Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2023, proposto da
Italian Board Airline Representative, Delta Air Lines, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Easyjet Airline Co Ltd, Qatar Airways, Linee Aeree Turche, Aerolineas Argentinas, American Airlines, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Giordano e Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Giordano in Roma, via Graziano, n. 62;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Ente Nazionale per L’Aviazione Civile, non costituita in giudizio;
nei confronti
Sagat S.p.A., non costituita in giudizio;
Sea – Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Guglielmo Aldo Giuffre’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
Save S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AN IN, GI CI, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni, AN IN, RD AT, GI CI, con domicilio eletto presso lo studio AN IN in Roma, piazza di Spagna 15;
per l’annullamento
- della Delibera ART n. 38/2023, del 09.3.2023, mai comunicata, avente il seguente oggetto “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali” e relativo allegato A, con la quale l’ART ha approvato il Documento tecnico sulla regolazione dei corrispettivi aeroportuali per gli scali con traffico sopra un milione di passeggeri all’anno (Modello A);
- della nota del 6 febbraio 2023, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 1866/2023, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle finanze congiuntamente hanno trasmesso il richiesto parere;
e per quanto occorrer possa:
- della deliberazione CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, con la quale è stato approvato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;
- del Decreto interministeriale (MT-MEF) n. 41/T del 14 febbraio 2008, con il quale sono state approvate le «Linee guida», predisposte dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), applicative della richiamata direttiva approvata con la delibera CIPE n. 38/2007;
- della Delibera CIPE n. 51 del 2008 che ha modificato la delibera CIPE n. 38 del 2007:
- del Decreto interministeriale (MIT-MEF) del 10 dicembre 2008, con il quale sono state approvate le «Linee guida», predisposte dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), applicative della richiamata direttiva approvata con delibera n. 38/2007 come modificata dalla delibera CIPE n. 51 del 2008;
- di ogni altro atto presupposto, coevo e consequenziale di cui la ricorrente non è venuto a conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Sea – Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., di Save S.p.A. e di Aeroporti di Roma S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di trasposizione ex articoli 48 c.p.a. e 10 D.P.R. n. 1199 del 1971, regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, IBAR, Italian Board Airline Representatives, associazione rappresentativa dei vettori aerei, nonché le singole società operanti come vettori aerei analiticamente indicate in epigrafe, trasponevano in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali l’Autorità per la Regolazione dei Trasposti (d’ora in avanti anche “ART”) approvava i “ modelli di regolazione dei diritti aeroportuali ”.
Gli atti venivano impugnati, in sede di ricorso straordinario, per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso e riprodotti nell’atto di trasposizione:
1. Illegittimità del documento tecnico per violazione dell’art. 37, comma 2, lett. B) del D.L. 201/2011.
2. Violazione dell’art. 76, commi 2 e 3, del D.L. n. 1/2012 conv. nella Legge 27/2012, con riferimento alla misura 6.2 del documento tecnico. Eccesso di potere. Illogicità manifesta.
3. Violazione dell’art. 6, comma 2, della direttiva 2009/12/CE, degli artt. 76 e 78 del D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012, con riferimento alla misura 8.1.4 del documento tecnico.
4. Violazione dell’art. 6, comma 2, della direttiva 2009/12/CE, degli artt. 71, comma 3, 76 e 78 D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012, con riferimento alla misura 10.6 del documento tecnico.
5. Violazione del principio di effettività dei costi ex art. 71, comma 3, del D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012, dell’art. 8 lett. d) ed e) della direttiva 2009/12/CE e dell’art. 108 TFUE, con riferimento alle misure 10.2.4 lett. d) e 10.2.10 del documento tecnico.
6. Violazione dell’art. 11 nonies del D.L. 203/2005 conv. nella Legge n. 248/2005 e dell’art. 37, comma 2, lett. B) del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, con riferimento alla misura 10.8 del documento tecnico.
7. Violazione del principio di effettività dei costi ex art. 71, comma 3, del D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012, con riferimento alla misura 10.1.2.5 del documento tecnico e contraddittorietà con le misure concorrenti 10.1.1.1 e 27.3.1 del documento tecnico.
8. Violazione della direttiva 2009/12/CE, dell’art. 291 TFUE e dell’art. 10 della Legge n. 37/2019, con riferimento alla misura 30 del documento tecnico.
Si costituivano in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché, in qualità di parti controinteressate, SEA – Società Esercizi Aeroportuali S.p.a., SAVE S.p.a. e Aeroporti di Roma S.p.a.
Con successiva memoria l’ART sviluppava le proprie argomentazioni difensive chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria difensiva, SAVE S.p.a. e Aeroporti di Roma S.p.a eccepivano l’inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per violazione della disciplina relativa alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario originariamente proposto, in quanto non sarebbe stato rispettato il termine previsto per il deposito del ricorso, da individuare in giorni 30 alla luce del dimezzamento previsto dalla disciplina del rito speciale abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a. Nel merito, le controinteressate chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con successiva memoria SEA – Società Esercizi Aeroportuali eccepiva in rito l’improcedibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso a tutti i gestori aeroportuali controinteressati e, nel merito, chiedeva rigettarsi l’impugnazione in quanto infondata.
