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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 12.02.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 664/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. D. Naso (C.F.: C.F._2
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai
[...]
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dott. P. Trippitelli
resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere dipendente del
[...]
a tempo indeterminato con qualifica Controparte_1
professionale di docente laureata di scuola secondaria di II grado dal
01.09.2019 ed attualmente in servizio presso l'istituto
[...]
nonché di aver già promosso nei confronti Parte_2
dell'amministrazione scolastica resistente un precedente ricorso presso il
Tribunale di Vasto - al fine di ottenere il riconoscimento della corretta ricostruzione di carriera comprensiva degli anni di servizio pre-ruolo svolti in regime di rapporto a termine e conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale, nonché le differenze retributive così maturate -. a seguito del quale otteneva in suo favore sentenza di riconoscimento dell'invocato diritto e conseguente condanna del resistente al pagamento delle CP_1
relative differenze retributive, ha lamentato l'illegittimità della condotta tenuta dell'amministrazione scolastica concretatasi nell'averle corrisposto le differenze retributive oggetto della prefata sentenza di condanna, ma trattenendovi la somma pari a € 978,35 per i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, così domandando la restituzione di detta somma. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €978,35; DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €978,35 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la
Pag. 2 di 14 scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92; CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di
€978,35 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha domandato il rigetto del CP_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di € 978,35, trattenuta dall'amministrazione scolastica resistente a titolo di contributi previdenziali posti a carico del lavoratore.
La questione oggetto di causa necessita una preliminare ricognizione della normativa di riferimento.
Viene così in rilievo l'art. 19 L. n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), il quale stabilisce che “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo” (comma 1); “Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce” (comma 2).
Pag. 3 di 14 Da tale disposizione si ricava che il datore di lavoro ha l'onere di versare, per conto del lavoratore, anche la quota di contributi previdenziali a carico di quest'ultimo, poi rivalendosi sul lavoratore e trattenendo il relativo importo in busta paga, nei limiti in cui le trattenute siano operate su stipendi corrisposti alla scadenza del periodo di paga per il contributo corrispondente.
Il termine di scadenza cui la disposizione fa riferimento si rinviene, invece, nell'art. 18 D. Lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni),
a termini del quale “Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (comma 1); “I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall' per le quote CP_2
contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre” (comma 2); “Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre”
(comma 3); “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”
(comma 4).
Pag. 4 di 14 Pertanto, nella fase fisiologica del rapporto - allorquando, cioè, il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi contributivi fissati dalla legge sul medesimo gravanti ed entro i limiti temporali prescritti - la parte datoriale ha diritto di rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi previdenziali a carico di quest'ultimo.
Diversamente, per la fase patologica del rapporto, cioè allorquando i suddetti obblighi siano rimasti inadempiuti (es. omesso versamento, versamento inferiore, versamento tardivo), viene in rilievo l'art. 23 L. n. 218/1952, il quale, per quanto qui interessa, prevede che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”.
La norma è chiara, dunque, nel prevedere che il datore di lavoro inadempiente ai prescritti obblighi di legge in materia di versamento all'Erario dei dovuti contributi è tenuto al versamento non solo della quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore.
Quindi, il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione sussiste nella sola ipotesi di tempestivo, regolare e completo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, mentre resta esclusa tale forma di recupero della quota a carico del lavoratore in ogni caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento dei contributi, ivi compresa l'ipotesi in cui ad essere pagati in ritardo siano insieme la retribuzione e i contributi ad essa
Pag. 5 di 14 riferibili, nel senso che il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, che non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Siffatta interpretazione ha nel tempo ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, la quale ha contribuito al consolidarsi di un orientamento ormai costante e dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro” (Cass. n.
3782/2008; Cass. n. 6448/2009; Cass. n. 15349/2012; Cass. n.23181/2013;
Cass. n. 18027/2014). Inoltre, con riferimento agli emolumenti stipendiali e retributivi riconosciuti solo a seguito di pronuncia giudiziale, si è affermato che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia
Pag. 6 di 14 effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L.
n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo…
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (Cass. n. 21010/2013; Cass. n. 18027/2014; Cass. n.
18044/2015). Ciò in quanto “il combinato disposto della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l'ipotesi - normale e fisiologica - del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda - quella patologica - dell'omissione del pagamento o dell'adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro. Dal momento che, nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (che viene ad operare come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell'ente creditore) il diritto a trattenere il contributo a carico del lavoratore... sulla retribuzione corrisposta... alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di
Pag. 7 di 14 contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore (Cass. n. 6448/2009 cit.; Cass. n. 18027/2014 cit.).
In altri termini, la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota dei contributi a carico del lavoratore, è prevista dall'art. 19 L. n. 218/1952, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", mentre, ai sensi del successivo art. 23, della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento del contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo del contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore.
