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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 22305/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SAN Parte_1 C.F._1
QUINTINO, 41 10121 TORINO rappresentata e difesa dall'avv. PASQUERO ALICE in forza di procura
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso precisate con note d'udienza del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.12.2023 avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, Pt_1 Pt_2
contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
Nel termine assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei
2 caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Con la più recente sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale, recependo l'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
3 Ad avviso del Collegio, la pronuncia della Corte Costituzionale non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma ne impone una valutazione caso per caso, potendosi, in concreto, verificare situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria (laddove, ad esempio, la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici). In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere. L'intervento di riconversione chirurgica potrà, dunque, seguire all'intervenuta rettificazione di sesso ai fini del raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, pertanto, di autorizzazione da parte del Tribunale.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti, ai fini della sua compiuta realizzazione, di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte ricorrente è seguita dalla psicologa, psicoterapeuta, consulente sessuale e sessuologa clinica Dott.ssa sin dal 4 febbraio 2022; Persona_1
- la relazione psichiatrica della dott.ssa conclude nel senso della sussistenza Per_1
della disforia di genere, rilevando come iva il ruolo di genere maschile in Parte_1
contesti familiari, sociali e professionali e come si senta sin dall'età infantile appartenente al genere maschile ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la relazione endocrinologa in atti del dott. Specialista in Persona_2
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso a novembre 2023 da parte ricorrente confermando che lo stesso “ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo”, ritenendo gli interventi chirurgici di affermazione di genere unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile, utili per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione maschile e della sua identità personale.
4 - la relazione chirurgica in atti del dott. del dà atto della Persona_3 CP_1
visita eseguita su parte ricorrente, dichiarando che non ci sono controindicazioni cliniche all'esecuzione dell'intervento chirurgico di affermazione genitale di genere in senso maschile e ritenendolo utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua identità maschile.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e Parte_1
possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti Pt_1 Pt_2
anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Deve altresì accogliersi, nel caso di specie, la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che le relazioni mediche in atti, da un lato, escludono controindicazioni all'intervento, dall'altro, valutano l'intervento in termini di completamento del percorso di transizione (“è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazioni di genere … da sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica… saranno in Pt_2
grado di definire ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione”), di piena realizzazione dell'identità di parte ricorrente e di miglioramento della qualità della sua
5 vita (cfr. relazione psichiatrica depositata da parte ricorrente il 4.10.2024), sicché la domanda deve essere accolta. Nulla in punto spese.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] l'[...], Parte_1
attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Pt_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ivrea di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 63 parte I serie A del registro degli Parte_1
atti di nascita dell'anno 1998 del Comune di Ivrea) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come ” e non altrimenti;
Pt_2
Autorizza nata a IVREA (TO) l'[...], a sottoporsi a [...] Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 22305/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SAN Parte_1 C.F._1
QUINTINO, 41 10121 TORINO rappresentata e difesa dall'avv. PASQUERO ALICE in forza di procura
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso precisate con note d'udienza del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.12.2023 avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, Pt_1 Pt_2
contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
Nel termine assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei
2 caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Con la più recente sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale, recependo l'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
3 Ad avviso del Collegio, la pronuncia della Corte Costituzionale non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma ne impone una valutazione caso per caso, potendosi, in concreto, verificare situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria (laddove, ad esempio, la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici). In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere. L'intervento di riconversione chirurgica potrà, dunque, seguire all'intervenuta rettificazione di sesso ai fini del raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, pertanto, di autorizzazione da parte del Tribunale.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti, ai fini della sua compiuta realizzazione, di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte ricorrente è seguita dalla psicologa, psicoterapeuta, consulente sessuale e sessuologa clinica Dott.ssa sin dal 4 febbraio 2022; Persona_1
- la relazione psichiatrica della dott.ssa conclude nel senso della sussistenza Per_1
della disforia di genere, rilevando come iva il ruolo di genere maschile in Parte_1
contesti familiari, sociali e professionali e come si senta sin dall'età infantile appartenente al genere maschile ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la relazione endocrinologa in atti del dott. Specialista in Persona_2
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso a novembre 2023 da parte ricorrente confermando che lo stesso “ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo”, ritenendo gli interventi chirurgici di affermazione di genere unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile, utili per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione maschile e della sua identità personale.
4 - la relazione chirurgica in atti del dott. del dà atto della Persona_3 CP_1
visita eseguita su parte ricorrente, dichiarando che non ci sono controindicazioni cliniche all'esecuzione dell'intervento chirurgico di affermazione genitale di genere in senso maschile e ritenendolo utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua identità maschile.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e Parte_1
possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti Pt_1 Pt_2
anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Deve altresì accogliersi, nel caso di specie, la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che le relazioni mediche in atti, da un lato, escludono controindicazioni all'intervento, dall'altro, valutano l'intervento in termini di completamento del percorso di transizione (“è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazioni di genere … da sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica… saranno in Pt_2
grado di definire ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione”), di piena realizzazione dell'identità di parte ricorrente e di miglioramento della qualità della sua
5 vita (cfr. relazione psichiatrica depositata da parte ricorrente il 4.10.2024), sicché la domanda deve essere accolta. Nulla in punto spese.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] l'[...], Parte_1
attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Pt_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ivrea di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 63 parte I serie A del registro degli Parte_1
atti di nascita dell'anno 1998 del Comune di Ivrea) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come ” e non altrimenti;
Pt_2
Autorizza nata a IVREA (TO) l'[...], a sottoporsi a [...] Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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