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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7891/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
MALTONI, ANDREA MALTONI e CARLO FORCHINO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
Contro
C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO CP_1 C.F._2
CARPE e STEFANO FABIO MOSSINO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
1. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Il padre vedrà e terrà con sé i tre figli minori secondo le seguenti modalità:
pagina 1 di 12 - a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.00 sino al lunedì mattina quando i figli da casa del
padre verranno da questi accompagnati direttamente presso le rispettive scuole, salvo nei periodi di chiusura delle scuole in cui verranno accompagnati presso l'abitazione della madre entro le ore 8.00.
Nei fine settimana in cui il padre terrà con sé i figli, provvederà a curarne l'esecuzione dei compiti
scolastici, in particolare del più piccolo;
Per_3
- il padre potrà usufruire di un giorno infrasettimanale, in cui i ragazzi non svolgano attività sportive
(nel corrente anno scolastico, il giovedì, salvo variazioni future), in cui terrà con sé i figli e Per_2
dalle ore 17.00 sino a dopo cena, senza pernottamento, riaccompagnandoli presso Per_3
l'abitazione materna entro le ore 22.30 del giorno stesso, mentre il figlio potrà concordare Per_1
direttamente con il padre di pernottare presso di lui e/o i nonni paterni, salvo darne tempestiva
comunicazione alla madre;
- nei periodi di chiusura delle scuole, compreso il periodo di chiusura estiva, il padre non usufruirà di
alcun giorno infrasettimanale con i figli, limitandosi a tenerli con sé a fine settima alternati e nei
periodi concordati con la madre.
Il padre, nei periodi in cui avrà con sé i figli, si farà carico di ogni loro necessità, anche
accompagnandoli alle attività programmate e curandone l'igiene e l'esecuzione dei compiti.
Tutto quanto sopra previsto potrà di volta in volta essere modificato da un diverso accordo tra i
genitori in base alle esigenze che emergessero nel momento, fermo restando che la deroga o modifica
anche ripetuta delle modalità sopra previste non comporterà il loro venir meno;
- una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di luglio, da concordarsi con la madre
entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione e/o contestazione da parte del
padre entro tale data, si riterranno approvate le vacanze con i figli comunicate dalla madre;
- due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni
anno. In caso di mancata comunicazione e/o contestazione entro la suddetta data, si riterranno
approvati i periodi di ripartizione delle vacanze con i figli assunti dalla madre.
Nel caso in cui il periodo di ferie dei genitori coincidesse verrà diviso equamente tra le parti;
- ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
pagina 2 di 12 - ad anni alterni le festività natalizie dal 26 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al termine
delle vacanze scolastiche;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9.00 alle ore 21.30;
- ad anni alterni, il giorno del 25 aprile o del 01 maggio, del 01 novembre o dell'08 dicembre ed i relativi giorni di “ponte” secondo calendario scolastico saranno trascorsi con il genitore al quale
spetta il fine settimana collegato.
Tutto salvo diversi accordi dei genitori nell'interesse dei figli.
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Moncalieri (TO), Borgata Tagliaferro
civ. 4, rimane assegnata nella sua interezza (piano primo, il locale al piano terra, box, cantina e
giardinetto) alla NO , quale genitore collocatario dei figli. I beni mobili presenti Parte_1
nella casa coniugale di proprietà comune, ivi rimarranno a disposizione dei figli;
e con riferimento ai relativi costi:
- le utenze e i costi di manutenzione ordinaria della casa saranno a carico della NO
[...]
; Parte_1
- le spese condominiali ordinarie siano da ripartire quanto al 70% in capo al SI e quanto CP_1
al 30% in capo alla NO;
Parte_1
- le spese condominiali straordinarie siano da ripartire al 50% tra le parti in quanto comproprietarie
dell'immobile.