All’odierna udienza le parti insistevano nelle rispettive conclusioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va presa in esame l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità sollevata dalle controinteressate SAVE S.p.a. e Aeroporti di Roma S.p.a.
L’eccezione è fondata.
Ritiene il Collegio che, re melius perpensa rispetto a quanto in precedenza affermato dal T.A.R. Piemonte con la sentenza n. 1284 del 12.12.2024, debba essere condiviso, in quanto più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa a tenore del quale « Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il termine per la trasposizione del ricorso straordinario possiede natura processuale e, pertanto, è soggetto a dimidiazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 2, c.p.a.
Di recente, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ragioni di ordine logico, oltre che di sistematicità, impongono di ritenere applicabile la dimidiazione del termine anche nel caso della trasposizione … Alla stessa soluzione si addiviene anche in forza della lettura della norma alla luce della sua ratio, che è quella di garantire il diritto alla difesa, assicurando il mantenimento dell’ordinario termine decadenziale per esercitare l’accesso alla giustizia, nonostante il dimezzamento di tutti gli altri termini endogiudiziali, tra cui quello per la trasposizione. Essa, infatti, non integra una nuova esplicazione del diritto alla difesa, se non mediante la mera riassunzione, che non richiede alcun particolare adempimento giustificante l’equiparazione alla proposizione del ricorso e, dunque, il più lungo termine di sessanta giorni” (cfr. T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 371 del 18 maggio 2020; T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, sent. n. 204 del 6 marzo 2023).
In altre pronunce è stato altresì statuito che “Come pacifico in giurisprudenza anche il termine per la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce termine processuale, soggetto come tale a dimezzamento degli ordinari sessanta giorni - previsti dall’art. 10 D.P.R. n. 1199 del 1971 cit. - a trenta (in termini, v. Cons. Stato, Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5771)” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, sent. n. 7674 del 10 giugno 2022).
3.4.1. Il Consiglio di Stato, inoltre, con una recente pronuncia ha nuovamente ribadito che “nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato non si è mai dubitato, per le materie soggette prima al rito speciale di cui all’art. 23-bis della L. n. 1034 del 1971 e, ora, all’art. 119 c.p.a., che il deposito dell’atto di costituzione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971 avanti al Tribunale dovesse eseguirsi nel termine dimidiato di 30 giorni (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5771). È infatti con l’opposizione che si apre la fase giurisdizionale della vicenda, senza che il deposito dell’atto di costituzione possa essere considerato quale "notificazione del ricorso introduttivo", al quale non si applicherebbe la disciplina generale del dimezzamento dei termini processuali previsti dall’art. 119 c.p.a., dovendosi al riguardo rammentare che, in base all’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971, l’atto di costituzione si limita a riproporre il ricorso proposto in sede amministrativa, senza poter essere integrato o modificato nei motivi e nelle conclusioni, mentre il successivo avviso di voler insistere nel ricorso va notificato alle altre parti a pena di inammissibilità. L’atto di costituzione in nessun modo, dunque, può essere equiparato alla proposizione del ricorso, già introdotto, e - come ha sempre chiarito la giurisprudenza - nemmeno l’avviso di voler insistere nel ricorso - seppure dopo iniziali contrasti interpretativi in seno alla giurisprudenza - può essere assimilato alla notificazione del ricorso introduttivo in primo grado” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1443 del 9 febbraio 2023) » (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 31.05.2023, n. 9253).
In relazione al caso di specie, va rilevato come l’atto di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale sia stato depositato in data 11.10.2023, oltre il termine di trenta giorni di cui al combinato disposto degli articoli 48 e 119 c.p.a. (pur sospeso in virtù della sospensione feriale dei termini), decorrente dalla ricezione da parte della ricorrente dell’opposizione alla decisione del ricorso in sede amministrativa proposta dall’ART (avvenuta in data 29.7.2023).
Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti dell’errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a. in quanto, pur a fronte di sentenze in senso difforme nella giurisprudenza amministrativa di merito, l’esistenza di una giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (riconosciuta da Cons. Stato, sez. VII, 9.2.2023, n. 1443) anteriormente alla notifica alla ricorrente dell’opposizione ex art. 48 (e pertanto pienamente conoscibile dalla parte) avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad una condotta processuale cautelativa e conforme all’interpretazione più sfavorevole del dato normativo.
È solo il caso di evidenziare, sempre in relazione alla valutazione di cui all’art. 37 c.p.ca, che parte ricorrente non potrebbe addurre come elemento a fondamento della scusabilità della violazione del termine di cui agli articoli 48 e 119 c.p.a. la summenzionata pronuncia in senso difforme resa dal T.A.R. Piemonte in data 12.12.2024, in quanto la stessa è successiva alla scadenza del termine dimidiato per il deposito dell’atto di trasposizione nella vicenda processuale di cui è causa e dunque non può aver in alcun modo contribuito a fondare un affidamento della parte sull’interpretazione ad essa favorevole.
Si impone, per le ragioni sopra esposte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che vi siano giustificati motivi per disporne la compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO