in qualità di attrice, sarebbe stata comunque tenuta a fornire indicazioni complete Pt_1
e idonee circa la sussistenza dei crediti azionati, a ciò non ostando l'assenza di contestazioni del rimasto contumace in primo grado. Controparte_1
PA Invero, a parere della Corte, ha mancato di assolvere l'onere di allegazione su di essa gravante.
Difatti ha agito in giudizio chiedendo la condanna del al pagamento Pt_1 Controparte_1 della somma di € 3.231,56 per sorte capitale, più interessi di mora, interessi anatocistici, nonché dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/02, in relazione alla sorte capitale.
A tal fine ha allegato la fattura n. 2900042176, emessa in data 26.11.20153 (vd. doc. 11 contenente la fattura elettronica, I memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c.), mancando, tuttavia, di allegare, in termini sufficientemente specifici, la riferibilità della stessa al contratto di fornitura di gas naturale del 9.09.2013 (vd. doc. 10, fasc. I grado). 3 Fermo il difetto di titolarità attiva in capo a per le ragioni esposte in motivazione, trattasi di fattura Pt_1 astrattamente riconducibile nel perimetro della cessione de quo, in quanto emessa entro i 24 mesi successivi dalla stipula del contratto di cessione, avvenuta, quest'ultima, in data 26.06.2015 (vd. art. 2 del contratto di cessione ove viene specificato che oggetto di cessione è anche il credito futuro che sarà vantato dalla cedente nei confronti del debitore e che tale credito è rappresentato da fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula del contratto medesimo). 11 Peraltro, valga osservare che essa non si presta comunque a rappresentare prova dell'esistenza del credito, in ossequio ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011; da ultimo, in senso conforme: Cass. 8 febbraio 2024 n.
3851).
Nel caso di specie, manca la prova di tale accettazione da parte del debitore, che non può certo essere sostituita dalla mera contumacia del in primo grado, cui non possono riconnettersi gli effetti CP_1
di cui all'art. 115 c.p.c.
Peraltro, gli elementi qui di séguito evidenziati porterebbero già di per sé a dedurre, legittimamente, che il contratto da cui traevano origine le fatture emesse da Enel Energia S.p.a. ed a carico del
[...]
fossero, già da epoca anteriore all'agosto 2015, prive di causa in quanto relative a rapporto CP_1
di somministrazione già cessato.
In effetti, l'appellante ha prodotto in lite la fattura n. 2900029264 di cui ai docc. n. 14- 16, con data di emissione certamente anteriore a quella della fattura oggetto della richiesta principale (tale fattura risulta infatti emessa in data 27 agosto 2015, come da documento 5.02 di parte appellata), che risulta espressamente rifiutata dal somministrato a causa della già avvenuta cessazione del rapporto (in particolare, doc. n. 16 con motivazione del rifiuto).
PA ha, dunque, altresì omesso di comprovare in giudizio – ed, ancor prima, di allegare – l'avvenuta e perdurante esecuzione del contratto di fornitura di gas alla data della fattura cui si riferisce la pretesa creditoria;
peraltro, anche il notevole lasso di tempo intercorso fra la data di conclusione del contratto di fornitura, e la data di emissione della fattura - in difetto di allegazioni specifiche sul punto – non consente di constatare la riferibilità della fattura in questione al contratto di fornitura allegato in giudizio.
In conclusione, difetta in ogni caso la prova del credito.
Da tali considerazioni discende, altresì, l'infondatezza della pretesa attorea di pagamento degli interessi moratori per € 2.828,42 (vd. doc. 4, fasc. I grado, di cui alla fattura allegata sub. Pt_1
Doc. 5.01, poiché emessa a titolo di interesse di mora relativo proprio alla fattura, per sorte capitale, emessa il 26.11.2015, appena richiamata.
12 Infine, infondata appare altresì la pretesa di pagamento di € 8.578,11 di cui alla fattura allegata sub.
Doc. 5.02, anch'essa emessa a titolo di interesse di mora relativo alla diversa fattura, già citata, n. .
290009264 emessa in data 27.08.20154.
