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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2111/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 537/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.1.2023, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rocco Silvano, giusta procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
alla Via IC NT n. 29 Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato P.IVA_1 e difeso, come da procura allegata alla costituzione in appello, dall'avv.
RI IS (C.F. ; CodiceFiscale_2
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità amministratore condominio per distrazione fondi/domanda di ripetizione e risarcimento danni.
Conclusioni:
per l'appellante: “dichiari la nullità della sentenza impugnata .. condannarsi l'appellato al pagamento delle spese e competenze ..”;
per l'appellato/appellante incidentale: “.. rigetto dell'avverso appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio .. In accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza impugnata, si chiede la condanna dell'appellante a pagare in favore dell'appellato la complessiva somma di € 51.965,30 (e cioè 4.068,00 + 3.537,00 +
37.975,32 + 6.384,98, somma delle voci reclamate con l'appello incidentale), con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, la cui notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si perfezionava il 24.12.2018, il Condominio in epigrafe indicato conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, per l'udienza di comparizione del 14.3.2019, , amministratore dal Parte_1
22.4.2005 all'11.4.2014, chiedendo di dichiarare il convenuto tenuto pag. 2/37 alla restituzione, in suo favore, di euro 27.999,89 (o della minor somma ritenuta di giustizia), di dichiarare il convenuto tenuto, a titolo di responsabilità professionale, a corrispondere all'attore la somma di euro 65.938,02, di condannare il convenuto al pagamento, in suo favore, di complessivi euro 93.937,91 (somma successivamente ridotta nell'importo di euro 74.728,99) o della minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, deduceva che: in una propria missiva, con la quale rispondeva alle rimostranze dei condomini che lo accusavano di una gestione scriteriata del , il convenuto CP_1
ammetteva di avere incassato la somma di euro 56.058,92, dai condomini, quale fondo cassa per lavori di ristrutturazione al lastrico solare eseguiti dall'impresa , di avere versato alla ditta CP_2
solo euro 18.083,60, laddove euro 5.625,00 erano state versate al direttore dei lavori, ing. , euro 3.619,99 erano state da esso CP_3
trattenute, mentre il residuo di euro 28.733,63 era stato, a suo dire, impiegato per pagare altre spese condominiali;
nondimeno, tali assunti ulteriori pagamenti, oltre a non essere stati autorizzati, non risultavano nemmeno documentati;
il pagamento di euro 5.625,00 al tecnico non era avvenuto, come dimostrato dal giudizio che lo stesso ingegnere aveva proposto, dinanzi al Giudice di Pace di , CP_3 CP_1
per il pagamento del proprio compenso professionale, giudizio conclusosi con la condanna del al pagamento, in favore del CP_1
suddetto ingegnere, della somma di euro 4.300,00; l'importo di euro
3.619,99, che il convenuto aveva trattenuto per sé, non era dovuto in pag. 3/37 tale misura, in quanto la quota spettante all'amministratore per i lavori straordinari era stata pattuita nel 2% dell'importo dei lavori appaltati e, all'esito del giudizio che la ditta aveva proposto CP_2
contro il Condominio per il mancato pagamento del prezzo dell'appalto, definito dalla sentenza n. 3227/2018 del Tribunale di
Napoli, era stato accertato che il valore dei lavori eseguiti dall'impresa era pari ad euro 61.212,76. Di conseguenza, il compenso spettante all'amministratore ascendeva alla minore somma di euro 1.224,25, pari al 2% di euro 61.212,76, per cui il convenuto doveva restituire euro 2.392,45, pari alla differenza tra quanto riscosso, cioè euro
3.619,99, e quanto ad esso dovuto, pari ad euro 1.224,25; la somma di euro 15.000,00 per acconti e spese legali, per risarcimento danni al condomino era priva di giustificazione contabile, in quanto, Pt_2
sebbene nei bilanci erano menzionati una serie di esborsi, gli stessi non trovavano conferma in riscontri documentali;
in particolare, quanto alla somma di euro 625,00, era presente solo una fattura del 10.7.2012, non quietanzata;
quanto alla somma di euro 600,00, per acconto spese legali Avv. Scolamiero, non erano presenti né fatture del citato legale, né quietanze;
lo stesso in relazione all'ulteriore somma di euro 600,00 riportata in bilancio con identica causale;
quanto alla somma di euro
500,00, riportata in bilancio con causale acconto spese giudizio impresa/condominio, mancava qualsivoglia giustificativo;
quanto ad euro 4.068,00, per spese legali giudizio Salvati impugnazione delibera, per preteso acconto pagato all'avv. legale del Condominio, CP_4
nominato per resistere ad un giudizio di impugnativa di delibera assembleare instaurato dal mancava la prova del Parte_3
pag. 4/37 pagamento al detto professionista, come dimostrato dal procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che lo stesso aveva instaurato contro il
Condominio, conclusosi con sentenza di condanna del Condominio a pagare la somma di euro 3.776,00; era, quindi, provato che mai il convenuto aveva versato all euro 4.068,00, sicché tale importo CP_4
andava restituito al Condominio;
ancora, nel bilancio consuntivo 2014, era riportata la somma di euro 6.400,00, quale voce di spese relativa alla sentenza n. 3743/2012 del Giudice di Pace di , che aveva CP_1
accolto una domanda di risarcimento danni proposta da un condomino;
in esecuzione di tale sentenza, l aveva versato al Pt_1
terzo, per conto del Condominio, la minore somma di euro 3.700,00; quindi, del complessivo importo di euro 15.000,00, indicato nei bilanci come spese legali, il convenuto aveva provato il pagamento di soli euro
3.700,00, rimanendo debitore per i residui euro 11.300,00; inoltre, nei bilanci 2009/2014, erano indicate spese per complessivi euro 6.290,00 per lavori di manutenzione, non supportati da documenti giustificativi;
quindi, avendo incassato euro 6.290,00 e non avendone giustificato la relativa spesa per le indicate causali riportate nei bilanci, il convenuto era tenuto a restituire la stessa ad esso attore;
nel complesso,
l' doveva restituire euro 27.999,89; lo stesso doveva, poi, Pt_1
risarcire i danni conseguenti a condanne inflitte al in CP_1
giudizi instaurati durante la sua gestione e, in specie, euro 2.34780, quali spese legali dovete all'avv. Gabriella Rusciano, legale dell'ing.
, nel giudizio definito dalla sentenza n. 3176/17 del CP_3
Giudice di Pace di Casoria, euro 43.129,16, oltre interessi e spese processuali, di cui era stata accertata la debenza in favore della pag. 5/37 Constructa dalla sentenza n. 3227/18 del Tribunale di Napoli;
il
Condominio era, poi, stato destinatario della notifica di tre ingiunzioni prefettizie, per un totale di euro 2.064,00, adottate per l'avvenuta emissione, da parte dell di assegni senza provvista sul conto Pt_1
corrente condominiale;
al , poi, era stato notificato atto di CP_1
precetto per euro 6.348,98, dovuti in forza di sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta contro di esso da tale RA AL, giudizio nel quale il , non avvisato CP_1
della notifica della citazione da parte dell'amministratore, non si era costituito;
in totale, quindi, il convenuto doveva al , a titolo CP_1
restitutorio e risarcitorio, euro 93.937,91.
Il Giudice di primo grado, con ordinanza del 6.10.2020, rilevato il buon esito della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di parte convenuta.
Con ordinanza dell'8.12.2021, il G.I., revocando una precedente ordinanza con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponeva una CTU contabile, al fine di quantificare le poste creditorie richieste dall'attore.
Depositato l'elaborato peritale, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta che
[...]
è tenuto alla restituzione, in favore del Parte_1 [...]
, di euro 20.728,68, oltre interessi al Controparte_5
tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
2) accerta che è tenuto, a titolo di responsabilità Parte_1
professionale, a pagare, in favore dell'attore, la somma di euro 2.347,80, pag. 6/37 oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dal 23.10.2017 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle seguenti somme: a) euro Controparte_5
20.728,68, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
b) euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dal 23.10.2017 al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda attorea ..”. Con la sentenza, inoltre, il Giudice condannava il convenuto a rifondere, all'attore, le spese processuali, ponendo, a carico del primo, quelle relative alla CTU.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva Parte_1
appello, mediante atto notificato il 27/04/2023, nel rispetto del termine di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata in data 14.7.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 30.11.2023, l'appellato , nel resistere CP_1
all'avversa impugnazione, proponeva, a sua volta, appello incidentale, per ottenere la parziale riforma della sentenza, nella parte in cui aveva,
a suo dire ingiustamente, disatteso alcuni dei capi di domanda da esso avanzati.
Quindi, disattesa da questa Corte l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, accordati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del 17.10.2025 la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3. pag. 7/37 Con il primo motivo, l'appellante censurava il vizio procedurale derivante dall'essersi l'attore costituito in primo grado in data
14.12.2018, quando la notifica dell'atto di citazione non si era ancora perfezionata.
Secondo l'appellante, quindi, la costituzione dell'attore risultava essere stata irregolare.
§ 4.
Il motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15130 del
20/07/2015).
Nella specie, come emerge dall'esame della copia dell'atto di citazione depositata dall'appellante nel fascicolo telematico di appello in data
17.7.2025 e dall'indice della produzione cartacea di primo grado del
, presente nella produzione telematica di appello di CP_1
quest'ultimo, si ricava che l'attore, dopo avere consegnato l'atto per la notifica all in data 22.11.2018, preso atto dell'esito negativo CP_6
della detta notifica, per essere l' risultato trasferito altrove dal Pt_1
luogo di residenza, (vale a dire, via Stadera, 80, Napoli), risultante dei pag. 8/37 registri anagrafici, provvedeva a chiedere all'Ufficiale Giudiziario, in data 4.12.2018, nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, in data
14.12.2018, iscriveva a ruolo la causa.
La circostanza che, a quella data, la notifica non si fosse ancora perfezionata, non essendo ancora decorso il termine di 20 giorni dal deposito dell'atto al Comune, previsto dall'art. 143 c.p.c., non determina alcun vizio della costituzione.
Se, infatti, è pacifico, per consolidata giurisprudenza, che l'attore possa iscrivere la causa a ruolo depositando una mera copia (cd. velina) della citazione, restando il vizio sanato dal successivo deposito dell'originale medesimo” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15130 del
20/07/2015), a maggior ragione non si determina alcun vizio insanabile del procedimento se, come accaduto nella specie, al momento della costituzione dell'attore il procedimento notificatorio non si era ancora perfezionato, per non essere ancora interamente decorso il termine ex art. 143 ultimo comma c.p.c..
Quanto, poi, all'avvenuto deposito dell'atto di citazione notificato, salvo quanto appresso si dirà, è innegabile che tanto sia tempestivamente avvenuto, avendo il primo Giudice, con ordinanza del 6.10.2020, ritenuto perfezionata la notifica.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che erroneamente il
Giudice, all'udienza del 6.10.2020, aveva dichiarato la sua contumacia, dal momento che, nella specie, la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., senza che, tuttavia, dagli atti emergesse la prova pag. 9/37 delle ricerche che l'U.G. aveva effettuato al fine di individuare il luogo di nuova residenza, dimora o domicilio.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Invero, nella specie, dalla copia dell'atto di citazione depositata dall'appellante in data 17.7.2025, cui occorre riferirsi non essendo la copia, allegata al fascicolo telematico dell'appellato, munita di relazione di notifica, si ricava che, come dinanzi già accennato, in data
23.11.2018, l' ttestava l'esito negativo della notifica tentata presso CP_7
il luogo di residenza dell' risultante dai registri anagrafici, per Pt_1
essersi il destinatario trasferito altrove.
Né, invero, può contestarsi la mancanza di idonee ricerche, avendo, nella medesima relata di notifica, l' dato conto del fatto che, CP_7
nonostante le informazioni richieste sul posto, non era stato possibile appurare quale fosse l'attuale effettiva residenza (cfr. relata di notifica ove si legge: “ .. non potuto notificare in quanto come da informazioni assunte in loco, anche presso il portiere dello stabile, risulta trasferito altrove”).