Invero, la concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro appare l'evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso disposizioni che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa, ove l'art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto nell'art. 19, trascurando, invece, che l'art. 19 qualifica il datore di lavoro come "responsabile del pagamento" dei contributi, contestualmente regolando il diritto di ritenzione a favore dello stesso, laddove l'art. 23 prevede che il datore di lavoro "è tenuto al pagamento" per l'intero, senza null'altro aggiungere. Viene così a realizzarsi una coerente simmetria tra diversità di presupposti e diversità di effetti, che rende ragione della distinta individualità delle previsioni normative in relazione all'imputabilità (o antigiuridicità) del comportamento del datore di lavoro, che ne costituisce la ratio giustificatrice. Se ne inferisce che, in punto a contribuzione e ritenute fiscali, la somma spettante al lavoratore deve essere riconosciuta e corrisposta al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, posto che, in applicazione dell'art. 23 L. n. 218/1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti
Pag. 8 di 14 dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, sicché il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore.
Conclusivamente, dal menzionato impianto normativo e dalle coordinate giurisprudenziali richiamate è dato desumersi che o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore - nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione -, oppure il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva - nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico -, sicché, in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante, e ciò per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta datoriale: in buona sostanza, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli (Cass. n. 23426/2016 cit.).
Infine, per quanto concerne il momento in cui si concretizza l'inadempimento del datore di lavoro – nelle ipotesi in cui le spettanze retributive vengano riconosciute con pronuncia giudiziale -, deve evidenziarsi che, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di
Pag. 9 di 14 retribuzione, l'inadempimento sorge al momento del mancato pagamento delle medesime, in quanto l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha il valore di accertamento costitutivo e di condanna, atteso che anche in dette ipotesi “… il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro – che non può procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga anche ai fini della trattenuta di cui al citato art. 23 secondo comma dei principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale, restando quindi escluso che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore” (Cass. n.
9198/2000).
Applicando le suddette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, si osserva come è documentalmente comprovato che parte ricorrente ha ottenuto in suo favore la sentenza n. 36/2022 del 09.03.2022 dal Tribunale di Vasto, con la quale è stato riconosciuto il suo diritto alla corretta ricostruzione di carriera, al corretto inquadramento nella fascia stipendiale di riferimento ed alle relative differenze retributive, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento degli emolumenti retributivi dovuti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); è altrettanto provato documentalmente che parte resistente, in adempimento della citata pronuncia, ha corrisposto a parte ricorrente arretrati a credito a titolo di differenze retributive per ricostruzione di carriera parti ad € 9.090,61 lordi, come risulta dal cedolino di marzo 2024 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente); infine,
Pag. 10 di 14 risulta documentalmente provato che parte resistente ha operato una trattenuta pari ad € 978,35 per i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, come risulta dal prospetto contabile allegato alla comunicazione da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Orbene, proprio sulla scorta dell'impianto normativo menzionato, dell'impostazione giurisprudenziale prevalente richiamata e di tutte le considerazioni e valutazioni che ne sono conseguite, tale condotta deve ritenersi illegittima, atteso che parte resistente ha provveduto al pagamento degli emolumenti stipendiali cui parte ricorrente aveva diritto soltanto in ossequio a quanto giudizialmente stabilito dal Tribunale di Vasto con la sentenza n. 36/2022 del 09.03.2022, dunque ben oltre la scadenza del termine prescritto da legge. Per tale ragione, non può operare il meccanismo di rivalsa di cui all'art. 19 L. n. 218/1952, dovendo, di contro, trovare applicazione il diverso meccanismo di cui all'art. 23 della medesima legge, in omaggio al quale la corresponsione dei prefati emolumenti sarebbe dovuta avvenire al lordo. In ragione di tanto, non sussiste il diritto di parte resistente di operare le trattenute di che trattasi, atteso l'obbligo di parte resistente medesima di corrispondere gli emolumenti retributivi in trattazione al lordo, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/1052. Pertanto, parte ricorrente ha diritto al pagamento delle predette somme indebitamente trattenute a titolo di trattenuta previdenziale.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Pag. 11 di 14 Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di €
978,35 illegittimamente trattenuta da parte resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 978,35 illegittimamente trattenuta da parte resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, unitamente alla valutazione della condotta tenuta da parte resistente, il cui ritardo nel pagamento del dovuto è dipeso dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi all'oggetto del giudizio in cui è risultata soccombente, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione integrale delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 978,35 illegittimamente trattenuta da parte
Pag. 12 di 14 resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 978,35 illegittimamente trattenuta da parte resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 12.02.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 13 di 14 Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 12.02.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 664/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. D. Naso (C.F.: C.F._2
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai
[...]