Come già detto, risulta dalla medesima documentazione offerta in giudizio dall'attrice in I grado che tale fattura – per sorte capitale - sia stata rifiutata dall'amministrazione convenuta, la quale, successivamente alla ricezione della relativa fattura elettronica, ha opposto la circostanza per cui “Le motivazioni sono contenute nella ns. Pec del 02.11.2015 - prot. 9007. Ed in particolare i consumi indicati in fattura sono riferiti ad un periodo in cui il contratto in essere era cessato” (vd. doc. 16 fasc. I grado).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei PAe_3
confronti del avverso la sentenza n. 276/2023 del Tribunale di Varese, pubblicata Controparte_1
in data 23 marzo 2023 così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza PAe_3
impugnata;
b) condanna a rifondere in favore del le spese del PAe_3 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025. 4 Anch'essa astrattamente riconducibile all'interno del perimetro della cessione essendo stata emessa in data compresa nei 24 mesi successivi alla conclusione del contratto di cessione. 13 Il Presidente est.
Alessandra Arceri
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd. in particolare, da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 11269/2023 la quale, aderendo a tale interpretazione giurisprudenziale aggiunge altresì che “l'orientamento è del tutto conforme alla giurisprudenza della Cedu, atteso che il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez., 17.5.16, C4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional
contro
Portogallo). Deve allora ritenersi incombente – in via, per cosi' dire, immanente – sulla parte munita di una minima diligenza processuale (e sul suo difensore dotato di una minima diligenza professionale) l'onere di prevenire, tanto piu' dinanzi a regole sufficientemente chiare e suscettibili di ottemperanza agevole, ogni potenziale sviluppo di un potere ufficioso (Cass. 21 luglio 2016, n. 15019)”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Rel.
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2986/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PAe_1 P.IVA_1
telematico dell'Avv. Andrea Davide Email_1
Arnaldi che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
1 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Galleria Controparte_1 P.IVA_2
Santa Maria n. 6, Piacenza, presso lo studio dell'Avv. Renzo Rossi che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il PAe_1
pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 PAe_1
I Euro 3.231,56 per residua sorte capitale, di cui alla fattura riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 3;
II interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati e maturandi sull'importo nominale originario della fattura azionata a titolo di capitale
(i.e. Euro 27.476,40) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
III gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
2 IV Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto in relazione alla fattura oggetto di causa;
V Euro 11.406,53 a titolo di interessi di mora portati da Note Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi CP_1
da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub
I);
VI gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
Euro 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato CP_1
gli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare
e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del PAe_1 [...]
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore CP_1 Controparte_1
di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a PAe_1 PAe_1
per:
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza della fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
3 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito
Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D.lgs. n. 231/02 dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito Interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali CP_1
posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad PAe_1
ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare Controparte_1
il al pagamento in favore di degli importi di Controparte_1 PAe_1
cui in atti o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al PAe_1
saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
4 Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, emessa ogni più opportuna declaratoria, in via principale, nel merito, rigettare
l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande dell'attrice appellante nei confronti del convenuto e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal alla Controparte_1 PAe_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già ) PAe_1 PAe_3
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Varese, al fine di sentir accertare Controparte_1
il proprio diritto ad ottenere il pagamento da parte del predetto, dei seguenti importi:
a) € 3.231,56 in linea capitale derivante da una fattura – asseritamente rimasta parzialmente insoluta
– emessa da IS Energia S.p.a. a titolo di corrispettivo della fornitura di energia erogata a favore del Comune di CP_1
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera “a” con decorrenza dalla data di scadenza della fattura al saldo;
c) gli interessi anatocistici;
d) € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02;
e) € 11.406,53 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento da parte del della sorte capitale di crediti derivanti da talune fatture;
Controparte_1
f) gli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera “e”;
g) € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto generava gli interessi di cui alla precedente lettera “e”.
Assumeva, a tal fine, di essersi resa cessionaria dei crediti vantati da IS Energia SP nei confronti del Comune di tramite atto di cessione a rogito notaio dr. stipulato in CP_1 Persona_1
data 26 giugno 2015, notificato alla debitrice il successivo 17 luglio, e che, per effetto di tale cessione, PA era divenuta titolare dei predetti crediti;
crediti, quest'ultimi, certi liquidi ed esigibili, considerato
5 che l'ente convenuto, anche dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento non aveva “sollevato contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né, a monte, in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti hanno tratto origine”(pag. 8 dell'atto di citazione in I grado).