Del resto, la certificazione anagrafica acquisita dal notificante e recante la data del 30.11.2018, successiva al predetto tentativo di notifica, comprova che, a tale epoca, l' era ancora iscritto, nello Pt_1
schedario della popolazione residente, alla via Stadera, 80, Napoli, sebbene, di fatto, non vi risiedesse più.
Né, peraltro, l'appellante ha indicato, nemmeno con l'appello, ove realmente avesse trasferito la residenza o in quale altro modo, diverso ed ulteriore rispetto alle ricerche documentate dall'U.G. nella sopra pag. 10/37 riportata relazione di notifica, il Condominio avrebbe potuto appurare quale fosse la sua effettiva residenza, dimora o domicilio.
Discende da quanto osservato che, del tutto legittimamente, in data
4.12.2018, il , allegando l'esito negativo della precedente CP_1
notifica ed il suddetto certificato di residenza rilasciato in data
30.11.2018 dal Comune di Napoli, chiedeva all' di notificare l'atto CP_6
ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
§ 7.
Con l'ultimo motivo, da trattare con priorità rispetto al terzo,
l'appellante lamentava il vizio della sentenza per non avere rilevato l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28 del 2010.
§ 8.
Il motivo è infondato, in quanto la controversia in esame non aveva ad oggetto, come opinato dall'appellante, rapporti condominiali, essendosi, piuttosto, al cospetto di un giudizio inteso a far valere la responsabilità contrattuale del convenuto, quale ex amministratore, per avere lo stesso ritenuto senza titolo somme di spettanza del
Condominio o, comunque, per avere cagionato, con la sua condotta negligente, danni al stesso. CP_1
§ 9.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che, in ogni caso, la citazione era nulla per inosservanza dei termini a comparire. Infatti, al riguardo, deduceva che, essendosi la notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionata solo in data 24.12.2018, non era stato osservato, rispetto pag. 11/37 alla prima udienza indicata nell'atto di citazione per il 14.3.2019, il termine a comparire di 90 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c..
Quindi, non essendo tale vizio della citazione stato sanato, ne derivava la nullità della citazione, del processo e della sentenza.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere, in fatto, che, come dinanzi evidenziato, nella specie sussista effettivamente la lamentata nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire di 90 giorni che, a norma dell'art. 163 bis c.p.c., ratione temporis vigente, doveva intercorrere tra notifica della citazione e data dell'udienza di comparizione.
Ed invero, poiché, per quanto dinanzi osservato, la notifica dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si perfezionava solo il
24.12.2018, decorsi 20 giorni dal 4.12.2018, data del deposito dell'atto da parte dell' presso la Casa Comunale, rispetto al giorno CP_7
14.3.2019, indicato come data della prima udienza nella copia dell'atto notificato al convenuto, non risulta rispettato il termine a comparire di
90 giorni.
Né, in contrario, soccorre la copia della citazione allegata al fascicolo telematico dell'appellante, in cui era riportata quale data di prima udienza quella dell'11.4.2019, in quanto tale secondo atto non risulta essere nemmeno stato consegnato all' per la notifica al CP_6
destinatario ed è, quindi, privo di rilevanza probatoria.
Nemmeno soccorre il rilievo del , teso a valorizzare la CP_1
copia della citazione, completa di relata di notifica, presente nella produzione cartacea di tale parte relativa al primo grado, in cui pag. 12/37 effettivamente risulta, quale data di primo udienza, rispetto a cui sarebbe rispettato il termine a comparire, quella dell'11.4.2019.
Infatti, a prescindere dal rilievo per cui tale documento, sebbene presente nella produzione cartacea di parte, non veniva ritualmente depositata dal nel fascicolo telematico di parte CP_1
dell'appello, in cui come detto risulta presente una copia della citazione priva, però, di relazione di notifica, assorbente risulta il dato per cui, nell'apparente contrasto tra la data risultante sulla copia notificata al convenuto e quella presente sull'originale prodotto dal
, prevalga la prima. CP_1
Ed invero, secondo la Cassazione, “La validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare "vocatio in ius", la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale” (cfr.
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024).
Da quanto premesso discende che, non essendo il vizio della vocatio in ius stato sanato dalla costituzione del convenuto, nella specie non intervenuta, o da un ordine di rinnovazione della citazione ad opera del Giudice, la nullità dell'atto travolga il procedimento e la sentenza emessa all'esito dello stesso.
Infatti, al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione insegna che “.. la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto dichiarato contumace in primo grado, della nullità della citazione introduttiva di pag. 13/37 quel giudizio per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge (e, in genere, per un vizio afferente alla vocatio in ius), ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (v. ex multis Cass. Sez. U.
19/04/2010, n. 9217; Cass. 15/01/2020, n. 544; 26/09/2018, n. 22787;
12/10/2017, n. 24017; 28/03/2017, n. 7885; 26/07/2013, n. 18168;
08/06/2012, n. 9306; 07/12/2011, n. 26361; 15/06/2009, n. 11317). Il principio muove dalla considerazione che l'art. 164 cod. proc. civ. «non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione» e che, pertanto, tale sanatoria può avvenire anche tramite la proposizione dell'atto di appello, senza peraltro che ciò escluda la nullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. Si
è infatti osservato che la sanatoria derivante, ex art. 164, comma terzo, cod. proc. civ. dalla costituzione in appello «esclude che sia invalida, vale
a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l'invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. «Il giudice d'appello deve pag. 14/37 pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado. «Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali;
sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo.
«Sicché il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario» (così, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 9217 del
2010, cit.).
4.2. Maggiori difficoltà e incertezze ricostruttive si sono invece poste con riferimento alla questione logicamente successiva di quali siano le conseguenze della rilevazione in appello della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per vizio della vocatio in ius, sul piano in particolare dei poteri della parte i cui diritti ne siano stati lesi, e di quale in particolare sia il rilievo che, a tal fine, debba o meno assegnarsi alla previsione di cui all'art. 294 cod. proc. civ.; .. Pronunciandosi dunque su detta questione, con sentenza n. 2285 del 26/01/2022, le Sezioni Unite di questa Corte — dando continuità all'indirizzo inaugurato da Cass.
07/05/2013, n. 10580 e poi confermato da Cass. 26/07/2016, n. 15414,
Cass. 28/03/2017, n. 7885, Cass. 15/01/2020, n. 544 — hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non pag. 15/37 essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c.,
e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo». La ricostruzione è stata dunque nel senso che segue. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, derivante da vizi della vocatio in ius, ove non rilevata d'ufficio dal giudice né dal convenuto, che proprio in virtù di quella nullità è rimasto contumace, si propaga a tutti gli atti dipendenti ed inficia la sentenza di primo grado (art. 159 cod. proc. civ.). In applicazione dell'art. 161, comma 1, c.p.c. essa va perciò dedotta nell'atto di appello quale motivo di impugnazione. Il giudice d'appello, sul duplice presupposto che
l'impugnazione non sana gli atti del processo di primo grado dipendenti da quello introduttivo e che il giudizio deve svolgersi davanti a lui (non applicandosi l'art. 354 cod. proc. civ.), deve dichiarare la nullità e disporre altresì la rinnovazione di tutti gli atti compiuti dall'attore (o su sua richiesta) in primo grado nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante. La rinnovazione attiene tuttavia alle sole «(…) attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai pag. 16/37 precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo. (…) 6.3. Dunque, il giudice d'appello dispone la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione. Secondo principio generale, invero, la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni
o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo». Ne consegue, per le Sezioni Unite, che quando il vizio dell'atto introduttivo dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., opera l'art. 294 c.p.c.: la rimessione in termini per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, «di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito». Restano salve tuttavia
«le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo, comunque, non utile a consentirgli una pag. 17/37 fruttuosa costituzione» Ad imporre queste conclusioni è, secondo le S.U.,
«un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo». Permettere infatti al convenuto che in primo grado ha patito una nullità per vizi della vocatio in ius non impedienti la conoscenza del processo di ripetere interamente il processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse, significherebbe infatti incoraggiare, da parte sua, strategie difensive dilatorie. Egli avrebbe, infatti, ben potuto chiedere la rimessione in termini costituendosi nel giudizio di primo grado, invece di attenderne l'esito e solo poi, risultato soccombente, impugnare. Attingere ad opposte conclusioni sarebbe perciò, come rilevato anche in dottrina, un incoraggiamento alla contumacia inverando una «(…) reazione ordinamentale (…) sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all'attore». In tal senso rimarcano ancora le Sezioni
Unite che, potendo imputarsi «il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace … [ad] una sua strategia difensiva e non direttamente … [alla] difformità della citazione dal modello legale», «finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo» ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19265 del 2023).
§ 11.
Poste tali premesse, deve, allora, ritenersi che, nel caso di specie, dalla rilevata inosservanza del termine a comparire discenda la nullità del procedimento, della CTU, espletata in corso di causa, e della sentenza.
pag. 18/37 Nondimeno, non avendo, in primo grado, il attore chiesto CP_1
di assumere mezzi istruttori, essendosi limitato ad operare produzioni documentali, né apparendo la pure disposta CTU indispensabile ai fini della decisione, non se ne rende necessaria la rinnovazione.
Al contempo, nemmeno si giustifica una riapertura della fase di trattazione, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., per l'articolazione di prove e la produzione di documenti, in primo luogo, perché l'appellante non ne ha fatto richiesta in alcuno dei suoi scritti.
Invero, l' pur lamentando la nullità della citazione e del Pt_1
procedimento, non ha, né con l'atto di appello, né con gli scritti successivi, chiesto di essere ammesso ad esercitare facoltà difensive che gli erano state precluse in primo grado.
Al riguardo, poi, non può nemmeno omettersi di evidenziare come lo stesso, in data 23.9.2021, quando il giudizio di primo grado era stato rinviato dal Giudice al 28.9.2021 per la precisazione delle conclusioni, aveva conferito procura al difensore per accedere al fascicolo d'ufficio telematico e svolgere eventuali attività difensive, quale, anzitutto, la costituzione in giudizio (cfr. istanza di richiesta di visibilità, depositata in data 23.9.2021 dall'avv. Rocco Silvano, difensore dell'odierno appellante).
Nondimeno, ad onta di tale accesso agli atti di causa, idonei, di per sé a dimostrare che il convenuto aveva avuto conoscenza del processo, lo stesso non si costituiva, così volontariamente decidendo di rimanere contumace.
Tale considerazione induce, in piena adesione all'orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato e considerata la già evidenziata pag. 19/37 assenza di qualsivoglia richiesta di rimessione nei termini, per produzioni documentali o articolazione di mezzi istruttori, a ritenere pienamente giustificata una decisione della causa sulla base della documentazione agli atti, fatta, come detto, eccezione per la CTU da ritenere non utilizzabile siccome colpita dalla nullità.
§ 12.
Venendo al merito, la domanda originariamente proposta dal
Condominio, nei confronti dell' di cui si impone un rinnovato Pt_1
esame, è fondata per quanto di ragione.
Nell'esaminare tale domanda, tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello, si esamineranno le singole poste di credito richieste dal
, alla luce di quanto deciso sul punto dal Tribunale e delle CP_1
richieste di maggiori importi formulate dallo stesso con CP_1
l'appello incidentale.
Giova, anzitutto, rilevare che la titolarità passiva del rapporto, in capo all'originario convenuto, emerga sia dai verbali assembleari del
22.4.2005 e dell'11.4.14, con cui lo stesso veniva, rispettivamente, nominato e revocato, sia dalla stessa condotta processuale dell che, nell'atto di appello, non operava alcuna Pt_1
contestazione di merito, tesa a negare la verità delle allegazioni in fatto operate dal nel giudizio di primo grado. CP_1
§ 13.
Venendo all'esame dei singoli importi richiesti dal Condominio è dovuta la somma di euro 5.625,00, incassata per onorari del tecnico
. CP_3
pag. 20/37 Infatti, nella propria missiva del 10.6.2014, indirizzata ai Parte_3
l'odierno appellante dichiarava che, in relazione ai lavori straordinari di rifacimento dei terrazzi condominiali, aveva incassato euro
56.058,92 e di avere versato, di tale importo, euro 5.625,00 al suddetto tecnico.
