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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2318/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DELI LUCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies III comma cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2318/2024 promossa con atto di ricorso del 16.05.2024 da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Padrin del Foro di Padova (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio di C.F._2
quest'ultima, in Padova alla Galleria E. degli Scrovegni n. 7, indirizzo di posta elettronica certificata: , giusta procura in Email_1
calce al ricorso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) corrente in 31100 Controparte_1 P.IVA_1
Treviso (TV) in Viale Pindaro n° 4/C nella persona del legale rappresentante OR
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Crocetta di Treviso (C.F. Controparte_1
e Avv. Ylenia Canzian di Treviso (C.F. , C.F._3 C.F._4
indirizzi pec Email_2
con domicilio eletto presso il loro studio Email_3
corrente in 31100 Treviso (TV), in Viale Appiani n° 34, come da procura rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: “- in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la
responsabilità della società , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Treviso, al Viale Pindaro 4/C, per i fatti
occorsi in data 12 marzo 2021 in danno del ricorrente, all'interno dei locali della
lavanderia self service “Lava Più”, in Treviso, alla Via dell'Immacolata n. 9, dalla stessa
- 2 -
gestita, per le motivazioni tutte già indicate nel presente atto e, conseguentemente,
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta resistente a rifondere tutti
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dal OR , pari a Parte_1
complessivi € 19.900,00, così quantificati alla luce dei valori delle “Tabelle di Milano”
alla data del sinistro, ovvero la somma che sarà eventualmente ritenuta di giustizia e
determinata in corso di giudizio anche all'esito degli accertamenti che verranno disposti,
in ogni caso con maggiorazione di interessi legali di mora e rivalutazione monetaria
dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali,
anche per la fase di attivazione di negoziazione assistita - pure dovuti ai sensi del D.M. n.
55/2014 -, dei quali si chiede sin d'ora la distrazione in favore dell'odierno procuratore a
norma dell'art. 93 c.p.c., il tutto oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge. - In
via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, in data 12 marzo 2021, mi recavo con il OR presso Parte_1
la lavanderia “Lava Più” in Treviso, alla Via dell'Immacolata n. 9?”; 2) “Vero che, dopo
essere entrati nei locali lavanderia, il OR si sedeva in una delle Parte_1
poltroncine rosse collocate vicino alla vetrata del negozio, come raffigurate
nell'immagine sub Doc. 2 di parte ricorrente, che mi si rammostra?”; 3) “Vero che,
terminato il programma di lavaggio-asciugatura dei capi, il OR si Parte_1
alzava per venire ad aiutarmi a scaricare il bucato dalla lavatrice?”; 4) “Vero che, nel
mentre si stava avvicinando, vedevo scivolare il OR , che perdeva Parte_1
l'equilibrio e cadeva a terra?”; 5) “Vero che, accorrevo immediatamente a soccorrere il
OR e verificavo che, nel punto in cui era caduto, il pavimento era Parte_1
bagnato?”; 6) “Vero che, riconosco l'area del pavimento ove il OR Parte_1
- 3 -
cadeva in data 12 marzo 2021, come raffigurato nell'immagine sub doc. 18 di parte
ricorrente, che mi si rammostra?”; 7) “Vero che, dopo la caduta, il OR Parte_1
lamentava dolori a bacino, schiena e gomito destro?”; 8) “Vero che, stante
[...]
l'accaduto, contattavo subito telefonicamente i gestori della lavanderia al numero
333.7695108, riportato nel cartello affisso nel negozio, come da foto che mi si
rammostra sub doc. 3 di parte ricorrente?”; 9) “Vero che, all'utenza telefonica
333.7695108, rispondeva la ORa , che so essere moglie del OR MO
, socio della Ditta Irwam s.n.c. che gestisce la lavanderia?”; 10) “Vero Controparte_1
che, nel corso della telefonata, riferivo alla ORa che il OR MO
era caduto all'interno dei locali lavanderia, invitando la stessa ed il Parte_1
marito a visionare le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza ivi installato?”; 11)
“Vero che, la ORa ci rassicurava, comunicandoci che, una volta MO
esaminate le immagini delle videocamere anche da parte del marito, OR _1
, avrebbero provveduto a denunciare l'evento alla loro Agenzia UnipolSai
[...]