All'udienza del 4.05.2021 il Tribunale, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia del Controparte_1
La causa veniva dunque istruita documentalmente ed avviata per la decisione.
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 276/2023, pubblicata in data 23 marzo 2023, ha respinto integralmente le domande di parte attrice, nulla statuendo sulle spese di lite in ragione della contumacia del Controparte_1
Anzitutto, quanto alla pretesa di condanna del al pagamento di € 3.231,56 in linea capitale CP_1 derivante da fattura asseritamente non onorata, il Tribunale ha mosso i seguenti rilievi: l'attrice ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 26 giugno 2015 nonché il contratto stipulato fra IS ed il convenuto inerente alla fornitura di energia elettrica;
la cessione CP_1 dei crediti è stata notificata via PEC al di l'attrice ha prodotto altresì la fattura CP_1 CP_1
elettronica indentificata con il numero 2900042176, emessa il 26 novembre 2015, ed asseritamente rimasta insoluta per il residuo di € 3.231,56.
Ciò posto, ha osservato il Tribunale, l'allegato 1 al contratto di cessione del giugno 2015 non riporta i dati di tale fattura;
in tale allegato sono, difatti, riportati i dati di fatture emesse nei confronti del di nel periodo compreso tra il 10 marzo 2015 ed il 12 giugno 2015, ma nessuna CP_1 CP_1 delle fatture in questione risulta essere stata emessa per l'importo corrispondente alla fattura azionata.
Ha pertanto escluso che l'attrice fosse divenuta titolare del credito derivante da tale fattura motivando come segue: “Non vi sono quindi elementi per ritenere con certezza che l'attrice sia divenuta titolare dei crediti per capitale residuo ed interessi relativi a tale fattura in forza del contratto del giugno
2015 riportato nella citazione”.
Del pari, ha disatteso la domanda di condanna al pagamento della somma di € 11.406,53 a titolo di interessi di mora maturati ed asseritamente rimasti insoluti, rilevando che i dati riportati nei
PA documenti prodotti non consentono di ricondurre le “note debito” prodotte da – e dunque le somme azionate a titolo di interessi alle quali tali note fanno riferimento – ai debiti connessi alle fatture indicate nell'allegato 1 dell'atto di cessione.
6 Avverso tale decisione ha interposto appello chiedendo l'accoglimento delle domande PAe_1
avanzate in primo grado – anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - ed affidando l'impugnazione a due motivi così rubricati dalla medesima appellante:
1) “NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER MANCATA SEGNALAZIONE E
DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE RILEVATA EX OFFICIO.”;
2) “SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE RELATIVA ALLA
PRESUNTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE IN CAPO A PAe_1
Si è costituito, nel presente grado di giudizio, il demandando il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 26 marzo 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante il primo motivo d'appello, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per PA aver rilevato la questione relativa alla legittimazione attiva di ex officio, omettendo di segnalarla alla parte costituita, così da poter stimolare il contraddittorio.
Assume, nel dettaglio, che il giudice è tenuto a sottoporre al contraddittorio delle parti la questione posta a fondamento della sua decisione e che “nulla di tutto ciò è avvenuto nel giudizio definito dal
Tribunale di Varese, avendo il Giudice deciso la causa sulla base di una questione rilevata ex officio mai segnalata alle parti e mai oggetto di alcuna discussione, con conseguente impossibilità per
l'esponente di dedurre, produrre e argomentare in merito all'assoluta infondatezza della stessa” (vd. pag. 6 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo d'appello è infondato.
Va premesso, anzitutto, che, a ben vedere, il Tribunale di Varese si è pronunciato sulla questione attinente alla titolarità del credito in capo alla banca attrice (in particolare, v. pagg. 3 e 4 della PA sentenza), e non già sulla legittimazione attiva di
Difatti, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sul presupposto per cui, dall'analisi della documentazione versata in atti, non vi fosse la prova dell'inclusione, nel perimetro della cessione, del
7 credito asseritamente vantato da a titolo di residuo debito sulla citata fattura, e dunque, Pt_1
non vi fosse la prova della titolarità del credito in capo all'attrice.
Ebbene, va premesso che la giurisprudenza interpreta l'art. 101, secondo comma c.p.c., come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062/2010; Cass. n.
11453/2014)1.