4. Il padre verserà, quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 1.200,00
(€ 400,00 a figlio), somma da versarsi alla NO in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a far data dal deposito del ricorso
giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Il padre concorrerà nella misura del 65% al pagamento delle spese straordinarie per i minori,
obbligatorie, mediche (visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche
presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
sistema sanitario nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista
anche se non coperti dal SSN) e per la scuola (iscrizione, assicurazione, libri, materiale scolastico di
pagina 3 di 12 cancelleria e attrezzature didattiche, gite di un giorno), nonché sempre nella misura del 65 % alle
spese straordinarie per i figli previamente concordate tra i genitori e documentate, mediche
(trattamenti sanitari, interventi chirurgici, cure dentistiche ed ortodontiche non erogati dal SSN, salvo
urgenze) e scolastiche (gite con pernottamento, viaggi studio, corsi di recupero, corsi di lingue, corsi
di musica ed eventuali future rette scolastiche\universitarie).
Il padre concorrerà nella misura del 65% al pagamento delle spese sportive per i minori, se
previamente concordate tra i genitori e documentate, ferme restando quelle già attualmente praticate
dai figli.
Il padre provvederà al rimborso delle suddette spese straordinarie, previo ricevimento delle ricevute di
spesa, direttamente o versando pro quota mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente
della NO . Parte_1
6. I coniugi dovranno comunicare il loro recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza
l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località se e quando abbiano con sé i minori.
7. Per i soggiorni all'estero dei minori sarà necessario, se extra UE, il preventivo consenso dell'altro
genitore. Per i viaggi intra UE sarà sufficiente e necessaria preventiva comunicazione.
8. Il padre potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni e allo stesso modo la madre potrà sentire
telefonicamente i figli ogni volta che gli stessi saranno con il padre.
9. I genitori dovranno reciprocamente e tempestivamente comunicare all'altro genitore eventuali
malattie dei figli e tenere aggiornato il genitore che in quel momento non avesse i figli con sé.
10. Accertare e dichiarare che il SI si è obbligato in sede di separazione CP_1
consensuale a rimborsare alla NO il 50% delle somme percepite a far corso dal Parte_1
maggio 2019, a titolo di rimborso IRPEF relativo alle spese di ristrutturazione sostenute per
l'immobile di Moncalieri, Borgata Tagliaferro n. 4, dal momento dell'avvenuto accreditamento in suo
favore.
11. I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio dei passaporti.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, 4% Cpa e 22% Iva”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Torino,
pagina 4 di 12 Contrariis rejectis
In via istruttoria:
-ammettere le istanze istruttorie contenute nella memoria istruttoria ex art. 183 secondo comma n° 2
c.p.c.;
-rigettare le istanze istruttorie dedotte da controparte per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183
sesto comma c.p.c. n° 3 del 19/09/2023;
-in caso di ammissione dei capi di prova ex adverso dedotti, ammettere parte convenuta alla prova in
materia indiretta e contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi,
nonché ammettere, sempre in materia contraria, le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183
sesto comma n° 3 c.p.c. del 19/09/2023;
-rigettare l'avversa domanda ex art. 709 ultimo comma c.p.c.;
-rigettare ogni avversa domanda ed istanza.
Nel merito
In via principale
Affidare i figli minori , e congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 Per_3
stabile presso la madre e disponendo il seguente diritto di visita del padre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì ore 17:00 al lunedì mattina, giorno in cui il padre provvederà a
riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole;
- nella settimana che termina con il week-end di competenza del padre, il martedì dalle ore 18:00 al
mercoledì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive
scuole;
- nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre, il martedì dalle ore 18:00 al
mercoledì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole
e il mercoledì, dalle ore 17:00 al giovedì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i
figli presso le rispettive scuole;
- nei periodi di chiusura delle scuole, i figli saranno riaccompagnati dal padre, al mattino, presso
l'abitazione materna, alle ore 08:00
- due settimane consecutive durante il mese di agosto;
pagina 5 di 12 - una settimana nel mese di giugno;
- una settimana nel mese di luglio;
- ad anni alterni: il 24 o il 25 dicembre, le festività natalizie (dal 26-12 al 31-12 e dal 31-12 al termine delle vacanze), il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile o il 1° maggio, il 1° novembre o
il 07-08 dicembre (e relativi ponti secondo il calendario scolastico);
- in ogni altra occasione, previo accordo e nell'interesse dei minori.