Assicurazioni di IL (TV), fornendoci i relativi dati assicurativi?”; 12) “Vero che, la
mattina del 13 marzo 2021, accompagnavo il OR al Pronto Parte_1
Soccorso di Treviso per accertamenti, a causa dei dolori che lamentava alla schiena che
gli impedivano di tenere la posizione eretta?”; 13) “Vero che, lo stesso giorno, una volta
dimesso, il OR ed io prendevamo contatto con i ORi Parte_1 Tes_1
e , informandoli dei danni fisici riscontrati ed accertati in Pronto
[...] Controparte_1
Soccorso?”; 14) “Vero che, nel corso della telefonata, gli stessi confermavano che le
immagini delle telecamere di videosorveglianza erano state visionate?” 15) “Vero che, i
ORi e ci comunicavano che, presa visione del MO Controparte_1
- 4 -
contenuto delle immagini registrate, avevano provveduto a denunciare il sinistro presso
l'Agenzia UnipolSai di IL (TV)?”;
16) “Vero che, nei giorni seguenti il sinistro, provvedevo io stessa a consegnare alla
ORa la documentazione medica del OR MO Parte_1
rilasciata dal Pronto Soccorso di Treviso?”; 17) “Vero che la lavanderia Lava Più di Via
dell'Immacolata 9 in Treviso è gestita dalla società Controparte_1
, della quale mio marito è socio?”;18) “Vero che l'utenza
[...] Controparte_1
telefonica 333.7695108 è messa a disposizione dei Clienti della lavanderia in caso di
necessità?”; 19) “Vero che, in data 12 marzo 2021, ricevevo una chiamata al numero
333.7695108 da parte dei ORi e ?”; 20) “Vero Parte_2 Parte_1
che, nel corso della telefonata di cui alla circostanza n. 19), la ORa Parte_2
mi riferiva che il OR era caduto a terra all'interno dei locali Parte_1
lavanderia per il pavimento bagnato e scivoloso?”; 21) “Vero che, nel corso della
telefonata di cui alla circostanza n. 19), la ORa mi riferiva che il Parte_2
OR si era procurato un trauma alla schiena ed al fianco destro?”; Parte_1
22) “Vero che i ORi e mi invitavano a prendere Parte_2 Parte_1
visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza?”; 23) “Vero che
informavo i ORi e che le registrazioni Parte_2 Parte_1
dell'impianto di videosorveglianza sarebbero state visionate dal OR _1
?”; 24) “Vero che, successivamente alla chiamata, il OR
[...] Controparte_1
provvedeva a visionare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dei
locali?”; 25) “Vero che le immagini confermavano che in data 12 marzo 2021 i ORi
e si trovavano all'interno dei locali della Parte_1 Parte_2
- 5 -
lavanderia?”; 26) “Vero che, successivamente alla visione delle immagini registrate dalle
videocamere, il OR provvedeva a denunciare il fatto all'Agenzia Controparte_1
UnipolSai di IL (TV)?”; 27) “Vero che la società _1 Controparte_1
è assicurata con per tale tipologia di eventi?”; 28)
[...] Controparte_2
“Vero che, il 13 marzo 2021, venivo contattata dai ORi e Parte_1 Parte_2
, all'utenza telefonica 333.7695108, che mi riferivano di essersi recati nella
[...]
mattinata presso il Pronto Soccorso di Treviso per degli accertamenti?”; 29) “Vero che
nel corso della telefonata di cui alla circostanza n. 28), mi informavano delle lesioni
fisiche riscontrate in Pronto Soccorso sul OR a seguito della Parte_1
caduta?”; 30) “Vero che, nei giorni seguenti, la ORa , mi consegnava Parte_2
copia della documentazione medica rilasciata dai Sanitari del Pronto Soccorso di Treviso,
che riconosco come mi viene esibita sub doc. 4 di parte ricorrente'”; 31) “Vero che la
documentazione medica rilasciata dai Sanitari del Pronto Soccorso di Treviso che mi
veniva consegnata dalla ORa , veniva trasmessa alla compagnia Parte_2
nell'ambito del sinistro N. 1-8101-2021-0236756, aperto Controparte_2
dopo la denuncia effettuata da parte della società Controparte_1 Controparte_1
?”Si indicano a testi: la ORa , residente in [...], alla Strada S.
[...] Parte_2
Bona Nuova n. 160/A, sui capitoli da 1) a 16); la ORa , residente in [...]