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dott. P. Trippitelli
resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere dipendente del
[...]
a tempo indeterminato con qualifica Controparte_1
professionale di docente laureata di scuola secondaria di II grado dal
01.09.2019 ed attualmente in servizio presso l'istituto
[...]
nonché di aver già promosso nei confronti Parte_2
dell'amministrazione scolastica resistente un precedente ricorso presso il
Tribunale di Vasto - al fine di ottenere il riconoscimento della corretta ricostruzione di carriera comprensiva degli anni di servizio pre-ruolo svolti in regime di rapporto a termine e conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale, nonché le differenze retributive così maturate -. a seguito del quale otteneva in suo favore sentenza di riconoscimento dell'invocato diritto e conseguente condanna del resistente al pagamento delle CP_1
relative differenze retributive, ha lamentato l'illegittimità della condotta tenuta dell'amministrazione scolastica concretatasi nell'averle corrisposto le differenze retributive oggetto della prefata sentenza di condanna, ma trattenendovi la somma pari a € 978,35 per i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, così domandando la restituzione di detta somma. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €978,35; DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €978,35 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la
Pag. 2 di 14 scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92; CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di
€978,35 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha domandato il rigetto del CP_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di € 978,35, trattenuta dall'amministrazione scolastica resistente a titolo di contributi previdenziali posti a carico del lavoratore.
La questione oggetto di causa necessita una preliminare ricognizione della normativa di riferimento.
Viene così in rilievo l'art. 19 L. n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), il quale stabilisce che “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo” (comma 1); “Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce” (comma 2).
Pag. 3 di 14 Da tale disposizione si ricava che il datore di lavoro ha l'onere di versare, per conto del lavoratore, anche la quota di contributi previdenziali a carico di quest'ultimo, poi rivalendosi sul lavoratore e trattenendo il relativo importo in busta paga, nei limiti in cui le trattenute siano operate su stipendi corrisposti alla scadenza del periodo di paga per il contributo corrispondente.
Il termine di scadenza cui la disposizione fa riferimento si rinviene, invece, nell'art. 18 D. Lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni),
a termini del quale “Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (comma 1); “I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall' per le quote CP_2
contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre” (comma 2); “Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre”
(comma 3); “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”
(comma 4).
Pag. 4 di 14 Pertanto, nella fase fisiologica del rapporto - allorquando, cioè, il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi contributivi fissati dalla legge sul medesimo gravanti ed entro i limiti temporali prescritti - la parte datoriale ha diritto di rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi previdenziali a carico di quest'ultimo.
Diversamente, per la fase patologica del rapporto, cioè allorquando i suddetti obblighi siano rimasti inadempiuti (es. omesso versamento, versamento inferiore, versamento tardivo), viene in rilievo l'art. 23 L. n. 218/1952, il quale, per quanto qui interessa, prevede che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”.
La norma è chiara, dunque, nel prevedere che il datore di lavoro inadempiente ai prescritti obblighi di legge in materia di versamento all'Erario dei dovuti contributi è tenuto al versamento non solo della quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore.
Quindi, il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione sussiste nella sola ipotesi di tempestivo, regolare e completo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, mentre resta esclusa tale forma di recupero della quota a carico del lavoratore in ogni caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento dei contributi, ivi compresa l'ipotesi in cui ad essere pagati in ritardo siano insieme la retribuzione e i contributi ad essa
Pag. 5 di 14 riferibili, nel senso che il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, che non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Siffatta interpretazione ha nel tempo ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, la quale ha contribuito al consolidarsi di un orientamento ormai costante e dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro” (Cass. n.
3782/2008; Cass. n. 6448/2009; Cass. n. 15349/2012; Cass. n.23181/2013;
Cass. n. 18027/2014). Inoltre, con riferimento agli emolumenti stipendiali e retributivi riconosciuti solo a seguito di pronuncia giudiziale, si è affermato che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia
Pag. 6 di 14 effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L.
n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo…
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (Cass. n. 21010/2013; Cass. n. 18027/2014; Cass. n.
18044/2015). Ciò in quanto “il combinato disposto della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l'ipotesi - normale e fisiologica - del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda - quella patologica - dell'omissione del pagamento o dell'adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro. Dal momento che, nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (che viene ad operare come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell'ente creditore) il diritto a trattenere il contributo a carico del lavoratore... sulla retribuzione corrisposta... alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di
Pag. 7 di 14 contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore (Cass. n. 6448/2009 cit.; Cass. n. 18027/2014 cit.).
In altri termini, la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota dei contributi a carico del lavoratore, è prevista dall'art. 19 L. n. 218/1952, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", mentre, ai sensi del successivo art. 23, della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento del contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo del contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore.