Disporre che l'inserimento del nuovo partner della sig.ra nella vita dei figli minori Parte_1
avvenga con la dovuta graduazione, senza arrecare disagio ai minori e con la necessaria premura
della madre di far comprendere alla prole che la nuova figura non si sostituisce a quella paterna.
Assegnare alla moglie la casa coniugale costituita dall'appartamento sito in Moncalieri (TO), Borgata
Tagliaferro 4, piano primo (secondo fuori terra), ponendo a carico dell'assegnataria le spese
ordinarie e straordinarie.
Assegnare al marito l'appartamento sito in Moncalieri (TO), Borgata Tagliaferro 4, piano terreno
(primo fuori terra), ovvero disporre che tale immobile sia utilizzato e/o destinato dai sig.ri
[...]
e secondo le disposizioni della comunione ordinaria. CP_1 Parte_1
Porre a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli pari complessivamente ad € 500,00
al mese oltre al 50% delle spese extra come statuite nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati
delle spese per i figli del Tribunale di Torino, siglato in data 15/03/2016.
Disporre che i coniugi si debbano dare reciproca comunicazione dei recapiti telefonici, degli
spostamenti e di ogni informativa riguardante i figli.
Disporre il preventivo consenso per soggiorno extra Europeo dei minori.
Disporre che le parti possano sentire quotidianamente i figli telefonicamente allorquando i minori
stanno con l'altro genitore.
Rigettare ogni avversa domanda.
In ogni caso.
Con vittoria degli onorari e delle spese di patrocinio, oltre rimborso spese forfetario 15,00 %, IVA e
CPA come per legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
pagina 6 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 CP_1
28/02/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI
(atto n. 14 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 02/07/2007, il 02/10/2009 e il 29/04/2012. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 29/05/2019.
Con ricorso depositato il 13/04/2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 14/02/2022 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
Avanti al Presidente del Tribunale venivano sentite entrambe le parti.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 09/02/2023 le parti chiedevano pronuncia sullo status con successiva rimessione della causa in istruttoria.
In data 24/04/2023 veniva emessa sentenza non definitiva n.1789/23 pubblicata il 26/04/2023, con la quale il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SIi
e con rimessione della causa sul ruolo per le questioni Parte_1 CP_1
riguardanti il regime di visita dei figli e sulle questioni economiche.
All'udienza del 04/04/2024 si procedeva all'ascolto dei minori e ed all'esito il Giudice Per_1 Per_2
rinviava all'udienza del 13.5.2024.
All'udienza del 28/11/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 7 di 12 È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Affidamento, collocazione dei minori, visite con il genitore non collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e i minori, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Le parti potranno sentire quotidianamente i figli telefonicamente allorquando i minori stanno con l'altro genitore. Inoltre, le parti dovranno darsi reciproca comunicazione dei recapiti telefonici, degli spostamenti e di ogni informativa riguardante i figli.
Deve, infine, darsi atto che entrambe le parti hanno chiesto che per i soggiorni all'estero dei minori sia necessario, se extra UE, il preventivo consenso dell'altro genitore.
Assegnazione della casa coniugale
Parte convenuta ha chiesto che si proceda all'assegnazione alla NO della casa coniugale Parte_1
limitatamente al piano primo (secondo fuori terra), assegnando invece il piano terreno (primo fuori terra) del medesimo immobile al sig. CP_1
Secondo le allegazioni del convenuto, infatti, solamente il piano primo sarebbe stato destinato ad abitazione famigliare, mentre l'appartamento del piano terreno, acquistato in un secondo momento,
sarebbe stato un investimento.
La domanda del sig. non può trovare accoglimento. CP_1
pagina 8 di 12 Un primo elemento, forse quello maggiormente significativo della destinazione dell'intero immobile ad abitazione coniugale, è il fatto che le parti, in sede di separazione consensuale, avessero stabilito che entrambe le unità abitative (piano terra e primo piano) fossero assegnate alla NO , che Parte_1
poteva così abitarle insieme ai minori. Sino almeno dal 2019, dunque, l'intero immobile è stato utilizzato dai figli come abitazione famigliare.
