Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4762/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4762 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: PAGAMENTO
TRA in persona del suo legale rapp. p.t., P. IVA. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Castellammare di Stabia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mandara, giusta procura ad litem,dom.ta presso il suo studio sito in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via
Stabia n.57---
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA , con sede in Milano alla Via Giuseppe Frua n. 21/6, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vingiani in forza di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Mazzini n. 32.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1063/2020, emesso in data 28.07.2020 dal Tribunale di Torre
Annunziata, nella procedura recante R.G. n. 3713/20, veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 61.000,00, oltre interessi moratori e spese legali, in favore dell'opposta CP_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato,
l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare non concedersi la
1
provvisoria esecutività del D.I. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
in via principale, revocare il d.i. ingiunto opposto per i motivi suesposti e nel merito dichiararsi non dovute le somme ingiunte;
condannarsi essa al CP_1
risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c a favore della Parte_1
condannare la pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da
[...] Parte_2 liquidarsi direttamente a favore del procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
A fondamento del proprio atto introduttivo, l'opponente premette:
- che, in data 23.07.2020 la richiedeva a Codesto Tribunale di emettersi CP_1 un'ingiunzione di pagamento nei confronti della sostenendo di Parte_1 essere creditrice di quest'ultima per un importo complessivo pari ad € 61.000,00, stante il mancato pagamento delle fatture nr. 5 del 16.01.2020 di € 30.500,00 e nr.10 del 21.02.2020 di € 30.500,00;
- che, nello specifico, dopo aver sottoscritto in data 13.06.2017 un contratto di CP_1
prestazione di servizi con la per la durata di un anno non Parte_1
prorogabile, e avente quindi scadenza 13.06.2018, sostiene di avere diritto a ricevere il pagamento di alcuni corrispettivi maturati successivamente allo scadere del rapporto contrattuale ai sensi di quanto contemplato all'ultimo comma dell'art. 4 del sottoscritto contratto;
- che, a sostegno della pretesa creditoria, l'opposta depositava le copie delle CP_1
Contr fatture nr. 5/2020 e nr. 10/2020, i registri IVA autenticati dall'amministratore di essa , il contratto stipulato con l'opponente del 13.06.2017, la delibera di concessione dell'
[...]
, la lettera di costituzione in mora del 04.02.2020 inoltrata prima dell'emissione CP_2
della fattura nr. 10/2020;
- che, pertanto l'opponente per il tramite del suo procuratore, Parte_1
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1063/2020 emesso in data 28.07.2020 dal Tribunale di Torre Annunziata (da precedente giudicante).
Iscritta la causa a ruolo si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, previa CP_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1063/2020, con vittoria di spese e competenze di lite.
Denegata la chiesta concessione della provvisoria esecutorietà all'impugnato D.I., all'esito della concessione dei termini ex art. 183 la causa veniva ritenuta matura per la decisione
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Nelle more il fascicolo perveniva a questo giudice che, sulle rinnovate conclusioni delle parti, acquisita documentazione varia l'assegnava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta solo per quanto di ragione.
2. Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
2.1 Premessi tali richiami ermeneutici, nel caso de quo, anzitutto, il rapporto controverso non
è contestato da ambo le parti del giudizio.
Non vi sono, quindi, dubbi circa la sussistenza di un contratto di prestazione di servizi tra l'opponente e l'opposta CP_1
Viceversa, ciò che contesta l'odierno opponente, riguarda la sussistenza del credito vantato dalla pari ad € 61.000,00. CP_1
Anzitutto, giova rievocare, che, la è una società operante da Parte_1
anni nel settore del commercio alimentare, ed in particolare gestisce svariati supermercati dislocati nel territorio campano, e come la totalità dei soggetti che svolgono attività imprenditoriale, anche quest'ultima ha avuto la necessità di ricorrere al sistema bancario e finanziario per sostenere e sviluppare l'attività. Par A tal fine la sottoscriveva con la società quale società operante nel campo CP_1
della ricerca delle risorse finanziare e del Management funding, dapprima in data
21.03.2016, e poi successivamente in data 13.06.2017 un contratto di prestazione di servizi.
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Con tale contratto, la conferiva mandato ad essa al Parte_1 CP_1 fine di “mantenere e sviluppare ogni necessaria ed utile relazione ed interlocuzione con qualsiasi istituto di credito che possa favorire lo Sviluppo Commerciale…; nell'assistenza in sede di eventuali contratti di finanziamento…;nella corrispondenza continuativa con le varie parti coinvolte nel finanziamento, ovvero in ogni operazioni di accesso al credito e di facilitazione creditizia…”. Par L'attività di Management Funding assegnata alla dalla CP_1 Parte_1
è sfociata nella concessione in favore di quest'ultima, da parte di Intesa AN
[...]
