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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 808/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GO, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 808/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Ielpo in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trecchina (Pz), al Corso Umberto I n. 33/A
-ricorrente-
E
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Laino Borgo (Cs), al Corso Umberto IV Traversa n. 5, int. 6, rappresentato e difeso dall'avv.
Tiziana Broccolo in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96 ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di GO
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da atti di causa e note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025;
Il P.M. in data 26.09.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 9.08.2024, i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in TE (Cs) l'8.12.2010 in regime di separazione dei beni, di aver stabilito la dimora coniugale in Lauria (Pz), alla via Acqua delle
Donne n. 17 e che dal matrimonio è nato , a [...] il [...]. Hanno quindi aggiunto Per_1
che a seguito di eventi che hanno minato la fiducia e la stabilità del rapporto, nonché provocato incomprensioni, acuitesi nel tempo, è venuta meno l'affectio coniugalis e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza perché priva degli elementi fondamentali del rapporto di coniugio e da determinarli a separarsi consensualmente;
che non intendono riconciliarsi e rinunciano alla comparizione personale;
che sono autonomi economicamente essendo entrambi dipendenti di con contratto a tempo CP_2
indeterminato, con qualifica di direttrice, mentre con Parte_1 Controparte_1
qualifica di operatore front-end.
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate come di seguito:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_1
genitoriale allegato;
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 450,00 da effettuarsi Controparte_1
ogni 30 del mese a favore del figlio minore a titolo di mantenimento dello stesso, per il Per_1
tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale/bancario n. 62979885, intestato a
; Parte_1
4. Determinare che le spese straordinarie per il figlio minore siano equamente suddivise Per_1
fra i due genitori nella misura del 50%, previo accordo sulla necessità ed opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lauria in Via Acqua delle Donne di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo Parte_1
pagina 2 di 5 utilizzo della stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimangono all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali e quelli relativi a donazioni ricevute dalla propria famiglia di origine che il SI. avrà cura di prelevare, Controparte_1
previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento;
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
All'udienza del 7.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 26.02.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 28.02.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria e aggiornata all'udienza del
12.05.2025.
Alla detta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
Il P.M. in data 26.09.2024 nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come precisate nel ricorso introduttivo:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_1
genitoriale allegato;
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 450,00 da effettuarsi Controparte_1
ogni 30 del mese a favore del figlio minore a titolo di mantenimento dello stesso, per il Per_1
tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale/bancario n. 62979885, intestato a
; Parte_1
pagina 3 di 5
4. Determinare che le spese straordinarie per il figlio minore siano equamente suddivise Per_1
fra i due genitori nella misura del 50%, previo accordo sulla necessità ed opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lauria in Via Acqua delle Donne di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo Parte_1
utilizzo della stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimangono all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali e quelli relativi a donazioni ricevute dalla propria famiglia di origine che il SI. avrà cura di prelevare, Controparte_1
previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento;
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
3. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto del minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al suo interesse.
4. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
9.10.1977 e , nata a [...] il [...], i quali Parte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in TE (Cs), l'8.12.2010;
pagina 4 di 5 2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE (Cs) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 77, P. II, Serie A, anno 2010 del Comune di TE);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in GO, in camera di conSIlio del 30.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GO, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 808/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Ielpo in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trecchina (Pz), al Corso Umberto I n. 33/A
-ricorrente-
E
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Laino Borgo (Cs), al Corso Umberto IV Traversa n. 5, int. 6, rappresentato e difeso dall'avv.
Tiziana Broccolo in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96 ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di GO
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da atti di causa e note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025;
Il P.M. in data 26.09.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 9.08.2024, i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in TE (Cs) l'8.12.2010 in regime di separazione dei beni, di aver stabilito la dimora coniugale in Lauria (Pz), alla via Acqua delle
Donne n. 17 e che dal matrimonio è nato , a [...] il [...]. Hanno quindi aggiunto Per_1
che a seguito di eventi che hanno minato la fiducia e la stabilità del rapporto, nonché provocato incomprensioni, acuitesi nel tempo, è venuta meno l'affectio coniugalis e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza perché priva degli elementi fondamentali del rapporto di coniugio e da determinarli a separarsi consensualmente;
che non intendono riconciliarsi e rinunciano alla comparizione personale;
che sono autonomi economicamente essendo entrambi dipendenti di con contratto a tempo CP_2
indeterminato, con qualifica di direttrice, mentre con Parte_1 Controparte_1
qualifica di operatore front-end.
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate come di seguito:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_1
genitoriale allegato;
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 450,00 da effettuarsi Controparte_1
ogni 30 del mese a favore del figlio minore a titolo di mantenimento dello stesso, per il Per_1
tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale/bancario n. 62979885, intestato a
; Parte_1
4. Determinare che le spese straordinarie per il figlio minore siano equamente suddivise Per_1
fra i due genitori nella misura del 50%, previo accordo sulla necessità ed opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lauria in Via Acqua delle Donne di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo Parte_1
pagina 2 di 5 utilizzo della stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimangono all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali e quelli relativi a donazioni ricevute dalla propria famiglia di origine che il SI. avrà cura di prelevare, Controparte_1
previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento;
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
All'udienza del 7.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 26.02.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 28.02.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria e aggiornata all'udienza del
12.05.2025.
Alla detta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
Il P.M. in data 26.09.2024 nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come precisate nel ricorso introduttivo:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_1
genitoriale allegato;
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 450,00 da effettuarsi Controparte_1
ogni 30 del mese a favore del figlio minore a titolo di mantenimento dello stesso, per il Per_1
tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale/bancario n. 62979885, intestato a
; Parte_1
pagina 3 di 5
4. Determinare che le spese straordinarie per il figlio minore siano equamente suddivise Per_1
fra i due genitori nella misura del 50%, previo accordo sulla necessità ed opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lauria in Via Acqua delle Donne di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo Parte_1
utilizzo della stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimangono all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali e quelli relativi a donazioni ricevute dalla propria famiglia di origine che il SI. avrà cura di prelevare, Controparte_1
previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento;
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
3. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto del minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al suo interesse.
4. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
9.10.1977 e , nata a [...] il [...], i quali Parte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in TE (Cs), l'8.12.2010;
pagina 4 di 5 2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE (Cs) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 77, P. II, Serie A, anno 2010 del Comune di TE);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in GO, in camera di conSIlio del 30.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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