Ciò detto, premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio si sostanzia in un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e che dunque, spetta all'attore allegarla e provarla, nondimeno, è la medesima parte attrice che, sin dal Pt_1
proprio atto di citazione in primo grado, ha allegato la propria titolarità del diritto di credito azionato in virtù dell'intervenuta cessione2, ed avrebbe, pertanto, dovuto fornirne rigorosa dimostrazione, ex art. 2697 c.c.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado si è pronunciato su tale aspetto, essendo la questione della titolarità del credito una questione emergente dalla documentazione versata in atti, introdotta dalla medesima parte attrice e non configurando, pertanto, in alcun modo, uno sviluppo inatteso della lite.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante contesta la decisione di primo grado per avere, nel merito, escluso la legittimazione attiva di Pt_1
In particolare, con riguardo alla pretesa di pagamento della somma di € 3.231,56 in linea capitale derivante dalla fattura emessa da IS Energia S.p.a., asserisce che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la titolarità del relativo credito è stata trasmessa a posto che l'atto Pt_1
2 Vd. pagg. 7 ed 8 dell'atto di citazione in appello ove, all'esito delle proprie deduzioni in punto di titolarità del credito, parte attrice assume di essere “divenuta titolare dei predetti crediti ed in tale qualità è pertanto, legittimata a chiedere la condanna della parte convenuta al relativo pagamento in proprio favore”. 8 di cessione del 26.06.2015 – stipulato fra ed IS Energia S.p.a. – ha ad oggetto anche Pt_1 dei crediti futuri, ricomprendendo, dunque, il credito che “sarà vantato dalla Cedente nei confronti del Debitore Rilevante rappresentato da fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula”.
PA Espone dunque l'appellante che non può che essere titolare del diritto di credito derivante dalla fattura azionata, posto che la stessa è stata emessa da IS in data 26.11.2015 e, quindi, entro i 24 mesi successivi alla stipula dell'atto di cessione.
PA Inoltre, rappresenta l'esistenza del credito deve ritenersi pacifica poiché parte appellante ha prodotto in giudizio la copia del contratto di fornitura intercorso fra IS ed il convenuto, CP_1
la fattura azionata a titolo di capitale, l'atto di cessione e la lettera di sollecito di pagamento inviata al Comune.
Inoltre, continua l'appellante, il non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito al diritto CP_1
di credito derivante dalla fattura.
Insiste, poi, nella debenza degli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 (decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza della fattura sino al saldo); negli interessi anatocistici e nell'importo di € 40,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02.
Con riguardo all'ulteriore importo di euro 11.406,53, a titolo di interessi di mora portati dalle “Note PA Debito Interessi”, l'appellante adduce che ha dato prova della veridicità dei conteggi posti alla base della domanda poiché ha prodotto in giudizio le “Note debito Interessi” corredate dalle fatture cui si riferiscono;
tali fatture sono, del resto, incluse nel perimetro della cessione, posto che risultano essere state emesse da IS entro i 24 mesi successivi alla stipula dell'atto di cessione del
26.06.2015; le prestazioni portate dalla fattura di cui si discute, peraltro, sarebbero state eseguite regolarmente, e mai il cui pure la cessione era stata notificata (doc. n. 6 fascicolo di primo CP_1
grado), aveva mai sollevato eccezioni.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, la Corte rileva l'ammissibilità della difesa del relativa alla mancanza Controparte_1
PA di titolarità del credito in capo a non essendosi, in tesi, perfezionata la cessione a suo favore dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del convenuto. CP_1
Trattasi, infatti, di mera difesa e non di una eccezione in senso stretto.
La Corte di Cassazione, in tema, ha confermato più precisamente che “l'eccezione in senso stretto consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accordano ad una parte il potere di neutralizzare il diritto della controparte.
9 Tale effetto, tuttavia, non è automatico, ma è subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà della detta parte, come avviene tipicamente nelle azioni costitutive, come l'azione di annullamento o rescissione del contratto oppure la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. Al contrario,
l'eccezione in senso lato consiste nella contrapposizione, alla domanda attorea, di fatti cui la legge attribuisce un'autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui si fonda la detta domanda. Sul piano processuale, la differenza sostanziale fra le due tipologie di eccezioni, oltre a riguardare la loro eccepibilità su esclusiva istanza di parte o anche su iniziativa del giudice, attiene anche alla loro deducibilità, con espresso riferimento alle eccezioni in senso stretto, entro e non oltre i termini, di cui all'art. 167 c.p.c., cioè la comparsa di costituzione, oppure, per le eccezioni in senso lato, la loro rilevabilità anche oltre tale termine decadenziale, con il solo limite della loro necessaria riferibilità a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dagli altri elementi probatori, ritualmente acquisiti al processo” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12980/20).