Treviso, alla Via Everest n.8, sui capitoli da 17) a 31). Si chiede altresì ammettersi prova
per interpello del OR , quale socio e legale rappresentante della Ditta Controparte_1
Irwam s.n.c. di IM IL & Diego, c/o la sede sociale in Treviso, al Viale Pindaro
4/C, sui seguenti capitoli: 32) “Vero che il 12 marzo 2021, la ORa Testimone_2
mi riferiva di aver ricevuto una telefonata da parte dei ORi e Parte_1
- 6 -
, all'utenza 333.7695108 messa a disposizione della Clientela della Parte_2
Lavanderia Lava Più di Via dell'Immacolata 9 in Treviso?”; 33) “Vero che, la ORa
mi informava che il OR le riferiva di essere MO Parte_1
caduto all'interno dei locali della lavanderia per la pavimentazione scivolosa, riportando
un trauma a schiena ed al fianco destro?; 34) “Vero che, stante l'accaduto, provvedevo a
visionare le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del
negozio?”; 35) “Vero che, le immagini visionate confermavano la presenza dei ORi
e all'interno della lavanderia, il giorno 12 marzo Parte_1 Parte_2
2021?'”; 36) “Vero che, dalle immagini registrate in data 12 marzo 2021, si notava la
caduta del OR ”; 37) “Vero che, successivamente alla visione Parte_1
delle immagini di cui alla circostanza n. 35), in qualità di legale rappresentante della
società , denunciavo l'evento all'Agenzia Controparte_1
UnipolSai Assicurazioni di IL (TV), con la quale l'Azienda è assicurata?”;
In ogni caso, laddove sia ritenuto necessario, si chiede altresì disporsi CTU di tipo medico
– legale sulla persona del OR , rivolta ad accertare la natura delle Parte_1
lesioni da quest'ultimo subìte, quali dirette conseguenze del sinistro per cui è giudizio,
nonché la natura e l'entità dei postumi residuati in capo al medesimo..”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: La società convenuta Controparte_1
precisa le conclusioni nel modo seguente
[...]
NEL MERITO
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Respingersi la domanda del ricorrente in quanto infondata.
Spese ed onorari di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
In ragione di quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta, con
particolare riferimento alla diversa ricostruzione dei fatti di causa, si chiede la
modifica dell'ordinanza del 31.10.2024 con l'ammissione dei capitoli di prova
indicati in ricorso da 17) a 31) con la testimone indicata, . Testimone_2
Fatta ogni espressa riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.5.2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale
chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta all'interno della lavanderia gestita da parte convenuta. Il ricorrente chiedeva 19.900 euro a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
A sostegno delle domande deduceva che in data 12.3.2021 il OR Parte_1
unitamente alla moglie si recava per fare il bucato
[...] Parte_2
presso i locali della lavanderia a gettoni Self Service Miele “Lava Più” di
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Treviso, alla Via dell'Immacolata n. 9, gestita dalla società
[...]
, corrente in Treviso, al Viale Pindaro 4/C. Controparte_1
Ivi, il ricorrente e la moglie caricavano il bucato in una delle lavatrice e in seguito, l'odierno ricorrente andava a sedersi su una poltroncina situata sul lato sinistro rispetto all'ingresso, proprio ad uso dei clienti, ove rimaneva sino alla fine del ciclo di lavaggio/asciugatura.
Viene addotto inoltre che il OR si alzava per aiutare la Parte_1
moglie a prelevare i capi puliti per riporli nel carrello a ciò adibito, quando, nel mentre si avvicinava in direzione delle macchine, cadeva malamente a terra,
asseritamente a causa della pavimentazione sporca e scivolosa, non visibile né
segnalata.
Il ricorrente poi narrava di aver accusato dolori al gomito destro e alla schiena a seguito della caduta e perciò egli provvedeva a denunciare il fatto ai gestori della lavanderia la sera stessa.
La mattina del 13 marzo 2021, si recava presso il vicino P.S. Parte_1
del Presidio Ospedaliero di Treviso, ove veniva sottoposto ad accertamenti medico-clinici all'esito dei quali il ricorrente veniva dimesso con diagnosi di “…
contusione del gomito destro con infrazione del capitello radiale e trauma
contusivo lombare con frattura dello spigolo antero-superiore di L2…”, con prognosi iniziale di giorni 20 s.c. e terapia a domicilio.
In seguito, il ricorrente contattava i gestori della lavanderia “Lava più”
comunicando la diagnosi e l'intenzione di chiedere il risarcimento per il sinistro;
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il gestore della lavanderia, allora, provvedeva ad aprire con la propria compagnia assicurativa la relativa pratica contrassegnata con il n. 1-8101-2021-0236756,
mentre il ricorrente si rivolgeva all'Infortunistica Centro Servizi Isca s.a.s.
corrente in Padova per la gestione del sinistro.