È comunque pacificamente emerso, nel corso del giudizio, come già prima di allora ed a seguito dell'acquisto da parte dei coniugi dell'appartamento al piano terreno, le due unità abitative fossero state unite tramite scala interna.
Inoltre, i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato, è vero, che i coniugi avevano acquistato l'appartamento sottostante come investimento, ma che ne facevano altresì uso, in occasione di feste e per far giocare i figli in giardino. Avevano deciso di acquistare il secondo immobile anche per avere più spazio a seguito della nascita dei tre figli.
Alla luce di ciò, deve disporsi l'assegnazione dell'intero immobile, piano primo (secondo fuori terra) e piano terreno (primo fuori terra) alla NO così confermando quanto già stabilito Parte_1
in sede di separazione.
Nulla può disporsi in questa sede circa i costi dell'immobile, trattandosi di materia che esula dalle competenze di questo giudice.
Mantenimento per i figli
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene di poter confermare la cifra pattuita in sede di separazione nell'anno 2019, rivalutata alla data odierna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rispetto ad allora, infatti, il convenuto ha mantenuto inalterato il reddito da lavoro dipendente. Risulta
provato che egli percepisca regolari contributi da parte del di lui padre, ma detti contributi non possono in questa sede essere considerati. La suprema Corte ha infatti più volte ribadito che “in tema di
separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non
rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il
figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo
pagina 9 di 12 giuridico nei suoi confronti;
pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato” (cfr
Cass. Ord. 17805/23; Cass. 10380/2012; Cass. 15774/2020).
La NO , invece, è vero che all'epoca della separazione non svolgeva attività lavorativa e Parte_1
percepiva la NASPI, mentre attualmente ha un reddito mensile di euro 1700,00 circa ed ha un nuovo compagno, ma è pur vero che dal 2019 ad oggi i tre figli sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze.
Alla luce di ciò, ritiene dunque il collegio di confermare, come detto, la somma di euro 800 concordata in sede di separazione, rivalutata alla data odierna, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite
Considerato il sostanziale accordo in ordine ad affidamento e collocazione dei minori e la soccombenza reciproca delle parti sulle ulteriori domande, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio in data 26.4.2023,
i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la Pt_2
madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
- a fine settimana alternati, dal venerdì ore 17:00 al lunedì mattina, giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole;
- il mercoledì, dalle ore 17:00 fino al giovedì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole;
- nei periodi di chiusura delle scuole, i figli saranno riaccompagnati dal padre, al mattino, presso l'abitazione materna, alle ore 08:00
pagina 10 di 12 - due settimane consecutive durante il mese di agosto;
- una settimana nel mese di giugno;
- una settimana nel mese di luglio;
- ad anni alterni: il 24 o il 25 dicembre, le festività natalizie (dal 26-12 al 31-12 e dal 31-12 al termine delle vacanze), il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile o il 1° maggio, il 1° novembre o il 07-08 dicembre (e relativi ponti secondo il calendario scolastico);
- in ogni altra occasione, previo accordo e nell'interesse dei minori.
DISPONE che le parti possano sentire quotidianamente i figli telefonicamente allorquando i minori stanno con l'altro genitore.
DISPONE che le parti si diano reciproca comunicazione dei recapiti telefonici, degli spostamenti e di ogni informativa riguardante i figli.
DA' ATTO che le parti concordano che per i soggiorni all'estero dei minori sia necessario, se extra
UE, il preventivo consenso dell'altro genitore.