Tale importo, tuttavia, non veniva effettivamente corrisposto al professionista, , come risultava dal fatto che quest'ultimo CP_3
instaurava un giudizio, conclusosi con esito per esso favorevole, per il riconoscimento delle proprie spettanze.
In particolare, dalla lettura della sentenza n. 5176/17 del Giudice di
Pace di , depositata in primo grado dal , allegata CP_1 CP_1
alla produzione telematica di appello della medesima parte, si ricava che, in accoglimento della domanda proposta dall'ing. , il CP_3
era stato condannato a pagare allo stesso, a titolo di CP_1
compenso professionale per l'attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi condominiali, euro
4.300,00, oltre accessori e spese processuali.
Tale risultanza documentale, quindi, smentisce quanto dall' Pt_1
dichiarato nella sopra richiamata comunicazione del 10.6.2014.
Ne segue che, avendo l confessato, nella suddetta lettera, Pt_1
l'incasso della somma complessiva di euro 56.058,92, versata dai condomini per i citati lavori di manutenzione straordinaria, ed essendo mancata la prova del versamento al tecnico, , dell'indicato CP_3
importo di euro 5.625,00, la pretesa restitutoria del sia, CP_1
sul punto, fondata.
§ 14. pag. 21/37 Sempre nella suddetta missiva del 10.6.2014, l' dichiarava di Pt_1
aver trattenuto per sé, quale compenso per i medesimi lavori di manutenzione straordinaria interessanti il lastrico solare, euro
3.616,69.
Ciò posto, deve rilevarsi che il compenso dovuto all'amministratore, quantificato nel 2% del valore dei lavori, come da prospetto contabile di riparto delle spese predisposto dallo stesso amministratore e depositato in giudizio dal , non ammonti alla somma di CP_1
euro 3.616,69 che lo stesso dichiarava di avere riscosso.
Infatti, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3227/2018, che accoglieva la domanda proposta dall'impresa appaltatrice di tali lavori,
nei confronti del per il pagamento del Controparte_8 CP_1
residuo non versato del corrispettivo contrattuale, si ricava che l'ammontare delle opere realizzate dalla citata società, costituenti il valore dell'appalto su cui computare il compenso dovuto all'amministratore, era stimato dal nominato CTU in euro 61.212,76.
Quindi, il compenso spettante all'amministratore ammontava ad euro
1.224,25, pari al 2% dell'importo quantificato dal Tribunale, con la conseguenza che, avendo l'amministratore trattenuto il maggiore importo di euro 3.616,69, l'importo di euro 2.392,45 (pari alla differenza tra l'importo trattenuto e quello effettivamente dovuto) sia da ritenersi non dovuto e, quindi, da restituire.
§ 15.
Il Condominio aveva, altresì, chiesto la condanna dell al Pt_1
pagamento dell'importo pari ad euro 4.068,00, indicato nel bilancio del pag. 22/37 2014 come riferito a spese legali per un giudizio di impugnazione di delibera assembleare proposto dal Parte_3
Al riguardo, come dinanzi accennato nella parte espositiva del contenuto della citazione, l'attore sosteneva che la spesa relativa a siffatto importo, sebbene indicata nel bilancio come versata all'avv.
, legale nominato nel giudizio dal per resistere alla CP_4 CP_1
domanda del non era stata corrisposta, come dimostrato Pt_2
dall'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che lo stesso avvocato aveva instaurato nei confronti del Condominio, sul presupposto CP_4
della mancata riscossione del compenso.
In ordine a tale domanda, il Giudice di primo grado aveva ritenuto dovuto il minore importo di euro 1.396,23, che, dal bilancio consuntivo
2014, risultava effettivamente versato dai condomini per “spese legali
Salvati, impugnativa delibera”, mentre escludeva la debenza dell'ulteriore somma di euro 2.671,77, assumendo che “.. La parte istante, invece, non ha diritto al maggiore importo richiesto di euro
4.068,00, poiché non ha provato che i condomini abbiano versato effettivamente nelle casse del condominio l'importo di euro 2.671,77, pari alla differenza tra euro 4.068,00 e 1.396,23”.
Tale capo di sentenza era stato oggetto del motivo di impugnazione incidentale, - che si passa, quindi, ad esaminare -, con il quale il
Condominio aveva dedotto: “Anche in questo caso viene data prova incontrovertibile che l non ha mai versato all'Avv. la Pt_1 CP_4
somma di € 4.068,00, che pertanto ha indebitamente addebitato al
e che va pertanto restituita a quest'ultimo. CP_1
pag. 23/37 In realtà il I° Giudice avrebbe dovuto coerentemente riconoscere tale importo seguendo il medesimo ragionamento fatto per il riconoscimento dell'importo indebitamente dall'appellante attribuito per l'Ing. . CP_3
Le due vicende sono analoghe e hanno avuto un identico sviluppo, per cui il non aver riconosciuto dovuta al Condominio anche la somma di €
4.068,00, risulta essere frutto quanto meno di una “svista”.
Pertanto, in primo luogo, si chiede che la sentenza sia riformata con la condanna dell'appellante alla refusione della ripetuta somma di €
4.068,00”.
§ 16.
Sul punto la Corte ritiene che la pretesa del vada accolta CP_1
non solo nei limiti della minore somma già ritenuta dovuta dal primo
Giudice, di € 1.396,23, la cui riscossione è documentata dal riepilogo della situazione di cassa, nella colonna entrate, a pag. 21 della documentazione contabile predisposta dall'amministratore, sotto la voce “quote straordinarie per spese sentenza anno 2014”.
Riguardo alla debenza di tale importo, invero, alcun dubbio può residuare, ove si consideri che il aveva depositato, in CP_1
primo grado e ne riproduceva copia nel fascicolo d'ufficio telematico,
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord il
20.11.2017 a definizione del giudizio introdotto dall'avv. , con cui CP_4
condannava l'odierno appellante incidentale a pagare al citato legale, a titolo di compenso per l'attività professionale concernente la difesa in giudizio del nell'ambito del procedimento di CP_1
impugnazione di delibera condominiale instaurato dal condomino l'importo di euro 3.284,00, oltre accessori come per legge. Pt_2
pag. 24/37 Ciò posto, è però dovuta anche l'ulteriore somma di euro 2.671,77, pretesa dal , dovendosi, a tal fine valorizzare, sia il dato per CP_1
cui nel bilancio consuntivo del primo semestre 2014, l'amministratore riportava, tra le voci di spesa sostenute, quella di euro 4.068,00, con causale “spese legali giudizio Salvati impugnazione delibera”, sia la lettera a firma dell'amministratore, datata 10.6.2014, di cui già prima si è detto. Infatti, in essa l'amministratore, per giustificare la mancanza di cassa, ad onta della riscossione del complessivo importo di euro
56.058,92, versato dai condomini per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi, dichiarava di avere impiegato, in parte tali fondi, per circa 15 mila euro, per il pagamento di legali e di tecnici in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari instaurati dal nei confronti del per Parte_3 CP_1
danni subiti dagli appartamenti.
Del resto, giova soggiungere che l'appellante principale, nell'atto di appello, nulla deduceva riguardo al merito delle pretese del
, né, come detto, formulava istanze istruttorie finalizzate a CP_1
dimostrare l'effettiva esecuzione delle spese che aveva indicato nei bilanci e che erano risultate prive di giustificazione documentale.
§ 17.
Il Condominio aveva, altresì, domandato gli ulteriori importi di euro
625,00, per spese del tecnico del giudizio euro 600,00 per Pt_2
spese legali avv. Scolamiero appartamenti al piano terra, euro 600,00 per avv. Scolamiero appartamenti al sesto piano, euro 500,00 per spese legali giudizio impresa/condominio.
pag. 25/37 Anche sul punto la pretesa, già accolta dal primo Giudice, risulta fondata, trattandosi di importi effettivamente indicati tra le poste passive dei bilanci 2012 e 2013, in relazione ai quali non risultano, tuttavia, i documenti giustificativi di spesa.
Inoltre, come dinanzi già osservato, nella sua missiva del 10.6.2014,
l'amministratore sosteneva di avere impiegato parte dei fondi versati dai condomini per manutenzione straordinaria dei lastrici per il pagamento, tuttavia non provato, delle spese legali e tecniche nascenti dai giudizi proposti da terzi contro il . CP_1
§ 18.
Il Condominio aveva, altresì, chiesto la somma di euro 2.700,00, quale differenza tra la spesa di euro 6.400,00, indicata nel bilancio del primo semestre 2014 quale costo sostenuto per il pagamento della sentenza n. 3743/2012, emessa dal Giudice di Pace di Casoria, e l'importo di euro 3.700,00, di cui era dimostrato, mediante le quietanze trasmesse dall'amministratore, l'effettivo pagamento.
Anche sul punto la domanda è fondata, poiché, effettivamente, rispetto alla maggiore spesa di euro 6.400,00, indicata nel bilancio con la suddetta causale, è in atti pacifico, sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore, che l'amministratore abbia sostenuto spese per il minore importo di euro 3.700,00, restando, quindi, debitore, a titolo restitutorio, della differenza di euro 2.700,00.
Peraltro, nemmeno rispetto a tale voce, l'appellante operava, nell'atto di appello, specifiche deduzioni difensive o richieste di prova.
§ 19.
pag. 26/37 Ed ancora, il esigeva la ripetizione di complessivi euro CP_1
6.290,00, indicati nei bilanci quali spese asseritamente sostenute dal
2009 al 2014, per pretesi lavori di manutenzione di parti comuni, dei quali pure mancava la documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei corrispondenti esborsi.
Anche al riguardo, la pretesa deve accogliersi, difettando, da parte dell'originario convenuto, odierno appellante, l'allegazione prima e la prova poi dell'esecuzione dei versamenti a terzi pure esposti nei documenti contabili (cfr. analitica esposizione delle voci di spesa in questione, riportate alle pagine 7, 8 della citazione di primo grado).
In totale, quindi, a titolo di ripetizione di somme riscosse dai fondi condominiali per le sopra riportate causali, ma, in concreto, non versate a terzi in corrispondenza alle causali rispettivamente indicate nei bilanci, il debito dell mmonta ad euro 23.400,45. Pt_1
§ 20.
Parte attrice, in primo grado, aveva, inoltre, chiesto condannarsi l' a pagare, a titolo risarcitorio, quanto il Condominio era stato Pt_1
condannato a versare a terzi in conseguenza della condotta inadempiente dell'amministratore.
In particolare, l'istante aveva domandato euro 2.347,80, quale compenso dovuto all'avv. Gabriella Rusciano, difensore dell'ing. CP_3
nel giudizio, cui dinanzi si è fatto riferimento, dal medesimo
[...]
instaurato contro il Condominio per il pagamento del compenso professionale.
La domanda, già accolta nella sentenza di primo grado, è fondata, essendo documentato che la somma richiesta corrisponda alle spese pag. 27/37 legali liquidate, in favore dell'ing. , dalla sentenza, dinanzi CP_3
già richiamata, n. 3176/17, emessa dal Giudice di Pace di . CP_1
E', infatti, evidente il nesso causale tra la condotta inadempiente dell'amministratore, che, pur disponendo dei fondi versati dai condomini non pagava il suddetto tecnico, che era stato direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto per la manutenzione straordinaria dei terrazzi, ed il danno in esame, trattandosi di una spesa che il
Condominio non avrebbe dovuto affrontare qualora l'ing. fosse CP_3
stato pagato regolarmente dall' Pt_1
Ne segue che quest'ultimo vada condannato a pagare, in favore del
, l'importo di euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale CP_1
di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. su detta somma, dal 23.10.2017, data di pubblicazione della sentenza emessa nel procedimento, innanzi al
Giudice di Pace di Casoria, RG 3176/2017, al saldo.
§ 21.
Il Condominio aveva chiesto, poi, condannarsi l sempre a Pt_1
titolo di risarcimento danni, a pagare l'importo di euro 2.064,00, oggetto di un'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto a carico del
Condominio, quale obbligato in solido con l' in conseguenza Pt_1
dell'emissione, da parte dello stesso di assegni bancari privi Pt_1
di provvista.
