Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1001/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1001/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Francesco Musca Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
C.F. ) – Avv. Salvatore Cirvilleri Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1) In via preliminare, revocare l'istanza di esecuzione provvisoria spiegata ex adverso, in quanto il credito richiesto non è certo, liquido ed esigibile, per quanto esposto in tutti i punti della narrativa;
2) ancora in via principale, contrariis reiectis, per le ragioni di cui al punto 2 dell'atto di citazione in opposizione a d.i., ritenere e dichiarare che nessuna somma a titolo di interessi e, in ogni caso a qualunque titolo, è dovuta dal
alla in relazione al Parte_1 Controparte_1
contratto d'appalto pubblico per i “lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna Nino Ferraù” stipulato l'8.7.2015 tra società opposta e
Amministrazione opponente, in quanto quest'ultima non responsabile per i ritardi nel pagamento delle somme relative all'appalto dei lavori sopra specificati e, di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo oggetto
1
3) Con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Conclusioni di parte opposta:
“- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal opponente per tutte le Pt_1 ragioni esposte nella comparsa di costituzione in opposizione confermando, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 220/2018 del 7.3.2018 emesso dal Giudice del
Tribunale di Patti;
- in ogni caso, condannare il opponente al pagamento in favore della Pt_1 società opposta della complessiva somma di €. 33.802,11 o a quella minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio monitorio e del presente giudizio di merito e con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 220/2018, notificato dall'opposta per ottenere il pagamento della somma capitale di € 33.802,11 oltre accessori, a titolo di interessi derivanti da ritardo nel pagamento dei S.A.L. del contratto di appalto pubblico stipulato l'08/07/2015, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna della scuola elementare centro “Nino Ferraù”.
L'opponente eccepiva in primo luogo la carenza di legittimazione attiva dell'opposta ex artt. 1263 c.1 c.c. e 117 D.Lgs. 163/2006, a seguito di intervenuta cessione del credito del 02/10/2015 in favore della Controparte_2
di San Cataldo (CL).
[...]
Eccepiva inoltre la responsabilità esclusiva del ritardo in capo al
[...]
, Ente finanziatore del progetto, avendo viceversa il Controparte_3 posto in essere tempestivamente tutti gli adempimenti di sua competenza, quali Pt_1
l'emissione dei certificati di pagamento e i S.A.L., e non potendo distrarre a tal scopo le somme presenti su altri capitoli del bilancio.
Contestava ulteriormente l'erronea applicazione dei criteri di conteggio previsti dal
D.Lgs. 231/2002, inapplicabile al settore dei lavori pubblici, essendo viceversa applicabili gli artt. 29 e 30 D.M. 145/2000, il D.P.R. 207/2010 e l'art. 133 D.Lgs.
163/2006, con conseguente mancanza di certezza e liquidità del credito, che ammonterebbe – secondo il corretto conteggio – ad € 20.576,96, anziché € 33.802,11.
2 L'opposta si costituiva contestando il dedotto avverso e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, deduceva la propria legittimazione attiva, avendo posto in essere una cessione a solo scopo di garanzia, l'applicabilità della disciplina prevista dal D.Lgs.
231/2002 anche agli appalti pubblici, e la mancata dimostrazione da parte dell'opponente dell'assenza di responsabilità quanto al ritardo nei pagamenti.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta è infondata, atteso il pacifico scopo di garanzia della cessione in questione, in presenza della quale “ove … si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine” (Cass. 19358/2024), come appunto avvenuto nel caso di specie (all. 1 parte attrice;
trattasi peraltro di fatto non contestato).
Nel merito, l'opposizione è infondata.
La sentenza Cass. 23071/2016, richiamata da parte opponente, secondo cui “questa
Corte ha più volte affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, quando il certificato di pagamento non sia stato emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione, e cioè per una specifica responsabilità della stessa. Per converso, il diritto agli interessi non può essere riconosciuto qualora non risulti che il ritardo nel pagamento sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante, come nel caso in cui il ritardo sia dovuto all'inadempimento di un soggetto estraneo all'amministrazione (cfr. Cass. 4729/1983;
4088/1988; 11725/2003)”, si riferisce per l'appunto all'ipotesi prevista dagli artt. 35 e
36 D.P.R. 1063/1962, poi ripresa dall'art. 133 D.Lgs. 163/2006 (“In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
3 accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze”), ovvero quella del ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o titoli di spesa;
circostanza che, per stessa ammissione di parte opponente, nel caso di specie non si è verificata.
Inconferente è anche la sentenza Cass. 21180/2018, richiamata dall'opposta, secondo cui “questa Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale Pt_1 corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” e che si riferisce quindi alla responsabilità per inadempimento, non alla debenza degli interessi moratori.
In mancanza di un'espressa norma derogatoria o regolatrice dell'intera materia, la questione dell'applicabilità degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 agli appalti pubblici va risolta in senso positivo (in senso conforme, cfr. Trib. Nocera Inferiore n.
201/2025 del 20/01/2025), alla luce della chiara previsione dell'art. 2 comma 1 lett. a) del citato decreto, a mente del quale devono intendersi per “a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, dell'ampia nozione di “servizi” propria dell'ordinamento comunitario, e della stessa direttiva 2011/7/UE, di modifica della direttiva 2000/35/CE (recepita appunto dal D.Lgs. 231/2002), che costituisce strumento interpretativo della normativa interna e che al considerando n. 9 afferma: “La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori”.
La nozione lata di servizi trova altresì riscontro nella disciplina tributaria, ed in particolare nell'art. 3 D.P.R. 633/1972, a mente del quale “Costituiscono prestazioni di
4 servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Posta l'applicabilità del D.Lgs. 231/2002 anche agli appalti pubblici, non può neppure farsi applicazione dell'art. 3, che esclude la debenza di tale peculiare regime degli interessi moratori qualora il debitore offra la prova liberatoria della sussistenza di una causa a lui non imputabile.
A tal fine, è sufficiente osservare come il abbia stipulato il contratto Pt_1
d'appalto in data 08/07/2015, e quindi senza aver previamente ottenuto il finanziamento, che è stato comunicato soltanto con nota del 19/08/2016.
Anche i tre certificati di pagamento del 02/09/2015, 14/11/2015 e 04/02/2016, nonché il certificato di regolare esecuzione del 21/05/2016, sono tutti antecedenti alla comunicazione di concessione del finanziamento, in conformità con il cronoprogramma allegato al contratto d'appalto, che è perciò stato imprudentemente stabilito dall'Ente appaltante senza essersi prima assicurato la disponibilità delle risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi.
L'opposizione va quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 6.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1001/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 220/2018;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di dell'opposta, che liquida in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 30/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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