ASSEGNA la casa coniugale sita in via Tagliaferro 4, Moncalieri, per la sua interezza -piano primo
(secondo fuori terra) e piano terreno (primo fuori terra)- alla NO . Parte_1
DISPONE che ersi a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
la somma di euro 800,00, rivalutata dalla data dell'omologa della separazione alla data odierna,
annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il
50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative,
concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale
di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 11 di 12 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7891/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
MALTONI, ANDREA MALTONI e CARLO FORCHINO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
Contro
C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO CP_1 C.F._2
CARPE e STEFANO FABIO MOSSINO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
1. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Il padre vedrà e terrà con sé i tre figli minori secondo le seguenti modalità:
pagina 1 di 12 - a fine settimana alternati dal venerdì alle 17.00 sino al lunedì mattina quando i figli da casa del
padre verranno da questi accompagnati direttamente presso le rispettive scuole, salvo nei periodi di chiusura delle scuole in cui verranno accompagnati presso l'abitazione della madre entro le ore 8.00.
Nei fine settimana in cui il padre terrà con sé i figli, provvederà a curarne l'esecuzione dei compiti
scolastici, in particolare del più piccolo;
Per_3
- il padre potrà usufruire di un giorno infrasettimanale, in cui i ragazzi non svolgano attività sportive
(nel corrente anno scolastico, il giovedì, salvo variazioni future), in cui terrà con sé i figli e Per_2
dalle ore 17.00 sino a dopo cena, senza pernottamento, riaccompagnandoli presso Per_3
l'abitazione materna entro le ore 22.30 del giorno stesso, mentre il figlio potrà concordare Per_1
direttamente con il padre di pernottare presso di lui e/o i nonni paterni, salvo darne tempestiva
comunicazione alla madre;
- nei periodi di chiusura delle scuole, compreso il periodo di chiusura estiva, il padre non usufruirà di
alcun giorno infrasettimanale con i figli, limitandosi a tenerli con sé a fine settima alternati e nei
periodi concordati con la madre.
Il padre, nei periodi in cui avrà con sé i figli, si farà carico di ogni loro necessità, anche
accompagnandoli alle attività programmate e curandone l'igiene e l'esecuzione dei compiti.
Tutto quanto sopra previsto potrà di volta in volta essere modificato da un diverso accordo tra i
genitori in base alle esigenze che emergessero nel momento, fermo restando che la deroga o modifica
anche ripetuta delle modalità sopra previste non comporterà il loro venir meno;
- una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di luglio, da concordarsi con la madre
entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione e/o contestazione da parte del
padre entro tale data, si riterranno approvate le vacanze con i figli comunicate dalla madre;
- due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni
anno. In caso di mancata comunicazione e/o contestazione entro la suddetta data, si riterranno
approvati i periodi di ripartizione delle vacanze con i figli assunti dalla madre.
Nel caso in cui il periodo di ferie dei genitori coincidesse verrà diviso equamente tra le parti;
- ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
pagina 2 di 12 - ad anni alterni le festività natalizie dal 26 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al termine
delle vacanze scolastiche;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9.00 alle ore 21.30;
- ad anni alterni, il giorno del 25 aprile o del 01 maggio, del 01 novembre o dell'08 dicembre ed i relativi giorni di “ponte” secondo calendario scolastico saranno trascorsi con il genitore al quale
spetta il fine settimana collegato.
Tutto salvo diversi accordi dei genitori nell'interesse dei figli.
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Moncalieri (TO), Borgata Tagliaferro
civ. 4, rimane assegnata nella sua interezza (piano primo, il locale al piano terra, box, cantina e
giardinetto) alla NO , quale genitore collocatario dei figli. I beni mobili presenti Parte_1
nella casa coniugale di proprietà comune, ivi rimarranno a disposizione dei figli;
e con riferimento ai relativi costi:
- le utenze e i costi di manutenzione ordinaria della casa saranno a carico della NO
[...]
; Parte_1
- le spese condominiali ordinarie siano da ripartire quanto al 70% in capo al SI e quanto CP_1
al 30% in capo alla NO;
Parte_1
- le spese condominiali straordinarie siano da ripartire al 50% tra le parti in quanto comproprietarie
dell'immobile.