La società di infortunistica apriva la pratica dei confronti della Compagnia
UnipolSai Ass.ni S.p.A. con cui era assicurata parte convenuta, e tra le due si instaurava uno carteggio al fine di accertare se vi fosse responsabilità per il sinistro in capo all'odierna convenuta o meno, e all'eventuale liquidazione di quanto dovuto.
In seguito agli accertamenti tecnici del caso e all'esito delle perizie, tra cui un sopraluogo ad opera del P.I. , il ricorrente si recava presso lo Persona_1
specialista di fiducia, Dott. con Studio in Padova, in data 02.11.2021 al Per_2
fine di verificare e confermare la sussistenza di postumi invalidanti in capo al periziando compatibili con la dinamica dell'evento descritta. Quest'ultimo qualificava il danno totale in euro 19.900,00.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, la compagnia che seguiva il sinistro per conto di parte convenuta comunicava di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento, stante la presenza di ulteriori accertamenti in corso.
In seguito invitava, per mezzo del suo legale, la controparte Parte_1
alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex artt.li 2 e ss. del D.L.
132/2014 convertito in L. 162/2014, con pec di data 08.05.2023, ma la procedura di negoziazione non è andata a buon fine.
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Stante l'insuccesso della procedura, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di
Treviso per ottenere il ristoro del danno biologico (sia permanente che temporaneo) così come qualificato dal perito di parte in 19.900,00 euro.
Secondo il ricorrente, i gestori della lavanderia “Lava più” sarebbero responsabili per il danno subito in seguito al sinistro del 12.3.2021 a titolo di responsabilità
oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c., poiché su costoro incomberebbe l'onere di garantire tutti i consociati dai danni provocati dal locale pubblico che gestiscono, a meno di provare il caso fortuito.
All'udienza del 31.10.2024 il G.I. dichiarava la contumacia della ricorrente e ammetteva alcune istanze istruttorie di parte ricorrente.
In data, 20.3.2025 l'odierna convenuta si costituiva tardivamente, adducendo la mancata comunicazione del procedimento in corso come causa della propria tardività.
Parte convenuta contestava la pretesa del ricorrente, adducendo che la ricostruzione del sinistro con era coerente con quanto dichiarato ai gestori della lavanderia e che quanto sostenuto da controparte non trovava riscontro nelle perizie tecniche.
La convenuta sosteneva anche le lesioni riportate dal ricorrente sarebbero da attribuire ad altri infortuni subiti dallo stesso pochi anni addietro, come risulta dal casellario infortunistico del ricorrente.
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All'udienza del 26.3.2025 il G.I. revocava la dichiarazione di contumacia a seguito della costituzione della convenuta e veniva espletata l'escussione dei testi e l'interrogatorio formale.
All'esito, con separata ordinanza “il gi ritenuta l'opportunità, prima di decidere
sulla richiesta di ctu , di una pronuncia in punto “an” fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale sul tema l'udienza del 22.5.2025 ore 12.00.
Le parti hanno rassegnato le epigrafate conclusioni e discusso la causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in esame ha ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità
extracontrattuale, con peculiare richiamo alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., )
responsabilità per cose in custodia)
In primis, occorre premettere che per avvalersi della responsabilità per cose in custodia
ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dare prova rigorosa dei fatti addotti.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051
cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, sicché essi, “in quanto
elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ.,
devono essere provati dal danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 7 Settembre 2023, n.
26142, Rv. 669110-01).
Inoltre, “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
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nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di
vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode“ (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943)
Il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile,
presupponendo che, però, il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene.
Dato che sul danneggiato incombe solamente l'onere di provare il danno e il nesso di causalità, la prova di tali elementi deve essere fornita in modo adeguato, tale da confutare ogni dubbio sul danno subito e sulla sua derivazione dalla cosa in custodia.
Per consolidata giurisprudenza : «Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità,
tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno» (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 05
febbraio 2013, n. 2660).
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A seguito dell'esame della documentazione, dell'esperimento della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale, avvenuti all'udienza del 26.3.2025, l'onere della prova in capo al ricorrente non risulta soddisfatto.