Tale capo di domanda era stato rigettato dal Giudice di primo grado, avendo lo stesso al riguardo ritenuto che “Le suddette sanzioni, invero, risultano irrogate ad entrambe le parti in solido tra loro e alcuna prova è stata fornita in merito all'inerzia dell'amministratore e all'effettivo pagamento delle stesse da parte del ”. CP_1
pag. 28/37 Nel censurare, con l'appello incidentale, tale statuizione del Tribunale, il aveva dedotto che, anzitutto, la somma richiesta era pari CP_1
ad euro 3.537,00 e non ad euro 2.064,00, come erroneamente indicato in sentenza. Inoltre, asseriva che “il Condominio è divenuto obbligato solidale di una sanzione che mai avrebbe ricevuto se il proprio amministratore si fosse astenuto dal commettere l'abuso. Il fatto che il
non abbia dimostrato di aver pagato la sanzione non CP_1
esclude il diritto al risarcimento di una somma, che comunque sarà chiamato a sborsare”.
§ 22.
La pretesa risarcitoria e il motivo di appello incidentale sono fondati per quanto di ragione.
In primo grado, il aveva prodotto copia di tre ordinanze CP_1
ingiunzione che ne disponevano, in solido con l la condanna Pt_1
al pagamento di complessivi euro 2.064,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'emissione, da parte dell'odierno appellante, di assegni senza provvista (cfr. copia di tali ordinanze allegate al fascicolo telematico di appello del ). CP_1
Quanto precede rende, di per sé, fondata la pretesa del , CP_1
trattandosi di un'obbligazione solidale sorta a suo carico per effetto della condotta negligente dell' che, nell'esercizio del mandato Pt_1
di amministratore, in violazione di comuni regole di prudenza, emetteva titoli, sul conto corrente intestato al , omettendo CP_1
di sincerarsi che vi fosse la necessaria provvista.
In contrario non rileva che manchi in atti la prova del pagamento, da parte del , delle somme ingiunte, trattandosi di esborsi che CP_1
pag. 29/37 lo stesso sarà, comunque, tenuto a sostenere, in difetto della prova, non fornita dall dell'effettivo spontaneo adempimento, da parte Pt_1
dello stesso, della relativa obbligazione.
Ne segue che l' vada condannato a pagare, a titolo risarcitorio, Pt_1
in favore del , il predetto importo di euro 2.064,00, CP_1
corrispondente alla somma delle tre ingiunzioni in esame, oltre interessi legali al tasso dinanzi indicato dal 24.12.2018, data di notifica della citazione di primo grado, al soddisfo.
§ 23.
Il aveva, poi, dedotto che, con la sentenza n. 3227/18 del CP_1
Tribunale di Napoli emessa a definizione del giudizio promosso dalla società , esso era stato condannato al pagamento, alla CP_2
predetta , di € 43.129,16 oltre € 2.569,67 per interessi, CP_2
nonché € 1.508,37 per spese di CTU ed € 7.934,04 per spese di giudizio, il tutto per complessivi € 55.141,24, quale residuo non versato del corrispettivo del contratto di appalto di manutenzione straordinaria dei lastrici. Sosteneva che l'amministratore, pur avendo per sua ammissione incassato dai condomini la somma di € 56.058,92, aveva versato all'impresa solo la minore somma di € 18.083,60, esponendo, per l'effetto, il Condominio al giudizio che lo aveva visto soccombente.
Per cui, secondo l'attore, il convenuto doveva rispondere della somma di € 37.975,32 (56.058,92 – 18.083,60).
Il Giudice di primo grado aveva respinto tale capo di domanda, osservando che l'attore non aveva provato che tale somma era stata prelevata dall'amministratore, mentre, dalla stessa missiva allegata al pag. 30/37 n. 4 della produzione attorea, si desumeva che tali somme venivano, almeno in parte, dall'amministratore anche destinate al pagamento di altri debiti condominiali. Evidenziava, poi, che tanto emergeva anche alla luce della CTU, nella quale si evidenziava come l'amministratore avesse utilizzato le quote dei lavori per colmare le morosità dei condomini.
Nel censurare tale statuizione del Giudice, il , con ulteriore CP_1
motivo di appello incidentale, sosteneva di avere dato prova, proprio attraverso il documento 4, che la somma era stata prelevata dall'amministratore. Infatti, sul punto, osservava che tale documento era appunto una lettera sottoscritta dall con la quale lo stesso Pt_1
riconosceva di aver incassato dai condomini, per i pagamenti da effettuare alla società , la somma complessiva di € CP_2
56.058,92. Evidenziava che, dei pagamenti indicati dall' in tale Pt_1
lettera come eseguiti mediante l'importo del citato fondo cassa, solo quello di € 18.083,60 versato alla società appaltatrice era documentato, laddove gli altri, invece, risultavano non eseguiti. Quindi,
l' pur in possesso della somma di € 56.058,92 incassata dai Pt_1
condomini, invece di versarla integralmente alla destinataria
[...]
, senza alcuna autorizzazione da parte del , CP_2 CP_1
l'aveva trattenuta in massima parte versando solo € 18.083,60 ed esponendo l'ente appellato al giudizio che lo aveva visto soccombente.
Secondo l'appellante, la giustificazione addotta dal primo Giudice, cioè
l'avere l' destinato parte della somma per colmare le morosità Pt_1
dei condomini, non valeva a giustificare il rigetto della domanda, in quanto il mai aveva autorizzato l'amministratore a CP_1
pag. 31/37 distrarre tali somme per fini diversi da quelli per cui erano state corrisposte e soprattutto perché, a causa della condotta dell'amministratore, l' aveva fatto ricorso alle Controparte_9
vie giudiziarie per ottenere quanto in realtà i condomini, in perfetta buona fede, avevano corrisposto all'amministratore.
§ 24.
Ciò premesso, osserva la Corte che, sul punto, l'appello incidentale e, con esso la pretesa risarcitoria in origine formulata dal , CP_1
non siano fondati, sebbene per una ragione diversa da quella indicata nell'impugnata sentenza.
Invero, dalla lettura della sentenza n. 3227/18 del Tribunale di Napoli, emessa a definizione del giudizio che la società aveva CP_2
instaurato nei confronti del Condominio, emerge che, in effetti, la controversia verteva sul diverso valore che le parti avevano attribuito alle opere realizzate dall'impresa. In particolare, mentre l'impresa sosteneva di avere effettuato lavorazioni per euro 56.617,80, la direzione dei lavori, per conto del , riconosceva opere CP_1
eseguite per la minore somma di euro 43.939,79.
Il giudizio si concludeva, poi, con la pronuncia della sopra indicata sentenza che, facendo proprie le risultanze della CTU, riteneva eseguite opere per euro 55.647,97, oltre Iva.
Ne segue che, in ultima analisi, la soccombenza del nel CP_1
citato giudizio non possa causalmente imputarsi alla condotta distrattiva dell essendosi lo stesso difeso sulla Pt_1 CP_1
base di ragioni, solo in minima parte accolte dal Giudice, che tendevano pag. 32/37 a porre in evidenza la non debenza, da parte sua, delle somme pretese dall'attrice.
§ 25.
Il Condominio aveva, infine, domandato la condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di euro 6.384,98, quale importo dovuto a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale per non avere l'amministratore notiziato il Condominio in ordine alla pendenza, innanzi al Giudice di Pace di , del CP_1
procedimento RG n. 4870/12. Tale causa, in particolare, era stata promossa da tale RA AL al fine di ottenere la condanna del
, al risarcimento dei danni Controparte_10
prodottesi, nel locale commerciale dallo stesso attore detenuto, in conseguenza dell'occlusione della fecale condominiale.
Il Giudice di primo grado respingeva la domanda, sostenendo che, sebbene l'amministratore fosse stato inadempiente per non avere sottoposto la questione al vaglio dell'assemblea, nondimeno difettava la prova del nesso causale, non avendo l'attore allegato né provato “il concreto pregiudizio subito in conseguenza della condotta omissiva dell'amministratore (a mero titolo di esempio, la diversa linea difensiva che il avrebbe adottato)”. CP_1
Nel censurare tale capo di pronuncia, l'appellante incidentale contestava l'argomentazione impiegata nella sentenza, osservando che
“.. il “pregiudizio subito” è chiaramente rinvenibile nell'emissione della sentenza che ha costretto il a sborsare inopinatamente la CP_1
suddetta somma di € 6.384,98, gravata di spese successive .. non è plausibile assolvere la “grave omissione” perpetrata dall'amministratore pag. 33/37 solo sulla base di una mancata prova sulla difesa che il , se CP_1
edotto del giudizio (!), avrebbe intrapreso. E' evidente, che aldilà di ogni difesa, ove messo a debita conoscenza, il avrebbe potuto CP_1
verificare la ragione e la causa di quanto ex adverso reclamato(infiltrazioni) e coinvolgendo anche il proprio Ente assicurativo, tentare una bonaria conciliazione della lite, certamente evitando l'estrema conseguenza che lo ha visto soccombente senza alcuna possibilità di difesa”.
§ 26.
Il motivo di gravame che precede è infondato, sebbene per una ragione diversa da quella esposta nell'impugnata sentenza.
Assorbente risulta, invero, il rilievo per cui, come si ricava dalla lettura della sentenza emessa dal Giudice di Pace di a definizione del CP_1
giudizio iscritto al n. 4870/12 RG, instaurato da AL RA nei confronti del odierno appellante incidentale, quest'ultimo, CP_1
lungi dal rimanere contumace, si costituiva nello stesso e chiamava finanche in causa la compagnia assicurativa al fine di essere CP_11
manlevata.
Ne segue che non sia nemmeno ravvisabile la condotta inadempiente allegata dal , consistita, in ipotesi, nel non avere l' CP_1 Pt_1
notiziato l'assemblea della pendenza del giudizio, essendo, invece, provato che la soccombenza del , in ordine alla domanda CP_1
del RA, dipendeva esclusivamente dall'avere il Giudice di Pace ritenuto il fatto dannoso provato e causalmente imputabile all'occlusione della fecale. Quanto, poi, alla linea difensiva prospettata dalla difesa dell'appellante incidentale, che la condotta inadempiente pag. 34/37 dell vrebbe in ipotesi pregiudicato, la lettura della medesima Pt_1
sentenza prova che la chiamata in causa dell'assicurazione veniva effettuata e che, nondimeno, il Giudice rigettava la domanda di manleva per la ritenuta non operatività della garanzia assicurativa rispetto allo specifico evento di danno.
§ 27.
In conclusione, quindi, la pretesa risarcitoria azionata dal CP_1
merita di essere accolta nei limiti degli importi di cui dinanzi si è detto.
In particolare, l' deve pagare al i seguenti Pt_1 CP_1
importi: euro 23.400,45, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo;
euro
2.347,80, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 23.10.2017 al soddisfo;
euro 2.064,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal
24.12.2018 al soddisfo.
§ 28.
Venendo a regolare le spese processuali si osserva che la caducazione della sentenza di primo grado, conseguente alla dichiarata nullità della stessa, impone di rinnovarne in toto la relativa regolazione, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò premesso, considerata la rilevata nullità del giudizio di primo grado e della sentenza appellata, le spese di detto grado di giudizio debbono dichiararsi irripetibili da parte dell'attore, al pari di quelle relative alla CTU.
pag. 35/37 Le spese del grado di appello, invece, seguono la soccombenza dell e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a Pt_1
norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto del decisum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto dal Controparte_12
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza appellata;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in favore del Parte_1
alla Via IC NT n. 29, i Controparte_1 CP_1
seguenti importi: euro 23.400,45, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo;
euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 23.10.2017 al soddisfo;
euro 2.064,00, oltre interessi al tasso legale di cui pag. 36/37 all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo;
c) dichiara irripetibili, dal alla Via Controparte_1
IC NT n. 29, le spese processuali del giudizio di primo grado e quelle relative alla CTU come liquidate dal Giudice di primo grado;
d) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1
alla Via IC NT n. 29, Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
1.165,50 per esborsi, euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 37/37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2111/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 537/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.1.2023, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rocco Silvano, giusta procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
alla Via IC NT n. 29 Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato P.IVA_1 e difeso, come da procura allegata alla costituzione in appello, dall'avv.
