Art. 25. (Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo)
I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 700 anno di eta' alle date rispettivamente del 1 luglio 1959 e del 1 luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo)
I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 700 anno di eta' alle date rispettivamente del 1 luglio 1959 e del 1 luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.