S.p.A, di una linea di credito (a revoca) per anticipo transato pos di € 2.500.000,00 come da delibera del 21.02.2018.
Quindi, in virtù ed in esecuzione di quanto previsto nel contratto e grazie all'attività svolta dalla in favore della quest'ultima ha ottenuto tale CP_1 Parte_1
Linea di Credito, di cui ha regolarmente beneficiato, per il primo anno di validità della stessa.
Posto il motivo dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, nello specifico, la contestazione dell'opponente ha ad oggetto l'art. 4, comma 6, del contratto stipulato in data
13.06.2017 con la dato che, è sulla scorta del richiamato articolo che CP_1 quest'ultima ha emesso le fatture nr.5/20 per un importo pari ad € 30.500,00 e nr. 10/2020 per un importo pari ad € 30.500,00, oltre a contestare che trattasi di un modulo sottoscritto unilateralmente dall'opposta.
Orbene, entrambe le contestazioni meritano di essere smentite, per i motivi di seguito riportati.
Anzitutto, il contratto di prestazione di servizi stipulato tra le parti in data 13.06.2017, si qualifica come un contratto consapevolmente conosciuto da parte opponente, ivi incluse le clausole in esso contenute – tra cui rientra il contestato art. 4, comma 6.
A riprova di ciò, agli atti è presente la mail del 13.06.2017 inviata dall'opposta CP_1 alla con la quale l'opposta in via anticipata, trasmetteva Parte_1 all'opponente, in allegato alla citata e-mail, il testo del Contratto inter partes, che veniva sottoscritto dall'amministratore p.t. della e trasmesso alla Parte_1 [...]
in piena consapevolezza di ciò che statuiva CP_1
Si tratta quindi di un contratto per il quale v'è stata una piena conoscibilità prima della sottoscrizione, con possibilità quindi di valutarne tutte le clausole senza nessuna fretta e con tutta
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la ponderatezza ritenuta necessaria. E si notiche trattandosi di soggetto commeerciale, l'opposta aveva tutti gli strumenti per effettuare una valutazione più che consapevole.
Ed infatti, l'art. 8 del citato contratto, rubricato “VARIE E RINVIO” stabilisce “Le Parti dichiarano espressamente che non si rendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 1341 cod.civ., atteso che l'intero testo del presente contratto è stato negoziato e definito nel libero e sereno contraddittorio.”; cosa che unitamente a quanto sopra detto, sconfessa la natura di modulo unilateralmente sottoscritto, come sostenuto, invece, dall'opponente Parte_1
[
2.2 Più problematica la contestazione relativa all'emissione delle fatture nr.5/20 e nr. 10/20
applicando l'art. 4, comma 6, del contratto del 13.06.2017 il quale recita: Parte_3
“qualora le attività di Management Funding poste in essere dalla mandataria, in esecuzione del presente mandato, producano effetti/benefici in favore della mandante anche successivamente alla scadenza del periodo di durata di cui all'art. 3 la mandante si obbliga al versamento del corrispettivo, nella misura precisata al successivo art.5, anche per le annualità successive a quella della Delibera di cui all'art.5”.
E l'art. 5 del menzionato contratto, prevedeva che la per le Parte_1 prestazioni svolte in suo favore dalla si obbligava a versare a quest'ultima “ “il CP_1 corrispettivo forfettariamente determinato e convenuto pari all'1% dell'importo della facilitazione creditizia, sotto qualsiasi forma di credito concessa alla mandante in virtù di delibera assunta da qualsivoglia istituto di credito e/o altro soggetto finanziario a seguito e per effetto dell'attività di Management Funding prestata dalla mandataria in esecuzione del contratto”.