RI IS (C.F. ; CodiceFiscale_2
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità amministratore condominio per distrazione fondi/domanda di ripetizione e risarcimento danni.
Conclusioni:
per l'appellante: “dichiari la nullità della sentenza impugnata .. condannarsi l'appellato al pagamento delle spese e competenze ..”;
per l'appellato/appellante incidentale: “.. rigetto dell'avverso appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio .. In accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza impugnata, si chiede la condanna dell'appellante a pagare in favore dell'appellato la complessiva somma di € 51.965,30 (e cioè 4.068,00 + 3.537,00 +
37.975,32 + 6.384,98, somma delle voci reclamate con l'appello incidentale), con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, la cui notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si perfezionava il 24.12.2018, il Condominio in epigrafe indicato conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, per l'udienza di comparizione del 14.3.2019, , amministratore dal Parte_1
22.4.2005 all'11.4.2014, chiedendo di dichiarare il convenuto tenuto pag. 2/37 alla restituzione, in suo favore, di euro 27.999,89 (o della minor somma ritenuta di giustizia), di dichiarare il convenuto tenuto, a titolo di responsabilità professionale, a corrispondere all'attore la somma di euro 65.938,02, di condannare il convenuto al pagamento, in suo favore, di complessivi euro 93.937,91 (somma successivamente ridotta nell'importo di euro 74.728,99) o della minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, deduceva che: in una propria missiva, con la quale rispondeva alle rimostranze dei condomini che lo accusavano di una gestione scriteriata del , il convenuto CP_1
ammetteva di avere incassato la somma di euro 56.058,92, dai condomini, quale fondo cassa per lavori di ristrutturazione al lastrico solare eseguiti dall'impresa , di avere versato alla ditta CP_2
solo euro 18.083,60, laddove euro 5.625,00 erano state versate al direttore dei lavori, ing. , euro 3.619,99 erano state da esso CP_3
trattenute, mentre il residuo di euro 28.733,63 era stato, a suo dire, impiegato per pagare altre spese condominiali;
nondimeno, tali assunti ulteriori pagamenti, oltre a non essere stati autorizzati, non risultavano nemmeno documentati;
il pagamento di euro 5.625,00 al tecnico non era avvenuto, come dimostrato dal giudizio che lo stesso ingegnere aveva proposto, dinanzi al Giudice di Pace di , CP_3 CP_1
per il pagamento del proprio compenso professionale, giudizio conclusosi con la condanna del al pagamento, in favore del CP_1
suddetto ingegnere, della somma di euro 4.300,00; l'importo di euro
3.619,99, che il convenuto aveva trattenuto per sé, non era dovuto in pag. 3/37 tale misura, in quanto la quota spettante all'amministratore per i lavori straordinari era stata pattuita nel 2% dell'importo dei lavori appaltati e, all'esito del giudizio che la ditta aveva proposto CP_2
contro il Condominio per il mancato pagamento del prezzo dell'appalto, definito dalla sentenza n. 3227/2018 del Tribunale di
Napoli, era stato accertato che il valore dei lavori eseguiti dall'impresa era pari ad euro 61.212,76. Di conseguenza, il compenso spettante all'amministratore ascendeva alla minore somma di euro 1.224,25, pari al 2% di euro 61.212,76, per cui il convenuto doveva restituire euro 2.392,45, pari alla differenza tra quanto riscosso, cioè euro
3.619,99, e quanto ad esso dovuto, pari ad euro 1.224,25; la somma di euro 15.000,00 per acconti e spese legali, per risarcimento danni al condomino era priva di giustificazione contabile, in quanto, Pt_2
sebbene nei bilanci erano menzionati una serie di esborsi, gli stessi non trovavano conferma in riscontri documentali;
in particolare, quanto alla somma di euro 625,00, era presente solo una fattura del 10.7.2012, non quietanzata;
quanto alla somma di euro 600,00, per acconto spese legali Avv. Scolamiero, non erano presenti né fatture del citato legale, né quietanze;
lo stesso in relazione all'ulteriore somma di euro 600,00 riportata in bilancio con identica causale;
quanto alla somma di euro
500,00, riportata in bilancio con causale acconto spese giudizio impresa/condominio, mancava qualsivoglia giustificativo;
quanto ad euro 4.068,00, per spese legali giudizio Salvati impugnazione delibera, per preteso acconto pagato all'avv. legale del Condominio, CP_4
nominato per resistere ad un giudizio di impugnativa di delibera assembleare instaurato dal mancava la prova del Parte_3
pag. 4/37 pagamento al detto professionista, come dimostrato dal procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che lo stesso aveva instaurato contro il
Condominio, conclusosi con sentenza di condanna del Condominio a pagare la somma di euro 3.776,00; era, quindi, provato che mai il convenuto aveva versato all euro 4.068,00, sicché tale importo CP_4
andava restituito al Condominio;
ancora, nel bilancio consuntivo 2014, era riportata la somma di euro 6.400,00, quale voce di spese relativa alla sentenza n. 3743/2012 del Giudice di Pace di , che aveva CP_1
accolto una domanda di risarcimento danni proposta da un condomino;
in esecuzione di tale sentenza, l aveva versato al Pt_1
terzo, per conto del Condominio, la minore somma di euro 3.700,00; quindi, del complessivo importo di euro 15.000,00, indicato nei bilanci come spese legali, il convenuto aveva provato il pagamento di soli euro
3.700,00, rimanendo debitore per i residui euro 11.300,00; inoltre, nei bilanci 2009/2014, erano indicate spese per complessivi euro 6.290,00 per lavori di manutenzione, non supportati da documenti giustificativi;
quindi, avendo incassato euro 6.290,00 e non avendone giustificato la relativa spesa per le indicate causali riportate nei bilanci, il convenuto era tenuto a restituire la stessa ad esso attore;
nel complesso,
l' doveva restituire euro 27.999,89; lo stesso doveva, poi, Pt_1
risarcire i danni conseguenti a condanne inflitte al in CP_1
giudizi instaurati durante la sua gestione e, in specie, euro 2.34780, quali spese legali dovete all'avv. Gabriella Rusciano, legale dell'ing.
, nel giudizio definito dalla sentenza n. 3176/17 del CP_3
Giudice di Pace di Casoria, euro 43.129,16, oltre interessi e spese processuali, di cui era stata accertata la debenza in favore della pag. 5/37 Constructa dalla sentenza n. 3227/18 del Tribunale di Napoli;
il
Condominio era, poi, stato destinatario della notifica di tre ingiunzioni prefettizie, per un totale di euro 2.064,00, adottate per l'avvenuta emissione, da parte dell di assegni senza provvista sul conto Pt_1
corrente condominiale;
al , poi, era stato notificato atto di CP_1
precetto per euro 6.348,98, dovuti in forza di sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta contro di esso da tale RA AL, giudizio nel quale il , non avvisato CP_1
della notifica della citazione da parte dell'amministratore, non si era costituito;
in totale, quindi, il convenuto doveva al , a titolo CP_1
restitutorio e risarcitorio, euro 93.937,91.
Il Giudice di primo grado, con ordinanza del 6.10.2020, rilevato il buon esito della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di parte convenuta.
Con ordinanza dell'8.12.2021, il G.I., revocando una precedente ordinanza con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponeva una CTU contabile, al fine di quantificare le poste creditorie richieste dall'attore.
Depositato l'elaborato peritale, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta che
[...]
è tenuto alla restituzione, in favore del Parte_1 [...]
, di euro 20.728,68, oltre interessi al Controparte_5
tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
2) accerta che è tenuto, a titolo di responsabilità Parte_1
professionale, a pagare, in favore dell'attore, la somma di euro 2.347,80, pag. 6/37 oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dal 23.10.2017 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle seguenti somme: a) euro Controparte_5
20.728,68, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
b) euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dal 23.10.2017 al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda attorea ..”. Con la sentenza, inoltre, il Giudice condannava il convenuto a rifondere, all'attore, le spese processuali, ponendo, a carico del primo, quelle relative alla CTU.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva Parte_1
appello, mediante atto notificato il 27/04/2023, nel rispetto del termine di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata in data 14.7.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 30.11.2023, l'appellato , nel resistere CP_1
all'avversa impugnazione, proponeva, a sua volta, appello incidentale, per ottenere la parziale riforma della sentenza, nella parte in cui aveva,
a suo dire ingiustamente, disatteso alcuni dei capi di domanda da esso avanzati.
Quindi, disattesa da questa Corte l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, accordati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del 17.10.2025 la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3. pag. 7/37 Con il primo motivo, l'appellante censurava il vizio procedurale derivante dall'essersi l'attore costituito in primo grado in data
14.12.2018, quando la notifica dell'atto di citazione non si era ancora perfezionata.
Secondo l'appellante, quindi, la costituzione dell'attore risultava essere stata irregolare.
§ 4.
Il motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15130 del
20/07/2015).
Nella specie, come emerge dall'esame della copia dell'atto di citazione depositata dall'appellante nel fascicolo telematico di appello in data
17.7.2025 e dall'indice della produzione cartacea di primo grado del
, presente nella produzione telematica di appello di CP_1
quest'ultimo, si ricava che l'attore, dopo avere consegnato l'atto per la notifica all in data 22.11.2018, preso atto dell'esito negativo CP_6
della detta notifica, per essere l' risultato trasferito altrove dal Pt_1
luogo di residenza, (vale a dire, via Stadera, 80, Napoli), risultante dei pag. 8/37 registri anagrafici, provvedeva a chiedere all'Ufficiale Giudiziario, in data 4.12.2018, nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, in data
14.12.2018, iscriveva a ruolo la causa.
La circostanza che, a quella data, la notifica non si fosse ancora perfezionata, non essendo ancora decorso il termine di 20 giorni dal deposito dell'atto al Comune, previsto dall'art. 143 c.p.c., non determina alcun vizio della costituzione.
Se, infatti, è pacifico, per consolidata giurisprudenza, che l'attore possa iscrivere la causa a ruolo depositando una mera copia (cd. velina) della citazione, restando il vizio sanato dal successivo deposito dell'originale medesimo” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15130 del
20/07/2015), a maggior ragione non si determina alcun vizio insanabile del procedimento se, come accaduto nella specie, al momento della costituzione dell'attore il procedimento notificatorio non si era ancora perfezionato, per non essere ancora interamente decorso il termine ex art. 143 ultimo comma c.p.c..
Quanto, poi, all'avvenuto deposito dell'atto di citazione notificato, salvo quanto appresso si dirà, è innegabile che tanto sia tempestivamente avvenuto, avendo il primo Giudice, con ordinanza del 6.10.2020, ritenuto perfezionata la notifica.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che erroneamente il
Giudice, all'udienza del 6.10.2020, aveva dichiarato la sua contumacia, dal momento che, nella specie, la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., senza che, tuttavia, dagli atti emergesse la prova pag. 9/37 delle ricerche che l'U.G. aveva effettuato al fine di individuare il luogo di nuova residenza, dimora o domicilio.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Invero, nella specie, dalla copia dell'atto di citazione depositata dall'appellante in data 17.7.2025, cui occorre riferirsi non essendo la copia, allegata al fascicolo telematico dell'appellato, munita di relazione di notifica, si ricava che, come dinanzi già accennato, in data
23.11.2018, l' ttestava l'esito negativo della notifica tentata presso CP_7
il luogo di residenza dell' risultante dai registri anagrafici, per Pt_1
essersi il destinatario trasferito altrove.
Né, invero, può contestarsi la mancanza di idonee ricerche, avendo, nella medesima relata di notifica, l' dato conto del fatto che, CP_7
nonostante le informazioni richieste sul posto, non era stato possibile appurare quale fosse l'attuale effettiva residenza (cfr. relata di notifica ove si legge: “ .. non potuto notificare in quanto come da informazioni assunte in loco, anche presso il portiere dello stabile, risulta trasferito altrove”).