Anzitutto, l'interrogatorio formale del gestore della lavanderia esclude la registrazione dell'accaduto. L'interrogatorio risulta coerente con la ricostruzione di parte convenuta e il fatto, così come ricostruito dall'interrogando, appare verosimile nel suo svolgersi;
a maggior ragione si deve tener conto che il gestore della lavanderia non ha alcun interesse personale ad alterare la narrazione dei fatti, stante la copertura assicurativa di cui beneficia l'attività commerciale.
In ogni caso è la prova testimoniale offerta che non risulta sufficiente per assurgere a fondamento della pretesa risarcitoria.
La teste, SI.ra , risulta in parte inattendibile, sia dal punto di vista Parte_2
soggettivo sia con riguardo al contenuto della deposizione.
Ella ha narrato i fatti in modo poco coerente e confuso, contraddicendosi in diversi punti, omettendo e aggiungendo particolari che non corroborano la ricostruzione dei fatti presente nel ricorso.
La teste nel corso dell'esame ha dapprima dichiarato che nessuno si trovava all'interno dei locali della lavanderia mentre in seguito ha dichiarato di aver incontrato la moglie del gestore, che era di passaggio nella lavanderia.
Anche il racconto della telefonata al proprietario dell'esercizio commerciale non risulta coerente poiché in un primo momento la teste dichiara che la telefonata aveva lo scopo
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di informare i gestori della caduta, però poi nel corso dell'assunzione della prova emerge che la telefonata effettuata la sera del 12.3.2021 era stata fatta al fine di
chiedere ai gestori la possibilità di riprendere i panni lavati, a seguito della chiusura
automatica della lavanderia alle ore 22.00, senza menzione alcuna della caduta del
SI. . Parte_1
Sembra irragionevole e illogico che il ricorrente e la moglie abbiano chiamato la lavanderia per recuperare i panni chiusi all'interno senza menzionare la caduta avvenuta qualche ora prima. La teste non ha fornito un racconto credibile e atto a giustificare questo comportamento contraddittorio.
Vieppiù, che la denuncia del fatto è avvenuta solo il giorno seguente (13.3.2021), non durante la chiamata la sera stessa del sinistro come sarebbe ragionevole e come narrato in ricorso.
Le contraddizioni e le omissioni, se lette in combinato con il generale contegno
assunto dalla teste nel corso dell'esame testimoniale (difficoltà a fornire orari e
dettagli precisi, reticenza di fronte a un'analisi più approfondita, interlocuzione con il
proprio avvocato prima di rispondere alla domanda ) fanno concludere per
l'inattendibilità della teste e quindi per la mancata prova dei fatti di causa: non tanto
della caduta ma del fatto “stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno»
nel caso di specie era necessaria una prova particolarmente rigorosa del fatto, in quanto dai documenti di causa emergono alcune anomalie.
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In primo luogo, per ammissione dello stesso ricorrente, in un primo momento erano stati indicati in modo errato sia la denominazione della lavanderia sia l'indirizzo della stessa.
La confusione tra i due esercizi commerciali avviene in modo tale da creare qualche perplessità sull'attendibilità del ricorso, in quanto né la denominazione né l'indirizzo delle due attività appaiono simili in modo da indurre in confusione. Medesima è, però,
la compagnia assicurativa a cui le due ditte si appoggiano.
In secondo luogo, parte ricorrente ha omesso di indicare i precedenti infortuni che ha subito e in seguito ai quali ha riportato un lieve grado di invalidità permanente:
l'indicazione di tali sinistri è necessaria al fine di ricostruire compitamente i punti di invalidità permanente, qualora la responsabilità per l'infortunio sia provata.
Tali sinistri precedenti si evincono in modo chiaro dal casellario centrale degli infortuni,
dimesso a corredo della costituzione (cfr. doc. 11 parte convenuta).
Infine, dalla lettura del referto ospedaliero in seguito al sinistro, depositato dal ricorrente (cfr. doc. 4 a corredo del ricorso), non si evince in modo chiaro l'entità della lesione.
La diagnosi in uscita riporta “confusione gomito destro con dubbia infrazione capitello
radiale e frattura spigolo antero superiore di L2” cosicché le lesioni lamentate ad esito del sinistro non trovano conferma nel referto in modo pieno e compiuto.
- 16 -
Alla luce dell'inattendibilità della prova testimoniale e delle perduranti ambiguità e contraddizioni nella narrazione del sinistro, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano come segue : Controparte_3
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
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PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 5.077,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55
TOTALE € 5.838,55
Il Giudice
dott. Deli Luca
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