4. Il padre verserà, quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 1.200,00
(€ 400,00 a figlio), somma da versarsi alla NO in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a far data dal deposito del ricorso
giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Il padre concorrerà nella misura del 65% al pagamento delle spese straordinarie per i minori,
obbligatorie, mediche (visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche
presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
sistema sanitario nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista
anche se non coperti dal SSN) e per la scuola (iscrizione, assicurazione, libri, materiale scolastico di
pagina 3 di 12 cancelleria e attrezzature didattiche, gite di un giorno), nonché sempre nella misura del 65 % alle
spese straordinarie per i figli previamente concordate tra i genitori e documentate, mediche
(trattamenti sanitari, interventi chirurgici, cure dentistiche ed ortodontiche non erogati dal SSN, salvo
urgenze) e scolastiche (gite con pernottamento, viaggi studio, corsi di recupero, corsi di lingue, corsi
di musica ed eventuali future rette scolastiche\universitarie).
Il padre concorrerà nella misura del 65% al pagamento delle spese sportive per i minori, se
previamente concordate tra i genitori e documentate, ferme restando quelle già attualmente praticate
dai figli.
Il padre provvederà al rimborso delle suddette spese straordinarie, previo ricevimento delle ricevute di
spesa, direttamente o versando pro quota mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente
della NO . Parte_1
6. I coniugi dovranno comunicare il loro recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza
l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località se e quando abbiano con sé i minori.
7. Per i soggiorni all'estero dei minori sarà necessario, se extra UE, il preventivo consenso dell'altro
genitore. Per i viaggi intra UE sarà sufficiente e necessaria preventiva comunicazione.
8. Il padre potrà sentire telefonicamente i figli tutti i giorni e allo stesso modo la madre potrà sentire
telefonicamente i figli ogni volta che gli stessi saranno con il padre.
9. I genitori dovranno reciprocamente e tempestivamente comunicare all'altro genitore eventuali
malattie dei figli e tenere aggiornato il genitore che in quel momento non avesse i figli con sé.
10. Accertare e dichiarare che il SI si è obbligato in sede di separazione CP_1
consensuale a rimborsare alla NO il 50% delle somme percepite a far corso dal Parte_1
maggio 2019, a titolo di rimborso IRPEF relativo alle spese di ristrutturazione sostenute per
l'immobile di Moncalieri, Borgata Tagliaferro n. 4, dal momento dell'avvenuto accreditamento in suo
favore.
11. I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio dei passaporti.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, 4% Cpa e 22% Iva”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Torino,
pagina 4 di 12 Contrariis rejectis
In via istruttoria:
-ammettere le istanze istruttorie contenute nella memoria istruttoria ex art. 183 secondo comma n° 2
c.p.c.;
-rigettare le istanze istruttorie dedotte da controparte per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183
sesto comma c.p.c. n° 3 del 19/09/2023;
-in caso di ammissione dei capi di prova ex adverso dedotti, ammettere parte convenuta alla prova in
materia indiretta e contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi,
nonché ammettere, sempre in materia contraria, le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183
sesto comma n° 3 c.p.c. del 19/09/2023;
-rigettare l'avversa domanda ex art. 709 ultimo comma c.p.c.;
-rigettare ogni avversa domanda ed istanza.
Nel merito
In via principale
Affidare i figli minori , e congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 Per_3
stabile presso la madre e disponendo il seguente diritto di visita del padre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì ore 17:00 al lunedì mattina, giorno in cui il padre provvederà a
riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole;
- nella settimana che termina con il week-end di competenza del padre, il martedì dalle ore 18:00 al
mercoledì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive
scuole;
- nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre, il martedì dalle ore 18:00 al
mercoledì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole
e il mercoledì, dalle ore 17:00 al giovedì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i
figli presso le rispettive scuole;
- nei periodi di chiusura delle scuole, i figli saranno riaccompagnati dal padre, al mattino, presso
l'abitazione materna, alle ore 08:00
- due settimane consecutive durante il mese di agosto;
pagina 5 di 12 - una settimana nel mese di giugno;
- una settimana nel mese di luglio;
- ad anni alterni: il 24 o il 25 dicembre, le festività natalizie (dal 26-12 al 31-12 e dal 31-12 al termine delle vacanze), il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile o il 1° maggio, il 1° novembre o
il 07-08 dicembre (e relativi ponti secondo il calendario scolastico);
- in ogni altra occasione, previo accordo e nell'interesse dei minori.