Del resto, la certificazione anagrafica acquisita dal notificante e recante la data del 30.11.2018, successiva al predetto tentativo di notifica, comprova che, a tale epoca, l' era ancora iscritto, nello Pt_1
schedario della popolazione residente, alla via Stadera, 80, Napoli, sebbene, di fatto, non vi risiedesse più.
Né, peraltro, l'appellante ha indicato, nemmeno con l'appello, ove realmente avesse trasferito la residenza o in quale altro modo, diverso ed ulteriore rispetto alle ricerche documentate dall'U.G. nella sopra pag. 10/37 riportata relazione di notifica, il Condominio avrebbe potuto appurare quale fosse la sua effettiva residenza, dimora o domicilio.
Discende da quanto osservato che, del tutto legittimamente, in data
4.12.2018, il , allegando l'esito negativo della precedente CP_1
notifica ed il suddetto certificato di residenza rilasciato in data
30.11.2018 dal Comune di Napoli, chiedeva all' di notificare l'atto CP_6
ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
§ 7.
Con l'ultimo motivo, da trattare con priorità rispetto al terzo,
l'appellante lamentava il vizio della sentenza per non avere rilevato l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28 del 2010.
§ 8.
Il motivo è infondato, in quanto la controversia in esame non aveva ad oggetto, come opinato dall'appellante, rapporti condominiali, essendosi, piuttosto, al cospetto di un giudizio inteso a far valere la responsabilità contrattuale del convenuto, quale ex amministratore, per avere lo stesso ritenuto senza titolo somme di spettanza del
Condominio o, comunque, per avere cagionato, con la sua condotta negligente, danni al stesso. CP_1
§ 9.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che, in ogni caso, la citazione era nulla per inosservanza dei termini a comparire. Infatti, al riguardo, deduceva che, essendosi la notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionata solo in data 24.12.2018, non era stato osservato, rispetto pag. 11/37 alla prima udienza indicata nell'atto di citazione per il 14.3.2019, il termine a comparire di 90 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c..
Quindi, non essendo tale vizio della citazione stato sanato, ne derivava la nullità della citazione, del processo e della sentenza.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere, in fatto, che, come dinanzi evidenziato, nella specie sussista effettivamente la lamentata nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire di 90 giorni che, a norma dell'art. 163 bis c.p.c., ratione temporis vigente, doveva intercorrere tra notifica della citazione e data dell'udienza di comparizione.
Ed invero, poiché, per quanto dinanzi osservato, la notifica dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si perfezionava solo il
24.12.2018, decorsi 20 giorni dal 4.12.2018, data del deposito dell'atto da parte dell' presso la Casa Comunale, rispetto al giorno CP_7
14.3.2019, indicato come data della prima udienza nella copia dell'atto notificato al convenuto, non risulta rispettato il termine a comparire di
90 giorni.
Né, in contrario, soccorre la copia della citazione allegata al fascicolo telematico dell'appellante, in cui era riportata quale data di prima udienza quella dell'11.4.2019, in quanto tale secondo atto non risulta essere nemmeno stato consegnato all' per la notifica al CP_6
destinatario ed è, quindi, privo di rilevanza probatoria.
Nemmeno soccorre il rilievo del , teso a valorizzare la CP_1
copia della citazione, completa di relata di notifica, presente nella produzione cartacea di tale parte relativa al primo grado, in cui pag. 12/37 effettivamente risulta, quale data di primo udienza, rispetto a cui sarebbe rispettato il termine a comparire, quella dell'11.4.2019.
Infatti, a prescindere dal rilievo per cui tale documento, sebbene presente nella produzione cartacea di parte, non veniva ritualmente depositata dal nel fascicolo telematico di parte CP_1
dell'appello, in cui come detto risulta presente una copia della citazione priva, però, di relazione di notifica, assorbente risulta il dato per cui, nell'apparente contrasto tra la data risultante sulla copia notificata al convenuto e quella presente sull'originale prodotto dal
, prevalga la prima. CP_1
Ed invero, secondo la Cassazione, “La validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare "vocatio in ius", la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale” (cfr.
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024).
Da quanto premesso discende che, non essendo il vizio della vocatio in ius stato sanato dalla costituzione del convenuto, nella specie non intervenuta, o da un ordine di rinnovazione della citazione ad opera del Giudice, la nullità dell'atto travolga il procedimento e la sentenza emessa all'esito dello stesso.
Infatti, al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione insegna che “.. la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto dichiarato contumace in primo grado, della nullità della citazione introduttiva di pag. 13/37 quel giudizio per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge (e, in genere, per un vizio afferente alla vocatio in ius), ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (v. ex multis Cass. Sez. U.
19/04/2010, n. 9217; Cass. 15/01/2020, n. 544; 26/09/2018, n. 22787;
12/10/2017, n. 24017; 28/03/2017, n. 7885; 26/07/2013, n. 18168;
08/06/2012, n. 9306; 07/12/2011, n. 26361; 15/06/2009, n. 11317). Il principio muove dalla considerazione che l'art. 164 cod. proc. civ. «non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione» e che, pertanto, tale sanatoria può avvenire anche tramite la proposizione dell'atto di appello, senza peraltro che ciò escluda la nullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. Si
è infatti osservato che la sanatoria derivante, ex art. 164, comma terzo, cod. proc. civ. dalla costituzione in appello «esclude che sia invalida, vale
a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l'invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. «Il giudice d'appello deve pag. 14/37 pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado. «Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali;
sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo.
«Sicché il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario» (così, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 9217 del
2010, cit.).
4.2. Maggiori difficoltà e incertezze ricostruttive si sono invece poste con riferimento alla questione logicamente successiva di quali siano le conseguenze della rilevazione in appello della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per vizio della vocatio in ius, sul piano in particolare dei poteri della parte i cui diritti ne siano stati lesi, e di quale in particolare sia il rilievo che, a tal fine, debba o meno assegnarsi alla previsione di cui all'art. 294 cod. proc. civ.; .. Pronunciandosi dunque su detta questione, con sentenza n. 2285 del 26/01/2022, le Sezioni Unite di questa Corte — dando continuità all'indirizzo inaugurato da Cass.
07/05/2013, n. 10580 e poi confermato da Cass. 26/07/2016, n. 15414,
Cass. 28/03/2017, n. 7885, Cass. 15/01/2020, n. 544 — hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non pag. 15/37 essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c.,
e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo». La ricostruzione è stata dunque nel senso che segue. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, derivante da vizi della vocatio in ius, ove non rilevata d'ufficio dal giudice né dal convenuto, che proprio in virtù di quella nullità è rimasto contumace, si propaga a tutti gli atti dipendenti ed inficia la sentenza di primo grado (art. 159 cod. proc. civ.). In applicazione dell'art. 161, comma 1, c.p.c. essa va perciò dedotta nell'atto di appello quale motivo di impugnazione. Il giudice d'appello, sul duplice presupposto che
l'impugnazione non sana gli atti del processo di primo grado dipendenti da quello introduttivo e che il giudizio deve svolgersi davanti a lui (non applicandosi l'art. 354 cod. proc. civ.), deve dichiarare la nullità e disporre altresì la rinnovazione di tutti gli atti compiuti dall'attore (o su sua richiesta) in primo grado nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante. La rinnovazione attiene tuttavia alle sole «(…) attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai pag. 16/37 precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo. (…) 6.3. Dunque, il giudice d'appello dispone la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione. Secondo principio generale, invero, la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni
o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo». Ne consegue, per le Sezioni Unite, che quando il vizio dell'atto introduttivo dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., opera l'art. 294 c.p.c.: la rimessione in termini per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, «di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito». Restano salve tuttavia
«le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo, comunque, non utile a consentirgli una pag. 17/37 fruttuosa costituzione» Ad imporre queste conclusioni è, secondo le S.U.,
«un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo». Permettere infatti al convenuto che in primo grado ha patito una nullità per vizi della vocatio in ius non impedienti la conoscenza del processo di ripetere interamente il processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse, significherebbe infatti incoraggiare, da parte sua, strategie difensive dilatorie. Egli avrebbe, infatti, ben potuto chiedere la rimessione in termini costituendosi nel giudizio di primo grado, invece di attenderne l'esito e solo poi, risultato soccombente, impugnare. Attingere ad opposte conclusioni sarebbe perciò, come rilevato anche in dottrina, un incoraggiamento alla contumacia inverando una «(…) reazione ordinamentale (…) sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all'attore». In tal senso rimarcano ancora le Sezioni
Unite che, potendo imputarsi «il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace … [ad] una sua strategia difensiva e non direttamente … [alla] difformità della citazione dal modello legale», «finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo» ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19265 del 2023).
§ 11.
Poste tali premesse, deve, allora, ritenersi che, nel caso di specie, dalla rilevata inosservanza del termine a comparire discenda la nullità del procedimento, della CTU, espletata in corso di causa, e della sentenza.
pag. 18/37 Nondimeno, non avendo, in primo grado, il attore chiesto CP_1
di assumere mezzi istruttori, essendosi limitato ad operare produzioni documentali, né apparendo la pure disposta CTU indispensabile ai fini della decisione, non se ne rende necessaria la rinnovazione.
Al contempo, nemmeno si giustifica una riapertura della fase di trattazione, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., per l'articolazione di prove e la produzione di documenti, in primo luogo, perché l'appellante non ne ha fatto richiesta in alcuno dei suoi scritti.
Invero, l' pur lamentando la nullità della citazione e del Pt_1
procedimento, non ha, né con l'atto di appello, né con gli scritti successivi, chiesto di essere ammesso ad esercitare facoltà difensive che gli erano state precluse in primo grado.
Al riguardo, poi, non può nemmeno omettersi di evidenziare come lo stesso, in data 23.9.2021, quando il giudizio di primo grado era stato rinviato dal Giudice al 28.9.2021 per la precisazione delle conclusioni, aveva conferito procura al difensore per accedere al fascicolo d'ufficio telematico e svolgere eventuali attività difensive, quale, anzitutto, la costituzione in giudizio (cfr. istanza di richiesta di visibilità, depositata in data 23.9.2021 dall'avv. Rocco Silvano, difensore dell'odierno appellante).
Nondimeno, ad onta di tale accesso agli atti di causa, idonei, di per sé a dimostrare che il convenuto aveva avuto conoscenza del processo, lo stesso non si costituiva, così volontariamente decidendo di rimanere contumace.
Tale considerazione induce, in piena adesione all'orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato e considerata la già evidenziata pag. 19/37 assenza di qualsivoglia richiesta di rimessione nei termini, per produzioni documentali o articolazione di mezzi istruttori, a ritenere pienamente giustificata una decisione della causa sulla base della documentazione agli atti, fatta, come detto, eccezione per la CTU da ritenere non utilizzabile siccome colpita dalla nullità.
§ 12.
Venendo al merito, la domanda originariamente proposta dal
Condominio, nei confronti dell' di cui si impone un rinnovato Pt_1
esame, è fondata per quanto di ragione.
Nell'esaminare tale domanda, tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello, si esamineranno le singole poste di credito richieste dal
, alla luce di quanto deciso sul punto dal Tribunale e delle CP_1
richieste di maggiori importi formulate dallo stesso con CP_1
l'appello incidentale.
Giova, anzitutto, rilevare che la titolarità passiva del rapporto, in capo all'originario convenuto, emerga sia dai verbali assembleari del
22.4.2005 e dell'11.4.14, con cui lo stesso veniva, rispettivamente, nominato e revocato, sia dalla stessa condotta processuale dell che, nell'atto di appello, non operava alcuna Pt_1
contestazione di merito, tesa a negare la verità delle allegazioni in fatto operate dal nel giudizio di primo grado. CP_1
§ 13.
Venendo all'esame dei singoli importi richiesti dal Condominio è dovuta la somma di euro 5.625,00, incassata per onorari del tecnico
. CP_3
pag. 20/37 Infatti, nella propria missiva del 10.6.2014, indirizzata ai Parte_3
l'odierno appellante dichiarava che, in relazione ai lavori straordinari di rifacimento dei terrazzi condominiali, aveva incassato euro
56.058,92 e di avere versato, di tale importo, euro 5.625,00 al suddetto tecnico.