Invero, la concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro appare l'evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso disposizioni che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa, ove l'art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto nell'art. 19, trascurando, invece, che l'art. 19 qualifica il datore di lavoro come "responsabile del pagamento" dei contributi, contestualmente regolando il diritto di ritenzione a favore dello stesso, laddove l'art. 23 prevede che il datore di lavoro "è tenuto al pagamento" per l'intero, senza null'altro aggiungere. Viene così a realizzarsi una coerente simmetria tra diversità di presupposti e diversità di effetti, che rende ragione della distinta individualità delle previsioni normative in relazione all'imputabilità (o antigiuridicità) del comportamento del datore di lavoro, che ne costituisce la ratio giustificatrice. Se ne inferisce che, in punto a contribuzione e ritenute fiscali, la somma spettante al lavoratore deve essere riconosciuta e corrisposta al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, posto che, in applicazione dell'art. 23 L. n. 218/1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti
Pag. 8 di 14 dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, sicché il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore.
Conclusivamente, dal menzionato impianto normativo e dalle coordinate giurisprudenziali richiamate è dato desumersi che o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore - nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione -, oppure il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva - nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico -, sicché, in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante, e ciò per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta datoriale: in buona sostanza, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli (Cass. n. 23426/2016 cit.).
Infine, per quanto concerne il momento in cui si concretizza l'inadempimento del datore di lavoro – nelle ipotesi in cui le spettanze retributive vengano riconosciute con pronuncia giudiziale -, deve evidenziarsi che, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di
Pag. 9 di 14 retribuzione, l'inadempimento sorge al momento del mancato pagamento delle medesime, in quanto l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha il valore di accertamento costitutivo e di condanna, atteso che anche in dette ipotesi “… il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro – che non può procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga anche ai fini della trattenuta di cui al citato art. 23 secondo comma dei principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale, restando quindi escluso che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore” (Cass. n.
9198/2000).
Applicando le suddette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, si osserva come è documentalmente comprovato che parte ricorrente ha ottenuto in suo favore la sentenza n. 36/2022 del 09.03.2022 dal Tribunale di Vasto, con la quale è stato riconosciuto il suo diritto alla corretta ricostruzione di carriera, al corretto inquadramento nella fascia stipendiale di riferimento ed alle relative differenze retributive, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento degli emolumenti retributivi dovuti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); è altrettanto provato documentalmente che parte resistente, in adempimento della citata pronuncia, ha corrisposto a parte ricorrente arretrati a credito a titolo di differenze retributive per ricostruzione di carriera parti ad € 9.090,61 lordi, come risulta dal cedolino di marzo 2024 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente); infine,
Pag. 10 di 14 risulta documentalmente provato che parte resistente ha operato una trattenuta pari ad € 978,35 per i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, come risulta dal prospetto contabile allegato alla comunicazione da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Orbene, proprio sulla scorta dell'impianto normativo menzionato, dell'impostazione giurisprudenziale prevalente richiamata e di tutte le considerazioni e valutazioni che ne sono conseguite, tale condotta deve ritenersi illegittima, atteso che parte resistente ha provveduto al pagamento degli emolumenti stipendiali cui parte ricorrente aveva diritto soltanto in ossequio a quanto giudizialmente stabilito dal Tribunale di Vasto con la sentenza n. 36/2022 del 09.03.2022, dunque ben oltre la scadenza del termine prescritto da legge. Per tale ragione, non può operare il meccanismo di rivalsa di cui all'art. 19 L. n. 218/1952, dovendo, di contro, trovare applicazione il diverso meccanismo di cui all'art. 23 della medesima legge, in omaggio al quale la corresponsione dei prefati emolumenti sarebbe dovuta avvenire al lordo. In ragione di tanto, non sussiste il diritto di parte resistente di operare le trattenute di che trattasi, atteso l'obbligo di parte resistente medesima di corrispondere gli emolumenti retributivi in trattazione al lordo, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/1052. Pertanto, parte ricorrente ha diritto al pagamento delle predette somme indebitamente trattenute a titolo di trattenuta previdenziale.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Pag. 11 di 14 Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di €
978,35 illegittimamente trattenuta da parte resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 978,35 illegittimamente trattenuta da parte resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, unitamente alla valutazione della condotta tenuta da parte resistente, il cui ritardo nel pagamento del dovuto è dipeso dai contrasti interpretativi e giurisprudenziali relativi all'oggetto del giudizio in cui è risultata soccombente, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione integrale delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 978,35 illegittimamente trattenuta da parte
Pag. 12 di 14 resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 978,35 illegittimamente trattenuta da parte resistente a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 12.02.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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