Disporre che l'inserimento del nuovo partner della sig.ra nella vita dei figli minori Parte_1
avvenga con la dovuta graduazione, senza arrecare disagio ai minori e con la necessaria premura
della madre di far comprendere alla prole che la nuova figura non si sostituisce a quella paterna.
Assegnare alla moglie la casa coniugale costituita dall'appartamento sito in Moncalieri (TO), Borgata
Tagliaferro 4, piano primo (secondo fuori terra), ponendo a carico dell'assegnataria le spese
ordinarie e straordinarie.
Assegnare al marito l'appartamento sito in Moncalieri (TO), Borgata Tagliaferro 4, piano terreno
(primo fuori terra), ovvero disporre che tale immobile sia utilizzato e/o destinato dai sig.ri
[...]
e secondo le disposizioni della comunione ordinaria. CP_1 Parte_1
Porre a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli pari complessivamente ad € 500,00
al mese oltre al 50% delle spese extra come statuite nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati
delle spese per i figli del Tribunale di Torino, siglato in data 15/03/2016.
Disporre che i coniugi si debbano dare reciproca comunicazione dei recapiti telefonici, degli
spostamenti e di ogni informativa riguardante i figli.
Disporre il preventivo consenso per soggiorno extra Europeo dei minori.
Disporre che le parti possano sentire quotidianamente i figli telefonicamente allorquando i minori
stanno con l'altro genitore.
Rigettare ogni avversa domanda.
In ogni caso.
Con vittoria degli onorari e delle spese di patrocinio, oltre rimborso spese forfetario 15,00 %, IVA e
CPA come per legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
pagina 6 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 CP_1
28/02/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI
(atto n. 14 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 02/07/2007, il 02/10/2009 e il 29/04/2012. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 29/05/2019.
Con ricorso depositato il 13/04/2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 14/02/2022 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
Avanti al Presidente del Tribunale venivano sentite entrambe le parti.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 09/02/2023 le parti chiedevano pronuncia sullo status con successiva rimessione della causa in istruttoria.
In data 24/04/2023 veniva emessa sentenza non definitiva n.1789/23 pubblicata il 26/04/2023, con la quale il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SIi
e con rimessione della causa sul ruolo per le questioni Parte_1 CP_1
riguardanti il regime di visita dei figli e sulle questioni economiche.
All'udienza del 04/04/2024 si procedeva all'ascolto dei minori e ed all'esito il Giudice Per_1 Per_2
rinviava all'udienza del 13.5.2024.
All'udienza del 28/11/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 7 di 12 È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Affidamento, collocazione dei minori, visite con il genitore non collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e i minori, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Le parti potranno sentire quotidianamente i figli telefonicamente allorquando i minori stanno con l'altro genitore. Inoltre, le parti dovranno darsi reciproca comunicazione dei recapiti telefonici, degli spostamenti e di ogni informativa riguardante i figli.
Deve, infine, darsi atto che entrambe le parti hanno chiesto che per i soggiorni all'estero dei minori sia necessario, se extra UE, il preventivo consenso dell'altro genitore.
Assegnazione della casa coniugale
Parte convenuta ha chiesto che si proceda all'assegnazione alla NO della casa coniugale Parte_1
limitatamente al piano primo (secondo fuori terra), assegnando invece il piano terreno (primo fuori terra) del medesimo immobile al sig. CP_1
Secondo le allegazioni del convenuto, infatti, solamente il piano primo sarebbe stato destinato ad abitazione famigliare, mentre l'appartamento del piano terreno, acquistato in un secondo momento,
sarebbe stato un investimento.
La domanda del sig. non può trovare accoglimento. CP_1
pagina 8 di 12 Un primo elemento, forse quello maggiormente significativo della destinazione dell'intero immobile ad abitazione coniugale, è il fatto che le parti, in sede di separazione consensuale, avessero stabilito che entrambe le unità abitative (piano terra e primo piano) fossero assegnate alla NO , che Parte_1
poteva così abitarle insieme ai minori. Sino almeno dal 2019, dunque, l'intero immobile è stato utilizzato dai figli come abitazione famigliare.