Tale importo, tuttavia, non veniva effettivamente corrisposto al professionista, , come risultava dal fatto che quest'ultimo CP_3
instaurava un giudizio, conclusosi con esito per esso favorevole, per il riconoscimento delle proprie spettanze.
In particolare, dalla lettura della sentenza n. 5176/17 del Giudice di
Pace di , depositata in primo grado dal , allegata CP_1 CP_1
alla produzione telematica di appello della medesima parte, si ricava che, in accoglimento della domanda proposta dall'ing. , il CP_3
era stato condannato a pagare allo stesso, a titolo di CP_1
compenso professionale per l'attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi condominiali, euro
4.300,00, oltre accessori e spese processuali.
Tale risultanza documentale, quindi, smentisce quanto dall' Pt_1
dichiarato nella sopra richiamata comunicazione del 10.6.2014.
Ne segue che, avendo l confessato, nella suddetta lettera, Pt_1
l'incasso della somma complessiva di euro 56.058,92, versata dai condomini per i citati lavori di manutenzione straordinaria, ed essendo mancata la prova del versamento al tecnico, , dell'indicato CP_3
importo di euro 5.625,00, la pretesa restitutoria del sia, CP_1
sul punto, fondata.
§ 14. pag. 21/37 Sempre nella suddetta missiva del 10.6.2014, l' dichiarava di Pt_1
aver trattenuto per sé, quale compenso per i medesimi lavori di manutenzione straordinaria interessanti il lastrico solare, euro
3.616,69.
Ciò posto, deve rilevarsi che il compenso dovuto all'amministratore, quantificato nel 2% del valore dei lavori, come da prospetto contabile di riparto delle spese predisposto dallo stesso amministratore e depositato in giudizio dal , non ammonti alla somma di CP_1
euro 3.616,69 che lo stesso dichiarava di avere riscosso.
Infatti, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3227/2018, che accoglieva la domanda proposta dall'impresa appaltatrice di tali lavori,
nei confronti del per il pagamento del Controparte_8 CP_1
residuo non versato del corrispettivo contrattuale, si ricava che l'ammontare delle opere realizzate dalla citata società, costituenti il valore dell'appalto su cui computare il compenso dovuto all'amministratore, era stimato dal nominato CTU in euro 61.212,76.
Quindi, il compenso spettante all'amministratore ammontava ad euro
1.224,25, pari al 2% dell'importo quantificato dal Tribunale, con la conseguenza che, avendo l'amministratore trattenuto il maggiore importo di euro 3.616,69, l'importo di euro 2.392,45 (pari alla differenza tra l'importo trattenuto e quello effettivamente dovuto) sia da ritenersi non dovuto e, quindi, da restituire.
§ 15.
Il Condominio aveva, altresì, chiesto la condanna dell al Pt_1
pagamento dell'importo pari ad euro 4.068,00, indicato nel bilancio del pag. 22/37 2014 come riferito a spese legali per un giudizio di impugnazione di delibera assembleare proposto dal Parte_3
Al riguardo, come dinanzi accennato nella parte espositiva del contenuto della citazione, l'attore sosteneva che la spesa relativa a siffatto importo, sebbene indicata nel bilancio come versata all'avv.
, legale nominato nel giudizio dal per resistere alla CP_4 CP_1
domanda del non era stata corrisposta, come dimostrato Pt_2
dall'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che lo stesso avvocato aveva instaurato nei confronti del Condominio, sul presupposto CP_4
della mancata riscossione del compenso.
In ordine a tale domanda, il Giudice di primo grado aveva ritenuto dovuto il minore importo di euro 1.396,23, che, dal bilancio consuntivo
2014, risultava effettivamente versato dai condomini per “spese legali
Salvati, impugnativa delibera”, mentre escludeva la debenza dell'ulteriore somma di euro 2.671,77, assumendo che “.. La parte istante, invece, non ha diritto al maggiore importo richiesto di euro
4.068,00, poiché non ha provato che i condomini abbiano versato effettivamente nelle casse del condominio l'importo di euro 2.671,77, pari alla differenza tra euro 4.068,00 e 1.396,23”.
Tale capo di sentenza era stato oggetto del motivo di impugnazione incidentale, - che si passa, quindi, ad esaminare -, con il quale il
Condominio aveva dedotto: “Anche in questo caso viene data prova incontrovertibile che l non ha mai versato all'Avv. la Pt_1 CP_4
somma di € 4.068,00, che pertanto ha indebitamente addebitato al
e che va pertanto restituita a quest'ultimo. CP_1
pag. 23/37 In realtà il I° Giudice avrebbe dovuto coerentemente riconoscere tale importo seguendo il medesimo ragionamento fatto per il riconoscimento dell'importo indebitamente dall'appellante attribuito per l'Ing. . CP_3
Le due vicende sono analoghe e hanno avuto un identico sviluppo, per cui il non aver riconosciuto dovuta al Condominio anche la somma di €
4.068,00, risulta essere frutto quanto meno di una “svista”.
Pertanto, in primo luogo, si chiede che la sentenza sia riformata con la condanna dell'appellante alla refusione della ripetuta somma di €
4.068,00”.
§ 16.
Sul punto la Corte ritiene che la pretesa del vada accolta CP_1
non solo nei limiti della minore somma già ritenuta dovuta dal primo
Giudice, di € 1.396,23, la cui riscossione è documentata dal riepilogo della situazione di cassa, nella colonna entrate, a pag. 21 della documentazione contabile predisposta dall'amministratore, sotto la voce “quote straordinarie per spese sentenza anno 2014”.
Riguardo alla debenza di tale importo, invero, alcun dubbio può residuare, ove si consideri che il aveva depositato, in CP_1
primo grado e ne riproduceva copia nel fascicolo d'ufficio telematico,
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord il
20.11.2017 a definizione del giudizio introdotto dall'avv. , con cui CP_4
condannava l'odierno appellante incidentale a pagare al citato legale, a titolo di compenso per l'attività professionale concernente la difesa in giudizio del nell'ambito del procedimento di CP_1
impugnazione di delibera condominiale instaurato dal condomino l'importo di euro 3.284,00, oltre accessori come per legge. Pt_2
pag. 24/37 Ciò posto, è però dovuta anche l'ulteriore somma di euro 2.671,77, pretesa dal , dovendosi, a tal fine valorizzare, sia il dato per CP_1
cui nel bilancio consuntivo del primo semestre 2014, l'amministratore riportava, tra le voci di spesa sostenute, quella di euro 4.068,00, con causale “spese legali giudizio Salvati impugnazione delibera”, sia la lettera a firma dell'amministratore, datata 10.6.2014, di cui già prima si è detto. Infatti, in essa l'amministratore, per giustificare la mancanza di cassa, ad onta della riscossione del complessivo importo di euro
56.058,92, versato dai condomini per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi, dichiarava di avere impiegato, in parte tali fondi, per circa 15 mila euro, per il pagamento di legali e di tecnici in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari instaurati dal nei confronti del per Parte_3 CP_1
danni subiti dagli appartamenti.
Del resto, giova soggiungere che l'appellante principale, nell'atto di appello, nulla deduceva riguardo al merito delle pretese del
, né, come detto, formulava istanze istruttorie finalizzate a CP_1
dimostrare l'effettiva esecuzione delle spese che aveva indicato nei bilanci e che erano risultate prive di giustificazione documentale.
§ 17.
Il Condominio aveva, altresì, domandato gli ulteriori importi di euro
625,00, per spese del tecnico del giudizio euro 600,00 per Pt_2
spese legali avv. Scolamiero appartamenti al piano terra, euro 600,00 per avv. Scolamiero appartamenti al sesto piano, euro 500,00 per spese legali giudizio impresa/condominio.
pag. 25/37 Anche sul punto la pretesa, già accolta dal primo Giudice, risulta fondata, trattandosi di importi effettivamente indicati tra le poste passive dei bilanci 2012 e 2013, in relazione ai quali non risultano, tuttavia, i documenti giustificativi di spesa.
Inoltre, come dinanzi già osservato, nella sua missiva del 10.6.2014,
l'amministratore sosteneva di avere impiegato parte dei fondi versati dai condomini per manutenzione straordinaria dei lastrici per il pagamento, tuttavia non provato, delle spese legali e tecniche nascenti dai giudizi proposti da terzi contro il . CP_1
§ 18.
Il Condominio aveva, altresì, chiesto la somma di euro 2.700,00, quale differenza tra la spesa di euro 6.400,00, indicata nel bilancio del primo semestre 2014 quale costo sostenuto per il pagamento della sentenza n. 3743/2012, emessa dal Giudice di Pace di Casoria, e l'importo di euro 3.700,00, di cui era dimostrato, mediante le quietanze trasmesse dall'amministratore, l'effettivo pagamento.
Anche sul punto la domanda è fondata, poiché, effettivamente, rispetto alla maggiore spesa di euro 6.400,00, indicata nel bilancio con la suddetta causale, è in atti pacifico, sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore, che l'amministratore abbia sostenuto spese per il minore importo di euro 3.700,00, restando, quindi, debitore, a titolo restitutorio, della differenza di euro 2.700,00.
Peraltro, nemmeno rispetto a tale voce, l'appellante operava, nell'atto di appello, specifiche deduzioni difensive o richieste di prova.
§ 19.
pag. 26/37 Ed ancora, il esigeva la ripetizione di complessivi euro CP_1
6.290,00, indicati nei bilanci quali spese asseritamente sostenute dal
2009 al 2014, per pretesi lavori di manutenzione di parti comuni, dei quali pure mancava la documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei corrispondenti esborsi.
Anche al riguardo, la pretesa deve accogliersi, difettando, da parte dell'originario convenuto, odierno appellante, l'allegazione prima e la prova poi dell'esecuzione dei versamenti a terzi pure esposti nei documenti contabili (cfr. analitica esposizione delle voci di spesa in questione, riportate alle pagine 7, 8 della citazione di primo grado).
In totale, quindi, a titolo di ripetizione di somme riscosse dai fondi condominiali per le sopra riportate causali, ma, in concreto, non versate a terzi in corrispondenza alle causali rispettivamente indicate nei bilanci, il debito dell mmonta ad euro 23.400,45. Pt_1
§ 20.
Parte attrice, in primo grado, aveva, inoltre, chiesto condannarsi l' a pagare, a titolo risarcitorio, quanto il Condominio era stato Pt_1
condannato a versare a terzi in conseguenza della condotta inadempiente dell'amministratore.
In particolare, l'istante aveva domandato euro 2.347,80, quale compenso dovuto all'avv. Gabriella Rusciano, difensore dell'ing. CP_3
nel giudizio, cui dinanzi si è fatto riferimento, dal medesimo
[...]
instaurato contro il Condominio per il pagamento del compenso professionale.
La domanda, già accolta nella sentenza di primo grado, è fondata, essendo documentato che la somma richiesta corrisponda alle spese pag. 27/37 legali liquidate, in favore dell'ing. , dalla sentenza, dinanzi CP_3
già richiamata, n. 3176/17, emessa dal Giudice di Pace di . CP_1
E', infatti, evidente il nesso causale tra la condotta inadempiente dell'amministratore, che, pur disponendo dei fondi versati dai condomini non pagava il suddetto tecnico, che era stato direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto per la manutenzione straordinaria dei terrazzi, ed il danno in esame, trattandosi di una spesa che il
Condominio non avrebbe dovuto affrontare qualora l'ing. fosse CP_3
stato pagato regolarmente dall' Pt_1
Ne segue che quest'ultimo vada condannato a pagare, in favore del
, l'importo di euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale CP_1
di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. su detta somma, dal 23.10.2017, data di pubblicazione della sentenza emessa nel procedimento, innanzi al
Giudice di Pace di Casoria, RG 3176/2017, al saldo.
§ 21.
Il Condominio aveva chiesto, poi, condannarsi l sempre a Pt_1
titolo di risarcimento danni, a pagare l'importo di euro 2.064,00, oggetto di un'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto a carico del
Condominio, quale obbligato in solido con l' in conseguenza Pt_1
dell'emissione, da parte dello stesso di assegni bancari privi Pt_1
di provvista.