Con particolare riferimento alla difesa inerente all'insussistenza di titolarità del credito in capo a chi agisce, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “la difesa con la quale il convenuto si limiti
a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio
e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” (Cass. S.U.
n. 2951/2016).
Ebbene, la Corte rileva che – come evidenziato dal appellato – dalla lettura dell'atto di CP_1
cessione prodotto in giudizio appare evidente che le parti hanno inteso sottoporre la cessione de quo alla disciplina sostanziale di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, regolante l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
In particolar modo, si evince dal contratto di cessione intercorso fra IS Energia SP e
[...]
in data 26 giugno 2015 (vd. doc. 6, fasc. I grado, Bff) che l'atto di cessione PAe_3 risulta, proprio dal medesimo titolo del contratto, stipulato “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69
e 70 del regio decreto n. 2440/1923”; inoltre, con specifico riferimento al procedimento notificatorio
– le cui modalità operative sono indubbiamente rimesse all'autonomia negoziale delle parti – le parti hanno previsto che “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, il presente atto sarà notificato al Debitore Rilevante a mezzo PEC ovvero, in caso di indisponibilità di quest'ultima, a mezzo di avvocato notificatore. La notifica a mezzo PEC ovvero per il tramite dell'avvocato notificatore sarà effettuata a cura della Cessionaria”.
10 Ebbene, tali specifici riferimenti portano a ritenere che le parti avessero inteso, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, subordinare il perfezionamento e l'efficacia della cessione all'accettazione del debitore ceduto, ai sensi e per gli effetti delle norme citate (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29420 del 24/10/2023 a mente della quale: “Il divieto di cessione dei crediti verso la
P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam”), richiamando altresì espressamente le modalità di notificazione di cui all'art. 70 della legge citata.
In difetto di prova di uno degli elementi costitutivi del perfezionamento della fattispecie traslativa, ossia l'accettazione da parte del (debitore ceduto) della cessione dei crediti, , la Corte ritiene CP_1
che parte attrice non sia legittimata a chiederne l'adempimento.
Ad abundantiam, ed anche prescindendo dalle predette assorbenti considerazioni, rileva la Corte che PA
– ferma, comunque, l'assenza di titolarità dei crediti in capo a – non risulta essere stata fornita adeguata prova della debenza degli importi richiesti.
Difatti in qualità di attrice, sarebbe stata comunque tenuta a fornire indicazioni complete Pt_1
e idonee circa la sussistenza dei crediti azionati, a ciò non ostando l'assenza di contestazioni del rimasto contumace in primo grado. Controparte_1
PA Invero, a parere della Corte, ha mancato di assolvere l'onere di allegazione su di essa gravante.
Difatti ha agito in giudizio chiedendo la condanna del al pagamento Pt_1 Controparte_1 della somma di € 3.231,56 per sorte capitale, più interessi di mora, interessi anatocistici, nonché dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/02, in relazione alla sorte capitale.
A tal fine ha allegato la fattura n. 2900042176, emessa in data 26.11.20153 (vd. doc. 11 contenente la fattura elettronica, I memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c.), mancando, tuttavia, di allegare, in termini sufficientemente specifici, la riferibilità della stessa al contratto di fornitura di gas naturale del 9.09.2013 (vd. doc. 10, fasc. I grado). 3 Fermo il difetto di titolarità attiva in capo a per le ragioni esposte in motivazione, trattasi di fattura Pt_1 astrattamente riconducibile nel perimetro della cessione de quo, in quanto emessa entro i 24 mesi successivi dalla stipula del contratto di cessione, avvenuta, quest'ultima, in data 26.06.2015 (vd. art. 2 del contratto di cessione ove viene specificato che oggetto di cessione è anche il credito futuro che sarà vantato dalla cedente nei confronti del debitore e che tale credito è rappresentato da fatture emesse non oltre 24 mesi dalla stipula del contratto medesimo). 11 Peraltro, valga osservare che essa non si presta comunque a rappresentare prova dell'esistenza del credito, in ossequio ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011; da ultimo, in senso conforme: Cass. 8 febbraio 2024 n.