È comunque pacificamente emerso, nel corso del giudizio, come già prima di allora ed a seguito dell'acquisto da parte dei coniugi dell'appartamento al piano terreno, le due unità abitative fossero state unite tramite scala interna.
Inoltre, i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato, è vero, che i coniugi avevano acquistato l'appartamento sottostante come investimento, ma che ne facevano altresì uso, in occasione di feste e per far giocare i figli in giardino. Avevano deciso di acquistare il secondo immobile anche per avere più spazio a seguito della nascita dei tre figli.
Alla luce di ciò, deve disporsi l'assegnazione dell'intero immobile, piano primo (secondo fuori terra) e piano terreno (primo fuori terra) alla NO così confermando quanto già stabilito Parte_1
in sede di separazione.
Nulla può disporsi in questa sede circa i costi dell'immobile, trattandosi di materia che esula dalle competenze di questo giudice.
Mantenimento per i figli
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene di poter confermare la cifra pattuita in sede di separazione nell'anno 2019, rivalutata alla data odierna, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rispetto ad allora, infatti, il convenuto ha mantenuto inalterato il reddito da lavoro dipendente. Risulta
provato che egli percepisca regolari contributi da parte del di lui padre, ma detti contributi non possono in questa sede essere considerati. La suprema Corte ha infatti più volte ribadito che “in tema di
separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non
rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il
figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo
pagina 9 di 12 giuridico nei suoi confronti;
pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato” (cfr
Cass. Ord. 17805/23; Cass. 10380/2012; Cass. 15774/2020).
La NO , invece, è vero che all'epoca della separazione non svolgeva attività lavorativa e Parte_1
percepiva la NASPI, mentre attualmente ha un reddito mensile di euro 1700,00 circa ed ha un nuovo compagno, ma è pur vero che dal 2019 ad oggi i tre figli sono cresciuti e maggiori sono le loro esigenze.
Alla luce di ciò, ritiene dunque il collegio di confermare, come detto, la somma di euro 800 concordata in sede di separazione, rivalutata alla data odierna, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite
Considerato il sostanziale accordo in ordine ad affidamento e collocazione dei minori e la soccombenza reciproca delle parti sulle ulteriori domande, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio in data 26.4.2023,
i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la Pt_2
madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
- a fine settimana alternati, dal venerdì ore 17:00 al lunedì mattina, giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole;
- il mercoledì, dalle ore 17:00 fino al giovedì mattina giorno in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso le rispettive scuole;
- nei periodi di chiusura delle scuole, i figli saranno riaccompagnati dal padre, al mattino, presso l'abitazione materna, alle ore 08:00
pagina 10 di 12 - due settimane consecutive durante il mese di agosto;
- una settimana nel mese di giugno;
- una settimana nel mese di luglio;
- ad anni alterni: il 24 o il 25 dicembre, le festività natalizie (dal 26-12 al 31-12 e dal 31-12 al termine delle vacanze), il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile o il 1° maggio, il 1° novembre o il 07-08 dicembre (e relativi ponti secondo il calendario scolastico);
- in ogni altra occasione, previo accordo e nell'interesse dei minori.
DISPONE che le parti possano sentire quotidianamente i figli telefonicamente allorquando i minori stanno con l'altro genitore.
DISPONE che le parti si diano reciproca comunicazione dei recapiti telefonici, degli spostamenti e di ogni informativa riguardante i figli.
DA' ATTO che le parti concordano che per i soggiorni all'estero dei minori sia necessario, se extra
UE, il preventivo consenso dell'altro genitore.
ASSEGNA la casa coniugale sita in via Tagliaferro 4, Moncalieri, per la sua interezza -piano primo
(secondo fuori terra) e piano terreno (primo fuori terra)- alla NO . Parte_1
DISPONE che ersi a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
la somma di euro 800,00, rivalutata dalla data dell'omologa della separazione alla data odierna,
annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il
50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative,
concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale
di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 11 di 12 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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