Posto ciò, la sostiene che la abbia richiesto Parte_1 CP_1
illegittimamente il pagamento delle somme riportate nelle fatture nr.5/20 e nr. 10/20, giacché, dopo la fine del rapporto contrattuale instaurato con l'opposta, avendo la necessità di sviluppare ulteriormente l'attività imprenditoriale essa ebbe a richiedere ed ottenere, da
Intesa San Paolo, la concessione di un aumento della linea di credito da euro 2.500.000,00 a euro 3.500.000,00 (delibera del 28.02.2019) in modo autonomo, quindi senza l'ausilio dell'attività della CP_1
Conseguentemente essa opponente sostiene che si tratterebbe di un finanziamento concesso sulla scorta di un'attività nuova ed autonoma da essa espletata con l'Istituto di credito, e non Contr frutto dell'intervento di
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Appare quindi evidente che – per la risoluzione della questione – occorra stabilire se il
Par finanziamento che haottenuto dopo la risoluzionie del contratto sia ini diretta e stretta Contr dipendenza con la (precedente) attività di o se debba considerarsi sganciato dalla stessa.
Ritiene il giudicante che tale accertamento debba essere fatto con particolare rigore, perché
Contr altrimento AP resterebbe obbligata a versare a il compenso in questione sine die, per tutti gli anni in cui essa si trovasse a beneficaire del finanziamento transato pos da parte di
IntesaSan Paolo.
Proprio la considerazione di cui sopra induce a ritenere che la modifica delle condizioni dell'originario finanziamento, con un notevole aumento della linea di credito (di ben 1 milione di euro) vada considerato – ai fini che qui interessano – come una nuova linea di
Contr credito che si è giovata sì del rapporto già in essere (e per il quale l'attività di è stata a suo tempo debitamente compensata), ma che l'ha completamente rimodulato come risulta anche dal fatto che v'è stata nuova delibera dell'Istituto di credito e nuova convenzione con
Par Contr per la quale v'è stata una complessa istruttoria cui è restata del tutto estranea
Si noti poi che anche in considerazione del notevole interesse economico sottostante è più che logico presumere che la proceda a nuove valutazioni in occasione di ogni rinnovo CP_3
contrattuale e che in seguito a ciò avrebbe anche potuto anche revocare la linea di credito.
Tali valutazioni quindi necessitano di attività, produzioni documentali etc. da parte di AP cui Contr è restata pacificamente estranea
Contr In mancanza quindi di prova certa dell'efficacia causale dell'attività di nel nuovo Contr contratto di finanziamento ottenuto da deve ritenersi che l'apporto causale per tale nuovo finanziamente non sia stato determinante e non vada quindi remunerato (in ossequio anche a principi di equità sociale che vedono il disfavore di rendite di posizione a fronte di mancanza di attività concreta).
Par Acclarato ciò (e cioè che la nuova linea di credito ottenuta da sia caratterizzata dalla Contr novità rispetto a quanto ottenuto in precedenza grazie a che determina una crasi rispetto al precedente finanziamento) va però osservato che la “nuova” linea di credito
(aumentata a 3,5 milioni) si ottiene con delibera della Banca del 28.2.2019. Par Fino ad allora ha continuato a godere della precedente linea di credito di € 2,5 milioni Contr ottenuta grazie a
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Contr Pertanto, a norma dell'art. 4 del contratto ha diritto al pagamento della “provvigione” dell'1% dalla data del 13.6.2018 (data pacifica di risoluzione del contratto di credit funding)
e quindi per un totale di mesi 8 (fino a febbraio 19)
Contr Considerato che la linea di credito di cui si discute era di € 2.500.000 avrà quindi diritto al pagamento della percentuale sull'importo pari agli 8/12 di tale credito e quindi sull'importo di € 1.666.667,00 per un credito spettantele (1%) di € 16.667,00 oltre IVA Contr AP va quindi condannata a pagare a l'importo di cui sopra (oltre agli interessi sullo stesso come già riconosciuiti nel DI) mentre l'accoglimento parziale dell'opposizione impone la revoca del D.I.
L'accoglimento parziale impone la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di opposizione
Spese di lite
Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di opposizione (atteso l'accoglimento parziale) mentre spettano quelle del D.I. ma riparametrate sull'importo effettivamente riconosciuto (liquidate come in dispositivo)
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando in accoglimento parziale dell'opposizione:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1063/2020 reso in data 28.07.2020, dal Tribunale di
Torre Annunziata
2. Condanna l'opponente in persona del legale rapp. p.t.) Parte_1
al pagamento in favore della della somma di euro 16.667,00 oltre IVA ed CP_1
oltre interessi su tale somma da determinare così già previsti nell'originario D.I.;
3. Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1
delle spese sostenute per la proposizione del ricorso per D.I. che liquida in CP_1
e 180,00 per spese ed € 567,00 per compensi oltre accessori di legge;
4. Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente giudizio di opposizione
Torre Annunziata, lì 2.6.2025
Il Giudice
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