3851).
Nel caso di specie, manca la prova di tale accettazione da parte del debitore, che non può certo essere sostituita dalla mera contumacia del in primo grado, cui non possono riconnettersi gli effetti CP_1
di cui all'art. 115 c.p.c.
Peraltro, gli elementi qui di séguito evidenziati porterebbero già di per sé a dedurre, legittimamente, che il contratto da cui traevano origine le fatture emesse da Enel Energia S.p.a. ed a carico del
[...]
fossero, già da epoca anteriore all'agosto 2015, prive di causa in quanto relative a rapporto CP_1
di somministrazione già cessato.
In effetti, l'appellante ha prodotto in lite la fattura n. 2900029264 di cui ai docc. n. 14- 16, con data di emissione certamente anteriore a quella della fattura oggetto della richiesta principale (tale fattura risulta infatti emessa in data 27 agosto 2015, come da documento 5.02 di parte appellata), che risulta espressamente rifiutata dal somministrato a causa della già avvenuta cessazione del rapporto (in particolare, doc. n. 16 con motivazione del rifiuto).
PA ha, dunque, altresì omesso di comprovare in giudizio – ed, ancor prima, di allegare – l'avvenuta e perdurante esecuzione del contratto di fornitura di gas alla data della fattura cui si riferisce la pretesa creditoria;
peraltro, anche il notevole lasso di tempo intercorso fra la data di conclusione del contratto di fornitura, e la data di emissione della fattura - in difetto di allegazioni specifiche sul punto – non consente di constatare la riferibilità della fattura in questione al contratto di fornitura allegato in giudizio.
In conclusione, difetta in ogni caso la prova del credito.
Da tali considerazioni discende, altresì, l'infondatezza della pretesa attorea di pagamento degli interessi moratori per € 2.828,42 (vd. doc. 4, fasc. I grado, di cui alla fattura allegata sub. Pt_1
Doc. 5.01, poiché emessa a titolo di interesse di mora relativo proprio alla fattura, per sorte capitale, emessa il 26.11.2015, appena richiamata.
12 Infine, infondata appare altresì la pretesa di pagamento di € 8.578,11 di cui alla fattura allegata sub.
Doc. 5.02, anch'essa emessa a titolo di interesse di mora relativo alla diversa fattura, già citata, n. .
290009264 emessa in data 27.08.20154.
Come già detto, risulta dalla medesima documentazione offerta in giudizio dall'attrice in I grado che tale fattura – per sorte capitale - sia stata rifiutata dall'amministrazione convenuta, la quale, successivamente alla ricezione della relativa fattura elettronica, ha opposto la circostanza per cui “Le motivazioni sono contenute nella ns. Pec del 02.11.2015 - prot. 9007. Ed in particolare i consumi indicati in fattura sono riferiti ad un periodo in cui il contratto in essere era cessato” (vd. doc. 16 fasc. I grado).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei PAe_3
confronti del avverso la sentenza n. 276/2023 del Tribunale di Varese, pubblicata Controparte_1
in data 23 marzo 2023 così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza PAe_3
impugnata;
b) condanna a rifondere in favore del le spese del PAe_3 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025. 4 Anch'essa astrattamente riconducibile all'interno del perimetro della cessione essendo stata emessa in data compresa nei 24 mesi successivi alla conclusione del contratto di cessione. 13 Il Presidente est.
Alessandra Arceri
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd. in particolare, da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 11269/2023 la quale, aderendo a tale interpretazione giurisprudenziale aggiunge altresì che “l'orientamento è del tutto conforme alla giurisprudenza della Cedu, atteso che il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez., 17.5.16, C4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional
contro
Portogallo). Deve allora ritenersi incombente – in via, per cosi' dire, immanente – sulla parte munita di una minima diligenza processuale (e sul suo difensore dotato di una minima diligenza professionale) l'onere di prevenire, tanto piu' dinanzi a regole sufficientemente chiare e suscettibili di ottemperanza agevole, ogni potenziale sviluppo di un potere ufficioso (Cass. 21 luglio 2016, n. 15019)”