Tale capo di domanda era stato rigettato dal Giudice di primo grado, avendo lo stesso al riguardo ritenuto che “Le suddette sanzioni, invero, risultano irrogate ad entrambe le parti in solido tra loro e alcuna prova è stata fornita in merito all'inerzia dell'amministratore e all'effettivo pagamento delle stesse da parte del ”. CP_1
pag. 28/37 Nel censurare, con l'appello incidentale, tale statuizione del Tribunale, il aveva dedotto che, anzitutto, la somma richiesta era pari CP_1
ad euro 3.537,00 e non ad euro 2.064,00, come erroneamente indicato in sentenza. Inoltre, asseriva che “il Condominio è divenuto obbligato solidale di una sanzione che mai avrebbe ricevuto se il proprio amministratore si fosse astenuto dal commettere l'abuso. Il fatto che il
non abbia dimostrato di aver pagato la sanzione non CP_1
esclude il diritto al risarcimento di una somma, che comunque sarà chiamato a sborsare”.
§ 22.
La pretesa risarcitoria e il motivo di appello incidentale sono fondati per quanto di ragione.
In primo grado, il aveva prodotto copia di tre ordinanze CP_1
ingiunzione che ne disponevano, in solido con l la condanna Pt_1
al pagamento di complessivi euro 2.064,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'emissione, da parte dell'odierno appellante, di assegni senza provvista (cfr. copia di tali ordinanze allegate al fascicolo telematico di appello del ). CP_1
Quanto precede rende, di per sé, fondata la pretesa del , CP_1
trattandosi di un'obbligazione solidale sorta a suo carico per effetto della condotta negligente dell' che, nell'esercizio del mandato Pt_1
di amministratore, in violazione di comuni regole di prudenza, emetteva titoli, sul conto corrente intestato al , omettendo CP_1
di sincerarsi che vi fosse la necessaria provvista.
In contrario non rileva che manchi in atti la prova del pagamento, da parte del , delle somme ingiunte, trattandosi di esborsi che CP_1
pag. 29/37 lo stesso sarà, comunque, tenuto a sostenere, in difetto della prova, non fornita dall dell'effettivo spontaneo adempimento, da parte Pt_1
dello stesso, della relativa obbligazione.
Ne segue che l' vada condannato a pagare, a titolo risarcitorio, Pt_1
in favore del , il predetto importo di euro 2.064,00, CP_1
corrispondente alla somma delle tre ingiunzioni in esame, oltre interessi legali al tasso dinanzi indicato dal 24.12.2018, data di notifica della citazione di primo grado, al soddisfo.
§ 23.
Il aveva, poi, dedotto che, con la sentenza n. 3227/18 del CP_1
Tribunale di Napoli emessa a definizione del giudizio promosso dalla società , esso era stato condannato al pagamento, alla CP_2
predetta , di € 43.129,16 oltre € 2.569,67 per interessi, CP_2
nonché € 1.508,37 per spese di CTU ed € 7.934,04 per spese di giudizio, il tutto per complessivi € 55.141,24, quale residuo non versato del corrispettivo del contratto di appalto di manutenzione straordinaria dei lastrici. Sosteneva che l'amministratore, pur avendo per sua ammissione incassato dai condomini la somma di € 56.058,92, aveva versato all'impresa solo la minore somma di € 18.083,60, esponendo, per l'effetto, il Condominio al giudizio che lo aveva visto soccombente.
Per cui, secondo l'attore, il convenuto doveva rispondere della somma di € 37.975,32 (56.058,92 – 18.083,60).
Il Giudice di primo grado aveva respinto tale capo di domanda, osservando che l'attore non aveva provato che tale somma era stata prelevata dall'amministratore, mentre, dalla stessa missiva allegata al pag. 30/37 n. 4 della produzione attorea, si desumeva che tali somme venivano, almeno in parte, dall'amministratore anche destinate al pagamento di altri debiti condominiali. Evidenziava, poi, che tanto emergeva anche alla luce della CTU, nella quale si evidenziava come l'amministratore avesse utilizzato le quote dei lavori per colmare le morosità dei condomini.
Nel censurare tale statuizione del Giudice, il , con ulteriore CP_1
motivo di appello incidentale, sosteneva di avere dato prova, proprio attraverso il documento 4, che la somma era stata prelevata dall'amministratore. Infatti, sul punto, osservava che tale documento era appunto una lettera sottoscritta dall con la quale lo stesso Pt_1
riconosceva di aver incassato dai condomini, per i pagamenti da effettuare alla società , la somma complessiva di € CP_2
56.058,92. Evidenziava che, dei pagamenti indicati dall' in tale Pt_1
lettera come eseguiti mediante l'importo del citato fondo cassa, solo quello di € 18.083,60 versato alla società appaltatrice era documentato, laddove gli altri, invece, risultavano non eseguiti. Quindi,
l' pur in possesso della somma di € 56.058,92 incassata dai Pt_1
condomini, invece di versarla integralmente alla destinataria
[...]
, senza alcuna autorizzazione da parte del , CP_2 CP_1
l'aveva trattenuta in massima parte versando solo € 18.083,60 ed esponendo l'ente appellato al giudizio che lo aveva visto soccombente.
Secondo l'appellante, la giustificazione addotta dal primo Giudice, cioè
l'avere l' destinato parte della somma per colmare le morosità Pt_1
dei condomini, non valeva a giustificare il rigetto della domanda, in quanto il mai aveva autorizzato l'amministratore a CP_1
pag. 31/37 distrarre tali somme per fini diversi da quelli per cui erano state corrisposte e soprattutto perché, a causa della condotta dell'amministratore, l' aveva fatto ricorso alle Controparte_9
vie giudiziarie per ottenere quanto in realtà i condomini, in perfetta buona fede, avevano corrisposto all'amministratore.
§ 24.
Ciò premesso, osserva la Corte che, sul punto, l'appello incidentale e, con esso la pretesa risarcitoria in origine formulata dal , CP_1
non siano fondati, sebbene per una ragione diversa da quella indicata nell'impugnata sentenza.
Invero, dalla lettura della sentenza n. 3227/18 del Tribunale di Napoli, emessa a definizione del giudizio che la società aveva CP_2
instaurato nei confronti del Condominio, emerge che, in effetti, la controversia verteva sul diverso valore che le parti avevano attribuito alle opere realizzate dall'impresa. In particolare, mentre l'impresa sosteneva di avere effettuato lavorazioni per euro 56.617,80, la direzione dei lavori, per conto del , riconosceva opere CP_1
eseguite per la minore somma di euro 43.939,79.
Il giudizio si concludeva, poi, con la pronuncia della sopra indicata sentenza che, facendo proprie le risultanze della CTU, riteneva eseguite opere per euro 55.647,97, oltre Iva.
Ne segue che, in ultima analisi, la soccombenza del nel CP_1
citato giudizio non possa causalmente imputarsi alla condotta distrattiva dell essendosi lo stesso difeso sulla Pt_1 CP_1
base di ragioni, solo in minima parte accolte dal Giudice, che tendevano pag. 32/37 a porre in evidenza la non debenza, da parte sua, delle somme pretese dall'attrice.
§ 25.
Il Condominio aveva, infine, domandato la condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di euro 6.384,98, quale importo dovuto a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale per non avere l'amministratore notiziato il Condominio in ordine alla pendenza, innanzi al Giudice di Pace di , del CP_1
procedimento RG n. 4870/12. Tale causa, in particolare, era stata promossa da tale RA AL al fine di ottenere la condanna del
, al risarcimento dei danni Controparte_10
prodottesi, nel locale commerciale dallo stesso attore detenuto, in conseguenza dell'occlusione della fecale condominiale.
Il Giudice di primo grado respingeva la domanda, sostenendo che, sebbene l'amministratore fosse stato inadempiente per non avere sottoposto la questione al vaglio dell'assemblea, nondimeno difettava la prova del nesso causale, non avendo l'attore allegato né provato “il concreto pregiudizio subito in conseguenza della condotta omissiva dell'amministratore (a mero titolo di esempio, la diversa linea difensiva che il avrebbe adottato)”. CP_1
Nel censurare tale capo di pronuncia, l'appellante incidentale contestava l'argomentazione impiegata nella sentenza, osservando che
“.. il “pregiudizio subito” è chiaramente rinvenibile nell'emissione della sentenza che ha costretto il a sborsare inopinatamente la CP_1
suddetta somma di € 6.384,98, gravata di spese successive .. non è plausibile assolvere la “grave omissione” perpetrata dall'amministratore pag. 33/37 solo sulla base di una mancata prova sulla difesa che il , se CP_1
edotto del giudizio (!), avrebbe intrapreso. E' evidente, che aldilà di ogni difesa, ove messo a debita conoscenza, il avrebbe potuto CP_1
verificare la ragione e la causa di quanto ex adverso reclamato(infiltrazioni) e coinvolgendo anche il proprio Ente assicurativo, tentare una bonaria conciliazione della lite, certamente evitando l'estrema conseguenza che lo ha visto soccombente senza alcuna possibilità di difesa”.
§ 26.
Il motivo di gravame che precede è infondato, sebbene per una ragione diversa da quella esposta nell'impugnata sentenza.
Assorbente risulta, invero, il rilievo per cui, come si ricava dalla lettura della sentenza emessa dal Giudice di Pace di a definizione del CP_1
giudizio iscritto al n. 4870/12 RG, instaurato da AL RA nei confronti del odierno appellante incidentale, quest'ultimo, CP_1
lungi dal rimanere contumace, si costituiva nello stesso e chiamava finanche in causa la compagnia assicurativa al fine di essere CP_11
manlevata.
Ne segue che non sia nemmeno ravvisabile la condotta inadempiente allegata dal , consistita, in ipotesi, nel non avere l' CP_1 Pt_1
notiziato l'assemblea della pendenza del giudizio, essendo, invece, provato che la soccombenza del , in ordine alla domanda CP_1
del RA, dipendeva esclusivamente dall'avere il Giudice di Pace ritenuto il fatto dannoso provato e causalmente imputabile all'occlusione della fecale. Quanto, poi, alla linea difensiva prospettata dalla difesa dell'appellante incidentale, che la condotta inadempiente pag. 34/37 dell vrebbe in ipotesi pregiudicato, la lettura della medesima Pt_1
sentenza prova che la chiamata in causa dell'assicurazione veniva effettuata e che, nondimeno, il Giudice rigettava la domanda di manleva per la ritenuta non operatività della garanzia assicurativa rispetto allo specifico evento di danno.
§ 27.
In conclusione, quindi, la pretesa risarcitoria azionata dal CP_1
merita di essere accolta nei limiti degli importi di cui dinanzi si è detto.
In particolare, l' deve pagare al i seguenti Pt_1 CP_1
importi: euro 23.400,45, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo;
euro
2.347,80, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 23.10.2017 al soddisfo;
euro 2.064,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal
24.12.2018 al soddisfo.
§ 28.
Venendo a regolare le spese processuali si osserva che la caducazione della sentenza di primo grado, conseguente alla dichiarata nullità della stessa, impone di rinnovarne in toto la relativa regolazione, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò premesso, considerata la rilevata nullità del giudizio di primo grado e della sentenza appellata, le spese di detto grado di giudizio debbono dichiararsi irripetibili da parte dell'attore, al pari di quelle relative alla CTU.
pag. 35/37 Le spese del grado di appello, invece, seguono la soccombenza dell e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a Pt_1
norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto del decisum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto dal Controparte_12
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza appellata;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in favore del Parte_1
alla Via IC NT n. 29, i Controparte_1 CP_1
seguenti importi: euro 23.400,45, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo;
euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 23.10.2017 al soddisfo;
euro 2.064,00, oltre interessi al tasso legale di cui pag. 36/37 all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo;
c) dichiara irripetibili, dal alla Via Controparte_1
IC NT n. 29, le spese processuali del giudizio di primo grado e quelle relative alla CTU come liquidate dal Giudice di primo grado;
d) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1
alla Via IC NT n. 29, Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
1.165,50 per esborsi, euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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